Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2235 della Commissione del 15 dicembre 2021 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2021 in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2235 della Commissione del 15 dicembre 2021 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2021 in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2235 of 15 December 2021 operating deductions from fishing quotas available for certain stocks in 2021 in accordance with Council Regulation (EC) No 1224/2009 on account of overfishing of other stocks in the previous years and amending Implementing Regulation (EU) 2021/1420
Testo normativo
16.12.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 450/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2235 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2021
che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2021 in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
(
1
)
, in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5,
considerando quanto segue:
(1)
I contingenti di pesca per l'anno 2020 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
—
regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio
(
2
)
,
—
regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio
(
3
)
,
—
regolamento (UE) 2019/2236
(
4
)
del Consiglio e
—
regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio
(
5
)
.
(2)
I contingenti di pesca per l'anno 2021 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
—
regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio
(
6
)
,
—
regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio
(
7
)
,
—
regolamento (UE) 2021/91
(
8
)
del Consiglio e
—
regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio
(
9
)
.
(3)
A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se constata che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, la Commissione procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.
(4)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420 della Commissione
(
10
)
ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per determinati stock nel 2021 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti.
(5)
Per alcuni Stati membri, ossia Danimarca, Spagna Estonia, Francia e Paesi Bassi, non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420, alcune detrazioni dai contingenti assegnati per gli stock oggetto di superamento poiché nel 2021 tali Stati membri non disponevano di contingenti per tali stock.
(6)
A norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile operare detrazioni dallo stock oggetto di superamento nell'anno successivo al superamento stesso, in quanto lo Stato membro interessato non dispone di un contingente per tale stock, è possibile, previa consultazione degli Stati membri interessati, operare detrazioni da altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. Conformemente alla comunicazione 2012/C 72/07 della Commissione recante orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009
(
11
)
(«gli orientamenti»), tali detrazioni dovrebbero essere preferibilmente applicate nell'anno o negli anni successivi a contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente.
(7)
Gli Stati membri interessati sono stati consultati riguardo all'applicazione di certe detrazioni dai contingenti assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento. È pertanto opportuno procedere a detrazioni da tali contingenti di pesca assegnati a detti Stati membri nel 2021.
(8)
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420.
(9)
Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero aver luogo a seguito dell'individuazione, per l'esercizio in corso o per quelli precedenti, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti di pesca fissati per il 2021 nei regolamenti (UE) 2020/1579, (UE) 2021/90, (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 di cui all'allegato I del presente regolamento sono ridotti mediante applicazione delle detrazioni su altri stock stabilite nel suddetto allegato.
Articolo 2
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (
GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7
).
(
3
)
Regolamento (UE) 2019/1838 del Consiglio, del 30 ottobre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2019/124 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (
GU L 281 del 31.10.2019, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (
GU L 336 del 30.12.2019, pag. 14
).
(
5
)
Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (
GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1
).
(
6
)
Regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio, del 29 ottobre 2020, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (
GU L 362 del 30.10.2020, pag. 3
).
(
7
)
Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (
GU L 31 del 29.1.2021, pag. 1
).
(
8
)
Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (
GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20
).
(
9
)
Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (
GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31
).
(
10
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420 della Commissione, del 30 agosto 2021, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2021 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (
GU L 305 del 31.8.2021, pag. 10
).
(
11
)
Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (2012/C 72/07) (
GU C 72 del 10.3.2012, pag. 27
), modificata dalla comunicazione 2019/C 192/03 (
GU C 192 del 7.6.2019, pag. 5
).
ALLEGATO I
DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA PER IL 2021 DA APPLICARE AD ALTRI STOCK
STOCK OGGETTO DI SUPERAMENTO
ALTRI STOCK
Stato membro
Codice della specie
Codice della zona
Nome della specie
Nome della zona
Quantitativo che non può essere detratto dal contingente di pesca per il 2021 per lo stock oggetto di superamento (in kg)
Stato membro
Codice della specie
Codice della zona
Nome della specie
Nome della zona
Quantitativo da detrarre dal contingente di pesca per il 2021 per gli altri stock (in kg)
DK
COD
1N2AB.
Merluzzo bianco
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
1 606
DK
HER
1/2-
Aringa
Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2
1 606
DK
DGS
15X14
Spinarolo
Acque dell'Unione e internazionali delle zone 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14
4 718
DK
MAC
2CX14-
Sgombro
6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14
4 718
DK
POK
1N2AB.
Merluzzo carbonaro
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
80 933
DK
HER
1/2-
Aringa
Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2
80 933
ES
GHL
1N2AB.
Ippoglosso nero
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
33 603
ES
COD
1/2B.
Merluzzo bianco
1 e 2b
33 603
ES
OTH
1N2AB.
Altre specie
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
22 078
ES
COD
1N2AB.
Merluzzo bianco
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
22 078
EE
COD
1N2AB.
Merluzzo bianco
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
16 377
EE
RNG
5B67-
Granatiere di roccia
6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b
34 000
FR
GHL
1N2AB.
Ippoglosso nero
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
8 988
FR
REB
1N2AB.
Scorfani
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
8 988
FR
NEP
08C.
Scampo
8c
5 342
FR
POL
08C.
Merluzzo giallo
8c
5 342
FR
WHM
ATLANT
Marlin bianco
Oceano Atlantico
2 450
FR
BUM
ATLANT
Marlin azzurro
Oceano Atlantico
2 450
NL
WHB
8C3411
Melù
8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
12 235
NL
WHB
1X14
Melù
acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14
12 235
ALLEGATO II
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1420 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2021 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO
Stato membro
Codice della specie
Codice della zona
Nome della specie
Nome della zona
Contingente iniziale 2020 (in kg)
Sbarchi consentiti 2020 (quantitativo totale adattato in kg)
(
1
)
Totale catture 2020 (quantitativo in kg)
Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti
Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg)
Fattore moltiplicatore
(
2
)
Fattore moltiplicatore addizionale
(
3
)
(
4
)
Detrazioni in sospeso dall'anno o dagli anni precedenti
(
5
)
(quantitativo in kg)
Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2021
(
6
)
e gli anni successivi (quantitativo in kg)
Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2021 per gli stock che hanno formato oggetto di superamento
(
7
)
(quantitativo in kg)
Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2021 per altri stock (quantitativo in kg)
Da detrarre dai contingenti di pesca per il 2022 e l'anno o gli anni successivi (quantitativo in kg)
DE
HER
4AB.
Aringa
Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N
39 404 000
18 997 930
20 355 612
107,15 %
1 357 682
/
/
/
1 357 682
1 357 682
/
/
DE
MAC
2CX14-
Sgombro
6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14
23 416 000
21 146 443
22 858 079
108,09 %
1 711 636
/
/
/
1 711 636
1 711 636
/
/
DK
COD
1N2AB.
Merluzzo bianco
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
/
1 606
n.p.
1 606
1,00
/
/
1 606
/
1 606
/
DK
DGS
15X14
Spinarolo
Acque dell'Unione e internazionali delle zone 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14
/
/
4 718
n.p.
4 718
1,00
/
/
4 718
/
4 718
/
DK
HER
03A.
Aringa
3a
10 309 000
7 482 731
7 697 049
102,86 %
214 318
/
/
/
214 318
214 318
/
/
DK
HER
4AB.
Aringa
Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N
59 468 000
75 652 933
81 089 507
107,19 %
5 436 574
/
/
/
5 436 574
5 436 574
/
/
DK
MAC
2A34.
Sgombro
3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni da 22 a 32
19 998 000
17 987 493
18 625 387
103,55 %
637 894
/
/
/
637 894
637 894
/
/
DK
MAC
2A4A-N
Sgombro
Acque norvegesi delle zone 2a e 4a
14 453 000
13 507 878
13 531 201
100,17 %
23 323
/
/
/
23 323
23 323
/
/
DK
POK
1N2AB.
Merluzzo carbonaro
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
7 800
88 733
1 137,60 %
80 933
1,00
/
/
80 933
/
80 933
/
DK
PRA
N1GRN.
Gamberetto boreale
Acque groenlandesi della zona NAFO 1
1 400 000
2 800 000
2 818 891
100,67 %
18 891
/
/
/
18 891
18 891
/
/
DK
SAN
234_2R
Cicerello
Acque dell'Unione della zona di gestione 2r del cicerello
59 106 000
56 042 763
57 756 024
103,06 %
1 713 261
(
9
)
/
/
/
1 713 261
(
9
)
1 713 261
(
9
)
/
/
ES
COD
1/2B.
Merluzzo bianco
1 e 2b
11 688 000
9 576 615
9 581 250
100,05 %
4 635
/
/
/
4 635
4 635
/
/
ES
GHL
1N2AB.
Ippoglosso nero
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
/
22 402
n.p.
22 402
1,00
A
/
33 603
/
33 603
/
ES
OTH
1N2AB.
Altre specie
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
/
22 078
n.p.
22 078
1,00
/
/
22 078
/
22 078
/
ES
RJU
9-C.
Razza ondulata
Acque dell'Unione della zona 9
15 000
15 000
21 072
140,48 %
6 072
1,00
/
2 067
8 139
8 139
/
/
EE
COD
1N2AB.
Merluzzo bianco
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
300 000
316 377
105,46 %
16 377
/
/
/
16 377
/
34 000
/
FR
GHL
1N2AB.
Ippoglosso nero
Acque norvegesi delle zone 1 e 2
/
/
8 988
n.p.
8 988
1,00
/
/
8 988
/
8 988
/
FR
NEP
08C.
Scampo
8c
0
0
5 342
n.p.
5 342
1,00
/
/
5 342
/
5 342
/
FR
WHM
ATLANT
Marlin bianco
Oceano Atlantico
/
/
1 225
n.p.
1 225
1,00
C
/
2 450
/
2 450
/
IE
ALB
AN05N
Alalunga del nord
Oceano Atlantico, a nord di 5° N
2 891 010
2 743 260
2 938 449
107,12 %
195 189
/
C
(
8
)
/
195 189
195 189
/
/
LV
HER
3D-R30
Aringa
Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32
4 253 000
6 135 144
6 138 817
100,06 %
3 673
/
C
(
8
)
/
3 673
3 673
/
/
LV
SPR
3BCD-C
Spratto
Acque dell'Unione delle sottodivisioni da 22 a 32
29 073 000
28 618 753
28 635 182
100,06 %
16 429
/
C
(
8
)
/
16 429
16 429
/
/
NL
HER
4AB.
Aringa
Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N
51 717 000
50 896 907
51 002 687
100,21 %
105 780
/
/
/
105 780
105 780
/
/
NL
WHB
8C3411
Melù
8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
/
/
12 235
n.p.
12 235
1,00
/
/
12 235
/
12 235
/
PL
HER
1/2-
Aringa
Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2
593 000
1 226 015
1 329 820
108,47 %
103 805
/
/
/
103 805
103 805
/
/
PL
MAC
2CX14-
Sgombro
6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14
1 649 000
4 724 236
5 185 187
109,76 %
460 951
/
/
/
460 951
460 951
/
/
PT
ALB
AN05N
Alalunga del nord
Oceano Atlantico, a nord di 5° N
2 273 970
1 638 457
1 595 315
97,37 %
-43 142
(
10
)
n.p.
n.p.
635 513
(
11
)
635 513
(
11
)
635 513
(
11
)
/
/
PT
ALF
3X14-
Berici
Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14
164 000
155,278
158,601
102,14 %
3 323
/
A
(
8
)
/
3 323
3 323
/
/
PT
BET
ATLANT
Tonno obeso
Oceano Atlantico
3 058 330
3 058 330
3 069 582
100,37 %
11 252
/
C
(
8
)
/
11 252
11 252
/
/
PT
HKE
8C3411
Nasello
8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
2 614 000
1 996 154
2 135 737
106,99 %
139 583
/
C
(
8
)
/
139 583
139 583
/
/
PT
SWO
AS05N
Pesce spada
Oceano Atlantico, a sud di 5° N
299 030
299 030
309 761
103,59 %
10 731
/
/
/
10 731
10 731
/
/
»
(
1
)
Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (
GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22
), dei trasferimenti di contingenti dal 2019 al 2020 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (
GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3
) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
(
2
)
Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.
(
3
)
Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.
(
4
)
La lettera “A” indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2018, 2019 e 2020. La lettera “C” indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.
(
5
)
Quantitativi rimanenti dall'anno o dagli anni precedenti.
(
6
)
Detrazioni da effettuare nel 2021.
(
7
)
Detrazioni da effettuare nel 2021 che potrebbero essere effettivamente applicate tenuto conto del contingente disponibile al 7 settembre 2021.
(
8
)
Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.
(
9
)
Da detrarre dalla zona di gestione 3r del cicerello.
(
10
)
Poiché l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applica allo stock ALB/AN05N, questo quantitativo inutilizzato non può essere usato per ridurre la metà restante della detrazione dovuta nel 2021.
(
11
)
Su richiesta del Portogallo, la detrazione di 1 271 026 kg dovuta nel 2020 a seguito del superamento nel 2019 è stata equamente ripartita su un arco di due anni (2020 e 2021).
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