Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 2238/2022

Regolamento delegato (UE) 2022/2238 della Commissione del 22 agosto 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2306 per quanto riguarda le disposizioni transitorie applicabili ai certificati di ispezione e i loro estratti e le disposizioni transitorie applicabili ai certificati di ispezione rilasciati in Ucraina (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 22/08/2022 In vigore dal: 22/08/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2022/2238 della Commissione del 22 agosto 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2306 per quanto riguarda le disposizioni transitorie applicabili ai certificati di ispezione e i loro estratti e le disposizioni transitorie applicabili ai certificati di ispezione rilasciati in Ucraina (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2238 of 22 August 2022 amending Delegated Regulation (EU) 2021/2306 as regards the transitional provisions for certificates of inspection and extracts thereof and as regards the transitional provisions for certificates of inspection issued in Ukraine (Text with EEA relevance)

Testo normativo

15.11.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 294/3 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2238 DELLA COMMISSIONE del 22 agosto 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2306 per quanto riguarda le disposizioni transitorie applicabili ai certificati di ispezione e i loro estratti e le disposizioni transitorie applicabili ai certificati di ispezione rilasciati in Ucraina (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 38, paragrafo 8, lettera a), punto ii), l’articolo 46, paragrafo 7, lettera b), e l’articolo 57, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione ( 2 ) stabilisce norme relative ai controlli ufficiali dei prodotti biologici e dei prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione. (2) Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, e dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, il certificato di ispezione deve essere rilasciato e vidimato nel sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) mediante un sigillo elettronico qualificato. L’articolo 6, paragrafo 6, e l’articolo 7, paragrafo 4, del medesimo regolamento prevedono rispettivamente la vidimazione di una parte di una partita come biologica e la vidimazione degli estratti dei certificati di ispezione nel sistema Traces mediante un sigillo elettronico qualificato. (3) Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 prevedono già che, fino al 30 giugno 2022, il certificato di ispezione possa essere rilasciato in formato cartaceo, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato, e che se è rilasciato in formato cartaceo debba essere vidimato su carta. Il certificato di ispezione rilasciato nel sistema Traces che reca il sigillo elettronico qualificato può essere vidimato su carta. (4) Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 prevedono che, fino al 30 giugno 2022, anche l’estratto del certificato di ispezione possa essere vidimato su carta, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato. (5) È in corso l’iter di registrazione delle autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi nonché delle autorità di controllo e degli organismi di controllo per il sigillo elettronico qualificato. Tale iter è durato più tempo del previsto e non è stato completato prima del 30 giugno 2022. (6) È pertanto necessario prorogare le disposizioni transitorie riguardanti i certificati di ispezione in formato cartaceo e i loro estratti, di cui all’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2021/2306, per consentire a tutte le parti interessate di completare la registrazione per il sigillo elettronico qualificato. (7) L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 costituisce una sfida eccezionale e senza precedenti per le autorità di controllo e gli organismi di controllo che sono stati riconosciuti ai fini dell’esportazione di prodotti biologici e di prodotti in conversione dall’Ucraina verso l’Unione. In Ucraina sono interrotti anche i servizi postali. (8) Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1 bis , del regolamento delegato (UE) 2021/2306, e in deroga all’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, del medesimo regolamento, fino al 30 giugno 2022 una persona autorizzata ubicata in Ucraina di un’autorità di controllo o di un organismo di controllo che non dispone di un sigillo elettronico qualificato può elaborare e presentare il certificato di ispezione nel sistema Traces in formato elettronico senza apposizione di un sigillo elettronico qualificato nel riquadro 18 del certificato. Alla luce della durata imprevedibile dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, è altresì necessario prorogare tale deroga. (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/2306. (10) A causa della scadenza fissata al 30 giugno 2022 del periodo transitorio riguardante i certificati in formato cartaceo e della deroga relativa all’Ucraina, è opportuno che il presente regolamento si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 1 o luglio 2022, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 è così modificato: 1) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, il certificato di ispezione può essere rilasciato in formato cartaceo, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato, fino al 30 novembre 2022. Tale certificato in formato cartaceo soddisfa i requisiti seguenti:»; 2) il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente: «1 bis In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, fino al 30 novembre 2022 una persona autorizzata ubicata in Ucraina di un’autorità di controllo o di un organismo di controllo che non dispone di un sigillo elettronico qualificato può elaborare e presentare il certificato di ispezione nel sistema Traces in formato elettronico senza apposizione di un sigillo elettronico qualificato nel riquadro 18 del certificato. Siffatto certificato è rilasciato prima che la partita cui si riferisce lasci l’Ucraina.»; 3) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «In deroga all’articolo 6, paragrafo 3, fino al 30 novembre 2022 si applica quanto segue:»; 4) al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «In deroga all’articolo 6, paragrafo 6, e all’articolo 7, paragrafo 4, l’estratto del certificato di ispezione può essere vidimato su carta, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato, fino al 30 novembre 2022. L’estratto del certificato in formato cartaceo soddisfa i requisiti seguenti:». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2022. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione ( GU L 461 del 27.12.2021, pag. 13 ).

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