Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 della Commissione del 10 dicembre 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l’informativa delle imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 della Commissione del 10 dicembre 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l’informativa delle imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2284 of 10 December 2021 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) 2019/2033 of the European Parliament and of the Council with regard to supervisory reporting and disclosures of investment firms (Text with EEA relevance)
Testo normativo
22.12.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 458/48
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2284 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2021
che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l’informativa delle imprese di investimento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014
(
1
)
, in particolare l’articolo 49, paragrafo 2, e l’articolo 54, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
Gli obblighi di segnalazione imposti alle imprese di investimento dall’articolo 54 del regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbero essere mirati all’attività delle imprese di investimento ed essere proporzionati all’ampiezza e alla complessità delle diverse imprese di investimento. Dovrebbero tenere conto in particolare del fatto che talune imprese di investimento devono essere considerate piccole e non interconnesse conformemente alle condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2033.
(2)
A norma dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento piccole e non interconnesse sono tenute a segnalare informazioni sul livello e sulla composizione dei fondi propri, sui requisiti di fondi propri, sulla base utilizzata per il calcolo dei requisiti di fondi propri e sul livello di attività in relazione alle condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese piccole e non interconnesse non sono pertanto tenute a segnalare informazioni con lo stesso livello di dettaglio delle altre imprese di investimento soggette al regolamento (UE) 2019/2033. Alle imprese piccole e non interconnesse non dovrebbero applicarsi pertanto i modelli di segnalazione relativi al calcolo dei fattori K. A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese piccole e non interconnesse sono altresì esentate dall’obbligo di segnalazione del rischio di concentrazione, mentre le autorità competenti possono esentarle dall’obbligo di segnalare i requisiti di liquidità.
(3)
Tutte le imprese di investimento soggette al regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbero segnalare profilo di attività e dimensioni per consentire alle autorità competenti di valutare se soddisfino le condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2033 per essere classificate come imprese di investimento piccole e non interconnesse.
(4)
Al fine di garantire trasparenza nei confronti degli investitori e dei mercati in generale, l’articolo 46 del regolamento (UE) 2019/2033 impone alle imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse di comunicare al pubblico le informazioni indicate nella parte sei di tale regolamento. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse non sono soggette a tali obblighi di informativa, se non nei casi in cui emettono strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, al fine di garantire trasparenza a coloro che investono in tali strumenti.
(5)
Il presente regolamento dovrebbe mettere a disposizione delle imprese di investimento modelli e tabelle atti a trasmettere informazioni sufficientemente complete e comparabili sulla composizione e la qualità dei fondi propri. Nello specifico è necessario introdurre un modello di informativa quantitativa sulla composizione dei fondi propri e un modello flessibile per la riconciliazione dei fondi propri regolamentari con il bilancio sottoposto a revisione contabile. Per lo stesso motivo è altresì necessario redigere un modello contenente informazioni sulle caratteristiche più rilevanti degli strumenti di fondi propri emessi dall’impresa di investimento.
(6)
Al fine di agevolare l’attuazione degli obblighi di segnalazione e informativa, è necessario migliorare la coerenza tra i modelli di segnalazione e di informativa. Il modello per l’informativa sulla composizione dei fondi propri dovrebbe pertanto essere allineato rigorosamente al collegato modello di segnalazione sul livello e sulla composizione dei fondi propri. Per lo stesso motivo il modello per l’informativa sulla riconciliazione completa dei fondi propri con il bilancio sottoposto a revisione contabile dovrebbe essere flessibile, nel senso da permettere una scomposizione che ricalchi la scomposizione dello stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile dell’impresa di investimento. Il modello per l’informativa sulle principali caratteristiche dei fondi propri regolamentari dovrebbe peraltro essere un modello fisso e la sua complessità dovrebbe dipendere dalla complessità degli strumenti di fondi propri.
(7)
Affinché per le imprese di investimento i costi di adeguamento alla normativa non aumentino in modo irragionevole e sia mantenuta la qualità dei dati, gli obblighi di segnalazione e informativa dovrebbero essere il più possibile allineati gli uni agli altri nella sostanza. È pertanto opportuno stabilire in un unico regolamento le norme applicabili agli obblighi sia di segnalazione che di informativa.
(8)
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
(9)
L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
SEGNALAZIONI A FINI DI VIGILANZA
Articolo 1
Date di riferimento per le segnalazioni
1. Le informazioni di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento sono segnalate nello stato in cui si trovano alle date di riferimento per le segnalazioni indicate di seguito:
a)
segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
b)
segnalazioni annuali: 31 dicembre.
2. Le date di riferimento per le segnalazioni di cui al paragrafo 1 possono essere adattate laddove il diritto nazionale consenta alle imprese di investimento di segnalare le informazioni finanziarie basandosi sulla fine del loro esercizio contabile che non corrisponde a quella dell’anno civile, in modo che la segnalazione trimestrale delle informazioni sia effettuata ogni tre mesi del rispettivo esercizio contabile e la segnalazione annuale alla fine dell’esercizio contabile.
Articolo 2
Date d’invio per le segnalazioni
1. Le informazioni di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 sono trasmesse entro la fine del giorno lavorativo nelle date d’invio indicate di seguito:
a)
segnalazioni trimestrali: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio;
b)
segnalazioni annuali: 11 febbraio.
2. Laddove la data d’invio per le segnalazioni coincida con una festività nazionale dello Stato membro dell’autorità competente destinataria della segnalazione o con un sabato o una domenica, il giorno d’invio per le segnalazioni è il giorno lavorativo successivo.
3. Laddove le imprese di investimento segnalino le informazioni avvalendosi di date di riferimento per le segnalazioni adattate in base alla fine del loro esercizio contabile come previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, le date d’invio possono essere adattate di conseguenza in modo tale da mantenere lo stesso periodo d’invio a partire dalla data di riferimento per le segnalazioni adattata.
4. Le imprese di investimento possono trasmettere dati non sottoposti a revisione contabile. Laddove i dati sottoposti a revisione contabile si discostino da quelli non sottoposti a revisione contabile presentati, sono immediatamente comunicati i dati sottoposti a revisione contabile. Ai fini del presente articolo, per «dati non sottoposti a revisione contabile» s’intendono dati riguardo ai quali non è stato ricevuto il parere di un revisore esterno, mentre i dati sottoposti a revisione contabile sono i dati verificati da un revisore esterno che esprime un parere al riguardo.
5. Le rettifiche apportate ai dati segnalati sono immediatamente comunicate alle autorità competenti.
Articolo 3
Applicazione degli obblighi di segnalazione su base individuale
Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2019/2033 su base individuale, le imprese di investimento segnalano le informazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento con la frequenza ivi specificata.
Articolo 4
Applicazione degli obblighi di segnalazione su base consolidata
Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2019/2033 su base consolidata, le imprese di investimento segnalano le informazioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento di esecuzione.
Articolo 5
Formato e frequenza della segnalazione da parte delle imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse
1. Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse segnalano con frequenza trimestrale le informazioni di cui all’articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033 utilizzando i modelli di cui all’allegato I del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento.
2. Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che determinano il requisito relativo ai fattori K RtM sulla base del K-NPR conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione
(
3
)
, allegato I, modelli da C 18.00 a C 24.00, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte 2, di tale regolamento di esecuzione.
3. Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, allegato I, modello C 34.02, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte 2, di tale regolamento di esecuzione.
4. Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, allegato I, modello C 25.00, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte 2, di tale regolamento di esecuzione.
Articolo 6
Formato e frequenza della segnalazione da parte delle imprese di investimento piccole e non interconnesse
1. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse segnalano con frequenza annuale le informazioni specificate nei modelli di cui all’allegato III conformemente alle istruzioni di cui all’allegato IV. Le imprese di investimento che beneficiano dell’esenzione di cui all’articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033 sono esentate dall’obbligo di presentare le informazioni specificate nel modello IF 09.01 di cui all’allegato III del presente regolamento.
Articolo 7
Formato e frequenza della segnalazione da parte dei soggetti che beneficiano dell’applicazione dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033
In deroga all’articolo 4 del presente regolamento, i soggetti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 che beneficiano dell’applicazione di tale articolo segnalano con frequenza trimestrale le informazioni di cui ai modelli dell’allegato VIII del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato IX del presente regolamento.
Articolo 8
Precisione dei dati e informazioni associate ai dati comunicati
1. Le imprese di investimento trasmettono le informazioni di cui al presente regolamento nei formati e con le modalità specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati e rispettando la definizione dei punti di dati dell’apposito modello e le formule di convalida specificate nell’allegato V, nonché le disposizioni seguenti:
a)
nei dati comunicati non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili;
b)
i valori numerici sono presentati come dati fattuali secondo le convenzioni seguenti:
i)
i punti di dati con il tipo di dati «monetario» sono segnalati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità;
ii)
i punti di dati con il tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;
iii)
i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità.
2. Le imprese di investimento sono identificate dall’identificativo della persona giuridica (LEI). I soggetti giuridici e le controparti diversi dalle imprese di investimento sono identificati dal LEI se disponibile.
3. Le informazioni trasmesse dalle imprese di investimento sulla base del presente regolamento sono corredate delle informazioni seguenti:
a)
data e periodo di riferimento per le segnalazioni;
b)
valuta utilizzata per le segnalazioni;
c)
principio contabile;
d)
identificativo della persona giuridica (LEI) dell’ente segnalante;
e)
ambito del consolidamento.
CAPO II
INFORMATIVA AL PUBBLICO DA PARTE DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO
Articolo 9
Principi di informativa
1. Alle informazioni da comunicare conformemente al presente regolamento si applicano i principi seguenti:
a)
le informazioni sono sottoposte allo stesso livello di verifica interna applicabile alla relazione sulla gestione inclusa nella relazione finanziaria dell’impresa di investimento;
b)
le informazioni sono chiare e presentate in forma comprensibile agli utilizzatori e sono comunicate tramite mezzo accessibile. I messaggi importanti sono evidenziati e di facile reperibilità. Le questioni complesse sono spiegate in linguaggio semplice. Le informazioni collegate sono presentate insieme;
c)
le informazioni sono significative e coerenti nel tempo per consentire agli utilizzatori di confrontarle tra i vari periodi di informativa;
d)
le informazioni quantitative sono accompagnate da spiegazioni qualitative e da ogni altra informazione complementare eventualmente necessaria per permettere agli utilizzatori di tali informazioni di comprenderle, evidenziando in particolare le eventuali variazioni significative delle informazioni riportate nell’informativa rispetto alle informative precedenti.
Articolo 10
Informativa sui fondi propri da parte delle imprese di investimento
Le imprese di investimento pubblicano le informazioni sui fondi propri richieste dall’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 utilizzando i modelli di cui all’allegato VI del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato VII del presente regolamento.
Articolo 11
Disposizioni generali in materia di informativa
1. Quando pubblicano le informazioni di cui all’articolo 10, le imprese di investimento assicurano che i valori numerici siano presentati come dati fattuali secondo quanto segue:
a)
i dati monetari quantitativi sono pubblicati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità;
b)
i dati quantitativi pubblicati come «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali.
2. Nel pubblicare le informazioni di cui all’articolo 10 le imprese di investimento assicurano che i dati siano associati a tutte le informazioni seguenti:
a)
data e periodo di riferimento dell’informativa;
b)
valuta utilizzata per l’informativa;
c)
nome e, se del caso, LEI dell’ente che pubblica l’informativa;
d)
se del caso, il principio contabile;
e)
se del caso, l’ambito del consolidamento.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 12
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (
GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (
GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1
).
ALLEGATO I
SEGNALAZIONE PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO DIVERSE DALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE
MODELLI PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO
Numero del modello
Codice del modello
Nome del modello/gruppo di modelli
Nome abbreviato
FONDI PROPRI: livello, composizione, requisiti e calcolo
1
I 01.00
Fondi propri
I1
2.1
I 02.01
Requisiti di fondi propri
I2.1
2.2
I 02.02
Coefficienti di capitale
I2.2
3
I 03.00
Calcolo dei requisiti relativi alle spese fisse generali
I3
4
I 04.00
Calcoli del requisito relativo ai fattori K totali
I4
IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE
5
I 05.00
Livello di attività — Revisione delle soglie
I5
REQUISITI RELATIVI AI FATTORI K — ULTERIORI DETTAGLI
6.1
I 06.01
Attività gestite (AUM) — Ulteriori dettagli
I6.1
6.2
I 06.02
Valore medio delle AUM mensili totali
I6.2
6.3
I 06.03
Denaro dei clienti detenuto (CMH) — Ulteriori dettagli
I6.3
6.4
I 06.04
Valore medio dei CMH giornalieri totali
I6.4
6.5
I 06.05
Attività salvaguardate e gestite (ASA) — Ulteriori dettagli
I6.5
6.6
I 06.06
Valore medio delle ASA giornaliere totali
I6.6
6.7
I 06.07
Ordini dei clienti trattati (COH) — Ulteriori dettagli
I6.7
6.8
I 06.08
Valore medio dei COH giornalieri totali
I6.8
6.9
I 06.09
Rischio di posizione netta K (K-NPR) — Ulteriori dettagli
I6.9
6.10
I 06.10
Margine di compensazione fornito (CMG) — Ulteriori dettagli
I6.10
6.11
I 06.11
Default della controparte della negoziazione (TCD) — Ulteriori dettagli
I6.11
6.12
I 06.12
Flusso di negoziazione giornaliero (DTF) — Ulteriori dettagli
I6.12
6.13
I 06.13
Valore medio del DTF giornaliero totale
I6.13
RISCHIO DI CONCENTRAZIONE
7
I 07.00
K-CON — Ulteriori dettagli
I7
8.1
I 08.01
Livello del rischio di concentrazione — Denaro del cliente detenuto
I8.1
8.2
I 08.02
Livello del rischio di concentrazione — Attività salvaguardate e gestite
I8.2
8.3
I 08.03
Livello del rischio di concentrazione — Depositi totali
I8.3
8.4
I 08.04
Livello del rischio di concentrazione — Utili totali
I8.4
8.5
I 08.05
Esposizioni nel portafoglio di negoziazione
I8.5
8.6
I 08.06
Elementi esterni al portafoglio di negoziazione ed elementi fuori bilancio
I8.6
REQUISITI DI LIQUIDITÀ
9
I 09.00
Requisiti di liquidità
I9
I 01.00 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I1)
Riga
Voce
Importo
0010
0010
FONDI PROPRI
0020
CAPITALE DI CLASSE 1
0030
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
0040
Strumenti di capitale interamente versati
0050
Sovrapprezzo azioni
0060
Utili non distribuiti
0070
Utili non distribuiti di anni precedenti
0080
Utile ammissibile
0090
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate
0100
Altre riserve
0110
Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1
0120
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali
0130
Altri fondi
0140
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
0150
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1
0160
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente
0170
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente
0180
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente
0190
(-) Perdite relative all'esercizio in corso
0200
(-) Avviamento
0210
(-) Altre attività immateriali
0220
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali
0230
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri
0240
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri
0250
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo
0260
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento ha un investimento significativo
0270
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite
0280
(-) Altre deduzioni
0290
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
0300
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
0310
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente
0320
Sovrapprezzo azioni
0330
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
0340
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1
0350
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente
0360
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente
0370
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente
0380
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo
0390
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento ha un investimento significativo
0400
(-) Altre deduzioni
0410
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
0420
CAPITALE DI CLASSE 2
0430
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente
0440
Sovrapprezzo azioni
0450
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2
0460
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2
0470
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente
0480
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente
0490
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente
0500
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo
0510
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento ha un investimento significativo
0520
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
I 02.01 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I2.1)
Riga
Voce
Importo
0010
0010
Requisito di fondi propri
0020
Requisito patrimoniale minimo permanente
0030
Requisito relativo alle spese fisse generali
0040
Requisito relativo ai fattori K totali
Requisiti transitori di fondi propri
0050
Requisito transitorio
basato sui requisiti di fondi propri secondo il CRR
0060
Requisito transitorio
basato sui requisiti relativi alle spese fisse generali
0070
Requisito transitorio per
le imprese di investimento precedentemente soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale
0080
Requisito transitorio
basato sul requisito patrimoniale iniziale al momento dell'autorizzazione
0090
Requisito transitorio per le imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare determinati servizi
0100
Requisito transitorio di almeno 250 000 EUR
Voci per memoria
0110
Requisito di fondi propri aggiuntivi
0120
Orientamento sui fondi propri aggiuntivi
0130
Requisito di fondi propri totali
IF 02.02 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (IF2.2)
Riga
Voce
Importo
0010
0010
Coefficiente di capitale primario di classe 1
0020
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1
0030
Coefficiente di capitale di classe 1
0040
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1
0050
Coefficiente di fondi propri
0060
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale
I 03.00 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I3)
Importo
Riga
Voce
0010
0010
Requisito relativo alle spese fisse generali
0020
Spese fisse generali di esercizio dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili
0030
Totale delle spese dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili
0040
Di cui: spese fisse sostenute da terzi per conto delle imprese di investimento
0050
(-) Totale deduzioni
0060
(-) Bonus per il personale e altra retribuzione
0070
(-) Quote di partecipazione agli utili netti per dipendenti, amministratori e soci
0080
(-) Altri pagamenti discrezionali di utili e retribuzione variabile
0090
(-) Commissioni e provvigioni pagabili condivise
0100
(-) Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali e addebitati ai clienti
0110
(-) Provvigioni per gli agenti collegati
0120
(-) Interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora ciò sia a discrezione dell'impresa
0130
(-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie
0140
(-) Spese fiscali
0150
(-) Perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari
0160
(-) Accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti
0170
(-) Spese per materie prime
0180
(-) Versamenti a un fondo per rischi bancari generali
0190
(-) Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri
0200
Spese fisse generali previste dell'anno in corso
0210
Variazione delle spese fisse generali (%)
I 04.00 — CALCOLI DEL REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI (I4)
Importo del fattore
Requisito relativo ai fattori K
Riga
Voce
0010
0020
0010
REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI
0020
Rischio per il cliente
0030
Attività gestite
0040
Denaro dei clienti detenuto — separato
0050
Denaro dei clienti detenuto — non separato
0060
Attività salvaguardate e gestite
0070
Ordini dei clienti trattati — operazioni a pronti
0080
Ordini dei clienti trattati — operazioni su derivati
0090
Rischio per il mercato
0100
Requisito relativo al rischio di posizione netta K
0110
Margine di compensazione fornito
0120
Rischio per l'impresa
0130
Default della controparte della negoziazione
0140
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti
0150
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni su derivati
0160
Requisito relativo al rischio di concentrazione K
I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I5)
Importo
Riga
Voce
0010
0010
Attività gestite (combinate)
0020
Ordini dei clienti (combinati) trattati — operazioni a pronti
0030
Ordini dei clienti (combinati) trattati — derivati
0040
Attività salvaguardate e gestite
0050
Denaro dei clienti detenuto
0060
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti e operazioni su derivati
0070
Rischio di posizione netta
0080
Margine di compensazione fornito
0090
Default della controparte della negoziazione
0100
Totale (combinato) delle attività in bilancio e fuori bilancio
0110
Ricavi totali lordi annuali combinati
0120
Ricavi totali lordi annuali
0130
(-) Parte infragruppo dei ricavi lordi annuali
0140
Di cui: ricavi dalla ricezione e trasmissione di ordini
0150
Di cui: ricavi dall'esecuzione di ordini
0160
Di cui: ricavi dalla negoziazione per conto proprio
0170
Di cui: ricavi dalla gestione del portafoglio
0180
Di cui: ricavi dalla consulenza in materia di investimenti
0190
Di cui: ricavi dall'assunzione a fermo di strumenti finanziari/dal collocamento sulla base di un impegno irrevocabile
0200
Di cui: ricavi dal collocamento senza impegno irrevocabile
0210
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione
0220
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi organizzati di negoziazione
0230
Di cui: ricavi dalla custodia e amministrazione di strumenti finanziari
0240
Di cui: ricavi dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori
0250
Di cui: ricavi dalla consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché dalla consulenza e dai servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese
0260
Di cui: ricavi da servizi di cambio
0270
Di cui: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria
0280
Di cui: ricavi da servizi connessi con l'assunzione a fermo
0290
Di cui: servizi di investimento e attività accessorie collegati agli strumenti derivati
I 06.00
Fattore K — Ulteriori dettagli (I 06)
I 06.01
Attività gestite (AUM) — Ulteriori dettagli
Importo del fattore
Mese t
Mese t-1
Mese t-2
0010
0020
0030
0010
AUM totali (importi medi)
0020
Di cui: AUM — Gestione discrezionale del portafoglio
0030
Di cui: AUM formalmente delegate a un altro soggetto
0040
AUM — Consulenza non discrezionale a carattere continuativo
I 06.02
Attività mensili gestite
Valori a fine mese
Mese t-3
Mese t-4
Mese t-5
Mese t-6
Mese t-7
Mese t-8
Mese t-9
Mese t-10
Mese t-11
Mese t-12
Mese t-13
Mese t-14
Mese t-15
Mese t-16
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0140
0010
Attività mensili gestite totali
0020
Attività mensili gestite — Gestione discrezionale del portafoglio
0030
Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto
0040
Attività mensili gestite — Consulenza non discrezionale a carattere continuativo
I 06.03
Denaro dei clienti detenuto (CMH) — Ulteriori dettagli
Importo del fattore
Mese t
Mese t-1
Mese t-2
0010
0020
0030
0010
CMH — separato (importi medi)
0020
CMH — non separato (importi medi)
I 06.04
Valore medio del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto
Medie mensili del totale giornaliero dei valori del denaro dei clienti detenuto
Mese t-3
Mese t-4
Mese t-5
Mese t-6
Mese t-7
Mese t-8
Mese t-9
Mese t-10
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0010
Totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto — separato
0020
Totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto — non separato
I 06.05
Attività salvaguardate e gestite (ASA) — Ulteriori dettagli
Importo del fattore
Mese t
Mese t-1
Mese t-2
0010
0020
0030
0010
ASA totali (importi medi)
0020
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 2)
0030
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 3)
0040
Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto finanziario
0050
Di cui: attività di un altro soggetto finanziario formalmente delegate all'impresa di investimento
I 06.06
Valore medio del totale delle attività giornaliere salvaguardate e gestite
Medie mensili dei valori delle ASA giornaliere totali
Mese t-3
Mese t-4
Mese t-5
Mese t-6
Mese t-7
Mese t-8
Mese t-9
Mese t-10
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0010
Attività salvaguardate e gestite
0020
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 2)
0030
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 3)
0040
Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto finanziario
0050
Di cui: attività di un altro soggetto finanziario formalmente delegate all'impresa di investimento
I 06.07
Ordini dei clienti trattati (COH) — Ulteriori dettagli
Importo del fattore
Mese t
Mese t-1
Mese t-2
0010
0020
0030
0010
COH — Operazioni a pronti (importi medi)
0020
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti
0030
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti
0040
COH — Derivati (importi medi)
0050
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti
0060
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti
I 06.08
Valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati
Medie mensili del totale giornaliero dei valori degli ordini dei clienti trattati
Mese t-3
Mese t-4
Mese t-5
Mese t-6
Mese t-7
0010
0020
0030
0040
0050
0010
Totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati — Valore a pronti
0020
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti
0030
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti
0040
Totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati — Derivati
0050
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti
0060
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti
I 06.09
Rischio di posizione netta K (K-NPR) — Ulteriori dettagli
Requisito relativo ai fattori K/importo
0010
0010
Metodo standardizzato totale
0020
Rischio di posizione
0030
Strumenti rappresentativi di capitale
0040
Strumenti di debito
0050
Di cui: cartolarizzazioni
0055
Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC
0060
Rischio di cambio
0070
Rischio di posizione in merci
0080
Metodo dei modelli interni
I 06.10
Margine di compensazione fornito (CMG) — Ulteriori dettagli
Partecipante diretto
Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera nel giorno
Nome
Codice
Tipo di codice
dell'importo più elevato del margine totale
del secondo importo più elevato del margine totale
del terzo importo più elevato del margine totale
0010
0020
0030
0040
0050
0060
I 06.11
Default della controparte della negoziazione (TCD) — Ulteriori dettagli
Requisito relativo ai fattori K
Valore di esposizione
Costo di sostituzione (RC)
Esposizione potenziale futura (PFE)
Garanzie reali (C)
0010
0020
0030
0040
0050
Scomposizione per metodo per determinare il valore dell'esposizione
0010
Applicazione dell'IFR: K-TCD
0020
Metodi alternativi: valore dell'esposizione determinato conformemente al CRR
0030
SA-CCR
0040
SA-CCR semplificato
0050
Metodo dell'esposizione originaria
0060
Metodi alternativi: piena applicazione del quadro CRR
0070
Voce per memoria: componente CVA
0080
Di cui: calcolata conformemente al quadro CRR
Scomposizione per tipo di controparte
0090
Amministrazioni centrali, banche centrali e organismi del settore pubblico
0100
Enti creditizi e imprese di investimento
0110
Altre controparti
I 06.12
Flusso di negoziazione giornaliero (DTF) — Ulteriori dettagli
Importo del fattore
Mese t
Mese t-1
Mese t-2
0010
0020
0030
0010
Totale DTF — Operazioni a pronti (importi medi)
0020
Totale DTF — Operazioni su derivati (importi medi)
I 06.13
Valore medio dei flussi di negoziazione giornalieri totali
Medie mensili dei valori del flusso di negoziazione giornaliero totale
Mese t-3
Mese t-4
Mese t-5
Mese t-6
Mese t-7
Mese t-8
Mese t-9
Mese t-10
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0010
Flusso di negoziazione giornaliero — Operazioni a pronti
0020
Flusso di negoziazione giornaliero — Operazioni su derivati
I 07.00 — K-CON — ULTERIORI DETTAGLI (I7)
Identificativo della controparte
Esposizioni nel portafoglio di negoziazione che superano i limiti di cui all'articolo 37, paragrafo 1, dell'IFR
Codice
Tipo di codice
Nome
Gruppo/singolo
Tipo di controparte
Valore dell'esposizione (EV)
Valore dell'esposizione (in % dei fondi propri)
Requisito di fondi propri dell'esposizione complessiva (OFR)
Superamento del valore dell'esposizione (EVE)
Durata del superamento (in giorni)
Requisito di fondi propri K-CON per il superamento (OFRE)
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
I 08.00 — RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — Articolo 54 dell'IFR (I8)
I 08.01
Livello del rischio di concentrazione — Denaro del cliente detenuto
Enti
Totale CMH alla data di riferimento
Codice
Tipo di codice
Nome
Gruppo/singolo
Percentuale del denaro dei clienti detenuto presso l'ente
0010
0020
0030
0040
0050
0060
I 08.02
Livello del rischio di concentrazione — Attività salvaguardate e gestite
Enti
Totale ASA alla data di riferimento
Codice
Tipo di codice
Nome
Gruppo/singolo
Percentuale dei titoli dei clienti depositati presso l'ente
0010
0020
0030
0040
0050
0060
I 08.03
Livello del rischio di concentrazione — Depositi totali
Ente
Depositi dell'impresa — Prime 5 esposizioni
Codice
Tipo di codice
Nome
Gruppo/singolo
Importo dei depositi dell'impresa presso l'ente
Percentuale dei depositi dell'impresa presso l'ente
0010
0020
0030
0040
0050
0060
I 08.04
Livello del rischio di concentrazione — Utili totali
Cliente
Utili — Prime 5 esposizioni
Codice
Tipo di codice
Nome
Gruppo/singolo
Utili totali derivanti dal cliente
Proventi da interessi e dividendi
Proventi da commissioni e provvigioni e proventi diversi
Importo generato da posizioni nel portafoglio di negoziazione
Importo generato da posizioni esterne al portafoglio di negoziazione
Di cui: importo generato da elementi fuori bilancio
Percentuale dei proventi da interessi e dividendi del cliente
Importo
Percentuale dei proventi da commissioni e provvigioni e dei proventi diversi del cliente
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
I 08.05
Esposizioni nel portafoglio di negoziazione
Controparte
Prime 5 esposizioni nel portafoglio di negoziazione
Codice
Tipo di codice
Nome
Gruppo/singolo
Percentuale dell'esposizione verso la controparte rispetto ai fondi propri dell'impresa (solo posizioni nel portafoglio di negoziazione)
0010
0020
0030
0040
0050
I 08.06
Elementi esterni al portafoglio di negoziazione ed elementi fuori bilancio
Controparte
Prime 5 esposizioni totali (compresi gli elementi esterni al portafoglio di negoziazione e gli elementi fuori bilancio)
Codice
Tipo di codice
Nome
Gruppo/singolo
Percentuale dell'esposizione rispetto ai fondi propri dell'impresa (compresi gli elementi fuori bilancio e gli elementi esterni al portafoglio di negoziazione)
0010
0020
0030
0040
0050
I 09.00 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I9)
Importo
Riga
Voce
0010
0010
Requisito di liquidità
0020
Garanzie per i clienti
0030
Attività liquide totali
0040
Depositi a breve termine non vincolati
0050
Totale crediti ammissibili dovuti entro 30 giorni
0060
Attività di livello 1
0070
Monete e banconote
0080
Riserve ritirabili detenute presso banche centrali
0090
Attività delle banche centrali
0100
Attività delle amministrazioni centrali
0110
Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali
0120
Attività di organismi del settore pubblico
0130
Attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valute nazionali ed estere rilevabili
0140
Attività degli enti creditizi (garantite dai governi degli Stati membri, dai finanziatori di prestiti agevolati)
0150
Attività di banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali
0160
Obbligazioni garantite di qualità elevatissima
0170
Attività di livello 2A
0180
Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali od organismi del settore pubblico (Stato membro, fattore di ponderazione del rischio 20 %)
0190
Attività delle banche centrali o delle amministrazioni centrali/regionali o autorità locali od organismi del settore pubblico (paese terzo, fattore di ponderazione del rischio 20 %)
0200
Obbligazioni garantite di qualità elevata (CQS2)
0210
Obbligazioni garantite di qualità elevata (paese terzo, CQS1)
0220
Titoli di debito societario (CQS1)
0230
Attività di livello 2B
0240
Titoli garantiti da attività
0250
Titoli di debito societario
0260
Azioni (indice azionario principale)
0270
Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto di banche centrali
0280
Obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di ponderazione del rischio 35 %)
0290
Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo
0300
Totale degli altri strumenti finanziari ammissibili
ALLEGATO II
SEGNALAZIONE PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO DIVERSE DALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE
Indice
PARTE I:
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
68
1
Struttura e convenzioni
68
1.1
Struttura
68
1.2
Convenzione di numerazione
68
1.3
Convenzione dei segni
68
1.4
Consolidamento prudenziale
68
PARTE II:
ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
69
1
FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO
69
1.1
Osservazioni generali
69
1.2
I 01.00 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1)
69
1.2.1.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
69
1.3
I 02.01 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.1)
76
1.3.1.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
76
1.4
I 02.02 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.2)
78
1.4.1.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
78
1.5
I 03.00 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3)
78
1.5.1.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
78
1.6
I 04.00 — CALCOLI DEL REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI (I 4)
81
1.6.1.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
81
2
IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE
83
2.1
I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5)
83
2.1.1.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
83
3
REQUISITI RELATIVI AI FATTORI K — ULTERIORI DETTAGLI
86
3.2
I 06.01 — ATTIVITÀ GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.1)
86
3.2.1.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
23
3.3
I 06.02 — ATTIVITÀ MENSILI GESTITE (I 6.2)
86
3.3.1.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
87
3.4
I 06.03 — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.3)
87
3.4.1.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
88
3.5
I 06.04 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEL DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 6.4)
89
3.5.1.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
89
3.6
I 06.05 — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.5)
89
3.6.1.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
89
3.7
I 06.06 — VALORE MEDIO DEL TOTALE DELLE ATTIVITÀ GIORNALIERE SALVAGUARDATE E GESTITE (I 6.6)
90
3.7.1.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
90
3.8
I 06.07 — ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.7)
91
3.8.1.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
91
3.9
I 06.08 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEGLI ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI (I 6.8)
93
3.9.1.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
91
3.10
I 06.09 — RISCHIO DI POSIZIONE NETTA K — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.9)
93
3.10.1.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
93
3.11
I 06.10 — MARGINE DI COMPENSAZIONE FORNITO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.10)
94
3.11.1
Istruzioni relative a posizioni specifiche
94
3.12
I 06.11 — DEFAULT DELLA CONTROPARTE DELLA NEGOZIAZIONE (TCD) — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.11)
95
3.12.1.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
95
3.13
I 06.12 — FLUSSO DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.12)
96
3.13.1.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
96
3.14
I 06.13 — VALORE MEDIO DEI FLUSSI DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERI TOTALI (I 6.13)
98
3.14.1
Istruzioni relative a posizioni specifiche
98
4
SEGNALAZIONE DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE
98
4.1
Osservazioni generali
98
4.2
I 07.00 — K-CON — ULTERIORI DETTAGLI (I7)
99
4.2.1.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
99
4.3
I 08.01 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 8.1)
99
4.3.1.
Istruzioni relative alle specifiche colonne
99
4.4
I 08.02 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE (I 8.2)
101
4.4.1.
Istruzioni relative alle specifiche colonne
101
4.5
I 08.03 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DEPOSITI TOTALI (I 8.3)
101
4.5.1.
Istruzioni relative alle specifiche colonne
101
4.6
I 08.04 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — UTILI TOTALI (I 8.4)
102
4.6.1.
Istruzioni relative alle specifiche colonne
102
4.7
I 08.05 — ESPOSIZIONI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (I 8.5)
103
4.7.1.
Istruzioni relative alle specifiche colonne
103
4.8
I 08.06 — ELEMENTI ESTERNI AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE ED ELEMENTI FUORI BILANCIO (I 8.6)
104
4.8.1.
Istruzioni relative alle specifiche colonne
104
5
REQUISITI DI LIQUIDITÀ
105
5.1
I 09.00 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9)
105
5.1.1.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
106
PARTE I:
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1 Struttura e convenzioni
1.1 Struttura
1.
Il quadro consta in tutto dei blocchi di informazioni seguenti:
a)
fondi propri;
b)
calcolo dei requisiti di fondi propri;
c)
calcolo dei requisiti relativi alle spese fisse generali;
d)
livello di attività in relazione alle condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033;
e)
calcolo dei requisiti relativi ai fattori K;
f)
requisiti relativi al rischio di concentrazione;
g)
requisiti di liquidità.
2.
Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. La presente parte del regolamento contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida.
1.2 Convenzione di numerazione
3.
Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 4 a 7. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida.
4.
Nelle istruzioni si applica lo schema generale di notazione seguente: {Modello; Riga; Colonna}.
5.
Per le convalide all’interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l’indicazione del modello: {Riga; Colonna}.
6.
Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {Modello; Riga}.
7.
Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza.
1.3 Convenzione dei segni
8.
Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti di fondi propri o i requisiti di liquidità è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti di fondi propri totali è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.
1.4 Consolidamento prudenziale
9.
A meno che non sia stata concessa un’esenzione, alle imprese di investimento si applicano su base individuale e consolidata il regolamento (UE) 2019/2033 e la direttiva (UE) 2019/2034, compresi gli obblighi di segnalazione di cui alla parte sette del regolamento (UE) 2019/2033. L’articolo 4, paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) 2019/2033 definisce una situazione consolidata come il risultato dell’applicazione dei requisiti del regolamento (UE) 2019/2033 a un gruppo di imprese di investimento come se i soggetti del gruppo formassero insieme un’unica impresa di investimento. In applicazione dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033, i gruppi di imprese di investimento devono soddisfare gli obblighi di segnalazione in tutti i modelli sulla base dell’ambito di consolidamento prudenziale (che può divergere dall’ambito di consolidamento contabile).
PARTE II:
ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
1
FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO
1.1 Osservazioni generali
10.
La sezione relativa alla rassegna dei fondi propri riporta informazioni sui fondi propri detenuti dall’impresa di investimento e sui relativi requisiti di fondi propri. Consta di due modelli:
a)
il modello I 01.00 riporta la composizione dei fondi propri detenuti dall’impresa di investimento: capitale primario di classe 1 (CET1), capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) e capitale di classe 2 (T2);
b)
i modelli I 02.01 e I 02.02 riportano il requisito di fondi propri totali, il requisito patrimoniale minimo permanente, il requisito relativo alle spese fisse generali e il requisito relativo ai fattori K totali, l’eventuale requisito aggiuntivo di fondi propri e il relativo orientamento, nonché il requisito transitorio di fondi propri e i coefficienti di capitale;
c)
il modello I 03.00 contiene informazioni sul calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali;
d)
il modello I 04.00 riporta i requisiti relativi ai fattori K e l’importo dei fattori.
11.
Le voci di questi modelli prescindono dagli aggiustamenti transitori. Ciò significa che le cifre (tranne nei casi in cui il requisito transitorio di fondi propri è specificamente indicato) sono calcolate in base alle disposizioni finali (ossia come se non esistessero disposizioni transitorie).
1.2 I 01.00 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1)
1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
FONDI PROPRI
Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2.
0020
CAPITALE DI CLASSE 1
Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1.
0030
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0040
Strumenti di capitale interamente versati
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013).
Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0050
Sovrapprezzo azioni
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.
Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».
0060
Utili non distribuiti
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili.
È segnalata la somma totale delle righe 0070 e 0080.
0070
Utili non distribuiti di anni precedenti
Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile».
0080
Utile ammissibile
Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, e articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni.
0090
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0100
Altre riserve
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.
0110
Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1
Articolo 84, paragrafo 1, articolo 85, paragrafo 1, e articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato.
0120
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0130
Altri fondi
Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033.
0140
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
È segnalata la somma totale delle righe 0150 e da 0190 a 0280.
0150
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga.
L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.
0160
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento.
0170
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento.
0180
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0190
(-) Perdite relative all’esercizio in corso
Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0200
(-) Avviamento
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0210
(-) Altre attività immateriali
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile.
0220
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali
Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0230
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri
Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
0240
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri
Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0250
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento non ha un investimento significativo
Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0260
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo
Articolo 9, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0270
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite
Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0280
(-) Altre deduzioni
Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0150 a 0270 di cui sopra.
0290
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
—
aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
aggiustamenti transitori dovuti a interessi di minoranza aggiuntivi (articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 (articoli da 469 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovuti a disposizioni transitorie;
—
altri elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale primario di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0040 a 0280.
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.
0300
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013.
È segnalata la somma totale delle righe da 0310 a 0330 e 0410.
0310
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
0320
Sovrapprezzo azioni
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.
Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».
0330
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013.
È segnalata la somma totale delle righe 0340 e da 0380 a 0400.
0340
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.
0350
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente
Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0360
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente
Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0370
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente
Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0380
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento non ha un investimento significativo
Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 56, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0390
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo
Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0400
(-) Altre deduzioni
Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0340 a 0390 di cui sopra.
0410
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
—
aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 4 e 5, e articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 83, 85 e 86 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni inclusa nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato, compreso anche il capitale emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva nel capitale aggiuntivo di classe 1 di strumenti emessi da filiazioni (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013) e aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie;
—
altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 472, 473
bis
, 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie;
—
eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1, dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 superino l’importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 0300 e corrisponde all’opposto dell’eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 incluso, tra le altre deduzioni, nella riga 0280;
—
altri elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0310 a 0400.
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.
0420
CAPITALE DI CLASSE 2
Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013.
È segnalata la somma totale delle righe da 0430 a 0450 e 0520.
0430
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
0440
Sovrapprezzo azioni
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.
Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».
0450
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2
Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0460
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga.
L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.
0470
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente
Articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0480
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente
Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0490
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente
Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0500
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento non ha un investimento significativo
Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0510
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera d), e articoli 68, 69 e 79 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Sono dedotte integralmente le partecipazioni detenute dall’ente in strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo.
0520
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
—
aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale di classe 2 (articoli 83, 87 e 88 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusa nel capitale di classe 2 consolidato, compreso anche il capitale di classe 2 ammissibile emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2 (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie;
—
altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 (articoli 472, 473
bis
, 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale di classe 2 dovuti a disposizioni transitorie;
—
eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2, dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all’articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale di classe 2 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale di classe 2 superino l’importo degli elementi del capitale di classe 2 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 0420;
—
altri elementi del capitale di classe 2 o deduzioni da un elemento del capitale di classe 2 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0430 a 0510.
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.
1.3 I 02.01 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.1)
1.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
Requisito di fondi propri
Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
L’importo è quello senza applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033.
L’importo da segnalare in questa riga è l’importo massimo segnalato nelle righe 0020, 0030 e 0040.
0020
Requisito patrimoniale minimo permanente
Articolo 14 del regolamento (UE) 2019/2033.
L’importo è quello senza applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033.
0030
Requisito relativo alle spese fisse generali
Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033.
L’importo è quello senza applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033.
0040
Requisito relativo ai fattori K totali
Articolo 15 del regolamento (UE) 2019/2033.
L’importo è quello senza applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033.
0050 - 0100
Requisiti transitori di fondi propri
0050
Requisito transitorio basato sui requisiti di fondi propri del regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 57, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
0060
Requisito transitorio basato sul requisito relativo alle spese fisse generali
Articolo 57, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0070
Requisito transitorio per le imprese di investimento precedentemente soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale
Articolo 57, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
0080
Requisito transitorio basato sul requisito patrimoniale iniziale al momento dell’autorizzazione
Articolo 57, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0090
Requisito transitorio per le imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare determinati servizi
Articolo 57, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
0100
Requisito transitorio di almeno 250 000 EUR
Articolo 57, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2033.
0110 - 0130
Voci per memoria
0110
Requisito di fondi propri aggiuntivi
Articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034.
Fondi propri aggiuntivi richiesti a seguito del processo di revisione prudenziale.
0120
Orientamento sui fondi propri aggiuntivi
Articolo 41 della direttiva (UE) 2019/2034.
Fondi propri aggiuntivi richiesti come orientamento sui fondi propri aggiuntivi.
0130
Requisito di fondi propri totali
Il requisito di fondi propri totali di un’impresa di investimento è costituito dalla somma dei requisiti di fondi propri applicabili alla data di riferimento, del requisito di fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0110 e dell’orientamento sui fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0120.
1.4 I 02.02 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.2)
1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
Coefficiente di capitale primario di classe 1
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033.
Questa voce è espressa in percentuale.
0020
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1
Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di capitale primario di classe 1 in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce.
0030
Coefficiente di classe 1
Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Questa voce è espressa in percentuale.
0040
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1
Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di capitale di classe 1 in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce.
0050
Coefficiente di fondi propri
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Questa voce è espressa in percentuale.
0060
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale
Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di fondi propri in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce.
1.5 I 03.00 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3)
1.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
Requisito relativo alle spese fisse generali
Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
L’importo segnalato è pari ad almeno il 25 % delle spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente (riga 0020).
Nei casi in cui vi sia un cambiamento sostanziale, l’importo segnalato è il requisito relativo alle spese fisse generali imposto dall’autorità competente a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
Nei casi specificati all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033, l’importo da segnalare è costituito dalle spese fisse generali previste dell’anno in corso (riga 0210).
0020
Spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili
Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Le imprese di investimento segnalano le spese fisse generali dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili.
0030
Totale delle spese dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili
Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
È segnalato l’importo dopo la distribuzione degli utili.
0040
Di cui: spese fisse sostenute da terzi per conto delle imprese di investimento
Se terzi, compresi agenti collegati, hanno sostenuto spese fisse per conto delle imprese di investimento che non sono già incluse nelle spese totali del bilancio di esercizio di cui al paragrafo 1, tali spese fisse sono aggiunte alle spese totali dell’impresa di investimento. Se è disponibile una scomposizione delle spese sostenute da terzi, l’impresa di investimento aggiunge al dato che rappresenta le spese totali solo la quota di tali spese fisse applicabile all’impresa di investimento. Se tale scomposizione non è disponibile, l’impresa di investimento aggiunge al dato che rappresenta le spese totali solo la sua quota delle spese sostenute da terzi risultante dal piano aziendale dell’impresa di investimento.
0050
(-) Totale deduzioni
Oltre agli elementi per la deduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033, dal totale delle spese sono dedotti anche gli elementi seguenti, se inclusi nelle spese totali conformemente alla disciplina contabile pertinente:
a)
le provvigioni, le commissioni di collocamento e gli altri oneri pagati alle controparti centrali, alle borse, ad altre sedi di negoziazione e ai broker intermedi ai fini dell’esecuzione, della registrazione o della compensazione delle operazioni, solo se direttamente trasferiti e addebitati ai clienti. Non sono compresi le provvigioni e gli altri oneri necessari per mantenere l’adesione o far fronte in altro modo agli obblighi finanziari di ripartizione delle perdite nei confronti delle controparti centrali, delle borse e di altre sedi di negoziazione;
b)
gli interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora non sussista alcun obbligo di pagamento di tali interessi;
c)
le spese fiscali se dovute in relazione agli utili di esercizio dell’impresa di investimento;
d)
le perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari;
e)
i pagamenti relativi ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti, in virtù dei quali l’impresa di investimento è tenuta a trasferire all’impresa madre, dopo la redazione del bilancio di esercizio, il suo risultato di esercizio;
f)
i versamenti a un fondo per rischi bancari generali ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013;
g)
le spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0060
(-) Bonus per il personale e altra retribuzione
Articolo 13, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
I bonus per il personale e altra retribuzione sono considerati dipendenti dall’utile netto dell’impresa di investimento nell’anno in questione se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
h)
i bonus per il personale o altra retribuzione da dedurre sono già stati versati ai dipendenti nell’anno precedente l’anno di pagamento, o il pagamento dei bonus per il personale o altra retribuzione ai dipendenti non avrà alcuna incidenza sulla posizione patrimoniale dell’impresa nell’anno di pagamento;
i)
per quanto riguarda l’anno in corso e gli anni futuri, l’impresa non è tenuta a concedere o assegnare ulteriori bonus o altri pagamenti sotto forma di retribuzione, a meno che non realizzi un utile netto in quell’anno.
0070
(-) Quote di partecipazione agli utili netti per dipendenti, amministratori e soci
Articolo 13, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
Le quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci sono calcolate sulla base degli utili netti.
0080
(-) Altri pagamenti discrezionali di utili e retribuzione variabile
Articolo 13, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
0090
(-) Commissioni e provvigioni pagabili condivise
Articolo 13, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
0100
(-) Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali e addebitati ai clienti
Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali, alle borse, ad altre sedi di negoziazione e ai broker intermedi ai fini dell’esecuzione, della registrazione o della compensazione delle operazioni, solo se direttamente trasferiti e addebitati ai clienti. Non sono compresi le provvigioni e gli altri oneri necessari per mantenere l’adesione o far fronte in altro modo agli obblighi finanziari di ripartizione delle perdite nei confronti delle controparti centrali, delle borse e di altre sedi di negoziazione.
0110
(-) Provvigioni per gli agenti collegati
Articolo 13, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033.
0120
(-) Interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora ciò sia a discrezione dell’impresa
Interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora non sussista alcun obbligo di pagamento di tali interessi.
0130
(-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie
Articolo 13, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033.
0140
(-) Spese fiscali
Spese fiscali se dovute in relazione agli utili di esercizio dell’impresa di investimento.
0150
(-) Perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari
Perdite dovute alla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari.
0160
(-) Accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti
Pagamenti relativi ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti, in virtù dei quali l’impresa di investimento è tenuta a trasferire all’impresa madre, dopo la redazione del bilancio di esercizio, il suo risultato di esercizio.
0170
(-) Spese per materie prime
I negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni possono dedurre le spese per materie prime connesse alla negoziazione di derivati della merce sottostante da parte di un’impresa di investimento.
0180
(-) Versamenti a un fondo per rischi bancari generali
Versamenti a un fondo per rischi bancari generali ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0190
(-) Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri
Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0200
Spese fisse generali previste dell’anno in corso
Proiezione delle spese fisse generali per l’anno in corso dopo la distribuzione degli utili.
0210
Variazione delle spese fisse generali (%)
L’importo è segnalato come il valore assoluto di:
[(spese fisse generali previste dell’anno in corso) – (spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente)]/(spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente).
1.6 I 04.00 — CALCOLI DEL REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI (I 4)
1.6.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI
Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
0020
Rischio per il cliente
Articolo 16 del regolamento (UE) 2019/2033.
L’importo segnalato è la somma delle righe da 0030 a 0080.
0030
Attività gestite
Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 17 del regolamento (UE) 2019/2033.
Le attività gestite comprendono gli accordi discrezionali di gestione del portafoglio e gli accordi non discrezionali consultivi.
0040
Denaro dei clienti detenuto — separato
Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033.
0050
Denaro dei clienti detenuto — non separato
Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033.
0060
Attività salvaguardate e gestite
Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 19 del regolamento (UE) 2019/2033.
0070
Ordini dei clienti trattati — operazioni a pronti
Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
0080
Ordini dei clienti trattati — operazioni su derivati
Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0090
Rischio per il mercato
Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
L’importo segnalato è la somma delle righe da 0100 a 0110.
0100
Requisito relativo al rischio di posizione netta K
Articolo 22 del regolamento (UE) 2019/2033.
0110
Margine di compensazione fornito
Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
0120
Rischio per l’impresa
Articolo 24 del regolamento (UE) 2019/2033.
L’importo segnalato è la somma delle righe da 0130 a 0160.
0130
Default della controparte della negoziazione
Articoli 24 e 26 del regolamento (UE) 2019/2033.
0140
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti
Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare gli adeguamenti dei coefficienti del K-DTF.
Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
0150
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni su derivati
Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare gli adeguamenti dei coefficienti del K-DTF.
Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0160
Requisito relativo al rischio di concentrazione K
Articolo 37, paragrafo 2, e articoli 24 e 39 del regolamento (UE) 2019/2033.
Colonne
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
Importo del fattore
Le imprese di investimento segnalano l’importo corrispondente a ciascuno dei fattori, prima di moltiplicarli per il coefficiente corrispondente.
0020
Requisito relativo ai fattori K
È calcolato conformemente agli articoli 16, 21 e 24 del regolamento (UE) 2019/2033.
2
IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE
2.1 I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5)
2.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
Attività gestite (combinate)
Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
Le imprese di investimento comprendono le attività discrezionali e non discrezionali gestite.
L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.
0020
Ordini dei clienti (combinati) trattati — operazioni a pronti
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.
0030
Ordini dei clienti (combinati) trattati — derivati
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2019/2033.
Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.
0040
Attività salvaguardate e gestite
Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.
0050
Denaro dei clienti detenuto
Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.
0060
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti e operazioni su derivati
Articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033.
L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.
0070
Rischio di posizione netta
Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033.
L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.
0080
Margine di compensazione fornito
Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033.
L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.
0090
Default della controparte della negoziazione
Articolo 12, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2019/2033.
L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.
0100
Totale (combinato) delle attività in bilancio e fuori bilancio
Articolo 12, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2019/2033.
Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
0110
Ricavi totali lordi annuali combinati
Articolo 12, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
0120
Ricavi totali lordi annuali
Valore dei ricavi totali lordi annuali esclusi i ricavi lordi generati all’interno del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
0130
(-) parte infragruppo dei ricavi lordi annuali
Valore dei ricavi lordi generati all’interno del gruppo di imprese di investimento ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
0140
Di cui: ricavi dalla ricezione e trasmissione di ordini
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0150
Di cui: ricavi dall’esecuzione di ordini per conto dei clienti
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0160
Di cui: ricavi dalla negoziazione per conto proprio
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0170
Di cui: ricavi dalla gestione del portafoglio
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0180
Di cui: ricavi dalla consulenza in materia di investimenti
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0190
Di cui: ricavi dall’assunzione a fermo di strumenti finanziari/dal collocamento sulla base di un impegno irrevocabile
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0200
Di cui: ricavi dal collocamento senza impegno irrevocabile
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0210
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0220
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi organizzati di negoziazione
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0230
Di cui: ricavi dalla custodia e amministrazione di strumenti finanziari
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.
0240
Di cui: ricavi dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.
0250
Di cui: ricavi dalla consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché dalla consulenza e dai servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.
0260
Di cui: ricavi da servizi di cambio
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.
0270
Di cui: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.
0280
Di cui: ricavi da servizi connessi con l’assunzione a fermo
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.
0290
Di cui: servizi di investimento e attività accessorie collegati agli strumenti derivati
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.
3
REQUISITI RELATIVI AI FATTORI K — ULTERIORI DETTAGLI
3.1 Osservazioni generali
12.
Nel modello I 06.00, ciascuno dei fattori K AUM, ASA, CMH, COH e DTF ha due tabelle designate.
13.
La prima tabella riporta in colonne informazioni relative all’«importo del fattore» per ciascun mese del trimestre di riferimento. L’importo del fattore è il valore utilizzato per calcolare ciascun fattore K prima dell’applicazione del coefficiente di cui alla tabella 1 dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
14.
La seconda tabella riporta informazioni dettagliate necessarie per calcolare l’importo del fattore.
Nel caso delle AUM, questo corrisponde al valore delle attività gestite all’ultimo giorno del mese, come specificato all’articolo 17 del regolamento (UE) 2019/2033.
Nel caso di CMH, ASA, COH e DTF, il valore segnalato corrisponde alla media del valore giornaliero dell’indicatore pertinente nel corso del mese.
3.2 I 06.01 — ATTIVITÀ GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.1)
3.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
AUM totali (importi medi)
Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) 2019/2033.
Valore delle AUM totali come media aritmetica ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è la somma delle righe 0020 e 0040.
0020
Di cui: AUM — Gestione discrezionale del portafoglio
Importo totale delle attività in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di gestione del portafoglio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE e calcolato conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
0030
Di cui: AUM formalmente delegate a un altro soggetto
Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
0040
AUM — Consulenza non discrezionale a carattere continuativo
Importo totale delle attività in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di consulenza in materia di investimento quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE su base continuativa e non discrezionale.
Colonne
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
Importo del fattore — mese t
AUM per la fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione.
0020
Importo del fattore — mese t-1
AUM per il secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione.
0030
Importo del fattore — mese t-2
AUM per il primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione.
3.3 I 06.02 — ATTIVITÀ MENSILI GESTITE (I 6.2)
3.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
Attività mensili gestite totali
Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) 2019/2033.
Le attività mensili gestite totali all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
L’importo segnalato in questa riga è la somma delle righe 0020 e 0040.
0020
Attività mensili gestite – gestione discrezionale del portafoglio
L’importo segnalato è quello delle attività mensili in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di gestione del portafoglio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
0030
Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto
Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
Attività mensili la cui gestione è stata formalmente delegata a un altro soggetto, segnalate all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse.
0040
Attività mensili gestite — Consulenza non discrezionale a carattere continuativo
Importo totale delle attività in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di consulenza in materia di investimento quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE su base continuativa e non discrezionale, segnalate all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse.
Colonne
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010 - 0140
Valori a fine mese
Sono segnalati i valori all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
3.4 I 06.03 — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.3)
3.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
CMH — separato (importi medi)
Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033 e articolo 1 delle norme tecniche di regolamentazione sulla definizione di conto separato (articolo 15, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033).
Il valore segnalato è la media aritmetica dei valori giornalieri del CMH quando il denaro dei clienti è detenuto in conti separati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.
0020
CMH — non separato (importi medi)
Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033.
Il valore segnalato è la media aritmetica dei valori giornalieri del CMH quando il denaro dei clienti non è detenuto in conti separati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.
Colonne
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
Importo del fattore — mese t
CMH per la fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione.
Tale importo è calcolato come media aritmetica degli importi giornalieri entro il periodo di tempo specificato all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
0020
Importo del fattore — mese t-1
CMH per la fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione.
Tale importo è calcolato come media aritmetica degli importi giornalieri entro il periodo di tempo specificato all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
0030
Importo del fattore — mese t-2
CMH per la fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione.
Tale importo è calcolato come media aritmetica degli importi giornalieri entro il periodo di tempo specificato all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
3.5 I 06.04 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEL DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 6.4)
3.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
Totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto — separato
Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033 e norme tecniche di regolamentazione sulla definizione di conto separato (articolo 15, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033).
Il valore segnalato è la media mensile del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto quando il denaro dei clienti è detenuto in conti separati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
0020
Totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto — non separato
Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033.
Il valore segnalato è la media mensile del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto quando il denaro dei clienti non è detenuto in conti separati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Colonne
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010 - 0080
Medie mensili del totale giornaliero dei valori del denaro dei clienti detenuto
Le imprese di investimento segnalano ogni mese il valore medio mensile del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto, misurato al termine di ogni giorno lavorativo ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
3.6 I 06.05 — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.5)
3.6.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
ASA totali (importi medi)
Articolo 4, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 5, paragrafo 1, delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033).
Valore ASA totale come media mobile del valore del totale delle attività giornaliere salvaguardate e amministrate, misurato al termine di ciascun giorno lavorativo durante i nove mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.
0020
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 2)
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033).
Strumenti finanziari di livello 2 valutati a norma dell’IFRS 13.81.
0030
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 3)
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033).
Valutazione basata su input non osservabili utilizzando le migliori informazioni disponibili (IFRS 13.86).
0040
Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto finanziario
Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
Valore delle attività la cui salvaguardia e amministrazione sono state formalmente delegate a un altro soggetto finanziario, come media aritmetica ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.
0050
Di cui: attività di un altro soggetto finanziario formalmente delegate all’impresa di investimento
Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
Valore delle attività di un altro soggetto finanziario che ha formalmente delegato la salvaguardia e amministrazione all’impresa di investimento, come media aritmetica ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.
Colonne
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
Importo del fattore — mese t
ASA per la fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione.
0020
Importo del fattore — mese t-1
ASA per la fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione.
0030
Importo del fattore — mese t-2
ASA per la fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione.
3.7 I 06.06 — VALORE MEDIO DEL TOTALE DELLE ATTIVITÀ GIORNALIERE SALVAGUARDATE E GESTITE (I 6.6)
3.7.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
Attività salvaguardate e gestite
Articolo 4, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 5, paragrafo 1, delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033).
Il valore segnalato è la media mensile del totale delle attività giornaliere salvaguardate e gestite ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
0020
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 2)
Articolo 5, paragrafo 2, delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033).
Strumenti finanziari di livello 2 valutati a norma dell’IFRS 13.81.
0030
Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 3)
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033).
Valutazione basata su input non osservabili utilizzando le migliori informazioni disponibili (IFRS 13.86).
0040
Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto finanziario
Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
Il valore segnalato è la media mensile del totale delle attività giornaliere la cui salvaguardia e amministrazione sono state formalmente delegate a un altro soggetto finanziario ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
0050
Di cui: attività di un altro soggetto finanziario formalmente delegate all’impresa di investimento
Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
Il valore segnalato è la media mensile del totale delle attività giornaliere di un altro soggetto finanziario che ha formalmente delegato la salvaguardia e amministrazione all’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Colonne
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010 - 0080
Medie mensili del totale dei valori delle attività giornaliere salvaguardate e gestite
Le imprese di investimento segnalano ogni mese il valore medio mensile del totale delle attività giornaliere salvaguardate e gestite, misurato al termine di ogni giorno lavorativo ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
3.8 I 06.07 — ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.7)
3.8.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
COH — Operazioni a pronti (importi medi)
Valore delle COH — operazioni a pronti quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033 e misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Le imprese di investimento segnalano l’importo della media aritmetica delle COH — operazioni a pronti per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
0020
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti
COH per le operazioni a pronti in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE.
È segnalato l’importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.
0030
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti
COH per le operazioni a pronti in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti.
È segnalato l’importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.
0040
COH — Derivati (importi medi)
Articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033.
Le imprese di investimento segnalano l’importo della media aritmetica delle COH — derivati per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0050
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti
COH per le operazioni su derivati in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE.
È segnalato l’importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.
0060
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti
COH per le operazioni su derivati in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti.
È segnalato l’importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.
Colonne
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
Importo del fattore — mese t
Valore delle COH alla fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione.
0020
Importo del fattore — mese t-1
Valore delle COH alla fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione.
0030
Importo del fattore — mese t-2
Valore delle COH alla fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione.
3.9 I 06.08 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEGLI ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI (I 6.8)
3.9.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
Totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati — Operazioni a pronti
Articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033.
Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati (operazioni a pronti) del mese d’interesse di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
0020
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti
Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni a pronti in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE.
0030
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti
Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni a pronti in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti.
0040
Totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati — Derivati
Articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033.
Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati (derivati) del mese d’interesse di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0050
Di cui: esecuzione di ordini dei clienti
Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni su derivati in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE.
0060
Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti
Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni su derivati in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti.
Colonne
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010 - 0050
Medie mensili del totale giornaliero dei valori degli ordini dei clienti trattati
Le imprese di investimento segnalano ogni mese il valore medio mensile del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1.
3.10 I 06.09 — RISCHIO DI POSIZIONE NETTA K — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.9)
3.10.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
Metodo standardizzato totale
Articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
Posizioni per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, 3 o 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0020
Rischio di posizione
Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
Posizioni del portafoglio di negoziazione per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0030
Strumenti rappresentativi di capitale
Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
Posizioni in strumenti rappresentativi di capitale del portafoglio di negoziazione per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0040
Strumenti di debito
Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
Posizioni in strumenti di debito del portafoglio di negoziazione per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0050
Di cui: cartolarizzazioni
Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
Posizioni in strumenti inerenti a cartolarizzazione di cui all’articolo 337 del regolamento (UE) n. 575/2013 e posizioni nel portafoglio di negoziazione di correlazione di cui all’articolo 338 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0055
Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC
Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
Importo complessivo dell’esposizione al rischio per posizioni in OIC se i requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente all’articolo 348, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 o immediatamente o per effetto del massimale previsto all’articolo 350, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il regolamento (UE) n. 575/2013 non classifica queste posizioni esplicitamente né nel rischio di tasso di interesse né nel rischio di strumenti di capitale.
In caso di applicazione del metodo particolare previsto dall’articolo 348, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’importo da segnalare è il 32 % della posizione netta dell’esposizione verso OIC in questione.
In caso di applicazione del metodo particolare previsto dall’articolo 348, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’importo da segnalare è il valore più basso tra il 32 % della posizione netta della pertinente esposizione verso OIC e la differenza tra il 40 % di questa posizione netta e i requisiti di fondi propri che derivano dal rischio di cambio associato a questa esposizione verso OIC.
0060
Rischio di cambio
Articolo 21, paragrafi 3 e 4, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
Posizioni soggette al rischio di cambio per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0070
Rischio di posizione in merci
Articolo 21, paragrafi 3 e 4, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
Posizioni soggette al rischio di posizione in merci per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0080
Metodo dei modelli interni
Articolo 21, paragrafi 3 e 4, e articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
Posizioni del portafoglio di negoziazione e posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che sono soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
3.11 I 06.10 — MARGINE DI COMPENSAZIONE FORNITO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.10)
15.
In questo modello le imprese che negoziano per conto proprio segnalano tutti i partecipanti diretti di controparti centrali qualificate sotto la cui responsabilità hanno luogo l’esecuzione e il regolamento delle operazioni dell’impresa.
3.11.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonna
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010 - 0030
Partecipante diretto
0010
Nome
Le imprese di investimento segnalano il nome di tutti i partecipanti diretti di controparti centrali qualificate sotto la cui responsabilità hanno luogo l’esecuzione e il regolamento delle operazioni dell’impresa che negozia per conto proprio.
0020
Codice
Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.
0030
Tipo di codice
Il tipo di codice segnalato nella colonna 0020 è identificato come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale».
0040 - 0060
Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera
Le imprese di investimento segnalano le informazioni relative ai tre giorni dei tre mesi precedenti in cui è stato calcolato l’importo più elevato, il secondo importo più elevato e il terzo importo più elevato del margine totale richiesto su base giornaliera di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
L’impresa di investimento include nel modello tutti i partecipanti diretti utilizzati in almeno uno di tali giorni.
Il contributo al margine totale richiesto su base giornaliera è segnalato come importo prima della moltiplicazione per il fattore dell’1,3 di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
0040
Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera — nel giorno dell’importo più elevato del margine totale richiesto
0050
Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera — nel giorno del secondo importo più elevato del margine totale richiesto
0060
Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera — nel giorno del terzo importo più elevato del margine totale richiesto
3.12 I 06.11 — DEFAULT DELLA CONTROPARTE DELLA NEGOZIAZIONE (TCD) — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.11)
3.12.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010 - 0080
Scomposizione per metodo per determinare il valore dell’esposizione
0010
Applicazione del regolamento (UE) 2019/2033: K-TCD
Articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033.
Esposizioni per le quali il requisito di fondi propri è calcolato come K-TCD conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033.
0020
Metodi alternativi: valore dell’esposizione determinato in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 25, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.
Esposizioni per le quali il valore dell’esposizione è determinato conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 e i cui requisiti di fondi propri sono calcolati moltiplicando il valore dell’esposizione per il fattore di rischio di cui alla tabella 2 dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033.
0030
SA-CCR
Articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0040
SA-CCR semplificato
Articolo 281 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0050
Metodo dell’esposizione originaria
Articolo 282 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0060
Metodi alternativi: piena applicazione del quadro del regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 25, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.
Esposizioni per le quali il valore dell’esposizione e i requisiti di fondi propri sono determinati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013.
0070
Voce per memoria: componente CVA
Articolo 25, paragrafo 5, e articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033.
Se un ente applica il metodo di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033 o applica la deroga di cui all’articolo 26, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, la componente CVA è determinata come la differenza tra l’importo pertinente dopo l’applicazione del moltiplicatore del fattore di CVA e l’importo pertinente prima dell’applicazione del moltiplicatore del fattore di CVA.
Se un ente applica la deroga di cui all’articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, la componente CVA è determinata conformemente alla parte tre, titolo VI, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0080
Di cui: calcolato conformemente al quadro del regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.
0090 - 0110
Scomposizione per tipo di controparte
La scomposizione per controparte è basata sui tipi di controparti di cui alla tabella 2 dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033.
0090
Amministrazioni centrali, banche centrali e organismi del settore pubblico
0100
Enti creditizi e imprese di investimento
0110
Altre controparti
Colonna
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
Requisito relativo ai fattori K
Il requisito di fondi propri è segnalato come calcolato conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033 o alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 575/2013.
0020
Valore dell’esposizione
Il valore dell’esposizione come calcolato conformemente all’articolo 27 del regolamento (UE) 2019/2033 o alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 575/2013.
0030
Costo di sostituzione (RC)
Articolo 28 del regolamento (UE) 2019/2033.
0040
Esposizione potenziale futura (PFE)
Articolo 29 del regolamento (UE) 2019/2033.
0050
Garanzie reali (C)
Articolo 30, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/2033.
Il valore segnalato è il valore della garanzia reale utilizzato per il calcolo del valore dell’esposizione e quindi, se del caso, il valore dopo l’applicazione della rettifica per volatilità e della rettifica per volatilità per disallineamento di valuta di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2019/2033.
3.13 I 06.12 — FLUSSO DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.12)
3.13.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
Totale DTF — Operazioni a pronti (importi medi)
Le imprese di investimento segnalano l’importo della media aritmetica del DTF — operazioni a pronti per i restanti sei mesi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
L’importo segnalato in questa cella tiene conto dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033.
0020
Totale DTF — Operazioni su derivati (importi medi)
Articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
Le imprese di investimento segnalano l’importo della media aritmetica del DTF — operazioni su derivati per i restanti sei mesi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
L’importo segnalato in questa cella tiene conto dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033.
Colonne
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
Importo medio del fattore — mese t
Valore del DTF alla fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione.
0020
Importo medio del fattore — mese t-1
Valore del DTF alla fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione.
0030
Importo medio del fattore — mese t-2
Valore del DTF alla fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione.
3.14 I 06.13 — VALORE MEDIO DEI FLUSSI DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERI TOTALI (I 6.13)
3.14.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
Flusso di negoziazione giornaliero — Operazioni a pronti
Valore medio del flusso di negoziazione giornaliero totale (valore a pronti) del mese d’interesse di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
0020
Flusso di negoziazione giornaliero — Operazioni su derivati
Valore medio del flusso di negoziazione giornaliero totale (operazioni su derivati) del mese d’interesse di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
Colonne
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010 - 0080
Medie mensili dei valori del flusso di negoziazione giornaliero totale
Le imprese di investimento segnalano in ciascuna colonna del mese d’interesse il valore medio mensile del flusso di negoziazione giornaliero totale, misurato nel corso di ogni giorno lavorativo ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
4
SEGNALAZIONE DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE
4.1 Osservazioni generali
16.
La segnalazione del rischio di concentrazione riporta informazioni sui rischi di concentrazione cui un’impresa di investimento è esposta attraverso le sue posizioni nel portafoglio di negoziazione a causa del default delle controparti. Ciò porta al calcolo del K-CON, un requisito aggiuntivo di fondi propri dovuto alle esposizioni che l’impresa di investimento ha iscritto nel suo bilancio. Quanto precede è in linea con la definizione di «rischio di concentrazione» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) 2019/2033, dove: «rischio di concentrazione» o «CON»: le esposizioni, nel portafoglio di negoziazione di un’impresa di investimento, verso un cliente o un gruppo di clienti connessi il cui valore supera i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1.
17.
La segnalazione del rischio di concentrazione comprende anche informazioni su quanto segue:
i.
denaro dei clienti;
ii.
attività dei clienti;
iii.
depositi dell’impresa;
iv.
utili provenienti dai clienti;
v.
posizioni nel portafoglio di negoziazione;
vi.
esposizioni calcolate tenendo conto delle attività e degli elementi fuori bilancio non registrati nel portafoglio di negoziazione.
18.
Sebbene la formulazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 faccia riferimento al «rischio di concentrazione», la definizione di tale rischio di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) 2019/2033 e i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono compatibili con gli elementi descritti all’articolo 54, paragrafo 2, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2019/2033. Per questo motivo la segnalazione obbligatoria si concentra sulle cinque posizioni principali, se disponibili, in relazione a ciascuna delle voci da i) a vi) del paragrafo 19 detenute presso un particolare ente, cliente o altro soggetto, o a esso attribuibili. Tale segnalazione consente alle autorità competenti di comprendere meglio i rischi che le imprese di investimento potrebbero trovarsi ad affrontare.
19.
La segnalazione del rischio di concentrazione consiste nei modelli I 07.00 e I 08.00 e, conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese che soddisfano le condizioni per essere considerate imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono tenute a segnalare informazioni a questo riguardo.
4.2 I 07.00 — K-CON — ULTERIORI DETTAGLI (I7)
4.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonne
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010 - 0060
Identificativo della controparte
L’impresa di investimento segnala l’identificativo delle controparti o del gruppo di clienti connessi verso cui ha un’esposizione che supera i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
0010
Codice
Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.
0020
Tipo di codice
Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale».
Indicare sempre il tipo di codice.
0030
Nome
Se viene segnalato un gruppo di clienti connessi, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte.
0040
Gruppo/singolo
L’impresa di investimento indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi.
0050
Tipo di controparte
L’impresa di investimento segnala per ciascuna esposizione se questa è associata a:
1.
un ente creditizio o un gruppo di clienti connessi comprendente un ente creditizio;
2.
un’impresa di investimento o un gruppo di clienti connessi comprendente un’impresa di investimento;
3.
soggetti diversi dagli enti creditizi, dalle imprese di investimento o dai gruppi di clienti connessi comprendenti un’impresa di investimento o un ente.
0060 - 0110
Esposizioni nel portafoglio di negoziazione che superano i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033
L’impresa di investimento segnala informazioni su ciascuna esposizione che supera i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 conformemente agli articoli 36 e 39 del regolamento (UE) 2019/2033.
0060
Valore dell’esposizione (EV)
Articolo 36 del regolamento (UE) 2019/2033.
0070
Valore dell’esposizione (in % dei fondi propri)
Esposizione calcolata conformemente all’articolo 36 del regolamento (UE) 2019/2033 ed espressa in percentuale dei fondi propri dell’impresa.
0080
Requisito di fondi propri dell’esposizione complessiva (OFR)
Requisito di fondi propri dell’esposizione complessiva verso la singola controparte o il gruppo di clienti connessi, calcolato come l’importo totale del K-TCD e del requisito per il rischio specifico per il K-NPR per l’esposizione pertinente.
0090
Superamento del valore dell’esposizione (EVE)
Importo calcolato conformemente all’articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033 per l’esposizione pertinente.
0100
Durata del superamento (in giorni)
Numero di giorni trascorsi dalla data in cui si è verificato per la prima volta il superamento dell’esposizione.
0110
Requisito di fondi propri K-CON per il superamento (OFRE)
Importo calcolato conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 per l’esposizione pertinente.
4.3 I 08.01 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 8.1)
4.3.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne
Colonne
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010 - 0060
Totale CMH
Articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
L’impresa di investimento segnala l’identificativo delle cinque controparti, se disponibili, o del gruppo di controparti connesse presso cui sono detenuti gli importi maggiori del denaro dei clienti.
0010
Codice
Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.
0020
Tipo di codice
Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale».
0030
Nome
Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte.
0040
Gruppo/singolo
L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi.
0050
Totale CMH alla data di riferimento
L’impresa segnala l’importo totale del denaro dei clienti alla data di riferimento.
0060
Percentuale del denaro dei clienti detenuto presso l’ente
L’impresa segnala l’importo del denaro dei clienti detenuto alla data di riferimento presso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresso in percentuale del totale (segnalato nella colonna 0050).
4.4 I 08.02 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE (I 8.2)
4.4.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne
Colonne
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010 - 0060
Totale ASA
Articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
L’impresa segnala l’identificativo delle cinque controparti, se disponibili, o del gruppo di controparti connesse presso cui sono depositati gli importi maggiori dei titoli dei clienti.
0010
Codice
Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.
0020
Tipo di codice
Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale».
0030
Nome
Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte.
0040
Gruppo/singolo
L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi.
0050
Totale ASA alla data di riferimento
L’impresa segnala l’importo totale dei titoli dei clienti depositati presso ciascun ente alla data di riferimento.
0060
Percentuale dei titoli dei clienti depositati presso l’ente
L’impresa segnala l’importo dei titoli dei clienti depositati alla data di riferimento presso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresso in percentuale del totale (segnalato nella colonna 0050).
4.5 I 08.03 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DEPOSITI TOTALI (I 8.3)
4.5.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne
Colonne
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010 - 0060
Depositi totali
Articolo 54, paragrafo 2, lettere d) ed f), del regolamento (UE) 2019/2033.
L’impresa segnala l’identificativo delle cinque controparti, se disponibili, o del gruppo di controparti connesse presso cui si trovano gli importi maggiori dei depositi.
0010
Codice
Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.
0020
Tipo di codice
Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale».
0030
Nome
Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte.
0040
Gruppo/singolo
L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi.
0050
Importo dei depositi dell’impresa presso l’ente
L’impresa segnala l’importo totale dei depositi che si trovano presso ciascun ente alla data di riferimento.
0060
Percentuale dei depositi dell’impresa presso l’ente
L’impresa segnala l’importo dei depositi che alla data di riferimento si trovano presso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresso in percentuale dei depositi totali dell’impresa di investimento.
4.6 I 08.04 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — UTILI TOTALI (I 8.4)
4.6.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne
Colonne
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010 - 0080
Utili totali
Articolo 54, paragrafo 2, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2019/2033.
L’impresa segnala l’identificativo dei cinque clienti, se disponibili, o del gruppo di clienti connessi da cui derivano gli importi maggiori degli utili dell’impresa.
0010
Codice
Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.
0020
Tipo di codice
Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale».
0030
Nome
Se viene segnalato un gruppo di clienti connessi, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello del singolo cliente.
0040
Gruppo/singolo
L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi.
0050
Utili totali derivanti dal cliente
L’impresa segnala gli utili totali per cliente o gruppo di clienti connessi generati dall’inizio dell’esercizio contabile. Gli utili sono scomposti per proventi da interessi e dividendi, da una parte, e proventi da commissioni e provvigioni e proventi diversi, dall’altra.
0060 - 0090
Proventi da interessi e dividendi
0060
Proventi da interessi e dividendi — Importo generato da posizioni nel portafoglio di negoziazione
Portafoglio di negoziazione come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 54, del regolamento (UE) 2019/2033.
0070
Proventi da interessi e dividendi — Importo generato da posizioni esterne al portafoglio di negoziazione
0080
Proventi da interessi e dividendi — di cui: importo generato da elementi fuori bilancio
0090
Percentuale dei proventi da interessi e dividendi del cliente
L’impresa segnala i proventi da interessi e dividendi generati da ciascuno dei clienti o gruppi di clienti connessi, espressi in percentuale del totale dei proventi da interessi e dividendi dell’impresa di investimento.
0100 - 0110
Proventi da commissioni e provvigioni e proventi diversi
0100
Proventi da commissioni e provvigioni e proventi diversi — Importo
0110
Percentuale dei proventi da commissioni e provvigioni e dei proventi diversi del cliente
L’impresa segnala i proventi da commissioni e provvigioni e i proventi diversi generati da ciascuno dei clienti o gruppi di clienti connessi, espressi in percentuale del totale dei proventi da commissioni e provvigioni e dei proventi diversi dell’impresa di investimento.
4.7 I 08.05 — ESPOSIZIONI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (I 8.5)
4.7.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne
Colonne
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010 - 0050
Esposizioni nel portafoglio di negoziazione
Articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
L’impresa segnala le informazioni relative alle cinque maggiori esposizioni nel portafoglio di negoziazione, se disponibili.
0010
Codice
Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.
0020
Tipo di codice
Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale».
0030
Nome
Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte.
0040
Gruppo/singolo
L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi.
0050
Percentuale dell’esposizione verso la controparte rispetto ai fondi propri dell’impresa (solo posizioni nel portafoglio di negoziazione)
L’impresa segnala le esposizioni nel portafoglio di negoziazione alla data di riferimento verso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresse in percentuale dei fondi propri.
4.8 I 08.06 — ELEMENTI ESTERNI AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE ED ELEMENTI FUORI BILANCIO (I 8.6)
4.8.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne
Colonne
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010 - 0050
Elementi esterni al portafoglio di negoziazione ed elementi fuori bilancio
Articolo 54, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033.
L’impresa segnala le informazioni relative alle cinque maggiori esposizioni, se disponibili, calcolate includendo attività non iscritte nel portafoglio di negoziazione.
0010
Codice
Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.
0020
Tipo di codice
Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale».
0030
Nome
Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte.
0040
Gruppo/singolo
L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi.
0050
Percentuale dell’esposizione rispetto ai fondi propri dell’impresa (compresi le attività fuori bilancio e gli elementi esterni al portafoglio di negoziazione)
L’impresa segnala le esposizioni, calcolate tenendo conto delle attività e degli elementi fuori bilancio non iscritti nel portafoglio di negoziazione in aggiunta alle posizioni nel portafoglio di negoziazione, alla data di riferimento verso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresse in percentuale del capitale ammissibile.
5
REQUISITI DI LIQUIDITÀ
5.1 I 09.00 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9)
5.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
Requisito di liquidità
Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
0020
Garanzie per i clienti
Articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033.
Il valore segnalato è l’1,6 % dell’importo totale delle garanzie fornite ai clienti ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033.
0030
Attività liquide totali
Articolo 43, paragrafo 1, lettera a), e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
Le attività liquide totali sono segnalate dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto pertinenti.
Questa riga è la somma delle righe 0040, 0050, 0060, 0170, 0230, 0290 e 0300.
0040
Depositi a breve termine non vincolati
Articolo 43, paragrafo 1, lettera d), e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
0050
Totale dei crediti ammissibili dovuti entro 30 giorni
Articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/2033.
0060
Attività di livello 1
Articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
Le attività liquide totali sono segnalate dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto pertinenti.
Somma delle righe da 0070 a 0160.
0070
Monete e banconote
Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Importo totale del contante derivante da monete e banconote.
0080
Riserve ritirabili detenute presso banche centrali
Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0090
Attività delle banche centrali
Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0100
Attività delle amministrazioni centrali
Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0110
Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali
Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti iii) e iv), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0120
Attività di organismi del settore pubblico
Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0130
Attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valute nazionali ed estere rilevabili
Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0140
Attività degli enti creditizi (garantite dai governi degli Stati membri, dai finanziatori di prestiti agevolati)
Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0150
Attività di banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali
Articolo 10, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0160
Obbligazioni garantite di qualità elevatissima
Articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0170
Attività di livello 2 A
Articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
0180
Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali od organismi del settore pubblico (Stato membro, fattore di ponderazione del rischio 20 %)
Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0190
Attività delle banche centrali o delle amministrazioni centrali/regionali o autorità locali od organismi del settore pubblico (paese terzo, fattore di ponderazione del rischio 20 %)
Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0200
Obbligazioni garantite di qualità elevata (CQS2)
Articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0210
Obbligazioni garantite di qualità elevata (paese terzo, CQS1)
Articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0220
Titoli di debito societario (CQS1)
Articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0230
Attività di livello 2B
Articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
0240
Titoli garantiti da attività
Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 13, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2015/61.
0250
Titoli di debito societario
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0260
Azioni (indice azionario principale)
Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0270
Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto di banche centrali
Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0280
Obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di ponderazione del rischio 35 %)
Articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0290
Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo
Articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0300
Totale degli altri strumenti finanziari ammissibili
Articolo 43, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
ALLEGATO III
SEGNALAZIONE PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE
MODELLI PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO
Numero del modello
Codice del modello
Nome del modello/gruppo di modelli
Nome abbreviato
FONDI PROPRI: livello, composizione, requisiti e calcolo
1
I 01.01
Fondi propri
I1.1
2.3
I 02.03
Requisiti di fondi propri
I2.3
2.4
I 02.04
Coefficienti di capitale
I2.4
3.1
I 03.01
Calcolo dei requisiti relativi alle spese fisse generali
I3.1
IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE
5
I 05.00
Livello di attività — Revisione delle soglie
I5.0
REQUISITI DI LIQUIDITÀ
9.1
I 09.01
Requisiti di liquidità
I9.1
I 01.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I1.1)
Riga
Voce
Importo
0010
0010
FONDI PROPRI
0020
CAPITALE DI CLASSE 1
0030
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
0040
Strumenti di capitale interamente versati
0050
Sovrapprezzo azioni
0060
Utili non distribuiti
0070
Utili non distribuiti di anni precedenti
0080
Utile ammissibile
0090
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate
0100
Altre riserve
0110
Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1
0120
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali
0130
Altri fondi
0140
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
0190
(-) Perdite relative all'esercizio in corso
0200
(-) Avviamento
0210
(-) Altre attività immateriali
0220
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali
0230
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri
0240
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri
0285
(-) Altre deduzioni
0290
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
0300
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
0310
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente
0320
Sovrapprezzo azioni
0330
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
0410
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
0420
CAPITALE DI CLASSE 2
0430
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente
0440
Sovrapprezzo azioni
0450
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2
0520
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
I 02.03 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I2.3)
Riga
Voce
Importo
0010
0010
Requisito di fondi propri
0020
Requisito patrimoniale minimo permanente
0030
Requisito relativo alle spese fisse generali
Requisiti transitori di fondi propri
0050
Requisito transitorio
basato sui requisiti di fondi propri secondo il CRR
0060
Requisito transitorio
basato sui requisiti relativi alle spese fisse generali
0070
Requisito transitorio per
le imprese di investimento precedentemente soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale
0080
Requisito transitorio
basato sul requisito patrimoniale iniziale al momento dell'autorizzazione
0090
Requisito transitorio per le imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare determinati servizi
Voci per memoria
0110
Requisito di fondi propri aggiuntivi
0120
Requisito di fondi propri totali
I 02.04 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I2.4)
Importo
Riga
Voce
0010
0010
Coefficiente di capitale primario di classe 1
0020
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1
0030
Coefficiente di capitale di classe 1
0040
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1
0050
Coefficiente di fondi propri
0060
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale
I 03.01 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I3.1)
Importo
Riga
Voce
0010
0010
Requisito relativo alle spese fisse generali
0020
Spese fisse generali di esercizio dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili
0030
Totale delle spese dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili
0040
Di cui: spese fisse sostenute da terzi per conto delle imprese di investimento
0050
(-) Totale deduzioni
0060
(-) Bonus per il personale e altra retribuzione
0070
(-) Quote di partecipazione agli utili netti per dipendenti, amministratori e soci
0080
(-) Altri pagamenti discrezionali di utili e retribuzione variabile
0090
(-) Commissioni e provvigioni pagabili condivise
0100
(-) Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali e addebitati ai clienti
0110
(-) Provvigioni per gli agenti collegati
0130
(-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie
0140
(-) Spese fiscali
0150
(-) Perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari
0160
(-) Accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti
0170
(-) Spese per materie prime
0180
(-) Versamenti a un fondo per rischi bancari generali
0190
(-) Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri
0200
Spese fisse generali previste dell'anno in corso
0210
Variazione delle spese fisse generali (%)
I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I5)
Importo
Riga
Voce
0010
0010
Attività gestite (combinate)
0020
Ordini dei clienti (combinati) trattati — operazioni a pronti
0030
Ordini dei clienti (combinati) trattati — derivati
0040
Attività salvaguardate e gestite
0050
Denaro dei clienti detenuto
0060
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti e operazioni su derivati
0070
Rischio di posizione netta
0080
Margine di compensazione fornito
0090
Default della controparte della negoziazione
0100
Totale (combinato) delle attività in bilancio e fuori bilancio
0110
Ricavi totali lordi annuali combinati
0120
Ricavi totali lordi annuali
0130
(-) Parte infragruppo dei ricavi lordi annuali
0140
Di cui: ricavi dalla ricezione e trasmissione di ordini
0150
Di cui: ricavi dall'esecuzione di ordini
0160
Di cui: ricavi dalla negoziazione per conto proprio
0170
Di cui: ricavi dalla gestione del portafoglio
0180
Di cui: ricavi dalla consulenza in materia di investimenti
0190
Di cui: ricavi dall'assunzione a fermo di strumenti finanziari/dal collocamento sulla base di un impegno irrevocabile
0200
Di cui: ricavi dal collocamento senza impegno irrevocabile
0210
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione
0220
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi organizzati di negoziazione
0230
Di cui: ricavi dalla custodia e amministrazione di strumenti finanziari
0240
Di cui: ricavi dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori
0250
Di cui: ricavi dalla consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché dalla consulenza e dai servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese
0260
Di cui: ricavi da servizi di cambio
0270
Di cui: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria
0280
Di cui: ricavi da servizi connessi con l'assunzione a fermo
0290
Di cui: servizi di investimento e attività accessorie collegati agli strumenti derivati
I 09.01 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I9.1)
Importo
Riga
Voce
0010
0010
Requisito di liquidità
0020
Garanzie per i clienti
0030
Attività liquide totali
ALLEGATO IV
SEGNALAZIONE PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE
Indice
PARTE I:
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
114
1
Struttura e convenzioni
114
1.1
Struttura
114
1.2
Convenzione di numerazione
115
1.3
Convenzione dei segni
115
1.4
Consolidamento prudenziale
115
PARTE II:
ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
115
1
FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO
115
1.1
Osservazioni generali
115
1.2
I 01.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1,1)
115
1.2.1.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
115
1.3
I 02.03 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.3)
120
1.3.1.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
120
1.4
I 02.04 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.4)
121
1.4.1.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
121
1.5
I 03.01 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3.1)
122
1.5.1.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
122
2
IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE
124
2.1.
I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5)
124
2.1.1.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
124
3
REQUISITI DI LIQUIDITÀ
127
3.1
I 09.01 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9.1)
127
3.1.1.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
127
PARTE I:
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1 Struttura e convenzioni
1.1 Struttura
1.
Il quadro consta in tutto dei blocchi di informazioni seguenti:
a)
fondi propri;
b)
calcolo dei requisiti di fondi propri;
c)
calcolo dei requisiti relativi alle spese fisse generali;
d)
livello di attività in relazione alle condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033;
e)
requisiti di liquidità.
2.
Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. La presente parte del regolamento contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida.
1.2 Convenzione di numerazione
3.
Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 4 a 7. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida.
4.
Nelle istruzioni si applica lo schema generale di notazione seguente: {Modello; Riga; Colonna}.
5.
Per le convalide all’interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l’indicazione del modello: {Riga; Colonna}.
6.
Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {Modello; Riga}.
7.
Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza.
1.3 Convenzione dei segni
8.
Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti di fondi propri o i requisiti di liquidità è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti di fondi propri totali è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.
1.4 Consolidamento prudenziale
9.
A meno che non sia stata concessa un’esenzione, alle imprese di investimento si applicano su base individuale e consolidata il regolamento (UE) 2019/2033 e la direttiva (UE) 2019/2034, compresi gli obblighi di segnalazione di cui alla parte sette del regolamento (UE) 2019/2033. L’articolo 4, paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) 2019/2033 definisce una situazione consolidata come il risultato dell’applicazione dei requisiti del regolamento (UE) 2019/2033 a un gruppo di imprese di investimento come se i soggetti del gruppo formassero insieme un’unica impresa di investimento. In applicazione dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033, i gruppi di imprese di investimento devono soddisfare gli obblighi di segnalazione in tutti i modelli sulla base dell’ambito di consolidamento prudenziale (che può divergere dall’ambito di consolidamento contabile).
PARTE II:
ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
1
FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO
1.1 Osservazioni generali
10.
La sezione relativa alla rassegna dei fondi propri riporta informazioni sui fondi propri detenuti dall’impresa di investimento e sui relativi requisiti di fondi propri. Consta di due modelli:
a)
il modello I 01.01 riporta la composizione dei fondi propri detenuti dall’impresa di investimento: capitale primario di classe 1 (CET1), capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) e capitale di classe 2 (T2);
b)
i modelli I 02.03 e I 02.04 riportano il requisito di fondi propri totali, il requisito patrimoniale minimo permanente, il requisito relativo alle spese fisse generali, l’eventuale requisito aggiuntivo di fondi propri e il relativo orientamento, nonché il requisito transitorio di fondi propri e i coefficienti di capitale;
c)
il modello I 03.01 contiene informazioni sul calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali.
11.
Le voci di questi modelli prescindono dagli aggiustamenti transitori. Ciò significa che le cifre (tranne nei casi in cui il requisito transitorio di fondi propri è specificamente indicato) sono calcolate in base alle disposizioni finali (ossia come se non esistessero disposizioni transitorie).
1.2 I 01.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1,1)
1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
FONDI PROPRI
Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2.
È segnalata la somma totale delle righe 0020 e 0380.
0020
CAPITALE DI CLASSE 1
Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1.
0030
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013.
È segnalata la somma totale delle righe da 0040 a 0060, da 0090 a 0140 e 0290.
0040
Strumenti di capitale interamente versati
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013).
Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0050
Sovrapprezzo azioni
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.
Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».
0060
Utili non distribuiti
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili.
È segnalata la somma totale delle righe 0070 e 0080.
0070
Utili non distribuiti di anni precedenti
Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile».
0080
Utile ammissibile
Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni.
0090
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0100
Altre riserve
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.
0110
Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1
Articolo 84, paragrafo 1, articolo 85, paragrafo 1, e articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato.
0120
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0130
Altri fondi
Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033.
0140
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
È segnalata la somma totale delle righe da 0190 a 0285.
0190
(-) Perdite relative all’esercizio in corso
Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0200
(-) Avviamento
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0210
(-) Altre attività immateriali
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile.
0220
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali
Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0230
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri
Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
0240
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri
Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0285
(-) Altre deduzioni
Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0160 a 0240 di cui sopra.
0290
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
—
aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
aggiustamenti transitori dovuti a interessi di minoranza aggiuntivi (articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 (articoli da 469 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovuti a disposizioni transitorie;
—
altri elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale primario di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0040 a 0285.
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.
0300
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013.
È segnalata la somma totale delle righe 0310 e 0410.
0310
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
0320
Sovrapprezzo azioni
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.
L’importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli «strumenti di capitale interamente versati ed emessi direttamente».
0330
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0410
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
—
aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 4 e 5, e articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 83, 85 e 86 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni inclusa nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato, compreso anche il capitale emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva nel capitale aggiuntivo di classe 1 di strumenti emessi da filiazioni (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie;
—
altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 472, 473
bis
, 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie;
—
eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1, dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 superino l’importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 0300 e corrisponde all’opposto dell’eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 incluso, tra le altre deduzioni, nella riga 0285;
—
altri elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0310 a 0330.
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.
0420
CAPITALE DI CLASSE 2
Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013.
È segnalata la somma totale delle righe 0430 e 0520.
0430
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
0440
Sovrapprezzo azioni
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.
L’importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli «strumenti di capitale interamente versati ed emessi direttamente».
0450
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2
Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0520
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
—
aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale di classe 2 (articoli 83, 87 e 88 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusa nel capitale di classe 2 consolidato, compreso anche il capitale di classe 2 ammissibile emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2 (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie;
—
altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 (articoli 472, 473
bis
, 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale di classe 2 dovuti a disposizioni transitorie;
—
eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2, dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all’articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale di classe 2 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale di classe 2 superino l’importo degli elementi del capitale di classe 2 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 0420;
—
altri elementi del capitale di classe 2 o deduzioni da un elemento del capitale di classe 2 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0430 a 0450.
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.
1.3 I 02.03 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.3)
1.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
Requisito di fondi propri
Articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
Questa voce è l’importo massimo delle righe 0020 e 0030.
0020
Requisito patrimoniale minimo permanente
Articolo 14 del regolamento (UE) 2019/2033.
0030
Requisito relativo alle spese fisse generali
Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033.
0050 - 0090
Requisiti transitori di fondi propri
0050
Requisito transitorio basato sui requisiti di fondi propri del regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 57, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
0060
Requisito transitorio basato sui requisiti relativi alle spese fisse generali
Articolo 57, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0070
Requisito transitorio per le imprese di investimento precedentemente soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale
Articolo 57, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
0080
Requisito transitorio basato sul requisito patrimoniale iniziale al momento dell’autorizzazione
Articolo 57, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0090
Requisito transitorio per le imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare determinati servizi
Articolo 57, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
0110 - 0130
Voci per memoria
0110
Requisito di fondi propri aggiuntivi
Articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034.
Fondi propri aggiuntivi richiesti a seguito del processo di revisione prudenziale.
0120
Requisito di fondi propri totali
Il requisito di fondi propri totali di un’impresa di investimento è costituito dalla somma dei requisiti di fondi propri applicabili alla data di riferimento, del requisito di fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0110 e dell’orientamento sui fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0120.
1.4 I 02.04 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.4)
1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
Coefficiente di capitale primario di classe 1
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
Questa voce è espressa in percentuale.
0020
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1
Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di capitale primario di classe 1 in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce.
0030
Coefficiente di classe 1
Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
Questa voce è espressa in percentuale.
0040
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1
Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di capitale di classe 1 in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce.
0050
Coefficiente di fondi propri
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
Questa voce è espressa in percentuale.
0060
Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale
Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di fondi propri in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce.
1.5 I 03.01 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3.1)
1.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
Requisito relativo alle spese fisse generali
Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
L’importo segnalato è pari ad almeno il 25 % delle spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente (riga 0020).
Nei casi in cui vi sia un cambiamento sostanziale come indicato nell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, l’importo segnalato è il requisito relativo alle spese fisse generali imposto dall’autorità competente a norma di tale articolo.
Nei casi specificati all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033, l’importo da segnalare è costituito dalle spese fisse generali previste dell’anno in corso (riga 0200).
0020
Spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili
Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Le imprese di investimento segnalano le spese fisse generali dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili.
0030
Totale delle spese dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili
Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
È segnalato l’importo dopo la distribuzione degli utili.
0040
Di cui: spese fisse sostenute da terzi per conto delle imprese di investimento
Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033.
0050
(-) Totale deduzioni
Oltre agli elementi per la deduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033, dal totale delle spese sono dedotti anche gli elementi seguenti, se inclusi nelle spese totali conformemente alla disciplina contabile pertinente:
a)
le provvigioni, le commissioni di collocamento e gli altri oneri pagati alle controparti centrali, alle borse, ad altre sedi di negoziazione e ai broker intermedi ai fini dell’esecuzione, della registrazione o della compensazione delle operazioni, solo se direttamente trasferiti e addebitati ai clienti. Non sono compresi le provvigioni e gli altri oneri necessari per mantenere l’adesione o far fronte in altro modo agli obblighi finanziari di ripartizione delle perdite nei confronti delle controparti centrali, delle borse e di altre sedi di negoziazione;
b)
gli interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora non sussista alcun obbligo di pagamento di tali interessi;
c)
le spese fiscali se dovute in relazione agli utili di esercizio dell’impresa di investimento;
d)
le perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari;
e)
i pagamenti relativi ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti, in virtù dei quali l’impresa di investimento è tenuta a trasferire all’impresa madre, dopo la redazione del bilancio di esercizio, il suo risultato di esercizio;
f)
i versamenti a un fondo per rischi bancari generali ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013;
g)
le spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0060
(-) Bonus per il personale e altra retribuzione
Articolo 13, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
I bonus per il personale e altra retribuzione sono considerati dipendenti dall’utile netto dell’impresa di investimento nell’anno in questione se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
h)
i bonus per il personale o altra retribuzione da dedurre sono già stati versati ai dipendenti nell’anno precedente l’anno di pagamento, o il pagamento dei bonus per il personale o altra retribuzione ai dipendenti non avrà alcuna incidenza sulla posizione patrimoniale dell’impresa nell’anno di pagamento;
i)
per quanto riguarda l’anno in corso e gli anni futuri, l’impresa non è tenuta a concedere o assegnare ulteriori bonus o altri pagamenti sotto forma di retribuzione, a meno che non realizzi un utile netto in quell’anno.
0070
(-) Quote di partecipazione agli utili netti per dipendenti, amministratori e soci
Articolo 13, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
Le quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci sono calcolate sulla base degli utili netti.
0080
(-) Altri pagamenti discrezionali di utili e retribuzione variabile
Articolo 13, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
0090
(-) Commissioni e provvigioni pagabili condivise
Articolo 13, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
0100
(-) Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali e addebitati ai clienti
Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali, alle borse, ad altre sedi di negoziazione e ai broker intermedi ai fini dell’esecuzione, della registrazione o della compensazione delle operazioni, solo se direttamente trasferiti e addebitati ai clienti. Non sono compresi le provvigioni e gli altri oneri necessari per mantenere l’adesione o far fronte in altro modo agli obblighi finanziari di ripartizione delle perdite nei confronti delle controparti centrali, delle borse e di altre sedi di negoziazione.
0110
(-) Provvigioni per gli agenti collegati
Articolo 13, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033.
0130
(-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie
Articolo 13, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033.
0140
(-) Spese fiscali
Spese fiscali se dovute in relazione agli utili di esercizio dell’impresa di investimento.
0150
(-) Perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari
Significato sufficientemente chiaro.
0160
(-) Accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti
Pagamenti relativi ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti, in virtù dei quali l’impresa di investimento è tenuta a trasferire all’impresa madre, dopo la redazione del bilancio di esercizio, il suo risultato di esercizio.
0170
(-) Spese per materie prime
I negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni possono dedurre le spese per materie prime connesse alla negoziazione di derivati della merce sottostante da parte di un’impresa di investimento.
0180
(-) Versamenti a un fondo per rischi bancari generali
Versamenti a un fondo per rischi bancari generali ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0190
(-) Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri
Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0200
Spese fisse generali previste dell’anno in corso
Proiezione delle spese fisse generali per l’anno in corso dopo la distribuzione degli utili.
0210
Variazione delle spese fisse generali (%)
L’importo è segnalato come il valore assoluto di:
[(spese fisse generali di esercizio dell’anno in corso) - (spese fisse generali previste dell’anno precedente)/(spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente)]
2
IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE
2.1. I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5)
2.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
Attività gestite (combinate)
Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
Le imprese di investimento comprendono le attività discrezionali e non discrezionali gestite.
L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.
0020
Ordini dei clienti (combinati) trattati — operazioni a pronti
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.
0030
Ordini dei clienti (combinati) trattati — derivati
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.
0040
Attività salvaguardate e gestite
Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.
0050
Denaro dei clienti detenuto
Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.
0060
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti e operazioni su derivati
Articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033.
L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.
0070
Rischio di posizione netta
Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033.
L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.
0080
Margine di compensazione fornito
Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033.
L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.
0090
Default della controparte della negoziazione
Articolo 12, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2019/2033.
L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti.
0100
Totale (combinato) delle attività in bilancio e fuori bilancio
Articolo 12, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2019/2033.
Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
0110
Ricavi totali lordi annuali combinati
Articolo 12, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
Il valore segnalato è (riga 0120 + riga 0130).
0120
Ricavi totali lordi annuali
Valore dei ricavi totali lordi annuali esclusi i ricavi lordi generati all’interno del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
0130
(-) parte infragruppo dei ricavi lordi annuali
Valore dei ricavi lordi generati all’interno del gruppo di imprese di investimento ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
0140
Di cui: ricavi dalla ricezione e trasmissione di ordini
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0150
Di cui: ricavi dall’esecuzione di ordini per conto dei clienti
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0160
Di cui: ricavi dalla negoziazione per conto proprio
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0170
Di cui: ricavi dalla gestione del portafoglio
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0180
Di cui: ricavi dalla consulenza in materia di investimenti
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0190
Di cui: ricavi dall’assunzione a fermo di strumenti finanziari/dal collocamento sulla base di un impegno irrevocabile
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0200
Di cui: ricavi dal collocamento senza impegno irrevocabile
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0210
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0220
Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi organizzati di negoziazione
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0230
Di cui: ricavi dalla custodia e amministrazione di strumenti finanziari
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.
0240
Di cui: ricavi dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.
0250
Di cui: ricavi dalla consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché dalla consulenza e dai servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.
0260
Di cui: ricavi da servizi di cambio
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.
0270
Di cui: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.
0280
Di cui: ricavi da servizi connessi con l’assunzione a fermo
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.
0290
Di cui: servizi di investimento e attività accessorie collegati agli strumenti derivati
Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.
3
REQUISITI DI LIQUIDITÀ
3.1 I 09.01 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9.1)
3.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
Requisito di liquidità
Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
0020
Garanzie per i clienti
Articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033.
Il valore segnalato è l’1,6 % dell’importo totale delle garanzie fornite ai clienti ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033.
0030
Attività liquide totali
Articolo 43, paragrafo 1, lettera a), e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
Le attività liquide totali sono segnalate dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto pertinenti.
ALLEGATO V
Parte I: Modello unico di punti di dati (DPM)
Tutte le voci (data item) riportate negli allegati del presente regolamento devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati, affinché i sistemi informatici degli enti e delle autorità competenti siano uniformi.
Il DPM risponde ai criteri seguenti:
a)
fornisce una rappresentazione strutturata di tutte le voci (data item) riportate negli allegati I, III e VIII;
b)
indica tutti i fenomeni aziendali di cui agli allegati da I a IV e da VIII a IX;
c)
fornisce un dizionario di dati che definisca le etichette di: tabella, riga, colonna, dominio, dimensione e membro;
d)
presenta metriche che determinino proprietà o importo dei punti di dati;
e)
prevede definizioni dei punti di dati espresse come somma di caratteristiche che identificano in modo univoco il fenomeno;
f)
riporta tutte le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche da applicare alle segnalazioni che permettano di ottenere dati di vigilanza uniformi.
Parte II: Regole di convalida
Alle voci riportate negli allegati del presente regolamento devono applicarsi regole di convalida che assicurino la qualità e la coerenza dei dati.
Le regole di convalida devono rispondere ai criteri seguenti:
a)
stabiliscono il nesso logico tra punti di dati pertinenti;
b)
prevedono filtri e condizioni preliminari che definiscono la serie di dati cui si applica la regola di convalida;
c)
verificano la coerenza dei dati segnalati;
d)
verificano l’esattezza dei dati segnalati;
e)
fissano i valori predefiniti applicabili nei casi in cui l’informazione non sia segnalata.
ALLEGATO 6
INFORMATIVA SUI MODELLI RELATIVI AI FONDI PROPRI
INFORMATIVA DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO
Numero del modello
Codice del modello
Nome
Riferimento normativo
FONDI PROPRI
1
I CC1
COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI REGOLAMENTARI
Articolo 49, paragrafo 1, lettera c)
2
I CC2
RICONCILIAZIONE DEI FONDI PROPRI CON IL BILANCIO SOTTOPOSTO A REVISIONE CONTABILE
Articolo 49, paragrafo 1, lettera a)
3
I CCA
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI FONDI PROPRI
Articolo 49, paragrafo 1, lettera b)
Modello EU IF CC1.01 — Composizione dei fondi propri regolamentari (imprese di investimento diverse dalle imprese piccole e non interconnesse)
a)
b)
Importi
Fonte basata su numeri di riferimento/lettere dello stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile
Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve
1
FONDI PROPRI
2
CAPITALE DI CLASSE 1
3
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
4
Strumenti di capitale interamente versati
5
Sovrapprezzo azioni
6
Utili non distribuiti
7
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate
8
Altre riserve
9
Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1
10
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali
11
Altri fondi
12
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
13
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1
14
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente
15
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente
16
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente
17
(-) Perdite relative all'esercizio in corso
18
(-) Avviamento
19
(-) Altre attività immateriali
20
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali
21
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri
22
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri
23
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
24
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
25
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite
26
(-) Altre deduzioni
27
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
28
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
29
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente
30
Sovrapprezzo azioni
31
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
32
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1
33
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente
34
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente
35
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente
36
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
37
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
38
(-) Altre deduzioni
39
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
40
CAPITALE DI CLASSE 2
41
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente
42
Sovrapprezzo azioni
43
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2
44
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2
45
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente
46
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente
47
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente
48
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
49
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo
50
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
Modello EU IF CC1.02 — Composizione dei fondi propri regolamentari (imprese di investimento piccole e non interconnesse)
a)
b)
Importi
Fonte basata su numeri di riferimento/lettere dello stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile
Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve
1
FONDI PROPRI
2
CAPITALE DI CLASSE 1
3
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
4
Strumenti di capitale interamente versati
5
Sovrapprezzo azioni
6
Utili non distribuiti
7
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate
8
Altre riserve
9
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali
10
Altri fondi
11
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
12
(-) Perdite relative all'esercizio in corso
13
(-) Avviamento
14
(-) Altre attività immateriali
15
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali
16
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri
17
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri
18
(-) Altre deduzioni
19
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
20
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
21
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente
22
Sovrapprezzo azioni
23
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
24
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
25
CAPITALE DI CLASSE 2
26
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente
27
Sovrapprezzo azioni
28
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2
29
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
Modello EU IF CC1.03 — Composizione dei fondi propri regolamentari (verifica del capitale del gruppo)
a)
b)
Importi
Fonte basata su numeri di riferimento/lettere dello stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile
Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve
1
FONDI PROPRI
2
CAPITALE DI CLASSE 1
3
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
4
Strumenti di capitale interamente versati
5
Sovrapprezzo azioni
6
Utili non distribuiti
7
Utili non distribuiti di anni precedenti
8
Utile o perdita ammissibile
9
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate
10
Altre riserve
11
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali
12
Altri fondi
13
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
14
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1
15
(-) Perdite relative all'esercizio in corso
16
(-) Avviamento
17
(-) Altre attività immateriali
18
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali
19
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri
20
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri
21
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
22
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite
23
(-) Altre deduzioni
24
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
25
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
26
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente
27
Sovrapprezzo azioni
28
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
29
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1
30
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
31
(-) Altre deduzioni
32
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
33
CAPITALE DI CLASSE 2
34
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente
35
Sovrapprezzo azioni
36
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2
37
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2
38
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo
39
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
Modello EU ICC2 — Fondi propri: riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile
Modello flessibile.
Le righe devono corrispondere allo stato patrimoniale incluso nel bilancio sottoposto a revisione contabile dell'impresa di investimento.
Le colonne sono mantenute fisse, a meno che l'impresa di investimento abbia lo stesso perimetro di consolidamento contabile e regolamentare, nel qual caso i volumi devono essere indicati solo nella colonna a).
a
b
c
Stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato/sottoposto a revisione contabile
Nel perimetro di consolidamento regolamentare
Riferimento incrociato a EU IF CC1
Alla fine del periodo
Alla fine del periodo
Attività
—
Ripartizione per classi di attività secondo lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato/sottoposto a revisione contabile
1
2
3
4
5
xxx
Totale attività
Passività
—
Ripartizione per classi di passività secondo lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato/sottoposto a revisione contabile
1
2
3
4
xxx
Totale passività
Capitale proprio
1
2
3
xxx
Capitale proprio totale
Modello EU I CCA — Fondi propri: caratteristiche principali degli strumenti propri emessi dall'impresa
a
Testo libero
1
Emittente
2
Identificativo unico (ad es. CUSIP, ISIN o Bloomberg per i collocamenti privati)
3
Collocamento pubblico o privato
4
Legislazione applicabile allo strumento
5
Tipo di strumento (i tipi devono essere specificati per ciascuna giurisdizione)
6
Importo rilevato nel capitale regolamentare (moneta in milioni, alla più recente data di riferimento per la segnalazione)
7
Importo nominale dello strumento
8
Prezzo di emissione
9
Prezzo di rimborso
10
Classificazione contabile
11
Data di emissione originaria
12
Irredimibile o a scadenza
13
Data di scadenza originaria
14
Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza
15
Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso
16
Date successive di rimborso anticipato, se del caso
Cedole/dividendi
17
Cedole/dividendi fissi o variabili
18
Tasso della cedola ed eventuale indice collegato
19
Presenza di un "dividend stopper"
20
Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di tempo)
21
Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di importo)
22
Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso
23
Non cumulativo o cumulativo
24
Convertibile o non convertibile
25
Se convertibile, eventi che determinano la conversione
26
Se convertibile, integralmente o parzialmente
27
Se convertibile, tasso di conversione
28
Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa
29
Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile
30
Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito
31
Meccanismi di svalutazione
32
In caso di svalutazione, eventi che la determinano
33
In caso di svalutazione, svalutazione totale o parziale
34
In caso di svalutazione, svalutazione permanente o temporanea
35
In caso di svalutazione temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione
36
Caratteristiche non conformi oggetto di disposizioni transitorie
37
In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi
38
Link alla versione integrale dei termini e delle condizioni dello strumento (segnalazione)
(1) Inserire "N/A" se l'informazione non si applica
ALLEGATO VII
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI PER L’INFORMATIVA SUI FONDI PROPRI
Modelli EU I CC1.01, EU I CC1.02 e EU I CC1.03 — Composizione dei fondi propri regolamentari
1.
Le imprese di investimento applicano le istruzioni fornite nel presente allegato per compilare il modello EU I CC1 di cui all’allegato VI conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2019/2033.
2.
Le imprese di investimento compilano la colonna b) per spiegare la fonte di ogni input principale, che deve contenere un rimando alle righe corrispondenti del modello EU I CC2.
3.
Le imprese di investimento includono nella descrizione che accompagna il modello una descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033 e degli strumenti e delle deduzioni cui si applicano tali restrizioni. Spiegano inoltre le principali variazioni degli importi indicati rispetto ai precedenti periodi di informativa.
4.
Il presente modello è fisso e le imprese di investimento lo pubblicano esattamente nello stesso formato di cui all’allegato VI.
5.
Le imprese di investimento diverse dalle imprese piccole e non interconnesse pubblicano le informazioni sulla composizione dei fondi propri conformemente al modello EU I CC1.01 di cui all’allegato VI. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse che emettono strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 pubblicano le informazioni sulla composizione dei fondi propri conformemente al modello EU I CC1.02 di cui all’allegato VI.
Modello EU I CC1.01 — Composizione dei fondi propri regolamentari (imprese di investimento diverse dalle imprese piccole e non interconnesse)
Riferimenti giuridici e istruzioni
Riga
Riferimenti giuridici e istruzioni
1
Fondi propri
Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2.
Questa riga è la somma delle righe 2 e 40.
2
Capitale di classe 1
Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1.
Questa riga è la somma delle righe 3 e 28.
3
Capitale primario di classe 1
Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013.
È indicata la somma totale delle righe da 4 a 12 e 27.
4
Strumenti di capitale interamente versati
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013).
Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.
5
Sovrapprezzo azioni
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.
Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».
6
Utili non distribuiti
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili.
7
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
8
Altre riserve
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’importo va indicato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.
9
Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1
Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato.
10
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013.
11
Altri fondi
Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033.
12
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
È indicata la somma totale delle righe 13 e da 17 a 26.
13
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono indicate in questa riga.
L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.
14
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento.
15
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento.
16
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.
17
(-) Perdite relative all’esercizio in corso
Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
18
(-) Avviamento
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013.
19
(-) Altre attività immateriali
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile.
20
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali
Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
21
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri
Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
22
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri
Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
23
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo
Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013.
24
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo
Articolo 9, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013.
25
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite
Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.
26
(-) Altre deduzioni
Somma di tutte le altre deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
27
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
—
aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
aggiustamenti transitori dovuti a interessi di minoranza aggiuntivi (articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 (articoli da 469 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovuti a disposizioni transitorie;
—
altri elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale primario di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 4 a 26.
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.
28
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013.
È indicata la somma totale delle righe da 29 a 31 e 39.
29
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
30
Sovrapprezzo azioni
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.
Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».
31
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013.
È indicata la somma totale delle righe 32 e da 36 a 38.
32
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.
33
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente
Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
34
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente
Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
35
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente
Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
36
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo
Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 56, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
37
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo
Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
38
(-) Altre deduzioni
Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe di cui sopra.
39
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
—
aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 4 e 5, e articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 83, 85 e 86 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni inclusa nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato, compreso anche il capitale emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva nel capitale aggiuntivo di classe 1 di strumenti emessi da filiazioni (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie;
—
altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 472, 473
bis
, 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie;
—
eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1, dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 superino l’importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 28 e corrisponde all’opposto dell’eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 incluso, tra le altre deduzioni, nella riga 38;
—
altri elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 29 a 38.
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.
40
CAPITALE DI CLASSE 2
Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013.
È indicata la somma totale delle righe da 41 a 43 e 50.
41
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
42
Sovrapprezzo azioni
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.
Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».
43
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2
Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013.
44
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono indicate in questa riga.
L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.
45
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente
Articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.
46
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente
Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.
47
(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente
Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.
48
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo
Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
49
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo
Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera d), e articoli 68, 69 e 79 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Sono dedotte integralmente le partecipazioni detenute dall’ente in strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo.
50
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
—
aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale di classe 2 (articoli 83, 87 e 88 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusa nel capitale di classe 2 consolidato, compreso anche il capitale di classe 2 ammissibile emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2 (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie;
—
altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 (articoli 472, 473
bis
, 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale di classe 2 dovuti a disposizioni transitorie;
—
eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2, dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all’articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale di classe 2 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale di classe 2 superino l’importo degli elementi del capitale di classe 2 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 40;
—
altri elementi del capitale di classe 2 o deduzioni da un elemento del capitale di classe 2 che non possono essere assegnati a una delle righe da 41 a 49.
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.
Modello EU I CC1.02 — Composizione dei fondi propri regolamentari (imprese di investimento piccole e non interconnesse)
Riferimenti giuridici e istruzioni
Riga
Riferimenti giuridici e istruzioni
1
Fondi propri
Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2.
È indicata la somma totale delle righe 2 e 25.
2
Capitale di classe 1
Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1.
È indicata la somma totale delle righe 3 e 20.
3
Capitale primario di classe 1
Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013.
È indicata la somma totale delle righe da 4 a 11 e 19.
4
Strumenti di capitale interamente versati
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013).
Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.
5
Sovrapprezzo azioni
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.
Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».
6
Utili non distribuiti
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili.
7
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
8
Altre riserve
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’importo va indicato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.
9
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013.
10
Altri fondi
Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033.
11
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
È indicata la somma totale delle righe da 12 a 18.
12
(-) Perdite relative all’esercizio in corso
Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
13
(-) Avviamento
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013.
14
(-) Altre attività immateriali
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile.
15
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali
Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
16
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri
Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
17
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri
Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
18
(-) Altre deduzioni
Somma di tutte le altre deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
19
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
—
aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
aggiustamenti transitori dovuti a interessi di minoranza aggiuntivi (articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 (articoli da 469 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovuti a disposizioni transitorie;
—
altri elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale primario di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 4 a 18.
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.
20
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013.
È indicata la somma totale delle righe da 21 a 24.
21
Capitale interamente versato, emesso direttamente
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
22
Sovrapprezzo azioni
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.
Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».
23
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013.
24
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
—
aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 4 e 5, e articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 83, 85 e 86 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni inclusa nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato, compreso anche il capitale emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva nel capitale aggiuntivo di classe 1 di strumenti emessi da filiazioni (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie;
—
altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 472, 473
bis
, 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie;
—
eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1, dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 superino l’importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 20 e corrisponde all’opposto dell’eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 incluso, tra le altre deduzioni, nella riga 18;
—
altri elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 21 a 23.
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.
25
CAPITALE DI CLASSE 2
Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013.
È indicata la somma totale delle righe da 26 a 29.
26
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
27
Sovrapprezzo azioni
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.
Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».
29
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2
Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013.
30
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
—
aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale di classe 2 (articoli 83, 87 e 88 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusa nel capitale di classe 2 consolidato, compreso anche il capitale di classe 2 ammissibile emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2 (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie;
—
altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 (articoli 472, 473
bis
, 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale di classe 2 dovuti a disposizioni transitorie;
—
eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2, dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all’articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale di classe 2 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale di classe 2 superino l’importo degli elementi del capitale di classe 2 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 25;
—
altri elementi del capitale di classe 2 o deduzioni da un elemento del capitale di classe 2 che non possono essere assegnati a una delle righe da 26 a 28.
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.
Modello EU I CC1.03 — Composizione dei fondi propri regolamentari (verifica del capitale del gruppo)
6.
I soggetti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 che beneficiano dell’applicazione dello stesso articolo pubblicano le informazioni sulla composizione dei fondi propri conformemente al modello EU I CC1.03 e alle istruzioni seguenti.
Riga
Riferimenti giuridici e istruzioni
1
FONDI PROPRI
Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2.
2
CAPITALE DI CLASSE 1
Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1.
3
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013.
4
Strumenti di capitale versati
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013).
Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.
5
Sovrapprezzo azioni
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.
Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».
6
Utili non distribuiti
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili.
7
Utili non distribuiti di anni precedenti
Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile».
8
Utile o perdita ammissibile
Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni.
Le perdite sono invece dedotte dal capitale primario di classe 1 come previsto dall’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
9
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
10
Altre riserve
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’importo va indicato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.
11
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013.
12
Altri fondi
Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033.
13
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
È indicata la somma totale delle righe da 14 a 23.
14
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga.
L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.
15
(-) Perdite relative all’esercizio in corso
Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
16
(-) Avviamento
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013.
17
(-) Altre attività immateriali
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile.
18
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali
Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
19
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri
Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
20
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri
Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
21
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo
Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013.
22
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite
Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.
23
(-) Altre deduzioni
Somma di tutte le altre deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
24
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
—
aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 (articoli da 469 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovuti a disposizioni transitorie;
—
altri elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale primario di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 4 a 23.
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.
25
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013.
È indicata la somma totale delle righe da 26 a 28 e 32.
26
Strumenti di capitale versati
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
27
Sovrapprezzo azioni
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.
Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».
28
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013.
È indicata la somma totale delle righe da 29 a 31.
29
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.
30
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo
Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 56, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
31
(-) Altre deduzioni
Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle deduzioni a norma dell’articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe 0340 o 0380 di cui sopra.
32
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
—
aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 4 e 5, e articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 472, 473
bis
, 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie;
—
eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1, dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 superino l’importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 0300 e corrisponde all’opposto dell’eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 incluso, tra le altre deduzioni, nella riga 23;
—
altri elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 26 a 31.
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.
33
CAPITALE DI CLASSE 2
Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013.
È indicata la somma totale delle righe da 34 a 36 e 39.
34
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
35
Sovrapprezzo azioni
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.
Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».
36
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2
Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013.
37
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono indicate in questa riga.
L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.
38
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo
Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
39
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
—
aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 (articoli 472, 473
bis
, 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale di classe 2 dovuti a disposizioni transitorie;
—
eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2, dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all’articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale di classe 2 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale di classe 2 superino l’importo degli elementi del capitale di classe 2 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 33;
—
altri elementi del capitale di classe 2 o deduzioni da un elemento del capitale di classe 2 che non possono essere assegnati a una delle righe da 34 a 38.
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.
Modello EU I CC2 — Riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile
7.
Le imprese di investimento applicano le istruzioni fornite nel presente allegato per compilare il modello EU I CC2 di cui all’allegato VI conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
8.
Le imprese di investimento pubblicano lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato. Il bilancio è sottoposto a revisione contabile ai fini dell’informativa di fine esercizio.
9.
Le righe del modello sono flessibili e sono pubblicate dalle imprese di investimento conformemente al loro bilancio. Gli elementi dei fondi propri nei bilanci sottoposti a revisione contabile includono tutti gli elementi che sono componenti dei fondi propri regolamentari o che ne sono dedotti, tra cui patrimonio netto, passività quali debiti, o altre voci dello stato patrimoniale che influenzano i fondi propri regolamentari, quali attività immateriali, avviamento, attività fiscali differite. Le imprese di investimento espandono gli elementi dei fondi propri dello stato patrimoniale come necessario per assicurare che tutte le componenti incluse nel modello per l’informativa sulla composizione dei fondi propri (modello EU I CC1) figurino separatamente. Le imprese di investimento espandono gli elementi dello stato patrimoniale solo fino al livello di granularità necessario per ricavare le componenti richieste dal modello EU I CC1. L’informativa è proporzionata alla complessità dello stato patrimoniale dell’impresa di investimento.
10.
Le colonne sono fisse e sono indicate come segue:
a.
colonna a: le imprese di investimento riportano i dati dello stato patrimoniale incluso nel bilancio sottoposto a revisione contabile conformemente all’ambito del consolidamento contabile;
b.
colonna b: le imprese di investimento pubblicano le cifre corrispondenti all’ambito del consolidamento regolamentare;
c.
colonna c: le imprese di investimento includono il riferimento incrociato tra la voce relativa ai fondi propri nel modello EU I CC2 e le voci pertinenti nel modello per l’informativa sui fondi propri EU I CC1. Il riferimento nella colonna c del modello EU I CC2 sarà collegato al riferimento contenuto nella colonna b del modello EU I CC1.
11.
Nei casi seguenti in cui l’ambito del consolidamento contabile delle imprese di investimento e l’ambito del consolidamento regolamentare sono esattamente gli stessi, è compilata solo la colonna a) e questo fatto è chiaramente indicato:
d.
quando le imprese di investimento rispettano gli obblighi di cui alla parte sei del regolamento (UE) 2019/2033 relativi ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento su base consolidata, ma l’ambito e il metodo di consolidamento utilizzati per lo stato patrimoniale nel bilancio sono identici all’ambito e al metodo di consolidamento definiti in conformità del regolamento (UE) 2019/2033, parte uno, titolo II, capo 2, e le imprese di investimento dichiarano esplicitamente l’assenza di differenze tra i rispettivi ambiti e metodi di consolidamento nella descrizione che accompagna il modello;
e.
quando le imprese di investimento rispettano gli obblighi di cui alla parte sei del regolamento (UE) 2019/2033 su base individuale.
Tabella EU I CCA — Principali caratteristiche degli strumenti propri emessi dall’impresa
12.
Le imprese di investimento applicano le istruzioni fornite nel presente allegato per compilare la tabella EU I CCA di cui all’allegato VI conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
13.
Le imprese di investimento compilano la tabella EU I CCA per le categorie seguenti: strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2.
14.
Le tabelle comprendono colonne separate con le caratteristiche di ciascuno strumento regolamentare di fondi propri. Nei casi in cui differenti strumenti di capitale di una stessa categoria presentino caratteristiche identiche, le imprese di investimento possono compilare soltanto una colonna con tali caratteristiche identiche e indicare le emissioni a cui le caratteristiche identiche si riferiscono.
Istruzioni per la compilazione della tabella «Principali caratteristiche degli strumenti propri emessi dall’impresa»
Numero di riga
Spiegazione
1
Emittente
Indicare il soggetto giuridico emittente.
Testo libero
2
Identificativo unico (ad esempio CUSIP, ISIN o Bloomberg per i collocamenti privati)
Identificativo unico (ad esempio, identificativo CUSIP, ISIN o Bloomberg per i collocamenti privati).
Testo libero
3
Collocamento pubblico o privato
Specificare se lo strumento è stato collocato pubblicamente o privatamente.
Selezionare dal menu: [Pubblico] [Privato]
4
Legislazione applicabile allo strumento
Specificare la legislazione applicabile allo strumento.
Testo libero
5
Tipo di strumento (i tipi devono essere specificati per ciascuna giurisdizione)
Specificare il tipo di strumento, che varia in funzione della giurisdizione.
Per gli strumenti di capitale primario di classe 1, selezionare la denominazione dello strumento nell’elenco del capitale primario di classe 1 pubblicato dall’ABE.
Per gli altri strumenti, selezionare dal: menu di opzioni fornito alle imprese di investimento da ciascuna giurisdizione — Inserire i riferimenti giuridici agli articoli del regolamento (UE) 2019/2033 per ciascun tipo di strumento.
6
Importo rilevato nel capitale regolamentare (moneta in milioni, alla più recente data di riferimento)
Specificare l’importo rilevato nei fondi propri regolamentari (importo totale dello strumento rilevato prima delle disposizioni transitorie per il livello pertinente dell’informativa — moneta utilizzata per gli obblighi di segnalazione).
Testo libero: specificare in particolare se alcune parti degli strumenti sono in classi diverse di fondi propri regolamentari e se l’importo rilevato nei fondi propri regolamentari è diverso dall’importo emesso.
7
Importo nominale dello strumento
Importo nominale dello strumento (nella moneta di emissione e nella moneta utilizzata per gli obblighi di segnalazione).
Testo libero
8
Prezzo di emissione
Prezzo di emissione dello strumento.
Testo libero
9
Prezzo di rimborso
Prezzo di rimborso dello strumento.
Testo libero
10
Classificazione contabile
Specificare la classificazione contabile.
Selezionare dal menu: [Patrimonio netto] [Passività - costo ammortizzato] [Passività - opzione del valore equo] [Interessi di minoranza in filiazioni consolidate]
11
Data di emissione originaria
Specificare la data di emissione.
Testo libero
12
Irredimibile o a scadenza
Specificare se a scadenza o irredimibile.
Selezionare dal menu: [Irredimibile] [A scadenza]
13
Data di scadenza originaria
Per gli strumenti a scadenza, specificare la data originaria di scadenza (giorno, mese e anno). Per gli strumenti irredimibili, inserire la dicitura «privo di scadenza».
Testo libero
14
Rimborso anticipato a discrezione dell’emittente soggetto ad approvazione preventiva dell’autorità di vigilanza
Specificare se esiste un’opzione di rimborso anticipato a discrezione dell’emittente (tutti i tipi di opzioni di rimborso anticipato).
Selezionare dal menu: [Sì] [No]
15
Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso
Per gli strumenti con opzioni di rimborso anticipato a discrezione dell’emittente, specificare la data del primo rimborso anticipato se lo strumento prevede un rimborso anticipato ad una data prestabilita (giorno, mese e anno) e, inoltre, indicare se lo strumento prevede l’opzione di rimborso anticipato legata a eventi fiscali e/o regolamentari. Specificare anche il prezzo di rimborso. Contribuisce a valutare la stabilità dello strumento.
Testo libero
16
Date successive di rimborso anticipato, se del caso
Specificare l’esistenza e la frequenza delle successive date di rimborso anticipato, se del caso. Contribuisce a valutare la stabilità dello strumento.
Testo libero
17
Cedole/dividendi fissi o variabili
Specificare se le cedole/i dividendi sono: fissi nell’arco della vita dello strumento, variabili nell’arco della vita dello strumento, attualmente fissi ma destinati a divenire variabili in futuro o attualmente variabili ma destinati a divenire fissi in futuro.
Selezionare dal menu: [Fissi], [Variabili], [Da fissi a variabili], [Da variabili a fissi]
18
Tasso della cedola ed eventuale indice collegato
Specificare il tasso della cedola dello strumento ed eventuali indici di riferimento cui è collegato il tasso della cedola/del dividendo.
Testo libero
19
Presenza di un «dividend stopper»
Specificare se il non pagamento di cedole o dividendi sullo strumento comporta il divieto di pagamento di dividendi sulle azioni ordinarie (presenza di un meccanismo di «dividend stopper»).
Selezionare dal menu: [Sì] [No]
20
Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di tempo)
Specificare se l’emittente gode di discrezionalità piena, parziale o nulla nel decidere in merito al pagamento della cedola/del dividendo. Se l’ente gode in qualunque circostanza della piena discrezionalità di annullare il pagamento delle cedole/dei dividendi, selezionare «pienamente discrezionale» (anche in presenza di «dividend stopper» che non impediscono all’ente di annullare i pagamenti relativi allo strumento). Se l’annullamento del pagamento è sottoposto a determinate condizioni (ad esempio fondi propri al di sotto di una determinata soglia), selezionare «parzialmente discrezionale». Se l’ente non può annullare il pagamento se non in caso di insolvenza, selezionare «obbligatorio».
Selezionare dal menu: [Pienamente discrezionale] [Parzialmente discrezionale] [Obbligatorio]
Testo libero (specificare i motivi di discrezionalità, l’esistenza di «dividend pusher», di «dividend stopper» e di ACSM — Alternative Coupon Satisfaction Mechanism)
21
Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale od obbligatorio (in termini di importo)
Specificare se l’emittente gode di discrezionalità piena, parziale o nulla sull’importo della cedola/del dividendo.
Selezionare dal menu: [Pienamente discrezionale] [Parzialmente discrezionale] [Obbligatorio]
22
Presenza di «step up» o di altro incentivo al rimborso
Indicare la presenza di «step up» o altro incentivo al rimborso.
Selezionare dal menu: [Sì] [No]
23
Non cumulativi o cumulativi
Indicare se i dividendi/le cedole sono cumulativi o non cumulativi.
Selezionare dal menu: [Non cumulativo] [Cumulativo] [ACSM]
24
Convertibile o non convertibile
Specificare se lo strumento è convertibile o non convertibile.
Selezionare dal menu: [Convertibile] [Non convertibile]
25
Se convertibile, eventi che determinano la conversione
Specificare le condizioni alle quali lo strumento potrà essere convertito, compreso il punto di insostenibilità economica. Nel caso in cui la conversione possa essere attivata da una o più autorità, elencare le autorità in questione. Per ogni autorità, è indicato se la base giuridica che permette all’autorità di attivare la conversione è prevista dalle clausole del contratto relativo allo strumento (approccio contrattuale) o dalla normativa (approccio normativo).
Testo libero
26
Se convertibile, integralmente o parzialmente
Specificare se lo strumento sarà sempre convertito integralmente, potrà essere convertito integralmente o parzialmente, o sarà sempre convertito parzialmente.
Selezionare dal menu: [Sempre integralmente] [Integralmente o parzialmente] [Sempre parzialmente]
27
Se convertibile, tasso di conversione
Specificare il tasso di conversione nello strumento avente maggiore capacità di assorbimento delle perdite.
Testo libero
28
Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa
Per gli strumenti convertibili, specificare se la conversione è obbligatoria o facoltativa.
Selezionare dal menu: [Obbligatoria] [Facoltativa] [N.d.] e [A scelta del possessore] [A scelta dell’emittente] [A scelta di entrambi, possessore ed emittente]
29
Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile
Per gli strumenti convertibili, specificare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile.
Selezionare dal menu: [Capitale primario di classe 1] [Capitale aggiuntivo di classe 1] [Capitale di classe 2] [Altro]
30
Se convertibile, precisare l’emittente dello strumento nel quale viene convertito
Se convertibile, precisare l’emittente dello strumento nel quale viene convertito.
Testo libero
31
Meccanismi di svalutazione
Indicare se è presente un meccanismo di svalutazione (write-down).
Selezionare dal menu: [Sì] [No]
32
In caso di svalutazione, eventi che la determinano
Precisare gli eventi che determinano la svalutazione, compreso il punto di insostenibilità economica. Nel caso in cui la svalutazione possa essere attivata da una o più autorità, elencare le autorità in questione. Per ogni autorità, è indicato se la base giuridica che permette all’autorità di attivare la svalutazione è prevista dalle clausole del contratto relativo allo strumento (approccio contrattuale) o dalla normativa (approccio normativo).
Testo libero
33
In caso di svalutazione, svalutazione totale o parziale
Specificare se lo strumento sarà sempre svalutato integralmente, potrà essere svalutato parzialmente, o sarà sempre svalutato parzialmente. Contribuisce alla valutazione del livello di assorbimento delle perdite al momento della svalutazione.
Selezionare dal menu: [Sempre integralmente] [Integralmente o parzialmente] [Sempre parzialmente]
34
In caso di svalutazione, svalutazione permanente o temporanea
Per gli strumenti che prevedono meccanismi di svalutazione, specificare se la svalutazione sarà permanente o temporanea.
Selezionare dal menu: [Permanente] [Temporanea] [N.d.]
35
In caso di svalutazione temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione
Descrivere il meccanismo di rivalutazione.
Testo libero
36
Caratteristiche non conformi oggetto di disposizioni transitorie
Specificare eventuali caratteristiche non conformi.
Selezionare [Sì] o [No].
37
In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi
In caso di caratteristiche non conformi, specificare quali.
Testo libero
38
Link alla versione integrale dei termini e delle condizioni dello strumento (segnalazione)
Le imprese di investimento includono il collegamento ipertestuale al prospetto di emissione, comprese le condizioni dello strumento.
ALLEGATO VIII
SEGNALAZIONE DELLA VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO
MODELLI PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO
Numero del modello
Codice del modello
Nome del modello/gruppo di modelli
Nome abbreviato
VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO
11.1
I 11.01
COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO
I11.1
11.2
I 11.02
STRUMENTI DI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO
I11.2
11.3
I 11.03
INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI
I11.3
I 11.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.1)
Riga
Voce
Importo
0010
0010
FONDI PROPRI
0020
CAPITALE DI CLASSE 1
0030
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
0040
Strumenti di capitale interamente versati
0050
Sovrapprezzo azioni
0060
Utili non distribuiti
0070
Utili non distribuiti di anni precedenti
0080
Utile ammissibile
0090
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate
0100
Altre riserve
0120
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali
0130
Altri fondi
0145
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
0150
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1
0190
(-) Perdite relative all'esercizio in corso
0200
(-) Avviamento
0210
(-) Altre attività immateriali
0220
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali
0230
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri
0240
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri
0250
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo
0270
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite
0280
(-) Altre deduzioni
0295
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
0300
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
0310
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente
0320
Sovrapprezzo azioni
0335
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
0340
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1
0380
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo
0400
(-) Altre deduzioni
0415
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
0420
CAPITALE DI CLASSE 2
0430
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente
0440
Sovrapprezzo azioni
0455
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2
0460
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2
0500
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa madre non ha un investimento significativo
0525
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
I 11.02 — STRUMENTI DI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.2)
Importo
Riga
Voce
0010
0010
Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario del gruppo di imprese di investimento in cui l'impresa madre ha un investimento significativo
0020
Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario del gruppo di imprese di investimento in cui l'impresa madre ha un investimento significativo
0030
Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario nel gruppo di imprese di investimento in cui l'impresa madre ha un investimento significativo
0040
Partecipazioni di soggetti del settore finanziario nel gruppo di imprese di investimento nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l'impresa madre detiene un investimento
0050
Crediti subordinati di soggetti del settore finanziario appartenenti al gruppo di imprese di investimento
0060
Passività potenziali a favore di soggetti del gruppo di imprese di investimento
0070
Requisiti di fondi propri totali per le filiazioni
I 11.03: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (I11.3)
Codice
Tipo di codice
Nome dell'impresa
Impresa madre/filiazione
Paese
Investimenti dell'impresa madre
Passività potenziali dell'impresa madre a favore del soggetto
Requisiti di fondi propri totali
Capitale primario di classe 1
Capitale aggiuntivo di classe 1
Capitale di classe 2
Partecipazioni
Crediti subordinati
Capitale minimo permanente
Requisito relativo ai fattori K
Requisiti relativi alle spese fisse generali
Attività gestite
Denaro dei clienti detenuto — separato
Denaro dei clienti detenuto — non separato
Attività salvaguardate e gestite
Ordini dei clienti trattati — operazioni a pronti
Ordini dei clienti trattati — operazioni su derivati
Requisito relativo al rischio di posizione netta K
Margine di compensazione fornito
Default della controparte della negoziazione
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni su derivati
Requisito relativo al rischio di concentrazione K
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0140
0150
0160
0170
0180
0190
0200
0210
0220
0230
0240
0250
0260
0270
ALLEGATO IX
SEGNALAZIONE DELLA VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO
Indice
PARTE I:
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
162
1
Struttura e convenzioni
162
1.1
Struttura
162
1.2
Convenzione di numerazione
162
1.3
Convenzione dei segni
162
PARTE II:
ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
163
1
FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO
163
1.1
Osservazioni generali
163
1.2
I 11.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.1)
163
1.2.1.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
163
1.3
I 11.02 — REQUISITI DI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.2)
169
1.3.1.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
169
1.4
IF 11.03 INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (IF11.3)
170
1.4.1.
Istruzioni relative a posizioni specifiche
170
PARTE I:
ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE
1 Struttura e convenzioni
1.1 Struttura
1.
La segnalazione della verifica del capitale del gruppo consta in tutto di due modelli:
a)
composizione dei fondi propri;
b)
strumenti di fondi propri.
2.
Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. La presente parte del regolamento contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida.
1.2 Convenzione di numerazione
3.
Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 4 a 7. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida.
4.
Nelle istruzioni si applica lo schema generale di notazione seguente: {Modello; Riga; Colonna}.
5.
Per le convalide all’interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l’indicazione del modello: {Riga; Colonna}.
6.
Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {Modello; Riga}.
7.
Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza.
1.3 Convenzione dei segni
8.
Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti di fondi propri o i requisiti di liquidità è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti di fondi propri totali è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.
PARTE II:
ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI
1
FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO
1.1 Osservazioni generali
10.
La sezione relativa alla rassegna dei fondi propri riporta informazioni sui fondi propri detenuti dall’impresa di investimento e sui relativi requisiti di fondi propri. Consta di due modelli:
a)
il modello I 11.01 riporta la composizione dei fondi propri detenuti dall’impresa di investimento: capitale primario di classe 1 (CET1), capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) e capitale di classe 2 (T2);
b)
il modello I 11.02 riporta informazioni sui «requisiti di fondi propri» nel contesto della verifica del capitale del gruppo, ossia le partecipazioni infragruppo, le passività potenziali e i requisiti di fondi propri totali delle filiazioni;
c)
il modello I 11.03 riporta le informazioni pertinenti sui requisiti patrimoniali, sulle passività potenziali, sui crediti subordinati e sulle partecipazioni di soggetti del settore finanziario a livello di filiazione, scomposte per soggetto.
11.
Le voci di questi modelli prescindono dagli aggiustamenti transitori. Ciò significa che le cifre (tranne nei casi in cui il requisito transitorio di fondi propri è specificamente indicato) sono calcolate in base alle disposizioni finali (ossia come se non esistessero disposizioni transitorie).
1.2 I 11.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.1)
1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
FONDI PROPRI
Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2.
0020
CAPITALE DI CLASSE 1
Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1.
0030
CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0040
Strumenti di capitale interamente versati
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013).
Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0050
Sovrapprezzo azioni
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.
Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».
0060
Utili non distribuiti
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili.
È segnalata la somma totale delle righe 0070 e 0080.
0070
Utili non distribuiti di anni precedenti
Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile».
0080
Utile ammissibile
Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni.
0090
Altre componenti di conto economico complessivo accumulate
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0100
Altre riserve
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.
0120
Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0130
Altri fondi
Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033.
0145
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, e articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione della lettera i) di tale paragrafo.
È segnalata la somma totale delle righe 0150 e da 0190 a 0280.
0150
(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga.
L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.
0190
(-) Perdite relative all’esercizio in corso
Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0200
(-) Avviamento
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0210
(-) Altre attività immateriali
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile.
0220
(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali
Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0230
(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri
Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
0240
(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri
Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0250
(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa madre non ha un investimento significativo
Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013.
In questa riga, per impresa madre nell’Unione si intendono le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione, le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione o qualsiasi altra impresa madre che sia un’impresa di investimento, un ente finanziario, un’impresa strumentale o un agente collegato.
0270
(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite
Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0280
(-) Altre deduzioni
Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle deduzioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0150 a 0270 di cui sopra.
0295
Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
—
aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 (articoli da 469 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovuti a disposizioni transitorie;
—
altri elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale primario di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0040 a 0280.
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.
0300
CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0310
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
0320
Sovrapprezzo azioni
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.
Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».
0335
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1
Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione della lettera d) di tale articolo.
È segnalata la somma totale delle righe 0340, 0380 e 0400.
0340
(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.
0380
(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa madre non ha un investimento significativo
Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 56, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
In questa riga, per impresa madre nell’Unione si intendono le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione, le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione o qualsiasi altra impresa madre che sia un’impresa di investimento, un ente finanziario, un’impresa strumentale o un agente collegato.
0400
(-) Altre deduzioni
Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle deduzioni a norma dell’articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe 0340 o 0380 di cui sopra.
0415
Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
—
aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 4 e 5, e articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 472, 473
bis
, 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie;
—
eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1, dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 superino l’importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 0300 e corrisponde all’opposto dell’eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 incluso, tra le altre deduzioni, nella riga 0280;
—
altri elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0310 a 0400.
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.
0420
CAPITALE DI CLASSE 2
Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013.
È segnalata la somma totale delle righe da 0430 a 0455 e 0525.
0430
Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
0440
Sovrapprezzo azioni
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.
Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».
0455
(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2
Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione della lettera d) di tale articolo.
0460
(-) Strumenti propri di capitale di classe 2
Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga.
L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.
0500
(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa madre non ha un investimento significativo
Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
Articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
In questa riga, per impresa madre nell’Unione si intendono le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione, le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione o qualsiasi altra impresa madre che sia un’impresa di investimento, un ente finanziario, un’impresa strumentale o un agente collegato.
0525
Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti
Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:
—
aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);
—
altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 (articoli 472, 473
bis
, 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale di classe 2 dovuti a disposizioni transitorie;
—
eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2, dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all’articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale di classe 2 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale di classe 2 superino l’importo degli elementi del capitale di classe 2 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 0420;
—
altri elementi del capitale di classe 2 o deduzioni da un elemento del capitale di classe 2 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0430 a 0500.
Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.
1.3 I 11.02 — REQUISITI DI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.2)
1.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Riga
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario del gruppo di imprese di investimento nei quali l’impresa madre ha un investimento significativo
Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0020
Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario del gruppo di imprese di investimento nei quali l’impresa madre ha un investimento significativo
Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0030
Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario nel gruppo di imprese di investimento nei quali l’impresa madre ha un investimento significativo
Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0040
Partecipazioni di soggetti del settore finanziario nel gruppo di imprese di investimento nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento
Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
Questa riga include le partecipazioni dell’impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento.
0050
Crediti subordinati di soggetti del settore finanziario appartenenti al gruppo di imprese di investimento
Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
Questa riga include i crediti subordinati dell’impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento.
0060
Passività potenziali a favore di soggetti del gruppo di imprese di investimento
Articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0070
Requisiti di fondi propri totali per le filiazioni
In caso di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033.
1.4 IF 11.03 INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (IF11.3)
10.
In questo modello sono segnalati tutti i soggetti inclusi nell’ambito di applicazione della verifica del capitale del gruppo. È compresa anche l’impresa madre del gruppo stesso.
1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche
Colonne
Riferimenti giuridici e istruzioni
0010
Codice
Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.
0020
Tipo di codice
Il soggetto segnalante identifica il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale».
Indicare sempre il tipo di codice.
0030
Nome dell’impresa
Nome dell’impresa inclusa nel consolidamento.
0040
Impresa madre/filiazione
Indica se il soggetto segnalato nella riga è l’impresa madre del gruppo o una filiazione.
0050
Paese
È segnalato il paese in cui è ubicata la filiazione.
0060 - 0100
Investimenti dell’impresa madre
Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
In questa sezione sono segnalati gli investimenti dell’impresa madre nei soggetti del gruppo.
0060
Capitale primario di classe 1
Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0070
Capitale aggiuntivo di classe 1
Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0080
Capitale di classe 2
Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0090
Partecipazioni
Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
Questa colonna include le partecipazioni dell’impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento.
0100
Crediti subordinati
Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
Questa colonna include i crediti subordinati dell’impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento.
0110
Passività potenziali dell’impresa madre a favore del soggetto
Articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0120
Requisiti di fondi propri totali per le filiazioni
Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033.
0130
Capitale minimo permanente
Articolo 14 del regolamento (UE) 2019/2033.
0140
Requisito relativo ai fattori K
Articolo 15 del regolamento (UE) 2019/2033.
0150
Attività gestite
Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 17 del regolamento (UE) 2019/2033.
0160
Denaro dei clienti detenuto — separato
Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033.
0170
Denaro dei clienti detenuto — non separato
Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033.
0180
Attività salvaguardate e gestite
Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 19 del regolamento (UE) 2019/2033.
0190
Ordini dei clienti trattati — operazioni a pronti
Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
0200
Ordini dei clienti trattati — operazioni su derivati
Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0210
Requisito relativo al rischio di posizione netta K
Articolo 22 del regolamento (UE) 2019/2033.
0220
Margine di compensazione fornito
Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
0230
Default della controparte della negoziazione
Articoli 24 e 26 del regolamento (UE) 2019/2033.
0240
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti
Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato in tale lettera.
Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
0250
Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni su derivati
Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato in tale lettera.
Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0260
Requisito relativo al rischio di concentrazione K
Articolo 24, articolo 37, paragrafo 2, e articolo 39 del regolamento (UE) 2019/2033.
0270
Requisiti relativi alle spese fisse generali
Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 2284/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.