Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 2284/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 della Commissione del 10 dicembre 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l’informativa delle imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 10/12/2021 In vigore dal: 10/12/2021 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 della Commissione del 10 dicembre 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l’informativa delle imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2284 of 10 December 2021 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) 2019/2033 of the European Parliament and of the Council with regard to supervisory reporting and disclosures of investment firms (Text with EEA relevance)

Testo normativo

22.12.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 458/48 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2284 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l’informativa delle imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 ( 1 ) , in particolare l’articolo 49, paragrafo 2, e l’articolo 54, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Gli obblighi di segnalazione imposti alle imprese di investimento dall’articolo 54 del regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbero essere mirati all’attività delle imprese di investimento ed essere proporzionati all’ampiezza e alla complessità delle diverse imprese di investimento. Dovrebbero tenere conto in particolare del fatto che talune imprese di investimento devono essere considerate piccole e non interconnesse conformemente alle condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2033. (2) A norma dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento piccole e non interconnesse sono tenute a segnalare informazioni sul livello e sulla composizione dei fondi propri, sui requisiti di fondi propri, sulla base utilizzata per il calcolo dei requisiti di fondi propri e sul livello di attività in relazione alle condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese piccole e non interconnesse non sono pertanto tenute a segnalare informazioni con lo stesso livello di dettaglio delle altre imprese di investimento soggette al regolamento (UE) 2019/2033. Alle imprese piccole e non interconnesse non dovrebbero applicarsi pertanto i modelli di segnalazione relativi al calcolo dei fattori K. A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese piccole e non interconnesse sono altresì esentate dall’obbligo di segnalazione del rischio di concentrazione, mentre le autorità competenti possono esentarle dall’obbligo di segnalare i requisiti di liquidità. (3) Tutte le imprese di investimento soggette al regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbero segnalare profilo di attività e dimensioni per consentire alle autorità competenti di valutare se soddisfino le condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2033 per essere classificate come imprese di investimento piccole e non interconnesse. (4) Al fine di garantire trasparenza nei confronti degli investitori e dei mercati in generale, l’articolo 46 del regolamento (UE) 2019/2033 impone alle imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse di comunicare al pubblico le informazioni indicate nella parte sei di tale regolamento. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse non sono soggette a tali obblighi di informativa, se non nei casi in cui emettono strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, al fine di garantire trasparenza a coloro che investono in tali strumenti. (5) Il presente regolamento dovrebbe mettere a disposizione delle imprese di investimento modelli e tabelle atti a trasmettere informazioni sufficientemente complete e comparabili sulla composizione e la qualità dei fondi propri. Nello specifico è necessario introdurre un modello di informativa quantitativa sulla composizione dei fondi propri e un modello flessibile per la riconciliazione dei fondi propri regolamentari con il bilancio sottoposto a revisione contabile. Per lo stesso motivo è altresì necessario redigere un modello contenente informazioni sulle caratteristiche più rilevanti degli strumenti di fondi propri emessi dall’impresa di investimento. (6) Al fine di agevolare l’attuazione degli obblighi di segnalazione e informativa, è necessario migliorare la coerenza tra i modelli di segnalazione e di informativa. Il modello per l’informativa sulla composizione dei fondi propri dovrebbe pertanto essere allineato rigorosamente al collegato modello di segnalazione sul livello e sulla composizione dei fondi propri. Per lo stesso motivo il modello per l’informativa sulla riconciliazione completa dei fondi propri con il bilancio sottoposto a revisione contabile dovrebbe essere flessibile, nel senso da permettere una scomposizione che ricalchi la scomposizione dello stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile dell’impresa di investimento. Il modello per l’informativa sulle principali caratteristiche dei fondi propri regolamentari dovrebbe peraltro essere un modello fisso e la sua complessità dovrebbe dipendere dalla complessità degli strumenti di fondi propri. (7) Affinché per le imprese di investimento i costi di adeguamento alla normativa non aumentino in modo irragionevole e sia mantenuta la qualità dei dati, gli obblighi di segnalazione e informativa dovrebbero essere il più possibile allineati gli uni agli altri nella sostanza. È pertanto opportuno stabilire in un unico regolamento le norme applicabili agli obblighi sia di segnalazione che di informativa. (8) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. (9) L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I SEGNALAZIONI A FINI DI VIGILANZA Articolo 1 Date di riferimento per le segnalazioni 1.   Le informazioni di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento sono segnalate nello stato in cui si trovano alle date di riferimento per le segnalazioni indicate di seguito: a) segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre; b) segnalazioni annuali: 31 dicembre. 2.   Le date di riferimento per le segnalazioni di cui al paragrafo 1 possono essere adattate laddove il diritto nazionale consenta alle imprese di investimento di segnalare le informazioni finanziarie basandosi sulla fine del loro esercizio contabile che non corrisponde a quella dell’anno civile, in modo che la segnalazione trimestrale delle informazioni sia effettuata ogni tre mesi del rispettivo esercizio contabile e la segnalazione annuale alla fine dell’esercizio contabile. Articolo 2 Date d’invio per le segnalazioni 1.   Le informazioni di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 sono trasmesse entro la fine del giorno lavorativo nelle date d’invio indicate di seguito: a) segnalazioni trimestrali: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio; b) segnalazioni annuali: 11 febbraio. 2.   Laddove la data d’invio per le segnalazioni coincida con una festività nazionale dello Stato membro dell’autorità competente destinataria della segnalazione o con un sabato o una domenica, il giorno d’invio per le segnalazioni è il giorno lavorativo successivo. 3.   Laddove le imprese di investimento segnalino le informazioni avvalendosi di date di riferimento per le segnalazioni adattate in base alla fine del loro esercizio contabile come previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, le date d’invio possono essere adattate di conseguenza in modo tale da mantenere lo stesso periodo d’invio a partire dalla data di riferimento per le segnalazioni adattata. 4.   Le imprese di investimento possono trasmettere dati non sottoposti a revisione contabile. Laddove i dati sottoposti a revisione contabile si discostino da quelli non sottoposti a revisione contabile presentati, sono immediatamente comunicati i dati sottoposti a revisione contabile. Ai fini del presente articolo, per «dati non sottoposti a revisione contabile» s’intendono dati riguardo ai quali non è stato ricevuto il parere di un revisore esterno, mentre i dati sottoposti a revisione contabile sono i dati verificati da un revisore esterno che esprime un parere al riguardo. 5.   Le rettifiche apportate ai dati segnalati sono immediatamente comunicate alle autorità competenti. Articolo 3 Applicazione degli obblighi di segnalazione su base individuale Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2019/2033 su base individuale, le imprese di investimento segnalano le informazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento con la frequenza ivi specificata. Articolo 4 Applicazione degli obblighi di segnalazione su base consolidata Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2019/2033 su base consolidata, le imprese di investimento segnalano le informazioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento di esecuzione. Articolo 5 Formato e frequenza della segnalazione da parte delle imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse 1.   Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse segnalano con frequenza trimestrale le informazioni di cui all’articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033 utilizzando i modelli di cui all’allegato I del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II del presente regolamento. 2.   Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che determinano il requisito relativo ai fattori K RtM sulla base del K-NPR conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione ( 3 ) , allegato I, modelli da C 18.00 a C 24.00, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte 2, di tale regolamento di esecuzione. 3.   Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, allegato I, modello C 34.02, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte 2, di tale regolamento di esecuzione. 4.   Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, allegato I, modello C 25.00, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte 2, di tale regolamento di esecuzione. Articolo 6 Formato e frequenza della segnalazione da parte delle imprese di investimento piccole e non interconnesse 1.   Le imprese di investimento piccole e non interconnesse segnalano con frequenza annuale le informazioni specificate nei modelli di cui all’allegato III conformemente alle istruzioni di cui all’allegato IV. Le imprese di investimento che beneficiano dell’esenzione di cui all’articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033 sono esentate dall’obbligo di presentare le informazioni specificate nel modello IF 09.01 di cui all’allegato III del presente regolamento. Articolo 7 Formato e frequenza della segnalazione da parte dei soggetti che beneficiano dell’applicazione dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033 In deroga all’articolo 4 del presente regolamento, i soggetti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 che beneficiano dell’applicazione di tale articolo segnalano con frequenza trimestrale le informazioni di cui ai modelli dell’allegato VIII del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato IX del presente regolamento. Articolo 8 Precisione dei dati e informazioni associate ai dati comunicati 1.   Le imprese di investimento trasmettono le informazioni di cui al presente regolamento nei formati e con le modalità specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati e rispettando la definizione dei punti di dati dell’apposito modello e le formule di convalida specificate nell’allegato V, nonché le disposizioni seguenti: a) nei dati comunicati non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili; b) i valori numerici sono presentati come dati fattuali secondo le convenzioni seguenti: i) i punti di dati con il tipo di dati «monetario» sono segnalati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità; ii) i punti di dati con il tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali; iii) i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità. 2.   Le imprese di investimento sono identificate dall’identificativo della persona giuridica (LEI). I soggetti giuridici e le controparti diversi dalle imprese di investimento sono identificati dal LEI se disponibile. 3.   Le informazioni trasmesse dalle imprese di investimento sulla base del presente regolamento sono corredate delle informazioni seguenti: a) data e periodo di riferimento per le segnalazioni; b) valuta utilizzata per le segnalazioni; c) principio contabile; d) identificativo della persona giuridica (LEI) dell’ente segnalante; e) ambito del consolidamento. CAPO II INFORMATIVA AL PUBBLICO DA PARTE DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO Articolo 9 Principi di informativa 1.   Alle informazioni da comunicare conformemente al presente regolamento si applicano i principi seguenti: a) le informazioni sono sottoposte allo stesso livello di verifica interna applicabile alla relazione sulla gestione inclusa nella relazione finanziaria dell’impresa di investimento; b) le informazioni sono chiare e presentate in forma comprensibile agli utilizzatori e sono comunicate tramite mezzo accessibile. I messaggi importanti sono evidenziati e di facile reperibilità. Le questioni complesse sono spiegate in linguaggio semplice. Le informazioni collegate sono presentate insieme; c) le informazioni sono significative e coerenti nel tempo per consentire agli utilizzatori di confrontarle tra i vari periodi di informativa; d) le informazioni quantitative sono accompagnate da spiegazioni qualitative e da ogni altra informazione complementare eventualmente necessaria per permettere agli utilizzatori di tali informazioni di comprenderle, evidenziando in particolare le eventuali variazioni significative delle informazioni riportate nell’informativa rispetto alle informative precedenti. Articolo 10 Informativa sui fondi propri da parte delle imprese di investimento Le imprese di investimento pubblicano le informazioni sui fondi propri richieste dall’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 utilizzando i modelli di cui all’allegato VI del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all’allegato VII del presente regolamento. Articolo 11 Disposizioni generali in materia di informativa 1.   Quando pubblicano le informazioni di cui all’articolo 10, le imprese di investimento assicurano che i valori numerici siano presentati come dati fattuali secondo quanto segue: a) i dati monetari quantitativi sono pubblicati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità; b) i dati quantitativi pubblicati come «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali. 2.   Nel pubblicare le informazioni di cui all’articolo 10 le imprese di investimento assicurano che i dati siano associati a tutte le informazioni seguenti: a) data e periodo di riferimento dell’informativa; b) valuta utilizzata per l’informativa; c) nome e, se del caso, LEI dell’ente che pubblica l’informativa; d) se del caso, il principio contabile; e) se del caso, l’ambito del consolidamento. CAPO III DISPOSIZIONI FINALI Articolo 12 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione ( GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 ( GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1 ). ALLEGATO I SEGNALAZIONE PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO DIVERSE DALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE MODELLI PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO Numero del modello Codice del modello Nome del modello/gruppo di modelli Nome abbreviato FONDI PROPRI: livello, composizione, requisiti e calcolo 1 I 01.00 Fondi propri I1 2.1 I 02.01 Requisiti di fondi propri I2.1 2.2 I 02.02 Coefficienti di capitale I2.2 3 I 03.00 Calcolo dei requisiti relativi alle spese fisse generali I3 4 I 04.00 Calcoli del requisito relativo ai fattori K totali I4 IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE 5 I 05.00 Livello di attività — Revisione delle soglie I5 REQUISITI RELATIVI AI FATTORI K — ULTERIORI DETTAGLI 6.1 I 06.01 Attività gestite (AUM) — Ulteriori dettagli I6.1 6.2 I 06.02 Valore medio delle AUM mensili totali I6.2 6.3 I 06.03 Denaro dei clienti detenuto (CMH) — Ulteriori dettagli I6.3 6.4 I 06.04 Valore medio dei CMH giornalieri totali I6.4 6.5 I 06.05 Attività salvaguardate e gestite (ASA) — Ulteriori dettagli I6.5 6.6 I 06.06 Valore medio delle ASA giornaliere totali I6.6 6.7 I 06.07 Ordini dei clienti trattati (COH) — Ulteriori dettagli I6.7 6.8 I 06.08 Valore medio dei COH giornalieri totali I6.8 6.9 I 06.09 Rischio di posizione netta K (K-NPR) — Ulteriori dettagli I6.9 6.10 I 06.10 Margine di compensazione fornito (CMG) — Ulteriori dettagli I6.10 6.11 I 06.11 Default della controparte della negoziazione (TCD) — Ulteriori dettagli I6.11 6.12 I 06.12 Flusso di negoziazione giornaliero (DTF) — Ulteriori dettagli I6.12 6.13 I 06.13 Valore medio del DTF giornaliero totale I6.13 RISCHIO DI CONCENTRAZIONE 7 I 07.00 K-CON — Ulteriori dettagli I7 8.1 I 08.01 Livello del rischio di concentrazione — Denaro del cliente detenuto I8.1 8.2 I 08.02 Livello del rischio di concentrazione — Attività salvaguardate e gestite I8.2 8.3 I 08.03 Livello del rischio di concentrazione — Depositi totali I8.3 8.4 I 08.04 Livello del rischio di concentrazione — Utili totali I8.4 8.5 I 08.05 Esposizioni nel portafoglio di negoziazione I8.5 8.6 I 08.06 Elementi esterni al portafoglio di negoziazione ed elementi fuori bilancio I8.6 REQUISITI DI LIQUIDITÀ 9 I 09.00 Requisiti di liquidità I9 I 01.00 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I1) Riga Voce Importo 0010 0010 FONDI PROPRI 0020 CAPITALE DI CLASSE 1 0030 CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 0040 Strumenti di capitale interamente versati 0050 Sovrapprezzo azioni 0060 Utili non distribuiti 0070 Utili non distribuiti di anni precedenti 0080 Utile ammissibile 0090 Altre componenti di conto economico complessivo accumulate 0100 Altre riserve 0110 Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 0120 Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali 0130 Altri fondi 0140 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 0150 (-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 0160 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente 0170 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente 0180 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente 0190 (-) Perdite relative all'esercizio in corso 0200 (-) Avviamento 0210 (-) Altre attività immateriali 0220 (-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali 0230 (-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri 0240 (-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri 0250 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo 0260 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento ha un investimento significativo 0270 (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite 0280 (-) Altre deduzioni 0290 Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti 0300 CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 0310 Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente 0320 Sovrapprezzo azioni 0330 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 0340 (-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 0350 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente 0360 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente 0370 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente 0380 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo 0390 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento ha un investimento significativo 0400 (-) Altre deduzioni 0410 Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti 0420 CAPITALE DI CLASSE 2 0430 Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente 0440 Sovrapprezzo azioni 0450 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 0460 (-) Strumenti propri di capitale di classe 2 0470 (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente 0480 (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente 0490 (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente 0500 (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo 0510 (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento ha un investimento significativo 0520 Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti I 02.01 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I2.1) Riga Voce Importo 0010 0010 Requisito di fondi propri 0020 Requisito patrimoniale minimo permanente 0030 Requisito relativo alle spese fisse generali 0040 Requisito relativo ai fattori K totali Requisiti transitori di fondi propri 0050 Requisito transitorio basato sui requisiti di fondi propri secondo il CRR 0060 Requisito transitorio basato sui requisiti relativi alle spese fisse generali 0070 Requisito transitorio per le imprese di investimento precedentemente soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale 0080 Requisito transitorio basato sul requisito patrimoniale iniziale al momento dell'autorizzazione 0090 Requisito transitorio per le imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare determinati servizi 0100 Requisito transitorio di almeno 250 000 EUR Voci per memoria 0110 Requisito di fondi propri aggiuntivi 0120 Orientamento sui fondi propri aggiuntivi 0130 Requisito di fondi propri totali IF 02.02 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (IF2.2) Riga Voce Importo 0010 0010 Coefficiente di capitale primario di classe 1 0020 Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1 0030 Coefficiente di capitale di classe 1 0040 Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1 0050 Coefficiente di fondi propri 0060 Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale I 03.00 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I3) Importo Riga Voce 0010 0010 Requisito relativo alle spese fisse generali 0020 Spese fisse generali di esercizio dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili 0030 Totale delle spese dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili 0040 Di cui: spese fisse sostenute da terzi per conto delle imprese di investimento 0050 (-) Totale deduzioni 0060 (-) Bonus per il personale e altra retribuzione 0070 (-) Quote di partecipazione agli utili netti per dipendenti, amministratori e soci 0080 (-) Altri pagamenti discrezionali di utili e retribuzione variabile 0090 (-) Commissioni e provvigioni pagabili condivise 0100 (-) Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali e addebitati ai clienti 0110 (-) Provvigioni per gli agenti collegati 0120 (-) Interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora ciò sia a discrezione dell'impresa 0130 (-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie 0140 (-) Spese fiscali 0150 (-) Perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari 0160 (-) Accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti 0170 (-) Spese per materie prime 0180 (-) Versamenti a un fondo per rischi bancari generali 0190 (-) Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri 0200 Spese fisse generali previste dell'anno in corso 0210 Variazione delle spese fisse generali (%) I 04.00 — CALCOLI DEL REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI (I4) Importo del fattore Requisito relativo ai fattori K Riga Voce 0010 0020 0010 REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI 0020 Rischio per il cliente 0030 Attività gestite 0040 Denaro dei clienti detenuto — separato 0050 Denaro dei clienti detenuto — non separato 0060 Attività salvaguardate e gestite 0070 Ordini dei clienti trattati — operazioni a pronti 0080 Ordini dei clienti trattati — operazioni su derivati 0090 Rischio per il mercato 0100 Requisito relativo al rischio di posizione netta K 0110 Margine di compensazione fornito 0120 Rischio per l'impresa 0130 Default della controparte della negoziazione 0140 Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti 0150 Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni su derivati 0160 Requisito relativo al rischio di concentrazione K I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I5) Importo Riga Voce 0010 0010 Attività gestite (combinate) 0020 Ordini dei clienti (combinati) trattati — operazioni a pronti 0030 Ordini dei clienti (combinati) trattati — derivati 0040 Attività salvaguardate e gestite 0050 Denaro dei clienti detenuto 0060 Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti e operazioni su derivati 0070 Rischio di posizione netta 0080 Margine di compensazione fornito 0090 Default della controparte della negoziazione 0100 Totale (combinato) delle attività in bilancio e fuori bilancio 0110 Ricavi totali lordi annuali combinati 0120 Ricavi totali lordi annuali 0130 (-) Parte infragruppo dei ricavi lordi annuali 0140 Di cui: ricavi dalla ricezione e trasmissione di ordini 0150 Di cui: ricavi dall'esecuzione di ordini 0160 Di cui: ricavi dalla negoziazione per conto proprio 0170 Di cui: ricavi dalla gestione del portafoglio 0180 Di cui: ricavi dalla consulenza in materia di investimenti 0190 Di cui: ricavi dall'assunzione a fermo di strumenti finanziari/dal collocamento sulla base di un impegno irrevocabile 0200 Di cui: ricavi dal collocamento senza impegno irrevocabile 0210 Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione 0220 Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi organizzati di negoziazione 0230 Di cui: ricavi dalla custodia e amministrazione di strumenti finanziari 0240 Di cui: ricavi dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori 0250 Di cui: ricavi dalla consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché dalla consulenza e dai servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese 0260 Di cui: ricavi da servizi di cambio 0270 Di cui: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria 0280 Di cui: ricavi da servizi connessi con l'assunzione a fermo 0290 Di cui: servizi di investimento e attività accessorie collegati agli strumenti derivati I 06.00 Fattore K — Ulteriori dettagli (I 06) I 06.01 Attività gestite (AUM) — Ulteriori dettagli Importo del fattore Mese t Mese t-1 Mese t-2 0010 0020 0030 0010 AUM totali (importi medi) 0020 Di cui: AUM — Gestione discrezionale del portafoglio 0030 Di cui: AUM formalmente delegate a un altro soggetto 0040 AUM — Consulenza non discrezionale a carattere continuativo I 06.02 Attività mensili gestite Valori a fine mese Mese t-3 Mese t-4 Mese t-5 Mese t-6 Mese t-7 Mese t-8 Mese t-9 Mese t-10 Mese t-11 Mese t-12 Mese t-13 Mese t-14 Mese t-15 Mese t-16 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0010 Attività mensili gestite totali 0020 Attività mensili gestite — Gestione discrezionale del portafoglio 0030 Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto 0040 Attività mensili gestite — Consulenza non discrezionale a carattere continuativo I 06.03 Denaro dei clienti detenuto (CMH) — Ulteriori dettagli Importo del fattore Mese t Mese t-1 Mese t-2 0010 0020 0030 0010 CMH — separato (importi medi) 0020 CMH — non separato (importi medi) I 06.04 Valore medio del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto Medie mensili del totale giornaliero dei valori del denaro dei clienti detenuto Mese t-3 Mese t-4 Mese t-5 Mese t-6 Mese t-7 Mese t-8 Mese t-9 Mese t-10 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0010 Totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto — separato 0020 Totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto — non separato I 06.05 Attività salvaguardate e gestite (ASA) — Ulteriori dettagli Importo del fattore Mese t Mese t-1 Mese t-2 0010 0020 0030 0010 ASA totali (importi medi) 0020 Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 2) 0030 Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 3) 0040 Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto finanziario 0050 Di cui: attività di un altro soggetto finanziario formalmente delegate all'impresa di investimento I 06.06 Valore medio del totale delle attività giornaliere salvaguardate e gestite Medie mensili dei valori delle ASA giornaliere totali Mese t-3 Mese t-4 Mese t-5 Mese t-6 Mese t-7 Mese t-8 Mese t-9 Mese t-10 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0010 Attività salvaguardate e gestite 0020 Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 2) 0030 Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 3) 0040 Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto finanziario 0050 Di cui: attività di un altro soggetto finanziario formalmente delegate all'impresa di investimento I 06.07 Ordini dei clienti trattati (COH) — Ulteriori dettagli Importo del fattore Mese t Mese t-1 Mese t-2 0010 0020 0030 0010 COH — Operazioni a pronti (importi medi) 0020 Di cui: esecuzione di ordini dei clienti 0030 Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti 0040 COH — Derivati (importi medi) 0050 Di cui: esecuzione di ordini dei clienti 0060 Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti I 06.08 Valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati Medie mensili del totale giornaliero dei valori degli ordini dei clienti trattati Mese t-3 Mese t-4 Mese t-5 Mese t-6 Mese t-7 0010 0020 0030 0040 0050 0010 Totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati — Valore a pronti 0020 Di cui: esecuzione di ordini dei clienti 0030 Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti 0040 Totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati — Derivati 0050 Di cui: esecuzione di ordini dei clienti 0060 Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti I 06.09 Rischio di posizione netta K (K-NPR) — Ulteriori dettagli Requisito relativo ai fattori K/importo 0010 0010 Metodo standardizzato totale 0020 Rischio di posizione 0030 Strumenti rappresentativi di capitale 0040 Strumenti di debito 0050 Di cui: cartolarizzazioni 0055 Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC 0060 Rischio di cambio 0070 Rischio di posizione in merci 0080 Metodo dei modelli interni I 06.10 Margine di compensazione fornito (CMG) — Ulteriori dettagli Partecipante diretto Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera nel giorno Nome Codice Tipo di codice dell'importo più elevato del margine totale del secondo importo più elevato del margine totale del terzo importo più elevato del margine totale 0010 0020 0030 0040 0050 0060 I 06.11 Default della controparte della negoziazione (TCD) — Ulteriori dettagli Requisito relativo ai fattori K Valore di esposizione Costo di sostituzione (RC) Esposizione potenziale futura (PFE) Garanzie reali (C) 0010 0020 0030 0040 0050 Scomposizione per metodo per determinare il valore dell'esposizione 0010 Applicazione dell'IFR: K-TCD 0020 Metodi alternativi: valore dell'esposizione determinato conformemente al CRR 0030 SA-CCR 0040 SA-CCR semplificato 0050 Metodo dell'esposizione originaria 0060 Metodi alternativi: piena applicazione del quadro CRR 0070 Voce per memoria: componente CVA 0080 Di cui: calcolata conformemente al quadro CRR Scomposizione per tipo di controparte 0090 Amministrazioni centrali, banche centrali e organismi del settore pubblico 0100 Enti creditizi e imprese di investimento 0110 Altre controparti I 06.12 Flusso di negoziazione giornaliero (DTF) — Ulteriori dettagli Importo del fattore Mese t Mese t-1 Mese t-2 0010 0020 0030 0010 Totale DTF — Operazioni a pronti (importi medi) 0020 Totale DTF — Operazioni su derivati (importi medi) I 06.13 Valore medio dei flussi di negoziazione giornalieri totali Medie mensili dei valori del flusso di negoziazione giornaliero totale Mese t-3 Mese t-4 Mese t-5 Mese t-6 Mese t-7 Mese t-8 Mese t-9 Mese t-10 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0010 Flusso di negoziazione giornaliero — Operazioni a pronti 0020 Flusso di negoziazione giornaliero — Operazioni su derivati I 07.00 — K-CON — ULTERIORI DETTAGLI (I7) Identificativo della controparte Esposizioni nel portafoglio di negoziazione che superano i limiti di cui all'articolo 37, paragrafo 1, dell'IFR Codice Tipo di codice Nome Gruppo/singolo Tipo di controparte Valore dell'esposizione (EV) Valore dell'esposizione (in % dei fondi propri) Requisito di fondi propri dell'esposizione complessiva (OFR) Superamento del valore dell'esposizione (EVE) Durata del superamento (in giorni) Requisito di fondi propri K-CON per il superamento (OFRE) 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 I 08.00 — RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — Articolo 54 dell'IFR (I8) I 08.01 Livello del rischio di concentrazione — Denaro del cliente detenuto Enti Totale CMH alla data di riferimento Codice Tipo di codice Nome Gruppo/singolo Percentuale del denaro dei clienti detenuto presso l'ente 0010 0020 0030 0040 0050 0060 I 08.02 Livello del rischio di concentrazione — Attività salvaguardate e gestite Enti Totale ASA alla data di riferimento Codice Tipo di codice Nome Gruppo/singolo Percentuale dei titoli dei clienti depositati presso l'ente 0010 0020 0030 0040 0050 0060 I 08.03 Livello del rischio di concentrazione — Depositi totali Ente Depositi dell'impresa — Prime 5 esposizioni Codice Tipo di codice Nome Gruppo/singolo Importo dei depositi dell'impresa presso l'ente Percentuale dei depositi dell'impresa presso l'ente 0010 0020 0030 0040 0050 0060 I 08.04 Livello del rischio di concentrazione — Utili totali Cliente Utili — Prime 5 esposizioni Codice Tipo di codice Nome Gruppo/singolo Utili totali derivanti dal cliente Proventi da interessi e dividendi Proventi da commissioni e provvigioni e proventi diversi Importo generato da posizioni nel portafoglio di negoziazione Importo generato da posizioni esterne al portafoglio di negoziazione Di cui: importo generato da elementi fuori bilancio Percentuale dei proventi da interessi e dividendi del cliente Importo Percentuale dei proventi da commissioni e provvigioni e dei proventi diversi del cliente 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 I 08.05 Esposizioni nel portafoglio di negoziazione Controparte Prime 5 esposizioni nel portafoglio di negoziazione Codice Tipo di codice Nome Gruppo/singolo Percentuale dell'esposizione verso la controparte rispetto ai fondi propri dell'impresa (solo posizioni nel portafoglio di negoziazione) 0010 0020 0030 0040 0050 I 08.06 Elementi esterni al portafoglio di negoziazione ed elementi fuori bilancio Controparte Prime 5 esposizioni totali (compresi gli elementi esterni al portafoglio di negoziazione e gli elementi fuori bilancio) Codice Tipo di codice Nome Gruppo/singolo Percentuale dell'esposizione rispetto ai fondi propri dell'impresa (compresi gli elementi fuori bilancio e gli elementi esterni al portafoglio di negoziazione) 0010 0020 0030 0040 0050 I 09.00 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I9) Importo Riga Voce 0010 0010 Requisito di liquidità 0020 Garanzie per i clienti 0030 Attività liquide totali 0040 Depositi a breve termine non vincolati 0050 Totale crediti ammissibili dovuti entro 30 giorni 0060 Attività di livello 1 0070 Monete e banconote 0080 Riserve ritirabili detenute presso banche centrali 0090 Attività delle banche centrali 0100 Attività delle amministrazioni centrali 0110 Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali 0120 Attività di organismi del settore pubblico 0130 Attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valute nazionali ed estere rilevabili 0140 Attività degli enti creditizi (garantite dai governi degli Stati membri, dai finanziatori di prestiti agevolati) 0150 Attività di banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali 0160 Obbligazioni garantite di qualità elevatissima 0170 Attività di livello 2A 0180 Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali od organismi del settore pubblico (Stato membro, fattore di ponderazione del rischio 20 %) 0190 Attività delle banche centrali o delle amministrazioni centrali/regionali o autorità locali od organismi del settore pubblico (paese terzo, fattore di ponderazione del rischio 20 %) 0200 Obbligazioni garantite di qualità elevata (CQS2) 0210 Obbligazioni garantite di qualità elevata (paese terzo, CQS1) 0220 Titoli di debito societario (CQS1) 0230 Attività di livello 2B 0240 Titoli garantiti da attività 0250 Titoli di debito societario 0260 Azioni (indice azionario principale) 0270 Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto di banche centrali 0280 Obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di ponderazione del rischio 35 %) 0290 Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo 0300 Totale degli altri strumenti finanziari ammissibili ALLEGATO II SEGNALAZIONE PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO DIVERSE DALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE Indice PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 68 1 Struttura e convenzioni 68 1.1 Struttura 68 1.2 Convenzione di numerazione 68 1.3 Convenzione dei segni 68 1.4 Consolidamento prudenziale 68 PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI 69 1 FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO 69 1.1 Osservazioni generali 69 1.2 I 01.00 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1) 69 1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 69 1.3 I 02.01 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.1) 76 1.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 76 1.4 I 02.02 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.2) 78 1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 78 1.5 I 03.00 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3) 78 1.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 78 1.6 I 04.00 — CALCOLI DEL REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI (I 4) 81 1.6.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 81 2 IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE 83 2.1 I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5) 83 2.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 83 3 REQUISITI RELATIVI AI FATTORI K — ULTERIORI DETTAGLI 86 3.2 I 06.01 — ATTIVITÀ GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.1) 86 3.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 23 3.3 I 06.02 — ATTIVITÀ MENSILI GESTITE (I 6.2) 86 3.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 87 3.4 I 06.03 — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.3) 87 3.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 88 3.5 I 06.04 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEL DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 6.4) 89 3.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 89 3.6 I 06.05 — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.5) 89 3.6.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 89 3.7 I 06.06 — VALORE MEDIO DEL TOTALE DELLE ATTIVITÀ GIORNALIERE SALVAGUARDATE E GESTITE (I 6.6) 90 3.7.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 90 3.8 I 06.07 — ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.7) 91 3.8.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 91 3.9 I 06.08 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEGLI ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI (I 6.8) 93 3.9.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 91 3.10 I 06.09 — RISCHIO DI POSIZIONE NETTA K — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.9) 93 3.10.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 93 3.11 I 06.10 — MARGINE DI COMPENSAZIONE FORNITO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.10) 94 3.11.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche 94 3.12 I 06.11 — DEFAULT DELLA CONTROPARTE DELLA NEGOZIAZIONE (TCD) — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.11) 95 3.12.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 95 3.13 I 06.12 — FLUSSO DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.12) 96 3.13.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 96 3.14 I 06.13 — VALORE MEDIO DEI FLUSSI DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERI TOTALI (I 6.13) 98 3.14.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche 98 4 SEGNALAZIONE DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE 98 4.1 Osservazioni generali 98 4.2 I 07.00 — K-CON — ULTERIORI DETTAGLI (I7) 99 4.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 99 4.3 I 08.01 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 8.1) 99 4.3.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne 99 4.4 I 08.02 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE (I 8.2) 101 4.4.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne 101 4.5 I 08.03 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DEPOSITI TOTALI (I 8.3) 101 4.5.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne 101 4.6 I 08.04 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — UTILI TOTALI (I 8.4) 102 4.6.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne 102 4.7 I 08.05 — ESPOSIZIONI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (I 8.5) 103 4.7.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne 103 4.8 I 08.06 — ELEMENTI ESTERNI AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE ED ELEMENTI FUORI BILANCIO (I 8.6) 104 4.8.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne 104 5 REQUISITI DI LIQUIDITÀ 105 5.1 I 09.00 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9) 105 5.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 106 PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 1   Struttura e convenzioni 1.1   Struttura 1. Il quadro consta in tutto dei blocchi di informazioni seguenti: a) fondi propri; b) calcolo dei requisiti di fondi propri; c) calcolo dei requisiti relativi alle spese fisse generali; d) livello di attività in relazione alle condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033; e) calcolo dei requisiti relativi ai fattori K; f) requisiti relativi al rischio di concentrazione; g) requisiti di liquidità. 2. Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. La presente parte del regolamento contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida. 1.2   Convenzione di numerazione 3. Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 4 a 7. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida. 4. Nelle istruzioni si applica lo schema generale di notazione seguente: {Modello; Riga; Colonna}. 5. Per le convalide all’interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l’indicazione del modello: {Riga; Colonna}. 6. Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {Modello; Riga}. 7. Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza. 1.3   Convenzione dei segni 8. Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti di fondi propri o i requisiti di liquidità è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti di fondi propri totali è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive. 1.4   Consolidamento prudenziale 9. A meno che non sia stata concessa un’esenzione, alle imprese di investimento si applicano su base individuale e consolidata il regolamento (UE) 2019/2033 e la direttiva (UE) 2019/2034, compresi gli obblighi di segnalazione di cui alla parte sette del regolamento (UE) 2019/2033. L’articolo 4, paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) 2019/2033 definisce una situazione consolidata come il risultato dell’applicazione dei requisiti del regolamento (UE) 2019/2033 a un gruppo di imprese di investimento come se i soggetti del gruppo formassero insieme un’unica impresa di investimento. In applicazione dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033, i gruppi di imprese di investimento devono soddisfare gli obblighi di segnalazione in tutti i modelli sulla base dell’ambito di consolidamento prudenziale (che può divergere dall’ambito di consolidamento contabile). PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI 1 FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO 1.1   Osservazioni generali 10. La sezione relativa alla rassegna dei fondi propri riporta informazioni sui fondi propri detenuti dall’impresa di investimento e sui relativi requisiti di fondi propri. Consta di due modelli: a) il modello I 01.00 riporta la composizione dei fondi propri detenuti dall’impresa di investimento: capitale primario di classe 1 (CET1), capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) e capitale di classe 2 (T2); b) i modelli I 02.01 e I 02.02 riportano il requisito di fondi propri totali, il requisito patrimoniale minimo permanente, il requisito relativo alle spese fisse generali e il requisito relativo ai fattori K totali, l’eventuale requisito aggiuntivo di fondi propri e il relativo orientamento, nonché il requisito transitorio di fondi propri e i coefficienti di capitale; c) il modello I 03.00 contiene informazioni sul calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali; d) il modello I 04.00 riporta i requisiti relativi ai fattori K e l’importo dei fattori. 11. Le voci di questi modelli prescindono dagli aggiustamenti transitori. Ciò significa che le cifre (tranne nei casi in cui il requisito transitorio di fondi propri è specificamente indicato) sono calcolate in base alle disposizioni finali (ossia come se non esistessero disposizioni transitorie). 1.2   I 01.00 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1) 1.2.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Riga Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 FONDI PROPRI Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2. 0020 CAPITALE DI CLASSE 1 Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. 0030 CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0040 Strumenti di capitale interamente versati Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013). Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0050 Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». 0060 Utili non distribuiti Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili. È segnalata la somma totale delle righe 0070 e 0080. 0070 Utili non distribuiti di anni precedenti Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile». 0080 Utile ammissibile Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, e articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni. 0090 Altre componenti di conto economico complessivo accumulate Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0100 Altre riserve Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. 0110 Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 Articolo 84, paragrafo 1, articolo 85, paragrafo 1, e articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato. 0120 Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0130 Altri fondi Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. 0140 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 È segnalata la somma totale delle righe 0150 e da 0190 a 0280. 0150 (-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga. L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. 0160 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento. 0170 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento. 0180 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0190 (-) Perdite relative all’esercizio in corso Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0200 (-) Avviamento Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0210 (-) Altre attività immateriali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile. 0220 (-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0230 (-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. 0240 (-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. 0250 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0260 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0270 (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0280 (-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0150 a 0270 di cui sopra. 0290 Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013); — aggiustamenti transitori dovuti a interessi di minoranza aggiuntivi (articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013); — altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 (articoli da 469 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovuti a disposizioni transitorie; — altri elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale primario di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0040 a 0280. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. 0300 CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe da 0310 a 0330 e 0410. 0310 Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. 0320 Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». 0330 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe 0340 e da 0380 a 0400. 0340 (-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. 0350 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0360 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0370 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0380 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0390 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0400 (-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0340 a 0390 di cui sopra. 0410 Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 4 e 5, e articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013); — strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 83, 85 e 86 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni inclusa nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato, compreso anche il capitale emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013); — aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva nel capitale aggiuntivo di classe 1 di strumenti emessi da filiazioni (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013) e aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie; — altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 472, 473 bis , 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie; — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1, dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 superino l’importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 0300 e corrisponde all’opposto dell’eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 incluso, tra le altre deduzioni, nella riga 0280; — altri elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0310 a 0400. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. 0420 CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe da 0430 a 0450 e 0520. 0430 Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. 0440 Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». 0450 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0460 (-) Strumenti propri di capitale di classe 2 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga. L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. 0470 (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente Articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0480 (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0490 (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0500 (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0510 (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera d), e articoli 68, 69 e 79 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono dedotte integralmente le partecipazioni detenute dall’ente in strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo. 0520 Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013); — strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale di classe 2 (articoli 83, 87 e 88 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusa nel capitale di classe 2 consolidato, compreso anche il capitale di classe 2 ammissibile emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013); — aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2 (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie; — altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 (articoli 472, 473 bis , 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale di classe 2 dovuti a disposizioni transitorie; — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2, dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all’articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale di classe 2 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale di classe 2 superino l’importo degli elementi del capitale di classe 2 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 0420; — altri elementi del capitale di classe 2 o deduzioni da un elemento del capitale di classe 2 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0430 a 0510. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. 1.3   I 02.01 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.1) 1.3.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Riga Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 Requisito di fondi propri Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo è quello senza applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo da segnalare in questa riga è l’importo massimo segnalato nelle righe 0020, 0030 e 0040. 0020 Requisito patrimoniale minimo permanente Articolo 14 del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo è quello senza applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033. 0030 Requisito relativo alle spese fisse generali Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo è quello senza applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033. 0040 Requisito relativo ai fattori K totali Articolo 15 del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo è quello senza applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033. 0050 - 0100 Requisiti transitori di fondi propri 0050 Requisito transitorio basato sui requisiti di fondi propri del regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 57, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. 0060 Requisito transitorio basato sul requisito relativo alle spese fisse generali Articolo 57, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. 0070 Requisito transitorio per le imprese di investimento precedentemente soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale Articolo 57, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. 0080 Requisito transitorio basato sul requisito patrimoniale iniziale al momento dell’autorizzazione Articolo 57, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. 0090 Requisito transitorio per le imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare determinati servizi Articolo 57, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. 0100 Requisito transitorio di almeno 250 000 EUR Articolo 57, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2033. 0110 - 0130 Voci per memoria 0110 Requisito di fondi propri aggiuntivi Articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034. Fondi propri aggiuntivi richiesti a seguito del processo di revisione prudenziale. 0120 Orientamento sui fondi propri aggiuntivi Articolo 41 della direttiva (UE) 2019/2034. Fondi propri aggiuntivi richiesti come orientamento sui fondi propri aggiuntivi. 0130 Requisito di fondi propri totali Il requisito di fondi propri totali di un’impresa di investimento è costituito dalla somma dei requisiti di fondi propri applicabili alla data di riferimento, del requisito di fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0110 e dell’orientamento sui fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0120. 1.4   I 02.02 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.2) 1.4.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Riga Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 Coefficiente di capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è espressa in percentuale. 0020 Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1 Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di capitale primario di classe 1 in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce. 0030 Coefficiente di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è espressa in percentuale. 0040 Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1 Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di capitale di classe 1 in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce. 0050 Coefficiente di fondi propri Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è espressa in percentuale. 0060 Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di fondi propri in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce. 1.5   I 03.00 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3) 1.5.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Riga Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 Requisito relativo alle spese fisse generali Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è pari ad almeno il 25 % delle spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente (riga 0020). Nei casi in cui vi sia un cambiamento sostanziale, l’importo segnalato è il requisito relativo alle spese fisse generali imposto dall’autorità competente a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Nei casi specificati all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033, l’importo da segnalare è costituito dalle spese fisse generali previste dell’anno in corso (riga 0210). 0020 Spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento segnalano le spese fisse generali dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili. 0030 Totale delle spese dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. È segnalato l’importo dopo la distribuzione degli utili. 0040 Di cui: spese fisse sostenute da terzi per conto delle imprese di investimento Se terzi, compresi agenti collegati, hanno sostenuto spese fisse per conto delle imprese di investimento che non sono già incluse nelle spese totali del bilancio di esercizio di cui al paragrafo 1, tali spese fisse sono aggiunte alle spese totali dell’impresa di investimento. Se è disponibile una scomposizione delle spese sostenute da terzi, l’impresa di investimento aggiunge al dato che rappresenta le spese totali solo la quota di tali spese fisse applicabile all’impresa di investimento. Se tale scomposizione non è disponibile, l’impresa di investimento aggiunge al dato che rappresenta le spese totali solo la sua quota delle spese sostenute da terzi risultante dal piano aziendale dell’impresa di investimento. 0050 (-) Totale deduzioni Oltre agli elementi per la deduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033, dal totale delle spese sono dedotti anche gli elementi seguenti, se inclusi nelle spese totali conformemente alla disciplina contabile pertinente: a) le provvigioni, le commissioni di collocamento e gli altri oneri pagati alle controparti centrali, alle borse, ad altre sedi di negoziazione e ai broker intermedi ai fini dell’esecuzione, della registrazione o della compensazione delle operazioni, solo se direttamente trasferiti e addebitati ai clienti. Non sono compresi le provvigioni e gli altri oneri necessari per mantenere l’adesione o far fronte in altro modo agli obblighi finanziari di ripartizione delle perdite nei confronti delle controparti centrali, delle borse e di altre sedi di negoziazione; b) gli interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora non sussista alcun obbligo di pagamento di tali interessi; c) le spese fiscali se dovute in relazione agli utili di esercizio dell’impresa di investimento; d) le perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari; e) i pagamenti relativi ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti, in virtù dei quali l’impresa di investimento è tenuta a trasferire all’impresa madre, dopo la redazione del bilancio di esercizio, il suo risultato di esercizio; f) i versamenti a un fondo per rischi bancari generali ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013; g) le spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. 0060 (-) Bonus per il personale e altra retribuzione Articolo 13, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. I bonus per il personale e altra retribuzione sono considerati dipendenti dall’utile netto dell’impresa di investimento nell’anno in questione se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: h) i bonus per il personale o altra retribuzione da dedurre sono già stati versati ai dipendenti nell’anno precedente l’anno di pagamento, o il pagamento dei bonus per il personale o altra retribuzione ai dipendenti non avrà alcuna incidenza sulla posizione patrimoniale dell’impresa nell’anno di pagamento; i) per quanto riguarda l’anno in corso e gli anni futuri, l’impresa non è tenuta a concedere o assegnare ulteriori bonus o altri pagamenti sotto forma di retribuzione, a meno che non realizzi un utile netto in quell’anno. 0070 (-) Quote di partecipazione agli utili netti per dipendenti, amministratori e soci Articolo 13, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Le quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci sono calcolate sulla base degli utili netti. 0080 (-) Altri pagamenti discrezionali di utili e retribuzione variabile Articolo 13, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. 0090 (-) Commissioni e provvigioni pagabili condivise Articolo 13, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. 0100 (-) Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali e addebitati ai clienti Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali, alle borse, ad altre sedi di negoziazione e ai broker intermedi ai fini dell’esecuzione, della registrazione o della compensazione delle operazioni, solo se direttamente trasferiti e addebitati ai clienti. Non sono compresi le provvigioni e gli altri oneri necessari per mantenere l’adesione o far fronte in altro modo agli obblighi finanziari di ripartizione delle perdite nei confronti delle controparti centrali, delle borse e di altre sedi di negoziazione. 0110 (-) Provvigioni per gli agenti collegati Articolo 13, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033. 0120 (-) Interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora ciò sia a discrezione dell’impresa Interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora non sussista alcun obbligo di pagamento di tali interessi. 0130 (-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie Articolo 13, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. 0140 (-) Spese fiscali Spese fiscali se dovute in relazione agli utili di esercizio dell’impresa di investimento. 0150 (-) Perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari Perdite dovute alla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari. 0160 (-) Accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti Pagamenti relativi ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti, in virtù dei quali l’impresa di investimento è tenuta a trasferire all’impresa madre, dopo la redazione del bilancio di esercizio, il suo risultato di esercizio. 0170 (-) Spese per materie prime I negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni possono dedurre le spese per materie prime connesse alla negoziazione di derivati della merce sottostante da parte di un’impresa di investimento. 0180 (-) Versamenti a un fondo per rischi bancari generali Versamenti a un fondo per rischi bancari generali ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0190 (-) Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. 0200 Spese fisse generali previste dell’anno in corso Proiezione delle spese fisse generali per l’anno in corso dopo la distribuzione degli utili. 0210 Variazione delle spese fisse generali (%) L’importo è segnalato come il valore assoluto di: [(spese fisse generali previste dell’anno in corso) – (spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente)]/(spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente). 1.6   I 04.00 — CALCOLI DEL REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI (I 4) 1.6.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Riga Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. 0020 Rischio per il cliente Articolo 16 del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è la somma delle righe da 0030 a 0080. 0030 Attività gestite Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 17 del regolamento (UE) 2019/2033. Le attività gestite comprendono gli accordi discrezionali di gestione del portafoglio e gli accordi non discrezionali consultivi. 0040 Denaro dei clienti detenuto — separato Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033. 0050 Denaro dei clienti detenuto — non separato Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033. 0060 Attività salvaguardate e gestite Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 19 del regolamento (UE) 2019/2033. 0070 Ordini dei clienti trattati — operazioni a pronti Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. 0080 Ordini dei clienti trattati — operazioni su derivati Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. 0090 Rischio per il mercato Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è la somma delle righe da 0100 a 0110. 0100 Requisito relativo al rischio di posizione netta K Articolo 22 del regolamento (UE) 2019/2033. 0110 Margine di compensazione fornito Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. 0120 Rischio per l’impresa Articolo 24 del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è la somma delle righe da 0130 a 0160. 0130 Default della controparte della negoziazione Articoli 24 e 26 del regolamento (UE) 2019/2033. 0140 Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare gli adeguamenti dei coefficienti del K-DTF. Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. 0150 Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni su derivati Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare gli adeguamenti dei coefficienti del K-DTF. Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. 0160 Requisito relativo al rischio di concentrazione K Articolo 37, paragrafo 2, e articoli 24 e 39 del regolamento (UE) 2019/2033. Colonne Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 Importo del fattore Le imprese di investimento segnalano l’importo corrispondente a ciascuno dei fattori, prima di moltiplicarli per il coefficiente corrispondente. 0020 Requisito relativo ai fattori K È calcolato conformemente agli articoli 16, 21 e 24 del regolamento (UE) 2019/2033. 2 IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE 2.1   I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5) 2.1.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Riga Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 Attività gestite (combinate) Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento comprendono le attività discrezionali e non discrezionali gestite. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. 0020 Ordini dei clienti (combinati) trattati — operazioni a pronti Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. 0030 Ordini dei clienti (combinati) trattati — derivati Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. 0040 Attività salvaguardate e gestite Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. 0050 Denaro dei clienti detenuto Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. 0060 Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti e operazioni su derivati Articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. 0070 Rischio di posizione netta Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. 0080 Margine di compensazione fornito Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. 0090 Default della controparte della negoziazione Articolo 12, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. 0100 Totale (combinato) delle attività in bilancio e fuori bilancio Articolo 12, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. 0110 Ricavi totali lordi annuali combinati Articolo 12, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. 0120 Ricavi totali lordi annuali Valore dei ricavi totali lordi annuali esclusi i ricavi lordi generati all’interno del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. 0130 (-) parte infragruppo dei ricavi lordi annuali Valore dei ricavi lordi generati all’interno del gruppo di imprese di investimento ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. 0140 Di cui: ricavi dalla ricezione e trasmissione di ordini Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. 0150 Di cui: ricavi dall’esecuzione di ordini per conto dei clienti Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. 0160 Di cui: ricavi dalla negoziazione per conto proprio Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. 0170 Di cui: ricavi dalla gestione del portafoglio Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. 0180 Di cui: ricavi dalla consulenza in materia di investimenti Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. 0190 Di cui: ricavi dall’assunzione a fermo di strumenti finanziari/dal collocamento sulla base di un impegno irrevocabile Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. 0200 Di cui: ricavi dal collocamento senza impegno irrevocabile Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. 0210 Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. 0220 Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi organizzati di negoziazione Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. 0230 Di cui: ricavi dalla custodia e amministrazione di strumenti finanziari Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. 0240 Di cui: ricavi dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. 0250 Di cui: ricavi dalla consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché dalla consulenza e dai servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. 0260 Di cui: ricavi da servizi di cambio Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. 0270 Di cui: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. 0280 Di cui: ricavi da servizi connessi con l’assunzione a fermo Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. 0290 Di cui: servizi di investimento e attività accessorie collegati agli strumenti derivati Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. 3 REQUISITI RELATIVI AI FATTORI K — ULTERIORI DETTAGLI 3.1   Osservazioni generali 12. Nel modello I 06.00, ciascuno dei fattori K AUM, ASA, CMH, COH e DTF ha due tabelle designate. 13. La prima tabella riporta in colonne informazioni relative all’«importo del fattore» per ciascun mese del trimestre di riferimento. L’importo del fattore è il valore utilizzato per calcolare ciascun fattore K prima dell’applicazione del coefficiente di cui alla tabella 1 dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. 14. La seconda tabella riporta informazioni dettagliate necessarie per calcolare l’importo del fattore. Nel caso delle AUM, questo corrisponde al valore delle attività gestite all’ultimo giorno del mese, come specificato all’articolo 17 del regolamento (UE) 2019/2033. Nel caso di CMH, ASA, COH e DTF, il valore segnalato corrisponde alla media del valore giornaliero dell’indicatore pertinente nel corso del mese. 3.2   I 06.01 — ATTIVITÀ GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.1) 3.2.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Riga Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 AUM totali (importi medi) Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) 2019/2033. Valore delle AUM totali come media aritmetica ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è la somma delle righe 0020 e 0040. 0020 Di cui: AUM — Gestione discrezionale del portafoglio Importo totale delle attività in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di gestione del portafoglio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE e calcolato conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. 0030 Di cui: AUM formalmente delegate a un altro soggetto Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. 0040 AUM — Consulenza non discrezionale a carattere continuativo Importo totale delle attività in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di consulenza in materia di investimento quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE su base continuativa e non discrezionale. Colonne Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 Importo del fattore — mese t AUM per la fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione. 0020 Importo del fattore — mese t-1 AUM per il secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. 0030 Importo del fattore — mese t-2 AUM per il primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. 3.3   I 06.02 — ATTIVITÀ MENSILI GESTITE (I 6.2) 3.3.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Riga Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 Attività mensili gestite totali Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) 2019/2033. Le attività mensili gestite totali all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato in questa riga è la somma delle righe 0020 e 0040. 0020 Attività mensili gestite – gestione discrezionale del portafoglio L’importo segnalato è quello delle attività mensili in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di gestione del portafoglio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. 0030 Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Attività mensili la cui gestione è stata formalmente delegata a un altro soggetto, segnalate all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse. 0040 Attività mensili gestite — Consulenza non discrezionale a carattere continuativo Importo totale delle attività in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di consulenza in materia di investimento quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE su base continuativa e non discrezionale, segnalate all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse. Colonne Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 - 0140 Valori a fine mese Sono segnalati i valori all’ultimo giorno lavorativo del mese d’interesse di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. 3.4   I 06.03 — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.3) 3.4.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Riga Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 CMH — separato (importi medi) Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033 e articolo 1 delle norme tecniche di regolamentazione sulla definizione di conto separato (articolo 15, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033). Il valore segnalato è la media aritmetica dei valori giornalieri del CMH quando il denaro dei clienti è detenuto in conti separati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. 0020 CMH — non separato (importi medi) Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è la media aritmetica dei valori giornalieri del CMH quando il denaro dei clienti non è detenuto in conti separati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. Colonne Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 Importo del fattore — mese t CMH per la fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione. Tale importo è calcolato come media aritmetica degli importi giornalieri entro il periodo di tempo specificato all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. 0020 Importo del fattore — mese t-1 CMH per la fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. Tale importo è calcolato come media aritmetica degli importi giornalieri entro il periodo di tempo specificato all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. 0030 Importo del fattore — mese t-2 CMH per la fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. Tale importo è calcolato come media aritmetica degli importi giornalieri entro il periodo di tempo specificato all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. 3.5   I 06.04 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEL DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 6.4) 3.5.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Riga Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 Totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto — separato Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033 e norme tecniche di regolamentazione sulla definizione di conto separato (articolo 15, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033). Il valore segnalato è la media mensile del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto quando il denaro dei clienti è detenuto in conti separati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. 0020 Totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto — non separato Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è la media mensile del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto quando il denaro dei clienti non è detenuto in conti separati ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Colonne Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 - 0080 Medie mensili del totale giornaliero dei valori del denaro dei clienti detenuto Le imprese di investimento segnalano ogni mese il valore medio mensile del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto, misurato al termine di ogni giorno lavorativo ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. 3.6   I 06.05 — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.5) 3.6.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Riga Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 ASA totali (importi medi) Articolo 4, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 5, paragrafo 1, delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033). Valore ASA totale come media mobile del valore del totale delle attività giornaliere salvaguardate e amministrate, misurato al termine di ciascun giorno lavorativo durante i nove mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. 0020 Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 2) Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033). Strumenti finanziari di livello 2 valutati a norma dell’IFRS 13.81. 0030 Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 3) Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033). Valutazione basata su input non osservabili utilizzando le migliori informazioni disponibili (IFRS 13.86). 0040 Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto finanziario Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Valore delle attività la cui salvaguardia e amministrazione sono state formalmente delegate a un altro soggetto finanziario, come media aritmetica ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. 0050 Di cui: attività di un altro soggetto finanziario formalmente delegate all’impresa di investimento Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Valore delle attività di un altro soggetto finanziario che ha formalmente delegato la salvaguardia e amministrazione all’impresa di investimento, come media aritmetica ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. Colonne Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 Importo del fattore — mese t ASA per la fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione. 0020 Importo del fattore — mese t-1 ASA per la fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. 0030 Importo del fattore — mese t-2 ASA per la fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. 3.7   I 06.06 — VALORE MEDIO DEL TOTALE DELLE ATTIVITÀ GIORNALIERE SALVAGUARDATE E GESTITE (I 6.6) 3.7.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Riga Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 Attività salvaguardate e gestite Articolo 4, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 5, paragrafo 1, delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033). Il valore segnalato è la media mensile del totale delle attività giornaliere salvaguardate e gestite ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. 0020 Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 2) Articolo 5, paragrafo 2, delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033). Strumenti finanziari di livello 2 valutati a norma dell’IFRS 13.81. 0030 Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 3) Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033). Valutazione basata su input non osservabili utilizzando le migliori informazioni disponibili (IFRS 13.86). 0040 Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto finanziario Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è la media mensile del totale delle attività giornaliere la cui salvaguardia e amministrazione sono state formalmente delegate a un altro soggetto finanziario ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. 0050 Di cui: attività di un altro soggetto finanziario formalmente delegate all’impresa di investimento Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è la media mensile del totale delle attività giornaliere di un altro soggetto finanziario che ha formalmente delegato la salvaguardia e amministrazione all’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Colonne Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 - 0080 Medie mensili del totale dei valori delle attività giornaliere salvaguardate e gestite Le imprese di investimento segnalano ogni mese il valore medio mensile del totale delle attività giornaliere salvaguardate e gestite, misurato al termine di ogni giorno lavorativo ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. 3.8   I 06.07 — ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.7) 3.8.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Riga Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 COH — Operazioni a pronti (importi medi) Valore delle COH — operazioni a pronti quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033 e misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento segnalano l’importo della media aritmetica delle COH — operazioni a pronti per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. 0020 Di cui: esecuzione di ordini dei clienti COH per le operazioni a pronti in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE. È segnalato l’importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. 0030 Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti COH per le operazioni a pronti in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti. È segnalato l’importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. 0040 COH — Derivati (importi medi) Articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento segnalano l’importo della media aritmetica delle COH — derivati per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. 0050 Di cui: esecuzione di ordini dei clienti COH per le operazioni su derivati in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE. È segnalato l’importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. 0060 Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti COH per le operazioni su derivati in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti. È segnalato l’importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. Colonne Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 Importo del fattore — mese t Valore delle COH alla fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione. 0020 Importo del fattore — mese t-1 Valore delle COH alla fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. 0030 Importo del fattore — mese t-2 Valore delle COH alla fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. 3.9   I 06.08 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEGLI ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI (I 6.8) 3.9.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Riga Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 Totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati — Operazioni a pronti Articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati (operazioni a pronti) del mese d’interesse di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. 0020 Di cui: esecuzione di ordini dei clienti Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni a pronti in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE. 0030 Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni a pronti in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti. 0040 Totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati — Derivati Articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati (derivati) del mese d’interesse di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. 0050 Di cui: esecuzione di ordini dei clienti Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni su derivati in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE. 0060 Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni su derivati in relazione alle quali l’impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti. Colonne Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 - 0050 Medie mensili del totale giornaliero dei valori degli ordini dei clienti trattati Le imprese di investimento segnalano ogni mese il valore medio mensile del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1. 3.10   I 06.09 — RISCHIO DI POSIZIONE NETTA K — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.9) 3.10.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Riga Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 Metodo standardizzato totale Articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, 3 o 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. 0020 Rischio di posizione Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni del portafoglio di negoziazione per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. 0030 Strumenti rappresentativi di capitale Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni in strumenti rappresentativi di capitale del portafoglio di negoziazione per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. 0040 Strumenti di debito Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni in strumenti di debito del portafoglio di negoziazione per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. 0050 Di cui: cartolarizzazioni Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni in strumenti inerenti a cartolarizzazione di cui all’articolo 337 del regolamento (UE) n. 575/2013 e posizioni nel portafoglio di negoziazione di correlazione di cui all’articolo 338 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0055 Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Importo complessivo dell’esposizione al rischio per posizioni in OIC se i requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente all’articolo 348, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 o immediatamente o per effetto del massimale previsto all’articolo 350, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il regolamento (UE) n. 575/2013 non classifica queste posizioni esplicitamente né nel rischio di tasso di interesse né nel rischio di strumenti di capitale. In caso di applicazione del metodo particolare previsto dall’articolo 348, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’importo da segnalare è il 32 % della posizione netta dell’esposizione verso OIC in questione. In caso di applicazione del metodo particolare previsto dall’articolo 348, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’importo da segnalare è il valore più basso tra il 32 % della posizione netta della pertinente esposizione verso OIC e la differenza tra il 40 % di questa posizione netta e i requisiti di fondi propri che derivano dal rischio di cambio associato a questa esposizione verso OIC. 0060 Rischio di cambio Articolo 21, paragrafi 3 e 4, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni soggette al rischio di cambio per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. 0070 Rischio di posizione in merci Articolo 21, paragrafi 3 e 4, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni soggette al rischio di posizione in merci per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. 0080 Metodo dei modelli interni Articolo 21, paragrafi 3 e 4, e articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni del portafoglio di negoziazione e posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che sono soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. 3.11   I 06.10 — MARGINE DI COMPENSAZIONE FORNITO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.10) 15. In questo modello le imprese che negoziano per conto proprio segnalano tutti i partecipanti diretti di controparti centrali qualificate sotto la cui responsabilità hanno luogo l’esecuzione e il regolamento delle operazioni dell’impresa. 3.11.1   Istruzioni relative a posizioni specifiche Colonna Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 - 0030 Partecipante diretto 0010 Nome Le imprese di investimento segnalano il nome di tutti i partecipanti diretti di controparti centrali qualificate sotto la cui responsabilità hanno luogo l’esecuzione e il regolamento delle operazioni dell’impresa che negozia per conto proprio. 0020 Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. 0030 Tipo di codice Il tipo di codice segnalato nella colonna 0020 è identificato come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». 0040 - 0060 Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera Le imprese di investimento segnalano le informazioni relative ai tre giorni dei tre mesi precedenti in cui è stato calcolato l’importo più elevato, il secondo importo più elevato e il terzo importo più elevato del margine totale richiesto su base giornaliera di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. L’impresa di investimento include nel modello tutti i partecipanti diretti utilizzati in almeno uno di tali giorni. Il contributo al margine totale richiesto su base giornaliera è segnalato come importo prima della moltiplicazione per il fattore dell’1,3 di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. 0040 Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera — nel giorno dell’importo più elevato del margine totale richiesto 0050 Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera — nel giorno del secondo importo più elevato del margine totale richiesto 0060 Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera — nel giorno del terzo importo più elevato del margine totale richiesto 3.12   I 06.11 — DEFAULT DELLA CONTROPARTE DELLA NEGOZIAZIONE (TCD) — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.11) 3.12.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Riga Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 - 0080 Scomposizione per metodo per determinare il valore dell’esposizione 0010 Applicazione del regolamento (UE) 2019/2033: K-TCD Articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033. Esposizioni per le quali il requisito di fondi propri è calcolato come K-TCD conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033. 0020 Metodi alternativi: valore dell’esposizione determinato in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 25, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. Esposizioni per le quali il valore dell’esposizione è determinato conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 e i cui requisiti di fondi propri sono calcolati moltiplicando il valore dell’esposizione per il fattore di rischio di cui alla tabella 2 dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033. 0030 SA-CCR Articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0040 SA-CCR semplificato Articolo 281 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0050 Metodo dell’esposizione originaria Articolo 282 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0060 Metodi alternativi: piena applicazione del quadro del regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 25, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. Esposizioni per le quali il valore dell’esposizione e i requisiti di fondi propri sono determinati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013. 0070 Voce per memoria: componente CVA Articolo 25, paragrafo 5, e articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033. Se un ente applica il metodo di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033 o applica la deroga di cui all’articolo 26, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, la componente CVA è determinata come la differenza tra l’importo pertinente dopo l’applicazione del moltiplicatore del fattore di CVA e l’importo pertinente prima dell’applicazione del moltiplicatore del fattore di CVA. Se un ente applica la deroga di cui all’articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, la componente CVA è determinata conformemente alla parte tre, titolo VI, del regolamento (UE) n. 575/2013. 0080 Di cui: calcolato conformemente al quadro del regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. 0090 - 0110 Scomposizione per tipo di controparte La scomposizione per controparte è basata sui tipi di controparti di cui alla tabella 2 dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033. 0090 Amministrazioni centrali, banche centrali e organismi del settore pubblico 0100 Enti creditizi e imprese di investimento 0110 Altre controparti Colonna Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 Requisito relativo ai fattori K Il requisito di fondi propri è segnalato come calcolato conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033 o alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 575/2013. 0020 Valore dell’esposizione Il valore dell’esposizione come calcolato conformemente all’articolo 27 del regolamento (UE) 2019/2033 o alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 575/2013. 0030 Costo di sostituzione (RC) Articolo 28 del regolamento (UE) 2019/2033. 0040 Esposizione potenziale futura (PFE) Articolo 29 del regolamento (UE) 2019/2033. 0050 Garanzie reali (C) Articolo 30, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è il valore della garanzia reale utilizzato per il calcolo del valore dell’esposizione e quindi, se del caso, il valore dopo l’applicazione della rettifica per volatilità e della rettifica per volatilità per disallineamento di valuta di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2019/2033. 3.13   I 06.12 — FLUSSO DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.12) 3.13.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Riga Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 Totale DTF — Operazioni a pronti (importi medi) Le imprese di investimento segnalano l’importo della media aritmetica del DTF — operazioni a pronti per i restanti sei mesi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato in questa cella tiene conto dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033. 0020 Totale DTF — Operazioni su derivati (importi medi) Articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento segnalano l’importo della media aritmetica del DTF — operazioni su derivati per i restanti sei mesi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato in questa cella tiene conto dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033. Colonne Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 Importo medio del fattore — mese t Valore del DTF alla fine del terzo mese (ossia l’ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione. 0020 Importo medio del fattore — mese t-1 Valore del DTF alla fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. 0030 Importo medio del fattore — mese t-2 Valore del DTF alla fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. 3.14   I 06.13 — VALORE MEDIO DEI FLUSSI DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERI TOTALI (I 6.13) 3.14.1   Istruzioni relative a posizioni specifiche Riga Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 Flusso di negoziazione giornaliero — Operazioni a pronti Valore medio del flusso di negoziazione giornaliero totale (valore a pronti) del mese d’interesse di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. 0020 Flusso di negoziazione giornaliero — Operazioni su derivati Valore medio del flusso di negoziazione giornaliero totale (operazioni su derivati) del mese d’interesse di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Colonne Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 - 0080 Medie mensili dei valori del flusso di negoziazione giornaliero totale Le imprese di investimento segnalano in ciascuna colonna del mese d’interesse il valore medio mensile del flusso di negoziazione giornaliero totale, misurato nel corso di ogni giorno lavorativo ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. 4 SEGNALAZIONE DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE 4.1   Osservazioni generali 16. La segnalazione del rischio di concentrazione riporta informazioni sui rischi di concentrazione cui un’impresa di investimento è esposta attraverso le sue posizioni nel portafoglio di negoziazione a causa del default delle controparti. Ciò porta al calcolo del K-CON, un requisito aggiuntivo di fondi propri dovuto alle esposizioni che l’impresa di investimento ha iscritto nel suo bilancio. Quanto precede è in linea con la definizione di «rischio di concentrazione» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) 2019/2033, dove: «rischio di concentrazione» o «CON»: le esposizioni, nel portafoglio di negoziazione di un’impresa di investimento, verso un cliente o un gruppo di clienti connessi il cui valore supera i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1. 17. La segnalazione del rischio di concentrazione comprende anche informazioni su quanto segue: i. denaro dei clienti; ii. attività dei clienti; iii. depositi dell’impresa; iv. utili provenienti dai clienti; v. posizioni nel portafoglio di negoziazione; vi. esposizioni calcolate tenendo conto delle attività e degli elementi fuori bilancio non registrati nel portafoglio di negoziazione. 18. Sebbene la formulazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 faccia riferimento al «rischio di concentrazione», la definizione di tale rischio di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) 2019/2033 e i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono compatibili con gli elementi descritti all’articolo 54, paragrafo 2, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2019/2033. Per questo motivo la segnalazione obbligatoria si concentra sulle cinque posizioni principali, se disponibili, in relazione a ciascuna delle voci da i) a vi) del paragrafo 19 detenute presso un particolare ente, cliente o altro soggetto, o a esso attribuibili. Tale segnalazione consente alle autorità competenti di comprendere meglio i rischi che le imprese di investimento potrebbero trovarsi ad affrontare. 19. La segnalazione del rischio di concentrazione consiste nei modelli I 07.00 e I 08.00 e, conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese che soddisfano le condizioni per essere considerate imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono tenute a segnalare informazioni a questo riguardo. 4.2   I 07.00 — K-CON — ULTERIORI DETTAGLI (I7) 4.2.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Colonne Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 - 0060 Identificativo della controparte L’impresa di investimento segnala l’identificativo delle controparti o del gruppo di clienti connessi verso cui ha un’esposizione che supera i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. 0010 Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. 0020 Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». Indicare sempre il tipo di codice. 0030 Nome Se viene segnalato un gruppo di clienti connessi, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. 0040 Gruppo/singolo L’impresa di investimento indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. 0050 Tipo di controparte L’impresa di investimento segnala per ciascuna esposizione se questa è associata a: 1. un ente creditizio o un gruppo di clienti connessi comprendente un ente creditizio; 2. un’impresa di investimento o un gruppo di clienti connessi comprendente un’impresa di investimento; 3. soggetti diversi dagli enti creditizi, dalle imprese di investimento o dai gruppi di clienti connessi comprendenti un’impresa di investimento o un ente. 0060 - 0110 Esposizioni nel portafoglio di negoziazione che superano i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 L’impresa di investimento segnala informazioni su ciascuna esposizione che supera i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 conformemente agli articoli 36 e 39 del regolamento (UE) 2019/2033. 0060 Valore dell’esposizione (EV) Articolo 36 del regolamento (UE) 2019/2033. 0070 Valore dell’esposizione (in % dei fondi propri) Esposizione calcolata conformemente all’articolo 36 del regolamento (UE) 2019/2033 ed espressa in percentuale dei fondi propri dell’impresa. 0080 Requisito di fondi propri dell’esposizione complessiva (OFR) Requisito di fondi propri dell’esposizione complessiva verso la singola controparte o il gruppo di clienti connessi, calcolato come l’importo totale del K-TCD e del requisito per il rischio specifico per il K-NPR per l’esposizione pertinente. 0090 Superamento del valore dell’esposizione (EVE) Importo calcolato conformemente all’articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033 per l’esposizione pertinente. 0100 Durata del superamento (in giorni) Numero di giorni trascorsi dalla data in cui si è verificato per la prima volta il superamento dell’esposizione. 0110 Requisito di fondi propri K-CON per il superamento (OFRE) Importo calcolato conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 per l’esposizione pertinente. 4.3   I 08.01 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 8.1) 4.3.1.   Istruzioni relative alle specifiche colonne Colonne Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 - 0060 Totale CMH Articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. L’impresa di investimento segnala l’identificativo delle cinque controparti, se disponibili, o del gruppo di controparti connesse presso cui sono detenuti gli importi maggiori del denaro dei clienti. 0010 Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. 0020 Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». 0030 Nome Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. 0040 Gruppo/singolo L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. 0050 Totale CMH alla data di riferimento L’impresa segnala l’importo totale del denaro dei clienti alla data di riferimento. 0060 Percentuale del denaro dei clienti detenuto presso l’ente L’impresa segnala l’importo del denaro dei clienti detenuto alla data di riferimento presso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresso in percentuale del totale (segnalato nella colonna 0050). 4.4   I 08.02 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE (I 8.2) 4.4.1.   Istruzioni relative alle specifiche colonne Colonne Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 - 0060 Totale ASA Articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. L’impresa segnala l’identificativo delle cinque controparti, se disponibili, o del gruppo di controparti connesse presso cui sono depositati gli importi maggiori dei titoli dei clienti. 0010 Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. 0020 Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». 0030 Nome Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. 0040 Gruppo/singolo L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. 0050 Totale ASA alla data di riferimento L’impresa segnala l’importo totale dei titoli dei clienti depositati presso ciascun ente alla data di riferimento. 0060 Percentuale dei titoli dei clienti depositati presso l’ente L’impresa segnala l’importo dei titoli dei clienti depositati alla data di riferimento presso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresso in percentuale del totale (segnalato nella colonna 0050). 4.5   I 08.03 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DEPOSITI TOTALI (I 8.3) 4.5.1.   Istruzioni relative alle specifiche colonne Colonne Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 - 0060 Depositi totali Articolo 54, paragrafo 2, lettere d) ed f), del regolamento (UE) 2019/2033. L’impresa segnala l’identificativo delle cinque controparti, se disponibili, o del gruppo di controparti connesse presso cui si trovano gli importi maggiori dei depositi. 0010 Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. 0020 Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». 0030 Nome Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. 0040 Gruppo/singolo L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. 0050 Importo dei depositi dell’impresa presso l’ente L’impresa segnala l’importo totale dei depositi che si trovano presso ciascun ente alla data di riferimento. 0060 Percentuale dei depositi dell’impresa presso l’ente L’impresa segnala l’importo dei depositi che alla data di riferimento si trovano presso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresso in percentuale dei depositi totali dell’impresa di investimento. 4.6   I 08.04 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — UTILI TOTALI (I 8.4) 4.6.1.   Istruzioni relative alle specifiche colonne Colonne Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 - 0080 Utili totali Articolo 54, paragrafo 2, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2019/2033. L’impresa segnala l’identificativo dei cinque clienti, se disponibili, o del gruppo di clienti connessi da cui derivano gli importi maggiori degli utili dell’impresa. 0010 Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. 0020 Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». 0030 Nome Se viene segnalato un gruppo di clienti connessi, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello del singolo cliente. 0040 Gruppo/singolo L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. 0050 Utili totali derivanti dal cliente L’impresa segnala gli utili totali per cliente o gruppo di clienti connessi generati dall’inizio dell’esercizio contabile. Gli utili sono scomposti per proventi da interessi e dividendi, da una parte, e proventi da commissioni e provvigioni e proventi diversi, dall’altra. 0060 - 0090 Proventi da interessi e dividendi 0060 Proventi da interessi e dividendi — Importo generato da posizioni nel portafoglio di negoziazione Portafoglio di negoziazione come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 54, del regolamento (UE) 2019/2033. 0070 Proventi da interessi e dividendi — Importo generato da posizioni esterne al portafoglio di negoziazione 0080 Proventi da interessi e dividendi — di cui: importo generato da elementi fuori bilancio 0090 Percentuale dei proventi da interessi e dividendi del cliente L’impresa segnala i proventi da interessi e dividendi generati da ciascuno dei clienti o gruppi di clienti connessi, espressi in percentuale del totale dei proventi da interessi e dividendi dell’impresa di investimento. 0100 - 0110 Proventi da commissioni e provvigioni e proventi diversi 0100 Proventi da commissioni e provvigioni e proventi diversi — Importo 0110 Percentuale dei proventi da commissioni e provvigioni e dei proventi diversi del cliente L’impresa segnala i proventi da commissioni e provvigioni e i proventi diversi generati da ciascuno dei clienti o gruppi di clienti connessi, espressi in percentuale del totale dei proventi da commissioni e provvigioni e dei proventi diversi dell’impresa di investimento. 4.7   I 08.05 — ESPOSIZIONI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (I 8.5) 4.7.1.   Istruzioni relative alle specifiche colonne Colonne Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 - 0050 Esposizioni nel portafoglio di negoziazione Articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. L’impresa segnala le informazioni relative alle cinque maggiori esposizioni nel portafoglio di negoziazione, se disponibili. 0010 Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. 0020 Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». 0030 Nome Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. 0040 Gruppo/singolo L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. 0050 Percentuale dell’esposizione verso la controparte rispetto ai fondi propri dell’impresa (solo posizioni nel portafoglio di negoziazione) L’impresa segnala le esposizioni nel portafoglio di negoziazione alla data di riferimento verso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresse in percentuale dei fondi propri. 4.8   I 08.06 — ELEMENTI ESTERNI AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE ED ELEMENTI FUORI BILANCIO (I 8.6) 4.8.1.   Istruzioni relative alle specifiche colonne Colonne Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 - 0050 Elementi esterni al portafoglio di negoziazione ed elementi fuori bilancio Articolo 54, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. L’impresa segnala le informazioni relative alle cinque maggiori esposizioni, se disponibili, calcolate includendo attività non iscritte nel portafoglio di negoziazione. 0010 Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. 0020 Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». 0030 Nome Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell’impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte. 0040 Gruppo/singolo L’impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi. 0050 Percentuale dell’esposizione rispetto ai fondi propri dell’impresa (compresi le attività fuori bilancio e gli elementi esterni al portafoglio di negoziazione) L’impresa segnala le esposizioni, calcolate tenendo conto delle attività e degli elementi fuori bilancio non iscritti nel portafoglio di negoziazione in aggiunta alle posizioni nel portafoglio di negoziazione, alla data di riferimento verso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresse in percentuale del capitale ammissibile. 5 REQUISITI DI LIQUIDITÀ 5.1   I 09.00 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9) 5.1.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Riga Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 Requisito di liquidità Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. 0020 Garanzie per i clienti Articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è l’1,6 % dell’importo totale delle garanzie fornite ai clienti ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033. 0030 Attività liquide totali Articolo 43, paragrafo 1, lettera a), e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Le attività liquide totali sono segnalate dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto pertinenti. Questa riga è la somma delle righe 0040, 0050, 0060, 0170, 0230, 0290 e 0300. 0040 Depositi a breve termine non vincolati Articolo 43, paragrafo 1, lettera d), e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. 0050 Totale dei crediti ammissibili dovuti entro 30 giorni Articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/2033. 0060 Attività di livello 1 Articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Le attività liquide totali sono segnalate dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto pertinenti. Somma delle righe da 0070 a 0160. 0070 Monete e banconote Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Importo totale del contante derivante da monete e banconote. 0080 Riserve ritirabili detenute presso banche centrali Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61. 0090 Attività delle banche centrali Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61. 0100 Attività delle amministrazioni centrali Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61. 0110 Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti iii) e iv), del regolamento delegato (UE) 2015/61. 0120 Attività di organismi del settore pubblico Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento delegato (UE) 2015/61. 0130 Attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valute nazionali ed estere rilevabili Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61. 0140 Attività degli enti creditizi (garantite dai governi degli Stati membri, dai finanziatori di prestiti agevolati) Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61. 0150 Attività di banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali Articolo 10, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61. 0160 Obbligazioni garantite di qualità elevatissima Articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61. 0170 Attività di livello 2 A Articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. 0180 Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali od organismi del settore pubblico (Stato membro, fattore di ponderazione del rischio 20 %) Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61. 0190 Attività delle banche centrali o delle amministrazioni centrali/regionali o autorità locali od organismi del settore pubblico (paese terzo, fattore di ponderazione del rischio 20 %) Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61. 0200 Obbligazioni garantite di qualità elevata (CQS2) Articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61. 0210 Obbligazioni garantite di qualità elevata (paese terzo, CQS1) Articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61. 0220 Titoli di debito societario (CQS1) Articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61. 0230 Attività di livello 2B Articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. 0240 Titoli garantiti da attività Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 13, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2015/61. 0250 Titoli di debito societario Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61. 0260 Azioni (indice azionario principale) Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61. 0270 Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto di banche centrali Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61. 0280 Obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di ponderazione del rischio 35 %) Articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61. 0290 Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo Articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. 0300 Totale degli altri strumenti finanziari ammissibili Articolo 43, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. ALLEGATO III SEGNALAZIONE PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE MODELLI PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO Numero del modello Codice del modello Nome del modello/gruppo di modelli Nome abbreviato FONDI PROPRI: livello, composizione, requisiti e calcolo 1 I 01.01 Fondi propri I1.1 2.3 I 02.03 Requisiti di fondi propri I2.3 2.4 I 02.04 Coefficienti di capitale I2.4 3.1 I 03.01 Calcolo dei requisiti relativi alle spese fisse generali I3.1 IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE 5 I 05.00 Livello di attività — Revisione delle soglie I5.0 REQUISITI DI LIQUIDITÀ 9.1 I 09.01 Requisiti di liquidità I9.1 I 01.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I1.1) Riga Voce Importo 0010 0010 FONDI PROPRI 0020 CAPITALE DI CLASSE 1 0030 CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 0040 Strumenti di capitale interamente versati 0050 Sovrapprezzo azioni 0060 Utili non distribuiti 0070 Utili non distribuiti di anni precedenti 0080 Utile ammissibile 0090 Altre componenti di conto economico complessivo accumulate 0100 Altre riserve 0110 Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 0120 Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali 0130 Altri fondi 0140 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 0190 (-) Perdite relative all'esercizio in corso 0200 (-) Avviamento 0210 (-) Altre attività immateriali 0220 (-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali 0230 (-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri 0240 (-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri 0285 (-) Altre deduzioni 0290 Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti 0300 CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 0310 Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente 0320 Sovrapprezzo azioni 0330 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 0410 Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti 0420 CAPITALE DI CLASSE 2 0430 Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente 0440 Sovrapprezzo azioni 0450 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 0520 Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti I 02.03 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I2.3) Riga Voce Importo 0010 0010 Requisito di fondi propri 0020 Requisito patrimoniale minimo permanente 0030 Requisito relativo alle spese fisse generali Requisiti transitori di fondi propri 0050 Requisito transitorio basato sui requisiti di fondi propri secondo il CRR 0060 Requisito transitorio basato sui requisiti relativi alle spese fisse generali 0070 Requisito transitorio per le imprese di investimento precedentemente soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale 0080 Requisito transitorio basato sul requisito patrimoniale iniziale al momento dell'autorizzazione 0090 Requisito transitorio per le imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare determinati servizi Voci per memoria 0110 Requisito di fondi propri aggiuntivi 0120 Requisito di fondi propri totali I 02.04 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I2.4) Importo Riga Voce 0010 0010 Coefficiente di capitale primario di classe 1 0020 Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1 0030 Coefficiente di capitale di classe 1 0040 Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1 0050 Coefficiente di fondi propri 0060 Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale I 03.01 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I3.1) Importo Riga Voce 0010 0010 Requisito relativo alle spese fisse generali 0020 Spese fisse generali di esercizio dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili 0030 Totale delle spese dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili 0040 Di cui: spese fisse sostenute da terzi per conto delle imprese di investimento 0050 (-) Totale deduzioni 0060 (-) Bonus per il personale e altra retribuzione 0070 (-) Quote di partecipazione agli utili netti per dipendenti, amministratori e soci 0080 (-) Altri pagamenti discrezionali di utili e retribuzione variabile 0090 (-) Commissioni e provvigioni pagabili condivise 0100 (-) Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali e addebitati ai clienti 0110 (-) Provvigioni per gli agenti collegati 0130 (-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie 0140 (-) Spese fiscali 0150 (-) Perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari 0160 (-) Accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti 0170 (-) Spese per materie prime 0180 (-) Versamenti a un fondo per rischi bancari generali 0190 (-) Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri 0200 Spese fisse generali previste dell'anno in corso 0210 Variazione delle spese fisse generali (%) I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I5) Importo Riga Voce 0010 0010 Attività gestite (combinate) 0020 Ordini dei clienti (combinati) trattati — operazioni a pronti 0030 Ordini dei clienti (combinati) trattati — derivati 0040 Attività salvaguardate e gestite 0050 Denaro dei clienti detenuto 0060 Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti e operazioni su derivati 0070 Rischio di posizione netta 0080 Margine di compensazione fornito 0090 Default della controparte della negoziazione 0100 Totale (combinato) delle attività in bilancio e fuori bilancio 0110 Ricavi totali lordi annuali combinati 0120 Ricavi totali lordi annuali 0130 (-) Parte infragruppo dei ricavi lordi annuali 0140 Di cui: ricavi dalla ricezione e trasmissione di ordini 0150 Di cui: ricavi dall'esecuzione di ordini 0160 Di cui: ricavi dalla negoziazione per conto proprio 0170 Di cui: ricavi dalla gestione del portafoglio 0180 Di cui: ricavi dalla consulenza in materia di investimenti 0190 Di cui: ricavi dall'assunzione a fermo di strumenti finanziari/dal collocamento sulla base di un impegno irrevocabile 0200 Di cui: ricavi dal collocamento senza impegno irrevocabile 0210 Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione 0220 Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi organizzati di negoziazione 0230 Di cui: ricavi dalla custodia e amministrazione di strumenti finanziari 0240 Di cui: ricavi dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori 0250 Di cui: ricavi dalla consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché dalla consulenza e dai servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese 0260 Di cui: ricavi da servizi di cambio 0270 Di cui: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria 0280 Di cui: ricavi da servizi connessi con l'assunzione a fermo 0290 Di cui: servizi di investimento e attività accessorie collegati agli strumenti derivati I 09.01 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I9.1) Importo Riga Voce 0010 0010 Requisito di liquidità 0020 Garanzie per i clienti 0030 Attività liquide totali ALLEGATO IV SEGNALAZIONE PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE Indice PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 114 1 Struttura e convenzioni 114 1.1 Struttura 114 1.2 Convenzione di numerazione 115 1.3 Convenzione dei segni 115 1.4 Consolidamento prudenziale 115 PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI 115 1 FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO 115 1.1 Osservazioni generali 115 1.2 I 01.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1,1) 115 1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 115 1.3 I 02.03 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.3) 120 1.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 120 1.4 I 02.04 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.4) 121 1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 121 1.5 I 03.01 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3.1) 122 1.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 122 2 IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE 124 2.1. I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5) 124 2.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 124 3 REQUISITI DI LIQUIDITÀ 127 3.1 I 09.01 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9.1) 127 3.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 127 PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 1   Struttura e convenzioni 1.1   Struttura 1. Il quadro consta in tutto dei blocchi di informazioni seguenti: a) fondi propri; b) calcolo dei requisiti di fondi propri; c) calcolo dei requisiti relativi alle spese fisse generali; d) livello di attività in relazione alle condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033; e) requisiti di liquidità. 2. Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. La presente parte del regolamento contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida. 1.2   Convenzione di numerazione 3. Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 4 a 7. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida. 4. Nelle istruzioni si applica lo schema generale di notazione seguente: {Modello; Riga; Colonna}. 5. Per le convalide all’interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l’indicazione del modello: {Riga; Colonna}. 6. Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {Modello; Riga}. 7. Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza. 1.3   Convenzione dei segni 8. Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti di fondi propri o i requisiti di liquidità è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti di fondi propri totali è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive. 1.4   Consolidamento prudenziale 9. A meno che non sia stata concessa un’esenzione, alle imprese di investimento si applicano su base individuale e consolidata il regolamento (UE) 2019/2033 e la direttiva (UE) 2019/2034, compresi gli obblighi di segnalazione di cui alla parte sette del regolamento (UE) 2019/2033. L’articolo 4, paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) 2019/2033 definisce una situazione consolidata come il risultato dell’applicazione dei requisiti del regolamento (UE) 2019/2033 a un gruppo di imprese di investimento come se i soggetti del gruppo formassero insieme un’unica impresa di investimento. In applicazione dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033, i gruppi di imprese di investimento devono soddisfare gli obblighi di segnalazione in tutti i modelli sulla base dell’ambito di consolidamento prudenziale (che può divergere dall’ambito di consolidamento contabile). PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI 1 FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO 1.1   Osservazioni generali 10. La sezione relativa alla rassegna dei fondi propri riporta informazioni sui fondi propri detenuti dall’impresa di investimento e sui relativi requisiti di fondi propri. Consta di due modelli: a) il modello I 01.01 riporta la composizione dei fondi propri detenuti dall’impresa di investimento: capitale primario di classe 1 (CET1), capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) e capitale di classe 2 (T2); b) i modelli I 02.03 e I 02.04 riportano il requisito di fondi propri totali, il requisito patrimoniale minimo permanente, il requisito relativo alle spese fisse generali, l’eventuale requisito aggiuntivo di fondi propri e il relativo orientamento, nonché il requisito transitorio di fondi propri e i coefficienti di capitale; c) il modello I 03.01 contiene informazioni sul calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali. 11. Le voci di questi modelli prescindono dagli aggiustamenti transitori. Ciò significa che le cifre (tranne nei casi in cui il requisito transitorio di fondi propri è specificamente indicato) sono calcolate in base alle disposizioni finali (ossia come se non esistessero disposizioni transitorie). 1.2   I 01.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1,1) 1.2.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Riga Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 FONDI PROPRI Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2. È segnalata la somma totale delle righe 0020 e 0380. 0020 CAPITALE DI CLASSE 1 Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. 0030 CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe da 0040 a 0060, da 0090 a 0140 e 0290. 0040 Strumenti di capitale interamente versati Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013). Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0050 Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». 0060 Utili non distribuiti Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili. È segnalata la somma totale delle righe 0070 e 0080. 0070 Utili non distribuiti di anni precedenti Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile». 0080 Utile ammissibile Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni. 0090 Altre componenti di conto economico complessivo accumulate Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0100 Altre riserve Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. 0110 Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 Articolo 84, paragrafo 1, articolo 85, paragrafo 1, e articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato. 0120 Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0130 Altri fondi Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. 0140 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 È segnalata la somma totale delle righe da 0190 a 0285. 0190 (-) Perdite relative all’esercizio in corso Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0200 (-) Avviamento Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0210 (-) Altre attività immateriali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile. 0220 (-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0230 (-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. 0240 (-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. 0285 (-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0160 a 0240 di cui sopra. 0290 Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013); — aggiustamenti transitori dovuti a interessi di minoranza aggiuntivi (articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013); — altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 (articoli da 469 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovuti a disposizioni transitorie; — altri elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale primario di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0040 a 0285. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. 0300 CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe 0310 e 0410. 0310 Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. 0320 Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. L’importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli «strumenti di capitale interamente versati ed emessi direttamente». 0330 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0410 Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 4 e 5, e articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013); — strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 83, 85 e 86 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni inclusa nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato, compreso anche il capitale emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013); — aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva nel capitale aggiuntivo di classe 1 di strumenti emessi da filiazioni (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie; — altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 472, 473 bis , 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie; — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1, dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 superino l’importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 0300 e corrisponde all’opposto dell’eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 incluso, tra le altre deduzioni, nella riga 0285; — altri elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0310 a 0330. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. 0420 CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe 0430 e 0520. 0430 Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. 0440 Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. L’importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli «strumenti di capitale interamente versati ed emessi direttamente». 0450 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0520 Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013); — strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale di classe 2 (articoli 83, 87 e 88 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusa nel capitale di classe 2 consolidato, compreso anche il capitale di classe 2 ammissibile emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013); — aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2 (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie; — altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 (articoli 472, 473 bis , 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale di classe 2 dovuti a disposizioni transitorie; — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2, dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all’articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale di classe 2 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale di classe 2 superino l’importo degli elementi del capitale di classe 2 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 0420; — altri elementi del capitale di classe 2 o deduzioni da un elemento del capitale di classe 2 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0430 a 0450. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. 1.3   I 02.03 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.3) 1.3.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Riga Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 Requisito di fondi propri Articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è l’importo massimo delle righe 0020 e 0030. 0020 Requisito patrimoniale minimo permanente Articolo 14 del regolamento (UE) 2019/2033. 0030 Requisito relativo alle spese fisse generali Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033. 0050 - 0090 Requisiti transitori di fondi propri 0050 Requisito transitorio basato sui requisiti di fondi propri del regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 57, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. 0060 Requisito transitorio basato sui requisiti relativi alle spese fisse generali Articolo 57, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. 0070 Requisito transitorio per le imprese di investimento precedentemente soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale Articolo 57, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. 0080 Requisito transitorio basato sul requisito patrimoniale iniziale al momento dell’autorizzazione Articolo 57, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. 0090 Requisito transitorio per le imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare determinati servizi Articolo 57, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. 0110 - 0130 Voci per memoria 0110 Requisito di fondi propri aggiuntivi Articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034. Fondi propri aggiuntivi richiesti a seguito del processo di revisione prudenziale. 0120 Requisito di fondi propri totali Il requisito di fondi propri totali di un’impresa di investimento è costituito dalla somma dei requisiti di fondi propri applicabili alla data di riferimento, del requisito di fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0110 e dell’orientamento sui fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0120. 1.4   I 02.04 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.4) 1.4.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Riga Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 Coefficiente di capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è espressa in percentuale. 0020 Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1 Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di capitale primario di classe 1 in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce. 0030 Coefficiente di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è espressa in percentuale. 0040 Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1 Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di capitale di classe 1 in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce. 0050 Coefficiente di fondi propri Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è espressa in percentuale. 0060 Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale Questa voce indica l’eccedenza o la carenza di fondi propri in relazione al requisito di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce. 1.5   I 03.01 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3.1) 1.5.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Riga Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 Requisito relativo alle spese fisse generali Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è pari ad almeno il 25 % delle spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente (riga 0020). Nei casi in cui vi sia un cambiamento sostanziale come indicato nell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, l’importo segnalato è il requisito relativo alle spese fisse generali imposto dall’autorità competente a norma di tale articolo. Nei casi specificati all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033, l’importo da segnalare è costituito dalle spese fisse generali previste dell’anno in corso (riga 0200). 0020 Spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento segnalano le spese fisse generali dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili. 0030 Totale delle spese dell’anno precedente dopo la distribuzione degli utili Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. È segnalato l’importo dopo la distribuzione degli utili. 0040 Di cui: spese fisse sostenute da terzi per conto delle imprese di investimento Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033. 0050 (-) Totale deduzioni Oltre agli elementi per la deduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033, dal totale delle spese sono dedotti anche gli elementi seguenti, se inclusi nelle spese totali conformemente alla disciplina contabile pertinente: a) le provvigioni, le commissioni di collocamento e gli altri oneri pagati alle controparti centrali, alle borse, ad altre sedi di negoziazione e ai broker intermedi ai fini dell’esecuzione, della registrazione o della compensazione delle operazioni, solo se direttamente trasferiti e addebitati ai clienti. Non sono compresi le provvigioni e gli altri oneri necessari per mantenere l’adesione o far fronte in altro modo agli obblighi finanziari di ripartizione delle perdite nei confronti delle controparti centrali, delle borse e di altre sedi di negoziazione; b) gli interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora non sussista alcun obbligo di pagamento di tali interessi; c) le spese fiscali se dovute in relazione agli utili di esercizio dell’impresa di investimento; d) le perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari; e) i pagamenti relativi ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti, in virtù dei quali l’impresa di investimento è tenuta a trasferire all’impresa madre, dopo la redazione del bilancio di esercizio, il suo risultato di esercizio; f) i versamenti a un fondo per rischi bancari generali ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013; g) le spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. 0060 (-) Bonus per il personale e altra retribuzione Articolo 13, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. I bonus per il personale e altra retribuzione sono considerati dipendenti dall’utile netto dell’impresa di investimento nell’anno in questione se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: h) i bonus per il personale o altra retribuzione da dedurre sono già stati versati ai dipendenti nell’anno precedente l’anno di pagamento, o il pagamento dei bonus per il personale o altra retribuzione ai dipendenti non avrà alcuna incidenza sulla posizione patrimoniale dell’impresa nell’anno di pagamento; i) per quanto riguarda l’anno in corso e gli anni futuri, l’impresa non è tenuta a concedere o assegnare ulteriori bonus o altri pagamenti sotto forma di retribuzione, a meno che non realizzi un utile netto in quell’anno. 0070 (-) Quote di partecipazione agli utili netti per dipendenti, amministratori e soci Articolo 13, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Le quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci sono calcolate sulla base degli utili netti. 0080 (-) Altri pagamenti discrezionali di utili e retribuzione variabile Articolo 13, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. 0090 (-) Commissioni e provvigioni pagabili condivise Articolo 13, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. 0100 (-) Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali e addebitati ai clienti Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali, alle borse, ad altre sedi di negoziazione e ai broker intermedi ai fini dell’esecuzione, della registrazione o della compensazione delle operazioni, solo se direttamente trasferiti e addebitati ai clienti. Non sono compresi le provvigioni e gli altri oneri necessari per mantenere l’adesione o far fronte in altro modo agli obblighi finanziari di ripartizione delle perdite nei confronti delle controparti centrali, delle borse e di altre sedi di negoziazione. 0110 (-) Provvigioni per gli agenti collegati Articolo 13, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033. 0130 (-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie Articolo 13, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. 0140 (-) Spese fiscali Spese fiscali se dovute in relazione agli utili di esercizio dell’impresa di investimento. 0150 (-) Perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari Significato sufficientemente chiaro. 0160 (-) Accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti Pagamenti relativi ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti, in virtù dei quali l’impresa di investimento è tenuta a trasferire all’impresa madre, dopo la redazione del bilancio di esercizio, il suo risultato di esercizio. 0170 (-) Spese per materie prime I negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni possono dedurre le spese per materie prime connesse alla negoziazione di derivati della merce sottostante da parte di un’impresa di investimento. 0180 (-) Versamenti a un fondo per rischi bancari generali Versamenti a un fondo per rischi bancari generali ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0190 (-) Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. 0200 Spese fisse generali previste dell’anno in corso Proiezione delle spese fisse generali per l’anno in corso dopo la distribuzione degli utili. 0210 Variazione delle spese fisse generali (%) L’importo è segnalato come il valore assoluto di: [(spese fisse generali di esercizio dell’anno in corso) - (spese fisse generali previste dell’anno precedente)/(spese fisse generali di esercizio dell’anno precedente)] 2 IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE 2.1.   I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5) 2.1.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Riga Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 Attività gestite (combinate) Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento comprendono le attività discrezionali e non discrezionali gestite. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. 0020 Ordini dei clienti (combinati) trattati — operazioni a pronti Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. 0030 Ordini dei clienti (combinati) trattati — derivati Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. 0040 Attività salvaguardate e gestite Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. 0050 Denaro dei clienti detenuto Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. 0060 Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti e operazioni su derivati Articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. 0070 Rischio di posizione netta Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. 0080 Margine di compensazione fornito Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. 0090 Default della controparte della negoziazione Articolo 12, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2019/2033. L’importo segnalato è l’importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell’applicazione dei coefficienti pertinenti. 0100 Totale (combinato) delle attività in bilancio e fuori bilancio Articolo 12, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. 0110 Ricavi totali lordi annuali combinati Articolo 12, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l’impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è (riga 0120 + riga 0130). 0120 Ricavi totali lordi annuali Valore dei ricavi totali lordi annuali esclusi i ricavi lordi generati all’interno del gruppo ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. 0130 (-) parte infragruppo dei ricavi lordi annuali Valore dei ricavi lordi generati all’interno del gruppo di imprese di investimento ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. 0140 Di cui: ricavi dalla ricezione e trasmissione di ordini Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. 0150 Di cui: ricavi dall’esecuzione di ordini per conto dei clienti Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. 0160 Di cui: ricavi dalla negoziazione per conto proprio Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. 0170 Di cui: ricavi dalla gestione del portafoglio Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. 0180 Di cui: ricavi dalla consulenza in materia di investimenti Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. 0190 Di cui: ricavi dall’assunzione a fermo di strumenti finanziari/dal collocamento sulla base di un impegno irrevocabile Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. 0200 Di cui: ricavi dal collocamento senza impegno irrevocabile Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. 0210 Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. 0220 Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi organizzati di negoziazione Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE. 0230 Di cui: ricavi dalla custodia e amministrazione di strumenti finanziari Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. 0240 Di cui: ricavi dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. 0250 Di cui: ricavi dalla consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché dalla consulenza e dai servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. 0260 Di cui: ricavi da servizi di cambio Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. 0270 Di cui: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. 0280 Di cui: ricavi da servizi connessi con l’assunzione a fermo Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. 0290 Di cui: servizi di investimento e attività accessorie collegati agli strumenti derivati Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE. 3 REQUISITI DI LIQUIDITÀ 3.1   I 09.01 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9.1) 3.1.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Riga Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 Requisito di liquidità Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. 0020 Garanzie per i clienti Articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è l’1,6 % dell’importo totale delle garanzie fornite ai clienti ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033. 0030 Attività liquide totali Articolo 43, paragrafo 1, lettera a), e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Le attività liquide totali sono segnalate dopo l’applicazione dei coefficienti di scarto pertinenti. ALLEGATO V Parte I: Modello unico di punti di dati (DPM) Tutte le voci (data item) riportate negli allegati del presente regolamento devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati, affinché i sistemi informatici degli enti e delle autorità competenti siano uniformi. Il DPM risponde ai criteri seguenti: a) fornisce una rappresentazione strutturata di tutte le voci (data item) riportate negli allegati I, III e VIII; b) indica tutti i fenomeni aziendali di cui agli allegati da I a IV e da VIII a IX; c) fornisce un dizionario di dati che definisca le etichette di: tabella, riga, colonna, dominio, dimensione e membro; d) presenta metriche che determinino proprietà o importo dei punti di dati; e) prevede definizioni dei punti di dati espresse come somma di caratteristiche che identificano in modo univoco il fenomeno; f) riporta tutte le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche da applicare alle segnalazioni che permettano di ottenere dati di vigilanza uniformi. Parte II: Regole di convalida Alle voci riportate negli allegati del presente regolamento devono applicarsi regole di convalida che assicurino la qualità e la coerenza dei dati. Le regole di convalida devono rispondere ai criteri seguenti: a) stabiliscono il nesso logico tra punti di dati pertinenti; b) prevedono filtri e condizioni preliminari che definiscono la serie di dati cui si applica la regola di convalida; c) verificano la coerenza dei dati segnalati; d) verificano l’esattezza dei dati segnalati; e) fissano i valori predefiniti applicabili nei casi in cui l’informazione non sia segnalata. ALLEGATO 6 INFORMATIVA SUI MODELLI RELATIVI AI FONDI PROPRI INFORMATIVA DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO Numero del modello Codice del modello Nome Riferimento normativo FONDI PROPRI 1 I CC1 COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI REGOLAMENTARI Articolo 49, paragrafo 1, lettera c) 2 I CC2 RICONCILIAZIONE DEI FONDI PROPRI CON IL BILANCIO SOTTOPOSTO A REVISIONE CONTABILE Articolo 49, paragrafo 1, lettera a) 3 I CCA CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI FONDI PROPRI Articolo 49, paragrafo 1, lettera b) Modello EU IF CC1.01 — Composizione dei fondi propri regolamentari (imprese di investimento diverse dalle imprese piccole e non interconnesse) a) b) Importi Fonte basata su numeri di riferimento/lettere dello stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve 1 FONDI PROPRI 2 CAPITALE DI CLASSE 1 3 CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 4 Strumenti di capitale interamente versati 5 Sovrapprezzo azioni 6 Utili non distribuiti 7 Altre componenti di conto economico complessivo accumulate 8 Altre riserve 9 Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 10 Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali 11 Altri fondi 12 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 13 (-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 14 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente 15 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente 16 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente 17 (-) Perdite relative all'esercizio in corso 18 (-) Avviamento 19 (-) Altre attività immateriali 20 (-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali 21 (-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri 22 (-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri 23 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo 24 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo 25 (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite 26 (-) Altre deduzioni 27 Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti 28 CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 29 Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente 30 Sovrapprezzo azioni 31 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 32 (-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 33 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente 34 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente 35 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente 36 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo 37 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo 38 (-) Altre deduzioni 39 Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti 40 CAPITALE DI CLASSE 2 41 Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente 42 Sovrapprezzo azioni 43 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 44 (-) Strumenti propri di capitale di classe 2 45 (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente 46 (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente 47 (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente 48 (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo 49 (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo 50 Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Modello EU IF CC1.02 — Composizione dei fondi propri regolamentari (imprese di investimento piccole e non interconnesse) a) b) Importi Fonte basata su numeri di riferimento/lettere dello stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve 1 FONDI PROPRI 2 CAPITALE DI CLASSE 1 3 CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 4 Strumenti di capitale interamente versati 5 Sovrapprezzo azioni 6 Utili non distribuiti 7 Altre componenti di conto economico complessivo accumulate 8 Altre riserve 9 Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali 10 Altri fondi 11 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 12 (-) Perdite relative all'esercizio in corso 13 (-) Avviamento 14 (-) Altre attività immateriali 15 (-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali 16 (-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri 17 (-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri 18 (-) Altre deduzioni 19 Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti 20 CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 21 Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente 22 Sovrapprezzo azioni 23 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 24 Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti 25 CAPITALE DI CLASSE 2 26 Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente 27 Sovrapprezzo azioni 28 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 29 Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Modello EU IF CC1.03 — Composizione dei fondi propri regolamentari (verifica del capitale del gruppo) a) b) Importi Fonte basata su numeri di riferimento/lettere dello stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve 1 FONDI PROPRI 2 CAPITALE DI CLASSE 1 3 CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 4 Strumenti di capitale interamente versati 5 Sovrapprezzo azioni 6 Utili non distribuiti 7 Utili non distribuiti di anni precedenti 8 Utile o perdita ammissibile 9 Altre componenti di conto economico complessivo accumulate 10 Altre riserve 11 Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali 12 Altri fondi 13 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 14 (-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 15 (-) Perdite relative all'esercizio in corso 16 (-) Avviamento 17 (-) Altre attività immateriali 18 (-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali 19 (-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri 20 (-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri 21 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo 22 (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite 23 (-) Altre deduzioni 24 Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti 25 CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 26 Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente 27 Sovrapprezzo azioni 28 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 29 (-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 30 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo 31 (-) Altre deduzioni 32 Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti 33 CAPITALE DI CLASSE 2 34 Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente 35 Sovrapprezzo azioni 36 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 37 (-) Strumenti propri di capitale di classe 2 38 (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo 39 Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Modello EU ICC2 — Fondi propri: riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile Modello flessibile. Le righe devono corrispondere allo stato patrimoniale incluso nel bilancio sottoposto a revisione contabile dell'impresa di investimento. Le colonne sono mantenute fisse, a meno che l'impresa di investimento abbia lo stesso perimetro di consolidamento contabile e regolamentare, nel qual caso i volumi devono essere indicati solo nella colonna a). a b c Stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato/sottoposto a revisione contabile Nel perimetro di consolidamento regolamentare Riferimento incrociato a EU IF CC1 Alla fine del periodo Alla fine del periodo Attività — Ripartizione per classi di attività secondo lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato/sottoposto a revisione contabile 1 2 3 4 5 xxx Totale attività Passività — Ripartizione per classi di passività secondo lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato/sottoposto a revisione contabile 1 2 3 4 xxx Totale passività Capitale proprio 1 2 3 xxx Capitale proprio totale Modello EU I CCA — Fondi propri: caratteristiche principali degli strumenti propri emessi dall'impresa a Testo libero 1 Emittente 2 Identificativo unico (ad es. CUSIP, ISIN o Bloomberg per i collocamenti privati) 3 Collocamento pubblico o privato 4 Legislazione applicabile allo strumento 5 Tipo di strumento (i tipi devono essere specificati per ciascuna giurisdizione) 6 Importo rilevato nel capitale regolamentare (moneta in milioni, alla più recente data di riferimento per la segnalazione) 7 Importo nominale dello strumento 8 Prezzo di emissione 9 Prezzo di rimborso 10 Classificazione contabile 11 Data di emissione originaria 12 Irredimibile o a scadenza 13 Data di scadenza originaria 14 Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza 15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso 16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso Cedole/dividendi 17 Cedole/dividendi fissi o variabili 18 Tasso della cedola ed eventuale indice collegato 19 Presenza di un "dividend stopper" 20 Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di tempo) 21 Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di importo) 22 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso 23 Non cumulativo o cumulativo 24 Convertibile o non convertibile 25 Se convertibile, eventi che determinano la conversione 26 Se convertibile, integralmente o parzialmente 27 Se convertibile, tasso di conversione 28 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa 29 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile 30 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito 31 Meccanismi di svalutazione 32 In caso di svalutazione, eventi che la determinano 33 In caso di svalutazione, svalutazione totale o parziale 34 In caso di svalutazione, svalutazione permanente o temporanea 35 In caso di svalutazione temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione 36 Caratteristiche non conformi oggetto di disposizioni transitorie 37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi 38 Link alla versione integrale dei termini e delle condizioni dello strumento (segnalazione) (1) Inserire "N/A" se l'informazione non si applica ALLEGATO VII ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI PER L’INFORMATIVA SUI FONDI PROPRI Modelli EU I CC1.01, EU I CC1.02 e EU I CC1.03 — Composizione dei fondi propri regolamentari 1. Le imprese di investimento applicano le istruzioni fornite nel presente allegato per compilare il modello EU I CC1 di cui all’allegato VI conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2019/2033. 2. Le imprese di investimento compilano la colonna b) per spiegare la fonte di ogni input principale, che deve contenere un rimando alle righe corrispondenti del modello EU I CC2. 3. Le imprese di investimento includono nella descrizione che accompagna il modello una descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033 e degli strumenti e delle deduzioni cui si applicano tali restrizioni. Spiegano inoltre le principali variazioni degli importi indicati rispetto ai precedenti periodi di informativa. 4. Il presente modello è fisso e le imprese di investimento lo pubblicano esattamente nello stesso formato di cui all’allegato VI. 5. Le imprese di investimento diverse dalle imprese piccole e non interconnesse pubblicano le informazioni sulla composizione dei fondi propri conformemente al modello EU I CC1.01 di cui all’allegato VI. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse che emettono strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 pubblicano le informazioni sulla composizione dei fondi propri conformemente al modello EU I CC1.02 di cui all’allegato VI. Modello EU I CC1.01 — Composizione dei fondi propri regolamentari (imprese di investimento diverse dalle imprese piccole e non interconnesse) Riferimenti giuridici e istruzioni Riga Riferimenti giuridici e istruzioni 1 Fondi propri Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2. Questa riga è la somma delle righe 2 e 40. 2 Capitale di classe 1 Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. Questa riga è la somma delle righe 3 e 28. 3 Capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 4 a 12 e 27. 4 Strumenti di capitale interamente versati Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013). Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. 5 Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». 6 Utili non distribuiti Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili. 7 Altre componenti di conto economico complessivo accumulate Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. 8 Altre riserve Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo va indicato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. 9 Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato. 10 Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013. 11 Altri fondi Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. 12 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 È indicata la somma totale delle righe 13 e da 17 a 26. 13 (-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono indicate in questa riga. L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. 14 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento. 15 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento. 16 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. 17 (-) Perdite relative all’esercizio in corso Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. 18 (-) Avviamento Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013. 19 (-) Altre attività immateriali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile. 20 (-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. 21 (-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. 22 (-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. 23 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. 24 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013. 25 (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. 26 (-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. 27 Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013); — aggiustamenti transitori dovuti a interessi di minoranza aggiuntivi (articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013); — altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 (articoli da 469 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovuti a disposizioni transitorie; — altri elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale primario di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 4 a 26. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. 28 CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 29 a 31 e 39. 29 Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. 30 Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». 31 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe 32 e da 36 a 38. 32 (-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. 33 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. 34 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. 35 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. 36 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. 37 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. 38 (-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe di cui sopra. 39 Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 4 e 5, e articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013); — strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 83, 85 e 86 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni inclusa nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato, compreso anche il capitale emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013); — aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva nel capitale aggiuntivo di classe 1 di strumenti emessi da filiazioni (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie; — altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 472, 473 bis , 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie; — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1, dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 superino l’importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 28 e corrisponde all’opposto dell’eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 incluso, tra le altre deduzioni, nella riga 38; — altri elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 29 a 38. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. 40 CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 41 a 43 e 50. 41 Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. 42 Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». 43 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013. 44 (-) Strumenti propri di capitale di classe 2 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono indicate in questa riga. L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. 45 (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente Articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. 46 (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. 47 (-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. 48 (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. 49 (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera d), e articoli 68, 69 e 79 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono dedotte integralmente le partecipazioni detenute dall’ente in strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo. 50 Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013); — strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale di classe 2 (articoli 83, 87 e 88 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusa nel capitale di classe 2 consolidato, compreso anche il capitale di classe 2 ammissibile emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013); — aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2 (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie; — altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 (articoli 472, 473 bis , 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale di classe 2 dovuti a disposizioni transitorie; — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2, dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all’articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale di classe 2 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale di classe 2 superino l’importo degli elementi del capitale di classe 2 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 40; — altri elementi del capitale di classe 2 o deduzioni da un elemento del capitale di classe 2 che non possono essere assegnati a una delle righe da 41 a 49. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. Modello EU I CC1.02 — Composizione dei fondi propri regolamentari (imprese di investimento piccole e non interconnesse) Riferimenti giuridici e istruzioni Riga Riferimenti giuridici e istruzioni 1 Fondi propri Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2. È indicata la somma totale delle righe 2 e 25. 2 Capitale di classe 1 Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. È indicata la somma totale delle righe 3 e 20. 3 Capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 4 a 11 e 19. 4 Strumenti di capitale interamente versati Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013). Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. 5 Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». 6 Utili non distribuiti Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili. 7 Altre componenti di conto economico complessivo accumulate Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. 8 Altre riserve Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo va indicato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. 9 Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013. 10 Altri fondi Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. 11 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 È indicata la somma totale delle righe da 12 a 18. 12 (-) Perdite relative all’esercizio in corso Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. 13 (-) Avviamento Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013. 14 (-) Altre attività immateriali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile. 15 (-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. 16 (-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. 17 (-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. 18 (-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. 19 Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013); — aggiustamenti transitori dovuti a interessi di minoranza aggiuntivi (articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013); — altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 (articoli da 469 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovuti a disposizioni transitorie; — altri elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale primario di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 4 a 18. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. 20 CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 21 a 24. 21 Capitale interamente versato, emesso direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. 22 Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». 23 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013. 24 Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 4 e 5, e articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013); — strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 83, 85 e 86 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni inclusa nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato, compreso anche il capitale emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013); — aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva nel capitale aggiuntivo di classe 1 di strumenti emessi da filiazioni (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie; — altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 472, 473 bis , 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie; — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1, dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 superino l’importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 20 e corrisponde all’opposto dell’eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 incluso, tra le altre deduzioni, nella riga 18; — altri elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 21 a 23. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. 25 CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 26 a 29. 26 Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. 27 Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». 29 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013. 30 Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013); — strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale di classe 2 (articoli 83, 87 e 88 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusa nel capitale di classe 2 consolidato, compreso anche il capitale di classe 2 ammissibile emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013); — aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2 (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie; — altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 (articoli 472, 473 bis , 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale di classe 2 dovuti a disposizioni transitorie; — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2, dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all’articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale di classe 2 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale di classe 2 superino l’importo degli elementi del capitale di classe 2 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 25; — altri elementi del capitale di classe 2 o deduzioni da un elemento del capitale di classe 2 che non possono essere assegnati a una delle righe da 26 a 28. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. Modello EU I CC1.03 — Composizione dei fondi propri regolamentari (verifica del capitale del gruppo) 6. I soggetti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 che beneficiano dell’applicazione dello stesso articolo pubblicano le informazioni sulla composizione dei fondi propri conformemente al modello EU I CC1.03 e alle istruzioni seguenti. Riga Riferimenti giuridici e istruzioni 1 FONDI PROPRI Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2. 2 CAPITALE DI CLASSE 1 Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. 3 CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013. 4 Strumenti di capitale versati Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013). Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. 5 Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». 6 Utili non distribuiti Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili. 7 Utili non distribuiti di anni precedenti Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile». 8 Utile o perdita ammissibile Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni. Le perdite sono invece dedotte dal capitale primario di classe 1 come previsto dall’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. 9 Altre componenti di conto economico complessivo accumulate Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. 10 Altre riserve Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo va indicato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. 11 Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013. 12 Altri fondi Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. 13 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 È indicata la somma totale delle righe da 14 a 23. 14 (-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga. L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. 15 (-) Perdite relative all’esercizio in corso Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. 16 (-) Avviamento Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013. 17 (-) Altre attività immateriali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile. 18 (-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. 19 (-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. 20 (-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. 21 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. 22 (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. 23 (-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. 24 Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013); — altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 (articoli da 469 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovuti a disposizioni transitorie; — altri elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale primario di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 4 a 23. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. 25 CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 26 a 28 e 32. 26 Strumenti di capitale versati Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. 27 Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». 28 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 29 a 31. 29 (-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. 30 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. 31 (-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle deduzioni a norma dell’articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe 0340 o 0380 di cui sopra. 32 Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 4 e 5, e articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013); — altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 472, 473 bis , 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie; — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1, dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 superino l’importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 0300 e corrisponde all’opposto dell’eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 incluso, tra le altre deduzioni, nella riga 23; — altri elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 26 a 31. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. 33 CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 34 a 36 e 39. 34 Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. 35 Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». 36 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013. 37 (-) Strumenti propri di capitale di classe 2 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono indicate in questa riga. L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. 38 (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. 39 Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013); — altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 (articoli 472, 473 bis , 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale di classe 2 dovuti a disposizioni transitorie; — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2, dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all’articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale di classe 2 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale di classe 2 superino l’importo degli elementi del capitale di classe 2 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 33; — altri elementi del capitale di classe 2 o deduzioni da un elemento del capitale di classe 2 che non possono essere assegnati a una delle righe da 34 a 38. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. Modello EU I CC2 — Riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile 7. Le imprese di investimento applicano le istruzioni fornite nel presente allegato per compilare il modello EU I CC2 di cui all’allegato VI conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. 8. Le imprese di investimento pubblicano lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato. Il bilancio è sottoposto a revisione contabile ai fini dell’informativa di fine esercizio. 9. Le righe del modello sono flessibili e sono pubblicate dalle imprese di investimento conformemente al loro bilancio. Gli elementi dei fondi propri nei bilanci sottoposti a revisione contabile includono tutti gli elementi che sono componenti dei fondi propri regolamentari o che ne sono dedotti, tra cui patrimonio netto, passività quali debiti, o altre voci dello stato patrimoniale che influenzano i fondi propri regolamentari, quali attività immateriali, avviamento, attività fiscali differite. Le imprese di investimento espandono gli elementi dei fondi propri dello stato patrimoniale come necessario per assicurare che tutte le componenti incluse nel modello per l’informativa sulla composizione dei fondi propri (modello EU I CC1) figurino separatamente. Le imprese di investimento espandono gli elementi dello stato patrimoniale solo fino al livello di granularità necessario per ricavare le componenti richieste dal modello EU I CC1. L’informativa è proporzionata alla complessità dello stato patrimoniale dell’impresa di investimento. 10. Le colonne sono fisse e sono indicate come segue: a. colonna a: le imprese di investimento riportano i dati dello stato patrimoniale incluso nel bilancio sottoposto a revisione contabile conformemente all’ambito del consolidamento contabile; b. colonna b: le imprese di investimento pubblicano le cifre corrispondenti all’ambito del consolidamento regolamentare; c. colonna c: le imprese di investimento includono il riferimento incrociato tra la voce relativa ai fondi propri nel modello EU I CC2 e le voci pertinenti nel modello per l’informativa sui fondi propri EU I CC1. Il riferimento nella colonna c del modello EU I CC2 sarà collegato al riferimento contenuto nella colonna b del modello EU I CC1. 11. Nei casi seguenti in cui l’ambito del consolidamento contabile delle imprese di investimento e l’ambito del consolidamento regolamentare sono esattamente gli stessi, è compilata solo la colonna a) e questo fatto è chiaramente indicato: d. quando le imprese di investimento rispettano gli obblighi di cui alla parte sei del regolamento (UE) 2019/2033 relativi ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento su base consolidata, ma l’ambito e il metodo di consolidamento utilizzati per lo stato patrimoniale nel bilancio sono identici all’ambito e al metodo di consolidamento definiti in conformità del regolamento (UE) 2019/2033, parte uno, titolo II, capo 2, e le imprese di investimento dichiarano esplicitamente l’assenza di differenze tra i rispettivi ambiti e metodi di consolidamento nella descrizione che accompagna il modello; e. quando le imprese di investimento rispettano gli obblighi di cui alla parte sei del regolamento (UE) 2019/2033 su base individuale. Tabella EU I CCA — Principali caratteristiche degli strumenti propri emessi dall’impresa 12. Le imprese di investimento applicano le istruzioni fornite nel presente allegato per compilare la tabella EU I CCA di cui all’allegato VI conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. 13. Le imprese di investimento compilano la tabella EU I CCA per le categorie seguenti: strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2. 14. Le tabelle comprendono colonne separate con le caratteristiche di ciascuno strumento regolamentare di fondi propri. Nei casi in cui differenti strumenti di capitale di una stessa categoria presentino caratteristiche identiche, le imprese di investimento possono compilare soltanto una colonna con tali caratteristiche identiche e indicare le emissioni a cui le caratteristiche identiche si riferiscono. Istruzioni per la compilazione della tabella «Principali caratteristiche degli strumenti propri emessi dall’impresa» Numero di riga Spiegazione 1 Emittente Indicare il soggetto giuridico emittente. Testo libero 2 Identificativo unico (ad esempio CUSIP, ISIN o Bloomberg per i collocamenti privati) Identificativo unico (ad esempio, identificativo CUSIP, ISIN o Bloomberg per i collocamenti privati). Testo libero 3 Collocamento pubblico o privato Specificare se lo strumento è stato collocato pubblicamente o privatamente. Selezionare dal menu: [Pubblico] [Privato] 4 Legislazione applicabile allo strumento Specificare la legislazione applicabile allo strumento. Testo libero 5 Tipo di strumento (i tipi devono essere specificati per ciascuna giurisdizione) Specificare il tipo di strumento, che varia in funzione della giurisdizione. Per gli strumenti di capitale primario di classe 1, selezionare la denominazione dello strumento nell’elenco del capitale primario di classe 1 pubblicato dall’ABE. Per gli altri strumenti, selezionare dal: menu di opzioni fornito alle imprese di investimento da ciascuna giurisdizione — Inserire i riferimenti giuridici agli articoli del regolamento (UE) 2019/2033 per ciascun tipo di strumento. 6 Importo rilevato nel capitale regolamentare (moneta in milioni, alla più recente data di riferimento) Specificare l’importo rilevato nei fondi propri regolamentari (importo totale dello strumento rilevato prima delle disposizioni transitorie per il livello pertinente dell’informativa — moneta utilizzata per gli obblighi di segnalazione). Testo libero: specificare in particolare se alcune parti degli strumenti sono in classi diverse di fondi propri regolamentari e se l’importo rilevato nei fondi propri regolamentari è diverso dall’importo emesso. 7 Importo nominale dello strumento Importo nominale dello strumento (nella moneta di emissione e nella moneta utilizzata per gli obblighi di segnalazione). Testo libero 8 Prezzo di emissione Prezzo di emissione dello strumento. Testo libero 9 Prezzo di rimborso Prezzo di rimborso dello strumento. Testo libero 10 Classificazione contabile Specificare la classificazione contabile. Selezionare dal menu: [Patrimonio netto] [Passività - costo ammortizzato] [Passività - opzione del valore equo] [Interessi di minoranza in filiazioni consolidate] 11 Data di emissione originaria Specificare la data di emissione. Testo libero 12 Irredimibile o a scadenza Specificare se a scadenza o irredimibile. Selezionare dal menu: [Irredimibile] [A scadenza] 13 Data di scadenza originaria Per gli strumenti a scadenza, specificare la data originaria di scadenza (giorno, mese e anno). Per gli strumenti irredimibili, inserire la dicitura «privo di scadenza». Testo libero 14 Rimborso anticipato a discrezione dell’emittente soggetto ad approvazione preventiva dell’autorità di vigilanza Specificare se esiste un’opzione di rimborso anticipato a discrezione dell’emittente (tutti i tipi di opzioni di rimborso anticipato). Selezionare dal menu: [Sì] [No] 15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso Per gli strumenti con opzioni di rimborso anticipato a discrezione dell’emittente, specificare la data del primo rimborso anticipato se lo strumento prevede un rimborso anticipato ad una data prestabilita (giorno, mese e anno) e, inoltre, indicare se lo strumento prevede l’opzione di rimborso anticipato legata a eventi fiscali e/o regolamentari. Specificare anche il prezzo di rimborso. Contribuisce a valutare la stabilità dello strumento. Testo libero 16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso Specificare l’esistenza e la frequenza delle successive date di rimborso anticipato, se del caso. Contribuisce a valutare la stabilità dello strumento. Testo libero 17 Cedole/dividendi fissi o variabili Specificare se le cedole/i dividendi sono: fissi nell’arco della vita dello strumento, variabili nell’arco della vita dello strumento, attualmente fissi ma destinati a divenire variabili in futuro o attualmente variabili ma destinati a divenire fissi in futuro. Selezionare dal menu: [Fissi], [Variabili], [Da fissi a variabili], [Da variabili a fissi] 18 Tasso della cedola ed eventuale indice collegato Specificare il tasso della cedola dello strumento ed eventuali indici di riferimento cui è collegato il tasso della cedola/del dividendo. Testo libero 19 Presenza di un «dividend stopper» Specificare se il non pagamento di cedole o dividendi sullo strumento comporta il divieto di pagamento di dividendi sulle azioni ordinarie (presenza di un meccanismo di «dividend stopper»). Selezionare dal menu: [Sì] [No] 20 Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di tempo) Specificare se l’emittente gode di discrezionalità piena, parziale o nulla nel decidere in merito al pagamento della cedola/del dividendo. Se l’ente gode in qualunque circostanza della piena discrezionalità di annullare il pagamento delle cedole/dei dividendi, selezionare «pienamente discrezionale» (anche in presenza di «dividend stopper» che non impediscono all’ente di annullare i pagamenti relativi allo strumento). Se l’annullamento del pagamento è sottoposto a determinate condizioni (ad esempio fondi propri al di sotto di una determinata soglia), selezionare «parzialmente discrezionale». Se l’ente non può annullare il pagamento se non in caso di insolvenza, selezionare «obbligatorio». Selezionare dal menu: [Pienamente discrezionale] [Parzialmente discrezionale] [Obbligatorio] Testo libero (specificare i motivi di discrezionalità, l’esistenza di «dividend pusher», di «dividend stopper» e di ACSM — Alternative Coupon Satisfaction Mechanism) 21 Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale od obbligatorio (in termini di importo) Specificare se l’emittente gode di discrezionalità piena, parziale o nulla sull’importo della cedola/del dividendo. Selezionare dal menu: [Pienamente discrezionale] [Parzialmente discrezionale] [Obbligatorio] 22 Presenza di «step up» o di altro incentivo al rimborso Indicare la presenza di «step up» o altro incentivo al rimborso. Selezionare dal menu: [Sì] [No] 23 Non cumulativi o cumulativi Indicare se i dividendi/le cedole sono cumulativi o non cumulativi. Selezionare dal menu: [Non cumulativo] [Cumulativo] [ACSM] 24 Convertibile o non convertibile Specificare se lo strumento è convertibile o non convertibile. Selezionare dal menu: [Convertibile] [Non convertibile] 25 Se convertibile, eventi che determinano la conversione Specificare le condizioni alle quali lo strumento potrà essere convertito, compreso il punto di insostenibilità economica. Nel caso in cui la conversione possa essere attivata da una o più autorità, elencare le autorità in questione. Per ogni autorità, è indicato se la base giuridica che permette all’autorità di attivare la conversione è prevista dalle clausole del contratto relativo allo strumento (approccio contrattuale) o dalla normativa (approccio normativo). Testo libero 26 Se convertibile, integralmente o parzialmente Specificare se lo strumento sarà sempre convertito integralmente, potrà essere convertito integralmente o parzialmente, o sarà sempre convertito parzialmente. Selezionare dal menu: [Sempre integralmente] [Integralmente o parzialmente] [Sempre parzialmente] 27 Se convertibile, tasso di conversione Specificare il tasso di conversione nello strumento avente maggiore capacità di assorbimento delle perdite. Testo libero 28 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa Per gli strumenti convertibili, specificare se la conversione è obbligatoria o facoltativa. Selezionare dal menu: [Obbligatoria] [Facoltativa] [N.d.] e [A scelta del possessore] [A scelta dell’emittente] [A scelta di entrambi, possessore ed emittente] 29 Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile Per gli strumenti convertibili, specificare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile. Selezionare dal menu: [Capitale primario di classe 1] [Capitale aggiuntivo di classe 1] [Capitale di classe 2] [Altro] 30 Se convertibile, precisare l’emittente dello strumento nel quale viene convertito Se convertibile, precisare l’emittente dello strumento nel quale viene convertito. Testo libero 31 Meccanismi di svalutazione Indicare se è presente un meccanismo di svalutazione (write-down). Selezionare dal menu: [Sì] [No] 32 In caso di svalutazione, eventi che la determinano Precisare gli eventi che determinano la svalutazione, compreso il punto di insostenibilità economica. Nel caso in cui la svalutazione possa essere attivata da una o più autorità, elencare le autorità in questione. Per ogni autorità, è indicato se la base giuridica che permette all’autorità di attivare la svalutazione è prevista dalle clausole del contratto relativo allo strumento (approccio contrattuale) o dalla normativa (approccio normativo). Testo libero 33 In caso di svalutazione, svalutazione totale o parziale Specificare se lo strumento sarà sempre svalutato integralmente, potrà essere svalutato parzialmente, o sarà sempre svalutato parzialmente. Contribuisce alla valutazione del livello di assorbimento delle perdite al momento della svalutazione. Selezionare dal menu: [Sempre integralmente] [Integralmente o parzialmente] [Sempre parzialmente] 34 In caso di svalutazione, svalutazione permanente o temporanea Per gli strumenti che prevedono meccanismi di svalutazione, specificare se la svalutazione sarà permanente o temporanea. Selezionare dal menu: [Permanente] [Temporanea] [N.d.] 35 In caso di svalutazione temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione Descrivere il meccanismo di rivalutazione. Testo libero 36 Caratteristiche non conformi oggetto di disposizioni transitorie Specificare eventuali caratteristiche non conformi. Selezionare [Sì] o [No]. 37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi In caso di caratteristiche non conformi, specificare quali. Testo libero 38 Link alla versione integrale dei termini e delle condizioni dello strumento (segnalazione) Le imprese di investimento includono il collegamento ipertestuale al prospetto di emissione, comprese le condizioni dello strumento. ALLEGATO VIII SEGNALAZIONE DELLA VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO MODELLI PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO Numero del modello Codice del modello Nome del modello/gruppo di modelli Nome abbreviato VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO 11.1 I 11.01 COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO I11.1 11.2 I 11.02 STRUMENTI DI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO I11.2 11.3 I 11.03 INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI I11.3 I 11.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.1) Riga Voce Importo 0010 0010 FONDI PROPRI 0020 CAPITALE DI CLASSE 1 0030 CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 0040 Strumenti di capitale interamente versati 0050 Sovrapprezzo azioni 0060 Utili non distribuiti 0070 Utili non distribuiti di anni precedenti 0080 Utile ammissibile 0090 Altre componenti di conto economico complessivo accumulate 0100 Altre riserve 0120 Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali 0130 Altri fondi 0145 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 0150 (-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 0190 (-) Perdite relative all'esercizio in corso 0200 (-) Avviamento 0210 (-) Altre attività immateriali 0220 (-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali 0230 (-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri 0240 (-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri 0250 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo 0270 (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite 0280 (-) Altre deduzioni 0295 Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti 0300 CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 0310 Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente 0320 Sovrapprezzo azioni 0335 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 0340 (-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 0380 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo 0400 (-) Altre deduzioni 0415 Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti 0420 CAPITALE DI CLASSE 2 0430 Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente 0440 Sovrapprezzo azioni 0455 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 0460 (-) Strumenti propri di capitale di classe 2 0500 (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa madre non ha un investimento significativo 0525 Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti I 11.02 — STRUMENTI DI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.2) Importo Riga Voce 0010 0010 Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario del gruppo di imprese di investimento in cui l'impresa madre ha un investimento significativo 0020 Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario del gruppo di imprese di investimento in cui l'impresa madre ha un investimento significativo 0030 Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario nel gruppo di imprese di investimento in cui l'impresa madre ha un investimento significativo 0040 Partecipazioni di soggetti del settore finanziario nel gruppo di imprese di investimento nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l'impresa madre detiene un investimento 0050 Crediti subordinati di soggetti del settore finanziario appartenenti al gruppo di imprese di investimento 0060 Passività potenziali a favore di soggetti del gruppo di imprese di investimento 0070 Requisiti di fondi propri totali per le filiazioni I 11.03: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (I11.3) Codice Tipo di codice Nome dell'impresa Impresa madre/filiazione Paese Investimenti dell'impresa madre Passività potenziali dell'impresa madre a favore del soggetto Requisiti di fondi propri totali Capitale primario di classe 1 Capitale aggiuntivo di classe 1 Capitale di classe 2 Partecipazioni Crediti subordinati Capitale minimo permanente Requisito relativo ai fattori K Requisiti relativi alle spese fisse generali Attività gestite Denaro dei clienti detenuto — separato Denaro dei clienti detenuto — non separato Attività salvaguardate e gestite Ordini dei clienti trattati — operazioni a pronti Ordini dei clienti trattati — operazioni su derivati Requisito relativo al rischio di posizione netta K Margine di compensazione fornito Default della controparte della negoziazione Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni su derivati Requisito relativo al rischio di concentrazione K 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 0210 0220 0230 0240 0250 0260 0270 ALLEGATO IX SEGNALAZIONE DELLA VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO Indice PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 162 1 Struttura e convenzioni 162 1.1 Struttura 162 1.2 Convenzione di numerazione 162 1.3 Convenzione dei segni 162 PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI 163 1 FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO 163 1.1 Osservazioni generali 163 1.2 I 11.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.1) 163 1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 163 1.3 I 11.02 — REQUISITI DI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.2) 169 1.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 169 1.4 IF 11.03 INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (IF11.3) 170 1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche 170 PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE 1   Struttura e convenzioni 1.1   Struttura 1. La segnalazione della verifica del capitale del gruppo consta in tutto di due modelli: a) composizione dei fondi propri; b) strumenti di fondi propri. 2. Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. La presente parte del regolamento contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida. 1.2   Convenzione di numerazione 3. Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 4 a 7. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida. 4. Nelle istruzioni si applica lo schema generale di notazione seguente: {Modello; Riga; Colonna}. 5. Per le convalide all’interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l’indicazione del modello: {Riga; Colonna}. 6. Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {Modello; Riga}. 7. Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza. 1.3   Convenzione dei segni 8. Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti di fondi propri o i requisiti di liquidità è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti di fondi propri totali è segnalato come cifra negativa. Se l’intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive. PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI 1 FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO 1.1   Osservazioni generali 10. La sezione relativa alla rassegna dei fondi propri riporta informazioni sui fondi propri detenuti dall’impresa di investimento e sui relativi requisiti di fondi propri. Consta di due modelli: a) il modello I 11.01 riporta la composizione dei fondi propri detenuti dall’impresa di investimento: capitale primario di classe 1 (CET1), capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) e capitale di classe 2 (T2); b) il modello I 11.02 riporta informazioni sui «requisiti di fondi propri» nel contesto della verifica del capitale del gruppo, ossia le partecipazioni infragruppo, le passività potenziali e i requisiti di fondi propri totali delle filiazioni; c) il modello I 11.03 riporta le informazioni pertinenti sui requisiti patrimoniali, sulle passività potenziali, sui crediti subordinati e sulle partecipazioni di soggetti del settore finanziario a livello di filiazione, scomposte per soggetto. 11. Le voci di questi modelli prescindono dagli aggiustamenti transitori. Ciò significa che le cifre (tranne nei casi in cui il requisito transitorio di fondi propri è specificamente indicato) sono calcolate in base alle disposizioni finali (ossia come se non esistessero disposizioni transitorie). 1.2   I 11.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.1) 1.2.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Riga Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 FONDI PROPRI Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2. 0020 CAPITALE DI CLASSE 1 Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. 0030 CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0040 Strumenti di capitale interamente versati Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013). Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0050 Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». 0060 Utili non distribuiti Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili. È segnalata la somma totale delle righe 0070 e 0080. 0070 Utili non distribuiti di anni precedenti Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile». 0080 Utile ammissibile Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni. 0090 Altre componenti di conto economico complessivo accumulate Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0100 Altre riserve Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. 0120 Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0130 Altri fondi Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. 0145 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, e articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione della lettera i) di tale paragrafo. È segnalata la somma totale delle righe 0150 e da 0190 a 0280. 0150 (-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga. L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. 0190 (-) Perdite relative all’esercizio in corso Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0200 (-) Avviamento Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0210 (-) Altre attività immateriali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile. 0220 (-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0230 (-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. 0240 (-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. 0250 (-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa madre non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. In questa riga, per impresa madre nell’Unione si intendono le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione, le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione o qualsiasi altra impresa madre che sia un’impresa di investimento, un ente finanziario, un’impresa strumentale o un agente collegato. 0270 (-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0280 (-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle deduzioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0150 a 0270 di cui sopra. 0295 Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013); — altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 (articoli da 469 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovuti a disposizioni transitorie; — altri elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale primario di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0040 a 0280. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. 0300 CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013. 0310 Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. 0320 Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». 0335 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione della lettera d) di tale articolo. È segnalata la somma totale delle righe 0340, 0380 e 0400. 0340 (-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. 0380 (-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa madre non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. In questa riga, per impresa madre nell’Unione si intendono le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione, le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione o qualsiasi altra impresa madre che sia un’impresa di investimento, un ente finanziario, un’impresa strumentale o un agente collegato. 0400 (-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle deduzioni a norma dell’articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe 0340 o 0380 di cui sopra. 0415 Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 4 e 5, e articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013); — altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 472, 473 bis , 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie; — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1, dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 superino l’importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 0300 e corrisponde all’opposto dell’eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 incluso, tra le altre deduzioni, nella riga 0280; — altri elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0310 a 0400. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. 0420 CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe da 0430 a 0455 e 0525. 0430 Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. L’importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. 0440 Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». 0455 (-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione della lettera d) di tale articolo. 0460 (-) Strumenti propri di capitale di classe 2 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga. L’importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. 0500 (-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’impresa madre non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. In questa riga, per impresa madre nell’Unione si intendono le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione, le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione o qualsiasi altra impresa madre che sia un’impresa di investimento, un ente finanziario, un’impresa strumentale o un agente collegato. 0525 Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013); — altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 (articoli 472, 473 bis , 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale di classe 2 dovuti a disposizioni transitorie; — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2, dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all’articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale di classe 2 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale di classe 2 superino l’importo degli elementi del capitale di classe 2 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 0420; — altri elementi del capitale di classe 2 o deduzioni da un elemento del capitale di classe 2 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0430 a 0500. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. 1.3   I 11.02 — REQUISITI DI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.2) 1.3.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Riga Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario del gruppo di imprese di investimento nei quali l’impresa madre ha un investimento significativo Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0020 Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario del gruppo di imprese di investimento nei quali l’impresa madre ha un investimento significativo Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0030 Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario nel gruppo di imprese di investimento nei quali l’impresa madre ha un investimento significativo Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0040 Partecipazioni di soggetti del settore finanziario nel gruppo di imprese di investimento nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Questa riga include le partecipazioni dell’impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento. 0050 Crediti subordinati di soggetti del settore finanziario appartenenti al gruppo di imprese di investimento Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Questa riga include i crediti subordinati dell’impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento. 0060 Passività potenziali a favore di soggetti del gruppo di imprese di investimento Articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. 0070 Requisiti di fondi propri totali per le filiazioni In caso di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. 1.4   IF 11.03 INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (IF11.3) 10. In questo modello sono segnalati tutti i soggetti inclusi nell’ambito di applicazione della verifica del capitale del gruppo. È compresa anche l’impresa madre del gruppo stesso. 1.4.1.   Istruzioni relative a posizioni specifiche Colonne Riferimenti giuridici e istruzioni 0010 Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore. 0020 Tipo di codice Il soggetto segnalante identifica il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». Indicare sempre il tipo di codice. 0030 Nome dell’impresa Nome dell’impresa inclusa nel consolidamento. 0040 Impresa madre/filiazione Indica se il soggetto segnalato nella riga è l’impresa madre del gruppo o una filiazione. 0050 Paese È segnalato il paese in cui è ubicata la filiazione. 0060 - 0100 Investimenti dell’impresa madre Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. In questa sezione sono segnalati gli investimenti dell’impresa madre nei soggetti del gruppo. 0060 Capitale primario di classe 1 Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0070 Capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0080 Capitale di classe 2 Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l’articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. 0090 Partecipazioni Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Questa colonna include le partecipazioni dell’impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento. 0100 Crediti subordinati Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Questa colonna include i crediti subordinati dell’impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l’impresa madre detiene un investimento. 0110 Passività potenziali dell’impresa madre a favore del soggetto Articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. 0120 Requisiti di fondi propri totali per le filiazioni Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. 0130 Capitale minimo permanente Articolo 14 del regolamento (UE) 2019/2033. 0140 Requisito relativo ai fattori K Articolo 15 del regolamento (UE) 2019/2033. 0150 Attività gestite Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 17 del regolamento (UE) 2019/2033. 0160 Denaro dei clienti detenuto — separato Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033. 0170 Denaro dei clienti detenuto — non separato Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033. 0180 Attività salvaguardate e gestite Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 19 del regolamento (UE) 2019/2033. 0190 Ordini dei clienti trattati — operazioni a pronti Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. 0200 Ordini dei clienti trattati — operazioni su derivati Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. 0210 Requisito relativo al rischio di posizione netta K Articolo 22 del regolamento (UE) 2019/2033. 0220 Margine di compensazione fornito Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. 0230 Default della controparte della negoziazione Articoli 24 e 26 del regolamento (UE) 2019/2033. 0240 Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato in tale lettera. Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. 0250 Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni su derivati Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato in tale lettera. Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. 0260 Requisito relativo al rischio di concentrazione K Articolo 24, articolo 37, paragrafo 2, e articolo 39 del regolamento (UE) 2019/2033. 0270 Requisiti relativi alle spese fisse generali Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033.

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