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Regolamento UE 2468/2023

Regolamento (UE) 2023/2468 della Commissione, dell’8 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda il Principio contabile internazionale (IAS) 12

Pubblicato: 08/11/2023 In vigore dal: 08/11/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2023/2468 della Commissione, dell’8 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda il Principio contabile internazionale (IAS) 12 EN: Commission Regulation (EU) 2023/2468 of 8 November 2023 amending Regulation (EU) 2023/1803 as regards International Accounting Standard 12

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2468 9.11.2023 REGOLAMENTO (UE) 2023/2468 DELLA COMMISSIONE dell’8 novembre 2023 che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda il Principio contabile internazionale (IAS) 12 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali ( 1 ) , in particolare l’articolo 3, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Con il regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione ( 2 ) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti all’8 settembre 2022. (2) Il 23 maggio 2023 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato talune modifiche al principio contabile internazionale n. 12 Imposte sul reddito (IAS 12). Le modifiche hanno introdotto un’eccezione temporanea alla contabilizzazione delle imposte differite determinate dall’attuazione delle norme tipo del secondo pilastro dell’OCSE, nonché informazioni integrative mirate per le entità interessate. (3) L’eccezione temporanea deve essere applicata immediatamente dopo la pubblicazione delle modifiche da parte dello IASB e retroattivamente in conformità del principio contabile internazionale n. 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori (IAS 8). Le disposizioni sulle informazioni integrative devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1 o gennaio 2023 o in data successiva. Una società non è tenuta ad applicare le disposizioni sulle informazioni integrative ai bilanci intermedi relativi a periodi intermedi che terminano il 31 dicembre 2023 o prima di tale data. (4) Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che le modifiche allo IAS 12 soddisfano le condizioni per l’adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. (5) Alcuni paesi terzi hanno già attuato le norme tipo del secondo pilastro dell’OCSE quest’anno. In assenza di una decisione sull’applicabilità delle modifiche allo IAS 12, i gruppi dell’UE dovranno rilevare gli aumenti connessi al secondo pilastro come imposte differite nei loro bilanci consolidati intermedi. Per evitare che ciò avvenga, è necessaria l’adozione urgente di tale decisione per i gruppi stabiliti nell’Unione. (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1803. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il principio contabile internazionale n. 12 Imposte sul reddito , di cui all’allegato del regolamento (UE) 2023/1803, è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Ciascuna società applica: a) i paragrafi 4 A e 88 A di cui all’allegato del presente regolamento immediatamente dopo la pubblicazione delle presenti modifiche e retroattivamente in conformità dello IAS 8; e b) i paragrafi 88B-88D di cui all’allegato del presente regolamento a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1 o gennaio 2023 o in data successiva. Le società non sono tenute a fornire le informazioni richieste da questi paragrafi per qualsiasi periodo intermedio che termina il 31 dicembre 2023 o prima di tale data. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione, del 13 settembre 2023, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 237 del 26.9.2023, pag. 1 ). ALLEGATO RIFORMA FISCALE INTERNAZIONALE - NORME TIPO (SECONDO PILASTRO) Modifiche allo IAS 12 Modifiche allo IAS 12 Imposte sul reddito Sono aggiunti i paragrafi 4 A, 88 A–88D (compresi il relativo titolo e il riquadro dopo il paragrafo 88D) e 98M. Ambito di applicazione ... 4 A Il presente Principio si applica alle imposte sul reddito determinate dalla legislazione fiscale vigente o sostanzialmente in vigore per attuare le norme tipo relative al secondo pilastro pubblicate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), compresa la legislazione fiscale che attua imposte integrative domestiche qualificate minime descritte in tali norme. Tale legislazione fiscale e le imposte sul reddito da essa determinate sono di seguito denominate «legislazione del secondo pilastro» e «imposte sul reddito del secondo pilastro». In deroga alle disposizioni del presente Principio, l’entità non deve rilevare né comunicare informazioni sulle attività e passività fiscali differite relative alle imposte sul reddito del secondo pilastro. ... Informazioni integrative ... Riforma fiscale internazionale - Norme tipo (secondo pilastro) 88 A L’entità deve indicare di aver applicato l’eccezione alla rilevazione e all’informativa sulle attività e passività fiscali differite relative alle imposte sul reddito del secondo pilastro (vedere paragrafo 4 A). 88B L’entità deve indicare separatamente i suoi oneri (proventi) fiscali correnti relativi alle imposte sul reddito del secondo pilastro. 88C Nei periodi in cui la legislazione del secondo pilastro è vigente o sostanzialmente in vigore ma non ha ancora acquisito efficacia, l’entità deve fornire informazioni conosciute o ragionevolmente stimabili che aiutino gli utilizzatori del bilancio a comprendere l’esposizione dell’entità alle imposte sul reddito del secondo pilastro determinate da tale legislazione. 88D Per conseguire l’obiettivo di informativa di cui al paragrafo 88C, l’entità deve fornire informazioni qualitative e quantitative sulla sua esposizione alle imposte sul reddito del secondo pilastro alla data di chiusura dell’esercizio. Tali informazioni non devono rispecchiare tutte le disposizioni specifiche della legislazione del secondo pilastro e possono essere fornite sotto forma di intervallo indicativo. Per le informazioni che non sono conosciute o non sono ragionevolmente stimabili, l’entità deve invece pubblicare una dichiarazione a tale riguardo e informazioni sui progressi compiuti dall’entità nella valutazione della sua esposizione. Esempi illustrativi dei paragrafi 88C–88D Tra gli esempi di informazioni che l’entità potrebbe fornire per conseguire l’obiettivo e ottemperare alle prescrizioni di cui ai paragrafi 88C–88D figurano: a) informazioni qualitative, quali informazioni riguardanti il modo in cui la legislazione del secondo pilastro incide sull’entità e le principali giurisdizioni in cui potrebbero esistere esposizioni alle imposte sul reddito del secondo pilastro; e b) informazioni quantitative, quali: i) l’indicazione della quota degli utili dell’entità che potrebbe essere soggetta alle imposte sul reddito del secondo pilastro e l’aliquota fiscale media effettiva applicabile a tali utili; oppure ii) l’indicazione di come l’aliquota fiscale media effettiva dell’entità sarebbe cambiata se la legislazione del secondo pilastro avesse acquisito efficacia. ... Data di entrata in vigore ... 98M Riforma fiscale internazionale - Norme tipo (secondo pilastro) , pubblicato nel maggio 2023, ha aggiunto i paragrafi 4 A e 88 A–88D. L’entità deve: a) applicare i paragrafi 4 A e 88 A immediatamente dopo la pubblicazione delle presenti modifiche e retroattivamente in conformità dello IAS 8; e b) applicare i paragrafi 88B–88D a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1 o gennaio 2023 o in data successiva. L’entità non è tenuta a fornire le informazioni richieste dai presenti paragrafi per qualsiasi periodo intermedio che termina il 31 dicembre 2023 o prima di tale data. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2468/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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