Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2525/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2525 della Commissione, del 23 settembre 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 23/09/2024 In vigore dal: 23/09/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2525 della Commissione, del 23 settembre 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2525 of 23 September 2024 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2525 25.9.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2525 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 2024 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate con il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato sono classificate nella nomenclatura combinata con il codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2024 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj . ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Mutandine unisex aderenti, altamente elasticizzate, di materiale tessile sottile a maglia circolare, di fibre artificiali (96 % poliestere e 4 % elastan). La parte principale delle mutandine è lavorata a maglia tubolare senza cuciture. Alla base del prodotto figura una cucitura che chiude l'apertura lungo un lato della gamba attraverso l'inguine verso il lato dell'altra gamba. Nella zona inguinale del prodotto le mutandine non presentano un tassello. Le mutandine sono munite in vita di un bordo a coste alto, aderente e altamente elasticizzato. Gli orli delle mutandine presentano un bordo. La parte bordata è altamente elasticizzata e le sgambature sono aderenti. Le mutandine possono essere lavate. All'importazione l'articolo è dichiarato come parte di un "sistema per la gestione dell'incontinenza" a due pezzi (mutandine e assorbente per l'incontinenza). L'elasticità delle mutandine le rende adatte per il fissaggio di diversi articoli alla cute di chi le indossa, per esempio diversi assorbenti (di varie dimensioni e forme) o medicazioni per ferite. Nella progettazione dell'articolo non è indicato se sia destinato ad accogliere assorbenti o medicazioni per ferite. Con le mutandine di fissaggio non sono importati inserti per pannolini, assorbenti né alcun tipo di medicazione per ferite. (Cfr. immagine) ( *1 ) 6108 22 00 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note 1 e 9 del capitolo 61 nonché dal testo dei codici NC 6108 e 6108 22 00 . La classificazione nella voce 9619 è esclusa. Le mutandine in quanto tali non sono articoli analoghi a quelli della voce 9619 , in quanto si tratta di semplici mutandine aderenti unisex altamente elasticizzate di materiale tessile sottile. Contrariamente ad altri articoli elencati nella voce, le mutandine in sé non presentano caratteristiche assorbenti particolari che le qualifichino per esempio come pannolino. Il materiale di cui sono costituite non evita la perdita di fluidi corporei e non li assorbe (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9619 , primo paragrafo, e la nota complementare 1 del capitolo 96 della nomenclatura combinata, ove si sottolineano le caratteristiche di assorbimento di tali articoli). È inoltre esclusa la classificazione nel codice NC 9619 00 89 come articoli per l’incontinenza. L'articolo non può essere considerato incompleto o non finito, non montato (la parte assorbente assente sarebbe aggiunta dopo l'importazione) ai sensi della RGI 2 a). Le mutandine non presentano le caratteristiche essenziali di un articolo per l'incontinenza, poiché dalla progettazione delle mutandine non si può concludere se siano destinate a essere utilizzate per la medicazione di ferite o per l'incontinenza o per qualsiasi altro fine che richieda il fissaggio di prodotti alla cute di chi li indossa. Di conseguenza le mutandine di tessuto elastico prive di elementi per l'assorbimento dei fluidi non costituiscono un articolo della voce 9619 . Le mutandine sono tuttavia simili alle mutandine unisex a maglia classificate nella voce 6108 al punto 3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 350/93 della Commissione ( 1 ) , che, grazie al taglio e alla grande elasticità, permettono di inserirvi eventualmente un pannolino, in modo che questa mutandina possa essere utilizzata da persone che soffrono d'incontinenza. L'assenza di tassello nelle mutandine non le esclude dalla classificazione nella voce 6108 . L'articolo unisex va pertanto classificato nel codice NC 6108 22 00 come slip o mutandine per donna o ragazza. ( *1 ) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo. ( 1 ) Regolamento (CEE) n. 350/93 della Commissione, del 17 febbraio 1993, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata ( GU L 41 del 18.2.1993, pag. 7 ), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/350/oj ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2525/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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