Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 2571/2024

Regolamento delegato (ue) 2024/2571 della Commissione, del 19 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le informazioni da fornire nel certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento

Pubblicato: 19/07/2024 In vigore dal: 19/07/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento delegato (ue) 2024/2571 della Commissione, del 19 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le informazioni da fornire nel certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2024/2571 of 19 July 2024 supplementing Regulation (EU) 2024/1157 of the European Parliament and of the Council by establishing the information to be provided in the certificate confirming the completion of a subsequent interim or non-interim recovery operation or a subsequent interim or non-interim disposal operation

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/2571 27.9.2024 REGOLAMENTO DELEGATO (ue) 2024/2571 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 2024 che integra il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le informazioni da fornire nel certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006 ( 1 ) , in particolare l’articolo 15, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2024/1157 stabilisce la procedura di notifica e autorizzazione preventive per le spedizioni di determinati rifiuti, comprese le operazioni intermedie di recupero o smaltimento. (2) L’articolo 15 di tale regolamento contiene disposizioni specifiche relative alle spedizioni di rifiuti destinati ad operazioni intermedie di recupero e smaltimento. Gli impianti che effettuano i processi successivi di trattamento dei rifiuti, sia intermedi che non intermedi, sono tenuti a informare gli impianti che effettuano le suddette operazioni intermedie del fatto che hanno completato i processi per i quali i rifiuti sono stati loro conferiti. Tale conferma deve assumere la forma di un certificato che dovrebbe essere rilasciato dagli impianti che hanno effettuato il successivo processo di trattamento dei rifiuti. Tramite il certificato, detti impianti devono attestare l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero e intermedia o non intermedia di smaltimento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   Il certificato attestante l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di smaltimento a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157 figura nell’allegato I del presente regolamento. 2.   Le istruzioni specifiche per la compilazione del certificato di cui all’allegato I figurano nell’allegato II del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj . ALLEGATO I Informazioni da fornire nel certificato attestante l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di smaltimento a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157 Certificato attestante l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di smaltimento a norma dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157 1. Certificato corrispondente alla notifica n.: 2. Corrispondente al numero o ai numeri di serie del movimento ( 1 ) : 3. Impianto: (Indicare se del caso) ☐ Intermedio ☐ Non intermedio 4. Identificazione dei rifiuti (indicare i codici pertinenti): i) Convenzione di Basilea, allegato VIII ( o IX se applicabile ): ii) Codice OCSE (se diverso dal punto i) : iii) Allegato III A o III B, se applicabile : iv) Elenco UE dei rifiuti ( 2 ) : v) Codice nazionale nel paese di importazione ( 3 ) : vi) Altro (precisare) : ☐ Impianto di smaltimento ☐ Impianto di recupero N. di registrazione: Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Telefono: E-mail: 5. Quantitativo ricevuto: Data/date: Tonnellate (Mg): m 3 : 6. Denominazione e composizione dei rifiuti ricevuti ( 4 ) : 7. Quantitativo trattato Quantitativo preparato per il riutilizzo o riciclato: Tonnellate (Mg): m 3 : Codice R: Quantitativo recuperato in altro modo: Tonnellate (Mg): m 3 : Codice R: Quantitativo smaltito: Tonnellate (Mg): m 3 : Codice D: 8. Dichiaro in fede che le informazioni nelle caselle da 3 a 7 sono complete ed esatte e che il recupero/lo smaltimento dei rifiuti sopra descritti è stato completato dall’impianto: Nome: Data: Firma: ( 1 ) Da compilare indicando il numero o i numeri indicati nella casella 2 del documento di movimento che figura nell’allegato I B del regolamento (UE) 2024/1157. ( 2 ) Da compilare in caso di spedizioni all’interno dell’UE e di importazioni nell’UE da paesi terzi. ( 3 ) Da compilare in caso di esportazioni dall’UE verso paesi terzi e di transito nel territorio dell’UE nel corso del tragitto verso o da paesi terzi. ( 4 ) Aggiungere informazioni più dettagliate se necessario. ALLEGATO II Istruzioni per la compilazione del certificato conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157 1. L’impianto che effettua l’operazione intermedia di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1157 compila le caselle 1 e 2 del certificato e chiede all’impianto che effettua la successiva operazione intermedia o non intermedia di recupero o intermedia o non intermedia di smaltimento di cui all’articolo 15, paragrafo 5, di tale regolamento («impianto successivo») di compilare le altre parti del certificato e presentarlo. 2. Ogni impianto successivo compila le caselle da 3 a 8 del certificato. 3. Le caselle 1 e 2 sono compilate indicandovi rispettivamente il numero del documento di notifica corrispondente e il numero del documento o dei documenti di movimento corrispondenti relativi ai rifiuti arrivati nell’impianto intermedio di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1157. 4. La casella 3 contiene le informazioni sull’impianto successivo. 5. Le caselle 4, 5 e 6 si riferiscono ai rifiuti in ingresso nell’impianto successivo. 6. La casella 4 si riferisce ai rifiuti in ingresso nell’impianto successivo. Per identificare i rifiuti è indicato il codice associato ai rifiuti elencati all’allegato IV del regolamento (UE) 2024/1157 o, se del caso, agli allegati III, III A o III B di tale regolamento. Il codice è indicato secondo il sistema adottato nell’ambito della convenzione di Basilea [sottorubrica i)] o, se del caso, il sistema adottato nella decisione OCSE [sottorubrica ii)], l’allegato III A o III B [sottorubrica iii)], l’elenco dei rifiuti stabilito a norma dell’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE [sottorubrica iv)], un sistema nel paese di importazione [sottorubrica v)] o altri sistemi di classificazione pertinenti [sottorubrica vi)]. Per le spedizioni all’interno dell’Unione sono sempre forniti uno o più codici conformemente all’elenco dei rifiuti stabilito a norma dell’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) . 7. La casella 5 deve essere compilata indicando la data o le date in cui l’impianto successivo ha ricevuto i rifiuti, il quantitativo in tonnellate (Mg) o, se del caso, il volume in m 3 dei rifiuti ricevuti. 8. Nella casella 6 occorre fornire una descrizione più dettagliata dei rifiuti ricevuti dall’impianto successivo rispetto al codice della casella 4, che rimane più generico. 9. La casella 7 si riferisce al completamento del trattamento presso l’impianto successivo indicato nella casella 3. Occorre indicare i quantitativi o, se del caso, i volumi di rifiuti recuperati o smaltiti, nonché il relativo codice R e D delle operazioni effettuate. 10. Nella casella 8, l’impianto successivo indicato nella casella 3 certifica che tutte le informazioni fornite nelle caselle da 3 a 7 sono complete ed esatte e che ha completato il recupero o lo smaltimento dei rifiuti descritti nel certificato. ( 1 ) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ( GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2571/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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