Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 2587/2022

Regolamento delegato (UE) 2022/2587 della Commissione del 18 agosto 2022 che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (Venus spp.) in alcune acque territoriali italiane

Pubblicato: 18/08/2022 In vigore dal: 18/08/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2022/2587 della Commissione del 18 agosto 2022 che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole (Venus spp.) in alcune acque territoriali italiane EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2587 of 18 August 2022 amending Regulation (EU) 2019/1241 of the European Parliament and of the Council as regards the minimum conservation reference size of Venus shells (Venus spp.) in certain Italian territorial waters

Testo normativo

30.12.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 338/40 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2587 DELLA COMMISSIONE del 18 agosto 2022 che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole ( Venus spp.) in alcune acque territoriali italiane LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 15, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il regolamento delegato (UE) 2016/2376 della Commissione ( 2 ) ha concesso, per le vongole, una deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fissata a una lunghezza totale di 22 mm, nelle acque territoriali italiane delle sottozone geografiche 9, 10, 17 e 18 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) a seguito di una raccomandazione comune presentata dall’Italia, che è l’unico Stato membro avente un interesse di gestione diretto nelle acque territoriali italiane. Tale deroga è stata applicata dal 1 o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/3 della Commissione ( 3 ) , modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/2237 ( 4 ) , ha prorogato tale deroga dal 1 o gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. (3) In linea con la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1241, il 18 marzo 2022 l’Italia ha presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune in cui ha chiesto di stabilire una deroga all’allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241 per quanto riguarda la taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole in alcune acque territoriali italiane. Il consiglio consultivo per il Mar Mediterraneo (MEDAC) è stato debitamente consultato e appoggia la raccomandazione comune. (4) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la raccomandazione comune e le prove scientifiche a sostegno presentate dall’Italia durante la riunione plenaria del 21-25 marzo 2022 (CSTEP 22-01) ( 5 ) . Lo CSTEP ha sottolineato che la biomassa commerciale è aumentata o è rimasta invariata in 9 dei 13 compartimenti monitorati tra il 2017 e il 2020. Lo CSTEP ha concluso che le catture di vongole sono costituite da adulti e che le vongole sotto taglia rigettate sono principalmente esemplari adulti che sopravvivono dopo essersi nuovamente infossati nel fondale marino. Lo CSTEP conclude che, con l’attuale deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione, la parte immatura della popolazione di vongole non è globalmente interessata da questa attività di pesca e che la riduzione della taglia minima di riferimento per la conservazione da 25 a 22 mm è ancora coerente con l’obiettivo di garantire la protezione del novellame, come previsto dall’articolo 18 del regolamento (UE) 2019/1241. Le prove scientifiche hanno inoltre dimostrato che una dimensione di 22 mm è superiore a quella delle vongole giunte a maturità (compresa tra gli 11 e i 12 mm) ed è in grado di produrre un gran numero di ovociti, il che garantirebbe lo sfruttamento sostenibile delle vongole, a condizione che sia effettuata un’adeguata gestione della pesca. In tale contesto lo CSTEP ha osservato che il modello di sfruttamento delle vongole nelle acque territoriali italiane interessate è in grado di proteggere la zona di riproduzione, proteggere e valorizzare le aree in cui sono presenti le vasche di accrescimento e riattivare le zone di pesca interessate dalla difesa costiera e dalle attività di ripascimento delle spiagge. La Commissione ritiene pertanto che la taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole di 22 mm, unitamente alle misure adottate dall’Italia in virtù dell’applicazione della deroga, soddisfi le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2019/1241. (5) Lo CSTEP ha tuttavia concluso che gli elementi inclusi nel piano di gestione non consentono di valutare gli effetti futuri della modifica delle misure relative alla taglia minima di riferimento per la conservazione e che sarebbe necessaria una modellizzazione della popolazione per valutare gli effetti futuri di tale modifica e distinguere l’effetto relativo della taglia minima di riferimento per la conservazione dagli altri effetti dovuti al piano e ai fattori ambientali. L’Italia ha accettato ufficialmente di presentare i dati pertinenti ai fini di una modellizzazione demografica. (6) La Commissione ritiene che, sulla base delle informazioni raccolte in questa fase nella raccomandazione comune, della valutazione del MEDAC e della valutazione dello CSTEP (CSTEP 22-01) e degli impegni assunti dalle autorità italiane, la deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione sia conforme ai requisiti stabiliti per le misure tecniche agli articoli 15 e 18 del regolamento (UE) 2019/1241. (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241. (8) Il piano di gestione italiano specifica che l’Italia monitorerà attentamente gli stock di vongole mediante relazioni che saranno trasmesse annualmente alla Commissione. (9) Le misure suggerite nella raccomandazione comune sono in linea con l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) e con l’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241. (10) Poiché le misure previste dal presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche connesse alla pesca e sulla programmazione della campagna di pesca delle navi dell’Unione, è opportuno che esso entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Entro il 15 gennaio 2023 le autorità dello Stato membro presentano alla Commissione, tramite il sito web sicuro dell’Unione per il controllo, l’elenco di tutte le navi autorizzate alla pesca di vongole ( Venus spp.) con draghe idrauliche nelle acque territoriali italiane delle sottozone geografiche 9, 10, 17 e 18 della CGPM. Le autorità dello Stato membro mantengono costantemente aggiornato tale elenco. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica dal 1 o gennaio 2023 al 31 dicembre 2025. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2022 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2016/2376 della Commissione, del 13 ottobre 2016, che istituisce un piano di rigetto per i molluschi bivalvi Venus spp. nelle acque territoriali italiane ( GU L 352 del 23.12.2016, pag. 48 ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2020/3 della Commissione, del 28 agosto 2019, che istituisce un piano in materia di rigetti per le vongole ( Venus spp.) in alcune acque territoriali italiane ( GU L 2 del 6.1.2020, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento delegato (UE) 2020/2237 della Commissione, del 13 agosto 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/3 per quanto riguarda la deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole ( Venus spp.) in alcune acque territoriali italiane ( GU L 436 del 28.12.2020, pag. 1 ). ( 5 ) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca — Relazione sulla 69 a riunione plenaria (PLEN 22-01), Ulrich, C. e Doerner, H editor(s), EUR 28359 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2022, disponibile all’indirizzo: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/22954277/STECF+PLEN+22-01.pdf/c2566fed-7daf-4e50-bf9f-ad39b966d0c4 ( 6 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 ). ALLEGATO La ventisettesima voce della tabella di cui all’allegato IX, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 è così modificata: «Vongole ( Venus spp.) 25 mm ( 1 ) ( 1 ) A titolo di deroga, dal 1 o gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 la taglia minima di riferimento per la conservazione delle vongole ( Venus spp.) è di 22 mm nelle acque territoriali italiane delle sottozone geografiche 9, 10, 17 e 18 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011.».

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