Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 3000/2024

Regolamento delegato (UE) 2024/3000 della Commissione, del 19 luglio 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una deroga alle restrizioni applicabili alla pesca dello spratto nella divisione CIEM 4b

Pubblicato: 19/07/2024 In vigore dal: 19/07/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2024/3000 della Commissione, del 19 luglio 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una deroga alle restrizioni applicabili alla pesca dello spratto nella divisione CIEM 4b EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2024/3000 of 19 July 2024 amending Regulation (EU) 2019/1241 of the European Parliament and of the Council as regards a derogation from restrictions on fishing for sprat in ICES division 4b

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/3000 3.12.2024 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/3000 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 2024 recante modifica del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una deroga alle restrizioni applicabili alla pesca dello spratto nella divisione CIEM 4b LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 15, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) L’allegato V del regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce misure tecniche per il Mare del Nord. La parte C, punto 4, di tale allegato stabilisce restrizioni applicabili alla pesca dello spratto per proteggere l’aringa nella divisione CIEM 4b («zona di protezione dello spratto»). (2) Tali restrizioni riguardano il divieto di utilizzare determinati attrezzi da pesca, in determinati periodi, in una zona situata lungo la costa danese del Mare del Nord e in due zone situate nelle acque del Regno Unito. Le restrizioni riguardanti la zona situata lungo la costa danese sono state oggetto di una deroga inizialmente stabilita dal regolamento delegato (UE) 2017/1393 della Commissione ( 2 ) e poi rinnovata dal regolamento delegato (UE) 2021/1160 della Commissione ( 3 ) , scaduto nel dicembre 2023. (3) Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e la Svezia («gruppo di Scheveningen») hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nella regione del Mare del Nord. Il 26 febbraio 2024 il gruppo di Scheveningen ha presentato alla Commissione una raccomandazione comune conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1241, in cui ha proposto di modificare l’allegato V del regolamento (UE) 2019/1241 introducendo una deroga alle restrizioni applicabili alla pesca dello spratto nella divisione CIEM 4b. Successivamente, il 1 o luglio 2024, il gruppo Scheveningen ha presentato alla Commissione una raccomandazione comune aggiornata. (4) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato le prove presentate dagli Stati membri interessati. Lo CSTEP ha concluso ( 5 ) che non vi è alcuna indicazione di danni sensibili allo stock di aringa del Mare del Nord causati dalla deroga concernente la zona di protezione dello spratto dal 2017 ad oggi e che è improbabile che tale deroga porti a livelli di protezione dello stock di aringa inferiori a quelli attualmente in vigore attraverso altre misure di gestione. (5) Tuttavia, lo CSTEP ha anche caldeggiato un ulteriore monitoraggio della composizione delle catture accessorie nella pesca dello spratto e ha ribadito di non essere in grado di valutare se dalla deroga concernente la zona di protezione dello spratto possano derivare effetti rilevabili, diretti o dannosi per l’ecosistema marino. È quindi opportuno che gli Stati membri interessati monitorino ulteriormente la composizione delle catture accessorie delle flotte che praticano questo tipo di pesca, al fine di consentire una nuova valutazione della deroga concernente la zona di protezione dello spratto qualora si rilevassero effetti dannosi sull’ecosistema marino da essa provocati. (6) Per quanto riguarda l’ambito geografico della zona di protezione dello spratto, inoltre, le due zone situate nelle acque del Regno Unito attualmente incluse nella zona di protezione dello spratto non dovrebbero più farne parte poiché non più soggette alla giurisdizione dell’Unione. (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1241. (8) Tenuto conto dell’impatto diretto di una deroga concernente la zona di protezione dello spratto sulle attività economiche connesse alla pesca di tale specie e sulla pianificazione della relativa campagna di pesca da parte dei pescherecci dell’Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima, onde evitare interferenze con la campagna di pesca dello spratto ed eventuali effetti negativi sul livello di utilizzo del contingente dell’Unione per tale specie fissato per il periodo dal 1 o luglio 2024 al 30 giugno 2025. (9) Le misure previste dal presente regolamento applicabili alle acque dell’Unione mirano al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra ( 6 ) , e tengono conto dei principi di cui all’articolo 494, paragrafo 3, di tale accordo. Esse non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’allegato V del regolamento (UE) 2019/1241 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2024. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105 ; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2017/1393 della Commissione, del 24 maggio 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord ( GU L 197 del 28.7.2017, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1393/oj ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2021/1160 della Commissione, del 12 maggio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la zona di protezione dello spratto e la zona di protezione della passera nel Mare del Nord ( GU L 250 del 15.7.2021, pag. 4 - http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1160/oj ). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj ). ( 5 ) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) — relazione sulla 75 a riunione plenaria (STECF-PLEN-24-01). Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2024, https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/d/stecf/stecf-plen-24-01_20240405 . ( 6 ) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689 (1)/oj. ALLEGATO Nell’allegato V, parte C, del regolamento (UE) 2019/1241, il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. Restrizioni applicabili alla pesca dello spratto per proteggere l’aringa nella divisione CIEM 4b La pesca con attrezzi trainati aventi dimensione di maglia del sacco inferiore a 32 mm o reti fisse aventi dimensione di maglia inferiore a 30 mm è vietata nella zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le coordinate seguenti, misurate in base al sistema WGS84, dal 1 o luglio al 31 ottobre, all’interno della zona geografica delimitata dalle coordinate seguenti: — costa occidentale della Danimarca a 55°30′ di latitudine nord, — 55°30′ di latitudine nord e 7°00′ di longitudine est, — 57°00′ di latitudine nord e 7°00′ di longitudine est, — costa occidentale della Danimarca a 57°00′ di latitudine nord. In deroga al primo comma, tale comma non si applica alla pesca con gli attrezzi seguenti: a) attrezzi trainati aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm; b) reti da circuizione a chiusura; oppure c) reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, reti a tramaglio e reti da posta derivanti aventi dimensione di maglia inferiore a 30 mm. A sostegno della deroga, gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati di monitoraggio riguardanti le catture accessorie di aringa effettuate dalle flotte che praticano la pesca dello spratto. Tali dati possono basarsi sui dati raccolti nell’ambito di programmi di campionamento per la pesca industriale.». ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/3000/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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