Ulteriori chiarimenti - Erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Protezione Civile - Articoli 66 e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 1, convertito con modificazioni, dalle legge 24 aprile 2020, n. 27
Ulteriori chiarimenti - Erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Protezione Civile - Articoli 66 e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 1, convertito con modificazioni, dalle legge 24 aprile 2020, n. 27 - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 25/E
Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali
Roma, 14 maggio 2020
OGGETTO: Ulteriori chiarimenti - Erogazioni liberali in denaro effettuate alla
Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile
Articoli 66 e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 1, convertito
con modificazioni, dalle legge 24 aprile 2020, n. 27.
QUESITO
La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile (di
seguito Dipartimento), con nota del 13 maggio u.s., ha chiesto ulteriori chiarimenti
in ordine alla documentazione probatoria della avvenuta donazione, al fine di
beneficiare delle agevolazioni ex art. 66 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18,
“Cura Italia”, convertito con modificazioni, dalle legge 24 aprile 2020, n. 27.
In particolare il Dipartimento, dopo aver preso atto dei chiarimenti
forniti dall'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 21/E del 27 aprile 2020, in
cui viene precisato che in merito ai bonifici disposti, a favore del
Dipartimento, nei conti correnti cod. IBAN:
1T84Z0306905020100000066387 e IT66J0306905020100000066432,
appositamente aperti ex articolo 99 del citato decreto legge n. 18 del 2020, è
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sufficiente che dalle “ricevute del versamento bancario o postale o
dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di
debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su
uno dei predetti conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica
COVID-19”, chiede di confermare che anche la copia del bonifico effettuato
nel conto di Tesoreria n. 22330 è sufficiente per consentire al donatore di
beneficiare della detrazione ex articolo 66.
Il Dipartimento, in particolare, fa presente che prima dell'apertura dei
predetti conti correnti dedicati, ai sensi dell'articolo 4 dell'Ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 2020, lo stesso era già
“autorizzato a ricevere risorse finanziarie derivanti da donazioni e altri atti
di liberalità sul conto corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri”.
Ciò posto, al fine di non creare disuguaglianze tra coloro che
nell'immediatezza dello slancio umanitario, hanno disposto bonifici, ai sensi
del citato articolo 4, della OCDPC e coloro che hanno donato versando nei
conti correnti autorizzati ai sensi dell'articolo 99, del citato decreto legge n.
18 del 2020, ai fini del riconoscimento del predetto beneficio fiscale, il
Dipartimento chiede se, in applicazione dei chiarimenti forniti nella predetta
risoluzione, possa, mediante un comunicato ufficiale, pubblicato sul proprio
sito istituzionale, informare i donatori che, ai fini della documentazione da
possedere per far valere l'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi, gli
stessi possano esibire copia del bonifico effettuato sul conto corrente
effettuato nel conto di Tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
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PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia),
convertito con modificazioni dalle legge 24 aprile 2020, n. 27, è finalizzato a
promuovere le erogazioni liberali devolute per fronteggiare l'evolversi della
situazione epidemiologica causata da COVID-19.
In particolare, il comma 1 del citato articolo 66 stabilisce che «Per le
erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle
persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle
regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro,
compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli
interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini
dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a
30.000 euro. ».
Con le stesse finalità il successivo comma 2 prevede che « Per le
erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai
soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13
maggio 1999, n. 133. La disposizione di cui al primo periodo si applica
anche alle erogazioni liberali effettuate per le medesime finalità in favore
degli enti religiosi civilmente riconosciuti.».
Fermi restando tutti gli specifici chiarimenti di prassi resi fino ad oggi
sulle erogazioni in parola (quali la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, la
risoluzione n. 21/E del 27 aprile 2020 e la circolare n. 11/E del 6 maggio
2020), si evidenzia quanto segue.
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Per quel che attiene la documentazione attestante il sostenimento
dell'onere, analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni
liberali in denaro, anche ai fini delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 66,
è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in
caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata,
dall'estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile
individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il carattere di
liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli
interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Tuttavia, attese le disposizioni previste dall'articolo 99 del decreto-
legge Cura Italia, si ritiene sufficiente, ai fini della detrazione di cui
all'articolo 66 in commento, che dalle ricevute del versamento bancario o
postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la
carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato
effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all'emergenza
epidemiologica COVID-19.
Al riguardo, stante le medesime ragioni di semplificazione che hanno
portato alle precisazioni rese nella risoluzione citata e attesa la disposizione
prevista dalla citata Ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, che autorizza il Dipartimento a
“ricevere risorse finanziare derivanti da donazioni e altri atti di liberalità sul
conto corrente di tesoreria n. 22330”, si ritiene applicabile alla fattispecie in
esame quanto già chiarito nella predetta risoluzione (confermata anche dalla
successiva circolare del 6 maggio 2020, n. 11/E), sia con riferimento alla
ammissione del beneficio della detrazione che con riferimento ai versamenti
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effettuati al Dipartimento della Protezione Civile sul conto di Tesoreria n.
22330.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
Antonio Dorrello
(firmato digitalmente)
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