Risoluzione AdE In vigore Procedimenti

Risoluzione AdE 130/2022

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130

Pubblicato: 23/09/2022 In vigore dal: 23/09/2022 Documento ufficiale

Quali sono i codici tributo da utilizzare nel modello F24 per versare le somme dovute dalla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione secondo la legge 130/2022?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 50/E del 2022 istituisce sei codici tributo specifici (LP30, LP31, LP32, LP33, LP34, LP35, LP36) per consentire ai contribuenti di versare tramite modello F24 gli importi dovuti per definire in via agevolata le controversie tributarie pendenti davanti alla Corte di Cassazione. Questa procedura riguarda i contribuenti che non siano stati integralmente soccombenti nei gradi di merito precedenti e che intendano chiudere la lite fiscale pagando un importo correlato al valore della controversia. I codici tributo sono differenziati per tipologia di tributo (IVA, altri tributi erariali, sanzioni, IRAP, addizionali regionali e comunali), permettendo di identificare correttamente la natura della somma versata. Il versamento deve avvenire in un'unica soluzione, senza possibilità di rateizzazione, e per ogni controversia autonoma deve essere effettuato un distinto versamento nel modello F24, indicando nella sezione "ERARIO" l'importo a debito versato con il codice tributo appropriato.

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Riferimento normativo

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 50/E Divisione Servizi ______________ Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione Roma, 23 settembre 2022 OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 L’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 disciplina la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione. In particolare, il citato articolo 5 consente ai contribuenti che non siano stati integralmente soccombenti nei gradi di merito di definire in via agevolata le liti fiscali pendenti innanzi alla Corte di cassazione attraverso il pagamento di determinati importi, correlati al valore della controversia, alle condizioni ivi indicate. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022, emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 14, della citata legge n. 130 del 2022, è stato approvato il modello di domanda per la definizione agevolata dei giudizi tributari in argomento e sono stati definiti modalità e termini per il versamento delle somme dovute. Il punto 5 del citato provvedimento prevede, tra l’altro, che:  il pagamento dell’importo da versare per la definizione deve avvenire in un’unica soluzione;  non è ammesso il pagamento rateale;  per ciascuna controversia autonoma è effettuato un distinto versamento;  è esclusa la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ciò premesso, per consentire il versamento tramite il modello “F24” delle suddette somme, si istituiscono i seguenti codici tributo, da esporre nella sezione “ERARIO” 2 esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento: Codice Codice Codice Denominazione Rateazione/Regione/ Anno di ufficio atto tributo codice tributo Prov./mese rif. riferimento IVA e relativi interessi NON – Definizione COMPILARE LP30 NON COMPILARE AAAA COMPILARE controversie tributarie - art. 5 L n. 130/2022 Altri tributi erariali e relativi interessi –- NON COMPILARE LP31 Definizione NON COMPILARE AAAA COMPILARE controversie tributarie - art. 5 L n. 130/2022 Sanzioni relative ai tributi erariali – NON COMPILARE LP32 Definizione NON COMPILARE AAAA COMPILARE controversie tributarie - art. 5 L n. 130/2022 IRAP e addizionale regionale all’ IRPEF e CODICE REGIONE NON relativi interessi - (tabella T0 - codici COMPILARE LP33 AAAA COMPILARE Definizione delle Regioni e delle controversie tributarie Province autonome) - art. 5 L n. 130/2022 Sanzioni relative all’IRAP e CODICE REGIONE all’addizionale NON (tabella T0 - codici COMPILARE LP34 regionale all’IRPEF – AAAA COMPILARE delle Regioni e delle Definizione Province autonome) controversie tributarie - art. 5 L n. 130/2022 Addizionale comunale CODICE all’IRPEF e relativi CATASTALE DEL NON COMPILARE LP35 interessi - Definizione COMUNE AAAA COMPILARE controversie tributarie (tabella T4 - codici - art. 5 L n. 130/2022 catastali dei Comuni) Sanzioni relative CODICE all’addizionale CATASTALE DEL NON comunale all’IRPEF - COMPILARE LP36 COMUNE AAAA COMPILARE Definizione (tabella T4 - codici controversie tributarie catastali dei Comuni) - art. 5 L n. 130/2022 3 Si precisa che il campo “codice ufficio” è valorizzato con il codice della Direzione regionale o provinciale dell’Agenzia delle entrate (ufficio legale), del Centro operativo di Pescara, ovvero dell’Ufficio provinciale – Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino, parte in giudizio. Tali codici sono reperibili nelle “Tabelle dei codici e denominazioni delle direzioni centrali, regionali e provinciali delle entrate”, e nella “Tabella dei codici degli Uffici Provinciali - Territorio (U.P.T.) da utilizzare nel modello F24”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Inoltre, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, ove previsto, è valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario. Tali codici sono reperibili nella “Tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome” e nella “Tabella T4 - Codici Catastali dei Comuni”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato secondo le istruzioni riportate nel modello di domanda (periodo d’imposta o anno di registrazione indicato sull’atto oggetto della controversia). Qualora il versamento venga eseguito da un soggetto diverso da colui che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, nel campo “codice fiscale” della sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento. In tal caso, nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è riportato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, unitamente all’indicazione, nel campo “codice identificativo”, del codice “71” (soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio). IL CAPO DIVISIONE Firmato digitalmente

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La definizione agevolata dei giudizi tributari secondo l'articolo 5 della legge 130/2022 rappresenta uno strumento di deflazione del contenzioso in Cassazione, disciplinando versamenti tramite modello F24 con codici tributo specifici. Commercialisti e consulenti tributari devono compilare correttamente i campi relativi al codice ufficio (Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate), alla rateazione/regione/provincia, all'anno di riferimento e al codice fiscale del coobbligato, escludendo compensazioni e rateazioni secondo le modalità previste dal decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

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