Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 50/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
Roma, 23 settembre 2022
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle
somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari
pendenti innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 5 della legge
31 agosto 2022, n. 130
L’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 disciplina la definizione agevolata dei
giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.
In particolare, il citato articolo 5 consente ai contribuenti che non siano stati
integralmente soccombenti nei gradi di merito di definire in via agevolata le liti fiscali
pendenti innanzi alla Corte di cassazione attraverso il pagamento di determinati importi,
correlati al valore della controversia, alle condizioni ivi indicate.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 settembre 2022,
emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 14, della citata legge n. 130 del 2022, è stato
approvato il modello di domanda per la definizione agevolata dei giudizi tributari in
argomento e sono stati definiti modalità e termini per il versamento delle somme dovute.
Il punto 5 del citato provvedimento prevede, tra l’altro, che:
il pagamento dell’importo da versare per la definizione deve avvenire in
un’unica soluzione;
non è ammesso il pagamento rateale;
per ciascuna controversia autonoma è effettuato un distinto versamento;
è esclusa la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
Ciò premesso, per consentire il versamento tramite il modello “F24” delle suddette
somme, si istituiscono i seguenti codici tributo, da esporre nella sezione “ERARIO”
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esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito
versati”, per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di
pagamento:
Codice Codice Codice Denominazione Rateazione/Regione/ Anno di
ufficio atto tributo codice tributo Prov./mese rif. riferimento
IVA e relativi interessi
NON – Definizione
COMPILARE LP30 NON COMPILARE AAAA
COMPILARE controversie tributarie
- art. 5 L n. 130/2022
Altri tributi erariali e
relativi interessi –-
NON
COMPILARE LP31 Definizione NON COMPILARE AAAA
COMPILARE
controversie tributarie
- art. 5 L n. 130/2022
Sanzioni relative ai
tributi erariali –
NON
COMPILARE LP32 Definizione NON COMPILARE AAAA
COMPILARE
controversie tributarie
- art. 5 L n. 130/2022
IRAP e addizionale
regionale all’ IRPEF e CODICE REGIONE
NON relativi interessi - (tabella T0 - codici
COMPILARE LP33 AAAA
COMPILARE Definizione delle Regioni e delle
controversie tributarie Province autonome)
- art. 5 L n. 130/2022
Sanzioni relative
all’IRAP e
CODICE REGIONE
all’addizionale
NON (tabella T0 - codici
COMPILARE LP34 regionale all’IRPEF – AAAA
COMPILARE delle Regioni e delle
Definizione
Province autonome)
controversie tributarie
- art. 5 L n. 130/2022
Addizionale comunale CODICE
all’IRPEF e relativi CATASTALE DEL
NON
COMPILARE LP35 interessi - Definizione COMUNE AAAA
COMPILARE
controversie tributarie (tabella T4 - codici
- art. 5 L n. 130/2022 catastali dei Comuni)
Sanzioni relative
CODICE
all’addizionale
CATASTALE DEL
NON comunale all’IRPEF -
COMPILARE LP36 COMUNE AAAA
COMPILARE Definizione
(tabella T4 - codici
controversie tributarie
catastali dei Comuni)
- art. 5 L n. 130/2022
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Si precisa che il campo “codice ufficio” è valorizzato con il codice della Direzione
regionale o provinciale dell’Agenzia delle entrate (ufficio legale), del Centro operativo di
Pescara, ovvero dell’Ufficio provinciale – Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino,
parte in giudizio. Tali codici sono reperibili nelle “Tabelle dei codici e denominazioni delle
direzioni centrali, regionali e provinciali delle entrate”, e nella “Tabella dei codici degli
Uffici Provinciali - Territorio (U.P.T.) da utilizzare nel modello F24”, pubblicate sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Inoltre, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, ove previsto, è valorizzato con
il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario. Tali codici sono
reperibili nella “Tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome” e nella
“Tabella T4 - Codici Catastali dei Comuni”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato secondo le istruzioni riportate nel
modello di domanda (periodo d’imposta o anno di registrazione indicato sull’atto oggetto
della controversia).
Qualora il versamento venga eseguito da un soggetto diverso da colui che ha
proposto l’atto introduttivo del giudizio, nel campo “codice fiscale” della sezione
“CONTRIBUENTE” del modello F24 è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il
versamento. In tal caso, nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o
curatore fallimentare” è riportato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto
introduttivo del giudizio, unitamente all’indicazione, nel campo “codice identificativo”, del
codice “71” (soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio).
IL CAPO DIVISIONE
Firmato digitalmente
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