Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese turistiche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152
Qual è il codice tributo per utilizzare il credito d'imposta a favore delle imprese turistiche tramite modello F24?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 73/E del 20 dicembre 2023 istituisce il codice tributo "7059" per consentire alle imprese turistiche di utilizzare il credito d'imposta riconosciuto dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Questo credito copre fino all'80% delle spese sostenute per interventi realizzati dal 6 novembre 2021 al 31 dicembre 2024, ed è destinato ai soggetti specificati nella normativa. Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, presentato obbligatoriamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione. Il codice tributo 7059 deve essere indicato nella sezione "Erario" del modello F24, nella colonna "importi a credito compensati" (o "importi a debito versati" in caso di riversamento), specificando l'anno di riferimento nel formato AAAA come risulta dal cassetto fiscale del contribuente. L'Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l'importo utilizzato non ecceda quello comunicato dal Ministero del Turismo, scartando il modello F24 in caso di superamento; inoltre, il credito è cedibile solo per intero e il cessionario lo utilizza con le medesime modalità del soggetto cedente.
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Riferimento normativo
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese turistiche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 73/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
Roma, 20 dicembre 2023
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
d’imposta a favore delle imprese turistiche, di cui all’articolo 1 del decreto-
legge 6 novembre 2021, n. 152
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, riconosce in
favore dei soggetti di cui al successivo comma 4, un contributo, sotto forma di credito di
imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5
realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto e fino al 31 dicembre
2024, alle condizioni indicate nel medesimo articolo 1.
Il successivo comma 8 del richiamato articolo 1 stabilisce che il credito d'imposta è
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono
stati realizzati, e che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi
telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Il medesimo comma 8 dell’articolo 1 dispone, altresì, che il credito d'imposta è
cedibile, solo per intero, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali
sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e
alla tracciabilità del credito d'imposta.
Ai sensi del citato articolo 1, comma 8, inoltre, il Ministero del Turismo, comunica
telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire
dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.
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Ciascun beneficiario o cessionario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione
fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero del Turismo, tramite il proprio cassetto
fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari
originari e degli eventuali cessionari della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da
presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice
tributo:
“7059” - denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese turistiche di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è
esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al
riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di
riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito nel formato “AAAA”,
indicato nel cassetto fiscale.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti
effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito
d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato nell’elenco dei
beneficiari trasmesso dal Ministero del Turismo, ovvero l’importo disponibile per ciascun
cessionario, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche trasmesse dallo stesso
Ministero, pena lo scarto del modello F24.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente
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Il codice tributo 7059 è lo strumento operativo per la compensazione del credito d'imposta turistico tramite modello F24, disciplinato dall'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997 sulla compensazione verticale. Commercialisti e consulenti fiscali devono gestire la tracciabilità del credito, le eventuali cessioni intere, i controlli automatizzati dell'Agenzia delle entrate e le comunicazioni telematiche del Ministero del Turismo relative a beneficiari, importi concessi, variazioni e revoche.
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