Soppressione del codice tributo per l’utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d’imposta in favore degli istituti universitari di diretta emanazione delle università estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia – articolo 31, comma 3-ter, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222
Soppressione del codice tributo per l’utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d’imposta in favore degli istituti universitari di diretta emanazione delle università estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia – articolo 31, comma 3-ter, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 - pdf
Testo normativo
Direzione Centrale Amministrazione
RISOLUZIONE N. 464/E
Roma, 02 dicembre 2008
OGGETTO: Soppressione del codice tributo per l’utilizzo, attraverso il modello F24, del
credito d’imposta in favore degli istituti universitari di diretta emanazione
delle università estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a
riconoscimento in Italia – articolo 31, comma 3-ter, del decreto legge 1
ottobre 2007, n. 159 convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
L’articolo 31, comma 3-ter, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha previsto la concessione di un contributo agli
istituti universitari, diretta emanazione di università estere, autorizzati a rilasciare titoli
ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell’11 aprile
1997, e della legge 11 luglio 2002, n. 148, a sostegno dei programmi di formazione
internazionale a studenti di nazionalità italiana e di ricerca con partecipazione anche di
soggetti di alta formazione esteri, nel limite complessivo di tre milioni di euro per il 2007.
La norma citata dispone che il contributo possa essere fruito anche come credito
d’imposta riconosciuto automaticamente secondo l’ordine cronologico di presentazione
delle relative domande al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il decreto 22 febbraio 2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di
concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca, nel dare attuazione alla norma, ha
regolato la procedura di presentazione delle domande prescrivendo che nelle stesse sia
indicata anche la modalità con cui si intende fruire del beneficio.
In particolare, l’articolo 3 del citato decreto dispone che il contributo può essere
fruito sia mediante erogazione in denaro sia tramite l’istituto della compensazione di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con risoluzione n. 288/E del 9 luglio 2008, a tal fine, è stato istituto il codice
tributo “6806”, denominato “credito d’imposta in favore degli istituti universitari di diretta
emanazione delle università estere – art. 31, comma 3-ter, del dl 159/2007 convertito dalla
legge 29/11/2007, n. 222”.
In considerazione dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili previste
dal citato articolo 31 – comma 3-ter del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, si dispone la
soppressione del codice tributo “6806”, denominato “credito d’imposta in favore degli
istituti universitari di diretta emanazione delle università estere – art. 31, comma 3-ter, del
dl 159/2007 convertito dalla legge 29/11/2007, n. 222”.
Si precisa che l'efficacia operativa della soppressione di tale codice tributo
decorre dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.
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