Come deve essere trattato fiscalmente il compenso percepito da un dipendente pubblico per prestazioni svolte presso terzi senza autorizzazione della propria amministrazione, e come può il dipendente recuperare le?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 101/2007 affronta il caso di dipendenti pubblici che svolgono incarichi retribuiti presso terzi in violazione del divieto di incompatibilità previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001. Secondo la normativa, questi compensi non possono essere classificati come redditi assimilati a lavoro dipendente, poiché manca l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e quindi non esiste relazione con la posizione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, i compensi devono essere qualificati come redditi da collaborazione coordinata e continuativa o lavoro autonomo, assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'acconto. L'amministrazione ospedaliera deve recuperare al proprio bilancio i compensi di anni precedenti al lordo delle ritenute operate dal terzo erogante. Dal lato del dipendente, questi può ottenere il rimborso delle imposte versate utilizzando lo strumento degli oneri deducibili dal reddito personale, secondo l'articolo 10, comma 1, lettera d-bis del TUIR, anche se la restituzione avviene verso l'amministrazione di appartenenza e non verso il soggetto che ha originariamente erogato il compenso. Questo meccanismo consente al contribuente di recuperare somme già tassate per cassa e restituite all'ente pubblico.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Istanza di Interpello - Articolo 53, comma 7, DLGS 30 marzo 2001, n.165- S.C.I. Amministrazione Regione
Testo normativo
airatubirt
enoizatnemucod
id
oizivreS
Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 17/05/2007 n. 101
Oggetto:
Istanza di Interpello - Articolo 53, comma 7, DLGS 30 marzo 2001, n.165-
S.C.I. Amministrazione Regione ...
Testo:
QUESITO
La Struttura Complessa Interaziendale Amministrazione della Regione
... (S.C.I. Amministrazione) coordina l'Azienda ospedaliera e l'Azienda ULSS
di ... ed ha chiesto se il recupero ai rispettivi bilanci aziendali dei
compensi corrisposti da terzi in anni precedenti per prestazioni rese da
dipendenti di dette aziende in violazione del regime di incompatibilita' e
di cumulo di impieghi e incarichi, previsto dall'articolo 53, comma 7, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, debba effettuarsi al lordo o al
netto delle ritenute complessivamente operate.
L'istante ha inoltre domandato attraverso quali mezzi detti
dipendenti possano recuperare a loro volta gli oneri versati per loro conto
dai committenti sostituti d'imposta.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
Non e' stata prospettata alcuna soluzione interpretativa.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 53 del DLGS 30 marzo 2001, n. 165, recante disposizioni in
materia di incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi per i dipendenti
pubblici, al comma 7 stabilisce:" I dipendenti pubblici non possono svolgere
incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza...In caso di inosservanza del divieto,
salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita'
disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte
deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel
conto dell'entrata dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per
essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti".
La norma, pur non rivestendo preminente carattere tributario, assume
tuttavia indiretto rilievo fiscale anche in ordine ai compensi per
prestazioni eseguite dal dipendente pubblico presso terzi in violazione alla
stessa per il difetto di conferimento dell'incarico o di autorizzazione
preventiva da parte della propria amministrazione.
Per determinare la corrispondente categoria di reddito cui i compensi
appartengono, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986,
n. 917 (TUIR), l'assoggettabilita' a ritenute alla fonte, ai sensi degli
articoli 23 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e valutare ogni
altra successiva vicenda del reddito stesso, occorre considerare che
l'assenza del conferimento d'incarico o di autorizzazione da parte
dell'amministrazione d'appartenenza a svolgere attivita' presso terzi
esclude che i compensi che ne derivano possano classificarsi come redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente in quanto non vi e' relazione
alcuna con la posizione del rapporto di lavoro richiesta dall'articolo 50,
comma 1, lettera b) del TUIR.
Tale circostanza, come peraltro precisato con circolare del Ministero
delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997, par. 5.3, comporta che detti
compensi debbano qualificarsi, a seconda delle modalita' di svolgimento da
verificarsi in concreto, come redditi da rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa o di lavoro autonomo anche occasionale da
assoggettare a ritenute alla fonte a titolo d'acconto.
Pagina 1
airatubirt
enoizatnemucod
id
oizivreS
Risoluzione del 17/05/2007 n. 101
Non osta alla suddetta imponibilita' la circostanza che i compensi
siano percepiti per incarichi retribuiti presso terzi svolti senza il
conferimento o l'autorizzazione di legge, considerato che ai sensi
dell'articolo 14, commi 4 e 4-bis della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
anche i proventi derivanti dalle predette attivita' non autorizzate sono
comunque imponibili se compresi nelle categorie di reddito di cui
all'articolo 6, comma 1, del TUIR e i relativi redditi sono determinati
secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.
Per quanto riguarda il recupero al bilancio aziendale dei proventi di
anni precedenti, imposto dall'articolo 53, comma 7, del DLGS n. 165 del
2001, l'amministrazione ospedaliera competente lo effettuera', con i mezzi
che riterra' opportuni, al lordo delle ritenute operate dal terzo (primo
quesito dell'istante). Dal canto loro i dipendenti percettori di tali
compensi nei cui confronti viene effettuato il recupero, potranno realizzare
il rimborso d'imposta con lo strumento degli oneri deducibili dal reddito
personale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d-bis, del TUIR
(secondo quesito dell'istante), secondo le modalita' illustrate con la
citata circolare n. 326 del 1997 e con la risoluzione n. 110 del 29 luglio
2005.
Al riguardo si e' dell'avviso che tale forma di rimborso, prevista
espressamente per "le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno
concorso a formare il reddito in anni precedenti", possa essere utilizzata
anche se la restituzione avviene in capo ad un soggetto diverso da quello
che lo ha erogato. Cio' in quanto la stessa ratio legis sottesa alla
predetta disposizione del TUIR - che consente in via generale al
contribuente il recupero di somme gia' tassate per cassa e restituite
all'ente erogatore al lordo delle imposte - non sembra venir meno nel caso
di specie in cui e' espressamente previsto per legge (art. 53, comma 7, del
DLGS n. 165 del 2001) che le somme in discorso devono essere versate
all'amministrazione d'appartenenza del prestatore d'opera "a cura
dell'erogante o, in difetto, dal percettore" stesso.
Pagina 2
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Risoluzione AdE 165/2001 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Risoluzione riguarda la qualificazione fiscale di compensi per prestazioni non autorizzate da dipendenti pubblici, con applicazione dell'articolo 50 TUIR per escludere l'assimilazione a reddito di lavoro dipendente e dell'articolo 10 TUIR per la deducibilità delle ritenute. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare le ritenute alla fonte, la categoria di reddito corretta (collaborazione o lavoro autonomo), la responsabilità sostitutiva del terzo erogante e le modalità di rimborso d'imposta per il dipendente, secondo le circolari del Ministero delle Finanze e la normativa sull'incompatibilità nei pubblici uffici.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.