Istituzione del codice tributo per effettuare il versamento all’entrata del bilancio dello Stato dell’importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015 delle banche di credito cooperativo – articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49
Qual è il codice tributo istituito per il versamento del 20% del patrimonio netto delle banche di credito cooperativo che conferiscono le loro aziende, e come deve essere versato?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 43/E del 2016 istituisce il codice tributo "1200" per consentire alle banche di credito cooperativo di versare un contributo pari al 20% del loro patrimonio netto al 31 dicembre 2015, nel momento in cui conferiscono l'azienda bancaria a una società per azioni. Questo versamento è previsto dal decreto-legge 18/2016 come condizione per evitare la devoluzione del patrimonio della banca secondo le regole ordinarie. Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24, indicando il codice tributo nella sezione "Erario" e compilando il campo "anno di riferimento" con l'anno in cui avviene il conferimento. La norma si applica esclusivamente alle banche di credito cooperativo che, entro i termini stabiliti, presentano istanza di conferimento a una società per azioni, purché il patrimonio netto sia superiore a 200 milioni di euro secondo il bilancio certificato dal revisore.
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Riferimento normativo
Istituzione del codice tributo per effettuare il versamento all’entrata del bilancio dello Stato dell’importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015 delle banche di credito cooperativo – articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 - pdf
Testo normativo
Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo
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RISOLUZIONE N. 43/E
Roma, 30 MAGGIO 2016
Oggetto: istituzione del codice tributo per effettuare il versamento all’entrata del
bilancio dello Stato dell’importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31
dicembre 2015 delle banche di credito cooperativo – articolo 2, comma 3-ter,
del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 aprile 2016, n. 49
Il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 aprile 2016, n. 49, disciplina, tra l’altro, la riforma delle banche di credito
cooperativo.
In particolare, l’articolo 2, comma 3, del citato d.l. n. 18/2016, prevede che le
banche di credito cooperativo, autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni
emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, commi 7 e 7-bis, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le
deliberazioni di trasformazione in società per azioni previste dall'articolo 36 del citato d.lgs.
n. 385/93, oppure deliberano la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2 del
medesimo articolo 2 del d.l. n. 18/2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 150-
bis, comma 5, dello stesso d.lgs. n. 385/93, in tema di devoluzione del patrimonio della
banca.
In proposito, il comma 3-bis dell’articolo 2 del citato d.l. n. 18/2016, prevede
che, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 150-bis, comma 5, del d.lgs. n. 385/93, la
devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo d.l. n. 18/2016,
“presentino alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del
1993, istanza, anche congiunta, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una
medesima società per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all'esercizio
dell'attività bancaria, purché la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una
delle banche istanti possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto
superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui
il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi”.
Al riguardo, il successivo comma 3-ter del medesimo articolo 2 del d.l. n.
18/2016, prevede che “all'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente
versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31
dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile
ha espresso un giudizio senza rilievi”.
Tanto premesso, per consentire di effettuare il versamento, tramite modello F24,
dell’importo previsto dal citato comma 3-ter dell’articolo 2 del d.l. n. 18/2016, si istituisce il
seguente codice tributo:
“1200” denominato “Quota del 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre
2015 delle banche di credito cooperativo – art. 2, comma 3-ter, d.l. n. 18/2016”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto
nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a
debito versati”; il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è effettuato il
conferimento, nel formato “AAAA”.
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Il codice tributo 1200 riguarda versamenti straordinari e contributi speciali dovuti da banche di credito cooperativo in caso di conferimento aziendale, disciplinati dal decreto-legge 18/2016. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere questa disposizione per gestire correttamente i versamenti tramite modello F24, le scadenze relative al patrimonio netto certificato e gli obblighi di comunicazione verso l'Agenzia delle Entrate in materia di operazioni bancarie straordinarie.
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