Risoluzione AdE In vigore Imposte Locali

Risoluzione AdE 21/2022

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU di cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51

Pubblicato: 30/09/2022 In vigore dal: 30/09/2022 Documento ufficiale

Qual è il codice tributo istituito per compensare il credito d'imposta IMU delle imprese turistico-ricettive e come si utilizza nel modello F24?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 53/E del 30 settembre 2022 istituisce il codice tributo "6982" per permettere alle imprese turistico-ricettive di utilizzare in compensazione il credito d'imposta riconosciuto per il versamento della seconda rata IMU 2021. Questo credito, pari al 50% dell'importo versato, è stato introdotto dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 come misura di sostegno al settore ricettivo. Il credito può essere utilizzato esclusivamente tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, non sono ammesse altre modalità di presentazione. Nel modello F24, il codice 6982 va inserito nella sezione "Erario" e può essere esposto sia nella colonna "importi a credito compensati" (quando il contribuente utilizza il credito) sia nella colonna "importi a debito versati" (nei casi di riversamento dell'agevolazione). L'Agenzia delle entrate verifica automaticamente che l'importo compensato non superi il massimale fruibile risultante dall'autodichiarazione presentata dal beneficiario, scartando il modello F24 in caso di eccedenza.

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Riferimento normativo

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU di cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 53/E Divisione Servizi ______________ Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione Roma, 30 settembre 2022 OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU di cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 L’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede a favore delle imprese turistico- ricettive, incluse le tipologie individuate dal comma 2 dello stesso articolo 22, un contributo, sotto forma di credito d'imposta in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi indicate. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 356194 del 16 settembre 2022, adottato ai sensi del comma 4 del richiamato articolo 22, sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta in parola. In proposito, il punto 3.4 del citato provvedimento ha stabilito che ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. 2 Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:  “6982” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU - articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”. Si precisa che, ai sensi del punto 3.4, lettera b), del citato provvedimento, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del modello F24. IL CAPO DIVISIONE Firmato digitalmente

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Il codice tributo 6982 è lo strumento operativo per la compensazione del credito d'imposta IMU secondo l'articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere le modalità di utilizzo tramite F24 telematico, i limiti di fruizione secondo il Temporary Framework e i controlli automatici dell'Agenzia sugli importi massimi compensabili. La normativa riguarda specificamente le imprese turistiche-ricettive e prevede verifiche sulla coerenza tra credito utilizzato e autodichiarazione presentata.

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