Risoluzione AdE
In vigore
Risoluzione AdE 244/2007
Irap – Trattamento delle eccedenze pregresse e compilazione del modello Unico – Articolo 1, comma 52, legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Riferimento normativo
Irap – Trattamento delle eccedenze pregresse e compilazione del modello Unico – Articolo 1, comma 52, legge 24 dicembre 2007, n. 244. - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 79/E
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Roma, 29 luglio 2011
Prot. 111064/2011
OGGETTO: Irap – Trattamento delle eccedenze pregresse e compilazione del
modello Unico – Articolo 1, comma 52, legge 24 dicembre 2007,
n. 244.
Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimento in merito alle
modalità di recupero del credito emergente dalla dichiarazione Irap, richiesto in
compensazione da parte di contribuenti non più tenuti alla presentazione della
predetta dichiarazione.
In particolare, tenuto conto che, in base all’articolo 1, comma 52, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell’imposta
regionale sulle attività produttive non può essere presentata in forma unificata, si
chiede se il credito in parola possa essere indicato nel modello di dichiarazione
unificata.
La sezione II del quadro RX della dichiarazione unificata accoglie le
eccedenze di imposta richieste in compensazione nella dichiarazione precedente,
per le quali nel periodo d’imposta successivo non è più presente la relativa
dichiarazione o il corrispondente quadro. Nella sezione in parola può, pertanto,
essere indicata anche l’eccedenza richiesta in compensazione in sede di
presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta regionale sulle attività
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produttive da parte di contribuenti per i quali non sussiste più l’obbligo di
predisposizione della predetta dichiarazione.
La circostanza che la dichiarazione annuale dell’imposta regionale sulle
attività produttive non possa essere presentata in forma unificata non rileva,
infatti, ai fini dell’esposizione nel modello Unico dell’eccedenza spettante a un
contribuente non più obbligato alla presentazione della dichiarazione IRAP.
Conseguentemente, l’eccedenza di imposta regionale sulle attività produttive
richiesta in compensazione nel periodo d’imposta precedente da parte di un
contribuente non più obbligato alla presentazione della relativa dichiarazione può
essere esposta nella sezione II del quadro RX del modello Unico, con
l’indicazione del codice tributo 3800.
IL DIRETTORE CENTRALE
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