IVA - EXPO’ 2015 - regime di non imponibilità stabilito dall’art. 10, comma 5, dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione alla Esposizione Universale di Milano del 2015, ratificato con legge n. 3 del 14 gennaio 2013
IVA - EXPO’ 2015 - regime di non imponibilità stabilito dall’art. 10, comma 5, dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione alla Esposizione Universale di Milano del 2015, ratificato con legge n. 3 del 14 gennaio 2013 - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 10/E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 15 Gennaio 2014
OGGETTO: IVA - EXPO’ 2015 - regime di non imponibilità stabilito dall’art. 10,
comma 5, dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per
facilitare la partecipazione alla Esposizione Universale di Milano del
2015, ratificato con legge n. 3 del 14 gennaio 2013
L’art. 10, comma 5, dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il
Bureau International des Expositions (di seguito “l’Accordo”), ratificato con legge
n. 3 del 14 gennaio 2013, dispone un’agevolazione in materia di IVA con
riferimento agli acquisti di beni e servizi nonché alle importazioni effettuate per le
attività ufficiali da parte dei Commissariati Generali di Sezione.
In particolare, la norma in esame prevede che “per quanto attiene all’imposta
sul valore aggiunto (IVA), gli acquisti di beni e servizi, nonché le importazioni di
beni di importo rilevante concernenti le loro attività ufficiali da parte dei
Commissariati Generali di Sezione non sono imponibili. Ai fini del presente
Accordo l’espressione “acquisto e/o importazioni di importo rilevante” si
applicherà agli acquisti di beni e servizi e/o importazioni di beni di importo
superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni
internazionali in Italia.”
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A tale proposito, si forniscono le seguenti indicazioni per la corretta
applicazione della disposizione.
Con riferimento al limite d’importo per individuare le operazioni non
imponibili, ai fini dell’applicazione del citato articolo 10 dell'Accordo, vale quanto
stabilito dall’articolo 72, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633; pertanto, il
limite è individuato in euro 300,00 (trecento).
La predetta agevolazione non necessita di disposizioni di attuazione, in
quanto non previste né dall’Accordo, né dalla legge di ratifica; tuttavia, al fine di
semplificare e rendere più agevole l’applicazione della norma, in analogia a quanto
precisato nella risoluzione n. 63/E del 9 ottobre 2013, si fornisce in allegato uno
schema di dichiarazione, da utilizzare per richiedere l’applicazione della suddetta
agevolazione.
Pertanto, i Commissariati Generali possono chiedere ai propri fornitori di
beni o servizi l’immediata applicazione della non imponibilità IVA, rilasciando loro
la dichiarazione scritta secondo il modello allegato, nella quale sia specificata la
finalità dell’acquisto e il riferimento alla norma che dispone l’agevolazione (art. 10,
comma 5, dell’Accordo).
Con tale dichiarazione, i Commissariati Generali, sotto la propria
responsabilità, effettuano acquisti di beni e servizi, analiticamente individuati, per
finalità legate alla partecipazione ad Expo’ 2015. Il documento sarà emesso in due
copie, una delle quali sarà consegnata al fornitore e l’altra conservata dal
Commissariato Generale.
I fornitori che ricevono tale attestazione potranno agevolmente individuare le
operazioni da qualificare come “non imponibili”, in quanto relative all’attività
ufficiale dei Commissariati Generali dell’Expo’ 2015.
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Per quanto riguarda le operazioni effettuate prima delle presenti indicazioni,
qualora sia stata erroneamente addebitata ai Commissariati Generali l’imposta sul
valore aggiunto, i fornitori possono procedere, entro un anno dalla effettuazione
dell’operazione stessa, ad una variazione in diminuzione, emettendo una “nota di
credito” a favore dell’acquirente (art. 26, commi 2 e 3, del DPR n. 633 del 1972). In
tal modo i Commissariati Generali saranno ristorati dell’imposta erroneamente loro
addebitata e i fornitori potranno recuperare tale importo attraverso il meccanismo
della detrazione.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
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MODELLO PER LA RICHIESTA DI NON IMPONIBILITA’ IVA
COMMISSARIATI GENERALI DI SEZIONE EXP0’ 2015
Protocollo n.
A) BENEFICIARIO (indicazione della denominazione del Commissariato
Generale e del soggetto che ne ha la rappresentanza)
Indirizzo in Italia del Commissariato Generale o del soggetto che ne ha la
rappresentanza
STATO PARTECIPANTE
B) DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO
Il beneficiario dichiara:
a) di acquistare i beni e/o i servizi, indicati nella sezione C), nell’ambito
delle attività ufficiali di EXPO’ 2015;
b) che i beni e i servizi acquistati rispondono alle condizioni stabilite dall’art.
10, comma 5, dell’Accordo EXPO’ 2015, ratificato con legge n. 13 del 14
gennaio 2013;
c) che le forniture sono non imponibili ai fini IVA;
d) che le informazioni di cui sopra sono comunicate in buona fede.
LUOGO E DATA
NOME E QUALIFICA DEL FIRMATARIO
FIRMA
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C) ELENCO DEI BENI E/O SERVIZI PER I QUALI VIENE RICHIESTA
LA NON IMPONIBILITA’ IVA
C.1) DATI RELATIVI AL FORNITORE
NOMINATIVO
NUMERO DI PARTITA IVA
VIA e N.
CAP, LOCALITÀ
C.2) DATI RELATIVI AI BENI E SERVIZI
NUM. DESCRIZIONE QUANTITÀ PREZZO AL
DETTAGLIATA NETTODELL’IVA
DEI BENI E/O
PREZZO PREZZO
SERVIZI (O
UNITARIO TOTALE
RIFERIMENTO
ALL’ORDINATIVO
ALLEGATO)
IMPORTO
TOTALE
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