Interpello ordinario – Conferimento da parte di un soggetto non residente in Italia di un ramo d'azienda appartenente alla sua stabile organizzazione in Italia a favore di un altro soggetto residente
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Testo normativo
RISOLUZIONE N. 63 /E
Direzione Centrale Coordinamento Normativo
Roma, 9 agosto 2018
OGGETTO: Interpello ordinario – Conferimento da parte di un soggetto non
residente in Italia di un ramo d'azienda appartenente alla sua stabile
organizzazione in Italia a favore di un altro soggetto residente
ALFA presenta un'istanza di interpello c.d. ordinario ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettera a), della L. n. 212 del 2000 volta ad avere chiarimenti in merito alla
corretta interpretazione degli articoli 176 e 179 del Tuir in relazione ad
un'operazione di conferimento (avente ad oggetto un ramo d'azienda situato in Italia)
a favore di una società residente in Italia.
In proposito, ALFA afferma di essere la stabile organizzazione in Italia della
società di diritto francese BETA la quale ha sede legale in Francia ed è ivi
fiscalmente residente e assoggettata, senza possibilità di opzione e senza esserne
esentata, alla corporative income tax, nonché è considerata, ai sensi delle
convenzioni in materia di doppie imposizioni concluse con Stati terzi, non avente
domicilio fiscale al di fuori dell'Unione Europea.
Ciò posto, ALFA dichiara di svolgere in Italia due distinte attività:
- quella di assicurazione del credito, consistente nell'offerta alle aziende
clienti di copertura assicurativa contro il rischio di insolvenza dei debitori con cui le
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aziende stesse intrattengono rapporti commerciali (d'ora in poi indicata come attività
assicurativa); e
- quella di raccolta e valutazione di informazioni commerciali e di
monitoraggio del rischio di insolvenza dei debitori e clienti italiani. Considerate
queste due attività svolte, ALFA ritiene di poter identificare i relativi (due - uno per
ogni attività) distinti rami d'azienda presenti in Italia.
Dato tale contesto, ALFA rileva che è intenzione di BETA di conferire il solo
ramo d'azienda relativo alla propria attività di … (d'ora in poi indicato come
Conferimento), alla società GAMMA, totalmente controllata dalla stessa BETA.
GAMMA è una società di diritto italiano, con sede legale e fiscale in Italia,
specializzata nei servizi per la gestione del credito che svolge, in particolare,
l'attività di recupero crediti e di vendita di informazioni commerciali.
Da un punto di vista pratico, ALFA rileva che il Conferimento si realizzerà
nel seguente modo:
- GAMMA (conferitaria) aumenterà "il proprio capitale in misura pari al
valore netto contabile del ramo d'azienda" oggetto del Conferimento;
- la quota della partecipazione, pari al valore di detto aumento di capitale
sociale, verrà direttamente attribuita ad ALFA, senza essere trasferita o assegnata a
BETA.
Secondo ALFA, dunque, il conferimento determinerà l'iscrizione nella
contabilità della stessa ALFA di una quota della partecipazione in GAMMA il cui
valore sarà pari all'aumento di capitale sociale conseguente al Conferimento;
pertanto, a seguito di detta operazione, ALFA sostituirà il valore di attività e
passività del ramo d'azienda conferito con la quota di partecipazione in GAMMA.
In proposito, ALFA segnala che non è sua intenzione cedere, a terzi o ad altre
società del Gruppo , la partecipazione rinveniente dal Conferimento, né trasferirla a
BETA.
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Infine, ALFA rileva che qualora detta partecipazione allocata in Italia in capo
alla stessa ALFA venisse ceduta a BETA, il capital gain realizzato sarebbe tassato ai
fini Ires all'1,2% (24% del 5% del capital gain) in applicazione "dell'istituto
agevolativo della participation exemption (pex)" di cui all'articolo 87 del Tuir.
Pertanto, ALFA chiede di conoscere, ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera a), della L. n. 212 del 2000, il parere della Scrivente in merito
all'interpretazione degli articoli 176 e 179 del Tuir sul corretto trattamento fiscale
del rappresentato Conferimento.
Con nota del …, acquisita dalla Scrivente con prot. …, ALFA ha prodotto la
copia dell'atto di conferimento oggetto dell'istanza.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
ALFA ritiene che il Conferimento sia qualificabile come "conferimento
d'attivo" realizzato tra società appartenenti a diversi Stati Membri dell'Unione
Europea di cui alla Direttiva 2009/133/CE, avendo le società interessate i requisiti
previsti dalla citata Direttiva e rientrando l'oggetto del conferimento (ossia, il ramo
d'azienda … della stessa ALFA) nella definizione di "ramo d'attività" di cui alla
Direttiva medesima.
Pertanto, la stessa ALFA ritiene che relativamente al Conferimento trovi
applicazione la normativa comunitaria di cui alla citata Direttiva recepita in Italia
dagli articoli 178, 179, 180 e 181 del Tuir e, nello specifico, gli articoli 178, comma
1, lettera c), e 179 del Tuir.
In particolare, considerato che il Conferimento (attuato da un soggetto non
residente - BETA - a favore di un soggetto residente - GAMMA - nel rispetto delle
condizioni poste dagli articoli 178 e 179 del Tuir) riguarderà il solo ramo d'azienda
di ALFA situato nel territorio italiano, in relazione a detto Conferimento trova
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applicazione la c.d. neutralità fiscale prevista dall'articolo 176 del Tuir (in virtù del
richiamo contenuto nel citato articolo 179).
Tale neutralità - sempre secondo ALFA - è condizionata dalle seguenti
circostanze:
- gli elementi attivi e passivi che fanno parte del ramo d'azienda oggetto del
Conferimento confluiranno tutti nella contabilità della conferitaria, GAMMA, e
quest'ultima subentrerà nella posizione di ALFA in ordine a detti elementi
(continuando, così, ad essere assoggettata alla normativa fiscale italiana e alla
potestà impositiva dello Stato italiano);
- ALFA attribuirà alle quote di GAMMA ricevute a seguito del Conferimento
l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto del ramo d'azienda oggetto del medesimo
Conferimento;
- la partecipazione rinveniente dal Conferimento verrà attribuita direttamente
ad ALFA, senza essere trasferita o assegnata a BETA.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Al descritto Conferimento si ritiene applicabile il regime di neutralità fiscale
previsto dal combinato disposto degli articoli 178, comma 1, lettera c), e 179,
comma 2, del Tuir, alle condizioni qui di seguito specificate.
Occorre innanzitutto rilevare che l'operazione di conferimento di una stabile
organizzazione (ovvero di una sua parte - qualificabile come azienda o ramo
d'azienda) è stata oggetto di specifica analisi in sede di modifica della Direttiva
90/434/CEE del 23 luglio 1990 - relativa al regime fiscale comune da applicare alle
fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti
società di Stati membri diversi - ad opera della Direttiva 2005/19/CE del 17 febbraio
2005, successivamente trasfusa nella Direttiva 2009/133/CE del 19 ottobre 2009.
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In particolare, il considerando n. 14 della Direttiva 2005/19/CE è intervenuto
a chiarire che un conferimento d'attivo, quand'anche avvenga "sotto forma" di una
stabile organizzazione (o di una parte della stessa qualificabile come azienda o ramo
d'azienda - vista la definizione di "conferimento d'attivo" recata dall'articolo 2,
lettera c), della Direttiva 90/434/CEE, mantenuto anche nella Direttiva
2009/133/CE) situata nello stesso Stato membro cui appartiene la società
conferitaria, si concreta pur sempre in un trasferimento di attivo da una società di
uno Stato membro a una società di un altro Stato membro e perciò stesso coperto
dalle disposizioni comunitarie.
Per quanto concerne il sistema tributario italiano, si ritiene che un
conferimento simile a quello qui in esame rientri tra le fattispecie contemplate
dall'articolo 178, comma 1, lettera c), del Tuir (trasposizione dell'analoga previsione
contenuta nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544).
La citata lettera c) prevede, infatti, che "ai conferimenti di aziende o di
complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa da uno ad altro dei soggetti
indicati nella lettera a), residenti in Stati diversi della Comunità, sempre che uno
dei due sia residente nel territorio dello Stato.".
Per i suddetti conferimenti di azienda a cui, si ritiene, possa essere assimilato
il conferimento di un ramo d'azienda di una stabile organizzazione, posti in essere
tra due soggetti di cui uno residente nel territorio dello Stato, l'articolo 179, comma
2, primo periodo, del Tuir prevede espressamente l'applicabilità del regime della c.d.
neutralità fiscale di cui all'articolo 176 del Tuir, limitatamente agli elementi
patrimoniali della stabile effettivamente confluiti nella società conferitaria.
In ordine al rischio di eventuali pregiudizi alla potestà di prelievo dello Stato
italiano, giova osservare, a sostegno della correttezza dell'interpretazione formulata
nel merito, che il prospettato conferimento della stabile organizzazione in società
preesistente italiana non sottrae materia impositiva allo Stato italiano, il quale potrà
continuare ad esercitare il prelievo sui futuri atti realizzativi dei beni, che, ancorché
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perfezionati da un soggetto diverso, sono pur sempre riconducibili al patrimonio di
un soggetto residente.
Inoltre, va rilevato che gli articoli da 179 a 181 non recano alcuna specifica
disciplina in merito alla posizione dei titoli rinvenienti da un conferimento come
quello in esame; solo l'articolo 176, comma 4, del Tuir (richiamando anche le
operazioni di cui all'articolo 178 del Tuir - compreso quindi il Conferimento in
quanto, come detto, riconducibile alle fattispecie di cui alla lettera c) del comma 1
del citato articolo 178) stabilisce che: "le partecipazioni ricevute dai soggetti che
hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o quelle di cui
all'articolo 178, in regime di neutralità, si considerano iscritte come
immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda
conferita.".
Nel prevedere espressamente che, nell'ambito del regime di neutralità fiscale
e - si aggiunge - al fine di "beneficiare" di tale regime, le partecipazioni ricevute a
fronte di un simile conferimento "si considerano iscritte nei bilanci in cui
risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita", la norma interna implica che,
analogamente a quanto stabilito per i conferimenti d'azienda con rilevanza
meramente interna, la conferente: (i) iscriva le partecipazioni ricevute nel proprio
"bilancio"; e (ii) assuma, quale loro valore fiscalmente riconosciuto, quello
dell'azienda o del ramo d'azienda oggetto del conferimento.
Conseguentemente, a fronte di un conferimento come quello rappresentato
nell'istanza, i beni che compongono il ramo d'azienda conferito vengono
naturalmente "sostituiti" con la partecipazione rinveniente dal conferimento stesso.
La neutralità fiscale di un simile conferimento è, quindi, in radice
condizionata al fatto che, per effetto di detta operazione, la partecipazione nella
conferitaria confluisca nella medesima contabilità di cui all'articolo 14, comma 5,
del d.P.R. n. 600 del 1973 (della stabile organizzazione "conferente") da cui
"provengono" gli asset conferiti; contabilità che va a formare ed a costituire
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l'"apposito rendiconto economico e patrimoniale" relativo alla gestione di una
stabile organizzazione (come previsto dall'articolo 152, comma 2, del Tuir) e, in
generale, il "rendiconto" relativo alle attività esercitate nel territorio dello Stato
mediante la stabile organizzazione.
Detta soluzione è coerente con l'applicazione del principio/finzione elaborato
in ambito OCSE che vede la stabile organizzazione quale "functionally separate
entity", impresa indipendente, distinta e separata dalla casa madre da cui promana
(cfr. il Commentario all'articolo 7 del Modello Ocse di Convenzione contro le
doppie imposizioni, aggiornato nel luglio 2016, e il Report Ocse sull'attribuzione dei
profitti alle stabili organizzazioni del luglio 2010).
Si tratta del c.d. approccio funzionale – condiviso in sede internazionale e
presente nell'ordinamento tributario interno (cfr. la Risoluzione 30 marzo 2006, n.
44/E) – che è stato confermato ed esplicitato dal legislatore con le modifiche
all'articolo 152, comma 2, del Tuir introdotte dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del
D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (cfr. la relazione illustrativa allo schema di decreto
legislativo delegato recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle
imprese in Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 161bis, Camera dei
Deputati, XVII Legislatura).
Di conseguenza, le partecipazioni di GAMMA, emesse a seguito del
Conferimento effettuato da ALFA, dovranno essere "attribuite" direttamente alla
stessa ALFA al fine di beneficiare del regime di neutralità fiscale previsto dai
richiamati articoli 176, 178 e 179.
Qualora ciò non avvenga ovvero, successivamente al Conferimento, le
partecipazioni di GAMMA detenute da ALFA siano traferite a BETA, dette
partecipazioni si considereranno realizzate al valore normale ai sensi dell'articolo
179, comma 6, del Tuir.
Detta conseguenza è in linea con il contenuto del Commentario dell'OCSE
all'articolo 13 del modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio,
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secondo il quale: "in alcuni Stati il trasferimento di un'attività da una stabile
organizzazione situata nel territorio di uno Stato ad una stabile organizzazione o
alla casa madre della medesima impresa situata in un altro Stato è assimilata
all'alienazione della proprietà. L'articolo non impedisce di tassare gli utili o le
plusvalenze che considera maturate in connessione con tale trasferimento, purché,
tuttavia, tale tassazione sia in accordo con l'articolo 7" (così il paragrafo 10 del
citato Commentario all'articolo 13).
Per completezza, si rileva che l'assegnazione, nei termini sopra detti, al
patrimonio della stabile organizzazione della partecipazione rinveniente dal
Conferimento rimane comunque condizionata alla previsione generale della
sussistenza di una connessione funzionale tra la suddetta partecipazione e il
patrimonio della stabile nel rispetto dell'articolo 152 del Tuir (come modificato
dall'articolo 7 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147).
Qualora la partecipazione ottenuta a fronte del Conferimento venga assegnata
alla stabile organizzazione "conferente" e poi trasferita alla sua casa madre ovvero
venga assegnata direttamente (all'atto del Conferimento) alla casa madre ovvero
manchi all'atto del Conferimento o venga successivamente a mancare la richiamata
connessione funzionale, l'eventuale plusvalenza realizzata da detta stabile
"conferente" sarà considerata esente (parzialmente) o, in alternativa, l'eventuale
minusvalenza indeducibile, solo nel caso in cui la partecipazione in parola possieda i
requisiti indicati dall'articolo 87 del Tuir.
Ai fini della neutralità del Conferimento, poi, le partecipazioni emesse dalla
conferitaria dovranno assumere, in capo alla stabile organizzazione "conferente", un
costo fiscale pari a quello che il ramo d'azienda oggetto del conferimento aveva
presso detta stabile (ai sensi del citato articolo 176, comma 4).
Da ultimo, si evidenzia che la qualificazione come azienda o ramo d'azienda
del complesso dei beni conferiti o rimasti in capo ai soggetti coinvolti
nell'operazione descritta nell'istanza, l'apprezzamento degli elementi materiali che
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qualificano una stabile organizzazione, l'esistenza in Italia di una stabile
organizzazione così come indicata nell'istanza, la sussistenza di una connessione
funzionale tra la partecipazione emessa a fronte del Conferimento e il patrimonio
della stabile organizzazione "conferente" ai sensi dell'articolo 152 del Tuir, e
l'esistenza dei requisiti per l'applicazione del regime di participation exemption di
cui all'articolo 87 del Tuir a dette partecipazioni costituiscono questioni di fatto che
esulano dall'attività interpretativa svolta in sede di interpello c.d. ordinario puro di
cui alla prima parte della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della L. n. 212 del
2000 (cfr. Circ. n. 9/E del 1° aprile 2016, par. 1.1) e in relazione alle quali, peraltro,
non risulta formulato alcun quesito nell'istanza in esame.
Pertanto, ai fini della presente risposta, si assume che quanto riportato
nell'istanza corrisponda al vero, salva ogni eventuale successiva verifica da parte dei
competenti organi accertatori circa le situazioni di fatto realmente esistenti.
Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi in
precedenza esaminati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di
interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE ad interim
Giovanni Spalletta
(firmato digitalmente)
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