Interpello ordinario – fusione per incorporazione tra due società comunitarie con stabile organizzazione in Italia – applicabilità dell’articolo 181 del TUIR anche alle operazioni di cui alla lettera d) dell’articolo 178 del TUIR
In una fusione transfrontaliera tra società comunitarie non residenti che operano in Italia attraverso stabili organizzazioni, le perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione incorporata possono essere?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione 161/E del 2017 affronta il tema del riporto delle perdite fiscali in fusioni transfrontaliere tra soggetti comunitari non residenti che operano in Italia tramite stabili organizzazioni. La questione riguarda specificamente se l'articolo 181 del TUIR, che disciplina il riporto delle perdite nelle fusioni transnazionali, possa applicarsi anche alle operazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 178 del TUIR (fusioni tra soggetti comunitari non residenti con riguardo alle stabili organizzazioni italiane). L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, sebbene l'articolo 181 faccia riferimento formale solo alle lettere a) e b) dell'articolo 178, per ragioni di coordinamento sistematico la disciplina deve estendersi anche alle operazioni di cui alla lettera d), quando comportino integrazione o trasferimento di stabili organizzazioni nel territorio italiano. In pratica, quando una stabile organizzazione di una società incorporata confluisce in una stabile organizzazione preesistente della società incorporante, le perdite fiscali pregresse della stabile incorporata possono essere riportate, nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 172, comma 7 del TUIR, proporzionalmente alla differenza tra attivo e passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione risultante dall'operazione.
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Riferimento normativo
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Testo normativo
RISOLUZIONE N. 161/E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 22/12/2017
OGGETTO: Interpello ordinario – fusione per incorporazione tra due società
comunitarie con stabile organizzazione in Italia – applicabilità
dell’articolo 181 del TUIR anche alle operazioni di cui alla lettera d)
dell’articolo 178 del TUIR.
QUESITO
L’istante ALFA BRANCH è la stabile organizzazione in Italia di ALFA,
società di diritto francese che opera nel settore bancario.
ALFA ha incorporato la società di diritto lussemburghese BETA. La fusione,
attuata in ossequio alle disposizioni di cui alla Direttiva 2005/56/CE, è stata posta in
essere in data 19 dicembre x ed ha avuto effetto dal 1° gennaio x+1.
BETA, a sua volta, operava in Italia per il tramite della stabile organizzazione
denominata BETA BRANCH, che esercitava sul territorio nazionale le attività di
BETA e che è cessata in seguito alla citata fusione.
La stabile organizzazione della società incorporante ALFA, che è stata
appositamente costituita in vista della citata fusione transfrontaliera tra ALFA e
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BETA, in virtù dell'effetto successorio dell'operazione è subentrata nella titolarità di
tutte le attività e le passività e di tutti i rapporti giuridici in essere presso la stabile
organizzazione italiana della società incorporata.
Per il triennio 2015-2017, BETA, per il tramite di BETA BRANCH, aveva
optato, per il regime del consolidato fiscale in qualità di soggetto consolidato, con
GAMMA, soggetto consolidante.
L’istante chiede se, per effetto della fusione transfrontaliera avvenuta tra
ALFA e BETA, le perdite in capo a BETA BRANCH siano riportabili nella stabile
organizzazione di ALFA, ossia in ALFA BRANCH.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene che il combinato disposto degli articoli 178 e 179 del TUIR
debba applicarsi anche con specifico riferimento alla riportabilità delle perdite
(realizzate ante fusione ed ante consolidato), con la conseguente applicazione del
regime di neutralità fiscale di cui all'articolo 172 del TUIR anche alle fusioni
transfrontaliere regolate dalla Direttiva 2005/56/CE, che vedono coinvolte società
estere (e residenti in stati comunitari) che operano in Italia attraverso la presenza di
stabili organizzazioni.
In particolar modo, l'istante ritiene che debba trovare applicazione la
disciplina contenuta al comma 7 dell`articolo 172, richiamata anche dall'articolo 181
del TUIR, che prevede la riportabilità delle perdite fiscali realizzate dal soggetto
"incorporato" (in questo caso BETA e, conseguentemente, BETA BRANCH) da
parte del soggetto incorporante (in questo caso ALFA, e, conseguentemente, ALFA
BRANCH).
La società, a supporto della soluzione prospettata, richiama quanto espresso
dall'Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 470/E del 3 dicembre 2008 in
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relazione alla neutralità fiscale delle operazioni di fusione realizzate da soggetti non
residenti che operano in Italia attraverso stabili organizzazioni.
L'istante evidenzia, tuttavia, che il citato documento di prassi, pur essendo
attinente alla fattispecie prospettata nell'istanza ed avendo chiarito l'applicabilità del
regime di neutralità di cui all'articolo 172 del TUIR, non ha trattato specificatamente
il tema del possibile riporto delle perdite fiscali maturate ante fusione dalla stabile
del soggetto incorporato.
In tal senso, l'istante afferma che l'articolo 181 del TUIR precedentemente
menzionato, che tratta del riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione
transnazionali, richiama soltanto quelle di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 178 del
TUIR, mentre l'operazione in esame rientra nel novero della successiva lettera d).
L’istante ritiene che quanto disposto dall'articolo 181 del TUIR, per ragioni di
coordinamento normativo, possa valere anche per l'operazione in analisi, in cui le
perdite fiscali sono riferibili ad una stabile organizzazione in Italia di un soggetto
non residente che, in seguito ad una fusione transnazionale, viene incorporato in un
altro soggetto non residente, anch'esso operante in Italia per il tramite di una stabile
organizzazione.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si osserva che la questione sottoposta all’attenzione della
Scrivente ha natura puramente interpretativa, per cui la richiesta posta dall’istante
“se per effetto della fusione transfrontaliera avvenuta tra ALFA e BETA le perdite
in capo a BETA BRANCH siano riportabili nella stabile organizzazione di ALFA,
ossia in ALFA BRANCH”, va intesa nel senso di verificare se e in quali termini
giuridici in una operazione di fusione tra soggetti comunitari non residenti che
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operino nel territorio dello Stato attraverso stabili organizzazioni siano astrattamente
riportabili le perdite fiscali pregresse prodotte dalle stabili stesse.
Ciò premesso, con riguardo al caso in esame, si osserva che la fusione
riguarda due società residenti in altri Stati membri dell’Unione europea (Francia e
Lussemburgo) entrambe dotate di una stabile organizzazione in Italia.
In ordine alla disciplina fiscale della fusione della società lussemburghese
che verrà incorporata dalla società francese, in presenza di stabili nel territorio
italiano, occorre verificare l’applicabilità del combinato disposto degli articoli 178,
comma 1, lettera d) e 179, comma 2, del TUIR, costituenti norme di recepimento
della Direttiva n. 90/434/CE (ora trasfusa nella Direttiva 2009/133/CE).
A livello comunitario, le operazioni di fusione sono disciplinate dalla
Direttiva del 19 ottobre 2009, n. 2009/133/CE che prevede norme comuni al fine di
assicurare alle operazioni di fusione, scissione, conferimento d'attivo e scambi
azionari un regime analogo a quello previsto dai diversi Stati per le operazioni
interne.
Le disposizioni comunitarie sono state trasfuse nell'ordinamento italiano nel
Titolo III, Capo IV, articoli da 178 a 181 del TUIR. In particolare, l'articolo 178,
comma 1, lettera a) prevede che "le disposizioni del presente capo si applicano: a)
alle fusioni tra società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità
limitata, cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati aventi per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel
territorio dello Stato, e soggetti residenti in altri Stati membri della Comunità
economica europea, purché non si considerino, per convenzione in materia di
doppia imposizione con Stati terzi, residenti fuori della Comunità, che
appartengano alle categorie indicate nella tabella A allegata al presente testo
unico, da considerare automaticamente aggiornata in conformità con eventuali
modifiche dell'allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n.
90/434 del 23 luglio 1990, e siano sottoposti a una delle imposte indicate nella
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tabella B allegata al presente testo unico o ad altra che in futuro la sostituisca,
senza possibilità di opzione, sempre che nel concambio l'eventuale conguaglio in
danaro ai partecipanti dei soggetti fusi o incorporati non superi il 10% del valore
nominale della partecipazione ricevuta".
In virtù della lettera d), comma 1, dell’articolo 178 del TUIR le disposizioni
del Titolo III, Capo IV del TUIR vengono applicate anche alle operazioni di fusione,
scissione e conferimento d’azienda tra soggetti comunitari non residenti nel
territorio dello Stato, con riguardo alle stabili organizzazioni italiane oggetto
dell’operazione stessa.
L’articolo 179, comma 1, del TUIR, infine, dispone che "alle operazioni
indicate nelle lettere a), b) e b-bis) dell'articolo 178 si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 172 e 173", mentre, il comma 2 della stessa norma permette di
estendere le disposizioni del comma 1 (ossia, gli effetti della neutralità di cui
all’articolo 172 del TUIR, disciplinante le operazioni “domestiche”) anche alle
operazioni di riorganizzazione poste in essere tra soggetti comunitari non residenti
in Italia, con riguardo alle stabili organizzazioni presenti nel territorio dello Stato. In
altri termini, la neutralità fiscale tipica delle operazioni di riorganizzazione
“domestiche” si estende, a certe condizioni, ai complessi aziendali delle stabili
organizzazioni italiane dei soggetti comunitari non residenti che partecipano alla
fusione.
Ciò posto, come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con riguardo ad una
fattispecie analoga a quella in esame (cfr. Risoluzione n. 175 del 2009), per le
fattispecie per cui sia acclarato che:
1. l’operazione di fusione - coinvolgendo società residenti in stati
membri diversi dell'Unione Europea e, comunque, nel presupposto
che siano soddisfatte le condizioni richieste dalle sopra riportate
lettere a) e d) dell'art. 178 del TUIR - si qualifichi come fusione
transfrontaliera;
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2. sussista il requisito sostanziale dell’attuazione dell’operazione di
fusione per incorporazione come modalità di scioglimento senza
liquidazione.
potrà concludersi che trova applicazione il principio di neutralità e di continuazione
dei valori fiscali sancito dal TUIR in materia di fusioni “domestiche”, nei limiti in
cui la stabile organizzazione mantenga inalterato il complesso dei beni, diritti ed
obblighi facenti capo ad essa anteriormente alla fusione.
Diversamente, nel caso in cui alcuni beni vengano “distolti” dalla stabile, ai
sensi del comma 6 del citato articolo 179, del TUIR, si considerano realizzati al
valore normale i componenti dell’azienda o del complesso aziendale che abbiano
formato oggetto delle operazioni di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo
178, del TUIR, eventualmente fuoriusciti dalla stabile organizzazione situata nel
territorio dello Stato.
Con riguardo all’ulteriore questione sollevata in istanza, afferente la
possibilità di utilizzare le perdite fiscali pregresse realizzate, prima della fusione,
dalla stabile organizzazione della società lussemburghese (incorporata), nei limiti
ed alle condizioni previste dagli articoli 172, comma 7 e 181, del TUIR,
l’interpellante chiede di conoscere se il richiamo effettuato dall’art. 181 del TUIR
alle sole operazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 178 possa
estendersi anche alle operazioni di cui alla lettera d) della citata norma. Ciò, al fine
di stabilire se sia possibile applicare la disciplina di cui al citato articolo 181 anche
al riporto delle perdite fiscali che la stabile organizzazione della società incorporata
ha maturato anteriormente alla fusione rappresentata in istanza.
L'articolo 181 del TUIR prevede che "nelle operazioni di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 dell'art. 178, le perdite fiscali sono ammesse in deduzione da parte
del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 172, comma 7,
proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo
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effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato
risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza" .
Ad avviso della scrivente, benché detta disposizione faccia riferimento
soltanto alle fusioni e alle scissioni totali transfrontaliere in cui la società incorporata
o scissa italiana si trasforma in una stabile organizzazione della/e società
incorporante (beneficiarie) non residente/i, per ragioni di ordine logico sistematico si
ritiene che la stessa debba trovare applicazione in relazione a tutte quelle operazioni
di riorganizzazione poste in essere tra soggetti comunitari non residenti in Italia che
comportino nello stesso Stato italiano una costituzione o una aggregazione o un
semplice trasferimento (da un soggetto all’altro) di stabili organizzazioni.
Per comprendere l’ambito di applicazione e le finalità del citato articolo 181
si rimanda a quanto chiarito dalla scrivente nella risoluzione n. 66 del 2007.
In particolare, viene detto che “Il legislatore comunitario della Direttiva
aveva previsto che le fusioni e le scissioni transnazionali possono assumere due
diversi esiti, così come appare evidente dal quinto considerando (n.d.r. sesto
considerando della Direttiva 2009/133/CE del Consiglio) che testualmente recita:
“per quanto riguarda le fusioni, le scissioni e i conferimenti di attivo, queste
operazioni avranno di regola come risultato la trasformazione della società
conferente in una stabile organizzazione della società beneficiaria del conferimento
o l’integrazione dell’attivo in una stabile organizzazione di quest’ultima società”
Possono crearsi - in alternativa - due diverse situazioni:
• il soggetto incorporante non ha nel territorio dello Stato una stabile
organizzazione e, pertanto, le attività e le passività della società conferente
confluiscono in una stabile organizzazione allo scopo costituita;
• il soggetto incorporante dispone già nel territorio dello Stato di una o più
stabili organizzazioni e, pertanto, le attività e le passività della società conferente
sono attribuite ad una stabile organizzazione già esistente, ovvero ad una nuova
stabile organizzazione, con la conseguenza – in ogni caso – che vengono ad
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integrarsi tra di loro, ai fini fiscali, gli attivi di soggetti diversi: quelli della società
conferente (che in ipotesi di fusione è la società incorporata o fusa) e quelli
preesistenti (attribuibili ad altre stabili organizzazioni nel territorio dello Stato) della
società beneficiaria (ad esempio la società incorporante nelle operazioni di
fusione).”
Ciò posto, ad avviso della scrivente, nel caso in commento in cui – per
quanto si desume - nel territorio dello Stato si verifica l’integrazione di attivi, in
virtù di un’operazione transnazionale che determina l’attribuzione del patrimonio
della stabile organizzazione della società “conferente” ad una stabile organizzazione
preesistente, riferibile alla società “beneficiaria”, la norma deputata a disciplinare il
riporto delle eventuali perdite fiscali pregresse è l’articolo 181 del TUIR.
Va da sé che qualora, come di consueto accade, l’intero patrimonio della
stabile organizzazione della “conferente” confluisca nella stabile organizzazione
riferibile alla società “beneficiaria” costituita appositamente in occasione
dell’operazione straordinaria, tale per cui non può esservi integrazione di attivi, la
norma in commento non troverà, di fatto, applicazione.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Risoluzione AdE 302523/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'articolo 181 del TUIR disciplina il riporto delle perdite fiscali nelle fusioni transnazionali tra soggetti comunitari, in coordinamento con l'articolo 172 comma 7 che regola la neutralità fiscale. La questione è rilevante per commercialisti e consulenti che gestiscono operazioni di fusione transfrontaliera, consolidato fiscale e stabili organizzazioni di società estere, soprattutto quando occorre verificare la continuità dei valori fiscali e la deducibilità delle perdite pregresse secondo la Direttiva 2009/133/CE.
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