Quali sono gli obblighi dei sostituti d'imposta per la ricezione telematica dei dati dei modelli 730-4 e quali sono i termini e le modalità di comunicazione?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione disciplina l'obbligo dei sostituti d'imposta (datori di lavoro) di comunicare all'Agenzia delle Entrate la sede telematica dove ricevere i risultati contabili dei modelli 730-4 dei propri dipendenti, al fine di effettuare correttamente le operazioni di conguaglio fiscale. I sostituti d'imposta devono trasmettere questa comunicazione utilizzando il modello CSO (Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4) oppure il quadro CT della Certificazione Unica, secondo le modalità e i termini stabiliti. La comunicazione può essere effettuata direttamente dal sostituto d'imposta o tramite un intermediario incaricato della trasmissione telematica. A partire dal 23 marzo 2017, il modello CSO produce effetti immediatamente dopo la messa a disposizione della ricevuta di accoglimento, senza più limiti di scadenza al 31 marzo, consentendo ai sostituti di ricevere i risultati contabili anche per i conguagli dell'anno in corso. Nel caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, il sostituto deve indicare il numero di protocollo della comunicazione precedente e può richiedere il rinvio presso la nuova sede telematica dei risultati già messi a disposizione presso quella precedente.
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Riferimento normativo
Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 (modello 730-4) - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 51/E
24/04/2017
Direzione Centrale Gestione Tributi
______________
Ufficio Assistenza agli intermediari
OGGETTO: Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai
risultati contabili dei 730 (modello 730-4)
L’articolo 16, comma 4-bis, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, dispone che
i sostituti d’imposta, al fine di effettuare operazioni di conguaglio, hanno l’obbligo
di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti
tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e che a tal fine, devono
comunicare all’Agenzia delle entrate la sede telematica (propria o di un
intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili (flusso telematico dei
modelli 730-4).
L’articolo 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente
semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, ha previsto, a
partire dal 2015, l’obbligo per i sostituti d’imposta di comunicare entro il 7 marzo
la scelta della sede telematica dove ricevere i modelli 730-4, unitamente alle
certificazioni uniche di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e che con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità per la variazione
delle suddette scelte da parte di sostituti d’imposta.
Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di trasmettere correttamente i
menzionati dati sono stati predisposti, all’interno della Certificazione Unica, il
quadro CT da utilizzare esclusivamente in caso di comunicazione effettuata per la
Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Gestione Tributi – Settore Servizi all’Utenza – Ufficio Assistenza agli intermediari
Via C. Colombo, 426 c/d cap 00145 Roma 06505451920650769792dc.gt.assistenzaagliintermediari@agenziaentrate.it
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prima volta e il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati
relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (CSO) per
effettuare le variazioni dei dati precedentemente comunicati o per effettuare la
comunicazione per la prima volta secondo le istruzioni operative di seguito fornite.
Quadro CT e termini di trasmissione
Con il provvedimento di approvazione della Certificazione Unica è stato
approvato il quadro CT che è riservato ai sostituti d’imposta che non hanno
presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la
ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili
dall’Agenzia delle Entrate” (CSO) e che trasmettono almeno una certificazione di
redditi di lavoro dipendente.
Il quadro CT deve essere compilato per ogni fornitura, qualora il sostituito
d’imposta effettui più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro
dipendente. In questo caso, ai fini della messa a disposizione dei risultati contabili
dei dipendenti, sono acquisiti la sede telematica e gli altri dati presenti nel quadro
CT contenuti nell’ultimo invio effettuato.
Al fine di gestire i processi relativi all’acquisizione dei dati delle
comunicazioni per la ricezione in via telematica dei modelli 730-4, dal 15 marzo
2017 non è più possibile inserire all’interno della Certificazione Unica il quadro
CT. Pertanto, sono presi in considerazione i dati contenuti nell’ultimo invio
effettuato entro il 14 marzo 2017.
Modello CSO e termini di trasmissione
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22
febbraio 2013 è stato approvato il modello “Comunicazione per la ricezione in via
telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle
Entrate” (modello CSO), disponibile gratuitamente in formato elettronico nel sito
internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it , unitamente alle
istruzioni e alle specifiche tecniche.
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Detto modello è utilizzato dai sostituti d’imposta che non hanno presentato,
a partire dal 2011, l’apposito modello CSO e che non hanno trasmesso il quadro
CT. Tale modello deve essere trasmesso dai sostituti d’imposta mediante i servizi
telematici, direttamente o tramite un intermediario incaricato della trasmissione
telematica delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto del
Presidente della Repubblica del 3 luglio 1998, n. 322.
Il modello CSO deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta che intendono
variare i dati già comunicati a partire dal 2011 con il modello CSO ovvero con il
quadro CT della Certificazione Unica 2015, 2016 o 2017.
Nel modello di comunicazione è richiesto, tra l’altro, l’indicazione del
numero di protocollo del modello 770 Semplificato presentato dal sostituto
nell’anno precedente a quello di inoltro della comunicazione.
In caso di comunicazione di variazione dei dati già inviati con il modello
CSO è richiesta l’indicazione del numero di protocollo che è stato attribuito
all’ultima comunicazione trasmessa dal sostituto d’imposta, e regolarmente
acquisita, che si intende variare.
Diversamente, se si intende variare i dati già trasmessi con il quadro CT è
necessario indicare il numero di protocollo telematico dell’ultimo file contenente il
predetto quadro, validamente presentato (composto da 17 caratteri e seguito dal
numero convenzionale “999999”).
I citati numeri di protocollo sono rilevabili, oltre che dalle relative ricevute
di trasmissione, anche dal cassetto fiscale del sostituto d’imposta.
I predetti dati possono anche essere richiesti a un qualunque ufficio
dell’Agenzia delle entrate, mediante richiesta sottoscritta dal sostituto d’imposta
persona fisica, o dal rappresentante legale della società o ente, allegando la
fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore. Qualora la richiesta sia
presentata da un delegato, la stessa deve contenere la delega del sostituto
d’imposta, la fotocopia del documento d’identità del delegante, la fotocopia del
documento d’identità del delegato.
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A partire dal 23 marzo 2017 è possibile trasmettere il modello CSO per poter
ricevere i risultati contabili dei propri percipienti.
Per quanto riguarda il termine di trasmissione, il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, modificando il
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013, ha
eliminato la scadenza del 31 marzo già indicata quale termine ultimo per la
trasmissione dell’indirizzo telematico conseguentemente, le comunicazioni inviate
oltre detta data producono subito effetti e quindi anche a valere per i conguagli da
effettuarsi nel 2017.
La comunicazione CSO effettuata per la prima volta produce effetti in data
successiva a quella di messa a disposizione della ricevuta di accoglimento della
comunicazione stessa con riferimento ai risultati contabili per i quali non risulti già
fornita al soggetto che ha prestato l’assistenza la ricevuta attestante la mancata
messa a disposizione dei risultati contabili.
La comunicazione di variazione produce effetti in data successiva a quella di
messa a disposizione della ricevuta di accoglimento della comunicazione CSO con
riferimento ai risultati contabili non ancora messi a disposizione a meno che il
sostituto d’imposta non richieda, con apposita istanza da inoltrare all’indirizzo e-
mail dc.gt.assistenzaagliintermediari@agenziaentrate.it , il rinvio presso la nuova
sede telematica (o nuovo intermediario) dei risultati contabili già messi a
disposizione presso la sede telematica sostituita.
In tal caso, tutti i modelli 730-4 relativi al sostituto già consegnati presso la
precedente sede telematica sono nuovamente messi a disposizione presso la nuova
sede dove saranno messi a disposizione anche i nuovi modelli 730-4 che dovessero
successivamente pervenire.
Evoluzione del flusso telematico
Al fine di rendere più efficiente il processo di effettuazione dei conguagli, da
quest’anno, il modello 730-4 è accettato dall’Agenzia delle entrate
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indipendentemente dalla circostanza che il sostituto d’imposta abbia comunicato la
sede telematica dove ricevere i dati dei risultati contabili.
L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4-bis, lettera c), del
decreto 31 maggio 1999, n. 164, fornisce al soggetto che ha prestato l’assistenza
fiscale entro 15 giorni dalla ricezione del modello 730-4 l’attestazione della
disponibilità dei dati al sostituto d’imposta.
Nel caso in cui la messa a disposizione non è andata a buon fine entro i 15
giorni (ad esempio, per assenza di comunicazione CSO/CT da parte del sostituto
d’imposta o per disabilitazione della sede telematica) l’attestazione della
disponibilità può essere fornita sino al 31 luglio qualora siano rimosse le cause che
hanno determinato la mancata disponibilità (ad esempio CSO pervenuta nel
frattempo).
Dal 31 luglio è rilasciata, al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, una
ricevuta di riepilogo che contiene i dati già attestati e, in aggiunta, quelli eventuali
relativi ai modelli 730-4 che non sono stati messi a disposizione.
Analogamente, per i modelli pervenuti dopo il 31 luglio, sono rilasciate le
ricevute attestanti i modelli 730 per i quali è andata a buon fine l’attività di messa a
disposizione dei modelli 730-4 e una ricevuta di riepilogo mensile.
Soltanto i risultati contabili per i quali l’Agenzia delle entrate ha comunicato
con la ricevuta di riepilogo l’impossibilità di renderli disponibili al sostituto
d’imposta possono essere inviati a questi da parte del Caf o del professionista con i
canali tradizionali (e-mail, fax, ecc.).
IL DIRETTORE CENTRALE
Paolo Savini
Firmato digitalmente
Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente
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La Risoluzione 51/E del 2017 riguarda l'obbligo di comunicazione telematica per i sostituti d'imposta in materia di modelli 730-4, certificazioni uniche e conguagli fiscali. Commercialisti e CAF consultano questa normativa per gestire correttamente la trasmissione dei dati relativi ai risultati contabili, le sedi telematiche, i termini di presentazione e le procedure di variazione delle comunicazioni già inoltrate all'Agenzia delle Entrate.
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