Risoluzione AdE
In vigore
Risoluzione AdE 304683/2014
Consulenza giuridica - Reverse charge - Cessione di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato
Riferimento normativo
Consulenza giuridica - Reverse charge - Cessione di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 13/E
Roma, 07 febbraio 2012
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO: Consulenza giuridica - Reverse charge - Cessione di telefoni
cellulari e dispositivi a circuito integrato
Con istanza di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente
l’interpretazione dell’art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972, è stato esposto il
seguente
Quesito
ALFA, associazione affiliata a Confindustria che raccoglie tra i propri
iscritti i principali gestori telefonici nazionali, chiede chiarimenti in merito
all’applicabilità del meccanismo dell’inversione contabile, (c.d. reverse charge)
disciplinato dall’articolo 17, comma 6, lett. b) e c) del DPR 26 ottobre 1972, n.
633, alle cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità
centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al
consumo finale, in vigore dal 1° aprile 2011.
In particolare, l’Associazione istante, allo scopo di fugare ogni incertezza
in merito all’individuazione dei predetti dispositivi a circuito integrato da
assoggettare all’obbligo di inversione contabile, chiede che venga elaborata una
lista che comprenda tutte le fattispecie che rientrano nel predetto obbligo.
2
Soluzione interpretativa prospettata
L’istante richiama la risposta fornita dalla Direzione Centrale Normativa
dell’Agenzia delle entrate alla richiesta di consulenza giuridica n. …/2001 nella
quale è stato, tra l’altro, precisato che rientrano nel’ambito applicativo del
reverse charge anche quei dispositivi comunque riconducibili ai concetti di
circuiti integrati elettronici, di cui al codice NC 8542 3190 della nomenclatura
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune di cui allegato I del
regolamento CEE) n. 2658/87 del Consiglio.
Ad avviso dell’Associazione istante, il codice NC 8542 3190 della
nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune di cui
all’allegato I del regolamento CEE) n. 2658/87 del Consiglio individua una
sottocategoria generica e residuale che, di fatto, lungi dal circoscrivere e
delimitare sotto il profilo oggettivo le fattispecie assoggettabili alla disciplina del
reverse charge di cui all’articolo 17, comma 6, lettera c), del DPR n. 633 del
1972, ingenera dubbi e incertezze.
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 17, comma 6, lett. b) e c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
prevede l’applicazione del meccanismo della c.d. inversione contabile o reverse
charge alle cessioni di:
b) “… apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile
terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di
cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del
Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;
c) personal computer e dei loro componenti ed accessori”.
3
L’applicazione della predetta misura è stata autorizzata ai sensi
dell’articolo 395, par. 1, della direttiva 2006/112 del Consiglio, con Decisione
di esecuzione del Consiglio del 22 novembre 2010, n. 2010/710/UE, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 25 novembre 2010,
limitatamente a:
“a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per
essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze
specifiche, con o senza altro utilizzo;
b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di
elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al
consumatore finale”.
Riguardo all’individuazione dei dispositivi a circuito integrato da
assoggettare a reverse charge, con risoluzione n. 36/E del 31 marzo 2011 è stato
precisato che ricadono “nell’ambito applicativo del reverse charge anche quei
dispositivi comunque riconducibili ai concetti di Circuiti integrati elettronici di
cui al codice NC 8542 3190 della nomenclatura tariffaria e statistica ed alla
tariffa doganale comune di cui all’allegato I del Regolamento CEE) n. 2658/87
del Consiglio”.
Il riferimento al predetto codice NC 8542 3190 ha inteso individuare, in
modo più oggettivo possibile, al fine di soddisfare esigenze di certezze degli
utenti, i dispositivi a circuito integrato che devono essere assoggettati all’obbligo
di inversione contabile.
In considerazione delle ulteriori richieste di chiarimenti pervenute, per
meglio definire l’ambito di applicazione del reverse charge ai beni in esame, la
scrivente ha chiesto un parere all’Agenzia delle dogane per sapere se il
riferimento alla voce doganale NC 8542 3190 sia sufficiente ad individuare i
dispostivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di
elaborazione cui fa riferimento la Decisione di esecuzione del Consiglio UE del
22 novembre 2010.
4
Al riguardo, la citata Agenzia delle dogane ha precisato che le “unità
centrali di elaborazione (più conosciute come CPU) il cui compito è quello di
eseguire le istruzioni di un programma (che deve essere in memoria) sono
generalmente implementate fisicamente attraverso microprocessori di cui al
codice NC 8542 3190, tuttavia le CPU, specie negli ultimi tempi, vengono anche
realizzate con tecnologia multi-core, nel senso che la CPU è costituita da più
core, ovvero da più nuclei di processori fisici montati sullo stesso package,
classificabile al codice NC 8542 3110, in base alla nota 8 b) 3) al capitolo 85
NC.
I microprocessori sono classificabili, pertanto, alla sottovoce NC
85423190, mentre le unità centrali di elaborazione sono classificabili, sia alla
sottovoce NC 8542 3190, come da Voi indicato, sia alla sottovoce NC 8542
3110, come peraltro si evince dalla lettura delle Note Esplicative alla
Nomenclatura Combinata pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea C137 in data 6 maggio 2011”.
Alla luce dei suesposti chiarimenti, si ritiene che debbano essere
assoggettati all’obbligo di inversione contabile anche quei dispositivi a circuito
integrato, quali componenti di personal computer, riconducibili al codice NC
8542 3110.
Giova chiarire, infine, che ai fini dell’applicazione del reverse charge
rileva l’oggettiva riferibilità dei beni di cui ai predetti codici NC a personal
computer o apparati analoghi. Il sistema dell’inversione contabile deve pertanto
essere applicato a microprocessori e unità centrali di elaborazione individuati in
base al codice NC 85423190 e 85423110 in quanto oggettivamente idonei ad
essere installati in personal computer o apparati analoghi, a prescindere dalla loro
effettiva destinazione ai predetti apparecchi e a prescindere dal fatto che siano
destinati ad essere incorporati nei predetti apparecchi ovvero in altre
apparecchiature (ad esempio, elettrodomestici).
******
5
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
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