Determinazione del reddito di una società estera tassata ai sensi dell'art. 167, comma 1, del TUIR. Tassazione dei dividendi distribuiti da una società estera in eccedenza rispetto al reddito già tassato ai sensi dell'art. 167, comma 1, TUIR
Come viene tassato il reddito di una società estera controllata residente in un paradiso fiscale, e come si trattano i dividendi distribuiti in eccedenza rispetto al reddito già imputato per trasparenza?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 306408/2014 affronta la tassazione delle società estere controllate (CFC) secondo l'articolo 167 del TUIR, disciplina introdotta per contrastare la localizzazione artificiale di redditi in paradisi fiscali. Quando una società italiana controlla una società estera residente in uno Stato a fiscalità privilegiata, il reddito prodotto da quest'ultima viene imputato per trasparenza alla controllante italiana in proporzione alla partecipazione detenuta, assoggettato a tassazione separata con aliquota media non inferiore al 27%.
Nel caso specifico esaminato, la società Alfa Hong Kong Ltd. produce reddito esclusivamente da dividendi distribuiti dalla sua controllata cinese (Paese a fiscalità ordinaria). L'Agenzia chiarisce che anche questi dividendi devono essere sottoposti alle regole ordinarie dell'articolo 89 del TUIR, per cui concorrono al reddito della CFC nella misura del 5% (esclusione del 95% per dividendi da Paesi non a fiscalità privilegiata).
Per quanto riguarda i dividendi distribuiti dalla CFC alla controllante italiana in eccedenza rispetto al reddito già tassato per trasparenza, essi concorrono al reddito della controllante secondo l'articolo 89, comma 3, TUIR. Tuttavia, è possibile richiedere in sede di interpello disapplicativo la dimostrazione che dalla partecipazione non consegue localizzazione di redditi in paradisi fiscali, permettendo così il beneficio dell'esclusione al 95%.
La disciplina prevede quindi una doppia tassazione potenziale: prima per trasparenza del reddito della CFC, poi sui dividendi distribuiti. L'interpello disapplicativo rappresenta lo strumento per evitare questa duplicazione quando ricorrono i presupposti, valutando le peculiarità della struttura societaria e la reale produzione di reddito nel Paese di residenza della CFC.
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Riferimento normativo
Determinazione del reddito di una società estera tassata ai sensi dell'art. 167, comma 1, del TUIR. Tassazione dei dividendi distribuiti da una società estera in eccedenza rispetto al reddito già tassato ai sensi dell'art. 167, comma 1, TUIR - pdf
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 27/07/2007 n. 191
Oggetto:
Determinazione del reddito di una societa' estera tassata ai sensi dell'art.
167, comma 1, del TUIR. Tassazione dei dividendi distribuiti da una societa'
estera in eccedenza rispetto al reddito gia' tassato ai sensi dell'art. 167,
comma 1, TUIR.
Testo:
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente
l'interpretazione degli articoli 47, comma 4, 89, comma 3, e 167, comma 6,
del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre
1986, n. 917 (TUIR), e' stato esposto il seguente
QUESITO
La societa' istante, Alfa s.r.l., risiede in Italia e opera nel
settore della progettazione, produzione, distribuzione, commercio e vendita
di semilavorati e componenti metallici per l'industria degli autoveicoli,
della climatizzazione e degli elettrodomestici.
Nell'ambito di una politica di espansione nell'Estremo Oriente, la
Alfa s.r.l. (di seguito: Alfa) ha costituito, nel 2005, due societa': la
Alfa Hong Kong Ltd. (di seguito: Alfa HK), con funzione di subholding, e la
societa' operativa Alfa China Ltd. (di seguito: Alfa China).
Nel corso del 2006, Alfa ha ceduto una parte delle azioni di Alfa HK
alla Beta s.p.a., societa' controllata dal Ministero delle attivita'
produttive, con sede in Roma.
Attualmente l'assetto del gruppo e' il seguente: Alfa detiene il 65
per cento di Alfa HK, mentre il restante 35 per cento e' detenuto da Beta.
Alfa HK, a sua volta, detiene il 100 per cento del capitale sociale di Alfa
China.
Nell'istanza si specifica che il reddito di Alfa HK e' costituito
esclusivamente dagli eventuali dividendi distribuiti da Alfa China e che
questi derivano da utili integralmente soggetti a tassazione nel Paese di
origine (Cina).
Alfa non ha presentato istanza di interpello preventivo ai sensi
dell'articolo 167, comma 5, del TUIR per la propria controllata Alfa HK e
riconosce che questa e' soggetta alla disciplina prevista dal primo comma
del medesimo articolo (cd. disciplina CFC).
In base a quanto premesso, la societa' istante chiede chiarimenti in
ordine alle seguenti questioni controverse:
1. le corrette modalita' di determinazione della base imponibile di
Alfa Hong Kong Ltd., soggetta al regime di cui all'articolo 167 del
TUIR;
2. l'applicabilita' dell'esclusione di cui all'articolo 89 del TUIR ai
dividendi corrisposti alla controllante italiana dalla societa' Alfa
Hong Kong Ltd., soggetta al regime di cui all'articolo 167 TUIR, per
la parte eccedente il reddito gia' imputato per trasparenza.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Con riferimento alla determinazione della base imponibile di Alfa HK,
la societa' istante sostiene che, in applicazione degli articoli 167 e 89
TUIR, solo il 5 per cento degli utili imputati per trasparenza alla
controllante debba essere soggetto a tassazione in Italia.
A parere della societa' istante, infatti, la determinazione del
reddito della controllata estera tassabile in capo alla controllante
italiana dovrebbe avvenire ai sensi della normativa italiana. Poiche'
l'utile di Alfa HK e' costituito interamente dai dividendi distribuiti dalla
sua controllata cinese, e dunque provenienti da un Paese a fiscalita'
ordinaria, Alfa ritiene che il proprio reddito imponibile debba essere
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Risoluzione del 27/07/2007 n. 191
determinato in misura pari al 5 per cento dei predetti dividendi e debba
esserle imputato per trasparenza in misura corrispondente alla quota di
partecipazione detenuta, pari al 65 per cento.
In secondo luogo, l'istante chiede chiarimenti sul corretto
trattamento tributario da riservare ai dividendi distribuiti dalla societa'
localizzata in Hong Kong, per la parte eccedente il reddito gia' imputato
per trasparenza.
Alfa ritiene che i dividendi che ricevera' da Alfa HK in eccedenza
rispetto al reddito gia' imputato per trasparenza concorreranno alla
formazione del proprio reddito imponibile solo per il 5 per cento.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 167, comma 1, TUIR prevede testualmente che i redditi
prodotti da una impresa, societa', o altro ente residente in uno Stato
incluso nella black list di cui al d.m. 21 novembre 2001 e controllato da un
soggetto residente in Italia "sono imputati, a decorrere dalla chiusura
dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai
soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute".
Il comma 6 del medesimo articolo 167 chiarisce che "i redditi del
soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a
tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo
del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento". Tali
redditi sono determinati in base alle disposizioni previste per i redditi
d'impresa (Titolo I, Capo VI, del TUIR).
Il reddito imputato per trasparenza al soggetto residente, pertanto,
e' considerato reddito d'impresa e va determinato secondo le regole
ordinariamente applicabili a questa categoria reddituale, salvo le
disposizioni espressamente eccettuate dall'articolo 167, comma 6, del TUIR,
relative alla rateizzazione delle plusvalenze (articolo 86, comma 4, TUIR) e
all'ammortamento accelerato e anticipato (articolo 102, comma 3, TUIR).
Se nel corso dell'esercizio la societa' estera ha percepito dividendi
distribuiti dalle proprie partecipate, si applicano le disposizioni
dell'articolo 89, commi 2 e 3, del TUIR, che prevedono che i dividendi
provenienti da Paesi diversi da quelli a fiscalita' privilegiata concorrono
a formare il reddito delle societa' ed enti nella misura del 5 per cento.
Ne consegue che il richiamato articolo 89 deve ritenersi applicabile
anche ai dividendi, provenienti da Paesi diversi da quelli a fiscalita'
privilegiata, distribuiti a societa' black list i cui redditi sono imputati
ai soggetti residenti in proporzione alla partecipazione detenuta. E'
quanto, del resto, gia' emerge dal rigo FC28 del modello UNICO, dove e'
previsto che debbano essere effettuate le variazioni in diminuzione
corrispondenti alla quota esclusa dei dividendi distribuiti alla societa'
CFC.
In ordine all'ulteriore questione evidenziata nell'istanza, si osserva
che la disciplina fiscale delle CFC, che prevede la tassazione per
trasparenza in capo alla societa' controllante residente del reddito
prodotto dalla partecipata residente in uno Stato o territorio a fiscalita'
privilegiata, e' stata introdotta nel nostro ordinamento tributario allo
scopo di contrastare il fenomeno della localizzazione di societa'
partecipate nei c.d. paradisi fiscali.
La tassazione per trasparenza del reddito prodotto dalla CFC, come
noto, si rende applicabile allorquando la controllante residente non ha
richiesto, ovvero non ha ottenuto, la disapplicazione della disciplina sulle
CFC in relazione alle partecipazioni detenute nella societa' estera
residente nel paradiso fiscale.
In mancanza della predetta disapplicazione (in ipotesi, l'interpello
non e' stato presentato oppure e' stato rigettato), si osserva che la
tassazione per trasparenza del reddito della CFC imputato al soggetto
residente, diversamente da quanto previsto per le ordinarie ipotesi di
tassazione per trasparenza previste dal sistema (societa' di persone e
societa' di capitali, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR) non
esaurisce di regola il prelievo fiscale sul medesimo reddito.
Il comma 7 dell'articolo 167 del TUIR, infatti, in relazione agli
utili distribuiti da societa' residenti in Paesi a fiscalita' privilegiata,
prevede come regola generale che "gli utili distribuiti, in qualsiasi forma,
dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione
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Risoluzione del 27/07/2007 n. 191
del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito
assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli
esercizi precedenti".
L'utile distribuito dalla CFC, quindi, per la quota non tassata
precedentemente per trasparenza, dovra' concorrere al reddito della
controllante residente secondo la disciplina dell'articolo 89, comma 3, del
TUIR, ovvero per l'intero ammontare.
Ove il soggetto residente dimostri, invece, in sede di interpello
disapplicativo proposto ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del TUIR (oppure
a seconda del caso, ai sensi dell'articolo 167, comma 5, lettera b) del
TUIR), che dalla partecipazione "non consegue l'effetto di localizzare i
redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali
privilegiati", i relativi dividendi potranno beneficiare dell'esclusione al
95 per cento.
In sede di interpello, potranno valutarsi i presupposti della
eventuale delocalizzazione del reddito in un Paese a fiscalita' ordinaria
anche - ricorrendone i presupposti - alla stregua di criteri analoghi a
quelli indicati nella risoluzione 63/E del 28 marzo 2007.
Ancorche', infatti, i redditi della CFC, formati da utili di
partecipazioni provenienti da una partecipata residente in uno Stato non
incluso nella black list, devono considerarsi, in linea di principio,
prodotti nel Paese di residenza della CFC, non e' preclusa la possibilita'
di apprezzare in sede di interpello le peculiarita' della posizione della
societa' controllante - cosi' come nella fattispecie di cui alla risoluzione
n. 63/E del 2007 - in coerenza con la ratio antielusiva della disciplina in
esame, cui dovra' necessariamente correlarsi il provvedimento di
disapplicazione di cui all'articolo 89, comma 3, del TUIR.
La presente risposta, sollecitata con istanza d'interpello presentata
alla Direzione regionale.., viene resa dalla scrivente ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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La disciplina CFC (Controlled Foreign Company) secondo l'articolo 167 TUIR è fondamentale per commercialisti che gestiscono gruppi multinazionali e partecipazioni estere, in particolare quando coinvolge paradisi fiscali e tassazione per trasparenza. L'articolo 89 TUIR sulla participation exemption e l'esclusione del 95% dei dividendi, insieme all'interpello disapplicativo ex articolo 167 comma 5, rappresentano gli strumenti principali per ottimizzare la tassazione delle società controllate estere e dei dividendi distribuiti, evitando fenomeni di doppia imposizione e localizzazione artificiale di redditi.
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