Istanza d'interpello - Attività di commercio elettronico svolta da soggetto non residente per mezzo di server localizzato in Italia - Requisiti per la sussistenza della stabile organizzazione
Quando una società non residente che svolge commercio elettronico tramite server localizzato in Italia configura una stabile organizzazione tassabile nel territorio italiano?
Spiegato da FiscoAI
La risoluzione affronta il tema della tassazione del commercio elettronico transfrontaliero, stabilendo quando un'impresa straniera deve considerarsi come avente una stabile organizzazione in Italia. La stabile organizzazione sussiste quando l'impresa non residente ha la piena e esclusiva disponibilità di apparecchiature informatiche (server) installate in Italia per un periodo indefinito, attraverso le quali svolge attività commerciale principale e non meramente preparatoria o ausiliare. Nel caso specifico di GAMMA S.A., società francese che fornisce videogiochi in download ai clienti italiani tramite server gestiti da provider italiano, l'Agenzia delle Entrate conclude che la disponibilità esclusiva dei server e lo svolgimento diretto dell'attività commerciale configurano una stabile organizzazione tassabile in Italia. L'elemento decisivo è che il server non sia utilizzato solo per raccogliere e trasmettere dati (attività ausiliare), ma costituisca lo strumento attraverso il quale si realizza la commercializzazione vera e propria dei servizi, con tutte le fasi contrattuali (acquisizione prodotto, pagamento) gestite telematicamente. I corrispettivi derivanti da questa attività devono quindi essere assoggettati a imposta in Italia e non solo nel paese di residenza della società, indipendentemente dal fatto che la gestione tecnica dei server avvenga dall'estero.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Istanza d'interpello - Attività di commercio elettronico svolta da soggetto non residente per mezzo di server localizzato in Italia - Requisiti per la sussistenza della stabile organizzazione - pdf
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 28/05/2007 n. 119
Oggetto:
Istanza d'interpello - Attivita'di commercio elettronico svolta da soggetto
non residente per mezzo di server localizzato in Italia - Requisiti per la
sussistenza della stabile organizzazione
Testo:
Con istanza di interpello, presentata il 26 gennaio 2007, concernente
l'esatta applicazione dell'articolo 162, commi 4 e 5, del D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 (T.U.I.R.), la GAMMA S.A. ha posto il seguente
QUESITO
L'istante e' una societa' di diritto francese che propone in Italia,
a decorrere dal 17 settembre 2006, un servizio di videogiochi per personal
computer on-line attraverso le formule dell'abbonamento ad un catalogo di
titoli o di acquisto al momento in cui il gioco viene scaricato sul personal
computer.
La societa' fornisce il suo servizio in Italia direttamente al
consumatore finale, operando con il proprio marchio e ricevendo il pagamento
direttamente dal cliente, ovvero attraverso un Internet Service Provider
italiano.
Il servizio fornito da quest'ultimo, permette di accedere, tramite un
collegamento a banda larga, ad Internet e, in particolare, a dei videogiochi
non prodotti dalla GAMMA S.A. e da essa non aggiornati.
Per fruire del servizio, il cliente deve installare il "player ....."
che e' di proprieta' esclusiva della ALFA ed e' rilasciato gratuitamente
all'utente con una licenza e con diritti limitati e non esclusivi di
utilizzo su un computer domestico o portatile.
Il cliente, che accede al servizio tramite un account e che
attraverso il "player ....." (consegnato su licenza) effettua il download
dei videogiochi e li gestisce sul disco fisso, non e' autorizzato a copiare,
modificare, estrarre il codice fonte, compilare, creare prodotti derivati
dal software, ne' ad eliminare, parzialmente o completamente,
l'identificazione del nome di o dei proprietari del medesimo.
Inoltre, il download del gioco e' concesso gratuitamente solo per
consentire al singolo utente l'utilizzo del gioco stesso.
Per il servizio che presta attraverso l'Internet Service Provider
italiano, la GAMMA S.A. ha installato due server in cui sono elencati i
giochi che possono essere scaricati. La gestione del server, intendendosi
con cio' la configurazione dello stesso e l'installazione delle applicazioni
destinate ai clienti, e' operata completamente dalla Francia ed e' da
quest'ultimo Paese che vengono inseriti i giochi da scaricare.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA DEL CONTRIBUENTE
A parere dell'istante, i corrispettivi pagati alla Societa' per
l'attivita' svolta in Italia costituiscono reddito di impresa e sono quindi
tassabili solo in Francia in quanto la Societa' non ha alcuna stabile
organizzazione in Italia, Inoltre, secondo quanto chiarito nel commentario
OCSE, i corrispettivi per l'acquisto dei diritti di autore limitati ad
abilitare l'utilizzatore al funzionamento del programma, devono essere
considerati quale utile delle imprese e non royalties e quindi sui medesimi
non si applica alcuna ritenuta alla fonte.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'attivita' della GAMMA S.A. consiste nel mettere a disposizione
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Risoluzione del 28/05/2007 n. 119
della clientela italiana, tramite un collegamento a banda larga, l'accesso a
videogiochi non prodotti ne' aggiornati dalla societa' stessa.
La Societa' istante, per ridurre i costi di connessione e facilitare
il proprio collegamento con i clienti, ha installato due server, che
utilizza in esclusiva, presso un Internet Service Provider italiano.
La gestione dei server, cioe' la configurazione dei medesimi,
l'installazione delle applicazioni e l'invio dei giochi ai clienti, avviene
in Francia.
La societa' fornisce il suo servizio, in Italia, direttamente al
consumatore finale, operando con il proprio marchio e riceve il pagamento
direttamente, in via telematica, sul proprio sito web (come risulta
evidenziato dalle istruzioni riportate nel sito stesso) o, nel caso di
connessione tramite Internet Service provider italiano, attraverso
quest'ultimo.
In tale secondo caso, GAMMA S.A. emette fattura, nei confronti
dell'Internet Service Provider italiano, per un ammontare pari alla somma
pagata dagli utenti al netto del corrispettivo dovuto ad esso per il
servizio prestato.
L'Internet Service Provider, ai sensi del contratto stipulato con la
societa' interpellante, eroga i seguenti servizi:
a) "Games on Demand"; gli utenti pagano per avere accesso a dei
videogiochi per un periodo di tempo limitato;
b) "Buy and Download"; gli utenti pagano per avere il diritto di
scaricare dei videogiochi e per giocarci per un periodo di tempo illimitato.
Tutto cio' premesso, la scrivente formula le seguenti osservazioni.
Il sito web di un'impresa e' costituito da una combinazione di
informazioni elettroniche, immagazzinate su un server, e di un software, che
e' un bene immateriale, installato su un disco fisso del server medesimo.
L'imprenditore titolare di un sito web dispone di una porzione, non
identificabile, del disco fisso della macchina elettronica che e' adoperata
come server.
Il server, essendo dotato di una consistenza fisica, puo'
configurare, in presenza di determinate circostanze, una sede fissa d'affari.
Ai fini della configurabilita', come individuata dal Commentario
OCSE, di una stabile organizzazione, l'impresa non residente deve esercitare
la propria attivita' per mezzo di un server che sia nella sua piena
disponibilita', la quale sussiste qualunque sia il titolo giuridico che la
determina (proprieta', locazione ecc.). Inoltre, affinche' il server
costituisca base fissa, deve considerarsi decisivo il fatto che
l'apparecchiatura permanga in un luogo specifico per un tempo sufficiente ad
essere considerata tale.
I commi 4 e 5 dell'articolo 162 del T.U.I.R. recependo,
sostanzialmente, l'orientamento dell'OCSE confermano che "non costituisce
di per se' stabile organizzazione la disponibilita' a qualsiasi titolo di
elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano -
semplicemente - la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni
finalizzati alla vendita di beni e servizi" (cfr. art. 162, comma 5). Ai
fini della configurazione della stabile organizzazione e' necessaria,
infatti, la piena ed esclusiva disponibilita' dell'apparecchiatura da parte
del soggetto non residente per un periodo tale da configurare il presupposto
della fissita' e lo svolgimento attraverso di essa di attivita' ritenute
principali nell'ambito dell'attivita' complessiva dell'impresa, restando
esclusa la sussistenza della stabile organizzazione quando "l'attivita'
della sede fissa nel suo insieme (...) abbia carattere preparatorio o
ausiliare" (cfr. art. 162, comma 4).
Si ritiene, al riguardo, non preparatoria o ausiliare, ma espressione
diretta dell'attivita' principale esercitata, l'utilizzo di una
apparecchiatura rilevante come bene strumentale che consenta di
commercializzare i beni-merce dell'azienda.
Nell'eventualita', in particolare, che dette apparecchiature siano di
proprieta' e di utilizzo esclusivi del soggetto non residente, che siano
stati installati per un tempo indefinito in Italia e che attraverso i
medesimi detto soggetto svolga la propria attivita' commerciale, e' da
ritenere che i servizi garantiti ai clienti italiani debbano essere
considerati prestati da una stabile organizzazione in Italia e, come tali,
assoggettati ad imposta nel territorio dello Stato.
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Risoluzione del 28/05/2007 n. 119
Detta conclusione resta vieppiu' avvalorata dalla circostanza che,
attraverso il server, il soggetto non residente svolga una attivita' di
commercio elettronico diretto, caratterizzato dalla fornitura di beni o
servizi scaricabili (download) direttamente dall'elaboratore (es.
fotografie, brani musicali, software) e che tutte le fasi del contratto,
compresa quella dell'acquisizione del prodotto e del pagamento, si
realizzino per via telematica.
Tanto premesso si osserva che la ricognizione degli elementi che
caratterizzano l'attivita' esercitata e, quindi, la sussistenza di una
stabile organizzazione attiene alla definizione dei presupposti di fatto
della norma, non rientrante - come tale - nelle competenze esercitabili
dall'Agenzia in sede di interpello che, come e' noto, e' finalizzato ad
acquisire il parere dell'amministrazione finanziaria in ordine alla portata
e all'ambito applicativo delle norme tributarie. Si ritiene, tuttavia, che
alla luce delle indicazioni fornite con il presente parere, che mette bene
in evidenza gli elementi e i presupposti teorici delle stabili
organizzazioni che si avvalgono di apparecchiature informatiche, codesta
societa' possa agevolmente risalire al corretto trattamento fiscale della
fattispecie concreta prospettata.
Per quanto riguarda, infine, l'acquisto relativo ai diritti di autore
limitati ad abilitare l'utilizzatore al funzionamento del programma, i
corrispettivi pagati devono essere considerati reddito di impresa.
Con risoluzione n. 169 del 30 luglio 1997 l'Amministrazione
Finanziaria ha precisato che, conformemente a quanto affermato nel
Commentario OCSE, se l'acquisto del software e' finalizzato al puro utilizzo
personale e commerciale, prescindendo da qualsiasi forma di riproduzione e
di commercializzazione del software stesso, allora il corrispettivo pagato
sara' configurabile come reddito di impresa o di lavoro autonomo - a seconda
della natura del percipiente - e non come royalty.
Considerato, quindi, che i clienti della GAMMA S.A. non acquistano
alcun diritto alla riproduzione o commercializzazione del software, il
corrispettivo ottenuto dalla societa' interpellante dovra' essere
considerato, come precisato nella risoluzione da ultimo citata, quale
reddito d'impresa.
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La risoluzione chiarisce l'applicazione dell'articolo 162 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) in materia di stabile organizzazione per attività di e-commerce, distinguendo tra disponibilità di apparecchiature informatiche per semplice raccolta dati (non configurante stabile organizzazione) e utilizzo esclusivo di server per svolgimento di attività commerciale principale (configurante stabile organizzazione tassabile). I concetti chiave riguardano la fissità dell'apparecchiatura, l'esclusività della disponibilità, il carattere principale versus ausiliare dell'attività, e la corretta qualificazione dei corrispettivi come reddito d'impresa anziché royalty, secondo l'orientamento OCSE recepito dalla normativa italiana.
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