Tassabilità ai fini dell’imposta di registro delle sentenze emesse su appello delle pronunce del giudice di pace – Art. 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374
Quali sentenze sono esenti dall'imposta di registro secondo l'articolo 46 della legge 374/1991 sul giudice di pace?
Spiegato da FiscoAI
L'articolo 46 della legge 374/1991 prevede un'esenzione dall'imposta di registro e di bollo per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede 1.033 euro. Inizialmente l'Agenzia delle Entrate aveva interpretato questa agevolazione come applicabile solo ai procedimenti di primo grado dinanzi al giudice di pace, escludendo gli atti emessi dai tribunali ordinari in appello. Tuttavia, la Corte di Cassazione con sentenza 16310/2014 ha chiarito che l'esenzione deve applicarsi a tutte le sentenze adottate in tutti i gradi di giudizio, purché relative a cause di valore non superiore a 1.033 euro, indipendentemente dall'ufficio giudiziario che le emette. La ratio della norma è quella di alleviare i cittadini dal costo della giustizia per le procedure di modesto valore economico, dove l'imposta risulterebbe irrisoria e sproporzionata rispetto ai costi di esazione. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate ha abbandonato la precedente interpretazione restrittiva e invitato gli uffici territoriali a riesaminare le controversie pendenti secondo i nuovi criteri, rinunciando alle pretese tributarie ove l'accertamento fosse stato effettuato secondo le vecchie indicazioni di prassi.
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Riferimento normativo
Tassabilità ai fini dell’imposta di registro delle sentenze emesse su appello delle pronunce del giudice di pace – Art. 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 97/E
RISOLUZIONE N. --/2014
Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso
Roma, 10 novembre 2014
OGGETTO: Tassabilità ai fini dell’imposta di registro delle sentenze emesse
su appello delle pronunce del giudice di pace – Art. 46 della
legge 21 novembre 1991, n. 374
Con risoluzione n. 48 del 18 aprile 2011, l’Agenzia delle Entrate ha
fornito chiarimenti in merito all’ambito applicativo del regime di esenzione
dall’imposta di registro e di bollo previsto dall’articolo 46 della legge 21
novembre 1991, n. 374 (istitutiva del giudice di pace) in base al quale “Le cause e
le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di
euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al
pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e
successive modificazioni”.
In particolare, con la citata risoluzione, è stato precisato che detta
disposizione di favore trova applicazione solo per gli atti e i provvedimenti
relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace e non anche per quelli emessi dal
tribunale ordinario in sede di appello avverso i predetti provvedimenti.
A tal riguardo, nel richiamato documento di prassi, si è osservato che
l’inserimento del predetto articolo 46, rubricato “regime fiscale”, nel testo della
legge istitutiva del giudice di pace portava a ritenere che il regime in argomento
trovasse applicazione esclusivamente per il grado di giudizio innanzi al giudice
di pace.
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Inoltre, nella medesima risoluzione è stato precisato che il riferimento
operato dalla norma alle “attività conciliative in sede non contenziosa” non
potesse che riguardare le attività rese dal giudice di pace in quanto, ai sensi
dell’articolo 322 c.p.c., spetta al giudice di pace la competenza esclusiva in
materia di conciliazione in sede non contenziosa, senza alcun limite di valore e
per tutte le materie che non siano di competenza esclusiva di altri giudici.
Tale interpretazione, infine, è stata ritenuta coerente con l’orientamento
della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le norme che stabiliscono
agevolazioni fiscali non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, gli Uffici hanno ritenuto
opportuno coltivare anche innanzi ai giudici di legittimità il contenzioso
pendente relativo alla impugnazione degli avvisi di liquidazione con i quali sono
state assoggettate a tassazione ai fini dell’imposta di registro le sentenze emesse
dai tribunali ordinari in sede di appello avverso i provvedimenti del giudice di
pace.
A tal riguardo, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza 16 luglio
2014, n. 16310, cui hanno fatto seguito altre pronunce di identico tenore1, ha
precisato che “…l’art. 46…nel suo significato ampiamente comprensivo…si
riferisce genericamente alle cause ed alle attività conciliative in sede non
contenziosa il cui valore non eccede € 1.033,00, ciò che abilita l’interprete a
ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento, ai fini
dell’esenzione…alle sentenze adottate in tutti i gradi di giudizio”.
I giudici di legittimità hanno inoltre chiarito che “…la sedes materiae (e
cioè il fatto che si tratti proprio della legge istitutiva del giudice di pace) non
appare elemento idoneo ad escludere la conclusione che precede, attesa la
lettera omnicomprensiva della previsione normativa che appare coinvolgere
l’intero sviluppo del procedimento giudiziale che in primo grado è attribuito alla
competenza del predetto organo giudiziale…”.
1 Cassazione 24 luglio 2014, nn. 16978, 16979, 16980, 16981.
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La medesima pronuncia si fonda altresì sulla ratio della disposizione
agevolativa che, a parere della Corte di Cassazione è “…quella di alleviare
l’utente dal costo di servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto,
in relazione alle quali è evidentemente apparso incongruo pretendere
l’assolvimento di un tributo che, per il fatto di essere determinato in termini
ordinariamente percentuali rispetto alla rilevanza economica della causa avente
valore determinato, ammonta comunque ad importo irrisorio e spesso
inadeguato a giustificare una complessa procedura di esazione”.
In relazione a ciò, affermano i giudici di legittimità, “…appare del tutto
coerente la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga alla previsione
dell’art. 37 del DPR n. 131/1986, dal pagamento della tassa di registro per tutte
le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore modesto,
indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, sicché la
norma qui in esame non può considerarsi…né oggetto di applicazione analogica
né soggetta ad interpretazione di genere estensivo ma semplicemente applicata
nel suo lineare e chiaro tenore testuale”.
In considerazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione con le
richiamate sentenze e del parere reso dall’Avvocatura generale dello Stato con
nota n. 322080 del 28 luglio 20142, in ordine alla condivisibilità delle
affermazioni di principio espresse dai giudici di legittimità, si ritiene che il
regime esentativo per valore previsto dall’articolo 46 della legge n. 374 del 1991
(per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non
eccede € 1.033,00) debba trovare applicazione non solo in relazione agli atti e
provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace ma anche agli atti e
provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio.
Alla luce di quanto esposto, in adesione all’orientamento espresso dalla
Corte di Cassazione, devono considerarsi superate le indicazioni di prassi fornite
in precedenza, contenute da ultimo nella risoluzione n. 48/E del 2011.
2 Analoghe considerazioni sono state svolte dall’Avvocatura generale dello Stato con note nn. 385532,
385539, 385544, 385556 del 22 settembre 2014.
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Si invitano, quindi, le strutture territoriali a riesaminare la controversie
pendenti concernenti la materia in esame e, ove l’attività accertativa dell’Ufficio
sia stata effettuata secondo criteri non conformi a quelli espressi dai giudici di
legittimità, ad abbandonare – con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e
del grado di giudizio – la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre
questioni.
Nel chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del
contendere, occorre prendere motivatamente posizione anche sulle spese di
giudizio fornendo al giudice elementi che possano giustificare la compensazione,
qualora non sia stata acquisita la rinuncia del contribuente alla rifusione delle
spese di lite.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
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L'imposta di registro, il giudice di pace e l'esenzione per cause di valore modesto rappresentano i pilastri di questa risoluzione. Commercialisti e consulenti legali devono conoscere l'ambito di applicazione dell'articolo 46 della legge 374/1991, la competenza del giudice di pace, il contributo unificato e le modalità di tassazione delle sentenze nei diversi gradi di giudizio. La risoluzione 374/2014 è rilevante anche per chi gestisce contenzioso tributario e deve valutare l'impatto fiscale dei procedimenti giudiziali di valore contenuto.
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