Istanza di Interpello. Atto di rinunzia abdicativa. art. 13 della legge n. 383 del 2001 come modificato dall'articolo 6 del Decreto Legge n. 262 del 2006
Qual è il trattamento fiscale di un atto di rinuncia gratuita al diritto di usufrutto ai fini delle imposte indirette?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 25/2007 chiarisce che la rinuncia gratuita a un diritto di usufrutto costituisce un atto che trasferisce un diritto reale di godimento, producendo un arricchimento patrimoniale nel nudo proprietario. Pertanto, non si tratta di un semplice abbandono, ma di un atto negoziale equiparabile a un trasferimento a titolo gratuito. La rinuncia rientra nel campo applicativo dell'imposta sulle donazioni, con aliquota del 4% sul valore eccedente 1 milione di euro quando il trasferimento avviene tra genitore e figli (linea retta). Per quanto riguarda le imposte ipotecaria e catastale, queste si applicano in misura proporzionale poiché correlate ai servizi di trascrizione e voltura catastale, indipendentemente dalle franchigie previste per l'imposta di donazione. La base imponibile per tali imposte deve essere determinata considerando il valore dell'immobile in sé, non il valore del diritto rinunciato. Nel caso di atti stipulati tra il 3 ottobre 2006 e il 29 novembre 2006 (periodo transitorio), si applicavano aliquote ridotte: imposta catastale in misura fissa fino a 180.000 euro e imposta ipotecaria del 3% con riduzioni per parenti in linea retta.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Istanza di Interpello. Atto di rinunzia abdicativa. art. 13 della legge n. 383 del 2001 come modificato dall'articolo 6 del Decreto Legge n. 262 del 2006
Testo normativo
airatubirt
enoizatnemucod
id
oizivreS
Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 16/02/2007 n. 25
Oggetto:
Istanza di Interpello. Atto di rinunzia abdicativa. art. 13 della legge n.
383 del 2001 come modificato dall' articolo 6 del Decreto Legge n. 262 del
2006
Testo:
Con istanza di interpello, concernente la corretta tassazione di
rinunzia al diritto di usufrutto e' stato esposto il seguente
QUESITO
Il notaio XX ha fatto presente di essere stato incaricato della
stipula di un atto di rinunzia (a titolo gratuito) del diritto di usufrutto
vitalizio.
In proposito, chiede di conoscere il trattamento fiscale riservato a
tale atto di rinunzia, ai fini delle imposte indirette, tenuto conto anche
delle modifiche apportate all'articolo 13 della legge 383/2001 dal
recentissimo articolo 6 del DL n. 262/2006.
L'istante precisa che il valore del diritto di usufrutto, calcolato su
base catastale e' inferiore a Euro 180.000,00 e in tale atto, usufruttuario
rinunciante e' il genitore e nudi proprietari sono i figli.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il notaio istante fa riferimento all'articolo 13 della legge n.
383/2001 -vigente alla data di presentazione dell'interpello - e, al fine di
individuare la corretta tassazione dell'atto di rinunzia in questione,
rappresenta che:
. "per quanto concerne l'imposta di Registro, gli atti di
rinuncia sono equiparati espressamente alle donazioni e agli
altri atti gratuiti, ex art. 13 comma 2 L. 383/2001, come
modificato dall'art. 6 comma 5 D.L. 262/2006: conseguentemente
l'atto in questione ne sarebbe esente";
. "per quanto concerne le Imposte Ipotecaria e Catastale,
nessuna equiparazione viene effettuata dall'art. 6 comma 1 del
D.L. 262/2006: non essendo la rinunzia un atto traslativo, le
imposte suddette dovrebbero quindi essere applicate nel caso di
specie in misura fissa".
RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Col quesito in esame si chiede di individuare il corretto trattamento
fiscale, ai fini delle imposte indirette, di un atto di rinunzia, a titolo
gratuito, al diritto di usufrutto a favore del nudo proprietario.
Preliminarmente, e' necessario chiarire che la rinuncia al diritto in
questione e' riconducibile ad un atto che trasferisce un diritto reale di
godimento.
Al riguardo, appare determinate la circostanza che con l'atto di
rinuncia si produce un vantaggio in capo ad uno specifico soggetto e che tra
l'atto di rinuncia e l'arricchimento del beneficiario sussiste un nesso di
causalita'.
Nel caso in esame, anche in mancanza di un palese accordo negoziale o
di una esplicita menzione in atto, l'effetto che deriva dalla rinunzia
consiste nella ricostituzione della piena proprieta' dell'immobile, gia'
gravato dal diritto di usufrutto, con conseguente arricchimento del
patrimonio del nudo proprietario.
In questo senso si e' pronunciata anche la giurisprudenza di
legittimita'; nella sentenza n. 16495 del 2005 della Corte di Cassazione si
legge che "...il titolare si priva del suo diritto indipendentemente dalla
circostanza che la rinuncia assuma la forma dell'abbandono o quella
Pagina 1
airatubirt
enoizatnemucod
id
oizivreS
Risoluzione del 16/02/2007 n. 25
dell'indicazione del successivo titolare: infatti e' sempre un altro
soggetto ad acquistare la titolarita' del diritto rinunciato, sia che tale
acquisto avvenga immediatamente (rinuncia traslativa), sia che esso abbia
luogo successivamente (rinuncia abdicativa)."
In modo ancora piu' esplicito, gli stessi giudici, con sentenza n.
24512 del 2005, hanno sottolineato che "il venire meno dell'imposta di
consolidazione, alla luce delle comuni regole deducibili dall'ordinamento
tributario, ha comportato l'assenza di imposizione dove il consolidamento
derivi da un fatto (morte dell'usufruttuario, scadenza del termine) ma non
ove il trasferimento derivi da un atto negoziale, cioe' da uno specifico
atto ben distinto dall'atto di separazione della proprieta' dall'usufrutto.
D'altronde non vi sarebbe alcun logico motivo per assoggettare ad imposta la
cessione di usufrutto di cui all'art. 980 del codice civile e non la
rinuncia negoziale al diritto stesso, che arreca al nudo proprietario un
arricchimento identico a quello conseguito da chi riceve l'usufrutto".
Ricondotta la rinuncia al diritto di usufrutto agli atti che
trasferiscono un diritto, ai fini del suo corretto trattamento fiscale, si
osserva quanto segue.
L'articolo 2 comma 47 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, come
modificato dalla legge 24 novembre 2006, n. 248 (legge di conversione del
medesimo) ha introdotto l'imposta sulle successioni e donazioni, regolata,
salvo quanto espressamente derogato, dalle disposizioni del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, (d'ora in poi T.U.S.) nel testo vigente
alla data del 24 ottobre 2001.
Il medesimo articolo 2, comma 47, individua l'ambito di riferimento
dell'imposta, stabilendo che la stessa si applica sui "...trasferimenti di
beni e diritti per causa di morte per donazione o a titolo gratuito e sulla
costituzione di vincoli di destinazione".
Dall'ampia dizione della norma citata, discende che gli atti a titolo
gratuito che comportano trasferimenti di beni e diritti sono attratti nel
campo applicativo delle disposizioni dell'imposta sulle successioni e
donazioni, indipendentemente dal fatto che sottendano l' "animus donandi".
La rinuncia al diritto di usufrutto nel caso di specie, in quanto atto
che trasferisce a titolo gratuito un diritto di godimento, rientra nel campo
di applicazione dell'imposta sulle donazioni.
Ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, l'articolo 2, comma
49, del citato decreto, da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 77,
lett. b), della legge finanziaria, ha stabilito nuove aliquote e franchigie,
modulate in rapporto alla natura del legame di parentela intercorrente tra
dante causa e beneficiario.
Poiche', nel caso in esame, il trasferimento avviene tra genitore e
figli (cioe' in linea retta) si applica l'aliquota del 4 per cento "...sul
valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di
euro". In particolare, le aliquote si applicano "...al valore globale dei
beni e dei diritti al netto degli oneri da cui e' gravato il beneficiario
diversi da quelli di cui all'articolo 58, comma 1, del d. lgs. 346 del
1990..." (art. 2, comma 49 del decreto- legge n. 262/2006), maggiorato di un
importo pari al valore complessivo delle donazioni indicate nell'articolo
57, comma 1, del citato decreto.
Per quanto attiene la determinazione delle imposte ipotecaria e
catastale, valgono le conclusioni sopra illustrate in ordine alla
riconducibilita' della rinuncia al diritto di usufrutto tra gli atti che
comportano il trasferimento del diritto; da cio', in particolare, consegue
l'applicabilita' delle predette imposte in misura proporzionale, ai sensi
del combinato disposto degli articoli 1 della tariffa e 10 del D.Lgs 31
ottobre 1990, n. 347.
Piu' in particolare, si ricorda che per le imposte ipotecaria e
catastale non opera alcuna franchigia, a differenza di quanto illustrato per
le imposte sulle successioni e donazioni. Secondo consolidata giurisprudenza
(da ultimo, Cassazione 9 luglio 2003, n. 10751), avallata dalla prassi
amministrativa (Circolare n. 25 del 30 maggio 2005) le imposte ipotecaria
e catastale, dal punto di vista impositivo, hanno diversita' di oggetto
rispetto all'imposta di registro ed alle imposte sulle successioni e
donazione e sono autonome. Le imposte ipotecaria e catastale, infatti, sono
correlate ai servizi resi ai fini della circolazione dei beni, mediante le
formalita' della trascrizione e della voltura catastale.
Pagina 2
airatubirt
enoizatnemucod
id
oizivreS
Risoluzione del 16/02/2007 n. 25
Pertanto, il rinvio "...alla base imponibile determinata ai fini
dell'imposta di registro" e dell'imposta sulle successioni e donazioni non
significa che si applichi lo stesso regime giuridico. Cio' premesso, la base
imponibile delle imposte ipotecaria e catastale deve essere determinata
tenendo conto del valore degli immobili in se' considerati (cfr. circolare
n. 25 del 2005).
Cio' posto alla luce delle disposizioni vigenti, occorre precisare che
qualora la fattispecie prospettata sia stata posta in essere nel periodo
intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legge n. 262 del
2006 (3 ottobre 2006) e quella della relativa legge di conversione n. 286
del 2006 (29 novembre 2006), il quadro normativo di riferimento sarebbe
diverso da quello sopra illustrato.
Agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti e alle
scritture private autenticate nel predetto periodo, si applica l'imposta di
registro con le aliquote stabilite all'articolo 6, comma 5 del decreto legge
medesimo, nel testo vigente prima della sua conversione.
L'articolo 1, comma 2, infatti, ha fatto salvi gli effetti prodotti
dall'articolo 6 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente
prima del 29 novembre 2006, ai sensi dell'articolo 2, comma 53 della legge
di conversione, che stabilisce: "Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno
effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti,
per le scritture private autenticate e per le scritture private non
autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto ...".
La fattispecie in esame, quindi, qualora sia stata posta in essere nel
periodo dal 3 ottobre 2006 al 29 novembre 2006, rientrerebbe nel campo di
applicazione dell'imposta di registro di cui al citato articolo 6, comma 5,
ma non sconterebbe il tributo, trattandosi di un trasferimento a favore di
parenti in linea retta.
Per quel che concerne le imposte ipotecaria e catastale, ferme
restando le argomentazioni gia' svolte in ordine agli effetti traslativi
dell'atto di rinuncia al diritto di usufrutto, si fa presente che qualora le
relative formalita' della voltura e della trascrizione siano state richieste
nel periodo compreso tra la data del 3 ottobre 2006 e quella del 29 novembre
2006, si applicherebbe il cosiddetto "regime transitorio" ed in particolare
le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a) del decreto legge
n. 262/2006, nel testo vigente prima della sua conversione.
Pertanto, l'imposta catastale sarebbe dovuta in misura fissa "...per
le volture relative a donazioni e ad altri atti a titolo gratuito,
ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1-quater, lettera a), della
Tariffa fino a concorrenza del valore di euro 180.000 ed in misura
proporzionale per il valore eccedente detto importo".
L'imposta ipotecaria, invece, ai sensi della lett. b) del medesimo
comma 1, sarebbe dovuta nella misura del 3 per cento ad eccezione che nei
casi di trascrizioni eseguite "...in favore del coniuge o di un parente in
linea retta, in possesso dei requisiti e delle condizioni previste in
materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto
periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131:
a) fino al valore di euro 180.000 per ciascun beneficiario in possesso
dei requisiti: 168 euro;
b) oltre il valore di euro 180.000: 3%..."
La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente ai
sensi del articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26
aprile 2001, n. 209.
Pagina 3
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Risoluzione AdE 383/2001 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La rinuncia al diritto di usufrutto è un atto traslativo soggetto all'imposta sulle donazioni, all'imposta ipotecaria e all'imposta catastale, con particolare attenzione al nesso di causalità tra l'atto e l'arricchimento del beneficiario. Commercialisti e notai devono verificare il periodo di stipula dell'atto per applicare correttamente le aliquote e le franchigie previste dal decreto legge 262/2006, distinguendo tra regime ordinario e regime transitorio, considerando anche la natura del legame di parentela e il valore catastale dell'immobile.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.