Canone speciale RAI - istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69
Canone speciale RAI - istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 6/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi Fiscali
Roma, 25 gennaio 2022
OGGETTO: Canone speciale RAI - istituzione del codice tributo per l’utilizzo in
compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui
all’articolo 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69
L’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede che “Per l'anno 2021, le strutture
ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al
pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, sono esonerate dal
versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21
febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.”.
Il successivo comma 6 del citato articolo 6 prevede, tra l’altro, il riconoscimento di
“[…] un credito d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui
al comma 5 intervenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto […]”.
Tanto premesso, per consentire ai beneficiari - ovvero a coloro che hanno effettuato il
versamento del canone speciale 2021 entro e non oltre il 22 marzo 2021 - l’utilizzo in
compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il
seguente codice tributo:
“6958” denominato “CREDITO D’IMPOSTA CANONE SPECIALE RAI
– art. 6, c. 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in
compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione
“Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito
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compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento
dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di
riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2021”.
Al fine di controllare che la fruizione del credito d’imposta avvenga nei limiti
dell’importo spettante, il credito stesso è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il
modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili
dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta
utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle
fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio
cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. I
soggetti beneficiari del credito e i relativi importi sono stati trasmessi dalla RAI-
Radiotelevisione italiana S.p.A.; pertanto, eventuali richieste di chiarimenti in proposito
dovranno essere rivolte alla stessa RAI, inviando apposita comunicazione all’indirizzo PEC
dell’ufficio RAI della propria regione, reperibile alla pagina web
http://www.canone.rai.it/Speciali/SediSpeciali.aspx.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente
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