Risoluzione AdE
In vigore
Risoluzione AdE 446/2014
Consulenza giuridica – IRAP – Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)
Riferimento normativo
Consulenza giuridica – IRAP – Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 5/E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 19 gennaio 2015
OGGETTO: Consulenza giuridica – IRAP – Determinazione della base
imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446)
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente
l’interpretazione del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento - agli effetti dell’IRAP
- applicabile ai Consorzi di garanzia dei fidi (di seguito Confidi).
In particolare, ALFA ha chiesto conferma circa la possibilità per i Confidi -
pur essendo gli stessi compresi tra i soggetti disciplinati dal Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(di seguito TUB) - di applicare:
a) relativamente alla determinazione della base imponibile, l’articolo 10,
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede il c.d.
“metodo retributivo”;
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b) l’aliquota ordinaria del 3,9 per cento prevista per tutti gli enti non
commerciali e non già la maggiore aliquota (4,65 per cento) prevista per le banche e
gli altri enti finanziari che determinano la base imponibile secondo le disposizioni
dell’articolo 6 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
ALFA ritiene che per i Confidi valga, in ogni caso, la determinazione della
base imponibile col metodo retributivo e l’applicazione dell’aliquota ordinaria; ciò
in forza del richiamo all’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997,
applicabile agli enti privati non commerciali, operato dall’articolo 13, comma 47,
del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (legge-quadro sul riordino delle norme
in materia di confidi).
Più in particolare, in relazione al calcolo della base imponibile, non rileva la
circostanza che, a seguito del superamento di una soglia di volumi di attività
determinata dalla legge, alcuni consorzi siano obbligati a trasformarsi in
intermediari vigilati tenuti ad iscriversi nell’elenco speciale, ai sensi dell’articolo
107 del TUB. Sul punto, l’ente interpellante richiama le disposizioni contenute
nell’articolo 13 del decreto legge n. 269 del 2003, che - “a differenza della
corrispondente norma” introdotta dall’articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre
1998, n. 422 - non fanno più riferimento ai soli confidi iscritti nell’apposita sezione
dell’elenco previsto dall’articolo 106 del TUB, bensì ai Confidi comunque costituiti.
Con riferimento all’aliquota d’imposta, l’elevazione dal 3,9 per cento al 4,65
per cento, non avrebbe alcuna conseguenza (come avvenuto anche per il passato) per
i Confidi “proprio in virtù della loro assimilazione sostanziale agli enti non
commerciali”, comprovata anche dalla collocazione degli stessi, nell’ambito dei
modelli di dichiarazione, “al di fuori della sezione del quadro IRAP riguardante le
banche e gli altri soggetti finanziari”.
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PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 13, comma 45, del citato D.L. n. 269 del 2003 prevede che “ai fini
delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti
commerciali”.
Il successivo comma 47 del medesimo articolo 13 dispone, inoltre, che “i
confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione
netta secondo le modalità contenute nell’articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni”, secondo il quale
“Per gli enti privati non commerciali (…), la base imponibile è determinata in un
importo pari all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (…), e dei compensi erogati per la
collaborazione coordinata e continuativa (…), nonché per attività di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente (…)”.
Va osservato che, da un punto di vista “rigorosamente” soggettivo, i Confidi,
in quanto operanti nel settore finanziario, sarebbero generalmente riconducibili tra i
soggetti “(…) indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
e successive modificazioni”, per i quali, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.Lgs.
n. 446 del 1997, “(…) salvo quanto previsto nei successivi commi, la base
imponibile è determinata dalla somma algebrica delle (…) voci del conto economico
(…)”.
La circostanza che il tenore letterale delle disposizioni contenute nel
menzionato articolo 13, comma 47, del D.L. n. 269 del 2003 imponga ai Confidi,
“comunque costituiti”, di determinare “in ogni caso” il valore della produzione
netta secondo le modalità di cui all’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997
(c.d. “metodo retributivo”), porta a ritenere che il legislatore abbia voluto riservare
ai Confidi - seppur soggettivamente configurabili quali enti finanziari - la capacità di
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determinare il valore della produzione netta secondo le regole previste per gli enti
privati non commerciali.
La descritta scelta legislativa comporta che, in ordine alla individuazione
della soggettività passiva dei Confidi, non può valere il riferimento a “le banche e
gli altri enti e società finanziari” contenuto nell’articolo 6 del D.Lgs. n. 446, la cui
applicazione deve comunque intendersi, in via generale, necessariamente vincolata
anche al metodo di calcolo della base imponibile in esso indicato.
Per i Confidi, dunque, la sussistenza del solo requisito soggettivo non
rappresenta un elemento sufficiente per poter giustificare l’applicazione (tanto in
termini di determinazione della base imponibile, quanto in relazione
all’individuazione dell’aliquota applicabile) del regime IRAP proprio delle banche
ed altri soggetti finanziari.
Il peculiare trattamento tributario dei consorzi in parola ai fini del tributo
regionale, peraltro, trova origine nel decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422,
che, all’articolo 4, comma 1, lettera b), aveva aggiunto i “consorzi di garanzia
collettiva fidi di primo e secondo grado” tra i soggetti che determinano la base
imponibile IRAP secondo le disposizioni dell’articolo 10 del più volte citato D. Lgs.
n. 446 del 1997.
Conformemente alla ricostruzione operata, nei modelli di dichiarazione, i
Confidi - sin dall’origine - sono stati inseriti nella sezione del quadro IRAP
riservata ai soggetti esercenti attività industriali e commerciali, al pari delle
cooperative edilizie (anch’esse soggette alle medesime e peculiari regole di calcolo
della base imponibile) e non già nella Seconda Sezione (riservata alle banche ed agli
altri soggetti finanziari), pur nella consapevolezza che si trattasse di soggetti
finanziari; in linea con le osservazioni svolte è anche l’attuale collocazione nel
modello IRAP 2014 (rigo IC63 della Sezione V - Società in regime forfetario).
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Le considerazioni sopra evidenziate portano a confermare quanto prospettato
dall’istante; pertanto, i Confidi, che determinano la base imponibile col “metodo
retributivo”, non devono applicare la maggiorazione di aliquota prevista per i
soggetti di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997.
*****
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
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