Risoluzione AdE In vigore

Risoluzione AdE 455/2014

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, della quota dell’imposta sui redditi, dovuta dalle imprese aventi domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione siciliana che in esso possiedono stabilimenti e impianti, in attuazione dell’articolo 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, della quota dell’imposta sui redditi, dovuta dalle imprese aventi domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione siciliana che in esso possiedono stabilimenti e impianti, in attuazione dell’articolo 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 - pdf

Testo normativo

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti RISOLUZIONE N. 50/E Roma, 13 maggio 2014 Oggetto: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, della quota dell’imposta sui redditi, dovuta dalle imprese aventi domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione siciliana che in esso possiedono stabilimenti e impianti, in attuazione dell’articolo 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 Il decreto 19 dicembre 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, definisce le modalità applicative per l’attribuzione alla Regione siciliana della quota dell’imposta sui redditi dovuta dalle imprese industriali e commerciali aventi domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione siciliana relativa a stabilimenti e impianti ubicati nella Regione stessa, in attuazione dell’articolo 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455. In particolare, l’articolo 1, comma 1, prevede che “In attuazione dell'art. 37 dello statuto della Regione siciliana e dell'articolo unico del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, spetta alla Regione siciliana una quota dell'imposta dovuta sul reddito delle societa', aventi domicilio fiscale fuori dal territorio della regione, ma che in esso possiedono stabilimenti ed impianti,(…)”, determinata secondo le modalità ivi indicate. Il successivo comma 2 dispone che “I soggetti obbligati di cui al comma 1 liquidano e versano l'imposta spettante alla Regione siciliana con le stesse modalita' ed entro i medesimi termini previsti per le imposte sui redditi. (…)”. Per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle quote delle imposte sui redditi, nonché delle sanzioni e degli interessi per i casi di ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di spettanza della Regione siciliana, si istituiscono i seguenti codici tributo: • “2031” denominato “Quota IRES Impianti in Sicilia - Acconto Prima Rata - Decreto 19 dicembre 2013”; • “2032” denominato “Quota IRES Impianti in Sicilia - Acconto Seconda Rata o in Unica Soluzione - Decreto 19 dicembre 2013”; • “2033” denominato “Quota IRES Impianti in Sicilia - Saldo - Decreto 19 dicembre 2013”; • “2034” denominato “Quota IRES Impianti in Sicilia - Addizionale IRES - settore petrolifero e gas - Acconto Prima Rata - Decreto 19 dicembre 2013”; • “2035” denominato “Quota IRES Impianti in Sicilia - Addizionale IRES - settore petrolifero e gas - Acconto Seconda Rata o in Unica Soluzione - Decreto 19 dicembre 2013”; • “2036” denominato “Quota IRES Impianti in Sicilia - Addizionale IRES - settore petrolifero e gas - Saldo - Decreto 19 dicembre 2013”; • “2037” denominato “Quota IRES Impianti in Sicilia - Addizionale IRES - enti creditizi, finanziari e assicurativi - Decreto 19 dicembre 2013”; • “2038” denominato “Quota IRES Impianti in Sicilia - Maggiorazione IRES - Società di comodo - Acconto Prima Rata - Decreto 19 dicembre 2013”; • “2039” denominato “Quota IRES Impianti in Sicilia - Maggiorazione IRES - Società di comodo - Acconto Seconda Rata o in Unica Soluzione - Decreto 19 dicembre 2013”; • “2040” denominato “Quota IRES Impianti in Sicilia - Maggiorazione IRES - Società di comodo - Saldo - Decreto 19 dicembre 2013”; • “4036” denominato “Quota IRPEF Impianti in Sicilia - Acconto Prima Rata - Decreto 19 dicembre 2013”; • “4037” denominato “Quota IRPEF Impianti in Sicilia - Acconto Seconda Rata o in Unica Soluzione - Decreto 19 dicembre 2013”; • “4038” denominato “Quota IRPEF Impianti in Sicilia - Saldo - Decreto 19 dicembre 2013”; • “8083” denominato “Sanzione da Ravvedimento - Quota IRES Impianti in Sicilia - Decreto 19 dicembre 2013”; • “1909” denominato “Interessi da Ravvedimento - Quota IRES Impianti in Sicilia - Decreto 19 dicembre 2013”; • “8938” denominato “Sanzione da Ravvedimento - Quota IRPEF Impianti in Sicilia - Decreto 19 dicembre 2013”; • “1988” denominato “Interessi da Ravvedimento - Quota IRPEF Impianti in Sicilia - Decreto 19 dicembre 2013”. In sede di compilazione del modello di versamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”. Per i codici tributo “2031”, “2033”, “2034”, “2036”, “2037”, “2038”, “2040”, “4036” e “4038”, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, in caso di versamento rateale, è riportato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”. I codici tributo “2033”, “2036”, “2037”, “2040” e “4038” sono utilizzabili anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”. IL DIRETTORE CENTRALE

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