Risoluzione AdE
In vigore
Risoluzione AdE 472/2014
Quesiti – ravvedimento operoso – articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
Riferimento normativo
Quesiti – ravvedimento operoso – articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 82
Divisione contribuenti
Roma, 24 dicembre 2020
OGGETTO: Quesiti – ravvedimento operoso – articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472
Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La [ALFA], nel prosieguo istante, pone i quesiti qui di seguito sinteticamente
riportati.
1) In caso di tardiva trasmissione delle dichiarazioni dei redditi da parte dei
soggetti incaricati della presentazione in via telematica, fatta salva l’applicazione
dell’istituto del ravvedimento operoso, la sanzione prevista dall’articolo 7-bis, comma
1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere ridotta alla metà ai sensi
dell’articolo 7, comma 4-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472?
2) Un contribuente presenta un modello Redditi PF indicando, nel quadro RN, un
credito IRPEF successivamente compensato nel modello F24. Avendo omesso di
dichiarare un reddito, il medesimo contribuente presenta un modello Redditi PF
integrativo che evidenzia un debito IRPEF. In tale ipotesi, il contribuente, al fine di
beneficiare della riduzione delle sanzioni, è tenuto a regolarizzare, oltre alla violazione
di infedele dichiarazione, anche quella per la compensazione di crediti inesistenti
ovvero la prima violazione assorbe la seconda?
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3) In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa al fine di dedurre un
costo e, contestualmente, indicare un reddito originariamente omessi, qualora la stessa
chiuda con un maggior credito, può essere considerata “a favore” del contribuente e,
quindi, non essere assoggettata ad alcuna sanzione? In caso contrario, qual è la
sanzione da applicare per regolarizzare la violazione commessa? I medesimi dubbi
sorgono anche con riferimento alla particolare ipotesi in cui la dichiarazione
integrativa sia presentata al fine di assoggettare al regime della cedolare secca un
canone di locazione dapprima tassato ordinariamente.
4) Qualora dalla dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del
termine ordinario (e, quindi, omessa) emerga un’eccedenza d’imposta, quest’ultima
può essere riportata nella prima dichiarazione utile oppure deve essere chiesta a
rimborso? In tale ultima ipotesi, la domanda di rimborso è da considerarsi già
presentata con la dichiarazione oppure è necessario produrre l’istanza di cui
all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602?
5) Qualora dal modello Redditi PF presentato oltre novanta giorni dalla scadenza
del termine ordinario (e, quindi, omesso) emerga, contestualmente, un’imposta a
credito (IRPEF) e un’imposta a debito (addizionale regionale), è possibile effettuare la
compensazione tra i due saldi in dichiarazione, applicando le sanzioni previste?
6) In caso di omessa presentazione del quadro RW, è possibile regolarizzare la
violazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione
della dichiarazione versando la sanzione di 258 euro ridotta ad 1/9, oltre al pagamento
dell’IVIE e/o dell’IVAFE e della relativa sanzione in misura pari al 3,75 per cento?
7) Un contribuente, che possiede immobili e/o attività finanziarie all’estero per i
quali è dovuta I’IVIE e/o l’IVAFE, ha presentato nei termini la dichiarazione dei
redditi ma ha omesso la compilazione del quadro RW. Ferma restando l’applicazione
della sanzione relativa alla violazione degli obblighi del monitoraggio (pari al 3 per
cento - o al 6 per cento se l’immobile e/o l’investimento è in un paese black list - del
valore indicato), eventualmente ridotta ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del
1997, la sanzione relativa all’infedeltà dichiarativa dell’IVIE e/o dell’IVAFE è pari:
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al 90 per cento (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471);
deve essere maggiorata di 1/3 (articolo 1, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997);
deve essere raddoppiata qualora l’immobile e/o l’attività finanziaria siano
detenuti in un paese black list?
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
Con riferimento al quesito 1), l’istante ritiene, in sintesi, che, qualora
l’intermediario trasmetta telematicamente il modello Redditi PF o il modello 730 entro
trenta giorni dalla scadenza ordinaria, la sanzione minima prevista per tale violazione
possa essere ridotta alla metà e, successivamente, ravveduta ai sensi dell’articolo 13
del d.lgs. n. 472 del 1997.
L’istante non prospetta, invece, alcuna soluzione in relazione ai quesiti da 2) a
7).
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In merito ai quesiti posti, si osserva quanto segue.
1) L’articolo 16, comma 1, lett. c), n. 3), del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 158, ha introdotto nell’articolo 7 del d.lgs. n. 472 del 1997 (Criteri di
determinazione della sanzione) il comma 4-bis ai sensi del quale “salvo quanto
diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una
dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo
termine, la sanzione è ridotta della metà”. Detta previsione:
ha carattere generale, in quanto rappresenta una norma di “chiusura” del sistema
che si applica ai soli casi non espressamente disciplinati dalle singole
disposizioni di settore;
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è, di conseguenza, applicabile in via residuale, nelle sole ipotesi in cui non
sussistano disposizioni volte a disciplinare il ritardo nella presentazione di
dichiarazioni o denunce.
Ora, nel caso rappresentato dall’istante, tanto la tardiva quanto l’omessa
trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nell’articolo 3, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è punita
dall’articolo 7-bis, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997 con la sanzione amministrativa
da 516,46 euro a 5.164,57 euro. Pertanto, mancando una previsione che attenui la
risposta sanzionatoria in caso di inoltro della dichiarazione da parte dei soggetti
incaricati della presentazione in via telematica oltre il termine normativamente
previsto, si è dell’avviso che la specifica sanzione a carico dell’intermediario possa
essere ridotta alla metà, ai sensi del citato articolo 7, comma 4-bis del d.lgs. n. 472 del
1997, se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a trenta giorni.
La sanzione base, così individuata, può poi, ulteriormente, essere ridotta ai sensi
dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Peraltro, in virtù del principio del favor rei sancito dall’articolo 3 del d.lgs. n.
472 del 1997, la disposizione in esame, in quanto contenente un trattamento
sanzionatorio più favorevole rispetto a quello previgente, trova applicazione anche con
riguardo alle violazioni pregresse, sempreché, ovviamente, alla data del 1° gennaio
2016 non sia già divenuto definitivo il provvedimento di irrogazione della sanzione
(cfr., sul punto, circolare n. 4/E del 4 marzo 2016).
2) In merito al trattamento sanzionatorio da adottare a seguito dell’utilizzo in
compensazione di crediti IVA inesistenti, già recuperati in ambito accertativo e
sanzionati per illegittima detrazione e infedele dichiarazione, la risoluzione n. 36/E
dell’8 maggio 2018 ha chiarito che “laddove il credito inesistente da eccedenze
d’imposta sia stato esposto in dichiarazione e successivamente utilizzato, si deve
procedere unicamente con l’emissione degli atti tipici di accertamento in rettifica
della dichiarazione, da notificarsi entro gli ordinari termini di decadenza, con
applicazione della sanzione per infedele dichiarazione. Detta sanzione […] assorbe
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sia quella dell’omesso versamento del tributo che quella per la compensazione di
crediti inesistenti”.
Le medesime considerazioni risultano applicabili anche alla fattispecie
prospettata dall’istante. Pertanto, nell’ambito della regolarizzazione della violazione di
infedele dichiarazione, fermo restando il versamento del minor credito utilizzato nel
modello F24 e del maggior debito emergente dalla dichiarazione integrativa (con i
relativi interessi), le compensazioni successivamente eseguite assumono legittimità. Di
conseguenza, oltre alla sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 471 del
1997 (da calcolare sugli importi del minor credito utilizzato e del maggior debito da
versare) non deve essere ravveduta anche quella di cui al successivo articolo 13,
comma 5, del medesimo decreto.
3) Solo la presentazione di una dichiarazione integrativa interamente a favore del
contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione. E’, invece, dovuta la sanzione
amministrativa da 250 euro a 2.000 euro qualora la dichiarazione integrativa sia
presentata per correggere errori od omissioni sia a favore che a sfavore del
contribuente ed il risultato finale della stessa sia comunque rappresentato da un
maggior credito. In tale ipotesi, infatti, risulta integrata la violazione sanzionata
dall’articolo 8 del d.lgs. 471 del 1997 (Violazioni relative al contenuto e alla
documentazione delle dichiarazioni).
Le medesime considerazioni valgono anche qualora il contribuente abbia
erroneamente tassato, in via ordinaria, un canone di locazione da assoggettare al
regime della cedolare secca. In tale ipotesi, se il contribuente ha tenuto un
comportamento coerente con la volontà di optare per il regime di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (presentazione del modello RLI e versamento
dell’imposta sostitutiva) e l’integrazione è limitata a detto elemento (o, comunque, non
sono indicati anche redditi originariamente omessi), non è dovuta alcuna sanzione.
4) Per il riconoscimento del credito emergente dalla dichiarazione omessa, il
contribuente è comunque tenuto a presentare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (cfr., in tal
senso, risoluzione n. 25/E del 30 gennaio 2008). Qualora il medesimo credito sia,
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invece, riportato nella dichiarazione successiva, validamente presentata, ai fini del
riconoscimento dello stesso tornano applicabili i chiarimenti resi con la circolare n.
21/E del 25 giugno 2013, cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento.
5) Non è possibile procedere alla compensazione tra eccedenze d’imposta a credito
e a debito emergenti, contestualmente, da una dichiarazione omessa. Il recupero
dell’eccedenza a credito - secondo le modalità individuate nel punto 4) - è infatti
consentito previo riscontro da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’effettività
sostanziale della stessa. A tal fine può essere richiesto al contribuente di produrre la
documentazione contabile ed extracontabile necessaria al suddetto riscontro.
6) e 7) In riferimento alla tardiva presentazione del modulo RW si confermano i
chiarimenti forniti con la circolare n. 11/E del 12 marzo 2010 laddove si precisa che,
qualora la dichiarazione annuale sia stata presentata nei termini ed i dati nella stessa
contenuti siano corretti, “è consentita la compilazione e l’invio del solo frontespizio e
del modulo RW” anche oltre il termine di cui all’articolo 2, comma 7, del d.P.R. n. 322
del 1998.
In merito, invece, alle sanzioni applicabili, tenuto conto di quanto chiarito con
la circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016, a parziale rettifica delle precisazioni rese con
la citata circolare n. 11/E del 2010, si fa presente quanto segue. Se la presentazione del
modulo RW avviene:
entro i novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione
della dichiarazione, si applica la sanzione di cui all’articolo 5, comma 2, ultimo
periodo, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (pari a 258 euro) nonché la
sanzione di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, se l’omissione ha
prodotto anche effetti sostanziali sulle imposte dovute a titolo di IVIE e/o
IVAFE (in tale ipotesi restano dovuti, oltre alla quota capitale, anche i relativi
interessi). Entrambe le sanzioni possono essere ridotte ai sensi dell’articolo 13
del d.lgs. n. 472 del 1997. Non è, invece, dovuta la sanzione di cui all’articolo 8
del d.lgs. n. 471 del 1997 perché la violazione degli obblighi di liquidazione
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dell’IVIE e dell’IVAFE non ha riflessi sulla dichiarazione annuale in quanto
tale;
oltre i novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della
dichiarazione, si applica la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n.
471 del 1997 (senza che la stessa sia maggiorata di 1/3 ovvero raddoppiata
perché l’IVIE e l’IVAFE non derivano da “redditi” prodotti all’estero), nonché
la sanzione di cui all’articolo 5, comma 2, primo o secondo periodo, del
decreto-legge n. 167 del 1990. Entrambe le sanzioni possono essere ridotte ai
sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. Restano inoltre dovuti, oltre
alla quota capitale, anche i relativi interessi.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL CAPO DIVISIONE
(firmato digitalmente)
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