Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'articolo 9, della legge 21 dicembre 1999, n. 488. Modalita' di versamento, nei casi di mancato addebito, delle somme riscosse da rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati all'uopo convenzionati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo 2001, n. 126
Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'articolo 9, della legge 21 dicembre 1999, n. 488. Modalita' di versamento, nei casi di mancato addebito, delle somme riscosse da rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati all'uopo convenzionati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo 2001, n. 126
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE
Risoluzione del 19/12/2006 n. 141
Oggetto:
Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'articolo
9, della legge 21 dicembre 1999, n. 488. Modalita' di versamento, nei casi
di mancato addebito, delle somme riscosse da rivenditori di generi di
monopolio e di valori bollati all'uopo convenzionati, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica del 1 marzo 2001, n. 126
Testo:
L'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo
2001, n. 126, ha disciplinato le modalita' di versamento del contributo
unificato per le spese degli atti giudiziari mediante:
a) modello F23;
b) conto corrente postale;
c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di
valori bollati.
L'articolo 2 del citato decreto ha stabilito che i rapporti tra gli
intermediari della riscossione di cui all'articolo 1, lettera c) e il
Ministero delle finanze sono regolati da apposita convenzione.
La suddetta convenzione prevede al comma 2 dell'articolo 7, la
modalita' di riversamento delle somme riscosse da parte degli intermediari.
Inoltre, il comma 4 dello stesso articolo, stabilisce che in caso di mancato
addebito, i versamenti tardivi possono essere effettuati anche mediante
modalita' di pagamento individuate dall'Agenzia.
Al riguardo, in caso di mancato addebito, per consentire il
riversamento delle somme riscosse e dei relativi interessi, da effettuarsi
con le modalita' previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, i rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati in
sede di compilazione del modello F24 dovranno indicare i seguenti codici
tributo:
. "941S" denominato "Riversamento da parte degli intermediari
delle somme riscosse nel territorio della Regione Siciliana a
titolo di contributo unificato per le spese di giustizia e dei
relativi interessi"
. " 941T" denominato "Riversamento da parte degli intermediari
delle somme riscosse nel restante territorio nazionale a titolo
di contributo unificato per le spese di giustizia e dei relativi
interessi"
Tali codici tributo andranno indicati nella sezione "Erario",
esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi
a debito versati" con indicazione quale "anno di riferimento" dell'anno in
cui si effettua il versamento, espresso nella forma "AAAA"
Per il versamento dei costi sostenuti dall'Agenzia per l'operazione di
addebito, i rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati devono
effettuare il versamento utilizzando il codice tributo "TABF" denominato "
Commissioni per riversamento intermediari" da indicare esclusivamente nella
sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
"importo a debito versati"
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