Istanza d’ interpello – imposte di registro, ipotecaria e catastale – legge 6 agosto 1954, n. 604 – conferimento di terreno a società costituente imprenditore agricolo professionale
Il conferimento di terreni agricoli in una società di persone che costituisce imprenditore agricolo professionale beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 604/1954 sulle imposte indirette?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 3/E del 2008 chiarisce che il conferimento di beni immobili agricoli in una società di persone qualificata come imprenditore agricolo professionale è esente dall'imposta di bollo e soggetto alle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa, anziché proporzionale. Questa agevolazione, originariamente riservata ai coltivatori diretti persone fisiche, è stata estesa alle società agricole dal decreto legislativo 99/2004, che ha introdotto il principio secondo cui gli organismi societari possono beneficiare delle stesse agevolazioni. L'Agenzia delle Entrate ha interpretato sistematicamente l'articolo 1 della legge 604/1954, ritenendo che il conferimento costituisca un atto tipicamente societario necessario per dotare la società di un autonomo patrimonio, coerente con la ratio della norma agevolativa volta a favorire la formazione della piccola proprietà coltivatrice. Perché la società possa fruire delle agevolazioni, deve possedere i requisiti previsti dal decreto legislativo 99/2004: esercizio esclusivo di attività agricole e presenza di almeno un socio con qualifica di imprenditore agricolo professionale; inoltre, la perdita di tali requisiti nei cinque anni successivi determina la decadenza dalle agevolazioni.
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Riferimento normativo
Istanza d’ interpello – imposte di registro, ipotecaria e catastale – legge 6 agosto 1954, n. 604 – conferimento di terreno a società costituente imprenditore agricolo professionale - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 3/E
Roma, 04 gennaio 2008
Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso
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OGGETTO: Istanza d’ interpello – imposte di registro, ipotecaria e catastale –
legge 6 agosto 1954, n. 604 – conferimento di terreno a società
costituente imprenditore agricolo professionale.
Con istanza di interpello, concernente il trattamento fiscale di un
conferimento di beni immobili in società in possesso dei requisiti di imprenditore
agricolo professionale, è stato esposto il seguente
QUESITO
L’istante è in procinto di rogare un atto di conferimento di terreni agricoli,
di proprietà di un privato, in una società semplice agricola il cui socio
amministratore riveste la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Considerato che, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, “Alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, - tra
le quali le società di persone, qualora almeno un socio sia in possesso della
qualifica di imprenditore agricolo professionale - sono riconosciute le
agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite
dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica
di coltivatore diretto…”, viene chiesto di sapere se siano applicabili, in relazione
all’atto di conferimento, le agevolazioni enunciate nell’articolo 1 della legge 6
agosto 1954, n. 604.
La questione si pone in quanto, ai sensi di tale ultima previsione, come
integrata dall’articolo 28, ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454,
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determinati atti, posti in essere per la formazione o per l’arrotondamento della
piccola proprietà contadina, sono esenti dalla imposta di bollo e soggetti alle
imposte di registro e ipotecaria in misura fissa. Tuttavia, tra i predetti atti non
figurano anche i conferimenti di beni in società.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL
CONTRIBUENTE
Ad avviso dell’istante, il conferimento di beni in società, sebbene non
menzionato nell’elenco di atti agevolati recati dall’articolo 1 della legge n. 604
del 1954, deve poter fruire delle agevolazioni recate da tale norma .
A sostegno di tale affermazione pone due argomentazioni:
- nonostante l’articolo 1 della legge n. 604 del 1954 non enunci
espressamente gli atti di conferimento di beni in società, “…già i numeri
successivi dello stesso Art. 1, consentono una interpretazione più ampia e adatta
al caso esposto riferendosi genericamente ad atti di acquisto.”;
- occorre considerare che, al tempo della promulgazione della legge 604
del 1954, non era presente nel nostro ordinamento il principio in base al quale gli
organismi societari possono essere beneficiari di agevolazioni - quali quelle in
materia di piccola proprietà contadina - riservate, in origine, solo a contribuenti
persone fisiche. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 99 del 2004,
recante affermazione di tale principio, diventa possibile, ad avviso dell’istante,
comprendere nell’ambito oggettivo dell’articolo 1 della legge n. 604 del 1954
anche i conferimenti in società.
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PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, ha
esteso le agevolazioni in materia di imposizione indiretta - stabilite in favore
delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto – anche alle
“…società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori
agricoli professionali…”.
Sono tali, fra le altre, le società di persone, a condizione che lo statuto
delle stesse preveda, quale oggetto sociale, l’esercizio esclusivo delle attività
agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e che almeno un socio sia in
possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
La principale agevolazione in favore dei coltivatori diretti, in materia di
imposte indirette, è prevista dalla citata legge n. 604 del 1954 e successive
modifiche.
L’agevolazione riguarda specifici atti stipulati da soggetti in possesso
della qualifica di coltivatori diretti e consiste – come previsto dal combinato
disposto degli articoli 1, comma 1, della legge n. 604 del 1954 e 28, ultimo
comma, della legge n. 454 del 1961 - nell’esenzione dall’imposta di bollo e
nell’applicazione delle imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa, anziché
proporzionale.
In particolare, l’agevolazione riguarda i seguenti atti, “…posti in essere
per la formazione o per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina (…):
1) atti di compravendita;
2) atti di permuta, quando per ambedue i permutanti l’atto sia posto in essere
esclusivamente per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina;
3) atti di concessione di enfiteusi, di alienazione del diritto dell’enfiteuta e di
affrancazione del fondo enfiteutico, nonché gli atti di alienazione del diritto ad
usi collettivi inerenti alla piccola proprietà acquistata;
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4) atti di affitto e compartecipazione a miglioria, con parziale cessione del
fondo migliorato all’affittuario o compartecipante;
5) atti con i quali i coniugi ovvero genitori e figli acquistano separatamente
ma contestualmente l’usufrutto e la nuda proprietà;
6) atti con i quali il nudo proprietario o l’usufruttuario acquista,
rispettivamente, l’usufrutto o la nuda proprietà”.
Nell’elenco non è espressamente compreso l’atto di conferimento in
società di bene immobile.
Al riguardo, si fa presente, in primo luogo, che il conferimento di beni è
un negozio giuridico posto in essere in adempimento degli obblighi nascenti in
capo al socio a seguito dell’adesione al contratto sociale, come prescritto
dall’articolo 2253 del codice civile, ai sensi del quale “Il socio è obbligato a
eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale”.
Il conferimento dà luogo al trasferimento della proprietà del bene in favore
della società (cfr. sentenza della Corte di Cassazione 28 gennaio 1993, n. 1027,
in cui si legge che “…il conferimento dei beni può avvenire ‘in proprietà’, anche
per la società semplice e, quindi, per le società commerciali rette dalla disciplina
della società semplice (…) a questa configurazione consegue che il … contratto
di società determina un effetto di scambio (tra patrimonio dei soci e patrimonio
sociale in relazione ai beni conferiti in proprietà), con il passaggio alla società
della titolarità dei beni conferiti e il mutamento qualitativo nel patrimonio del
socio, poiché al diritto sul bene conferito si sostituisce la titolarità della quota
sociale.”).
Ciò posto, la scrivente ritiene che l’articolo 1 della legge 604 del 1954
debba essere interpretato in base ai corretti canoni ermeneutici individuati
dall’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, avendo riguardo, in
particolare, al criterio logico-sistematico e ai mutamenti normativi intervenuti nel
settore agricolo negli ultimi decenni, rispondenti alla finalità di favorire la
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modernizzazione dell’attività agricola anche mediante il ricorso, tra l’altro, alla
forma societaria.
In particolare, l’estensione alle società agricole delle agevolazioni per la
piccola proprietà contadina, recata dal decreto legislativo 99 del 2004, è
espressione del criterio direttivo, enunciato dall’articolo 1 della legge delega 7
marzo 2003, n. 38, volto a “favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori
dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, (…) tenendo conto di quanto
stabilito nel regolamento n. 1257/1999/CE del 17 maggio 1999 del Consiglio.”.
Ad avviso della scrivente, l’introduzione delle società agricole fra i
soggetti beneficiari delle agevolazioni in argomento, posta in essere in attuazione
di siffatto criterio direttivo comunitario, va letta in modo sistematico,
comprensiva, cioè, anche della possibilità di riconoscere la legittimità di quegli
atti tipicamente societari, qualora gli stessi, però, non contrastino con la ratio
sottesa alla norma agevolativa recata dall’articolo 1 della legge n. 604 del 1954.
Del resto, una differente interpretazione si porrebbe in contrasto con la
logica della riforma del 2004, che ha dato luogo all’inserimento – tra i soggetti
beneficiari - delle società; ciò in quanto il conferimento costituisce un
presupposto indefettibile per dotare la società di un autonomo patrimonio, in
assenza del quale la stessa non può operare (art. 2447 cod. civ.).
Tale interpretazione trova conforto nella sentenza 12 ottobre 1971, n.
3401, della Corte di Cassazione, nella quale viene, tra l’altro, precisato che: “…se
è vero che l’elencazione dei contratti che sono ammessi al beneficio al beneficio
fiscale dell’art. 1 della legge n. 604 inizia con l’indicazione di una specie tipica
(compravendita), è vero altresì che l’evolversi delle leggi concernenti la
formazione della piccola proprietà contadina nel senso di una dilatazione delle
norme di favore (…) lascia trasparire chiaramente la finalità perseguita dal
legislatore di non lasciare scoperto alcun atto comportante il trasferimento della
proprietà di un bene immobile (…) l’esclusione dei contratti che importano tale
trasferimento, comunque denominati, si porrebbe in evidente contrasto con la
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ratio legis, che è destinazione dell’atto alla formazione della proprietà diretta
coltivatrice.” (in senso conforme, cfr. sentenze della Corte di Cassazione 6
maggio 1969 n. 1535, 10 maggio 1996, n. 4409, e 4 ottobre 2005, n. 26394,
nonché la sentenza della Commissione Tributaria Centrale 9 giugno 1986, n.
4981).
In conclusione, l’atto di conferimento di terreni agricoli in società di
persone in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale è
esente dall’imposta di bollo e sconta le imposte di registro e ipotecaria in misura
fissa - ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 1, della legge n.
604 del 1954 e 28, ultimo comma, della legge n. 454 del 1961.
Resta fermo che, per fruire delle predette agevolazioni, la società deve
essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 3, del decreto n.
99 del 2004 e che, come previsto dall’articolo 2, comma 4, del medesimo
decreto, “La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cinque anni
dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore
agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.”.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello
presentata alla Direzione Regionale delle Entrate, viene resa dalla scrivente ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile
2001, n. 209.
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La Risoluzione riguarda le agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina, l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e l'imposta di bollo, applicabili ai conferimenti in società agricola. È rilevante per commercialisti e consulenti che assistono nella costituzione di società agricole, nella pianificazione dei conferimenti di terreni e nella verifica dei requisiti di imprenditore agricolo professionale secondo il decreto legislativo 99/2004.
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