Una società di software può fornire a un consorzio bancario un'infrastruttura telematica per operazioni di pagamento interbancario e applicare l'esenzione IVA come operazione finanziaria?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 633/2007 affronta la questione se la fornitura di una piattaforma tecnologica per gestire operazioni di pagamento tra banche possa beneficiare dell'esenzione IVA prevista per le operazioni finanziarie. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'esenzione IVA per operazioni finanziarie richiede che la prestazione sia completa e autonoma, non solo un componente tecnico necessario a un'operazione più ampia. Nel caso specifico, ACBI fornisce solo l'infrastruttura telematica (inoltro degli ordini), mentre le banche passive eseguono effettivamente le operazioni di pagamento e assumono la responsabilità della loro corretta esecuzione. Poiché l'operazione finanziaria è frammentata tra soggetti distinti (il fornitore del sistema e le banche che eseguono i pagamenti), la fornitura della piattaforma non può considerarsi un'operazione finanziaria completa e quindi non beneficia dell'esenzione: deve essere assoggettata a IVA ordinaria, senza distinzione tra flussi dispositivi e informativi.
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Riferimento normativo
Operazioni finanziarie - IVA - Art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Istanza di interpello 2007 - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 175/E
Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso
Roma 28 aprile 2008
Oggetto: Operazioni finanziarie – IVA –– Art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633 – Istanza di interpello 2007.
Con istanza d’interpello, concernente l’esatta applicazione dell’art. 10,
comma 1, n. 1) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 è stato esposto il seguente
Quesito
“L’Associazione per il Corporate Banking Interbancario” (di seguito
“ACBI”) ha stipulato con una “Softwarehouse” (di seguito “il fornitore”) un
contratto avente ad oggetto l’acquisto di un’infrastruttura tecnologica tesa a
realizzare un nuovo sistema di “corporate banking interbancario” da mettere a
disposizione delle banche aderenti all’associazione medesima.
A tale ultimo fine ACBI si costituirà in consorzio con attività esterna e
ribalterà il costo sostenuto per l’acquisto di tale servizio sui suoi associati i quali,
per effetto della nuova organizzazione consortile, diverranno suoi consorziati (di
seguito “i consorziati”).
Il sistema tecnologico consentirà alle imprese clienti del sistema bancario
di gestire rapporti con più banche (o enti finanziari in genere), a mezzo di un
collegamento telematico realizzato con una sola di esse (c.d. “banca proponente”)
per scambiare:
- flussi informatici dispositivi (servizi di incasso e pagamento) con le
banche con cui le imprese hanno rapporti di conto (c.d. “banche
passive”); per il tramite della “banca proponente”, il cliente potrà
infatti inoltrare alle “banche passive” i flussi dispositivi, che saranno
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da queste ultime “processate per farne necessariamente originare le
operazioni finanziarie richieste dal cliente” medesimo;
- flussi informatici a carattere informativo (rendicontazione, gestione
tesoreria, dossier titoli, etc.) con dette “banche passive” ovvero con
imprese aderenti a tale sistema informatico (per realizzare uno
scambio informativo di carattere commerciale ovvero per gestire la
fatturazione).
Si prefigureranno pertanto distinti rapporti giuridici, tra clienti del
sistema bancario e “banca proponente”, da una parte, e tra clienti e “banche
passive” consorziate ad ACBI: in particolare, queste ultime si obbligheranno, per
effetto dell’adesione consortile, a scambiare flussi con il cliente ed ad eseguirne
le istruzioni impartite.
Nell’ambito del diverso rapporto giuridico corrente tra ACBI ed il
fornitore verrà a prefigurarsi una responsabilità di quest’ultimo in relazione
all’eventuale “oggettiva mancata erogazione o non corretta erogazione del
servizio in esame, senza potersi invocare quale esimente da responsabilità
l’operato di terzi”.
Dalla documentazione allegata si evince che il costo della fornitura
complessiva ad ACBI è di euro …….., di cui euro ….. per progettazione ed euro
…… per la gestione e l’erogazione del servizio.
Nell’istanza viene chiesto se la fornitura e gestione dell’infrastruttura
informatica effettuata a favore di ACBI possano considerarsi come prestazioni
“relative” ad operazioni finanziarie e, quindi, se i relativi corrispettivi possano
essere tassati ai fini dell’IVA come operazioni esenti di cui all’art. 10, n. 1) del
citato D.P.R. n. 633 del 1972; ciò, anche nella fase del successivo riaddebito da
ACBI (trasformato in consorzio con attività esterna) alle diverse banche
consorziate che aderiscono al nuovo sistema di “corporate banking
interbancario”.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
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L’istante ritiene che l’infrastruttura telematica consentirebbe di realizzare
operazioni finanziarie secondo i principi indicati della Corte di giustizia nella
sentenza 5 giugno 1997, causa C-2/95, relativamente all’esenzione IVA delle
operazioni finanziarie.
La fornitura di tale infrastruttura darebbe, infatti, luogo ad operazioni
“idonee a trasferire fondi, a implicare modifiche giuridiche ed economiche” nella
sfera patrimoniale dei clienti.
Le modifiche patrimoniali, secondo l’istante, sarebbero generate dalla
funzione di “attivazione” dei pagamenti cui è preordinata la predetta struttura
informatica; infatti, i file di pagamento generati dai clienti e trasferiti
telematicamente alle “banche passive” a mezzo della suddetta struttura
produrranno effetti finanziari a seguito dell’esecuzione da parte di queste ultime,
le quali dovranno necessariamente espletare tale attività in adempimento degli
obblighi consortili.
Ciò renderebbe manifesto che il sistema genera necessariamente
operazioni di carattere finanziario; sotto questo profilo la fornitura del sistema
determinerebbe a tutti gli effetti modifiche giuridiche ed economiche tra le parti
dei contratti di “corporate banking” (ACBI, consorziati, clienti finali).
A tali effetti non rileverebbe la circostanza che il fornitore non abbia le
medesime qualità dei soggetti bancari considerato che, come sancito dalla
menzionata sentenza, ai fini dell’esenzione delle operazioni finanziarie non
rilevano valutazioni di carattere soggettivo in merito alla natura del prestatore del
servizio cui si vuole applicare tale trattamento fiscale.
Sotto il profilo della responsabilità del fornitore viene evidenziato, in
aderenza ai principi della citata sentenza, che questi risponde nei confronti di
ACBI in relazione alla “oggettiva mancata erogazione o non corretta erogazione
del servizio in esame, senza potersi invocare quale esimente da responsabilità
l’operato di terzi”.
A quanto sopra si aggiunga che secondo l’istante le operazioni in esame,
in quanto propedeutiche alle operazioni bancarie effettuate dalle “banche
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passive”, evidenzierebbero un carattere accessorio rispetto a queste ultime; a tal
fine viene citata la sentenza 21 giugno 2007, causa C-453/05 della Corte di
giustizia, secondo cui l’accessorietà ricorrerebbe quando una prestazione
secondaria costituisce il tramite che consente alla clientela di fruire al meglio di
un’altra prestazione che, rispetto alla prima, può definirsi principale.
Tanto premesso, ACBI ritiene che i corrispettivi addebitati dal fornitore
e, per identità oggettiva, i corrispettivi addebitati dalla medesima alle banche
consorziate potranno scontare il trattamento di esenzione dall’IVA previsto per le
operazioni finanziarie; ciò, limitatamente ai corrispettivi riferibili ai flussi
dispositivi ed informativi con finalità di rendicontazione, mentre i corrispettivi
residuali - afferenti i flussi informativi diversi dai precedenti - sconterebbero
l’IVA ordinaria, in quanto non riconducibili a prestazioni “relative” ad
operazioni finanziarie.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 10, comma 1, n. 1) del d.P.R. n. 600 del 1972 - che ha recepito
l’articolo 13 B, lett. d) punti 3 e 5 della sesta direttiva comunitaria, trasfuso
nell’art. 135, lett. d) della direttiva 2006/112 del 28 novembre 2006]- disciplina
l’esenzione Iva delle operazioni finanziarie.
La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha
contribuito, in maniera significativa, alla corretta interpretazione di questa
disciplina.
In particolare, la Corte con la sentenza 5 giugno 1997, C-2/95, dopo aver
ribadito che “i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui
all’articolo 13 della sesta direttiva devono essere interpretati restrittivamente
dato che costituiscono deroghe al principio generale”, ha precisato quali sono le
condizioni per l’applicazione dell’esenzione alle prestazioni riguardanti
operazioni finanziarie.
A) Carattere oggettivo dell’esenzione
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Le prestazioni esenti “ sono definite in funzione della natura delle
prestazioni di servizi fornite e non del prestatore o del destinatario”. Occorre,
quindi, prescindere dalle qualità soggettive sia di colui che rende il servizio sia
dei destinatari del medesimo.
L’esenzione in esame, pertanto, non può essere limitata alle prestazioni
degli istituti bancari né al solo rapporto banca/cliente.
B) Irrilevanza delle modalità di svolgimento della prestazione
finanziaria
Secondo la Corte non sono altresì rilevanti le modalità di svolgimento
del servizio che si ritiene abbia natura finanziaria, ben potendosi prestare il
medesimo in forma “elettronica o manuale”.
C) Idoneità della prestazione a determinare modifiche giuridico-
economiche nella sfera dei rapporti patrimoniali del cliente.
Secondo la Corte un’operazione è da qualificare “finanziaria” se la stessa
si presenta come “un insieme distinto, visto nella sua globalità, che sia idoneo a
svolgere le funzioni specifiche ed essenziali” dei servizi finanziari per i quali le
norme comunitarie prevedono l’esenzione da IVA.
Una prestazione potrebbe, pertanto, essere qualificata come operazione
di pagamento se, al pari di quest’ultima, implicasse “modifiche giuridiche ed
economiche” nella sfera dei rapporti patrimoniali del soggetto nei cui confronti
viene realizzata detta prestazione.
L’idoneità di quest’ultima a modificare situazioni patrimoniali
individuali implica (unitamente alla ricorrenza degli altri requisiti in precedenza
richiamati) che detta prestazione riproduca in modo completo le operazioni
finanziarie; infatti, secondo la Corte “il mero fatto che un componente sia
indispensabile alla realizzazione di un’operazione esente non consente di
concludere a favore dell’esenzione del servizio corrispondente a detto
componente” (punto 65 della sentenza).
Ciò aveva indotto, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio di fronte
all’autorità giudiziaria comunitaria, i giudici della Corte (punti 65 e 66 della
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sentenza) a non accogliere le richieste di esenzione di un contribuente in
relazione ad una prestazione per la quale egli riteneva che non fosse necessario
che la stessa si presentasse “completa, essendo invece sufficiente che la
prestazione costituisse elemento di una prestazione finanziaria cui partecipano
vari operatori e che nel suo insieme forma una prestazione finanziaria
completa”.
Ai fini dell’applicazione del trattamento fiscale in esame è necessario,
dunque, che il servizio sia completo e non rappresenti solo “elemento di una
prestazione finanziaria”.
D) Responsabilità del soggetto che rende la prestazione
La Corte evidenzia che “per distinguere il servizio esente ai sensi della
direttiva dalla fornitura di una semplice prestazione materiale o tecnica, come il
mettere a disposizione della banca un sistema informatico” assume rilievo il
grado di responsabilità del prestatore che deve rispondere della corretta
esecuzione dei servizi prestati, dovendosi esaminare se questa responsabilità sia
limitata agli aspetti tecnici o si estenda agli elementi specifici ed essenziali delle
operazioni.
E) Analisi della fattispecie
Ciò posto, la fornitura e gestione dell’infrastruttura telematica oggetto
della presente istanza di interpello, potrebbero dirsi “relative” ad un’operazione
“finanziaria” nel senso dianzi specificato (come tali fruendo dell’esenzione IVA),
soltanto se dall’analisi del servizio concretamente prestato dalla società istante
risultasse verificata la sussistenza dei requisiti individuati dalla Corte di giustizia
nella menzionata pronuncia
Con particolare riguardo, tuttavia, alla completezza dell’operazione
[requisito sub C)] sembra alla scrivente che non ricorrano le condizioni per
applicare il trattamento fiscale di esenzione invocato dall’istante.
A ben vedere ACBI fornisce (garantendone la manutenzione)
un’infrastruttura tecnologica che assicura l’inoltro al sistema telematico degli
input dispositivi dei clienti.
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L’attività prodotta a mezzo dalla piattaforma telematica si presenta,
pertanto, necessaria e propedeutica all’esecuzione di tali disposizioni, ma non
riproduce interamente operazioni di pagamento.
Gli input dispositivi, infatti, produrranno i loro effetti solo a seguito dello
svolgimento, da parte delle “banche passive”, delle attività di “processo” ed
esecuzione degli ordini; la produzione degli effetti finanziari, propri delle
operazioni di pagamento, discenderà dall’intervento di dette banche che si
presentano, nella fattispecie in esame, quali soggetti distinti dal fornitore (e da
ACBI).
Come emerso dalla documentazione allegata all’istanza, ciò è reso
evidente ove si abbia riguardo alla necessaria attività esecutiva delle “banche
passive” che, nell’obbligarsi ad eseguire gli ordini, assumono responsabilità in
ordine alla loro corretta esecuzione.
In conclusione, la frammentazione dell’operazione finanziaria tra
soggetti distinti non consente di affermare che per una parte di tale operazione,
costituita dalla fornitura della piattaforma telematica, ricorrano i presupposti per
l’applicazione dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, n. 1) del D.P.R. n. 633 del
1972.
F) Sull’accessorietà.
A ciò si aggiunga che è da escludere che la fornitura, gestione e
manutenzione della piattaforma telematica rappresentino prestazioni accessorie
alle operazioni di pagamento eseguite dalle “banche passive”.
Ai fini dell’accessorietà l’art. 12 del decreto IVA, infatti, richiede (tra
l’altro) che la prestazione secondaria (rectius accessoria) sia resa dal medesimo
soggetto (anche a proprie spese e suo conto) che rende l’operazione principale;
diversamente nella fattispecie rappresentata, l’operazione principale di
pagamento viene eseguita da soggetti distinti (“banche passive”) da quello che
provvede alla realizzazione dell’operazione secondaria di fornitura del sistema
telematico.
G) Conclusioni.
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Tanto premesso, si ritiene che i corrispettivi complessivamente spettanti
per la fornitura, gestione e manutenzione dell’infrastruttura telematica in esame -
addebitati dal fornitore ad ACBI e, nella fase di ribaltamento, da questi verso i
suoi consorziati - dovranno scontare l’IVA nella misura ordinaria, senza alcuna
distinzione tra flussi dispositivi e flussi informativi.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella
presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Risoluzione AdE 633/2007 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'esenzione IVA per operazioni finanziarie secondo l'articolo 10 del DPR 633/1972 richiede completezza della prestazione, responsabilità del prestatore e modifiche giuridico-economiche nella sfera patrimoniale del cliente. Commercialisti e consulenti fiscali devono valutare se una prestazione riproduce integralmente un'operazione finanziaria o rappresenta solo un elemento tecnico accessorio, considerando la frammentazione tra più soggetti e il grado di responsabilità assunto da ciascuno.
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