Quali sono i requisiti che una fondazione di diritto privato deve possedere per qualificarsi come "istituto di cultura di appartenenza pubblica" ai fini del credito d'imposta Art-Bonus?
Spiegato da FiscoAI
L'Art-Bonus è un credito d'imposta del 65% riconosciuto a chi effettua erogazioni liberali in denaro per sostenere la cultura. La norma prevede che il beneficio si applichi anche a fondazioni di diritto privato, purché abbiano natura sostanzialmente pubblicistica. Secondo l'Agenzia delle Entrate, una fondazione può qualificarsi come "di appartenenza pubblica" se presenta caratteristiche quali: costituzione per iniziativa di soggetti pubblici, maggioranza pubblica nei soci, finanziamento esclusivamente pubblico, gestione di patrimonio culturale pubblico conferito in uso, assoggettamento a regole della pubblica amministrazione (trasparenza, appalti pubblici) e controllo analogo di un ente pubblico. Nel caso della Fondazione X, il riconoscimento è stato confermato perché lo Stato ha conferito gratuitamente beni artistici, nomina il presidente e la maggioranza del CdA, esercita vigilanza e la fondazione è sottoposta al controllo della Corte dei Conti. Questo significa che i donatori che versano fondi a tale fondazione possono beneficiare del credito d'imposta, anche se la fondazione ha forma giuridica privata.
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Riferimento normativo
Interpello – Art. 1 del DL n. 83 del 2014. Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Art-Bonus - pdf
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 136 /E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 07/11/2017
OGGETTO: Interpello – Art. 1 del DL n. 83 del 2014. Credito di imposta per
favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Art-Bonus
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
L’istante, che è una fondazione (Fondazione X) di diritto privato costituita
per iniziativa di un ministero, ha chiesto alla scrivente chiarimenti in merito alla
corretta applicazione dell’istituto del credito d’imposta in oggetto, di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. Art Bonus).
In particolare, l’istante vorrebbe sapere “se lo statuto giuridico della
Fondazione X… consenta di comprendere il Museo Y tra gli istituti e luoghi della
cultura di appartenenza pubblica”, di cui al citato articolo 1 e, di conseguenza,
se, a motivo di tale riconoscimento, i soggetti che effettuano erogazioni liberali
in denaro finalizzate a sostenere lo stesso Museo possano usufruire del predetto
beneficio fiscale.
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Infatti, la richiamata norma, al comma 1, prevede che “per le erogazioni
liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al
31 dicembre 2013 … spetta un credito d’imposta nella misura del 65 per cento
delle erogazioni effettuate”. Le erogazioni, a mente dello stesso comma,
devono perseguire, tra l’altro, i seguenti scopi:
• interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali
pubblici;
• sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica,
come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Nel caso di specie, l’istante dichiara che la Fondazione X già riceve
erogazioni liberali riferite alla prima fattispecie (Progetto A), mentre per
valorizzare erogazioni liberali della seconda fattispecie, e quindi a sostegno del
Museo Y, il medesimo dovrebbe ritenersi ricompreso tra gli “istituti e dei luoghi
della cultura di appartenenza pubblica”.
A supporto di tale soluzione interpretativa l’interpellante fa presente che la
Fondazione X è costituita da una pubblica amministrazione che:
- ha conferito in uso gratuito (per un periodo trentennale) beni artistici e
architettonici di proprietà dello Stato;
- provvede alla nomina del presidente e, insieme ad altre pubbliche
amministrazioni, della maggioranza dei componenti del CdA;
- esercita la vigilanza.
L’istante precisa, infine, che la Fondazione è sottoposta al controllo
della Corte dei Conti.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
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La Fondazione X sostiene di avere i requisiti per l’applicazione del credito
d’imposta in parola.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 1 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge n. 106
del medesimo anno, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 318, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede un credito di imposta, nella misura del
65 per cento delle erogazioni effettuate, in favore delle persone fisiche e
giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore
della cultura e dello spettacolo.
In particolare, il comma 1, del citato articolo 1, stabilisce che il credito di
imposta spetta "Per le erogazioni liberali in denaro effettuate (omissis) per
interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il
sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle
fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di
nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o
istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività
nello spettacolo".
Il secondo periodo, comma 2, del menzionato articolo 1, precisa che il
credito d'imposta "è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro
effettuate per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni
culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni
oggetto di tali interventi".
Nel caso di specie, trattandosi di definire l’ambito oggettivo di
applicazione della norma (i.e., se la fondazione in questione può essere
qualificata come luogo della cultura di appartenenza pubblica, ex art. 101 del
citato Codice dei beni culturali e del paesaggio), si è ritenuto di acquisire il
parere del competente MiBACT.
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Questo si è espresso in senso positivo ritenendo che “la natura giuridica
formalmente di diritto privato” della Fondazione X, appositamente costituita da
un ente pubblico per la gestione di un museo, consente comunque l’ammissione
al beneficio fiscale in esame.
“Infatti … nell’ipotesi del sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura,
si ritiene che il requisito dell’appartenenza pubblica, oltre che dall’appartenenza
allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, possa essere soddisfatto
anche dal ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle
erogazioni.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, esse possono consistere nella
circostanza che l’istituto sia costituito per iniziativa di soggetti pubblici e
mantenga una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti; sia finanziato
esclusivamente con risorse pubbliche; gestisca un patrimonio culturale di
appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo; sia sottoposto,
nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica
amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in
materia di appalti pubblici; sia sottoposto al controllo analogo di una pubblica
amministrazione.
In presenza di una o più caratteristiche, si ritiene che istituti della cultura
aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio perché costituiti in
forma di fondazione, abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e
possono perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività,
che beneficiano del credito di imposta (ferma restando la condizione
dell’appartenenza pubblica delle collezioni).
Ciò avviene senza dubbio alcuno nel caso della Fondazione X. Essa è stata
infatti individuata dallo Stato, con apposita disposizione legislativa, quale
‘strumento’ necessario per la migliore gestione del Museo Y. La collezione
permanente del Museo Y è di proprietà dello Stato, così come il complesso di
immobili che lo ospita. La Fondazione X, inoltre, che riceve, per legge,
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importanti contributi pubblici, è sottoposta alla vigilanza del Ministero e al
controllo della Corte dei Conti.”
Tanto premesso, si ritiene che le erogazioni liberali destinate al sostegno della
Fondazione X, nei termini sopra precisati, sono ammissibili al beneficio fiscale
dell’Art-Bonus.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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L'Art-Bonus si applica alle erogazioni liberali per beni culturali pubblici e istituti di cultura di appartenenza pubblica secondo l'articolo 101 del Codice dei beni culturali. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare se fondazioni e enti gestori di musei possiedono i requisiti di natura sostanzialmente pubblicistica, controllando finanziamento pubblico, proprietà del patrimonio, controllo analogo e assoggettamento a regole di trasparenza e appalti pubblici per qualificare correttamente le donazioni ai fini del credito d'imposta.
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