Circolare ADM
In vigore
Internazionale
Circolare ADM 1/2025
D.Lgs. n. 211/2024 – Modifiche normativa valutaria
Riferimento normativo
D.Lgs. n. 211/2024 – Modifiche normativa valutaria — Prot. 53977 — Sezione: dogane
Testo normativo
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Prot. [come da segnatura di protocollo] Roma, [come da segnatura di protocollo]
CIRCOLARE N. 1/2025
D.LGS. N. 211/2024 DEL 10 DICEMBRE 2024 (GU N.1 DEL 02-01-2025) - ADEGUAMENTO
DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N.
2018/1672 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 OTTOBRE 2018,
RELATIVO AI CONTROLLI SUL DENARO CONTANTE IN ENTRATA NELL'UNIONE O IN
USCITA DALL'UNIONE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1889/2005, NONCHÉ
ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2021/776, CHE
STABILISCE I MODELLI PER DETERMINATI MODULI NONCHÉ LE NORME TECNICHE
PER L'EFFICACE SCAMBIO DI INFORMAZIONI A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) N.
2018/1672.
1. Il decreto legislativo n. 211 del 10 dicembre 2024
Nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 02.01.2025 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 211 del
10 dicembre 2024 di adeguamento dell’ordinamento nazionale alla normativa euro-unitaria in
materia di controlli sui flussi di contante in entrata nell’Unione e in uscita dall’Unione, di cui
al Regolamento (UE) n. 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre
2018, in attuazione dei criteri delega di cui all’articolo 15 della legge del 21 febbraio 2024 n.
15 (legge di delegazione europea 2022-2023).
Il decreto in esame, in vigore a partire dal 17 gennaio 2025, apporta modifiche:
- al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, recante «Modifiche ed integrazioni alla
normativa valutaria in attuazione del Regolamento (CE) n. 1889/2005», al fine di dare piena
attuazione alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2018/1672 e del Regolamento di
esecuzione (UE) n. 2021/776, secondo quanto previsto dai criteri di delega di cui
all’articolo 15 della legge di delegazione europea 2022-2023;
- alla legge 17 gennaio 2000, n. 7 recante «Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione
della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998», ai fini del coordinamento con
quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2018/1672, evitando la sovrapposizione di
obblighi dichiarativi in materia di oro, precisandone i presupposti, le modalità, i termini e
il relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione, secondo quanto previsto all’articolo
15, comma 3, lettera b), della legge di delegazione europea 2022-2023.
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ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.0053977.16-01-2025.U
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Ciò premesso, la presente Circolare si pone il duplice scopo di illustrare alcune delle principali
novità apportate alla normativa valutaria e indirizzare le attività degli uffici nella fase di prima
applicazione delle nuove disposizioni, nell’ottica di prevenire eventuali criticità o prassi
applicative non conformi.
2. Modifiche al decreto legislativo n. 195/2008.
Le principali novità introdotte dal d.lgs. 211/2024 in materia movimentazioni transfrontaliere
di denaro contante, come disciplinate dal d.lgs. 195/2008, sono riconducibili ai seguenti ambiti
e istituti:
2.1 Autorità competenti per l’accertamento
2.2 Definizione di “denaro contante”
2.3 Obblighi dichiarativi
2.4 Trattenimento temporaneo di denaro contante
2.5 Regime sanzionatorio
2.1 Autorità competenti per l’accertamento
Sulla base del combinato disposto dell’art. 1, lett. a) e dell’art. 4 del d.lgs. 195/2008, modificati
dal d.lgs. 211/20241, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli conserva la sua competenza in
materia di accertamento delle violazioni della normativa valutaria.
In linea con le previgenti disposizioni i funzionari dell’Agenzia accertano le violazioni
esercitando i poteri e le facoltà attribuiti dal Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 (CDU)2, dal d.lgs. 141/2024 del 26 settembre
2024, recante “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema
sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi” 3, dall’articolo
32, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dall’articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica del 31 marzo 1988, n. 148.
Si segnala, in tema di competenza, che la novella legislativa ha attribuito anche ai militari della
Guardia di finanza poteri e facoltà analoghi a quelli già previsti per i funzionari doganali. Più
nello specifico, è previsto che i militari della Gdf possono procedere all’accertamento delle
violazioni in questione esercitando i poteri e le facoltà attribuiti, fra gli altri, “dagli articoli 19 e
20, anche autonomamente, nonché articolo 20-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43”. Si segnala, a tal
proposito, che il riferimento ai menzionati articoli 19, 20 e 20-bis del TULD deve intendersi,
effettuato agli articoli 12, 13 e 14 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice
1 Le modifiche, per ADM, hanno riguardato la sola denominazione dell’Agenzia e i riferimenti normativi.
2 Il riferimento al Codice doganale dell’Unione è stato inserito dal d.lgs. 211/2024.
3 Il riferimento al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – TULD, contenuto nel d.lgs. 211/2024, è da intendersi superato in
ragione dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 141/2024, a far data dal 4.10.2024.
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doganale dell’Unione4, in ragione dell’abrogazione del TULD.
Tali poteri e attribuzioni, sulla scorta del nuovo articolato normativo, consentono dunque ai
militari del Corpo di procedere autonomamente, anche all’interno degli spazi doganali,
all’accertamento delle violazioni di cui al decreto legislativo 195/2008 e conseguentemente a
disporre, in modo indipendente dai funzionari dell’Ufficio doganale, il trattenimento
temporaneo5 nei casi previsti, effettuare il sequestro del denaro contante ovvero ricevere
pagamenti a titolo di oblazione.
A tal riguardo si precisa che, in relazione ad attività di accertamento verbalizzate in autonomia
dalla GdF all’interno degli spazi doganali, l’Ufficio delle dogane territorialmente competente
non ha alcuna competenza a ricevere in consegna/affidamento/custodia, neanche
temporaneamente, eventuali somme/assegni o altri beni sequestrati, trattenuti o riscossi, a
qualsiasi titolo, dai militari del Corpo, anche in considerazione delle responsabilità
amministrative ed erariali che ricadrebbero sull’Agenzia per attività di accertamento a cui è
estranea.
Diversamente, in relazione alle attività di accertamento effettuate congiuntamente con i
militari del corpo della GdF è sempre obbligatoria la menzione di tale circostanza all’interno
del verbale di constatazione, unitamente alla sottoscrizione dello stesso e di ogni altro atto
connesso (i.e., atto di sequestro e di verifica delle somme trattenute e custodite, della
busta/pacco o altro contenitore utilizzato per custodire il denaro contante) anche da parte dei
militari del Corpo che hanno partecipato alle relative attività.
2.2 Definizione di “denaro contante”
Il comma 1, lett. b) del decreto in esame modifica le definizioni recate dall’art. 1 del d.lgs.
195/2008, intervenendo in particolare sulla definizione di denaro contante ai fini della
normativa valutaria, in conformità con la definizione contenuta nell’articolo 1, par. 1, lett. a)
del Regolamento (UE) n. 2018/1672 già applicabile, come noto, alle movimentazioni extra-
UE.
Sulla scorta della nuova norma definitoria – art. 1, da lett. c) a lett. c-quinquies) del d.lgs.
195/2008 – rientrano nel concetto di “denaro contante”:
c) denaro contante: la valuta, gli strumenti negoziabili al portatore, i beni utilizzati come riserve altamente
liquide di valore e le carte prepagate”;
c-bis) valuta: le banconote e le monete metalliche che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono
state e possono ancora essere scambiate, tramite banche e intermediari finanziari o banche centrali, con
banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio;
c-ter) strumenti negoziabili al portatore: strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere
il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria
4 Allegato 1 al d.lgs. 141/2024.
5 Istituto introdotto dalla novella legislativa, come infra meglio specificato.
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identità o diritto di disporne. Tali strumenti sono gli assegni turistici (o traveller's cheque), gli assegni, i
vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario,
girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il
relativo titolo passi all’atto della consegna;
c-quater) beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore: i beni elencati al punto 1 dell’allegato I al
Regolamento (UE) n. 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018”
(ovvero le monete con un tenore in oro di almeno il 90 % e i lingotti sotto forma di
barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %.);
c-quinquies) carte prepagate: le carte non nominative elencate al punto 2 dell’allegato I al Regolamento (UE)
n. 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, che contengono valore in
moneta o liquidità o vi danno accesso ovvero che possono essere usate per operazioni di pagamento, per
l’acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente.
In ragione delle modifiche sopracitate, la suddetta definizione di denaro contante si applica a
tutte le movimentazioni di denaro contante intra ed extra unionali.
Pertanto, a far data dal 17 gennaio 2025, anche le movimentazioni intra-UE aventi ad oggetto
oro da investimento e/o monete non aventi corso legale che possono ancora essere scambiate
con banconote e monete in circolazione, sono soggette agli obblighi dichiarativi valutari di cui
all’art. 3 del D.lgs. n. 195/20086 e al relativo regime sanzionatorio.
Con riferimento alle carte prepagate, in linea con quanto già evidenziato nella Circolare
n.12/2024 del 7.05.2024, si osserva che il punto 2 dell’allegato I al Regolamento (UE) n.
2018/1672 non fornisce alcuna specificazione delle carte prepagate che possono essere
ricondotte alla nozione di denaro contante. Per poter essere incluse in tale definizione occorre,
infatti, l’adozione di un atto delegato7 che disponga in tal senso, atto finora non emanato.
2.3 Obblighi dichiarativi
In materia di adempimenti dichiarativi valutari, il comma 1, lettera d) dell’art. 2 del d.lgs. n.
211/2024 modifica l’articolo 3 del decreto legislativo n. 195 del 2008 al fine di adeguare la
normativa nazionale alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del Regolamento (UE) n.
2018/1672 prevedendo, in particolare le seguenti novità.
2.3.1 Obbligo di messa a disposizione del denaro contante
Il novellato comma 1, del citato articolo 3 del d.lgs. n. 195/2008 dispone che il denaro
contante, oltre ad essere soggetto agli obblighi dichiarativi per le movimentazioni
6 Tali indicazioni, alla luce della novella legislativa di cui al d.lgs. 211/2024, sostituiscono quelle contenute nella Circolare
12/2024 del 7.05.2024, punto 1).
7 Il Regolamento (UE) 2018/1672 prevede all'articolo 2, paragrafo 2, il potere della Commissione di adottare atti delegati
al fine di modificare l'allegato I per tener conto delle nuove tendenze in materia di riciclaggio di denaro o finanziamento
del terrorismo, o per tener conto delle migliori pratiche di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo
oppure per impedire l'uso da parte di criminali di merci utilizzate come riserve di valore altamente liquide e di carte
prepagate.
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transfrontaliere di importo pari o superiore a 10.000 euro, debba anche essere messo
a disposizione dell’Ufficio dell’Agenzia a fini di controllo. In tal senso, precisa la
norma, l’obbligo di dichiarazione non si ritiene soddisfatto non solo nel caso di omessa
dichiarazione o di informazioni inesatte o incomplete, ma anche laddove il denaro
contante non sia messo a disposizione ai fini del controllo, con conseguente
applicazione, nelle suddette ipotesi, delle sanzioni previste. Si ritiene utile sottolineare,
a tal riguardo, che la disposizione in esame non introduce un obbligo generalizzato di
presentazione del denaro all’Ufficio doganale, applicabile ad ogni movimentazione
transfrontaliera, ma alle sole ipotesi in cui vi sia una specifica richiesta da parte
dell’Ufficio competente per lo svolgimento delle attività di controllo.
2.3.2 Dichiarazione informativa - denaro contante non accompagnato
Al fine di dare attuazione all’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 2018/1672 che
prevede una disciplina ad hoc, in termini di obbligo di informativa, per i trasferimenti di
denaro contante non accompagnato, il novellato art. 3 - commi, 3 e 4 - del d.lgs.
195/2008 prevede l’obbligo di presentare una dichiarazione all’Agenzia per tutti8
i trasferimenti da e verso l’estero di importo pari o superiore a 10.000 euro effettuati
con qualsiasi tipologia di spedizione, ovvero mediante plico postale o equivalente.
Tale obbligo grava, a seconda del caso, sul mittente o sul destinatario ovvero su un
rispettivo rappresentante. La dichiarazione in questione è resa in conformità al modello
di cui all’allegato I, parte 2, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/776 della
Commissione dell’11 maggio 2021.
Ciò premesso, qualora, nel corso dell'attività di controllo di “plico postale o equivalente, di
spedizioni di merci, di bagagli non accompagnati o altra tipologia di spedizione”, sia rinvenuto
denaro non accompagnato soggetto agli obblighi dichiarativi privo della dichiarazione,
l’Ufficio deve chiedere al mittente ovvero al destinatario, a seconda del caso, la
presentazione della dichiarazione informativa entro un termine di trenta giorni,
decorrente dalla data di notificazione della richiesta.
Più in particolare, con riferimento alle movimentazioni di denaro contante in
entrata nello Stato, la richiesta della dichiarazione informativa va notificata al
destinatario. In tal caso:
- se il soggetto tenuto a trasmettere la dichiarazione informativa conferma di essere il
destinatario, la violazione è configurabile solo se lo stesso invia la dichiarazione
informativa oltre i termini assegnati ovvero se presenta una dichiarazione
contenente informazioni inesatte/incomplete;
8 L’obbligo generalizzato di informativa per il denaro non accompagnato è ricavabile dalla modifica del comma 4: “5) al
comma 4, le parole: «Gli uffici postali e i fornitori» sono sostituite dalle seguenti: «Per ogni trasferimento di denaro non accompagnato, gli uffici
postali e i fornitori»;”
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- diversamente, se destinatario non conferma di essere tale, ovvero in mancanza di
risposta da parte dello stesso nei termini prefissati, si potrà valutare, caso per caso,
la possibilità di procedere al sequestro penale del contante, anche a carico di ignoti,
laddove le circostanze concretamente rilevate consentano di desumere l’illecita
provenienza dello stesso.
Con riferimento alle movimentazioni di denaro contante in uscita dallo Stato la
richiesta della dichiarazione informativa va notificata al mittente. In tal caso:
- se il soggetto tenuto a trasmettere la dichiarazione informativa conferma, nel
termine previsto, di essere il mittente e non provvede nel termine di 30 giorni
all’invio della dichiarazione informativa o se fornisce informazioni
inesatte/incomplete, si configura la violazione di cui all’art. 3, con conseguente
applicazione del relativo regime sanzionatorio;
- diversamente, se il soggetto tenuto a trasmettere la dichiarazione informativa, non
conferma di essere il mittente, ovvero in mancanza di risposta da parte dello stesso
entro il termine prefissato, si potrà valutare, caso per caso, la possibilità di procedere
al sequestro penale del contante, anche a carico di ignoti, laddove le circostanze
concretamente rilevate consentano di desumere l’illecita provenienza dello stesso.
Il trattenimento di cui all’art. 3, comma 3, previsto come conseguente all’attività di
controllo, trova motivazione nell’obbligo gravante sul mittente/destinatario di inviare
la dichiarazione informativa. Il trattenimento viene stabilito nel verbale di controllo ed
è finalizzato unicamente all’acquisizione della dichiarazione informativa.
Sulla base del disposto di cui all’art. 3-bis, comma 8, in materia di trattenimento
temporaneo – come infra meglio specificato – l’Ufficio procede all’assegnazione delle
somme al Fondo unico di giustizia (FUG) di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
2.3.3 Dichiarazione d’ufficio ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis d.lgs. 195/2008
Sempre in tema di adempimenti dichiarativi, in recepimento dell’art. 5, paragrafo 3, del
Regolamento (UE) n. 2018/1672 la novella legislativa introduce, all’art. 4 del d.lgs.
195/2008, un nuovo comma 2-bis in base al quale le autorità competenti sono tenute
a redigere d’ufficio, una dichiarazione per iscritto o per via telematica che contiene,
per quanto possibile, gli elementi informativi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, o
all’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2018/1672, qualora l’obbligo di
dichiarazione del denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3, comma 1, o
l’obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all’articolo 3,
comma 3, non risultino assolti.
A tal proposito, appare opportuno osservare che il verbale di accertamento,
opportunamente integrato dall’apposito modulo contenuto nell’Allegato II, Parte I, del
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/776, assolve agli obblighi della dichiarazione
d’ufficio9 da parte dell’autorità competente, come previsto dall’articolo in questione.
2.4 Trattenimento temporaneo
La novella legislativa ha previsto l’inserimento, nel d.lgs. 195/2008, del nuovo articolo, 3-bis,
volto a introdurre nell’ordinamento nazionale l’istituto del «Trattenimento temporaneo del
denaro contante», in conformità con l’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 2018/1672.
Giova evidenziare che le finalità di tale nuovo istituto sono quelle di fornire alle autorità
competenti un ulteriore strumento di controllo e accertamento delle violazioni in materia di
flussi di denaro contante, tenuto conto della difficoltà di agire una volta che il denaro ha
lasciato il punto di ingresso o di uscita e del rischio correlato anche in caso di utilizzo illecito
di importi modesti, al di sotto della soglia di 10.000 euro.
L’articolo in esame attribuisce, infatti, alle Autorità competenti il potere di trattenere il denaro
contante qualora gli obblighi di dichiarazione non siano assolti in tutto o in parte o nell’ipotesi
in cui emergano indizi che il denaro contante accompagnato o non accompagnato, a
prescindere dall’importo, possa essere correlato ad attività criminose.
Si ritiene utile osservare, onde evitare indebite sovrapposizioni con il quadro normativo
processual-penalistico, che resta fermo quanto previsto dall’articolo 220 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ai sensi del quale
«quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti
necessari per assicurare le fonti di prova sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice».
L’adozione di un provvedimento di trattenimento temporaneo non preclude – al ricorrere dei
presupposti di legge – l’applicazione del sequestro di cui all’articolo 6 e dell’istituto degli
adempimenti oblatori di cui all’articolo 7.
In presenza di violazioni degli obblighi dichiarativi di cui all’art. 3, commi 1 e 3,
debitamente circostanziate ovvero in presenza di indizi che facciano sospettare la
correlazione con attività criminose, a prescindere dall’importo movimentato, è previsto
che le Autorità competenti possano procedere al trattenimento temporaneo con
provvedimento amministrativo adeguatamente motivato e comunicato ai destinatari,
anche qualora si tratti di denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di importo
inferiore a 10.000 euro (comma 2). Il provvedimento di trattenimento temporaneo deve
contenere necessariamente, l’indicazione dell’autorità procedente, i dati identificativi dei
soggetti destinatari della misura, l’indirizzo per le notifiche, anche all’estero, l’esatto
ammontare della somma di denaro contante trattenuta, le informazioni relative ai rimedi
9 Il modulo in questione deve essere compilato e allegato, in funzione delle circostanze, alle dichiarazioni d’ufficio redatte
ai sensi dell’articolo 5, par. 3, alla registrazione delle informazioni ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del Reg. (UE)
2018/1672 nonché alle dichiarazioni ottenute ai sensi degli articoli 3 e 4 del Regolamento, qualora sussistano indizi di
attività criminosa correlata al denaro contante.
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esperibili avverso il provvedimento, la durata e una adeguata descrizione delle circostanze
specifiche che hanno giustificato il trattenimento (comma 3).
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 3-bis, e in conformità all’articolo 7, paragrafo 3 del
Regolamento (UE) n. 2018/1672, il trattenimento temporaneo può essere disposto soltanto
per il tempo strettamente necessario e, comunque per un periodo massimo di 30 giorni, al
fine di consentire alla Guardia di Finanza10 l’individuazione degli elementi richiesti
per l’applicazione della legge penale. Tale termine, in presenza di particolari esigenze può
essere prorogato fino a un massimo di 90 giorni.
Ciò premesso, tenuto conto che la norma attribuisce esclusivamente alla Guardia di Finanza
lo svolgimento delle attività volte a verificare la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti,
gli Uffici devono attenersi alle seguenti indicazioni:
- in presenza di un controllo congiunto (ADM e GDF), nel verbale deve darsi atto delle
operazioni compiute, del sequestro ove disposto, dell’eventuale oblazione e della
restituzione alla parte del denaro contante residuo. Contestualmente la GdF può
autonomamente procedere, ove lo ritenga necessario, a disporre il trattenimento
temporaneo del contante restituito alla parte ferma restando l’applicabilità di tale vincolo
giuridico all’intera somma trasportata salvo i casi di oblazione immediata (cfr. art. 3-bis,
comma 7, ultimo periodo);
- in caso di controllo autonomo di ADM, ove si riscontrino elementi o sospetti concreti
di attività criminose, nel verbale deve darsi atto anche della assunzione del contestuale
provvedimento di trattenimento temporaneo avendo cura di trasmette tempestivamente
entrambe gli atti (verbale di constatazione e provvedimento) alla Guardia di Finanza per
tutti i successivi adempimenti di competenza. In presenza di particolari esigenze che
saranno rappresentate dalla Guardia di Finanza, il trattenimento può essere prorogato
dall’Ufficio fino a un massimo di 90 giorni.
Il denaro contante che viene sottoposto a trattenimento temporaneo deve essere assegnato, a
cura dell’Ufficio procedente, al Fondo unico di giustizia di cui all’articolo 61, comma 23,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
All’esito dei riscontri effettuati dalla Guardia di finanza, ovvero alla scadenza dei termini di
durata del trattenimento o in caso di accoglimento del ricorso gerarchico il denaro contante,
previa comunicazione dell’Ufficio che ha disposto il trattenimento al Fondo Unico di
Giustizia, è rimesso a disposizione dei soggetti interessati, che ne possono chiedere la
restituzione all’Ufficio competente entro cinque anni dalla data in cui è stato adottato il
provvedimento amministrativo. Nel caso in cui il denaro contante oggetto di trattenimento si
trovi, per qualsiasi motivo, nella disponibilità materiale dell’Ufficio, lo stesso procede a
rimettere immediatamente la somma a disposizione degli interessati, contestualmente al
rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla parte.
10 Competente ratione materiae come previsto da art.3 bis comma 4
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Fermo restando quanto previsto dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, avverso il provvedimento di trattenimento temporaneo
disposto dall’Ufficio, i soggetti destinatari della misura possono proporre ricorso gerarchico
presso il Direttore Regionale, interregionale o provinciale, in applicazione delle
disposizioni di cui al capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199.
2.5 Impianto sanzionatorio
Relativamente al regime sanzionatorio e agli istituti connessi, quali il sequestro e l’oblazione,
nonché il neo-introdotto istituto del trattenimento temporaneo, occorre premettere che il
nuovo impianto sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa valutaria è volto a
realizzare un rafforzamento del sistema, alla luce di prassi operative che hanno dimostrato la
scarsa efficacia deterrente del previgente sistema, e in ottemperanza all’articolo 14 del
Regolamento (UE) n. 2018/1672, ai sensi del quale le sanzioni per le violazioni delle
disposizioni dello stesso Regolamento devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2.5.1. Le sanzioni
Nell’ottica di chiarire le novità relative ai suddetti istituti, con particolare riguardo all’oblazione
e al sequestro, di diretto interesse per l’attività di accertamento e contrasto alle
movimentazioni illecite svolta dagli Uffici territoriali, si ritiene utile riportare brevemente le
modifiche in materia di sanzioni, disciplinate all’art. 9 del d.lgs. 195/2008, come modificato,
fermo restando che per l’istruttoria e l’irrogazione delle stesse è competente il
Ministero dell’economia e delle finanza, sulla base del disposto di cui all’art. 8 del
d.lgs. 195/2008.
Il novellato art. 9 del d.lgs. 195/2008 prevede un incremento dei limiti edittali e delle soglie
percentuali per l’irrogazione delle sanzioni, pur differenziando, rispetto al previgente sistema,
i casi di omessa dichiarazione e di dichiarazione inesatta o incompleta.
In particolare, qualora la violazione consista nell’aver omesso l’adempimento dichiarativo si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 900 euro:
a) dal 30% al 50% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla
soglia di 10.000 euro se tale valore non è superiore a 10.000 euro;
b) dal 50% al 70% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla
soglia se tale valore è superiore a 10.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
c) dal 70% al 100% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla
soglia se tale valore è superiore a 100.000,00 euro.
La sanzione massima, in ogni caso, non può essere superiore a 1.000.000 euro.
Laddove, invece, la violazione consista nell’aver fornito, nell’adempimento dichiarativo,
informazioni inesatte o incomplete, si applica la sanzione amministrativa, con un minimo di
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500 euro:
a) dal 15% al 25% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo
dichiarato, se tale differenza non è superiore a 10.000 euro;
b) dal 25% al 35% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo
dichiarato, se tale differenza è superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;
c) dal 50% al 70% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo
dichiarato, se tale differenza è superiore a 30.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
d) dal 70% al 100% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e
l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 100.000 euro.
Anche in tale ipotesi la sanzione massima non può essere superiore a 1.000.000 euro.
2.5.2 Oblazione
In materia di adempimenti oblatori, la novella legislativa interviene sull’art. 7 del decreto
legislativo n. 195 del 2008 per ragioni di coerenza sistematica con le modifiche dell’impianto
sanzionatorio di cui all’articolo 9. Risultano, infatti, aumentate le soglie percentuali da
applicare per il pagamento in misura ridotta, qualora il soggetto, a cui è stata contestata la
violazione, chieda l’estinzione mediante oblazione. Per esigenze di proporzionalità, e in
analogia con quanto riportato in punto di sanzioni, è previsto un trattamento differenziato in
caso di omessa o incompleta/inesatta dichiarazione.
In particolare, ai sensi del comma 1 del citato articolo 7, in caso di omesso adempimento
dichiarativo, il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l’estinzione
effettuando un pagamento in misura ridotta, con un minimo di 500 euro:
a) pari al 15% del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 euro se l’eccedenza non
dichiarata non è superiore a 10.000 euro;
b) pari al 30% se l’eccedenza non supera i 40.000 euro.
Nel caso di dichiarazione inesatta o incompleta, ai sensi del successivo comma 1.1., il
soggetto può chiedere l’estinzione della violazione effettuando un pagamento in misura
ridotta, con un minimo di 300 euro:
a) pari al 10% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo
dichiarato, se tale differenza non è superiore a 10.000 euro;
b) pari al 15% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo
dichiarato, se tale differenza è superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;
c) pari al 30% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e ‘'importo
dichiarato, se tale differenza è superiore a 30.000 e non superiore a 40.000 euro.
In raccordo con le nuove disposizioni, il comma 5 dell’art.7, come modificato, prevede
l’esclusione dal beneficio dell’oblazione qualora:
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a) per i casi di omessa dichiarazione, l’importo del denaro contante eccedente la soglia di
10.000 euro superi i 40.000 euro;
b) per i casi di dichiarazione inesatta/incompleta, la differenza tra l’importo trasferito o che
si tenta di trasferire e l’importo dichiarato superi i 40.000 euro;
c) il soggetto cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa facoltà oblatoria,
relativa alla violazione dichiarativa valutaria nei cinque anni antecedenti la ricezione
dell’atto di contestazione.
Allo scopo di coordinare l’istituto dell’adempimento oblatorio con quello del trattenimento
temporaneo, conformemente a quanto previsto in caso di sequestro, il comma 3 dell’art. 7,
come integrato dalla novella legislativa, stabilisce che, nei casi di restituzione del denaro
contante, sono fatti salvi gli effetti del provvedimento di trattenimento temporaneo di cui all’articolo 3-bis, ove
disposto”.
In linea con l’attuale sistema, il pagamento della sanzione in misura ridotta può essere
effettuato direttamente all’Ufficio (oblazione immediata) che ha accertato la violazione, nei
quali casi non si procede al sequestro, ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze entro
dieci giorni dalla stessa (oblazione differita).
2.5.3 Sequestro
Il d.lgs. 211/2024 reca, altresì, modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 195 del 2008,
che disciplina il sequestro nelle ipotesi di violazione degli obblighi dichiarativi e informativi,
anche allo scopo di raccordare la disciplina del sequestro con l’istituto del trattenimento
temporaneo e con le modifiche introdotte al regime sanzionatorio. In tal senso, per ragioni di
coerenza sistematica e di raccordo le modifiche dell’impianto sanzionatorio di cui all’articolo
9, sono previste soglie più elevate per il sequestro. Il nuovo comma 2.2 del citato articolo 6,
contempla inoltre l’ipotesi in cui si forniscano, nell’adempimento dichiarativo, informazioni
inesatte o incomplete. Si osserva, con riguardo a tali casistiche, che il legislatore delegato è
intervenuto, per ragioni di proporzionalità, sulla previgente sostanziale equiparazione
normativa della omessa dichiarazione a quella incompleta o parziale.
Nel dettaglio, in caso di omessa dichiarazione, il sequestro è eseguito, con un minimo di
900 euro e un massimo di 1.000.000 euro, nel limite del:
a) del 50% dell'importo eccedente la soglia di cui all'articolo 3, qualora l'eccedenza non sia
superiore a 10.000 euro;
b) del 70% dell'importo eccedente la soglia di cui all'articolo 3, qualora l'eccedenza sia
superiore a 10.000 euro e non superiore a 100.000 euro;
c) del 100% dell'importo eccedente la soglia di cui all'articolo 3, qualora l'eccedenza sia
superiore a 100.000 euro.
Nei casi di dichiarazione inesatta/incompleta, il sequestro è eseguito, con un minimo di
500 euro e un massimo di 1.000.000 euro, nel limite:
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a) del 25% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo
dichiarato, qualora tale differenza non sia superiore a 10.000 euro;
b) del 35% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo
dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro;
c) del 70% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo
dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 30.000 euro e non superiore a 100.000
euro;
d) del 100% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo
dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 100.000 euro.
Si segnala, poi, che, allo scopo di coordinare l’istituto del sequestro con quello del
trattenimento temporaneo, il nuovo comma 8-bis dell’articolo 6, prevede che ai fini della
restituzione del denaro contante “sono fatti salvi gli effetti del provvedimento di trattenimento temporaneo
di cui all'articolo 3-bis, ove disposto”.
3. Modifiche alla legge 17 gennaio 2000, n. 7.
Come evidenziato, l’articolo 1, comma 1 del d.lgs. 211/2024 introduce modifiche alla legge
17 gennaio 2000, n. 7 intervenendo per esigenze di aggiornamento e coordinamento con la
disciplina introdotta dal Regolamento (UE) n. 2018/1672, oltre che di adeguamento a prassi
operative.
Con riguardo alle principali novità aventi conseguenze sull’attività di controllo degli Uffici
doganali per le finalità di cui alla citata legge, si segnala la nuova definizione di “oro da
investimento” atta a ricomprendere anche l’oro destinato a successiva lavorazione e quella
di “materiale d’oro”, che comprende anche i semilavorati, e il novero delle operazioni in oro
che devono essere dichiarate all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF).11
Ciò premesso, il comma 2 dell’art. 1, come modificato, prevede che il trasferimento di oro
da o verso l’estero12 di importo pari o superiore a 10.000 euro, sia oggetto di dichiarazione
alla UIF.
Nel caso di trasferimento di oro al seguito verso l’estero, la dichiarazione è effettuata
prima dell’attraversamento della frontiera (dichiarazione preventiva) mentre, nelle altre
operazioni, quali il trasferimento di oro dall’estero, la dichiarazione deve essere presentata
alla UIF non oltre il mese successivo alla data dell’operazione (c.d. dichiarazione mensile a
consuntivo).
11 che sostituisce l’Ufficio italiano dei cambi, già soppresso con l’articolo 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231.
12 Come anche il commercio di oro, ovvero ogni altra operazione in oro anche a titolo gratuito, a prescindere dalla
consegna materiale dell’oro.
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Nel chiarire i principi generali che consentono di individuare i soggetti tenuti alla dichiarazione
delle operazioni in oro, il comma 2-ter, prevede che la dichiarazione debba essere
effettuata dal soggetto che trasferisce l’oro a qualsiasi titolo, mentre, nel caso in cui parte
dell’operazione sia una banca o un operatore professionale in oro spetta a questi ultimi
procedere alla dichiarazione.
Di particolare rilevanza risulta il nuovo comma 2-quinquies dell’art. 1, in base al quale non
sussistono gli obblighi dichiarativi previsti dalla legge qualora l’operazione sia già
soggetta agli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui agli articoli 3 e 4 del
Regolamento (UE) n. 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata
nell’Unione o in uscita dall’Unione europea.
Resta ferma la competenza della Banca d’Italia per l’accertamento delle violazioni degli
obblighi dichiarativi nei casi previsti dalla Legge n. 7 del 2000 e per l’irrogazione delle relative
sanzioni.
Nei casi in cui l’oro oggetto del trasferimento rientri nella nozione di “denaro contante” si
provvederà all’accertamento secondo le procedure previste dal d.lgs. 195/2008 e dal
Regolamento (UE) n. 2018/1672.
********************
Le Direzioni Territoriali vigileranno sull’uniforme applicazione della presente circolare presso
gli Uffici dipendenti. In applicazione della Direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n.
612382/RU del 2 ottobre 2024, eventuali difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno
tempestivamente segnalate alla scrivente Direzione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Oliviero
firmato digitalmente
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