Circolare ADM In vigore Imposte Indirette

Circolare ADM 1/2026

2026 – Spedizioni modico valore – Seguito circolare 37 – 2025

Pubblicato: 07/01/2026 In vigore dal: 07/01/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

2026 – Spedizioni modico valore – Seguito circolare 37 – 2025 — Prot. 10031 — Sezione: dogane

Testo normativo

DIREZIONE DOGANE Prot. [come da segnatura di protocollo] Roma, [come da segnatura di protocollo] CIRCOLARE N. 1/2026 LEGGE 199 DEL 30.12.2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026) – ARTICOLO 1, COMMI DA 126 A 128 - CONTRIBUTO ALLA COPERTURA DELLE SPESE AMMINISTRATIVE CORRELATE AGLI ADEMPIMENTI DOGANALI RELATIVI ALLE SPEDIZIONI DI MODICO VALORE PROVENIENTI DA PAESI TERZI” – MODIFICA ISTRUZIONI CIRCOLARE 37/2025 Con la circolare 37 del 2025, sono state dettate, nell’immediatezza dell’approvazione della Legge di bilancio 2026 (Legge 199 del 30.12.2025 pubblicata nella gazzetta ufficiale serie generale n. 301 del 30.12.2025), le prime istruzioni applicative correlate all’introduzione del contributo indicato in oggetto di cui ai commi da 126 a 128 dell’articolo 1. Come già evidenziato nella circolare 37/2025, sia il sistema informativo dell’Agenzia, soggetto al rispetto delle regole tecniche contenute nella normativa doganale unionale che quello degli operatori del settore specifico (corrieri espressi, case di spedizioni operanti nello sdoganamento di spedizioni nell’ambito dell’e-commerce), necessitano di interventi di adeguamento per poter operare correttamente ai fini dell’accertamento e della riscossione del contributo in esame al momento della registrazione della dichiarazione doganale o, comunque, per la contabilizzazione periodica dei contributi dovuti. Le problematiche connesse all’adeguamento dei sistemi informativi degli operatori, rappresentate più volte in relazione alle funzionalità di sdoganamento ad oggi completamente automatizzate per le operazioni che godono della franchigia doganale correlata al valore trascurabile delle merci di cui al regolamento CE 1186/2009, rendono necessario prevedere uno specifico periodo transitorio atto a garantire la funzionalità delle catene logistiche interessate nelle more degli adeguamenti tecnici. Pertanto, considerato anche quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 3 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) ed in rettifica alle modalità e tempistiche indicate nella circolare 37/2025, sia per le operazioni dichiarate in forma semplificata (H7) che per quelle in forma ordinaria (H1)1, si potrà ricorrere alla contabilizzazione e pagamento periodici. A tal fine, nel periodo transitorio che terminerà il 28.02.2026, i contributi sulle spedizioni interessate dovuti per le importazioni come definite nella circolare 37/2025 ed effettuate dal 1° gennaio al 28.02.2026, formeranno oggetto di contabilizzazione e pagamento (vedi punto 6.2.2 1 Alle quali continuano ad applicarsi tutte le misure previste dal CDU, quali ad esempio, le disposizioni in materia di invalidamento della dichiarazione e di reintroduzione in franchigia. 1 ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.0010031.07-01-2026.U DIREZIONE DOGANE della circolare 37/2025), sulla base di dichiarazione redatta secondo il modello allegato alla circolare 37/2025 da presentarsi entro il 15.03.2026. Per le importazioni della specie registrate a partire dal 1° marzo 2026, si applicheranno le regole di accertamento e pagamento, nonché le tempistiche, indicate nella richiamata circolare 37/2025. In particolare, dal 1° marzo 2026, per le importazioni dichiarate in forma ordinaria (H1) il contributo dovrà essere liquidato e corrisposto nell’ambito della dichiarazione doganale utilizzando il codice tributo 159, mentre per le importazioni dichiarate in forma semplificata (H7) si procederà, salvo diverse ulteriori istruzioni, con la contabilizzazione e pagamento periodici come disciplinati nella circolare 37/2025. Si precisa, infine, che durante il periodo transitorio l’assenza del codice tributo 159, di cui alla Circolare 37/2025, nel tracciato dichiarativo H1, non costituisce autonoma motivazione per la sospensione dello svincolo o l’applicazione di sanzioni per mancato/ritardato pagamento. *** **** *** Le Direzioni Territoriali vigileranno sull’uniforme applicazione della presente circolare presso gli Uffici dipendenti. In applicazione della Direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024, eventuali difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno tempestivamente segnalate alla scrivente Direzione. IL DIRETTORE CENTRALE Claudio Oliviero Firmato digitalmente 2

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