D.Lgs. 26/09/2024, n. 141 “Disposizioni nazionali complementari al CDU e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette su produzione e consumi”
D.Lgs. 26/09/2024, n. 141 “Disposizioni nazionali complementari al CDU e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette su produzione e consumi” – pdf – pubblicata il 20/12/2024 — Prot. 791238 — Sezione: tabacchi
Testo normativo
DIREZIONE ACCISE
Prot.: 791238/RU Roma, 20 dicembre 2024
CIRCOLARE N. 30/2024
DECRETO LEGISLATIVO 26 SETTEMBRE 2024, N. 141, «DISPOSIZIONI NAZIONALI
COMPLEMENTARI AL CODICE DOGANALE DELL’UNIONE E REVISIONE DEL SISTEMA
SANZIONATORIO IN MATERIA DI ACCISE E DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE SULLA PRODUZIONE
E SUI CONSUMI».
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 504 DEL 1995 (T.U.A.) - PRINCIPALI NOVITÀ IN
MATERIA DI ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI, SULLE BEVANDE ALCOLICHE NONCHÉ SUI
PRODOTTI DEL TABACCO E NUOVA DISCIPLINA DEL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI
NELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI COMPLEMENTARI AL CODICE DOGANALE DELL’UNIONE
(ALLEGATO 1 AL D. LGS. N. 141/2024).
PREMESSA
Si richiama l’attenzione sulla avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - Supplemento ordinario - Serie Generale n. 232 del 3 ottobre 2024 del Decreto legislativo
26 settembre 2024, n. 141 [1] che si allega alla presente, recante “Disposizioni nazionali complementari
al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette
sulla produzione e sui consumi”, con il quale è stata data attuazione, tra gli altri, ai principi di cui all’art.
20, commi 2 e 3, della Legge 9 agosto 2023, n. 111, titolata “Delega al Governo per la riforma fiscale”.
Di specifico interesse, nelle materie di competenza della Direzione, sono le disposizioni recate
dall’articolo 3, con il quale si procede ad una serie di interventi modificativi o integrativi del testo
unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative di cui al D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.), dall’articolo 4, con il
quale viene modificato il D. Lgs. n. 231/2001 concernente la disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, nonché dagli articoli 84,
85 e 86 (in materia di contrabbando di tabacchi lavorati) di cui al Titolo VI – (Violazioni
Doganali), Capo I (Sanzioni di natura penale) delle Disposizioni nazionali complementari al
Codice Doganale dell’Unione contenute nell’Allegato 1 del citato D. Lgs. 141, che recano, altresì,
in attuazione dell’art. 20, comma 3, lett. a), della Legge Delega, la nuova disciplina del
contrabbando di tabacchi lavorati (ex artt. 291-bis, 291-ter e 291-quater del D.P.R. n. 43/1973 -
T.U.L.D. oggetto di abrogazione) che viene ora opportunamente coordinata con la disciplina del
nuovo illecito introdotto nell’art. 40-bis del T.U.A.
Ciò posto, nel rinviare ad un’attenta lettura del provvedimento in esame, si passano in rassegna
le novità di maggior rilievo recate in materia dal citato D. Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 in
vigore dal 4 ottobre 2024, fornendo preliminari indicazioni sui principali effetti prodotti
dall’intervento legislativo, in aderenza ai presupposti criteri di delega.
[1] Cfr. Allegato n. 1
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A tale scopo il documento è articolato in tre sezioni: la prima relativa al settore dei prodotti
energetici e delle bevande alcoliche; la seconda riguardante il settore dei tabacchi, i prodotti
succedanei dei prodotti da fumo, i prodotti che contengono nicotina, i prodotti accessori ai
tabacchi da fumo e i prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide
diverse dal tabacco; la terza concernente le disposizioni comuni ad entrambi i settori.
*****
SEZIONE I:
PRODOTTI ENERGETICI E BEVANDE ALCOLICHE
L’art. 3, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 141/2024 apporta modifiche all’art. 40 del T.U.A.,
disposizione che reca la disciplina delle violazioni penalmente sanzionate dalle quali deriva la
sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici.
Più specificamente:
- il punto 1.1), rimanendo inalterata l’equiparazione in termini di pena del tentativo al reato
consumato, interviene sul comma 3 con specifico riguardo alla “ipotesi di fabbricazione di prodotti
soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro”, in modo da ancorare
la configurazione del tentativo, in linea con i principi costituzionali in materia punitiva, alla
circostanza che venga dimostrata l’assenza di un “giustificato motivo” che suffraghi le operazioni
effettuate. Viene, pertanto, superato l’onere della “prova contraria” posto finora in capo
all’autore della condotta per escludere l’ipotesi di reato.
Modifica di identico tenore è disposta dal punto 1.2), attraverso la sostituzione del terzo
periodo del comma 3, con riguardo alle ipotesi di violazione di quanto statuito dall’art. 7-bis
del TUA, in merito all’emissione del codice amministrativo di riscontro amministrativo
previsto per la circolazione sul territorio nazionale degli oli lubrificanti provenienti da un altro
Stato membro dell’Unione Europea;
- il punto 2) mitiga la portata del comma 4 dell’art. 40 del T.U.A., innalzando da 2.000
chilogrammi a 10.000 chilogrammi il limite quantitativo di prodotto energetico oltre il quale
la pena prevista nelle diverse ipotesi di sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa
dal comma 1 del medesimo articolo viene inasprita (reclusione da uno a cinque anni, oltre la
multa);
- il punto 3) procede alla sostituzione dei commi 5 e 6 dell’articolo di cui si verte, che
riconducono alla sfera di operatività della sanzione amministrativa pecuniaria, in luogo di
quella penale, le violazioni inerenti alla sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa,
laddove la quantità di prodotti energetici interessata sia inferiore ad una determinata soglia,
che viene innalzata per ampliare il campo di applicazione dell’illecito depenalizzato.
In particolare, il nuovo comma 5 rivisita il previgente comma 6 estendendone la portata a
tutte le fattispecie di violazioni ricadenti nel comma 1 dell’art. 40 (e non già alla sola ipotesi
contemplata dalla lettera c) del comma 1 relativa alla destinazione dei prodotti energetici esenti
o ad aliquota agevolata “ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta”) ed elevando da 100
chilogrammi a 1.000 chilogrammi il limite quantitativo di prodotti energetici entro il quale le
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fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 40 sono assoggettate alla sanzione amministrativa
pecuniaria nella misura dal doppio al decuplo dell’imposta evasa.
Il nuovo comma 6 aggiorna il previgente comma 5, la cui originaria previsione aveva subito,
pur rimanendo immutato il dato testuale, gli effetti delle disposizioni in materia di
depenalizzazione introdotte dal decreto legislativo n. 8/2016. In conseguenza di quest’ultimo
la comminazione della pena della multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, prevista in
caso di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sul gas naturale, allorché il
quantitativo risultava inferiore a metri cubi 5.000, era stata sostituita dalla comminazione della
sanzione amministrativa in misura pari a quella già prevista per la multa, fermo restando che
l’importo non poteva essere inferiore ad euro 5.000 né superiore ad euro 50.000.
La formulazione del comma 6 amplia da metri cubi 5.000 a metri cubi 10.000 la soglia entro
la quale la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sul gas naturale è
configurata come illecito amministrativo, confermando sia la sanzione pecuniaria nella misura
dal doppio al decuplo dell’imposta evasa che il limite minimo di euro 5.000, ma non
riproducendo il limite massimo.
L’art. 3, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 141/2024 apporta modifiche all’art. 43 del T.U.A.,
disposizione che reca la disciplina delle violazioni penalmente sanzionate dalle quali deriva la
sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sulle bevande alcoliche.
Più specificamente:
- il punto 1), rimanendo inalterata l’equiparazione in termini di pena del tentativo al reato
consumato, interviene sul comma 2 con specifico riguardo alla “ipotesi di fabbricazione di prodotti
alcolici soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro”, in modo da
ancorare la configurazione del tentativo, in linea con i principi costituzionali in materia
punitiva, alla circostanza che venga dimostrata l’assenza di un “giustificato motivo” che suffraghi
le operazioni effettuate. Viene, pertanto, superato l’onere della “prova contraria” posto finora
in capo all’autore della condotta per escludere l’ipotesi di reato;
- il punto 2) procede alla sostituzione del comma 4, il cui testo, pur rimanendo immutato dal
1995, aveva subito gli effetti delle disposizioni in materia di depenalizzazione introdotte dal
decreto legislativo n. 8/2016. In conseguenza di tale decreto legislativo la comminazione della
pena della multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, prevista in caso di detenzione
dell’alcole e delle bevande alcoliche in condizioni diverse da quelle prescritte, era stata
sostituita dalla comminazione della sanzione amministrativa in misura pari a quella della già
prevista multa, ma comunque non inferiore ad euro 5.000 né superiore a euro 50.000.
L’innovato comma 4 conferma quest’ultima sanzione, puntualizzandone l’ambito applicativo
rispetto alla previsione penalmente sanzionata recata dal comma 1, lett. b), del medesimo
articolo 43, concernente la detenzione in condizioni diverse da quelle prescritte dell’alcole
denaturato;
L’art. 3, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 141/2024 prevede l’abrogazione del comma 3 dell’art.
45, che escludeva l’applicazione delle circostanze aggravanti previste dal medesimo articolo a
fronte degli illeciti di cui al comma 5 dell’art. 40 e del comma 4 dell’art. 43, originariamente
sanzionate con la pena della multa. L’intervenuta depenalizzazione delle relative violazioni ad
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opera del già richiamato D. Lgs. n. 8/2016, confermata dal comma 1, lettera a), n. 3), del D. Lgs.
n. 141/2024, richiede che, per coerenza, venga abrogato il comma 3 dell’art. 45;
L’art. 3, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 141/2024 apporta modifiche all’art. 47 del T.U.A.,
disposizione concernente le deficienze e le eccedenze che vengono riscontrate nella verifica dei
depositi fiscali e dei depositi di prodotti denaturati nonché nella circolazione dei prodotti in
regime sospensivo.
Più specificamente:
- il punto 1) procede alla sostituzione del comma 1, il cui testo, pur rimanendo immutato dal
1995, aveva subito gli effetti delle disposizioni in materia di depenalizzazione introdotte dal
D. Lgs. n. 8/2016. In conseguenza di quest’ultimo l’originaria sanzione della multa fino a
2.582 euro, prevista nelle ipotesi di deficienze di prodotti denaturati eccedenti l’1% oltre il
calo consentito, era stata sostituita dalla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad
euro 10.000. La modifica del comma 1 formalizza nel testo la sanzione già vigente;
- il punto 2) aggiorna, ai fini dell’individuazione della sanzione amministrativa da applicarsi nei
casi di “differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all’esportazione e quelli
indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l’abbuono o la restituzione dell’accisa”, i riferimenti che
il comma 5 recava al D.P.R. n. 43/1973, introducendo il richiamo alle pertinenti disposizioni
nazionali complementari al codice doganale dell’Unione.
L’art. 3, comma 1, lett. h), del D. Lgs. n. 141/2024 interviene sull’art. 61 del T.U.A., che reca
le disposizioni generali in materia di imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi non
armonizzate.
In particolare, il punto 1) apporta modifiche al comma 4 che reca la disciplina sanzionatoria per
le violazioni che determinano la sottrazione al pagamento dell’imposizione indiretta cui l’articolo
si riferisce. Nello specifico, per un verso, si tratta di modifiche che mirano ad una migliore
predeterminazione del precetto e di natura formale quanto all’indicazione delle disposizioni
sanzionatorie penali che vengono richiamate; per l’altro, vengono ricondotte nella sfera di
applicazione della sanzione amministrativa, in luogo della sanzione penale, le violazioni che
comportano la sottrazione al pagamento dell’imposizione indiretta riferite ad un quantitativo
massimo di 200 chilogrammi di prodotti, in luogo dei previgenti 100 chilogrammi.
SEZIONE II:
PRODOTTI DEL TABACCO, PRODOTTI SUCCEDANEI DEI PRODOTTI DA
FUMO, PRODOTTI CHE CONTENGONO NICOTINA, PRODOTTI ACCESSORI
AI TABACCHI DA FUMO E PRODOTTI DA INALAZIONE SENZA
COMBUSTIONE COSTITUITI DA SOSTANZE SOLIDE DIVERSE DAL
TABACCO.
L’art. 3, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 141/2024 ha inserito nel T.U.A., dopo l’art. 40 i
seguenti articoli:
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Articolo 40-bis (Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati).
Dando attuazione alle indicazioni contenute nella legge delega (L. 9 agosto 2023, n. 111), il
decreto legislativo in esame introduce nel T.U.A. tale nuovo articolo, con il quale viene previsto
un nuovo illecito allo scopo di sanzionare la sottrazione, con qualsiasi mezzo o modalità,
all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati.
Con tale norma, la riforma inserisce all'interno del T.U.A. una nuova disciplina sanzionatoria
specifica e a carattere organico per questo settore, finora disciplinato soltanto dalle norme sul
contrabbando di tabacchi lavorati contenute nel T.U.L.D. (D.P.R. n. 43/73 - artt. 291-bis e ss.) e
dalle norme contenute nella legge sul monopolio del sale e dei tabacchi (L. n. 907/42 - artt. 64 e
ss).
La novella legislativa, con il citato art. 40-bis, introduce una nuova norma ad hoc volta a disciplinare
le casistiche non contemplate dalle disposizioni doganali e riveste, pertanto, carattere generale
perché nelle condotte ivi sanzionate sono comprese le innumerevoli e non prevedibili modalità
con cui può essere realizzata, fuori dagli spazi doganali, la sottrazione all'accertamento o al
pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati.
Il nuovo illecito di “sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati” (in analogia
a quanto già previsto dal T.U.A. per i prodotti energetici e per le bevande alcoliche che, come i
tabacchi lavorati in questione, sono egualmente sottoposti al regime armonizzato dell’accisa)
rappresenta pertanto una norma attraverso la quale possono oggi essere sanzionate tutte le altre
fattispecie non altrimenti riconducibili al contrabbando di tali prodotti di provenienza extra-
unionale accertato negli spazi doganali ai sensi dell’art. 84 delle nuove Disposizioni nazionali
complementari al codice doganale dell’Unione.
Ai sensi del nuovo art. 40-bis viene punito, con la reclusione da due a cinque anni, chiunque
sottrae fuori dagli spazi doganali, con qualsiasi mezzo e modalità, i tabacchi lavorati
all’accertamento o al pagamento dell’accisa (comma 1) ed, in linea con quanto già previsto anche
per il contrabbando, si equipara il tentativo di reato al reato consumato (comma 2).
La sanzione penale non si applica se la violazione ha ad oggetto un quantitativo di tabacco
lavorato fino ai 15 kg convenzionali e se non ricorrono le circostanze aggravanti previste dal
nuovo art. 40-ter T.U.A; in questi casi, la violazione è punita con una sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, che
non può comunque essere inferiore a euro 5.000 (comma 3).
Per i quantitativi di tabacco lavorato sottratti all’accertamento inferiori o uguali a 200 grammi
convenzionali e per i quantitativi di tabacco lavorato maggiori di 200 grammi e fino a 400 grammi
convenzionali, sono state previste ulteriori riduzioni rispetto alla sanzione amministrativa minima
di 5.000 euro di cui al comma 3 (riguardante quantitativi di tabacchi lavorati fino a quindici
chilogrammi).
In questi casi, la violazione è punita con una sanzione amministrativa che potrà variare dai 500
euro, se i quantitativi di tabacco sottratti ad accertamento non superano i 200 grammi
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convenzionali, ai 1.000 euro, se i quantitativi di tabacco sottratti all’accertamento risultano
superiori ai 200 grammi convenzionali e non superano i 400 grammi convenzionali (comma 4).
Se il quantitativo dei tabacchi lavorati sottratti all’accertamento e all’imposizione non è
determinato, si applica una sanzione compresa tra i 3.000 e i 30.000 euro (comma 5), parametrata
alle modalità della condotta e alla gravità della violazione, finalizzata altresì a sanzionare anche le
fattispecie delle vendite a distanza di tabacchi lavorati, in qualsiasi forma e modo effettuate, non
potendo altrimenti, nei suddetti casi, essere irrogata una sanzione in misura proporzionale in
mancanza di un quantitativo di tabacchi determinato.
Tale nuovo illecito, a forma libera, ricomprende in sostanza tutte le svariate e non prevedibili
casistiche, non contemplate dalle disposizioni doganali, con le quali può essere realizzata nel
territorio nazionale, fuori dagli spazi doganali, la sottrazione all’accertamento o al pagamento
dell’accisa sui tabacchi lavorati. Tra queste si cita prima fra tutte la produzione illecita di tabacchi
lavorati nelle fabbriche clandestine che, riguardando prodotti unionali sottratti all’accertamento
dell’accisa, non è ovviamente riconducibile, per definizione, alla fattispecie del contrabbando
doganale - che comporta altresì l’evasione dei dazi e per la quale è ora applicabile l’art. 84 delle
nuove Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (vedi infra).
Si segnala, a tal proposito, che per tale nuovo illecito previsto dall’art. 40-bis del T.U.A., oltre
all’irrogazione della sanzione ivi prevista, è quindi necessario procedere sempre alla
quantificazione e al recupero dell’accisa evasa, calcolata in base al valore massimo del prezzo di
vendita, in €/Kg., in relazione alla tipologia di prodotto rinvenuto giacente e sottratto
all’accertamento.
Articolo 40-ter (Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa
sui tabacchi lavorati).
Con il nuovo art. 40-ter del T.U.A. vengono previste, coerentemente a quanto disposto in ordine
al contrabbando di tabacchi lavorati dall’art. 85 delle Disposizioni nazionali complementari al
codice doganale dell’Unione, le medesime circostanze aggravanti anche per il delitto di
sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati, di cui all’articolo 40-
bis del T.U.A.
Si prevede, in particolare, un aumento di pena nel caso in cui il delitto di cui all’articolo 40-bis è
commesso adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato (comma 1).
Il comma 2 prevede ulteriori specifiche circostanze aggravanti (che si applicano anche nel caso
di reato tentato). Si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la
reclusione da tre a sette anni, quando:
• nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto
o l’impunità del reato, l’autore faccia uso delle armi o si accerti che il medesimo le abbia
possedute nell’esecuzione del reato;
• nel commettere il reato o immediatamente dopo, l’autore è sorpreso insieme a due o più persone
in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
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• il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
• nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche
omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l’intervento degli organi di
polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
• nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso
di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la
Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di
reato dell’8 novembre 1990 e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di
assistenza giudiziaria con l’Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.
Articolo 40-quater (Circostanze attenuanti).
Il nuovo art. 40-quater del T.U.A, analogamente a quanto previsto dall’art. 86, comma 5, delle
richiamate disposizioni nazionali in materia doganale, prevede specifiche circostanze attenuanti
per l’autore che collabora attivamente con l’autorità giudiziaria o la polizia
In particolare, le pene previste dall’articolo 40-bis, commi 1 e 2, sono diminuite da un terzo alla
metà nei confronti dell’autore che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata ad
ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria
nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura
degli autori del reato o per l’individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Articoli 40-quinquies e 40-sexies.
I nuovi articoli 40-quinquies e 40-sexies del T.U.A., in materia di vendita senza autorizzazione di
tabacchi lavorati o acquisto da persone non autorizzate alla vendita, tenendo anche conto di
quanto già previsto in materia di depenalizzazione dal D. Lgs. n. 8 del 2016, introducono nel
Testo Unico Accise le fattispecie prima contenute nell’ art. 96 della legge n. 907/1942 e nell’art.
5 della legge n. 50/1994, oggi abrogati (vedi infra l’art. 8 del Decreto).
In particolare, l’articolo 40-quinquies (Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da
persone non autorizzate alla vendita) punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000
a euro 10.000 chiunque senza autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli vende o
pone in vendita tabacchi lavorati. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se il quantitativo di
tabacco lavorato non supera i grammi 250 (comma 1).
Con la medesima pena è punito chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata
alla vendita. La sanzione è ridotta - anche in questo caso - da un terzo alla metà se il quantitativo
di tabacco lavorato non supera i grammi 500 (comma 2).
Quando le suddette condotte hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato
rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena
dell’arresto fino a un anno e dell’ammenda da euro 25 a euro 64 (comma 3).
Con l’articolo 40-sexies (Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati), ove all’interno
di esercizi commerciali o di esercizi pubblici sia contestata nei confronti dei titolari o di loro
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coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati (in violazione delle
disposizioni del TUA, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione,
o di altre leggi speciali in materia) ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati (in violazione
della legge 22 dicembre 1957, n. 1293), è disposta dal competente organo dell’Amministrazione
finanziaria, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste, la chiusura dell’esercizio presso il quale è
stata riscontrata la violazione, ovvero la sospensione della licenza o dell’autorizzazione
dell’esercizio stesso, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese
(comma 1).
Nel caso di reiterazione della violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo
non inferiore a un mese e non superiore a due mesi (comma 2).
Nel caso in cui la contestazione avvenga più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva
dell’esercizio (comma 3).
Contro i provvedimenti adottati è ammesso ricorso amministrativo (comma 4).
L’inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio
o del provvedimento di chiusura è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 50.000 (comma 5).
A tal proposito, in ordine alla casistica relativa alla concreta applicazione dei sopra citati artt. 40-
quinquies e 40-sexies, sembra opportuno specificare che, al fine di dirimere eventuali dubbi
interpretativi delle citate norme, laddove in sede di verifica presso un esercizio autorizzato alla
vendita di tabacchi a mezzo patentino vengano rinvenute sigarette (o altri prodotti del tabacco,
PLI, PAT, Nicotine pouches) prelevate da una rivendita diversa da quella di aggregazione, e dei
quali sia comunque dimostrata la legittima provenienza ed il regolare assolvimento dell’imposta,
oltre alle specifiche sanzioni previste, tale fattispecie deve essere ricondotta alla “vendita senza
autorizzazione” di cui all’art. 40-quinquies; in relazione ad essa risultano, pertanto, sempre applicabili
le conseguenti sanzioni interdittive sopra richiamate di cui all’art. 40-sexies (ovvero, sospensione
della licenza o dell’autorizzazione e chiusura definitiva in caso di reiterazione per più di due volte).
Ovviamente, nel caso sopra descritto, ove la vendita illecita venga contestata ad un patentino
autorizzato che si rifornisce da una rivendita non aggregata, non deve essere contestata alcuna
violazione al soggetto acquirente che ha ragionevolmente agito in buona fede quale avventore di
un esercizio della rete di vendita autorizzata.
L’art. 3, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 141/2024 ha modificato l’articolo 44 T.U.A.
Articolo 44 (Confisca).
La riforma interviene altresì sull’articolo 44 del T.U.A., richiamando le disposizioni vigenti in
materia di confisca anche in relazione alle violazioni del predetto nuovo articolo 40-bis (punto 1,
lett. d). Per le violazioni previste dal menzionato articolo 40-bis sarà, quindi, possibile applicare
la confisca dei prodotti, delle materie prime e dei mezzi comunque utilizzati per commettere le
medesime violazioni.
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Viene inoltre prevista la c.d. “confisca per equivalente”, ovvero la possibilità di procedere alla confisca
di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente di cui il soggetto condannato ha
la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica (punto 2, lett. d).
Le citate disposizioni sono in linea con le analoghe previsioni che già estendono l’applicabilità di
tali misure alle ipotesi di contrabbando previste dall’allegato 1 del provvedimento, coerentemente
con quanto già stabilito dal testo unico delle leggi doganali.
In coerenza con quanto stabilito dalla normativa doganale è, infine, introdotta la c.d. “confisca per
sproporzione” di cui all’articolo 240-bis del Codice penale in caso di condanna o di applicazione
della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei
delitti previsti dal testo unico delle accise, puniti con la pena detentiva non inferiore, nel massimo,
a cinque anni (punto 3, lett. d).
L’art. 3, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 141/2024 ha inserito, dopo l’art. 44 del T.U.A., i
seguenti due nuovi articoli:
Articolo 44-bis (Destinazione di beni sequestrati o confiscati).
Con l’introduzione dell’art. 44-bis del T.U.A. vengono previsti, mutuando la disciplina contenuta
nell’allegato 1 del provvedimento (in linea con quanto già stabilito dal testo unico delle leggi
doganali oggi abrogato), anche per le nuove violazioni in materia di sottrazione all’accertamento
o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati, l’affidamento in custodia dei beni sequestrati,
diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, agli organi di polizia che ne facciano richiesta
per l’impiego in attività di polizia ovvero la possibilità di affidare gli stessi beni ad altri organi
dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o
di tutela ambientale, nonché l’assegnazione dei beni acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca agli organi o enti che ne hanno avuto l’uso e che ne facciano
richiesta.
Articolo 44-ter (Custodia, distruzione, vendita e campionatura delle cose sequestrate o confiscate).
Con il nuovo art. 44-ter sono, altresì, previste, anche per le violazioni di cui agli articoli 40-bis e
40-ter, le disposizioni in tema di custodia, di distruzione, vendita e campionatura delle cose
sequestrate o confiscate, facendo espressamente rinvio a quanto stabilito dal nuovo articolo 118
delle Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione.
L’art. 3, comma 1, lett. h), del D. Lgs. n. 141/2024 ha modificato l’art. 61 del T.U.A. in materia
di altre imposizioni indirette.
Relativamente all’art 61 del TUA si segnala che è stato opportunamente inserito - per la materia
che qui interessa - il nuovo comma 4-bis che prevede l’espressa esclusione delle violazioni inerenti
alle imposte di consumo di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies dall’ambito di
applicazione delle disposizioni di cui al predetto comma 4. Tale ultima disposizione reca infatti il
trattamento sanzionatorio da applicare alle distinte fattispecie di violazioni della disciplina
generale fissata per le imposte indirette nazionali contenute nel Titolo III del T.U.A.
9
DIREZIONE ACCISE
Si rinvia in proposito a quanto in dettaglio di seguito illustrato riguardo alle modifiche apportate
ai menzionati articoli.
L’art. 3, comma 1, lett.re i), l) ed m), del D. Lgs. n. 141/2024 ha modificato ed
opportunamente aggiornato rispettivamente gli artt. 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del
T.U.A. introducendo disposizioni volte a razionalizzare il quadro giuridico vigente in materia di
vendita senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita, applicato ai
tabacchi lavorati nonché ai prodotti a essi equiparabili contemplati dal T.U.A. In tal modo, le
violazioni sui citati prodotti sono ricondotte all’interno dello stesso T.U.A. che già contiene la
disciplina sostanziale.
In virtù dell’abrogazione dell’art. 96 della legge n. 907/1942 e dell’articolo 5 della legge n.
50/1994, il cui contenuto è stato oggi trasposto all’interno del Testo Unico Accise con
l’introduzione dei menzionati articoli 40-quinquies e 40-sexies, si è provveduto, conseguentemente,
all’opportuna modifica e integrazione degli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies al fine di
indicare le nuove norme contenenti i profili sanzionatori, in luogo di quelle abrogate.
Più in dettaglio:
La lett. i) interviene sull’art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)
del T.U.A. in materia di sanzioni per l’evasione dell’imposta di consumo sui prodotti succedanei
dei prodotti da fumo.
In particolare, la lett. i), al punto 1, nel modificare il comma 7-bis dell’art. 62-quater, introduce
quale criterio di equivalenza ai fini dell’applicazione delle sanzioni e della determinazione delle
soglie quantitative di riferimento la previsione in base alla quale per i prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide (c.d. prodotti succedanei del tabacco) un grammo
convenzionale di tabacco equivale a 0,2 millilitri per quelli contenenti nicotina e a 1 millilitro per
i prodotti non contenenti nicotina.
Si prevede, altresì, che ai medesimi prodotti siano applicabili, sia che contengano nicotina sia che
non la contengano, le previsioni di cui all’articolo 85 delle Disposizioni nazionali complementari
al codice doganale dell’Unione (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi
lavorati), secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato
equivale a 0,2 millilitri di prodotto.
Per quanto attiene alla determinazione dell’equivalenza tra il quantitativo di tabacchi lavorati e il
quantitativo di prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, occorre evidenziare,
preliminarmente, che le due categorie di prodotti sopra menzionate appaiono palesemente
differenti sia sotto il profilo merceologico che sotto quello delle rispettive modalità di utilizzo e
consumo. Inoltre, occorre rilevare che, anche se i prodotti in parola (con esclusione dei liquidi da
inalazione che non contengono nicotina) sono accomunati dal fatto di fornire nicotina al
consumatore, il contenuto specifico di tale sostanza varia notevolmente, sia nei diversi prodotti
del tabacco che nei singoli prodotti liquidi da inalazione.
In tale contesto appare utile prendere in considerazione quanto stabilito nell’articolo 62-quater,
comma 1-bis del testo unico delle accise che indica le modalità da utilizzare per determinare
10
DIREZIONE ACCISE
l’equivalenza di consumo convenzionale tra i prodotti liquidi in questione e le sigarette,
attribuendo a questa Agenzia la statuizione dell’equivalenza stessa. Utilizzando tali modalità
tecniche l’Agenzia ha stabilito che un millilitro di prodotto liquido deve considerarsi
convenzionalmente equivalente a 5,63 sigarette. Da tale equivalenza, tenuto conto che, ai sensi
dell’articolo 39-quinquies del testo unico delle accise, una sigaretta pesa convenzionalmente un
grammo, deriva che un grammo di tabacco per sigarette corrisponde a 0,18 millilitri di prodotto
liquido.
Sulla base di quanto sopra, viene fissata l’equivalenza convenzionale tra un grammo di tabacco
lavorato e 0,2 millilitri di prodotto liquido da inalazione contenente nicotina, arrotondando la
predetta misura di 0,18 millilitri in favore del trasgressore. Sarà quindi applicata una sanzione di
25 euro per ogni millilitro di prodotto liquido da inalazione contenente nicotina.
Per quanto attiene ai prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina si è
convenzionalmente aumentato il quantitativo di prodotto liquido corrispondente a un grammo
convenzionale di tabacco lavorato. Sarà, quindi, applicata una sanzione di 5 euro per ogni
millilitro di prodotto liquido da inalazione non contenente nicotina.
Si sostituisce, inoltre, il rinvio agli artt. 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico in materia
doganale di cui al D.P.R. n. 43/1973 (abrogato dall’art. 8, c. 1., lett. f), del Decreto legislativo in
commento), recanti la disciplina sanzionatoria del contrabbando di tabacchi, con quello all’art.
84 delle Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, allegate al
medesimo D. Lgs in esame (vedi ancora il punto 1 della lett. i), che modifica il comma 7-bis).
Dopo il comma 7-bis dell’art. 62-quater (vedi il punto 2 della lett. i) vengono, inoltre, introdotti i
commi 7-bis.1 e 7-bis.2, ove viene altresì prevista l’applicabilità ai prodotti succedanei del tabacco:
- della disciplina sanzionatoria in materia di sottrazione all’accertamento o al pagamento
dell’accisa sui tabacchi lavorati di cui all’art. 40-bis del T.U.A., sulla base del criterio di
equivalenza per cui un grammo convenzionale di tabacco equivale a 0,2 millilitri per i prodotti
contenenti nicotina e a 1 millilitro per i prodotti non contenenti nicotina, nonché dell’art. 40-
ter del medesimo T.U.A., secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di
tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto sia che contenga nicotina sia che non la
contenga e dell’art. 40-quater (Circostanze attenuanti) del T.U.A.;
- della disciplina sanzionatoria in materia di vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione
o acquisto da persone non autorizzate alla vendita di cui all’art. 40-quinquies del T.U.A., sulla
base del criterio di equivalenza per cui un grammo convenzionale di tabacco equivale a 0,2
millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a 1 millilitro per i prodotti non contenenti
nicotina, nonché la disciplina sanzionatoria per la detenzione o cessione di tabacchi lavorati
da parte di esercizi commerciali in violazione di legge, di cui all’art. 40-sexies del T.U.A., e
delle norme relative alla confisca - di cui all’art. 44 del T.U.A. - e alla destinazione, custodia,
distruzione, vendita e campionatura dei beni sequestrati o confiscate - di cui agli artt. 44-bis
e 44-ter del T.U.A.-.
11
DIREZIONE ACCISE
Infine, sempre al punto 2 della medesima lett. i), si introduce il nuovo comma 7-bis.3 dell’art. 62-
quater con il quale si specifica che, ai prodotti di cui al comma 1-bis, si applicano, inoltre, le
disposizioni degli articoli 40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter.
La lett. l) interviene sull’art. 62-quater.1 (Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina) del
T.U.A. in materia di sanzioni per l’evasione dell’imposta di consumo sui prodotti che contengono
nicotina, diversi dai tabacchi lavorati.
In particolare, attraverso una modifica apportata al comma 15 - che, nel testo previgente,
prevedeva l’applicabilità della disciplina sanzionatoria del contrabbando di tabacchi, di cui agli
artt. 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico in materia doganale di cui al D.P.R. n. 43/1973,
anche ai prodotti in questione, fissando il criterio di equivalenza di un grammo di tabacco
convenzionale lavorato a 10 grammi di prodotto succedaneo contenente nicotina – si specifica
che il predetto criterio di equivalenza è stabilito sia ai fini dell’applicazione delle sanzioni sia ai
fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento (vedi il punto 1, lett. l).
Per quanto attiene alla determinazione dell’equivalenza tra il quantitativo di tabacchi lavorati e il
quantitativo di prodotti indicati all’articolo 62-quater.1, occorre evidenziare preliminarmente che
le due categorie di prodotti sopra menzionate appaiono palesemente differenti, sia sotto il profilo
merceologico che sotto quello delle rispettive modalità di utilizzo e consumo. Inoltre, occorre
rilevare che, anche se tutti i prodotti in parola sono accomunati dal fatto di fornire nicotina al
consumatore, il contenuto specifico di tale sostanza varia notevolmente sia nei diversi prodotti
del tabacco, che nelle diverse tipologie dei predetti “sacchetti”.
In tale contesto, al fine di fissare la predetta equivalenza, l’elemento che può essere preso in
considerazione attiene al confronto tra l’entità dell’accisa gravante sulle sigarette e quella
dell’imposta di consumo applicata ai predetti “sacchetti contenenti nicotina”. Dall’esame dell’entità
dell’accisa applicata ad un grammo convenzionale di sigarette, si rileva che il relativo importo è
attualmente circa 7,5 volte maggiore del valore dell’imposta di consumo applicata al medesimo
quantitativo di “sacchetti”. Conseguentemente, l’articolo 62-quater.1, comma 15, stabilisce
l’equivalenza convenzionale tra tabacchi lavorati e “sacchetti contenenti nicotina” fissandolo nella
misura di 10 grammi di “sacchetti” per ogni grammo di tabacco lavorato. Ciò approssimando il
predetto valore che proviene dal raffronto della tassazione sui due gruppi di prodotti in questione
al valore 10, seguendo il criterio del favor rei. In relazione alle violazioni concernenti i predetti
“sacchetti” sarà quindi comminata una sanzione amministrativa di 0,5 euro per ogni grammo di
prodotto di cui all’articolo 62-quater.1.
Inoltre, nel medesimo comma 15, si sostituisce il rinvio agli artt. 291-bis e ss. del testo unico in
materia doganale (oggi abrogato dall’art. 8, c. 1., lett. f), del D. Lgs. in commento) con quello agli
artt. 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari (su cui vedi infra) e si sopprime l’ultimo
periodo, che reca rinvii a disposizioni anch’esse abrogate dall’art. 8 (vedi ancora il punto 1 della
lett. l).
Dopo il comma 15 dell’art. 62-quater.1 (vedi il punto 2 della lett. l), vengono inoltre introdotti i
commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.
12
DIREZIONE ACCISE
Più specificamente:
Con il comma 15-bis viene prevista per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei
medesimi prodotti all’accertamento o al pagamento dell’imposta l’applicabilità della disciplina
sanzionatoria in materia di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi
lavorati di cui all’art. 40-bis e 40-ter del T.U.A, sulla base del criterio di equivalenza, per cui un
grammo convenzionale di tabacco equivale a 10 grammi di prodotto determinati al lordo del peso
di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti.
Si applica, altresì, l’art. 40-quater del T.U.A. in materia di circostanze attenuanti.
Con l’inserimento del comma 15-ter si prevede, inoltre, l’applicazione della disciplina
sanzionatoria in materia di vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone
non autorizzate alla vendita di cui all’art. 40-quinquies del T.U.A., sulla base del criterio di
equivalenza per cui un grammo convenzionale di tabacco equivale, sia ai fini dell’applicazione
delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi
di prodotto determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi
prodotti.
Con l’introduzione del comma 15-quater, infine, si dispone l’applicazione ai medesimi prodotti
della disciplina sanzionatoria per la detenzione o cessione di tabacchi lavorati da parte di esercizi
commerciali in violazione di legge, di cui all’art. 40-sexies del T.U.A., e delle norme relative alla
confisca di cui all’art. 44 del medesimo decreto, nonché alla destinazione, custodia, distruzione,
vendita e campionatura dei beni sequestrati o confiscate di cui agli artt. 44-bis e 44-ter del
medesimo testo unico. Infine, in materia di sanzioni per inosservanza di prescrizioni e
regolamenti, si applica l’art. 50 del citato T.U.A.
La lett. m) interviene sull’art. 62-quinquies (Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo)
del T.U.A. in materia di sanzioni per l’evasione dell’imposta di consumo sui prodotti accessori ai
tabacchi da fumo (cartine e filtri).
In particolare, la disposizione in commento sostituisce il comma 7 del citato art. 62-quinquies al
fine di specificare che ai prodotti accessori ai tabacchi da fumo si applica la disciplina prevista
dagli artt. 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari (su cui vedi infra) secondo un
criterio di equivalenza in base al quale un grammo convenzionale di tabacco equivale, sia ai fini
dell’applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di
riferimento, a 5 grammi di prodotti accessori.
Per quanto attiene alla determinazione dell’equivalenza tra il quantitativo di tabacchi lavorati e il
quantitativo di prodotti accessori ai tabacchi da fumo (cartine, cartine arrotolate senza tabacco e
filtri funzionali ad arrotolare le sigarette), occorre evidenziare preliminarmente che le due
categorie di prodotti sopra menzionate appaiono palesemente differenti sia sotto il profilo
merceologico che sotto quello delle rispettive modalità di utilizzo e consumo: i prodotti accessori
ai tabacchi da fumo (PAT) sono infatti funzionali al consumo dei tabacchi lavorati ma ovviamente
è escluso il loro utilizzo autonomo (senza tabacco).
In tale contesto l’individuazione dell’equivalenza in parola non potrebbe essere riferita al mero
raffronto, in peso, tra i PAT e i predetti tabacchi lavorati necessitando dell’esame di altri parametri
13
DIREZIONE ACCISE
di comparazione quale il raffronto tra l’entità della tassazione (accisa) gravante sulle sigarette e
quella applicata ai predetti PAT (imposta di consumo).
In tal senso occorre rilevare preliminarmente che l’imposta gravante sui PAT è fissata, ai sensi
dell’articolo 62-quinquies del T.U.A., in 0,0036 euro per ogni singolo pezzo (indifferentemente per
cartine, cartine arrotolate senza tabacco o filtri funzionali ad arrotolare le sigarette). Considerando
l’accisa che grava su di un grammo convenzionale di sigarette si rileva che il relativo importo è
circa 5 volte maggiore. Sulla base di quanto sopra, nel citato art. 62-quinquies, è fissata
conseguentemente l’equivalenza convenzionale tra tabacchi lavorati e PAT in 5 grammi di PAT
per ogni grammo di tabacco. In relazione alle violazioni concernenti tali prodotti sarà quindi
comminata una sanzione amministrativa di 1 euro per ogni grammo di PAT.
Dopo il comma 7 dell’art. 62-quinquies, vengono inoltre introdotti i commi 7-bis, 7-ter e 7-quater.
Più specificamente:
Con il nuovo comma 7-bis, si prevede che per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione
all’accertamento o al pagamento dell’imposta di consumo dei prodotti accessori trovino
applicazione le disposizioni di cui all’art. 40-bis (Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa
sui tabacchi lavorati), commi da 1 a 4, secondo il sopra richiamato criterio di equivalenza. Nei
predetti casi trovano altresì applicazione le disposizioni di cui agli artt. 40-ter (Circostanze aggravanti
del delitto di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi) e 40-quater (Circostanze
attenuanti) del T.U.A.
Ai medesimi prodotti accessori, inoltre, con l’inserimento del nuovo comma 7-ter si applicano,
secondo il richiamato criterio di equivalenza, le disposizioni di cui all’art. 40-quinquies (Vendita di
tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita) del T.U.A.
Con l’introduzione del nuovo comma 7-quater, viene, infine, prevista l’applicabilità, ai prodotti in
questione, della disciplina sanzionatoria relativa alla detenzione o cessione da parte di esercizi
commerciali in violazione di legge, di cui all’art. 40-sexies, e delle norme relative alla confisca di
cui all’art. 44 e alla destinazione, custodia, distruzione, vendita e campionatura dei beni sequestrati
o confiscate di cui agli artt. 44-bis e 44-ter del T.U.A.
L’art. 3, comma 2, del citato D. Lgs. n. 141/2024 modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la
disciplina della vendita a distanza dei prodotti liquidi da inalazione; in particolare all'art. 21,
comma 11, secondo periodo, del D. Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6, dopo le parole «La vendita a
distanza dei prodotti» sono inserite le seguenti: «non contenenti nicotina».
Tale modifica di fatto determina il divieto assoluto di vendita a distanza dei prodotti liquidi da
inalazione contenenti nicotina, anche per i depositari autorizzati ai quali finora era consentito, a
certe condizioni, di commercializzare a distanza tutti i prodotti liquidi da inalazione, con e senza
nicotina. Il nuovo testo di legge riserva infatti ai depositari autorizzati la possibilità di vendere a
distanza, sempre nel rispetto delle condizioni previste dal secondo periodo dell’art. 21, comma
11, del citato D. Lgs. n. 6/2016, ovvero “secondo le modalità definite con determinazione del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli …. e delle relative norme di attuazione” solo i prodotti liquidi da
inalazione non contenenti nicotina e gli aromi.
14
DIREZIONE ACCISE
L’art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 141/2024 dispone, inoltre, le seguenti modificazioni al T.U.A.:
a) all'articolo 39-ter, comma 2-bis, le parole: «esclusivamente o», sono soppresse;
b) dopo l'articolo 62-quater.1 è inserito il seguente articolo:
Art. 62-quater.2 (Prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide
diverse dal tabacco).
Tale articolo, prevede al comma 18 che: “Con determinazioni del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle previsioni di cui al presente
articolo, sono stabiliti:
a) il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 5;
b) il contenuto e le modalità di presentazione della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella
tabella di commercializzazione di cui al comma 11;
c) le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 15;
d) le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili;
e) le modalità attuative delle disposizioni in materia di prestazione delle cauzioni di cui al comma 6;
f) la documentazione di accompagnamento e le modalità per la circolazione dei prodotti di cui al comma 1 nella
fase antecedente alla loro immissione in consumo.”
Pertanto, si fa riserva di emanare apposita Direttiva all’esito della adozione della predetta
determinazione.
SEZIONE III:
DISPOSIZIONI COMUNI
L’art. 4 del D. Lgs. n. 141/2024 in esame introduce alcune modifiche al D. Lgs. 8 giugno 2001,
n. 231, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300.
La disposizione in esame estende l’applicazione delle sanzioni previste dalla richiamata disciplina
anche alle fattispecie previste dal Testo Unico Accise in relazione alla sottrazione al pagamento
o all’accertamento dell’accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.
Coerentemente con le modifiche introdotte in relazione ai delitti in materia di imposte sui redditi
e di IVA di cui al D. Lgs 10 marzo 2000, n. 74, nonché ai reati di contrabbando contemplati
dall’Allegato 1 al presente decreto (già recati dal testo unico delle leggi doganali), in attuazione
dei criteri di delega l’articolo 25-sexiesdecies del citato D. Lgs. n. 231/2001 viene per l’appunto
integrato con il richiamo ai reati previsti dal D. Lgs. n. 504/1995.
Nello specifico:
- con la lettera a), comma 1, dell’art. 4, del D. Lgs. n. 141/2024, di modifica del comma 1
dell’art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, anche i reati inerenti i tributi disciplinati dal
T.U.A. vengono ricompresi tra quelli la cui commissione determina la comminazione della
15
DIREZIONE ACCISE
sanzione pecuniaria in capo alla società nel cui interesse o vantaggio gli stessi sono stati
commessi;
- con la lettera b), comma 1, dell’art. 4, del D. Lgs. n. 141/2024, di modifica del comma 2,
dell’art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, la previsione di inasprimento della sanzione
pecuniaria in capo alle società, nel caso in cui l’importo delle imposte dovute superi i
centomila euro, viene estesa anche alle violazioni penalmente sanzionate riferite ai tributi
disciplinati dal T.U.A.;
- con la lettera c), comma 1, dell’art. 4 del D. Lgs. n. 141/2024, di modifica del comma 3,
dell’art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, viene prevista l’applicazione, oltre alle
sanzioni pecuniarie, di talune determinate sanzioni interdittive differenziate in ragione
dell’entità delle imposte dovute, anche per i casi di condotte integranti reati contemplati dal
T.U.A.
Tra queste ultime, si rammentano l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
e l’eventuale revoca di quelli già concessi (ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. d, del D. Lgs. n.
231/2001) nonché, quando le imposte superano centomila euro, l’interdizione dall’esercizio
dell’attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito (ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. a e b, del D. Lgs. n. 231/2001).
L’art. 5 del D. Lgs. n. 141/2024 reca una modifica di coordinamento all’art. 51, comma 3-bis,
c.p.p., sostituendo il rinvio ai reati di cui all’art. 291-quater del testo unico di cui al d.P.R. 43/1973
(abrogato dall’art. 8, c. 1., lett. f), del Decreto in commento) con il rinvio ai reati di cui all’art. 86
delle disposizioni nazionali complementari di cui all’allegato 1.
Il comma 3-bis dell’art. 51 c.p.p. reca i reati attribuiti, per quanto concerne l’esercizio delle
funzioni del pubblico ministero, alla competenza dell’ufficio del pubblico ministero presso il
tribunale del capoluogo del distretto (cd. “procura distrettuale”).
*****
Disposizioni finali e di coordinamento, abrogazioni ed entrata in vigore.
Si richiama, infine, l’attenzione sugli artt. 7, 8 e 10 del D. Lgs. n. 141/2024 in esame, recanti
rispettivamente le disposizioni finali e di coordinamento, le abrogazioni e l’entrata in vigore del
decreto legislativo.
L’art. 7 reca le disposizioni di coordinamento con le norme contenute nel testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, chiarendo inoltre i termini di applicazione delle
sanzioni amministrative previste nell’allegato 1 e nell’articolo 3 del decreto legislativo in
commento.
In particolare, al comma 1, specifica che quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o
provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle
16
DIREZIONE ACCISE
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si
intende alle corrispondenti disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione
di cui all’allegato 1 al presente decreto.
Il comma 3 chiarisce, altresì, che le sanzioni amministrative di cui all’allegato 1 e all’articolo 3 si
applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
in esame.
L’art. 8 individua le norme vigenti che sono espressamente abrogate, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del provvedimento.
In particolare, si segnalano:
a) il regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, contenente il regolamento per l'esecuzione del testo
unico delle leggi doganali;
b) gli artt. 64, 65, 66, 73, 75 e 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, in materia di contrabbando
di tabacchi lavorati e relative sanzioni;
c) gli artt. 2, 3, 4 e 8 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, concernenti la vendita di tabacco senza
autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita;
d) il D.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, contenete disposizioni legislative in materia doganale in
attuazione della legge delega 23 gennaio 1968, n. 29;
e) gli artt. 125, 126, 127 e 128 del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, in tema di procuratori
doganali, merci abbandonate e controversie doganali;
f) il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale;
g) il D. Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, in materia di riordinamento degli istituti doganali e
revisione delle procedure di accertamento e controllo delle merci;
h) gli artt. 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. 9 novembre 1990, n. 375, concernenti reati aventi ad oggetto
tabacchi lavorati esteri;
i) l’art. 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, in materia di sospensione della licenza per gli
esercizi che detengono tabacchi in materia illecita;
l) l’art. 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sui versamenti delle accise e di interessi sui
diritti doganali;
m) gli artt. 2, 4, 6, 7, 8, commi 1, 2, 4, e 9 della legge 25 luglio 2000, n. 213, sulle attività degli
spedizionieri doganali;
n) gli artt. 2, 3 e 7, comma 2, della legge 19 marzo 2001, n. 92, sul sequestro e contrabbando
dei tabacchi lavorati;
o) l’art. 35, comma 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sull’attività di prevenzione e contrasto delle violazioni
tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana;
p) il decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1941, concernente determinazione dei casi nei
quali è ammessa la dichiarazione verbale nelle operazioni doganali.
L’art. 10 disciplina l’entrata in vigore del decreto legislativo in esame, prevedendo che il decreto
entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
17
DIREZIONE ACCISE
Pertanto, essendo stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2024, il D. Lgs
n.141/2024 è entrato in vigore a far data dal 4 ottobre 2024, fermo restando l’art. 3, comma 2 del
medesimo D. Lgs. n. 141/2024 che modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la disciplina della
vendita a distanza dei prodotti liquidi da inalazione di cui all'art. 21, comma 11, secondo periodo
del D. L.gs. 12 gennaio 2016, n. 6.
SEZIONE IV:
Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione di cui all’Allegato
1 del D. Lgs. n. 141/2024.
Si richiama, in particolare, l’attenzione sugli articoli 84, 85 e 86 (in materia di contrabbando di
tabacchi lavorati) contenute nel Titolo VI – (Violazioni Doganali), Capo I (Sanzioni di natura
penale) che recano, altresì, in attuazione dell’art. 20, comma 3, lett. a), della Legge Delega, la
nuova disciplina del contrabbando di tabacchi lavorati (ex artt. 291-bis, 291-ter e 291-quater del
D.P.R. n. 43/1973 - T.U.L.D. abrogato dall’art. 8, comma 1, lett. f), del Decreto in commento)
che viene ora opportunamente coordinata con la disciplina del nuovo illecito introdotto nell’art.
40-bis del T.U.A.
Articolo 84 (Contrabbando di tabacchi lavorati).
L’art. 84 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione mira ad
attualizzare il dettato di cui all’articolo 291-bis del T.U.L.D. oggi abrogato.
In particolare, il comma 1 prevede che chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene
a qualunque titolo nel territorio dello Stato quantità di tabacco lavorato di contrabbando superiori
a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall’articolo 39-quinquies del T.U.A., è punito con
la reclusione da due a cinque anni.
Il comma 2 della norma in esame prevede che i fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad
oggetto quantità di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e non ricorrano le
circostanze aggravanti di cui all’articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non
inferiore in ogni caso a euro 5.000.
Il comma 3 della predetta norma prevede che se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando
risultano non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso
pari a euro 500; se, invece, risultano superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la
sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.
Si segnala che per la fattispecie penale di cui al comma 1 per il caso di contrabbando di tabacchi
lavorati superiori a 15 chilogrammi convenzionali, è stata prevista solo la pena della reclusione
da due a cinque anni e non si applica più la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di
prodotto, come prima statuito dall’art. 291-bis, comma 1 del T.U.L.D.
Articolo 85 (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati).
18
DIREZIONE ACCISE
L’art. 85 recepisce, con modifiche, il dettato di cui all’articolo 291-ter del vigente T.U.L.D.
Il comma 1, in particolare, prevede che se i fatti di cui all'articolo 84 sono commessi adoperando
mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.
Il comma 2 prevede che nelle ipotesi di cui all’articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni
grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
- nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il
profitto o l'impunità del reato, l’autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute
nell'esecuzione del reato;
- nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più
persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica
amministrazione;
- nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche
omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di
polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso
di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la
Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a
Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n.
328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria
con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.
Articolo 86 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati).
L’art. 86 recepisce, con modifiche ed integrazioni, l’art. 291-quater del vigente T.U.L.D.
Il comma 1 prevede che quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più
delitti tra quelli previsti dall'articolo 84, ovvero dall’articolo 40-bis del T.U.A., anche con
riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies di cui al predetto
testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano
l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
La norma in esame, al comma 2, prevede che chi partecipa all'associazione è punito con la
reclusione da un anno a sei anni.
Il comma 3 stabilisce che la pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Il comma 4 prevede che se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste
dall’articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall’articolo 40-ter, comma 2, lett. d) o e) del
predetto T.U.A., anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-
quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni
nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione
19
DIREZIONE ACCISE
si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle
finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Ai sensi del comma 5 le pene previste dalla disposizione in commento nonché dall’articolo 84
sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si
adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando
concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la
ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per
l’individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Da quanto sopra esposto, la nuova disciplina del reato di contrabbando di tabacchi lavorati (art.
84) e delle relative aggravanti (art. 85), nonché dell’associazione per delinquere finalizzata al
contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86) non si discosta in modo sostanziale da quella finora
vigente (artt. 291-bis, 291-ter, e 291-quater T.U.L.D.), se non per gli aspetti di coordinamento con
il reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati e le relative
aggravanti, introdotti dall’art. 3, lettera b), del D. Lgs. 141 in esame (vedi sopra).
Articolo 87 (Equiparazione del delitto tentato a quello consumato).
L’art. 87 riproduce sostanzialmente quanto già disponeva l’articolo 293 del T.U.L.D. (oggi
abrogato) sanzionando, agli effetti della pena, per le fattispecie di cui al Capo I, il delitto tentato
in misura eguale a quello consumato.
Sempre in ordine alle Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione del
Titolo VI – (Violazioni Doganali) meritano, infine, di essere segnalate, per quanto di competenza,
le seguenti norme del Capo III (Disposizioni comuni al contrabbando e alle sanzioni
amministrative).
Articolo 104 (Rinvio all’impianto sanzionatorio tributario generale).
Il Capo III (artt. da 104 a 120) contiene una serie di disposizioni comuni al contrabbando e alle
sanzioni amministrative, che si apre con una norma di particolare importanza (l’art. 104) ove si
afferma in maniera esplicita l’applicazione al sistema sanzionatorio doganale, per quanto non
specificamente previsto e in quanto compatibile con le disposizioni in questione, dei principi e
delle disposizioni di cui ai D.L.gs 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472 che disciplinano l’impianto
sanzionatorio tributario nazionale.
La disposizione ferma restando l’applicazione delle violazioni e delle sanzioni contenute nel Capo
III dell’allegato 1 al presente provvedimento, rinvia, nei limiti sopraindicati, all’impianto
sanzionatorio tributario generale di cui ai decreti legislativi nn. 471 e 472 del 18 dicembre 1997
La previsione contenuta nell’articolo in commento mira a razionalizzare le violazioni
amministrative previste in materia doganale, uniformandone la disciplina delle relative sanzioni a
quella già prevista, nell’ordinamento, per le imposte dirette, l’IVA e la riscossione dei tributi, in
un’ottica di semplificazione normativa.
20
DIREZIONE ACCISE
Ne deriva, quindi, che in riferimento alle violazioni tributarie in materia doganale (e quindi, anche
per quelle relative ai tabacchi lavorati), si dovrà seguire, “per quanto non specificamente previsto e in
quanto compatibile”, la disciplina sanzionatoria prevista dai decreti legislativi nn. 471 e 472 del 1997.
Articolo 115 (Obbligo del pagamento dei diritti di confine).
L'art. 115 recepisce, con modificazioni e integrazioni, il disposto di cui all’art. 338 del T.U.L.D.
oggi abrogato.
In particolare, il comma 1 dispone che il pagamento della multa o della sanzione amministrativa
non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti di confine (2), salvo il caso in cui la merce oggetto
degli illeciti sia stata sequestrata o confiscata.
Il comma 2 prevede che, in caso di sequestro o confisca delle merci oggetto dell’illecito, i diritti
di confine, se non dovuti, sono comunque considerati ai fini dell’applicazione delle sanzioni
penali o amministrative, se le stesse devono essere determinate in misura a essi proporzionali.
Il comma 3, infine, stabilisce che al pagamento di cui al comma 1 è obbligato, solidalmente con
il colpevole, anche il ricettatore.
A tal proposito, in ordine all’estinzione dell’obbligo del pagamento dei diritti di confine nel caso
in cui la merce oggetto degli illeciti sia stata sequestrata o confiscata, va puntualizzato che la
pronuncia della Corte di Giustizia - Sentenza UE 7 aprile C-489/20, secondo la quale l’estinzione
dell’obbligazione doganale in caso di sequestro delle merci soggette a dazi, non si applica anche
agli altri tributi dovuti all'atto dell'importazione, come l'IVA o le accise, è da ritenersi superata
dalla previsione contenuta nell’art. 2, comma 2, lett. d), del T.U.A.(3) come da ultimo modificato
dall’art. 1, comma 1, lett. b), D. Lgs. 5 novembre 2021, n. 180. In sostanza, in caso di ingresso
irregolare nel territorio nazionale di prodotto sottoposto ad accisa, l’estinzione dell’obbligazione
doganale per effetto della confisca o, del sequestro e della contemporanea o successiva confisca,
determina l’estinzione dell’obbligazione in materia di accisa in quanto non si realizza l’immissione
in consumo.
Articolo 118 (Gestione dei beni e delle merci sequestrate o confiscate).
L’art. 118, infine, introduce disposizioni in materia di gestione dei beni e delle merci sequestrate
o confiscate per le violazioni previste dalle disposizioni nazionali complementari al codice
doganale dell’Unione.
(2 ) Si ricorda che i diritti di confine costituiscono una species dei diritti doganali e sono, ai sensi dell’art. 27 delle Disposizioni
complementari al Codice doganale dell’Unione (ex art. 34 del D.P.R. 43/1973): oltre ai dazi all’importazione e all’esportazione
previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le
accise, l’imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all’atto dell’importazione, a favore dello Stato.
(3) Art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 504/1995 - Fatto generatore ed esigibilità dell'accisa.
2. “L'accisa è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche:
….. Omissis…….
d) l'importazione di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, al regime
sospensivo o l'ingresso irregolare dei medesimi prodotti nel territorio dello Stato, a condizione che, nei predetti casi, l'obbligazione
doganale non sia stata estinta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 124, paragrafo 1, lettere e), f), g) e k), del
CDU;”
21
DIREZIONE ACCISE
A tale proposito, si segnala che al comma 5 sono, altresì, previste alcune disposizioni specifiche
con riferimento ai tabacchi lavorati di contrabbando: al riguardo, viene stabilito che quando il
decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, l’autorità
giudiziaria può: a) ordinare la distruzione del tabacco lavorato sequestrato, disponendo il prelievo
di uno o più campioni determinandone l’entità, con l’osservanza delle formalità prescritte
dall’articolo 364 del codice di procedura penale per garantire l’assistenza difensiva della persona
sottoposta ad indagini; b) autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali o esteri.
Il successivo comma 6 dispone inoltre che al fine di contenere i costi necessari al mantenimento
dei reperti di cui al comma 5, l’Agenzia, decorso un anno dal momento del sequestro, può
procedere alla distruzione e alla campionatura dei prodotti, previa comunicazione all’autorità
giudiziaria. Le predette distruzione e campionatura, da effettuare secondo modalità definite con
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia,
possono avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione all’autorità giudiziaria.
Si segnala che la suddetta disciplina relativa alla distruzione dei tabacchi sequestrati decorso un
anno dal sequestro, va in parte a modificare la precedente disciplina prevista su tale materia dal
combinato disposto dell’art. 3, comma 1-bis, della legge n. 92/2001 (oggi abrogato dall’art. 8, lett.
n) del Decreto legislativo in commento) con il D.M. 6 luglio 2007 del Ministero delle Finanze
(Disposizioni in materia di campionatura dei tabacchi sequestrati), ove si prevedeva (vedi gli artt.
4 e 6 del citato Decreto Ministeriale) che la distruzione dei tabacchi doveva essere eseguita decorsi
120 gg. dal compimento delle operazioni relative alla campionatura, il cui verbale doveva essere
trasmesso all’Autorità giudiziaria competente entro cinque giorni (c.d. silenzio assenso).
Si segnala, infine, che l’art. 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, relativo alla
contabilizzazione e all’ispezione dei tabacchi sequestrati, è tuttora vigente.
IL DIRETTORE CENTRALE
Luigi Liberatore
Firmato digitalmente
ALLEGATO: 1
22
3-10-2024 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 232
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 26 settembre 2024 , n. 1 41 . Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 7 agosto 2024;
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle fi-
dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in mate-
ria di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui nanze, di concerto con il Ministro della giustizia;
consumi.
E M A N A
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA il seguente decreto legislativo:
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della
Art. 1.
Costituzione;
Disposizioni nazionali complementari
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega
al codice doganale dell’Unione
al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli
articoli 11, 16 e 20, commi 2 e 3;
1. Sono approvate le disposizioni contenute nell’alle-
Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento gato 1, che forma parte integrante del presente decreto.
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce
il codice doganale dell’Unione; Art. 2.
Visto il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della
Disposizioni in materia di spedizionieri doganali
Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regola-
mento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del 1. Alla legge 25 luglio 2000 n. 213, sono apportate le
Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcu- seguenti modificazioni:
ne disposizioni del codice doganale dell’Unione;
a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
«Art. 1 (Esercizio della professione di spedizio-
della Commissione, del 24 novembre 2015, recante mo-
niere doganale) . — 1. L’esercizio della professione di
dalità di applicazione di talune disposizioni del regola-
spedizioniere doganale sul territorio nazionale è subordi-
mento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
nato al rilascio di apposita patente, con validità illimitata,
Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione;
da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di se-
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ot- guito denominata «Agenzia», sentito il Consiglio nazio-
tobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina nale degli spedizionieri doganali.
dell’imposta sul valore aggiunto»;
2. Gli spedizionieri doganali, o doganalisti, sono
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gen- iscritti al relativo albo professionale di cui alla legge
naio 1973, n. 43, recante «Approvazione del testo unico 22 dicembre 1960, n. 1612, quali esperti negli adempi-
delle disposizioni legislative in materia doganale»; menti connessi con gli scambi internazionali.
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, re- 3. In relazione alle professionalità di cui al com-
cante «Testo unico delle disposizioni legislative concer- ma 2, gli spedizionieri doganali iscritti all’albo sono al-
nenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative tresì abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le regioni,
sanzioni penali e amministrative»; le province, i comuni e gli enti locali, per effetto di norme
nazionali o unionali, possono affidare ai privati.
Vista la legge 25 luglio 2000, n. 213, recante «Norme
di adeguamento dell’attività degli spedizionieri doganali 4. La patente di spedizioniere doganale è rilascia-
alle mutate esigenze dei traffici e dell’interscambio inter- ta alle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
nazionale di merci»; a) cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unio-
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, re- ne europea o di un Paese terzo che accorda in materia
cante «Disciplina della responsabilità amministrativa del- uguale trattamento ai cittadini italiani;
le persone giuridiche, delle società e delle associazioni b) maggiore età;
anche prive di personalità giuridica, a norma dell’artico-
c) assenza di condanne penali, passate in giudi-
lo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
cato per i delitti non colposi di cui all’articolo 33, com-
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ma 1, lettere c ) e d ) , delle disposizioni nazionali comple-
ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 2024; mentari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto
Acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata di legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111;
n. 281, espressa nella seduta del 27 giugno 2024; d) assenza di violazioni gravi o ripetute della
normativa doganale e fiscale;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari com-
petenti per materia e per i profili di carattere finanziario e) superamento dell’esame di stato per l’eserci-
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; zio della professione di spedizioniere doganale.
— 1 —
3-10-2024 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 232
5. La patente non può essere rilasciata a coloro che 3. Per i candidati in possesso di diploma di istru-
siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati desti- zione secondaria di secondo grado, l’esame di Stato per
tuiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione. il conseguimento della patente di spedizioniere doganale
6. La patente è sospesa o revocata nei casi di cui consiste in una prova scritta, in una prova pratica e in un
agli articoli 32 e 33 delle disposizioni nazionali comple- colloquio.
mentari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto
4. La prova scritta verte su:
legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi
2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111.»; a) istituzioni di diritto privato;
b) dopo l’articolo 1, sono inseriti i seguenti: b) nozioni di diritto tributario;
«Art. 1 -bis (Esami di Stato per il conseguimento c) diritto doganale;
della patente di spedizioniere doganale). — 1. Gli esami d) nozioni di diritto dell’Unione europea e di
di Stato per il conseguimento della patente di spedizionie- diritto internazionale.
re doganale sono indetti, con provvedimento dell’Agen-
5. La prova pratica consiste nell’analisi e nella
zia, con cadenza annuale. Il bando di indizione degli esa-
risoluzione argomentata di un caso pratico in materia di
mi è pubblicato con avviso nella G azzetta Ufficiale della
tecnica doganale.
Repubblica italiana.
6. Il colloquio verte sulle materie oggetto del-
2. La commissione esaminatrice, nominata con
la prova scritta e di quella pratica nonché sulle seguenti
provvedimento del direttore dell’Agenzia, è presieduta
materie:
dal predetto direttore o da altro dirigente di prima fascia
a) nozioni di diritto amministrativo, penale e
dell’Agenzia medesima ed è composta da:
della navigazione;
a) due dirigenti di seconda fascia apparte-
b) nozioni di merceologia, di geografia econo-
nenti, rispettivamente, al ruolo dell’Agenzia e al ruolo
mica e commerciale;
dell’Agenzia delle entrate;
c) lingua inglese;
b) due spedizionieri doganali designati dal
Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, di cui d) nozioni di contabilità di Stato e sulle risorse
uno con funzioni di vicepresidente; proprie tradizionali, sul sistema sanzionatorio e sul con-
tenzioso in materia doganale.
c) un professore universitario titolare dell’inse-
gnamento di diritto doganale o di diritto tributario. 7. Per i candidati in possesso di laurea in disci-
pline economiche, giuridiche ed equipollenti, l’esame di
3. La commissione opera senza oneri a carico del-
Stato consiste in un colloquio su tutte le materie di cui ai
la finanza pubblica e ai componenti della stessa non spet-
commi 4, 5 e 6.
tano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi
spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo 8. Le indennità spettanti agli spedizionieri doga-
quanto previsto dall’articolo 1 - ter , comma 8. nali e ai professori universitari chiamati a far parte della
commissione esaminatrice sono a carico del Consiglio
Art. 1 -ter (Ammissione agli esami di Stato e loro
nazionale degli spedizionieri doganali.
svolgimento). — 1. Per l’ammissione agli esami di Stato
di cui all’articolo 1- bis , comma 1, gli aspiranti, entro il 9. L’elenco dei candidati idonei, formato dalla
termine stabilito nel bando, devono: commissione esaminatrice, è approvato con determina-
zione dell’Agenzia e pubblicato sul sito istituzionale della
a) inoltrare l’istanza di partecipazione;
medesima Agenzia.
b) aver conseguito il diploma di istruzione se-
10. L’attestato di compiuto svolgimento del tiro-
condaria di secondo grado ovvero la laurea in discipline
cinio di cui al comma 1, lettera c ) , non è richiesto agli
economiche, giuridiche o equipollenti;
aspiranti che, per almeno un anno, abbiano prestato ser-
c) essere in possesso del certificato rilasciato
vizio in qualità di dirigenti o funzionari presso l’Agenzia
dal competente Consiglio territoriale degli spedizionieri
o di ufficiali, ispettori o sovrintendenti del Corpo della
doganali attestante il compiuto svolgimento del tirocinio,
Guardia di finanza.
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
11. L’esclusione dagli esami di Stato per difetto
2012, n. 137.
dei requisiti è disposta con provvedimento del direttore
2. Su istanza dell’interessato, il direttore
dell’Agenzia.»;
dell’Agenzia può esonerare dal sostenere l’esame di Sta-
to i dirigenti e funzionari della medesima Agenzia e gli c) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, cessati dal «Art. 3 (Centri di assistenza doganale). — 1. I
rapporto di impiego dopo aver prestato almeno venti anni Centri di assistenza doganale (CAD), di cui al decreto-
di effettivo servizio in tali posizioni, avuto riguardo ai legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modi-
precedenti di carriera e alle specifiche mansioni svolte ficazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono auto-
nel settore dei servizi doganali. Per gli ufficiali del Corpo rizzati a riscuotere i diritti portuali secondo le modalità
della Guardia di finanza, l’istanza è corredata da idonea fissate dalle amministrazioni competenti nonché a svol-
attestazione dell’Amministrazione di appartenenza. gere i compiti di cui all’articolo 1, comma 3.
— 2 —
3-10-2024 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 232
2. I CAD autorizzati sono ammessi alle sempli- o al pagamento dell’accisa i tabacchi lavorati di cui al
ficazioni previste dalle disposizioni unionali in materia titolo I, capo III- bis , del presente testo unico è punito con
doganale. la reclusione da due a cinque anni.
3. I CAD sono abilitati a svolgere attività quali 2. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista
enti per le ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 3287/94 per il reato consumato.
del Consiglio, del 22 dicembre 1994.». 3. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno
ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15
Art. 3. chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le cir-
costanze aggravanti di cui all’articolo 40- ter , si applica la
Modificazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
n. 504 e al decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di pro-
dotto, come definito dall’articolo 39- quinquies . La san-
1. Al testo unico delle disposizioni legislative concer-
zione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4,
nenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative non può comunque essere inferiore a euro 5.000.
sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legisla-
4. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto
tivo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti
all’accertamento o al pagamento dell’accisa risulta:
modificazioni:
a) non superiore a 200 grammi convenzionali,
a) all’articolo 40: la sanzione amministrativa è di 500 euro;
1) al comma 3: b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino
1.1) secondo periodo, dopo le parole: «di pro- a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa
dotti soggetti ad accisa», sono inserite le seguenti: «me- è di 1.000 euro.
diante operazioni effettuate, senza giustificato motivo,» 5. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sot-
e le parole: «, salvo che venga fornita prova contraria» tratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all’accertamento o
sono soppresse; al pagamento dell’accisa non sia determinato, si applica
la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a
1.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente:
un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità
«Si configura altresì come tentativo di sottrazione del
della condotta e della gravità del fatto.
prodotto all’accertamento, la circolazione dei prodotti di
cui all’articolo 7- bis che avvenga, senza giustificato mo- Art. 40 -ter (Circostanze aggravanti del delitto di
sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa
tivo, in assenza della preventiva emissione del codice di
sui tabacchi). — 1. Se i fatti previsti dall’articolo 40- bis
riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-
sono commessi adoperando mezzi di trasporto apparte-
bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo
nenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.
articolo 7- bis risultanti non veritieri o senza che sia stata
2. Nelle ipotesi previste dall’articolo 40- bis , com-
eseguita, da parte dell’Ufficio dell’Agenzia, la validazio-
mi 1 e 2, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo
ne del predetto codice a causa della mancata presentazio-
convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette
ne dei prodotti presso il medesimo Ufficio.»;
anni, quando:
2) al comma 4, le parole «2.000 chilogrammi»
a) nel commettere il reato o nei comportamen-
sono sostituite dalle seguenti: «10.000 chilogrammi»;
ti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o
3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: l’impunità del reato, l’autore faccia uso delle armi o si
«5. Se la quantità dei prodotti energetici, a ec- accerti averle possedute nell’esecuzione del reato;
cezione del gas naturale, sottratti all’accertamento o al b) nel commettere il reato o immediatamente
pagamento dell’accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, dopo, l’autore è sorpreso insieme a due o più persone in
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta c) il fatto è connesso con altro reato contro la
evasa. fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
6. Se la quantità di gas naturale sottratto d) nel commettere il reato, l’autore ha utiliz-
all’accertamento o al pagamento dell’accisa è inferiore zato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche
a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrati- omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad
va del pagamento di una somma di denaro dal doppio al ostacolare l’intervento degli organi di polizia ovvero a
decuplo dell’imposta evasa, in ogni caso non inferiore a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
euro 5.000.»; e) nel commettere il reato l’autore ha utilizzato
b) dopo l’articolo 40 sono inseriti i seguenti: società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di di-
sponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati
«Art. 40- bis . (Sottrazione all’accertamento o al
che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio,
pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati). — 1. Fuori
la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di rea-
dai casi di cui all’articolo 84 delle disposizioni nazionali to, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990, ratificata e resa
complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che
decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20¸ comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni
commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque di assistenza giudiziaria con l’Italia aventi ad oggetto il
sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all’accertamento delitto di contrabbando.
— 3 —
3-10-2024 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 232
Art. 40- quater (Circostanze attenuanti). — 1. Le c) all’articolo 43:
pene previste dall’articolo 40- bis , commi 1 e 2, sono di- 1) al comma 2, dopo le parole: «soggetti ad ac-
minuite da un terzo alla metà nei confronti dell’autore che cisa», sono inserite le seguenti: «, mediante operazioni
si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata effettuate, senza giustificato motivo,» e le parole «, salvo
ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente che venga fornita prova contraria» sono soppresse;
l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccol-
2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fuori
ta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per
dai casi previsti dal comma 1, lettera b ) , chiunque detie-
l’individuazione o la cattura degli autori del reato o per
ne l’alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da
la individuazione di risorse rilevanti per la commissione quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa
dei delitti. pecuniaria dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, in
Art. 40 -quinquies (Vendita di tabacchi lavorati ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro
senza autorizzazione o acquisto da persone non autoriz- 50.000.»;
zate alla vendita). — 1. Chiunque senza autorizzazione d) all’articolo 44:
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone 1) al comma 1, dopo le parole: «articoli 40,» sono
in vendita tabacchi lavorati è punito con la sanzione am- inserite le seguenti: «40 - bis ,»;
ministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La
2) al comma 1- bis , le parole «costituiscono il pro-
sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo
fitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea
di tabacco lavorato non supera i grammi 250.
al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca
2. Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore cor-
non autorizzata alla vendita è punito con la sanzione am- rispondente a tale prezzo o profitto» sono sostituite dalle
ministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La seguenti: «costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo,
sanzione è ridotta da un terzo alla metà, se il quantitativo salvo che appartengano a persona estranea al reato.» ed
di tabacco lavorato non supera i grammi 500. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando non è
possibile procedere alla confisca di cui al primo periodo,
3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno
il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei
ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispetti-
beni o delle altre utilità delle quali il condannato ha la
vamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilo- disponibilità, anche per interposta persona, per un valore
grammi 10, si applica la pena dell’arresto fino a un anno equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato»;
e dell’ammenda da euro 25 a euro 64.
3) dopo il comma 1- ter , è aggiunto, in fine, il
Art. 40 -sexies (Ulteriori disposizioni in materia seguente:
di vendita di tabacchi lavorati). — 1. Ove, all’interno di «1- quater . Nei casi di condanna o di applica-
esercizi commerciali o di esercizi pubblici, sia contestata zione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del
nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipenden- codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti
ti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in viola- dal presente testo unico, puniti con pena detentiva non
zione delle disposizioni del presente testo unico, nonché inferiore, nel massimo, a cinque anni, si applica l’artico-
delle disposizioni nazionali complementari al codice do- lo 240 - bis del codice penale.»;
ganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato
e) dopo l’articolo 44, sono inseriti i seguenti:
ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge
«Art. 44 -bis ( Destinazione di beni sequestrati o
9 agosto 2023, n. 111, o di altre leggi speciali in materia,
confiscati). — 1. I beni mobili, compresi quelli iscritti in
ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in viola-
pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli
zione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in aggiunta
aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia
alle specifiche sanzioni previste è disposta, dal competen-
di contrasto alle violazioni di cui agli articoli 40- bis e
te organo dell’Amministrazione finanziaria, la chiusura
40 - ter , sono affidati dalle autorità competenti in custodia
dell’esercizio presso il quale è stata riscontrata la viola-
giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta
zione ovvero la sospensione della licenza o dell’autoriz-
per l’impiego in attività di polizia ovvero possono essere
zazione dell’esercizio stesso per un periodo non inferiore
affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici
a cinque giorni e non superiore a un mese.
non economici, per finalità di giustizia, di protezione ci-
2. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o vile o di tutela ambientale.
la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a 2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all’as-
un mese e non superiore a due mesi. sicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli
aeromobili sono a carico dell’ufficio o comando usuario.
3. Ove la contestazione di cui al comma 1 avven-
ga più di due volte, può essere disposta la chiusura defi- 3. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo
nitiva dell’esercizio. Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca,
sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno
4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3
avuto l’uso.
è ammesso ricorso amministrativo.
4. Si applicano le disposizioni di cui all’artico-
5. L’inosservanza dei provvedimenti di sospensio- lo 95, commi 3, 4, 6, 7 e 8, delle disposizioni naziona-
ne della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio o del li complementari al codice doganale dell’Unione, di cui
provvedimento di chiusura, di cui ai commi 1, 2 e 3, è al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Nel
10.000 a euro 50.000.»; caso di violazioni punite con la sanzione amministrativa,
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i provvedimenti per i quali, in base al predetto articolo 95, ai fini della determinazione delle soglie quantitative di
è competente l’autorità giudiziaria sono adottati dall’Uf- riferimento, rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodot-
ficio dell’Agenzia territorialmente competente in relazio- ti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non
ne al luogo in cui la violazione è stata accertata. contenenti nicotina. Per i prodotti di cui al comma 1- bis ,
Art. 44 -ter ( Custodia, distruzione, vendita e cam- sia che contengano nicotina sia che non la contengano,
pionatura delle cose sequestrate o confiscate). — 1. Fer- trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all’ar-
mo quanto previsto dall’articolo 44 - bis , nei casi di viola- ticolo 85 delle predette disposizioni nazionali comple-
zioni di cui agli articoli 40 - bis e 40- ter , si applicano, in mentari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto
quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 118 legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi
delle disposizioni nazionali complementari al codice do- 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, secondo il crite-
ganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato rio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco
ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto»;
9 agosto 2023, n. 111.»;
2) dopo il comma 7- bis , sono inseriti i seguenti:
f) all’articolo 45, il comma 3 è abrogato;
g) all’articolo 47: «7- bis .1. Fuori dai casi di cui al comma 7- bis ,
1) al comma 1, le parole: «la multa fino a 2.582 per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei
euro» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione ammini- prodotti di cui al comma 1- bis all’accertamento o al pa-
strativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000»; gamento dell’imposta di consumo, si applicano le dispo-
sizioni di cui all’articolo 40 - bis , commi 1, 2, 3 e 4, secon-
2) al comma 5, le parole «prevista dall’art. 304 del
do il criterio in base al quale un grammo convenzionale
testo unico delle disposizioni legislative in materia doga-
di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell’applicazio-
nale, approvato con decreto del Presidente della Repub-
ne delle sanzioni che ai fini della determinazione delle
blica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni»
soglie quantitative di riferimento, rispettivamente, a 0,2
sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall’articolo 96,
millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un milli-
commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali complementari
litro per i prodotti non contenenti nicotina. Si applicano,
al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto legisla-
altresì, le disposizioni di cui all’articolo 40- ter , secondo
tivo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20¸commi 2 e 3,
il criterio in base al quale un grammo convenzionale di
della legge 9 agosto 2023, n. 111, calcolata sulla somma
tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto di cui
indebitamente restituita o richiesta in restituzione.»;
al comma 1- bis sia che contenga nicotina sia che non la
h) all’articolo 61:
contenga, e le disposizioni di cui all’articolo 40- quater .
1) al comma 4, le parole: «all’obbligo del» sono
sostituite dalle seguenti: «che costituiscono sottrazio- 7- bis .2. Si applicano le disposizioni di cui
ne al», le parole: «dagli articoli 40 e 44» sono sostitu- all’articolo 40- quinquies , quando le condotte ivi descritte
ite dalle seguenti: «dall’articolo 40, commi 1, 2, 3 e 4 hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1- bis del
nonché la confisca di cui all’articolo 44» e le parole: presente articolo, secondo il criterio in base al quale un
«100 chilogrammi» sono sostituite dalle seguenti: «200 grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia
chilogrammi»; ai fini dell’applicazione delle sanzioni che ai fini della
determinazione delle soglie quantitative di riferimento,
2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4- bis .
rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti
Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle
nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti
violazioni relative ai prodotti di cui agli articoli 62 - qua-
nicotina.
ter , 62 -quater .1, 62- quater .2 e 62- quinquies .»;
i) all’articolo 62- quater : 7- bis .3. Ai prodotti di cui al comma 1- bis si ap-
plicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40- se-
1) al comma 7- bis , le parole: «degli articoli 291-
xies , 44, 44 -bis e 44- ter .»;
bis , 291 -ter e 291- quater del testo unico delle disposi-
zioni legislative in materia doganale, di cui al decreto
l) all’articolo 62- quater .1:
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43»
sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 84 delle di- 1) al comma 15, le parole: «degli articoli 291- bis ,
sposizioni nazionali complementari al codice doganale 291 -ter e 291- quater del testo unico delle disposizioni
dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi legislative in materia doganale, di cui al decreto del Pre-
degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto sidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono
2023, n. 111» e le parole: «comma 1- bis del presente ar- sostituite dalle seguenti: «degli articoli 84 e 85 delle di-
ticolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettro- sposizioni nazionali complementari al codice doganale
nici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo di dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi
equivalenza di cui al comma 1- bis . Si applicano altresì ai degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto
medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5- bis le disposi- 2023, n. 111», le parole: «un grammo di tabacco lavorato
zioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, convenzionale equivale» sono sostituite dalle seguenti:
e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50» sono sostituite «un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale,
dalle seguenti: «comma 1- bis , secondo il criterio in base sia ai fini dell’applicazione delle sanzioni che ai fini della
al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato determinazione delle soglie quantitative di riferimento,»
equivale, sia ai fini dell’applicazione delle sanzioni che e il secondo periodo è soppresso;
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2) dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti: 7 -quater . Ai prodotti di cui al comma 1 si appli-
cano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40- sexies ,
«15 -bis . Fuori dai casi di cui al comma 15,
44, 44 -bis e 44- ter .».
per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei
prodotti di cui al comma 1 all’accertamento o al paga- 2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, all’articolo 21,
mento dell’imposta di consumo, si applicano le dispo- comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo
sizioni di cui all’articolo 40- bis , commi 1, 2, 3 e 4, e 12 gennaio 2016, n. 6, dopo le parole «La vendita a di-
all’articolo 40- ter , secondo il criterio in base al quale un stanza dei prodotti» sono inserite le seguenti: «non con-
grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia tenenti nicotina».
ai fini dell’applicazione delle sanzioni che ai fini della 3. Al testo unico delle disposizioni legislative concer-
determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a nenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legisla-
lordo del peso di eventuali involucri funzionali al con- tivo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti
sumo degli stessi prodotti. Si applica la disciplina di cui
modificazioni:
all’articolo 40- quater .
a) all’articolo 39- ter , comma 2- bis , le parole: «esclu-
15 -ter . Si applicano le disposizioni di cui all’ar- sivamente o», sono soppresse;
ticolo 40- quinquies , quando le condotte ivi descritte han-
b) dopo l’articolo 62- quater .1 è inserito il seguente:
no ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo
«Art. 62- quater .2 ( Prodotti da inalazione senza
il criterio in base al quale un grammo convenzionale di
combustione costituiti da sostanze solide diverse dal ta-
tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell’applicazione
bacco) . — 1. I prodotti da inalazione senza combustione,
delle sanzioni che ai fini della determinazione delle so-
costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, conte-
glie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di
nenti o meno nicotina, con esclusione di quelli autorizzati
cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali
all’immissione in commercio come medicinali ai sensi
involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti.
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono assog-
15 -quater . Si applicano, altresì, ai medesimi gettati a imposta di consumo nella stessa misura prevista
prodotti di cui al comma 1, le disposizioni di cui agli arti- dall’articolo 39- terdecies , comma 3, per i prodotti di cui
coli 40- sexies , 44, 44 -bis , 44 -ter e 50.»; all’articolo 39 - bis , comma 1, lettera e- bis ), nel rispetto
m) all’articolo 62- quinquies , il comma 7 è sostituito del criterio di equivalenza ivi previsto. Con provvedimen-
dai seguenti: to dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata
la misura dell’imposta di consumo, determinata ai sensi
«7. Le disposizioni previste dagli articoli 84 e 85
del presente comma. Entro il 1° marzo di ogni anno, con
delle disposizioni nazionali complementari al codice do-
provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
ganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato
è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la
ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge
misura dell’imposta di consumo in riferimento alla varia-
9 agosto 2023, n. 111, si applicano anche ai prodotti di
zione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un
2. Sono obbligati al pagamento dell’imposta di
grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia
cui al comma 1:
ai fini dell’applicazione delle sanzioni che ai fini della
determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti nel ter-
5 grammi di prodotti di cui al comma 1. ritorio nazionale;
b) il soggetto cedente che adempie al medesimo
7 -bis . Fuori dai casi di cui al comma 7, per le
pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo:
violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei pro-
dotti di cui al comma 1 all’accertamento o al pagamento 1) per i prodotti provenienti da uno Stato
dell’imposta di consumo, si applicano le disposizioni di dell’Unione europea, direttamente, se il medesimo sog-
cui all’articolo 40- bis , commi 1, 2, 3 e 4, e 40- ter , secon- getto cedente ha sede nel territorio nazionale;
do il criterio in base al quale un grammo convenzionale 2) per i prodotti provenienti da un altro Stato
di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell’applicazione dell’Unione europea, per il tramite di un rappresentante
delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie fiscale, se il medesimo soggetto cedente non ha sede nel
quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui territorio nazionale;
al comma 1. Per le medesime violazioni trova altresì ap- c) l’importatore, per i prodotti provenienti da
plicazione l’articolo 40- quater . Paesi terzi.
7 -ter . Si applicano le disposizioni di cui all’arti- 3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a ) e b ) , nu-
colo 40- quinquies , quando le condotte ivi descritte han- mero 1), sono preventivamente autorizzati dall’Agenzia
no a oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il delle dogane e dei monopoli all’istituzione e alla gestione
criterio in base al quale un grammo convenzionale di ta- di un deposito in cui, rispettivamente, sono realizzati o in-
bacco lavorato equivale, sia ai fini dell’applicazione del- trodotti i prodotti di cui al comma 1. A tal fine, i medesimi
le sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie soggetti presentano all’Agenzia, esclusivamente in forma
quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui telematica, un’istanza in cui indicano, oltre ai propri dati
al comma 1. identificativi, il possesso dei requisiti per la gestione dei
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depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall’articolo 3 di ricevimento dell’istanza e qualora ricorrano le condi-
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle fi- zioni, l’autorizzazione richiesta attribuendo al soggetto
nanze 22 febbraio 1999, n. 67, l’ubicazione del deposito istante un codice d’imposta.
in cui si intende fabbricare o introdurre i prodotti di cui
8. L’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle
al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti
dogane e dei monopoli di cui al comma 7 è revocata in
di cui al medesimo comma 1 che si intende realizzare o
caso di violazione delle disposizioni in materia di liqui-
immettere in consumo nel territorio nazionale, la quantità
dazione e versamento dell’imposta di consumo di cui al
di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla
comma 1. La medesima autorizzazione decade nel caso in
vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi
cui i soggetti autorizzati perdano il possesso dei requisiti
previsti dall’articolo 6 del codice del consumo, di cui al
soggettivi di cui ai commi 3, 4 e 5 o qualora venga meno
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
la cauzione di cui al comma 6.
4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, let-
9. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, lette-
tera b ) , numero 2), designato dal soggetto cedente di cui
re a ) e b ) , l’imposta dovuta è determinata sulla base degli
al medesimo comma 2, lettera b ) , numero 2), è preventi-
elementi indicati nella dichiarazione mensile che il sog-
vamente autorizzato dall’Agenzia delle dogane e dei mo-
getto medesimo deve presentare, ai fini dell’accertamen-
nopoli. A tale fine il medesimo rappresentante presenta
to, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione
all’Agenzia un’istanza, in forma telematica, in cui indica
si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versa-
i propri dati identificativi e quelli del predetto soggetto
mento dell’imposta dovuta.
cedente, il possesso dei requisiti per la gestione dei depo-
10. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti
siti fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall’articolo 3 del
da Paesi terzi, l’imposta di cui al comma 1 è accertata e
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
riscossa dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con le
22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto
modalità previste per i diritti di confine.
dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da altri Stati
dell’Unione europea che si intende immettere in consumo 11. I prodotti di cui al comma 1 destinati a essere
nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti,
in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico su istanza dei soggetti di cui al comma 2, in una specifica
nonché gli altri elementi informativi previsti dall’artico- tabella di commercializzazione; nella medesima istanza
lo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo è indicata la denominazione e il contenuto dei medesi-
6 settembre 2005, n. 206. mi prodotti. L’inserimento dei prodotti di cui al presente
comma nella tabella di commercializzazione è effettuato
5. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c ) , è pre-
solo per i prodotti di cui è consentita la vendita per il con-
ventivamente autorizzato dall’Agenzia delle dogane e
sumo nel territorio nazionale.
dei monopoli. A tale fine, il medesimo soggetto presenta
all’Agenzia un’istanza, in forma telematica, in cui indica 12. L’immissione in consumo per i prodotti di cui
i propri dati identificativi, il possesso dei requisiti per la al comma 1 si verifica:
gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti
a) all’atto della cessione degli stessi alle riven-
dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Mi-
dite di cui al comma 16;
nistro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denomina-
b) all’atto della definitiva importazione per i
zione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 prove-
prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati non appar-
nienti da Paesi terzi che si intende immettere in consumo
tenenti all’Unione europea.
nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente
in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico 13. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano,
nonché gli altri elementi informativi previsti dall’artico- per la presentazione e la vendita, i requisiti di cui all’ar-
lo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo ticolo 21, comma 6, lettera c ) , del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206. 12 gennaio 2016, n. 6, nonché le disposizioni di cui ai
commi 9 e 10 dell’articolo 21 del medesimo decreto; tro-
6. I soggetti obbligati di cui al comma 2, lettere
vano altresì applicazione, per la riduzione dell’offerta e la
a) e b ) , numero 1), prestano una cauzione nella misura
tutela dei minori, le disposizioni di cui all’articolo 24 del
del 10 per cento dell’imposta dovuta sul prodotto me-
medesimo decreto legislativo. La commercializzazione
diamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e
dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza
comunque non inferiore alla media dell’imposta dovuta
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi delle
in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari preceden-
disposizioni di cui all’articolo 18, per quanto applicabili.
ti. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera b ) ,
numero 2), presta una cauzione in misura non inferiore 14. Il trasferimento dei prodotti di cui al comma 1
alla media dell’imposta dovuta in relazione a ciascuno nella fase antecedente alla loro immissione in consumo è
dei dodici mesi solari precedenti. Le cauzioni di cui al consentito esclusivamente dal deposito del soggetto di cui
presente comma sono prestate con le modalità di cui alla al comma 2, lettera a ) , al deposito del soggetto di cui al
legge 10 giugno 1982, n. 348. comma 2, lettera b ) , numero 1).
7. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, verifi- 15. La circolazione e la vendita dei prodotti di cui
cata l’idoneità della cauzione prestata, rilascia ai soggetti al comma 1 è legittimata mediante applicazione di appo-
di cui ai commi 3, 4 e 5, entro sessanta giorni dalla data siti contrassegni sui singoli condizionamenti.
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3-10-2024 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 232
16. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 Art. 5.
ai consumatori finali è effettuata in via esclusiva per il
tramite delle rivendite di cui all’articolo 16 della legge
Modifiche al codice di procedura penale
22 dicembre 1957, n. 1293. È vietata la vendita a distan-
za, anche transfrontaliera, dei prodotti di cui al comma 1. 1. All’articolo 51, comma 3- bis , del codice di proce-
dura penale, le parole: «dall’articolo 291- quater del te-
17. Le disposizioni di cui all’articolo 62- quater ,
sto unico approvato con decreto del Presidente della Re-
commi 7- bis , 7 -bis .1, 7 -bis .2 e 7- bis .3, trovano applica-
pubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle
zione anche per i prodotti di cui al comma 1 utilizzando i
seguenti: «dall’articolo 86 delle disposizioni nazionali
medesimi criteri di equivalenza ivi previsti.
complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al
18. Con determinazioni del direttore dell’Agenzia decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20,
delle dogane e dei monopoli, adottate entro novanta gior-
commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111».
ni dalla data di entrata in vigore delle previsioni di cui al
presente articolo, sono stabiliti:
Art. 6.
a) il contenuto e le modalità di presentazione
dell’istanza ai fini dell’autorizzazione di cui ai commi 3,
Modifiche in materia di Iva all’importazione
4 e 5;
b) il contenuto e le modalità di presentazio- 1. All’articolo 67 del decreto del Presidente della Re-
ne della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le se-
comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al guenti modificazioni:
comma 11; a) al comma 2- bis , le parole: «all’allegato 72 del
c) le modalità per l’approvvigionamento dei regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del
contrassegni di legittimazione di cui al comma 15; 2 luglio 1993, e successive modificazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «all’allegato 71-03 del regolamento dele-
d) le modalità di tenuta dei registri e documenti
gato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio
contabili;
2015»;
e) le modalità attuative delle disposizioni in b) dopo il comma 2- ter , è aggiunto il seguente:
materia di prestazione delle cauzioni di cui al comma 6;
«2- quater . Nell’ambito dell’analisi dei rischi ef-
f) la documentazione di accompagnamento e le fettuata secondo i principi stabili dal Codice doganale
modalità per la circolazione dei prodotti di cui al comma 1 dell’Unione, di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del
nella fase antecedente alla loro immissione in consumo.». Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013,
qualora venga richiesta la documentazione indicata al
comma 2- ter , l’autorità doganale può esigere la costi-
Art. 4.
tuzione di una cauzione pari all’importo dell’imposta
sospesa. L’autorità doganale procede all’incameramen-
Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 to della cauzione se, entro quarantacinque giorni dallo
svincolo delle merci, non pervenga la predetta documen-
1. All’articolo 25- sexiesdecies del decreto legisla- tazione. L’autorità doganale provvede, altresì, all’inca-
tivo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti meramento della cauzione, qualora tale documentazione
modificazioni: non sia ritenuta comprovante l’effettivo trasferimento dei
beni oggetto dell’importazione in un altro Stato membro
a) al comma 1, le parole: «dal decreto del Presidente
dell’Unione europea. La cauzione non è richiesta ai sog-
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite
getti in possesso dell’autorizzazione prevista dall’artico-
dalle seguenti: «dalle disposizioni nazionali complemen-
lo 38 del regolamento (UE) n. 952/2013 e a quelli esone-
tari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto le-
rati ai sensi dell’articolo 51 delle disposizioni nazionali
gislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2
complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al
e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico
decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20,
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111.».
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e am-
ministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504»; Art. 7.
b) al comma 2, le parole: «i diritti di confine» sono
sostituite dalle seguenti: «le imposte o i diritti di confine»; Disposizioni finali e di coordinamento
c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti 1. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o
parole: «e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni contenu-
sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, te in articoli del testo unico delle disposizioni legislative
lettere a ) e b ) ». in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
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Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, vigenti alla data di l’anno 2024 e in 131.497 euro annui a decorrere dall’an-
entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si in- no 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di
tende alle corrispondenti disposizioni nazionali comple- quota parte delle maggiori entrate derivanti dal medesimo
mentari al codice doganale dell’Unione di cui all’allegato articolo.
1 al presente decreto.
2. Sono fatte salve le procedure di revisione delle Art. 10.
dichiarazioni previste dal testo unico delle disposizio-
Entrata in vigore
ni legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, già 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-
avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sivo a quello della sua pubblicazione nella G azzetta Uffi-
presso uffici diversi da quello presso il quale la dichiara- ciale della Repubblica italiana.
zione è stata registrata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
3. Le sanzioni amministrative di cui all’allegato 1 e
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della-
all’articolo 3 si applicano alle violazioni commesse a par-
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
tire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 settembre 2024
Art. 8.
Abrogazioni MATTARELLA
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presen- MELONI, Presidente del Con-
te decreto sono abrogati: siglio dei ministri
a) il regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65; GIORGETTI, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze
b) gli articoli 64, 65, 66, 73, 75 e 96 della legge
17 luglio 1942, n. 907; NORDIO, Ministro della giu-
stizia
c) gli articoli 2, 3, 4 e 8 della legge 3 gennaio 1951,
n. 27; Visto, il Guardasigilli: NORDIO
d) il decreto del Presidente della Repubblica 2 feb-
braio 1970, n. 62;
e) gli articoli 125, 126, 127 e 128 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18; ALLEGATO 1
f) il decreto del Presidente della Repubblica 23 gen-
(ART. 1)
naio 1973, n. 43;
g) il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
DISPOSIZIONI NAZIONALI COMPLEMENTARI
h) gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 9 no- AL CODICE DOGANALE DELL’UNIONE
vembre 1990, n. 375;
i) l’articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;
TITOLO I
l) l’articolo 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; DISPOSIZIONI GENERALI
m) gli articoli 2, 4, 6, 7, 8, commi 1 e 4, e 9 della
legge 25 luglio 2000, n. 213;
Capo I
n) gli articoli 2, 3 e 7, comma 2, della legge 19 mar- FONTI, DEFINIZIONI E LINEA DI VIGILANZA DOGANALE
zo 2001, n. 92;
o) l’articolo 35, comma 35, del decreto-legge 4 lu- Art. 1.
glio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Fonti della disciplina doganale e definizioni
legge 4 agosto 2006, n. 248;
1. Costituiscono fonti della disciplina doganale le diret-
p) il decreto del Ministero delle finanze 2 luglio
tive e i regolamenti dell’Unione europea e, in particolare:
1941, pubblicato nella G azzetta Ufficiale n. 166 del
a) il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
16 luglio 1941.
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce
il codice doganale dell’Unione;
Art. 9.
b) il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della
Disposizioni finanziarie Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regola-
mento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
1. Alle minori entrate derivanti dall’articolo 96 dell’al- Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcu-
legato 1 al presente decreto, valutate in 54.790 euro per ne disposizioni del codice doganale dell’unione;
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c) il regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015 Art. 3.
della Commissione, del 24 novembre 2015, recante mo- Territori extra-doganali e punti franchi
dalità di applicazione di talune disposizioni del regola-
mento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del 1. Il territorio extra-doganale e i punti franchi sono di-
Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione; sciplinati dalle speciali disposizioni di legge che li riguar-
dano, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento
2. Per quanto non espressamente previsto nei provvedi-
dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.
menti di cui al comma 1, si applicano:
a) le norme del diritto internazionale, generale e
pattizio; Capo II
b) le disposizioni contenute nel presente allegato, ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DOGANALI
che costituisce la disciplina nazionale di riferimento in
materia doganale, e in ogni altro provvedimento normati-
Art. 4.
vo contenente disposizioni rilevanti ai fini doganali;
Coordinamento delle attività
c) i decreti ministeriali e gli ulteriori provvedimenti
di carattere attuativo. 1. L’Agenzia e la Guardia di finanza si coordinano al
3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa do- fine di assicurare un livello di protezione efficace degli
ganale unionale, ai fini del presente allegato si intende interessi finanziari unionali e nazionali e di contrastare
per: le minacce alla sicurezza dell’Unione europea e dei suoi
cittadini.
a) Codice: il codice doganale dell’Unione di cui al
citato regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013; 2. L’Agenzia e la Guardia di finanza assicurano, sulla
b) Agenzia: l’Agenzia delle dogane e dei monopoli; base di apposite intese, il coordinamento delle attività di
rispettiva competenza al fine di evitare la reiterazione dei
c) Guardia di finanza: il Corpo della Guardia di
controlli.
finanza;
d) parte: il dichiarante, il rappresentante, i soggetti
Art. 5.
obbligati o ogni altro soggetto interessato dall’applicazio-
Orario degli uffici dell’Agenzia
ne della normativa doganale unionale;
e) circuito doganale: le aree e i locali, all’interno de-
1. L’Agenzia, compatibilmente con le esigenze di ser-
gli spazi doganali, destinati dall’Agenzia al compimento
vizio, può autorizzare, su richiesta motivata degli opera-
delle operazioni doganali;
tori, il compimento delle operazioni doganali oltre l’ora-
f) spazi doganali: i locali nonché le aree sulle quali rio ordinario di apertura degli uffici o fuori del circuito
l’Agenzia esercita la vigilanza e il controllo direttamente doganale verso il pagamento del costo del servizio, previo
o a mezzo della Guardia di finanza; parere favorevole delle altre autorità competenti per lo
g) tabacchi lavorati: i tabacchi lavorati non unionali, svolgimento delle formalità doganali. Gli oneri ovvero il
ai sensi della normativa doganale unionale; costo dei servizi per le attività di cui al primo periodo
h) comandanti e capitani: rispettivamente, i condut- sono determinati dall’Agenzia.
tori di aeromobili e i conduttori di navi utilizzati per il
trasporto di persone e cose; Art. 6.
i) navi: le navi di qualsiasi specie, le barche, le dra- Conduzione di strutture affidata alla Guardia di finanza
ghe e ogni altro galleggiante atto a percorrere le acque per
1. In caso di insufficienza di personale dell’Agenzia, la
il trasporto di persone o di cose.
conduzione di strutture operative territoriali di modestis-
simo traffico di confine può essere affidata, con provvedi-
Art. 2.
mento del Comandante Generale della Guardia di finanza
Linea di vigilanza doganale
su richiesta del direttore dell’Agenzia, alla Guardia di fi-
1. Il lido del mare e i confini con gli Stati non unionali nanza medesima.
costituiscono la linea di vigilanza doganale.
2. La linea di vigilanza doganale: Capo III
a) lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci VIGILANZA E CONTROLLI
dei fiumi e degli altri corsi d’acqua, nonché degli sbocchi
dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie,
Art. 7.
segue la linea retta congiungente i punti più foranei di
Edifici in prossimità della linea di vigilanza doganale
apertura della costa;
e nel mare territoriale
b) in corrispondenza dei porti marittimi segue il li-
mite esterno delle opere portuali e le linee rette che con- 1. È vietato eseguire costruzioni e altre opere di ogni
giungono le estremità delle loro aperture, in modo da in- specie, provvisorie o permanenti, o stabilire manufatti
cludere gli specchi d’acqua dei porti medesimi. galleggianti in prossimità della linea di vigilanza doga-
3. Per Livigno la linea di vigilanza doganale, anziché il nale e nel mare territoriale, nonché spostare o modifica-
confine politico, segue la delimitazione del territorio del re le opere esistenti, senza l’autorizzazione dell’ufficio
comune verso i comuni italiani a esso limitrofi. dell’Agenzia competente per territorio.
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2. La predetta autorizzazione è presupposto di legitti- 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano
mità di ogni altra autorizzazione relativa all’esecuzione anche nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in pos-
delle attività di cui al comma 1. sesso delle persone che attraversano la linea di vigilanza
doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che
Art. 8. circolano negli spazi stessi.
Espropriazione od occupazione temporanea
di locali per la tutela degli interessi doganali Art. 13.
Controllo doganale delle persone
1. L’Agenzia e la Guardia di finanza possono proce-
dere all’espropriazione o all’occupazione temporanea di 1. Il personale dell’Agenzia, per assicurare l’osservan-
terreni o di locali da destinare all’esercizio della vigilanza za delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doga-
doganale, secondo quanto previsto dalla normativa in ma- nale e delle altre leggi la cui applicazione è demandata
teria di espropriazione per pubblica utilità. all’Agenzia, può invitare coloro che per qualsiasi motivo
circolano nell’ambito degli spazi doganali a esibire gli
Art. 9. oggetti e i valori portati sulla persona.
Restrizioni per il deposito di merci non unionali
2. In caso di rifiuto e ove sussistano fondati moti-
nei territori extra-doganali
vi di sospetto, con provvedimento scritto e motivato
dell’Agenzia, le persone di cui al comma 1 possono esse-
1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
re sottoposte a perquisizione personale.
nanze la costituzione, in territori extra-doganali, di depo-
siti di determinate merci non unionali, può essere vietata 3. Della perquisizione è redatto processo verbale che,
ovvero limitata al bisogno degli abitanti. insieme al provvedimento di cui al comma 2, è trasmesso
entro quarantotto ore alla competente autorità giudiziaria.
Art. 10. 4. L’autorità giudiziaria, se riconosce legittimo il prov-
Spazi doganali vedimento di cui al comma 2, lo convalida entro le suc-
cessive quarantotto ore.
1. L’Agenzia delimita gli spazi doganali, tenendo conto
della peculiare situazione di ciascuna località.
Art. 14.
2. Nei porti e negli aeroporti, nonché dove è presente Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali
una struttura stabile dell’Agenzia o della Guardia di fi-
nanza, la delimitazione degli spazi doganali è determinata 1. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 si applica-
dall’Agenzia, sentita la Guardia di finanza in caso di isti- no, al fine di assicurare l’osservanza delle norme in mate-
tuzione o soppressione di varchi. ria doganale e valutaria, anche fuori degli spazi doganali,
nei confronti delle persone, dei bagagli e dei mezzi di
Art. 11. trasporto che comunque attraversano il confine terrestre
Circuito doganale dello Stato, nonché nei confronti dei natanti e aeromobili,
dei relativi equipaggi e passeggeri e dei bagagli quando
1. L’Agenzia delimita il circuito doganale, sentita la risulti o sussista motivo di ritenere che i predetti natanti
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e aeromobili siano in partenza per l’estero ovvero in arri-
competente per territorio. vo dall’estero. In tali casi alla competenza del personale
dell’Agenzia è sostituita quella dei militari della Guardia
Art. 12. di finanza.
Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto
e sui bagagli delle persone Art. 15.
Servizio di riscontro
1. Il personale dell’Agenzia, per assicurare l’osservan-
za delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doga- 1. Ai valichi di confine con Paesi non unionali, ai var-
nale e dalle altre leggi la cui applicazione è demandata chi dei territori extra-doganali e ai varchi degli spazi do-
all’Agenzia, può procedere, direttamente o a mezzo dei ganali, i militari della Guardia di finanza procedono al
militari della Guardia di finanza, alla visita dei mezzi di riscontro sommario ed esterno dei colli e delle merci alla
trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea di rinfusa, allo scopo di controllarne la corrispondenza ri-
vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi dogana- spetto ai documenti che li scortano e di provvedere agli
li o che circolano negli spazi stessi.
altri adempimenti demandati ai militari stessi dalle dispo-
2. Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità, i sizioni in vigore. Il servizio di riscontro è altresì espletato,
mezzi di trasporto possono essere sottoposti anche a ispe- relativamente alle merci oggetto di operazioni doganali,
zioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad negli altri luoghi ove si compiono tali operazioni, a bordo
accertare eventuali occultamenti di merci. delle navi in sosta nei porti, nelle rade e negli altri punti di
3. Il detentore del veicolo è tenuto a prestare la propria approdo marittimi, lagunari, fluviali, dei laghi di confine
collaborazione per l’esecuzione delle verifiche, osservan- e dei canali interni, a bordo degli aeromobili in sosta negli
do le disposizioni a tal fine impartite dagli organi di cui aeroporti, nonché presso le stazioni ferroviarie di confine
al comma 1. e internazionali, sulle banchine dei porti o punti di appro-
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do e negli scali aeroportuali durante il carico, l’imbarco o Art. 18.
il trasbordo delle merci su treni, navi e aeromobili ovvero Zona di vigilanza doganale terrestre
durante lo scarico o lo sbarco da detti mezzi di trasporto.
1. È istituita una zona di vigilanza doganale terrestre,
2. I militari della Guardia di finanza addetti al servi-
nella quale il trasporto e il deposito delle merci non unio-
zio di riscontro possono prescindere dall’eseguire il ri-
nali sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della di-
scontro, ovvero limitarlo a una parte soltanto del carico,
fesa doganale.
salvo che non sia espressamente richiesto dall’Agenzia
ovvero dai superiori gerarchici del Corpo della Guardia 2. La zona di vigilanza di cui al comma 1 si estende,
di finanza. verso l’interno:
3. Nel caso in cui dal riscontro emergono discordanze a) per dieci chilometri dalla linea di vigilanza doga-
o comunque se sussistono fondati sospetti di irregolarità, nale terrestre;
i militari della Guardia di finanza inoltrano, immedia-
b) per cinque chilometri dal lido del mare.
tamente, motivata richiesta all’Agenzia affinché in loro
presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo. 3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze:
4. Delle attività di riscontro, ovvero della loro mancata
o parziale esecuzione ai sensi del comma 2, è data attesta-
a) la zona di vigilanza doganale terrestre è delimitata
zione secondo le modalità stabilite dall’Agenzia. e modificata;
5. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non sono
b) l’estensione territoriale indicata nel comma 2, let-
effettuati presso gli uffici di passaggio, limitatamente ai
tera b ) , può essere superata o ridotta quando, per il mi-
trasporti vincolati al regime di transito. Tuttavia, i militari
glior esercizio della sorveglianza ovvero per la maggiore
della Guardia di finanza, quando nell’esercizio del ser- demarcazione della zona stessa, sia opportuno seguire le
vizio di vigilanza hanno fondato sospetto di irregolarità, delimitazioni costituite da rilievi orografici, da rive di fiu-
inoltrano immediatamente motivata richiesta all’Agen- mi o tratti navigabili di essi, da lagune e altre acque, da
zia, affinché in loro presenza la merce sia sottoposta a strade ferrate, da strade ordinarie e da autostrade;
visita di controllo.
c) sono individuate le zone di vigilanza per le quali
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con pro- sussistono particolari esigenze di sorveglianza doganale
prio decreto, può stabilire la soppressione del servizio di e sono determinate, anche se non ricorrono le condizioni
riscontro nei casi in cui non ne ricorra la necessità, avuto di cui alla lettera b ) , le distanze dalla linea di vigilanza
riguardo al luogo in cui lo stesso può essere espletato, alla doganale terrestre e dal lido del mare verso l’interno che
destinazione conferita alle merci e alla scarsa rilevanza possono essere stabilite, rispettivamente, fino a trenta e
fiscale delle stesse. dieci chilometri.
Art. 16. Art. 19.
Servizio visita approdi Esercizio della vigilanza nella zona terrestre
1. All’arrivo delle imbarcazioni in porto, i militari della 1. Per accertare la legittima provenienza delle merci
Guardia di finanza possono recarsi a bordo per verificare soggette a diritti di confine, che sono trasportate o depo-
sommariamente lo stato del carico rispetto alla dichia- sitate nella zona di vigilanza doganale terrestre, può pro-
razione, al manifesto e agli altri documenti del carico e cedersi a perquisizioni, verificazioni e ricerche, ai sensi
riscontrare le provviste di bordo esistenti, apponendo i degli articoli 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Le
sigilli sui generi soggetti a vincolo fiscale che ne facciano merci stesse possono essere sottoposte a sequestro quan-
parte in quantità superiore ai limiti consentiti. do vi sono indizi che esse siano state introdotte in viola-
zione delle disposizioni del presente allegato nel territorio
2. Gli esiti dell’attività svolta sono riportati in apposito
doganale.
verbale consegnato in copia al capitano dell’imbarcazio-
ne e, in caso di irregolarità, inoltrato all’Agenzia. 2. Il detentore delle merci di cui al comma 1 deve di-
mostrarne la legittima provenienza. Qualora rifiuti o non
sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le
Art. 17.
prove addotte siano inattendibili, è ritenuto responsabile
Servizio di vigilanza
delle violazioni previste dal presente allegato, salvo che
risulti che egli si trova in possesso della merce in conse-
1. I responsabili degli uffici dell’Agenzia, d’intesa
guenza di altro reato da lui commesso.
con i competenti comandanti del Corpo della Guardia di
finanza, possono consentire che il servizio di vigilanza 3. Nei casi di cui al comma 1, il verbale delle operazio-
affidato ai militari della Guardia di finanza venga orga- ni compiute è trasmesso senza ritardo, e comunque non
nizzato e attuato con particolari accorgimenti, che non oltre le quarantotto ore, all’autorità giudiziaria del luogo
richiedano la continua presenza dei militari, o che venga dove la perquisizione è stata eseguita, che, se ne ricorrono
espletato, per motivi di sicurezza fiscale, anche in luoghi i presupposti, lo convalida entro le successive quarantotto
diversi dagli spazi doganali e dal circuito doganale. ore.
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Art. 20. Art. 24.
Restrizioni per la navigazione Casi di naufragio
nella zona di vigilanza doganale terrestre
1. In caso di naufragio l’Agenzia e la Guardia di fi-
1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento nanza, dopo aver prestato i soccorsi ai naufraghi, provve-
dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali, con dono, secondo le rispettive attribuzioni, alla tutela degli
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di interessi doganali, coordinandosi con la Capitaneria di
concerto con le amministrazioni eventualmente interessa- Porto.
te, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
2. Alle merci recuperate dal naufragio, ove non sia ac-
23 agosto 1988, n. 400, possono essere imposte speciali
certata la relativa posizione unionale, è data una destina-
discipline per la navigazione nei laghi e nei fiumi com-
zione doganale dagli aventi diritto, secondo le ordinarie
presi nella zona di vigilanza doganale terrestre.
procedure doganali.
Art. 21.
Art. 25.
Esercizio della vigilanza nei laghi di confine
Vigilanza doganale negli aeroporti
1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento
1. All’arrivo, alla partenza e durante lo stazionamento
dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali, nelle
di un aeromobile, il personale dell’Agenzia e i militari
acque nazionali del lago Maggiore e del lago di Lugano
della Guardia di finanza possono procedere agli accerta-
i militari della Guardia di finanza debbono fermare e vi-
menti di competenza riguardanti l’aeromobile, il suo equi-
sitare le navi, quando vi siano indizi di violazioni previ-
paggio, le persone presenti a bordo e le cose trasportate.
ste dal presente allegato, e scortarle al più vicino ufficio
2. Con provvedimento dell’Agenzia sono stabilite le
dell’Agenzia per i necessari accertamenti.
modalità tecnico-operative per l’esercizio della vigi-
lanza sugli aeromobili che fanno scalo in aeroporti non
Art. 22.
doganali.
Zona di vigilanza doganale marittima
Art. 26.
1. È sottoposta a vigilanza doganale la zona costituita
Costruzione ed esercizio di aeroporti
dalla fascia di mare che si estende dalla linea di vigilanza
doganale fino al limite esterno del mare territoriale.
1. L’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa qualsiasi aeroporto, anche privato, non può essere con-
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del cessa senza il preventivo assenso del Ministero dell’eco-
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il nomia e delle finanze ai fini della vigilanza doganale.
Ministro degli affari esteri e della cooperazione interna-
zionale, la zona di vigilanza doganale può essere estesa
TITOLO II
alla zona contigua, fino ai limiti massimi consentiti dal
RAPPORTO DOGANALE
diritto internazionale. Il provvedimento è pubblicato nella
Gazzetta ufficiale ed è notificato agli Stati il cui territorio
è adiacente al territorio dell’Italia o lo fronteggia. Capo I
OBBLIGAZIONE DOGANALE E DIRITTI DOGANALI
Art. 23.
Esercizio della vigilanza nella zona marittima
Art. 27.
1. Nella zona di vigilanza doganale marittima, i milita- Diritti doganali e diritti di confine
ri della Guardia di finanza possono recarsi a bordo delle
1. Sono diritti doganali tutti quei diritti che l’Agenzia è
navi di stazza netta non superiore a duecento tonnellate,
tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall’ordi-
per farsi esibire dal capitano della nave, se prescritti, il
namento dell’Unione europea o da disposizioni di legge.
manifesto e gli altri documenti del carico.
2. Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono
2. Se il capitano della nave non è munito del manifesto
diritti di confine, oltre ai dazi all’importazione e all’espor-
e degli altri documenti del carico o si rifiuta di presentarli,
tazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le
e in qualunque caso in cui vi sia indizio di violazione di
altre imposizioni all’importazione o all’esportazione, i
norme doganali, la nave è scortata al più vicino ufficio
diritti di monopolio, le accise, l’imposta sul valore ag-
dell’Agenzia per i necessari accertamenti.
giunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all’atto
3. Per le navi di stazza netta superiore a duecento ton-
dell’importazione, a favore dello Stato.
nellate la vigilanza è esercitata sui movimenti delle navi
3. L’imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto
medesime entro la zona di vigilanza, ma quando si tenta
di confine nei casi di:
l’imbarco o lo sbarco ovvero il trasbordo, dove non sono
presenti uffici dell’Agenzia, i militari della Guardia di fi- a) immissione in libera pratica di merci senza assol-
nanza hanno facoltà di salire a bordo, di richiedere i do- vimento dell’imposta sul valore aggiunto per successiva
cumenti del carico e di scortare le navi stesse al più vicino immissione in consumo in altro Stato membro dell’Unio-
ufficio dell’Agenzia per i relativi provvedimenti. ne europea;
— 13 —
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b) immissione in libera pratica di merci senza assol- Art. 30.
vimento dell’imposta sul valore aggiunto e vincolo a un Soggetti obbligati al pagamento dei diritti di confine
regime di deposito diverso dal deposito doganale.
1. I soggetti obbligati al pagamento dei diritti di confi-
ne sono individuati in base alla normativa doganale unio-
Art. 28.
nale che regola l’obbligazione doganale.
Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese
Capo II
1. I diritti doganali, diversi dai diritti di confine, sono
LA RAPPRESENTANZA DOGANALE
accertati, liquidati e riscossi secondo le rispettive dispo-
sizioni nazionali.
Art. 31.
2. I diritti di confine sono accertati, liquidati e riscossi
Il rappresentante doganale
secondo le disposizioni della normativa doganale unio-
nale. Per gli aspetti non disciplinati dalla normativa do-
1. Per l’espletamento di procedure e adempimenti pre-
ganale unionale si applicano le disposizioni del presente
visti dalla normativa doganale si può agire personalmente
allegato e, in mancanza, le disposizioni di settore.
o avvalendosi di un rappresentante doganale che esercita
il suo potere sulla base di un contratto di mandato, che
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si osservano
può essere con o senza rappresentanza.
anche per quanto concerne i rimborsi e gli sgravi.
2. La rappresentanza doganale, diretta e indiretta, e i
4. Oltre ai diritti doganali, sono dovute le spese:
poteri del rappresentante sono definiti dalla normativa
unionale. L’abilitazione per prestare i servizi di rappre-
a) per l’applicazione di sigilli o di altri contrassegni
sentanza diretta è rilasciata dall’Agenzia, nel rispetto delle
alle merci, ai colli e ai container che le contengono, ai
disposizioni unionali in materia, alle seguenti condizioni:
mezzi di trasporto, ai boccaporti e negli altri casi in cui ne
sia previsto l’utilizzo; a) assenza di condanne penali, passate in giudicato,
per i delitti non colposi di cui all’articolo 33, comma 1,
b) per il compimento di lavori di facchinaggio non-
lettere c ) e d ) .
ché ogni altra spesa e indennità stabilite da speciali dispo-
b) assenza di violazioni gravi o ripetute della norma-
sizioni di legge o di regolamento.
tiva doganale e fiscale;
5. Le disposizioni doganali unionali stabiliscono l’ido-
c) rispetto di standard minimi di competenza o qua-
neità e le caratteristiche dei sigilli doganali. I sigilli certi-
lifiche professionali direttamente connesse all’attività di
ficati sulla base della norma internazionale ISO sono con-
rappresentante, fissati con provvedimento dell’Agenzia.
siderati conformi alle prescrizioni unionali e nazionali.
3. Le condizioni di cui al comma 2 si ritengono soddi-
6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle fi- sfatte se il richiedente:
nanze sono stabiliti i criteri in base ai quali l’Agenzia fis-
a) è iscritto all’albo professionale degli spedizionieri
sa e aggiorna l’importo dovuto per il pagamento da parte
doganali;
dei dichiaranti dei sigilli forniti dall’Agenzia. Con prov-
vedimento dell’Agenzia sono stabiliti il tipo, la forma e le b) è autorizzato quale centro di assistenza doganale;
modalità di applicazione dei sigilli, nei casi in cui il loro c) è in possesso di certificazione di Operatore Eco-
uso è prescritto. nomico Autorizzato (AEO), prevista dalle disposizioni
doganali unionali.
7. Sono altresì dovuti da parte dell’ente o dell’impre-
sa che, nel proprio esclusivo interesse e nel rispetto dei 4. Nei casi in cui la normativa doganale unionale pre-
vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, vede che il dichiarante deve essere stabilito nel territorio
richiede l’istituzione di un ufficio dell’Agenzia, la messa doganale dell’Unione, un operatore non stabilito, per ef-
a disposizione gratuita dei locali da adibire a sede della fettuare operazioni doganali, deve farsi rappresentare da
struttura nonché le spese di impianto e di esercizio dei un soggetto stabilito nel territorio unionale che agisce con
servizi necessari ad assicurarne il funzionamento. Le di- la modalità della rappresentanza indiretta.
sposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in 5. Gli atti, i provvedimenti o le decisioni dell’Agenzia
caso di istituzione di un presidio della Guardia di finanza.
sono validamente notificati al rappresentante, se il rap-
presentato non ha comunicato per iscritto la revoca del
Art. 29. mandato di cui al comma 1.
Merci perdute o distrutte. Cali ammissibili 6. Per l’espletamento di mansioni di carattere esecuti-
vo nei luoghi in cui vengono svolte operazioni doganali
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa per le quali è richiesta la presenza fisica, il rappresentante
unionale, ai fini dell’estinzione dell’obbligazione doga- doganale può avvalersi di personale ausiliario che agi-
nale, i cali ammissibili sono determinati con decreto dal sce nello stretto ambito delle mansioni affidategli e sotto
Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi responsabilità del rappresentante ed è tenuto, a richiesta
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, dell’Agenzia e della Guardia di finanza, a esibire prova
n. 400. dell’incarico affidatogli.
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7. Gli appartenenti all’amministrazione finanziaria, ivi c) condanna, con sentenza passata in giudicato, per
inclusa la Guardia di finanza, non possono esercitare le uno dei delitti non colposi previsti dai titoli secondo, set-
funzioni di rappresentante doganale nei tre anni succes- timo e tredicesimo del libro secondo del codice penale;
sivi alla cessazione del rapporto di impiego. I contratti d) condanna, con sentenza passata in giudicato, per
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto ogni altro delitto non colposo per il quale la legge prevede
previsto dal primo periodo sono nulli ed è fatto divieto ai la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di con- anni o nel massimo a dieci anni.
trattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere c ) e d ) , la revoca
tre anni con obbligo di restituzione dei compensi even-
è disposta soltanto a seguito di condanna alla pena della
tualmente percepiti e accertati a essi riferiti.
reclusione per una durata superiore a un anno anche se
sostituita ai sensi dell’articolo 545- bis del codice di pro-
Art. 32. cedura penale.
Sospensione della rappresentanza diretta 3. Per gli spedizionieri doganali iscritti all’albo, il
provvedimento di revoca è adottato dall’Agenzia, sentito
1. Il direttore territoriale dell’Agenzia, su proposta del il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
direttore del locale ufficio, può disporre, con provvedi-
mento motivato, la sospensione dell’abilitazione alla rap- Capo III
presentanza diretta, nei casi di: PROCEDURE DI ACCERTAMENTO
a) mancato pagamento dei diritti liquidati per le
operazioni doganali compiute ovvero di mancato adem-
Art. 34.
pimento di qualsiasi altro obbligo doganale;
Verifica della merce e definizione dell’accertamento
b) condanna non definitiva alla pena della reclusione
1. Nel caso in cui l’ufficio dell’Agenzia proceda alle
per una durata superiore a un anno, per un delitto previsto
analisi di laboratorio sulle merci oggetto della dichiara-
dalle leggi finanziarie ovvero per uno dei delitti indicati
zione, il risultato delle analisi è notificato al dichiarante.
nell’articolo 33, comma 1, lettere c ) e d ) .
2. Entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma 1, la
2. La sospensione è disposta: ripetizione delle analisi può essere richiesta dal dichiaran-
a) per un periodo non superiore a due mesi, proro- te al quale è notificato il relativo esito.
gabili fino a quando non siano stati pagati i diritti o non 3. Sulla base delle verifiche previste dalla normativa
siano stati adempiuti gli altri obblighi doganali, nei casi di unionale in materia doganale, l’Agenzia redige un ver-
cui al comma 1, lettera a ) ; bale di constatazione da notificare alla parte, in caso di:
a) mancato soddisfacimento delle condizioni previ-
b) per un periodo non superiore a sei mesi, salvo
ste per il vincolo al regime richiesto;
quanto stabilito dal comma 3, nel caso di cui al comma 1,
lettera b ) , e cessa in ogni caso in presenza di una pronun- b) merci oggetto di divieti o restrizioni;
cia, ancorché non definitiva, di proscioglimento. c) determinazione di un importo dei diritti di con-
fine diverso da quello risultante dagli elementi della
3. È sempre disposta la sospensione dell’abilitazione
dichiarazione.
alla rappresentanza diretta quando è applicata nei con-
fronti del rappresentante diretto la misura della custodia 4. Nel verbale di constatazione è data informazione alla
cautelare in carcere o degli arresti domiciliari. La revoca parte in merito alle attività che saranno poste in essere in
conformità alla normativa unionale in materia doganale.
della misura cautelare comporta la cessazione del prov-
vedimento di sospensione, salvo che non sussistano altri 5. Dalla data di notifica del verbale di constatazione di
motivi che ne giustifichino il mantenimento ai sensi del cui al comma 3, la parte ha diritto al contraddittorio nei
comma 1. termini e con le modalità indicate dalla normativa doga-
nale unionale.
4. Il provvedimento di sospensione relativo ai soggetti
6. Decorso il termine di cui al comma 5, l’ufficio
di cui all’articolo 31, comma 3, lettera a ) , è comunicato
dell’Agenzia emette un provvedimento motivato di ac-
al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali per gli
certamento da notificare alla parte.
adempimenti di competenza.
Art. 35.
Art. 33. Custodia e distruzione di campioni di merci
Revoca dell’abilitazione alla rappresentanza diretta
1. Qualora sussistano motivi igienico-sanitari o di
1. È sempre disposta dal direttore territoriale dell’Agen- pubblica sicurezza, l’Agenzia può esigere che l’operato-
zia la revoca dell’abilitazione alla rappresentanza diretta re provveda, entro il termine fissato dall’ufficio stesso,
nei casi di: al ritiro dei campioni prelevati per l’effettuazione delle
analisi e dei controlli sulle merci. Decorso inutilmente
a) radiazione dall’albo professionale degli spedizio-
tale termine, l’Agenzia procede, a spese dell’operatore,
nieri doganali;
alla distruzione dei campioni ovvero, ove la distruzione
b) perdita dei requisiti previsti dall’articolo 31, com- non sia possibile, alla loro conservazione presso istituti
ma 2, lettere b ) e c ) ; specializzati.
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Art. 36. 3. Qualora, in aggiunta ai controlli amministrativi di
Operazioni doganali relative a merci arrivate cui al comma 2, le amministrazioni competenti intendano
o spedite via mare effettuare controlli amministrativi basati su una valuta-
zione del rischio o su criterio casuale, la relativa analisi
1. L’Agenzia può consentire lo svolgimento delle ope- del rischio e quindi la selezione delle operazioni doganali
razioni doganali relative a merci giunte o spedite via mare da sottoporre a controllo deve essere integrata nell’analisi
a bordo della nave, rispettivamente prima dello sbarco o dei rischi in uso all’Agenzia in applicazione del Codice.
dopo l’imbarco.
4. I controlli amministrativi di cui ai commi 2 e 3
2. Le modalità per l’esercizio della facoltà di cui al sono effettuati secondo il principio dello sportello unico
comma 1 sono stabilite con provvedimento dell’Agenzia. dell’Unione europea e con le modalità dello Sportello
unico doganale e dei controlli disciplinato dal decreto del
Art. 37. Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021, n. 235.
Visite di controllo
5. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presen-
te articolo, i controlli che, per oggettivi motivi logistici o
1. Prima che le merci siano lasciate a disposizione
per specifiche previsioni della normativa unionale o na-
del proprietario o del vettore, i responsabili degli uffici
zionale, non possono essere effettuati nei luoghi normal-
dell’Agenzia o i funzionari all’uopo delegati possono
mente deputati allo svolgimento dei controlli doganali.
procedere di propria iniziativa a visite di controllo, sia
sulle merci già visitate in tutto o in parte, sia su quelle non 6. Con gli accordi di cooperazione di cui all’articolo 2,
oggetto di visita. comma 2, del citato decreto del Presidente della Repub-
blica n. 235 del 2021, l’Agenzia, e le amministrazioni
2. Le visite di controllo sono sempre eseguite quan-
competenti di cui al comma 1 possono stabilire:
do ne sia fatta motivata richiesta dai militari della Guar-
dia di finanza a norma dell’articolo 15 e dagli operatori a) le modalità per l’effettuazione dei controlli di cui
interessati. ai commi 2 e 3;
3. La disposizione del comma 1 si applica anche in ma- b) le modalità di integrazione delle analisi dei rischi
teria di prelevamento di campioni per l’analisi. di cui al comma 3;
c) le modalità e i termini di scambio dei dati sui con-
Art. 38. trolli e il risultato degli stessi;
Poteri sostitutivi d) in relazione ai controlli di cui al comma 5, solu-
zioni alternative atte a snellire le procedure di controllo al
1. In casi straordinari di necessità e di urgenza e limita-
fine di facilitare l’ingresso e l’uscita delle merci nel o dal
tamente alla durata di tali evenienze, il direttore territoria-
territorio doganale dell’Unione europea.
le dell’Agenzia può disporre con proprio provvedimento
l’esenzione dalla visita doganale delle merci, fermo re-
Capo IV
stando quanto previsto dall’articolo 37, comma 2.
REVISIONE DELL’ACCERTAMENTO
2. Con provvedimento dell’Agenzia sono disciplinati
i presupposti, nonché i criteri e limiti per l’esercizio del
potere di cui al comma 1. Art. 40.
Controlli a posteriori
3. L’esercizio del potere di cui al comma 1 non com-
porta responsabilità, se non nei casi di dolo o di colpa
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni
grave.
doganali unionali, l’Agenzia e la Guardia di finanza pos-
sono procedere, dopo lo svincolo delle merci, al controllo
Art. 39. a posteriori delle dichiarazioni doganali.
Potenziamento dello Sportello unico doganale
2. Nello svolgimento dei controlli a posteriori i sogget-
e dei controlli
ti di cui al comma 1 possono:
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20, a) invitare gli operatori, indicandone il motivo e fis-
comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, sando un termine non inferiore a quindici giorni, a com-
l’Agenzia, nell’ambito dello Sportello Unico Doganale e parire, anche a mezzo rappresentante, ovvero a fornire,
dei Controlli, attua il coordinamento operativo delle am- entro lo stesso termine, notizie e documenti inerenti alle
ministrazioni che concorrono al controllo sulle merci in merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali.
ingresso e uscita nel o dal territorio doganale dell’Unione Le notizie e i documenti possono essere richiesti anche
europea. ad altri soggetti pubblici o privati che risultano comunque
interessati dalle operazioni doganali;
2. Qualora debbano essere effettuati controlli di na-
tura amministrativa previsti dalla normativa unionale al b) accedere muniti di apposita autorizzazione ri-
momento dell’ingresso o dell’uscita nel o dal territorio lasciata dai responsabili dei rispettivi uffici, nei luoghi
dell’Unione europea, finalizzati al rilascio di autorizza- adibiti all’esercizio di attività produttive e commerciali e
zioni e nulla osta comunque denominati e che comporti- negli altri luoghi dove devono essere custodite le scritture
no una visita delle merci, le amministrazioni competenti e la documentazione inerenti alle merci oggetto di opera-
assicurano che questi avvengano contemporaneamente e zioni doganali, al fine di procedere all’eventuale ispezione
nello stesso luogo di quelli doganali. di tali merci e alla verifica della relativa documentazione.
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3. Nello svolgimento dei controlli a posteriori si appli- 10. L’Agenzia può stabilire modalità semplificate per
cano le disposizioni previste dall’articolo 52, commi da 4 la revisione delle dichiarazioni che non comportano rim-
a 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto- borsi o sgravi e nel rispetto della normativa doganale
bre 1972, n. 633. unionale.
4. Le autorizzazioni per le richieste di cui all’artico-
lo 51, secondo comma, numeri 6- bis ) e 7), del citato de- Art. 43.
creto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 Controlli integrati
sono rilasciate, per l’Agenzia, dal direttore regionale o
interregionale e, limitatamente alle province autonome 1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
di Trento e di Bolzano, dal direttore provinciale nonché, nanze, allo scopo di effettuare controlli integrati presso
per la Guardia di finanza, dal Comandante regionale o imprese interessate all’interscambio di beni con Paesi non
equiparato. unionali, sono stabilite le norme necessarie per coordina-
re le attività di controllo dell’Agenzia, ivi comprese quel-
Art. 41. le relative all’espletamento dei controlli a posteriori, con
Esito dei controlli a posteriori quelle degli altri organi dell’amministrazione finanziaria
e della Guardia di finanza.
1. L’ufficio dell’Agenzia e la Guardia di finanza, al
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
termine del controllo a posteriori, redigono il verbale di
nanze possono essere, altresì, stabiliti criteri e modalità
constatazione e lo notificano alla parte.
per regolare, nel rispetto del diritto unionale e dei trattati
2. Il verbale di cui al comma 1 è trasmesso all’ufficio multilaterali e bilaterali applicabili, i rapporti dell’Agen-
dell’Agenzia competente per la revisione delle dichia- zia e della Guardia di finanza con le autorità doganali di
razioni e agli altri organi eventualmente competenti per altri Paesi e lo scambio reciproco di dati e notizie acquisi-
materia. ti in conseguenza di tali rapporti.
Art. 42. Capo V
Revisione della dichiarazione RISCOSSIONE
1. Per la revisione delle dichiarazioni è competente
l’ufficio dell’Agenzia presso il quale la dichiarazione è Art. 44.
stata registrata ovvero l’ufficio dell’Agenzia nel cui am- Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali
bito territoriale è ubicata la sede legale della parte, qualo-
ra il controllo abbia avuto ad oggetto dichiarazioni regi- 1. Il pagamento dei diritti doganali, delle sanzioni, ov-
strate presso due o più uffici dell’Agenzia. vero il deposito cauzionale di somme a garanzia del pa-
2. La revisione della dichiarazione è avviata dall’uffi- gamento di tali diritti, può essere eseguito presso gli uffici
cio dell’Agenzia a seguito di ricezione dei verbali di cui dell’Agenzia:
all’articolo 41, comma 1, ovvero su istanza della parte. a) mediante carte di debito, di credito o prepagate
3. A seguito di istanza di revisione della dichiarazione, e ogni altro strumento di pagamento elettronico dispo-
l’ufficio dell’Agenzia opera con i poteri e le facoltà di cui nibile, in conformità alle disposizioni dettate dal codice
all’articolo 40. dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
4. Il procedimento si conclude in ogni caso entro i ter- 7 marzo 2005, n. 82;
mini fissati dalla normativa doganale unionale. b) mediante bonifico;
5. La parte può comunicare al competente ufficio c) in contanti nei limiti di importo e con le modali-
dell’Agenzia, entro trenta giorni, decorrenti dalla data di tà stabiliti con provvedimento dell’Agenzia, nel rispetto
notifica o avvenuta consegna del verbale di constatazio- della normativa sull’utilizzo del contante;
ne, osservazioni e richieste, di cui l’ufficio dell’Agenzia d) mediante assegni circolari non trasferibili, quando
tiene conto nel provvedimento finale. lo giustificano particolari circostanze di necessità o ur-
6. Nel caso di revisione della dichiarazione su istan- genza, stabilite con provvedimento dell’Agenzia;
za di parte, l’Agenzia, se ritiene di non accogliere, anche
e) mediante altre forme di pagamento ammesse dalla
solo parzialmente, detta istanza, notifica un preavviso di
legge.
diniego alla parte che, entro il termine di cui al comma 5,
2. Le modalità per il successivo versamento delle som-
può presentare osservazioni e richieste.
me riscosse alla Tesoreria sono stabilite con provvedi-
7. Decorsi i termini di cui ai commi 5 e 6, l’Agenzia,
mento dell’Agenzia, di concerto con il Dipartimento della
entro il termine di cui al comma 4, notifica alla parte il
Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d’Italia.
provvedimento motivato recante l’esito dell’attività di
controllo.
Art. 45.
8. Nel caso in cui l’esito dell’attività di revisione si con-
Pagamenti dilazionati o periodici dei diritti doganali
cluda con la rettifica della dichiarazione, l’Agenzia pro-
cede al recupero dei maggiori diritti ovvero al rimborso. 1. L’Agenzia può autorizzare il pagamento dilaziona-
9. L’Agenzia trasmette il provvedimento di cui al com- to o periodico dei diritti doganali, nei termini e con le
ma 7, unitamente alle eventuali osservazioni della parte, modalità indicate dalla normativa doganale unionale e
anche all’organo competente per l’irrogazione delle san- da altre disposizioni nazionali in tema di dilazioni e di
zioni diverse da quelle doganali. autorizzazioni.
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2. Per i soli diritti doganali previsti dalla normativa na- 4. Ove non diversamente disposto, le disposizioni di
zionale, la dilazione può essere estesa fino a un massimo cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai diritti doganali
di novanta giorni, compresi i primi trenta, dietro presta- diversi dai diritti di confine.
zione di idonea garanzia e pagamento degli interessi nella
misura stabilita dall’articolo 46.
Art. 49.
3. Quando la data di scadenza della dilazione coincide Interessi per il ritardato pagamento
con un giorno festivo, il termine per il pagamento è posti-
cipato al giorno lavorativo successivo. 1. Ferma restando l’applicazione di eventuali sanzioni,
per il ritardato pagamento dei diritti doganali sono dovuti
Art. 46. gli interessi di mora nei termini e modalità previsti dal-
Interessi sul pagamento dilazionato la normativa unionale in materia doganale, salvo quanto
eventualmente previsto dalla normativa nazionale per i
1. L’agevolazione del pagamento dilazionato di cui diritti doganali diversi dai diritti di confine.
all’articolo 45, comma 2, comporta l’obbligo della corre-
sponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta
Art. 50.
giorni, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle
Garanzia per l’obbligazione doganale
sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato
potenziale o esistente
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, con
riferimento, per ciascun anno, al suo valore al 1° gennaio,
1. Nei casi in cui la normativa doganale unionale pre-
per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno, e al 1° luglio,
veda la prestazione di una garanzia, essa è dovuta anche
per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre. Se il predetto
con riferimento a tutti i diritti di confine, relativi interessi
tasso è inferiore allo 0,50 per cento, si applica comunque
e oneri.
un tasso di interesse nella misura pari allo 0,50 per cento.
2. Le garanzie dovute per il deposito o il trasporto di
Art. 47. prodotti non unionali soggetti ad accisa sono calcolate,
Ritardo nel pagamento dei diritti per quanto riguarda l’accisa stessa, nella stessa misura
percentuale stabilita sui corrispondenti prodotti nazionali
1. Per i diritti di confine accertati prima dello svincolo stoccati nei depositi fiscali o trasportati ai sensi, rispetti-
della merce, in caso di mancato pagamento entro il ter- vamente, degli articoli 5 e 6 del testo unico delle disposi-
mine di dieci giorni dall’accettazione dei risultati della zioni legislative concernenti le imposte sulla produzione
verifica ai sensi del normativa doganale unionale, ovve- e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
ro dalla notifica del provvedimento di cui all’articolo 34, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Le
comma 6, l’ufficio dell’Agenzia comunica alla parte le garanzie sono limitate al 10 per cento dell’ammontare
attività che saranno poste in essere in conformità alla dell’accisa quando si tratta di operazioni di perfeziona-
normativa doganale unionale, ivi inclusa la vendita della mento attivo effettuate da soggetti che lavorano le merci
merce, se non provvede al pagamento entro il termine di in propri stabilimenti gestiti in regime di deposito fiscale.
trenta giorni. In tali casi i crediti per i tributi e i relativi interessi, per
2. Per i diritti di confine accertati successivamente allo le sanzioni pecuniarie e per le spese di ogni specie sono
svincolo della merce, in caso di mancato pagamento en- garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro credito-
tro il termine di dieci giorni dalla notifica dell’avviso di re, sulle merci e su ogni altro bene mobile esistente negli
accertamento, si procede mediante riscossione coattiva. stabilimenti degli operatori ammessi a fruire delle agevo-
lazioni, nonché nei magazzini annessi ai predetti stabili-
3. Per gli interessi e gli oneri accessori connessi a diritti
menti o in altri luoghi comunque sottoposti a vigilanza
di confine, si applicano i commi 1 e 2.
finanziaria, nella disponibilità degli stessi operatori.
4. In caso di ritardo nel pagamento di diritti doganali,
compresi interessi e oneri accessori, diversi dai diritti di
Art. 51.
confine, si procede, salvo specifica disciplina, ai sensi del
Riduzione dell’importo della garanzia
comma 2.
ed esonero dalla garanzia
Art. 48.
1. Il competente ufficio dell’Agenzia può autorizzare,
Termini per la notifica dell’obbligazione doganale
su richiesta, la riduzione dell’importo della garanzia o
l’esonero dalla garanzia per i diritti doganali.
1. I termini per la notifica dell’obbligazione doganale
avente a oggetto diritti di confine sono disciplinati dalle 2. Con provvedimento dell’Agenzia sono stabilite le
vigenti disposizioni dell’Unione europea. condizioni e i criteri da soddisfare per la concessione dei
2. Qualora l’obbligazione avente a oggetto i diritti di benefici di cui al comma 1.
confine sorga a seguito di un comportamento penalmente
3. La concessione può essere revocata, in qualsiasi mo-
rilevante, il termine per la notifica dell’obbligazione do-
mento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilità del
ganale è di sette anni.
beneficiario, il quale, entro cinque giorni dalla notifica
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano della revoca, deve prestare la prescritta cauzione relativa-
alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016. mente alle operazioni in corso.
— 18 —
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Art. 52. Art. 56.
Forme di garanzia Spese per l’introduzione nelle strutture di deposito per
la custodia temporanea su disposizione dell’Agenzia
1. La garanzia può essere costituita in una delle se-
guenti forme:
1. Le spese di custodia, anche quando l’introduzione
a) deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pa-
nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sia
gamento individuato dall’Agenzia come equivalente a un
stata effettuata su disposizione dell’Agenzia, sono a cari-
deposito in contanti, in euro;
co del proprietario o del vettore titolare delle merci.
b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa con-
forme alla vigente normativa unionale e ai modelli di fi- 2. L’Agenzia non risponde delle avarie e dei deperi-
deiussione predisposti dall’Agenzia. menti naturali delle merci in temporanea custodia, né dei
2. La forma di garanzia di cui al comma 1, lettera b ) , è danni e delle perdite derivanti da cause a essa non imputa-
subordinata all’accettazione da parte del competente uf- bili, ancorché si tratti di merci introdotte nelle strutture di
ficio dell’Agenzia, che può rifiutarla con provvedimento deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione
motivato. dell’Agenzia.
3. L’Agenzia può autorizzare altre forme di garanzia
che assicurino in modo equivalente il pagamento dell’im-
porto dei diritti di confine all’importazione o all’espor-
TITOLO III
MOVIMENTO DELLE MERCI
tazione corrispondente all’obbligazione doganale e degli
altri oneri.
Art. 53. Capo I
Rimborsi e sgravi DISPOSIZIONI SULLA TEMPORANEA CUSTODIA DELLE MERCI
1. Il competente ufficio dell’Agenzia riconosce, secon-
do le disposizioni e le procedure previste in materia do-
Art. 57.
ganale unionale, il diritto al rimborso e allo sgravio delle
Esercizio della temporanea custodia
somme relative a diritti di confine corrisposti o contabi-
lizzati in misura maggiore al dovuto.
1. Se, relativamente alle merci introdotte nelle strut-
Art. 54. ture autorizzate per la custodia temporanea vengono ri-
Restituzione delle somme per il tramite scontrate mancanze o deficienze, il gestore corrisponde
dei rappresentanti doganali i diritti relativi alle merci non rinvenute, calcolati sulla
base degli elementi indicati nella dichiarazione di tempo-
1. Il rimborso di diritti di confine indebitamente riscos- ranea custodia o desunti da altri accertamenti, nella mi-
si ovvero lo svincolo totale o parziale di somme assunte sura più elevata applicabile dalla data di introduzione a
in deposito dall’Agenzia può essere eseguito nelle mani quella dell’accertamento della loro mancanza o deficien-
del rappresentante doganale, qualora tali diritti o somme za. Se sono riscontrate eccedenze o la presenza di merci
afferiscano a un’operazione doganale dallo stesso com- diverse rispetto a quelle risultanti dalle scritture, il gestore
piuta in rappresentanza del titolare della merce. prende in carico le merci irregolarmente presenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a con-
dizione che: 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche al caso di sostituzione di merce.
a) risulti comprovato che il pagamento dei diritti di
confine è stato effettuato dal medesimo rappresentante
doganale;
Capo II
b) nel caso di somme in deposito, la ricevuta sia fir- ENTRATA DELLE MERCI
mata dal rappresentante doganale in qualità di effettivo
versante;
c) il titolare delle merci rappresentato non ab- Sezione Prima
bia notificato all’Agenzia la cessazione del rapporto di Arrivi da laghi
rappresentanza;
d) il rappresentante doganale richiedente non risulti
sospeso dalle operazioni doganali ovvero destinatario di
Art. 58.
un provvedimento di revoca dell’abilitazione.
Arrivi da laghi
Art. 55.
1. Le merci trasportate nel lago Maggiore o nel lago
Interessi passivi
di Lugano per l’introduzione nel territorio doganale
1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizio- dell’Unione europea sono presentate a uno degli uffici in-
ni, gli interessi relativi ai diritti doganali diversi dal dazio dividuati con provvedimento dell’Agenzia e non possono
indebitamente corrisposti sono dovuti nei termini e con attraversare le acque nazionali di detti laghi se non sono
le modalità indicate dalla normativa doganale unionale. scortate da idonea documentazione doganale.
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Sezione seconda sanzioni applicabili, può ordinare che le merci presenti a
Arrivi dal mare e per via aerea bordo siano scaricate per essere custodite nei depositi di
temporanea custodia o in altri locali, a rischio e spese dei
comandanti e dei capitani.
Art. 59.
Responsabilità di comandanti e capitani
Art. 64.
1. I comandanti e capitani sono responsabili della os- Aeroporti doganali
servanza delle norme del presente allegato nei riguardi
delle merci trasportate, ferma la responsabilità degli altri 1. Ogni comandante di aeromobile proveniente da altro
soggetti stabilita dalla normativa doganale unionale. Stato è obbligato ad atterrare in un aeroporto doganale.
2. Gli aeroporti doganali sono individuati dal Ministero
Art. 60. delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Mini-
Divieti di approdo e di sosta delle navi stero dell’economia e delle finanze.
1. L’Agenzia, anche su richiesta della Guardia di fi-
Art. 65.
nanza, per la tutela degli interessi doganali, può vietare
Atterraggi forzati degli aeromobili
ai capitani di rasentare il lido, gettare l’ancora, stare alla
cappa, mettersi in comunicazione con il territorio dello
1. Nel caso di atterraggio per causa di forza maggiore
Stato in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci
fuori degli aeroporti doganali, il comandante dell’aero-
non unionali e di approdare.
mobile deve denunciare, entro il più breve termine, l’av-
venuto atterraggio al più vicino ufficio dell’Agenzia o
Art. 61.
comando della Guardia di finanza o altro organo di poli-
Obbligo del manifesto del carico. Vigilanza
zia ovvero al sindaco per le opportune constatazioni e per
ottenere l’autorizzazione a ripartire. L’autorità avvertita,
1. Salvi i vincoli e le deroghe derivanti dalla normativa
che non sia l’Agenzia o la Guardia di finanza, ne dà im-
doganale unionale e dagli obblighi internazionali o da al-
mediata comunicazione a una delle predette autorità.
tre disposizioni nazionali, i comandanti e i capitani sono
muniti del manifesto del carico, rispettivamente:
Art. 66.
a) al momento dell’atterraggio o prima del decollo
Aeromobili viaggianti senza merci a bordo
dell’aeromobile;
b) al momento dell’ingresso nella zona di vigilanza
1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
doganale marittima o prima della partenza della nave.
nanze, di concerto con le altre amministrazioni eventual-
2. Con provvedimento dell’Agenzia è stabilito il con- mente interessate, possono essere stabilite le condizioni
tenuto del manifesto, in conformità alla normativa do- al ricorrere delle quali gli aeromobili viaggianti senza
ganale unionale e agli obblighi previsti da convenzioni merci a bordo entro lo spazio aereo sottoposto alla so-
internazionali. vranità dello Stato possano atterrare anche in aeroporti
diversi da quelli doganali.
Art. 62.
Trasmissione del manifesto del carico Capo III
1. Con provvedimento dell’Agenzia sono individuati USCITA DELLE MERCI
gli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa doganale
unionale assolti con la trasmissione del manifesto.
Art. 67.
2. Il manifesto è trasmesso con le modalità e tempi- Vendita di prodotti non unionali ai viaggiatori in uscita
stiche stabilite dalla normativa doganale unionale e dal-
le disposizioni tecniche individuate con provvedimento 1. Le amministrazioni, gli enti e gli esercenti porti, ae-
dell’Agenzia, nel quale sono stabiliti anche i casi di eso- roporti, ferrovie, strade e autostrade possono essere auto-
nero dall’obbligo di trasmissione. rizzati a istituire e gestire direttamente o a mezzo di loro
3. Nei casi in cui non contenga le informazioni pre- concessionari, rispettivamente nell’ambito di stazioni
scritte il manifesto, agli effetti del presente allegato, si marittime, aeroportuali e ferroviarie di confine e in pros-
considera come non trasmesso. simità dei transiti internazionali stradali e autostradali,
speciali negozi per la vendita, ai viaggiatori in partenza
4. L’Agenzia può richiedere ai capitani e ai comandanti
verso Paesi o territori non facenti parte del territorio do-
di esibire tutti gli altri documenti di bordo. Tale richiesta
ganale dell’Unione, di prodotti non unionali in esenzione
è obbligatoria quando sono rilevate differenze tra i dati
da tributi, destinati a essere usati o consumati fuori del
risultanti dal manifesto e la consistenza del carico.
territorio doganale.
Art. 63. 2. L’autorizzazione è rilasciata dall’Agenzia, che sta-
Effetti della mancata trasmissione del manifesto bilisce le modalità di gestione del negozio. Il rilascio
dell’autorizzazione è subordinato alla condizione che il
1. In caso di mancata trasmissione del manifesto entro servizio possa svolgersi senza pregiudizio per gli interessi
il termine previsto, l’Agenzia, indipendentemente dalle fiscali e senza intralcio allo scorrimento del traffico.
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Titolo IV Capo II
PROCEDURE E REGIMI DOGANALI PARTICOLARI SPECIALI AGEVOLAZIONI PER IL TRAFFICO INTERNAZIONALE
Capo I Art. 72.
DEPOSITO DOGANALE E ISTITUTI SPECIALI Temporanea esportazione
1. Fatti salvi i vincoli derivanti dall’ordinamento
Art. 68. dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali, il
competente ufficio dell’Agenzia può autorizzare l’espor-
tazione temporanea di merce unionale, destinata a essere
Condizioni per il deposito nelle strutture di deposito reimportata tal quale, da utilizzare come campioni, per
per la custodia temporanea sotto diretta gestione studio, per visionatura, per esperimento, per collaudo, per
dell’Agenzia tentarne la vendita, per manifestazioni culturali, fieristi-
che, artistiche, sportive, tecniche, scientifiche, per turi-
1. Le merci depositate nelle strutture di deposito per la
smo, per spettacoli, esclusi quelli cinematografici, per pa-
custodia temporanea sotto diretta gestione dell’Agenzia,
scolo, per riproduzione nonché per altre similari esigenze.
quando possibile, devono essere racchiuse in colli e que-
2. Le merci di cui al comma 1 possono rimanere vin-
sti sigillati.
colate alla temporanea esportazione per il tempo neces-
2. Su autorizzazione e con l’assistenza dell’Agenzia, il
sario a raggiungere la finalità per cui sono state espor-
titolare delle merci può vigilare sulle merci e ha facoltà di
tate e comunque per un periodo massimo di trentasei
disfare i colli e di estrarne campioni.
mesi, eventualmente prorogabile su richiesta motivata
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle fi- dell’interessato.
nanze sono stabiliti i criteri in base ai quali l’Agenzia fis-
sa e aggiorna l’importo dovuto per le spese di custodia nei Art. 73.
magazzini di temporanea custodia sotto diretta gestione Ammissione temporanea di veicoli in uso privato
dell’Agenzia. nell’ambito di convenzioni internazionali
Art. 69. 1. Per l’ammissione temporanea di veicoli, navi e aero-
Vigilanza sui magazzini e depositi doganali mobili si osservano le condizioni stabilite dalla normativa
doganale unionale e dai trattati internazionali vigenti in
1. L’Agenzia esercita la vigilanza sui magazzini e sui materia.
depositi doganali, in via ordinaria, ogni due anni.
2. Per la mancata osservanza delle condizioni di cui al
2. L’Agenzia può altresì effettuare verifiche straordina- comma 1, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI,
rie, anche senza preavviso, quando lo ritenga opportuno. Capi I e II.
Art. 70. Capo III
Istituzione ed esercizio delle zone franche PROVVISTE E DOTAZIONI DI BORDO
DELLE NAVI E DEGLI AEROMOBILI
1. Le zone franche doganali previste dalla normativa
doganale unionale sono istituite con legge che individua
il termine di presentazione della proposta di perimetrazio- Art. 74.
ne e l’autorità alla quale competono l’elaborazione di tale Provviste e dotazioni di bordo
proposta e i poteri di gestione.
1. L’approvvigionamento di aeromobili e navi consiste
2. La perimetrazione di cui al comma 1 è approvata con
nella fornitura di provviste e dotazioni di bordo.
provvedimento dell’Agenzia entro sessanta giorni dalla
presentazione della proposta. 2. Le provviste di bordo consistono in merci destinate
a essere consumate a bordo per assicurare:
3. Con il provvedimento di cui al comma 2 possono
essere stabilite le condizioni per l’operatività della zona a) il soddisfacimento delle normali esigenze di
franca ed è individuato l’ufficio dell’Agenzia competente consumo delle persone componenti l’equipaggio e dei
per la vigilanza e per ogni altro procedimento previsto passeggeri;
dalla normativa doganale unionale. b) l’alimentazione degli organi di propulsione del-
la nave e dell’aeromobile e il funzionamento degli altri
Art. 71. macchinari e apparati di bordo;
Punti franchi nel porto di Trieste
c) la manutenzione e la riparazione della nave e
dell’aeromobile, nonché delle relative dotazioni di bordo;
1. Per i punti franchi compresi nella zona del porto
franco di Trieste di cui all’allegato VIII al trattato di pace d) la conservazione, la lavorazione e la confezione a
fra l’Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Pa- bordo delle merci trasportate.
rigi il 10 febbraio 1947, e reso esecutivo con decreto le- 3. Le dotazioni di bordo consistono in macchinari, at-
gislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre trezzi, strumenti, mezzi di salvataggio, parti di ricambio,
1947, n. 1430, restano ferme le vigenti disposizioni più arredi e ogni altro oggetto suscettibile di utilizzazione rei-
favorevoli. terata destinato a ornamento del mezzo di trasporto.
— 21 —
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4. Fermo restando quanto previsto dagli obblighi in- Art. 77.
ternazionali, per le provviste e le dotazioni di bordo, la Esecuzione dei verbali di aggiudicazione
dichiarazione di esportazione costituisce prova dell’avve- e dei contratti di vendita
nuto imbarco, ai sensi della normativa doganale unionale.
1. Dal perfezionamento della vendita decorrono i ter-
Titolo V mini per vincolare le merci a un regime doganale o per
TRATTAMENTO DELLE MERCI riesportarle.
2. La somma ricavata dalla vendita, esclusi i diritti do-
Art. 75. ganali, è destinata in primo luogo al recupero delle spese
Cessione e distruzione dei beni di custodia e di vendita sostenute dall’Agenzia.
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 95 3. La parte residua della somma di cui al comma 2 è
e 96, l’Agenzia può procedere alla vendita delle merci assunta in deposito dall’Agenzia e resta a disposizione
nei casi previsti dalla normativa doganale unionale, nel degli eventuali aventi diritto, i quali possono chiederne la
rispetto delle disposizioni di cui al regio decreto 18 no- restituzione a pena di decadenza, non oltre due anni dalla
vembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, vendita. Trascorso inutilmente tale termine, la somma è
n. 827, salvo quanto diversamente disciplinato nel pre- incamerata a favore dell’Erario.
sente allegato.
4. Salvo che non siano state oggetto di confisca, fino
2. La vendita delle merci può essere affidata a soggetti
a che non sia avvenuta la cessione, la distruzione o la
terzi, autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni e indi-
vendita, gli aventi diritto possono ottenere la disponibi-
viduati nel rispetto della normativa unionale e nazionale.
lità delle merci presentando una dichiarazione diretta a
3. In caso di vendita, le merci non unionali sono sog- vincolarle a un regime doganale, previo pagamento delle
gette alle relative formalità doganali con pagamento dei
spese di custodia di pertinenza dell’Agenzia e di quelle
diritti di confine dovuti, qualora debbano essere immesse
già sostenute per la procedura di vendita, nonché dei dirit-
in consumo nell’Unione europea.
ti doganali dovuti, in caso di immissione in consumo nel
4. In alternativa alla vendita, in osservanza dei principi territorio doganale.
di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, le mer-
ci possono essere: 5. Nei confronti dell’avente diritto che ottiene lo svin-
colo della somma residua di cui al comma 3 ovvero il
a) assegnate a titolo gratuito a enti pubblici o a isti-
recupero della disponibilità della merce di cui al comma 4
tuti aventi scopi di assistenza e beneficenza, col vinco-
è contestata, ove ne ricorrano i presupposti, la violazione
lo della destinazione agli scopi predetti, quando si tratti
relativa alla mancata presentazione, entro il prescritto ter-
di merci deperibili di esigua quantità e di nessun valore
commerciale; mine, della dichiarazione doganale.
b) acquisite dall’Agenzia per un utilizzo a fini istitu- 6. Le merci invendute sono di regola distrutte, salvo
zionali ovvero cedute ad altre amministrazioni pubbliche che l’Agenzia non ritenga di acquisirle per un utilizzo a
qualora funzionali all’esercizio delle loro attribuzioni. fini istituzionali o disporne la gratuita cessione a norma
dell’articolo 75, comma 4, lettera a ) .
Art. 76.
Procedimenti per la vendita delle merci
TITOLO VI
VIOLAZIONI DOGANALI
1. Prima della vendita, l’Agenzia definisce il prezzo di
vendita delle merci, che costituirà il prezzo base, tenendo
conto dei prezzi di mercato e dello stato d’uso.
Capo I
2. Quando la vendita è effettuata al pubblico incanto
il relativo avviso, contenente l’indicazione del giorno, SANZIONI DI NATURA PENALE
dell’ora e del luogo della gara, è pubblicato sul sito in-
ternet dell’Agenzia almeno dieci giorni prima della gara
Art. 78.
stessa.
Contrabbando per omessa dichiarazione
3. Quando la vendita è effettuata mediante licitazione
privata, il relativo invito, contenente le medesime indica-
1. É punito con la multa dal 100 per cento al 200 per
zioni del comma 2, è inviato ad almeno cinque operatori
cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di
economici che possano avere interesse, nel rispetto del
presentare la dichiarazione doganale:
criterio di rotazione.
4. Sia nell’avviso che nell’invito sono altresì indicati, a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ov-
per ciascun oggetto o per ciascun lotto, il prezzo base, la vero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e
posizione doganale della merce, l’ammontare degli even- a qualunque titolo, merci non unionali;
tuali diritti di confine dovuti, nonché la necessità di espe-
b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale
rire le formalità doganali.
merci unionali.
5. Qualora l’aggiudicazione non abbia luogo al primo
incanto, le merci invendute sono messe in vendita con 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui
una successiva gara al migliore offerente, prescindendosi che detiene merci non unionali, quando ricorrono le cir-
dal prezzo base. costanze previste nell’articolo 19, comma 2.
— 22 —
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Art. 79. Art. 83.
Contrabbando per dichiarazione infedele Contrabbando nell’esportazione temporanea e nei
regimi di uso particolare e di perfezionamento
1. Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore
delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per 1. Chiunque, nelle operazioni di esportazione tempo-
l’applicazione della tariffa e per la liquidazione dei dirit- ranea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamen-
ti in modo non corrispondente all’accertato è punito con to, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di
la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a
confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o inde-
manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudo-
bitamente richiesti in restituzione.
lenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per
cento dei diritti di confine dovuti.
Art. 80.
Contrabbando nel movimento delle merci marittimo,
Art. 84.
aereo e nei laghi di confine
Contrabbando di tabacchi lavorati
1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per
1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista
cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aero-
o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un
mobili o il capitano di navi che:
quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superio-
a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello
re a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall’ar-
Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più
ticolo 39 - quinquies del testo unico di cui al decreto legi-
vicino ufficio dell’Agenzia;
slativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione
b) al momento della partenza non ha a bordo merci da due a cinque anni.
non unionali o in esportazione con restituzione di diritti,
2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto
le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la
un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi
dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze ag-
c) trasporta merci non unionali nel territorio dello
gravanti di cui all’articolo 85, sono puniti con la sanzione
Stato senza essere munito del manifesto, della dichiara-
amministrativa del pagamento di una somma di denaro di
zione sommaria e degli altri documenti doganali quando
euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non
sono prescritti.
inferiore in ogni caso a euro 5.000.
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al:
3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando
a) capitano della nave che, in violazione del divieto
risultano:
di cui all’articolo 60, trasportando merci non unionali, ra-
a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la san-
senta le sponde nazionali o getta l’àncora, sta alla cappa
zione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500;
ovvero comunque si mette in comunicazione con il ter-
ritorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzio-
l’imbarco delle merci stesse; nali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro
b) comandante dell’aeromobile che, trasportando 1.000.
merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale
e omette di denunciare l’atterraggio, entro il giorno lavo- Art. 85.
rativo successivo, alle autorità indicate all’articolo 65. In Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando
tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel ter- di tabacchi lavorati
ritorio doganale, oltre il carico, anche l’aeromobile.
1. Se i fatti previsti dall’articolo 84 sono commessi
Art. 81. adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone
Contrabbando per indebito uso di merci importate estranee al reato, la pena è aumentata.
con riduzione totale o parziale dei diritti 2. Nelle ipotesi previste dall’articolo 84, si applica la
multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di pro-
1. Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non
dotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
unionali, importate in franchigia o con riduzione dei dirit-
a) nel commettere il reato o nei comportamenti di-
ti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il
quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito retti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l’im-
con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti punità del reato, l’autore fa uso delle armi o si accerti
di confine dovuti. averle possedute nell’esecuzione del reato;
b) nel commettere il reato o immediatamente dopo,
Art. 82. l’autore è sorpreso insieme a due o più persone in condi-
Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse zioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
a restituzione di diritti
c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede
pubblica o contro la pubblica amministrazione;
1. Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di otte-
nere indebita restituzione di diritti stabiliti per l’importa- d) nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato
zione delle materie prime impiegate nella fabbricazione mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omolo-
di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 gate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostaco-
per cento al 200 per cento dell’ammontare dei diritti che lare l’intervento degli organi di polizia ovvero a provoca-
indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere. re pericolo per la pubblica incolumità;
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e) nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato so- Art. 88.
cietà di persone o di capitali ovvero si è avvalso di di- Circostanze aggravanti del contrabbando
sponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati
1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è pu-
che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio,
nito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per
la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di rea-
commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto
to, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990, ratificata e resa
appartenenti a persona estranea al reato.
esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che
2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta
comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di
la reclusione da tre a cinque anni:
assistenza giudiziaria con l’Italia aventi a oggetto il delit-
to di contrabbando. a) quando, nel commettere il reato o immediata-
mente dopo, nella zona di vigilanza, l’autore è sorpreso
a mano armata;
Art. 86.
b) quando, nel commettere il reato o immediatamen-
Associazione per delinquere finalizzata
te dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici
al contrabbando di tabacchi lavorati
di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condi-
zioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro
commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 84 la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
ovvero dall’articolo 40- bis del testo unico delle disposi-
d) quando l’autore è un associato per commettere
zioni legislative concernenti le imposte sulla produzione
delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli
e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, per cui l’associazione è stata costituita;
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche
e) quando l’ammontare di almeno uno dei diritti di
con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62- quater ,
confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a
62 -quater .1, 62 -quater .2 e 62- quinquies di cui al citato
100.000 euro.
testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, diri-
3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta
gono, organizzano o finanziano l’associazione sono puni-
la reclusione fino a tre anni quando l’ammontare di alme-
ti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
no uno dei diritti di confine dovuti, distintamente consi-
2. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclu- derati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro
100.000.
sione da un anno a sei anni.
3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è Art. 89.
di dieci o più. Recidiva nel contrabbando
4. Se l’associazione è armata ovvero se ricorrono le cir- 1. Colui che, dopo essere stato condannato in via defi-
costanze previste dall’articolo 85, comma 2, lettere d ) o nitiva per delitto di contrabbando, commette un altro de-
e) , ovvero dall’articolo 40- ter , comma 2, lettere d ) o e) , litto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la
del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli reclusione fino a un anno.
articoli 62- quater , 62 -quater .1, 62- quater .2 e 62- quin- 2. Se il recidivo in un delitto di contrabbando commet-
quies del medesimo testo unico, si applica la pena della te un altro delitto di contrabbando per il quale la legge
reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal stabilisce la sola multa, la pena della reclusione di cui al
comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 1 è aumentata dalla metà a due terzi.
comma 2. L’associazione si considera armata quando i 3. Quando non ricorrono le circostanze previste nel
partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento presente articolo, la recidiva nel contrabbando è regolata
delle finalità dell’associazione, di armi o materie esplo- dal codice penale.
denti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Art. 90.
5. Le pene previste dall’articolo 84 e dal presente ar-
Contrabbando abituale
ticolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti
dell’autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per 1. È dichiarato delinquente abituale in contrabbando
evitare che l’attività delittuosa sia portata a ulteriori con- chi riporta una condanna per delitto di contrabbando,
seguenze anche aiutando concretamente l’autorità di po- dopo essere stato condannato in via definitiva per tre con-
lizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi de- trabbandi, commessi entro dieci anni e non contestual-
cisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione mente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti
o la cattura degli autori del reato o per l’individuazione di o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessi-
risorse rilevanti per la commissione dei delitti. vamente a euro 30.000.
Art. 91.
Art. 87.
Contrabbando professionale
Equiparazione del delitto tentato a quello consumato
1. Chi, dopo avere riportato quattro condanne in via
1. Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al definitiva per delitto di contrabbando, riporta una con-
presente Capo il reato tentato è equiparato a quello danna per un altro delitto di contrabbando è dichiarato
consumato. delinquente professionale in contrabbando, qualora, avu-
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to riguardo alla condotta e al genere di vita del colpevole Art. 95.
e alle altre circostanze indicate nell’articolo 133, secondo Destinazione di beni sequestrati o confiscati
comma, del codice penale, debba ritenersi che egli viva a seguito di operazioni anticontrabbando
abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del
1. I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici
reato.
registri, le navi e gli aeromobili sequestrati nel corso di
operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono
Art. 92. affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli
Contrabbando abituale o professionale secondo organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego
il codice penale in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad al-
tri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economi-
ci, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela
1. Gli effetti della dichiarazione di abitualità e di pro-
ambientale.
fessionalità nel contrabbando sono regolati dall’artico-
lo 109 del codice penale. Le disposizioni degli articoli 90 2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all’assicura-
zione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromo-
e 91 non pregiudicano l’applicazione degli articoli 102 e
bili, ivi incluse le formalità doganali, se necessarie, sono
105 del codice penale, quando ricorrono le condizioni ivi
a carico dell’ufficio o comando usuario.
previste.
3. L’Agenzia, prima di procedere all’affidamento in
custodia giudiziale o alla distruzione dei beni mobili di
Art. 93. cui, rispettivamente, ai commi 1 e 6, deve chiedere pre-
Delle misure di sicurezza personali non detentive. ventiva autorizzazione all’autorità giudiziaria competen-
Libertà vigilata te che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta.
1. Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la 4. Nel caso di dissequestro di merci deperibili rientran-
pena della reclusione superiore a un anno, è sempre ordi- ti tra i beni di cui al comma 1, per i quali si sia proce-
nata la sottoposizione del condannato alla libertà vigilata. duto alla distruzione, all’avente diritto è corrisposta una
indennità sulla base delle quotazioni di mercato espresse
2. Ad assicurare l’esecuzione di tale misura concorre la in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del
Guardia di finanza. bene al momento del sequestro.
5. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato
Art. 94. a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono
assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avu-
Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca
to l’uso.
6. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affida-
1. Nei casi di contrabbando, è sempre ordinata la con-
mento o di assegnazione ai sensi dei commi 1 e 5, i beni,
fisca delle cose che servirono o furono destinate a com-
qualora ne siano vietati la fabbricazione, il possesso, la
mettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero
detenzione o la commercializzazione, sono ceduti ai fini
il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere
della loro distruzione. In caso di distruzione, la cancella-
alla confisca delle cose di cui al primo periodo, è ordinata
zione dei beni dai pubblici registri è esente da qualsiasi
la confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un tributo o diritto.
valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibili-
7. Gli uffici dell’Agenzia, competenti per territorio,
tà, anche per interposta persona.
possono stipulare convenzioni per la distruzione, in coe-
2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di renza con la disciplina unionale e nazionale in materia di
contratti pubblici.
trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati
allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano 8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o nanze, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato
l’autonomia, in difformità delle caratteristiche costruttive ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del
omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme
presente articolo.
concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza
in mare.
Capo II
3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 240 del co- SANZIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA
dice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente
a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non
Art. 96.
averne potuto prevedere l’illecito impiego, anche occa-
Sanzioni amministrative
sionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
1. È punito con la sanzione amministrativa dal 100 per
4. Le disposizioni del presente articolo si osservano an-
cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, e co-
che nel caso di applicazione della pena su richiesta a nor-
munque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le
ma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale.
violazioni di cui all’articolo 79, in misura non inferiore
5. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su a euro 1.000, chiunque commette le violazioni di cui agli
richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di proce- articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente:
dura penale per taluno dei delitti previsti dall’articolo 88, a) ricorra una delle circostanze aggravanti di cui
comma 2, si applica l’articolo 240- bis del codice penale. all’articolo 88, comma 2, lettere da a ) a d ) ;
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b) l’ammontare di almeno uno dei diritti di confine c) quando le differenze in più o in meno nella quan-
dovuti o indebitamente percepiti, distintamente conside- tità o nel valore non superano il 5 per cento per ciascun
rati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti singolo dichiarato;
in restituzione, sia superiore a euro 10.000. d) quando le merci non siano occultate, nascoste nei
2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta di un terzo bagagli, nei colli, nelle suppellettili, o fra merci di altro
quando i maggiori diritti di confine dovuti sono inferiori genere o nei mezzi di trasporto e siano rese disponibili in
al 3 per cento di quelli dichiarati. maniera evidente ai fini della verifica;
e) quando le violazioni rientrano nei casi di cui ai
3. Fermo restando quanto previsto al comma 4, la san-
commi 2, 3, 4 e 5.
zione di cui al comma 1 non si applica se l’ammontare
dei diritti di confine complessivamente dichiarati è pari o 10. Quando la violazione consiste in una differenza tra
superiore a quelli complessivamente accertati. la quantità dichiarata e quella accertata, la confisca ha a
oggetto la quantità di merce eccedente quella dichiara-
4. Quando nella dichiarazione non sono indicati in
ta. Nel caso di beni indivisibili, la confisca ha a oggetto
maniera esatta e completa tutti gli elementi prescritti per
l’intero bene. Nel caso di beni a seguito di viaggiatori,
il compimento dei controlli e l’ammontare dei diritti di
la confisca si applica qualora il valore complessivo dei
confine complessivamente dichiarati è pari o superiore a
beni rinvenuti sia pari o superiore a tre volte la franchigia
quelli complessivamente accertati, in luogo della sanzio-
doganale.
ne di cui al comma 1 si applica la sanzione nella misura
11. Per le merci e i mezzi di cui è ordinata la confisca, ai
da euro 150 a euro 1.000; in presenza di più articoli, tale
sensi dei commi 7, 8, 9 e 10, si osservano le disposizioni
sanzione si applica una sola volta.
di cui all’articolo 95. I provvedimenti per i quali, in base
5. Qualora, nella verifica delle merci immesse nei ma- al citato articolo 95, è competente l’autorità giudiziaria
gazzini o recinti di custodia temporanea o nei depositi, si sono adottati dall’Ufficio dell’Agenzia territorialmente
trovi, rispetto alla giacenza dichiarata, un’eccedenza di competente in relazione al luogo in cui la violazione è
quantità inferiore al 2 per cento o una deficienza di quan- stata accertata.
tità inferiore al 2 per cento oltre il calo riconosciuto, la
12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 si
sanzione di cui al comma 1 non si applica.
applicano anche in caso di violazione di cui all’artico-
6. Se la deficienza di quantità di cui al comma 5 è supe- lo 84, commi 2 e 3. In tali casi è sempre ordinata la confi-
riore al 2 per cento oltre il calo riconosciuto, la sanzione sca amministrativa dei tabacchi lavorati di contrabbando.
di cui al comma 1 è calcolata sull’intera differenza, senza 13. Non si applicano le sanzioni amministrative in tutti
tener conto di detto calo. Se non si conosce il peso della i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all’ar-
merce mancante, questo è calcolato in base alla media di ticolo 42, è avviata su istanza del dichiarante. Sugli even-
quelle della stessa specie. tuali maggiori diritti di confine sono dovuti gli interessi
di cui all’articolo 49, qualora l’istanza di revisione della
7. Nei casi di cui al comma 1, ad eccezione della fatti-
dichiarazione sia presentata oltre novanta giorni dopo lo
specie di cui all’articolo 82, è sempre ordinata la confisca
svincolo delle merci cui detta dichiarazione si riferisce.
amministrativa delle merci oggetto dell’illecito. Il rela-
tivo provvedimento è adottato dall’Ufficio dell’Agenzia 14. Nell’ipotesi di cui all’articolo 79, quando l’autori-
territorialmente competente in relazione al luogo in cui la tà giudiziaria non ravvisa una condotta dolosa, l’autore è
violazione è stata accertata. punito, a titolo di colpa, con la sanzione amministrativa
dall’80 per cento al 150 per cento dei diritti di confine
8. La confisca di cui al comma 7 riguarda anche i mezzi
dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500. In
di trasporto utilizzati per commettere la violazione che ri-
tale ipotesi, si applicano, altresì, i commi 2, 3 e 4.
sultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero
contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capaci-
Art. 97.
tà di carico o l’autonomia in difformità delle caratteristi-
Violazioni nelle zone extra-doganali
che costruttive omologate.
9. I commi 7 e 8 non si applicano, oltre che nei casi 1. È punito con la sanzione amministrativa dal 100 per
di cui al comma 14, per la violazione di cui al comma 1 cento al 200 per cento dei diritti di confine che sareb-
relativa alla fattispecie di cui all’articolo 79, ove ricorra bero dovuti se la merce fosse immessa in consumo nel
una delle seguenti condizioni: territorio doganale, e comunque in misura non inferiore a
euro 2.000, chiunque, nei territori extra-doganali indicati
a) quando, pur essendo errati uno o più degli ele-
nell’articolo 3, costituisce o gestisce depositi in violazio-
menti indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono
ne dell’articolo 9.
comunque immediatamente desumibili dai documenti di
2. La sanzione di cui al comma 1 è commisurata
accompagnamento prescritti dalla normativa doganale
sull’eccedenza rispetto ai limiti stabiliti.
unionale;
b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute Art. 98.
in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in Violazioni sul manifesto e sulla dichiarazione sommaria
differenti sottovoci di una medesima voce e l’ammonta-
re dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la 1. Qualora si riscontrino differenze tra il numero dei
dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo colli accertato e quello indicato nel manifesto, nella di-
supera di meno di un terzo; chiarazione sommaria di entrata o nella dichiarazione
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sommaria di uscita, ove obbligatoriamente previsti, è Art. 101.
irrogata la sanzione amministrativa da euro 150 a euro Inosservanza di adempimenti per opere in prossimità
2.000. della linea di vigilanza doganale
2. È tenuto al pagamento della sanzione amministra-
1. La violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 7
tiva da euro 300 a euro 2.000 chiunque violi l’obbligo
è punita con la sanzione amministrativa da un decimo
di presentare una dichiarazione sommaria di entrata, una
all’intero valore del manufatto, determinato con le moda-
notifica dell’arrivo di una nave o di un aeromobile o una
lità stabilite con provvedimento dell’Agenzia.
dichiarazione sommaria di uscita.
2. L’Agenzia, accertata la sussistenza di un rilevante
3. Delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 rispondono
pericolo per gli interessi erariali, non diversamente elimi-
solidalmente i soggetti di cui agli articoli 127, 133 e 271
nabile a cura e spese del trasgressore, dispone la demoli-
del Codice.
zione del manufatto in danno e a spese del trasgressore.
Art. 99.
Art. 102.
Inosservanza di obblighi connessi al vincolo a un regime
speciale e alla temporanea esportazione Rifiuto di fornire informazioni e assistenza
1. Chiunque non fornisce all’Agenzia e alla Guardia
1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra
violazione di cui all’articolo 96, comma 1, è punito con di finanza, entro i termini assegnati, la documentazione
la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per e le informazioni richieste, nonché l’assistenza necessa-
cento dei maggiori diritti di confine dovuti e comunque ria ai fini dell’espletamento delle attività di competenza,
in misura non inferiore a euro 500, chiunque, violando è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a
gli obblighi prescritti dalla connessa decisione doganale, euro 10.000.
altera, manomette, trasforma la merce vincolata al regi-
me speciale o alla temporanea esportazione o la rende Art. 103.
inutilizzabile. Altre violazioni
2. Il mancato appuramento del regime speciale e del-
1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra
la temporanea esportazione nei termini e con le modalità
violazione di cui all’articolo 96, comma 1, è punita con la
prescritti è punito con la sanzione amministrativa da euro
sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000:
150 a euro 2.000.
a) l’inosservanza di un provvedimento relativo
Art. 100. all’applicazione della normativa doganale;
Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani b) la fornitura all’Agenzia e alla Guardia di finanza
di navi e ai comandanti di aeromobili di informazioni o documenti inesatti o invalidi;
c) la mancata conservazione dei documenti e delle
1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra
informazioni relativi all’espletamento delle formalità do-
violazione di cui all’articolo 96, comma 1, è punito con
ganali, nonché la tenuta non corretta delle scritture previ-
la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000 il
ste ai fini doganali;
capitano di navi o il comandante di aeromobili che:
d) la manomissione e l’alterazione dei sigilli
a) viola le disposizioni di cui all’articolo 60 ovve-
doganali.
ro omette di denunciare l’approdo, entro il giorno lavo-
rativo successivo, in violazione di prescrizioni, divieti e
limitazioni stabiliti dalla normativa doganale unionale e Capo III
nazionale; DISPOSIZIONI COMUNI AL CONTRABBANDO
b) atterra per cause di forza maggiore fuori dell’ae- E ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
roporto doganale e non segnala l’atterraggio ai sensi
dell’articolo 65; Art. 104.
c) è sprovvisto del manifesto, della dichiarazione Rinvio all’impianto sanzionatorio tributario generale
sommaria di entrata e dei documenti del carico ovvero ne
ritarda la presentazione, quando previsti; 1. Resta ferma l’applicabilità alle violazioni e sanzio-
ni disciplinate dal presente capo delle disposizioni di cui
d) effettua l’imbarco, lo sbarco e il trasbordo di mer-
ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472,
ci, bagagli e persone senza il permesso, ove richiesto.
per quanto non specificamente previsto e in quanto
2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 300
compatibili.
a euro 2.000:
a) il comandante di aeromobili che atterra fuori Art. 105.
dell’aeroporto doganale, ancorché ne segnali l’atterrag- Accertamento delle violazioni
gio alle Autorità di cui all’articolo 65;
b) il capitano di navi e il comandante di aeromobili 1. Le violazioni delle norme contenute nel presente al-
che si oppone agli accertamenti di competenza dell’Agen- legato sono accertate mediante processo verbale.
zia o della Guardia di finanza o ne trasgredisce gli ordini, 2. La stessa disposizione si applica anche per le viola-
ovvero fa partire la nave o l’aeromobile senza il relativo zioni delle disposizioni di ogni altra legge, nei casi in cui
permesso. l’applicazione di essa è demandata all’Agenzia.
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Art. 106. stata accertata, qualora dette violazioni abbiano rilevanza
Competenza dei funzionari dell’Agenzia penale, corredandoli delle indicazioni stabilite nell’arti-
colo 107, comma 3.
1. Ai funzionari dell’Agenzia, nei limiti del servizio cui
sono destinati, è attribuita la facoltà di accertare le vio-
Art. 109.
lazioni della normativa doganale unionale e nazionale e
Invio dei verbali all’autorità giudiziaria
quelle di ogni altra legge la cui applicazione è demandata
alla predetta Agenzia.
1. I processi verbali per i reati per cui non è ammessa
2. Nell’esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, i né l’oblazione, né l’estinzione ai sensi dell’articolo 112,
funzionari dell’Agenzia rivestono la qualità di ufficiali di sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno
polizia tributaria. redatti, alla competente autorità giudiziaria.
2. Nei casi di cui al comma 1, copia dei processi ver-
Art. 107.
bali è contemporaneamente trasmessa, a cura degli stessi
Processo verbale per violazioni accertate
pubblici ufficiali, all’ufficio dell’Agenzia territorialmen-
negli spazi doganali
te competente in base al luogo dove è stata constatata la
violazione, il quale comunica all’autorità giudiziaria le
1. La compilazione del processo verbale per le viola-
zioni del presente allegato accertate entro gli spazi do- indicazioni di cui all’articolo 107, comma 3.
ganali spetta esclusivamente al funzionario dell’Agen-
zia all’uopo delegato, anche a seguito di ricezione di un Art. 110.
rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia Obbligazione civile in dipendenza
giudiziaria. di delitti di contrabbando
2. Fermo restando quanto previsto da specifiche dispo-
1. Quando il delitto di contrabbando sia commesso
sizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente
sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi ge-
allegato, la disposizione di cui al comma 1 si osserva per
nere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industria-
le violazioni di ogni altra disposizione nei casi in cui l’ap-
plicazione di essa è demandata all’Agenzia, sempre che li e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi
sia accertata negli spazi doganali. aperti al pubblico, il capitano, il comandante, il vettore,
il capostazione, il capotreno, l’ente o la persona da cui
3. Fermo restando quanto previsto dal codice di proce-
dipende il servizio o lo stabilimento, l’esercente o il pro-
dura penale, il processo verbale in ogni caso contiene le
prietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una
seguenti indicazioni:
somma pari all’ammontare della multa inflitta, se il con-
a) origine, qualità, quantità e valore delle merci;
dannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla
b) presa in consegna e custodia delle cose sequestrate; loro autorità, direzione o vigilanza e risulti insolvibile.
c) classificazione doganale delle merci; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
d) ammontare dei diritti dovuti nonché delle sanzio- a) quando il condannato è persona dipendente dallo
ni penali e amministrative stabilite dalla legge per le vio- Stato, da una regione, da una provincia o da un comune
lazioni accertate.
o sia sottoposto alla loro autorità, direzione o vigilanza;
4. Il processo verbale è trasmesso all’autorità giudizia-
b) ai gestori di servizi di trasporto, per i delitti di
ria competente per il procedimento penale ove la viola-
contrabbando commessi dai viaggiatori.
zione costituisca reato e, fatto salvo quanto previsto in
materia di competenza per la revisione delle dichiarazio-
Art. 111.
ni, all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente in
Solidarietà di enti e privati. Conversione della pena
base al luogo dove è constatata la violazione salvo che la
violazione sia estinta, a seconda dei casi, ai sensi dell’ar-
1. Per il pagamento della somma indicata nell’artico-
ticolo 112 o per oblazione.
lo 110, sono obbligati solidalmente:
a) il capitano con l’armatore;
Art. 108.
Processi verbali per violazioni accertate fuori b) il comandante dell’aeromobile con la società di
degli spazi doganali navigazione o con il proprietario dell’apparecchio;
c) il capostazione e il capotreno, per le linee gestite
1. I processi verbali concernenti le violazioni del pre-
dall’industria privata, con la società concessionaria.
sente allegato e di ogni altra legge nei casi in cui l’appli-
cazione di essa è demandata all’Agenzia, quando riguar- 2. Qualora anche le persone e gli enti, menzionati nel
dino violazioni accertate fuori degli spazi doganali e per comma 1 e nell’articolo 110 quali obbligati civilmente
le quali può aver luogo l’estinzione ai sensi dell’artico- per il pagamento della multa, risultino insolvibili, si pro-
lo 112 o l’oblazione sono trasmessi, a cura dei pubblici cede, contro il condannato, alla conversione della multa,
ufficiali che li hanno redatti, all’ufficio dell’Agenzia ter- ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre
ritorialmente competente in base al luogo dove è consta- 1981, n. 689.
tata la violazione. 3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
2. L’ufficio competente dell’Agenzia, qualora le viola- del codice di procedura penale e della legge 7 gennaio
zioni non vengano estinte con le modalità di cui al com- 1929, n. 4, relative alla citazione e all’intervento delle
ma 1, invia i verbali all’autorità giudiziaria territorial- persone o degli enti civilmente obbligati per le ammende
mente competente in base al luogo dove la violazione è inflitte a persone dipendenti.
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Art. 112. Art. 115.
Estinzione dei delitti di contrabbando punibili Obbligo del pagamento dei diritti di confine
con la sola multa
1. Il pagamento della multa o della sanzione ammini-
1. Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena strativa non esime dall’obbligo del pagamento dei diritti
della multa, l’autore della violazione può effettuare il pa- di confine, salvo il caso in cui la merce oggetto degli ille-
gamento, oltre che del tributo eventualmente dovuto, di citi sia stata sequestrata o confiscata.
una somma determinata dall’Agenzia in misura non infe- 2. In caso di sequestro o confisca delle merci oggetto
riore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei dell’illecito, i diritti di confine, se non dovuti, sono co-
diritti previsti per la violazione commessa. munque considerati ai fini dell’applicazione delle san-
zioni penali o amministrative, se le stesse devono essere
2. Il pagamento della predetta somma e del tributo
determinate in misura a essi proporzionali.
estingue il reato.
3. Al pagamento di cui al comma 1 è obbligato, solidal-
3. L’estinzione del reato non impedisce l’applicazio- mente con il colpevole, anche il ricettatore.
ne della confisca, la quale è disposta con provvedimento
dell’Agenzia.
Art. 116.
Violazione dei divieti d’importazione e di esportazione
Art. 113.
Oblazione in materia contravvenzionale 1. Le pene comminate dalle leggi speciali relative ai di-
vieti di importazione e di esportazione si applicano senza
1. L’oblazione, ai sensi dell’articolo 13 della legge pregiudizio di quelle stabilite dal presente allegato, quan-
7 gennaio 1929, n. 4, è ammessa anche per le contravven- do il fatto sia anche punibile ai termini di esso.
zioni, il cui massimo non supera euro 50. In questi casi
l’Agenzia può, quando ricorrano particolari circostanze, Art. 117.
determinare la somma da pagare per l’estinzione del reato Applicabilità delle disposizioni penali doganali
anche in misura inferiore al sesto del massimo dell’am- ad alcune leggi speciali
menda stabilita dalla legge, oltre al tributo. Sulla doman-
1. Le disposizioni di questo Titolo sono applicabili
da di oblazione ai sensi dell’articolo 14 della citata legge
anche alle violazioni in materia doganale delle leggi e
n. 4 del 1929, è competente l’Agenzia qualunque sia la
decreti che non contemplino sanzioni particolari per le
misura dell’ammenda, osservate, nel resto, le disposizioni
violazioni medesime.
della predetta legge n. 4 del 1929.
Art. 118.
Art. 114.
Gestione dei beni e delle merci sequestrate o confiscate
Ripartizione dei proventi delle pene
e dei prodotti di confisca 1. Le cose sequestrate per le violazioni previste dal
presente allegato, salva diversa disposizione dell’autorità
1. Le somme riscosse per multe, ammende e sanzioni giudiziaria per le fattispecie costituenti reato, sono prese
amministrative, e le somme ricavate dalla vendita delle in custodia dall’Agenzia.
cose confiscate, fatto salvo quanto di spettanza al Fon-
2. Per assicurare l’identità e la conservazione di esse si
do unico giustizia di cui all’articolo 2 del decreto-legge
osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di
16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,
procedura penale.
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dedotte le spese,
3. Se vi è pericolo di deperimento delle cose sequestra-
sono devolute per metà all’erario.
te, l’Agenzia può procedere alla vendita, previa autoriz-
2. L’altra metà è suddivisa tra l’Agenzia e la Guardia di zazione, per le fattispecie costituenti reato, dell’autorità
finanza a seconda che gli scopritori appartengano al per- giudiziaria, che si pronuncia entro trenta giorni.
sonale dell’Agenzia o alla Guardia di finanza. Qualora gli
4. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di
scopritori della violazione appartengano sia all’Agenzia
ignoti, l’Agenzia, decorso il termine di tre mesi dalla
che alla Guardia di finanza, oppure siano appartenenti ad
data di effettuazione del sequestro, può procedere alla di-
altra amministrazione, le somme sono suddivise in parti
struzione delle merci sequestrate, previa comunicazione
uguali tra Agenzia e Guardia di finanza.
all’autorità giudiziaria per le fattispecie costituenti reato.
3. Le somme di cui al comma 2 spettanti all’Agenzia La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla
sono assegnate al Fondo di previdenza del personale del comunicazione, salva diversa decisione della predetta au-
Ministero dell’economia e delle finanze. torità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione
di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
4. Le somme di cui al comma 2 spettanti alla Guardia
5. Per i tabacchi lavorati di contrabbando, quando il
di finanza sono assegnate, in parti uguali:
decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è
a) al Fondo di cui all’articolo 3 della legge 7 febbra- più assoggettabile a riesame, l’autorità giudiziaria può:
io 1951, n. 168, per essere distribuite in premi ai militari
a) ordinare la distruzione del tabacco lavorato se-
della Guardia di finanza con le modalità e i criteri di cui
questrato, disponendo il prelievo di uno o più campioni
al citato articolo 3;
determinandone l’entità, con l’osservanza delle formalità
b) al Fondo di assistenza per i finanzieri. di cui all’articolo 364 del codice di procedura penale;
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b) autorizzare la consegna di un campione ai produt- TITOLO VII
tori nazionali o esteri. DISPOSIZIONI FINALI
6. Al fine di contenere i costi necessari al mantenimen-
Capo I
to dei reperti di cui al comma 5, l’Agenzia, decorso un
anno dal momento del sequestro, può procedere alla di- SCRITTURE DOGANALI
struzione e alla campionatura dei prodotti, previa comu-
nicazione all’autorità giudiziaria. Le predette distruzione
Art. 121.
e campionatura, da effettuare secondo modalità definite
Registri, stampati e formulari
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero della giustizia, possono avve- 1. I modelli dei registri, degli stampati e degli altri
nire dopo quindici giorni dalla comunicazione. formulari relativi alle scritture doganali, nonché le istru-
zioni per il loro uso, sono definiti con provvedimento
7. Decorsi novanta giorni da quando è stato notificato dell’Agenzia.
il provvedimento che dispone la restituzione delle cose
sequestrate in via amministrativa, senza che il soggetto a Art. 122.
favore del quale è stata ordinata la restituzione provvede
Revisione delle scritture doganali
a ritirarle, si applicano le disposizioni di cui agli articoli
da 75 a 77. 1. Ai sensi dell’articolo 17 del codice dell’amministra-
zione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
8. L’Agenzia, a richiesta del trasgressore, può consen- n. 82, con provvedimenti dell’Agenzia sono fissati i ter-
tire il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa mini e le modalità per la telematizzazione delle procedu-
previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti dovu- re e degli istituti doganali, nonché per la digitalizzazione
ti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute di documenti, supporti e registri cartacei ancora in uso,
per la loro gestione. non contemplati nel programma di lavoro relativo allo
sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previ-
9. I costi per la distruzione delle merci possono essere sti dal Codice, di cui alla decisione di esecuzione (UE)
anticipati dall’Agenzia e recuperati a carico dei soggetti 2023/2879 della Commissione, del 15 dicembre 2023.
individuati dalle disposizioni doganali unionali.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano
fermo restando quanto previsto dagli articoli 95 e 96. NOTE
AVVERTENZA:
Art. 119. Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’Amministra-
Comunicazione di notizie e documenti zione competente per materia, ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’ema-
ad autorità amministrative estere
nazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
1. L’Agenzia e la Guardia di finanza possono fornire, a lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano
condizioni di reciprocità e nel rispetto del diritto uniona- invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
le, dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili nonché Per gli atti dell’Unione europea vengono forniti gli estremi di pub-
delle leggi speciali in materia, alle competenti autorità blicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE).
amministrative di Paesi esteri, informazioni, certificazio-
Note alle premesse:
ni, processi verbali e altri documenti utili per l’accerta-
mento di violazioni di leggi e di regolamenti applicabili — Si riporta il testo dell’art. 76 Cost.:
nel territorio dei Paesi stessi all’entrata o all’uscita delle «Art. 76. — L’esercizio della funzione legislativa non può essere
merci. delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri di-
rettivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.»
— L’art. 87 Cost. conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repub-
blica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore
Art. 120.
di legge e i regolamenti.
Testimonianze in procedimenti giudiziari
— Si riporta il testo degli articoli 11, 16, e 20, commi 2 e 3, della
instaurati all’estero legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma
fiscale»:
«Art. 11 (Principi e criteri direttivi per la revisione della disci-
1. L’Agenzia e la Guardia di finanza, nel rispetto del
plina doganale) . — 1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 il
diritto unionale, dei trattati multilaterali e bilaterali ap- Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per
plicabili nonché delle leggi speciali in materia, possono la revisione della disciplina doganale:
permettere, a condizioni di reciprocità, che i propri dipen- a) procedere al riassetto del quadro normativo in materia
denti depongano come testimoni nei procedimenti civili, doganale attraverso l’aggiornamento o l’abrogazione delle disposizio-
ni attualmente vigenti, in conformità al diritto dell’Unione europea in
penali e amministrativi, riguardanti materia doganale, in-
materia doganale;
staurati in Paesi esteri. Le indennità spettanti ai dipenden-
b) completare la telematizzazione delle procedure e degli isti-
ti predetti sono a carico del Paese o della parte privata che
tuti doganali allo scopo di incrementare e migliorare l’offerta di servizi
ne ha chiesto la citazione come testimoni. per gli utenti;
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