Sisma maggio 2012 – Finanziamento per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori di cui all'articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e del decreto-legge 16 novembre 2012 n. 194 – Chiarimenti
Sisma maggio 2012 – Finanziamento per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori di cui all'articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e del decreto-legge 16 novembre 2012 n. 194 – Chiarimenti - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N.46/E
Roma, 6 dicembre 2012
Direzione Centrale Servizi ai contribuenti
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OGGETTO: Sisma maggio 2012 – Finanziamento per il pagamento di tributi,
contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori di cui all’articolo 11 del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 e del decreto-legge 16 novembre 2012 n. 194 –
Chiarimenti
Con la circolare n. 45/E del 26 novembre 2012, è stata fornita risposta ai quesiti in
merito ad alcune questioni interpretative sorte nella fase applicativa del finanziamento per il
pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori introdotto
dall’articolo 11 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174. Con la presente circolare si
forniscono ulteriori chiarimenti con particolare riferimento ai titolari di reddito di lavoro
dipendente.
L’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che, in
considerazione della mancata sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta,
conseguente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, i sostituti
di cui al predetto decreto che, a partire dal 20 maggio 2012, non hanno adempiuto agli
obblighi di riversamento delle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,
nonché sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali regionali e comunali già
operate ovvero che non hanno adempiuto all’effettuazione e al riversamento delle stesse
successivamente a tale data, regolarizzano gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 16
dicembre 2012, senza applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento, i
sostituti operano le relative ritenute nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
Il successivo comma 6, stabilisce che sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza
applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012, nonché
dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti – Settore Servizi all’Utenza – Ufficio Assistenza agli intermediari, Via C.
Colombo, 426 c/d cap 00145 Roma ℡ 0650545192(cid:2)0650769792(cid:1)dc.sac.assistenzaagliintermediari@agenziaentrate.it
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Il comma 7, stabilisce che, fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti,
per il pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi, nonché per gli altri importi dovuti
dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai
danni subiti in relazione alla propria attività, hanno i requisiti per accedere ai contributi di
cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti
contributi, possono chiedere alle banche operanti nei territori del cratere del sisma, un
finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni.
L’articolo 1, del decreto-legge 16 novembre 2012 n. 194, dopo aver chiarito che fra i
titolari di reddito di impresa di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del
2012 già rientrano i titolari di reddito di impresa commerciale, dispone che il finanziamento
di cui al comma 7 dell'articolo 11 può essere altresì chiesto:
a) dai titolari di reddito di lavoro autonomo e dagli esercenti attività agricole di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, per il pagamento dei tributi, contributi e premi di cui al
comma 6 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, nonché per gli altri
importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013;
b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare
adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della
classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al
30 giugno 2013.
La descritta normativa disegna un sistema unitario volto a favorire l’uscita
dall’emergenza per tutti i soggetti che hanno subito danni, come definiti dai provvedimenti
menzionati, a seguito degli eventi sismici del maggio 2012.
Con particolare riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente, l’articolo 11,
comma 5, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, stabilisce una gradualità del prelievo
delle somme oggetto di regolarizzazione relative al periodo dal 20 maggio al 30 novembre
2012, allorquando dispone che i sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro
dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
Inoltre, l’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 novembre 2012 n. 194,
stabilisce, sempre in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente, la possibilità di
accedere al finanziamento per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30
giugno 2013.
Al riguardo, si ritiene che nell’ambito dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30
giugno 2013 si debbano comprendere tutti i tributi in scadenza nel periodo indicato,
comprese le ritenute la cui regolarizzazione è prevista entro il 16 dicembre 2012.
Infatti, nel complessivo quadro di un’interpretazione logico-sistematica, fermi restando
la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla norma, sembrerebbe incoerente prevedere un
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sistema di finanziamento rivolto a tutte le somme dovute da un soggetto (tributi, contributi,
premi) e, contestualmente, impedirne l’accesso limitatamente alle ritenute, perdipiù in
presenza di una espressa previsione in favore della rateizzazione per i lavoratori dipendenti
prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 194 del 2012.
Al fine di assicurare i livelli di assistenza e di semplificazione normalmente previsti nei
riguardi dei dipendenti, l’articolo 11, comma 7, del menzionato decreto-legge n. 174 del
2012, come integrato dal decreto-legge n. 194 del 2012, nel prevedere la possibilità di
accesso al finanziamento per il pagamento di tributi, contributi e premi da parte degli
esercenti attività di impresa di lavoro autonomo e di attività agricole ha inteso considerare
detti soggetti anche quali sostituti d’imposta comprendendo, quindi, nel novero delle somme
finanziabili anche le ritenute.
Pertanto, si ritiene che i titolari di reddito di lavoro dipendente, qualora ne ricorrano i
requisiti previsti, possono accedere al finanziamento agevolato per il tramite del datore di
lavoro. Le medesime modalità possono essere adottate anche dai titolari di redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente, se sono previste erogazioni periodiche.
A tal fine, il dipendente deve formulare una specifica richiesta al datore di lavoro fermo
restando che quest’ ultimo può scegliere di aderire o meno.
In caso di adesione alla richiesta, il sostituto d’imposta potrà accedere al finanziamento
anche per la regolarizzazione delle ritenute, procedendo al recupero nei confronti del
dipendente delle somme a partire dal mese di luglio 2013 secondo il piano di ammortamento
del finanziamento previsto dall’articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012.
Qualora, invece, il sostituto non intenda aderire alla richiesta ovvero non abbia i requisiti
per fruire del finanziamento agevolato, dovrà darne comunicazione al dipendente il quale
potrà provvedere ai versamenti delle imposte nei termini previsti dal decreto-legge n. 174
del 2012, accedendo direttamente al finanziamento agevolato, ai sensi del decreto-legge n.
194 del 2012. In tal caso, il sostituto d’imposta dovrà certificare esclusivamente le ritenute
effettivamente operate.
Resta fermo quanto disposto dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 174 del
2012, che prevede la limitazione delle trattenute nel rispetto di un quinto delle retribuzioni
nelle ipotesi in cui il dipendente non effettui alcuna richiesta al sostituto d’imposta e non
intende richiedere direttamente il finanziamento agevolato.
Delle operazioni eseguite e dei versamenti effettuati sarà data indicazione nel modello
CUD e nel modello 770.
Le Direzioni Regionali avranno cura di vigilare sull’operato degli uffici per il rispetto delle
disposizioni contenute nella presente circolare.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
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