Circolare
In vigore
Circolare 2/2018
Circolare ATAD n. 2 - Chiarimenti in tema di disallineamenti da ibridi - decreto legislativo del 29 novembre 2018, n. 142 (recepimento della Direttiva “ATAD”)
Riferimento normativo
Circolare ATAD n. 2 - Chiarimenti in tema di disallineamenti da ibridi - decreto legislativo del 29 novembre 2018, n. 142 (recepimento della Direttiva “ATAD”) - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 2/2022
Divisione Co n tribue nti
______________
Roma 26 gennaio 2022
OGGETTO: Circolare ATAD n. 2 - Chiarimenti in tema di disallineamenti da ibridi -
decreto legislativo del 29 novembre 2018, n. 142 (recepimento della Direttiva
“ATAD”)
1
INDICE
PREMESSA ..................................................................................................................................................... 4
1 LA NOZIONE DI “IBRIDISMO FISCALE” .......................................................................................... 7
1.1 Strumenti finanziari ............................................................................................................................ 7
1.1.1 Gli strumenti finanziari ibridi ....................................................................................................................... 8
1.1.2 I trasferimenti ibridi ..................................................................................................................................... 9
1.1.3 Pagamenti sostitutivi di rendimenti finanziari ............................................................................................ 11
1.2 Le entità ibride ................................................................................................................................. 14
1.3 Le stabili organizzazioni .................................................................................................................. 16
1.4 Gli ibridi importati ........................................................................................................................... 18
2 PROFILI SISTEMATICI DELLA NORMATIVA ANTI IBRIDI ..................................................... 20
2.1 Ambito Soggettivo e attività di adempimento ................................................................................. 20
2.2 Il sistema delle norme anti ibridi ed il loro coordinamento ............................................................. 22
2.2.1 Le norme di prevenzione ............................................................................................................................ 23
2.2.2 Le norme di reazione .................................................................................................................................. 26
3 NORME DI REAZIONE: I PRESUPPOSTI ......................................................................................... 28
3.1 Presenza di disallineamento ............................................................................................................. 29
3.1.1 Disallineamenti con effetti di doppia deduzione (DD) ............................................................................... 29
3.1.2 Disallineamenti con effetti di deduzione senza inclusione (D/NI) ............................................................. 37
3.1.2.1 Effetto di non inclusione attribuibile allo Status del beneficiario o ad un regime fiscale speciale ............. 45
3.1.2.2 Ulteriori situazioni non rilevanti ai fini dell’effetto di deduzione senza inclusione ................................... 48
3.2 La causa ibrida e le diverse fattispecie di disallineamento .............................................................. 50
3.3 L’elemento soggettivo ...................................................................................................................... 54
3.3.1 Imprese associate ....................................................................................................................................... 54
3.3.2 Accordi strutturati ...................................................................................................................................... 59
4 NORME DI REAZIONE: PROFILI APPLICATIVI ........................................................................... 62
4.1 Le norme di reazione in caso di effetto DD ..................................................................................... 65
4.2 Le norme di reazione in caso di effetto D/NI ................................................................................... 72
4.3 Le norme di reazione per gli “Ibridi importati” ............................................................................... 78
5 ALTRI CASI DI DISALLINEAMENTO E CONNESSE REAZIONI ............................................... 81
5.1 Duplicazione di crediti per imposte pagate all’estero ...................................................................... 81
5.2 Disallineamenti da doppia residenza fiscale .................................................................................... 84
6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI ................................................................................ 86
7 COORDINAMENTO DELLE NORME ANTI IBRIDI CON ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI
DEL TUIR ................................................................................................................................................. 87
8 CASI ESEMPLIFICATIVI ..................................................................................................................... 89
8.1 Disallineamenti da strumenti finanziari ibridi (articolo 6, comma 1, lettera r), n. 1)) ..................... 89
8.2 Disallineamenti da trasferimenti ibridi (articolo 6, comma 1, lettera r), n. 1)) ................................ 93
8.3 Disallineamento da componente negativo di reddito sostenuto a favore di un’entità ibrida inversa
(articolo 6, comma 1, lettera r), numero 3)) ..................................................................................... 97
8.4 Disallineamento da componente negativo di reddito non attribuito né alla stabile organizzazione
esente né a casa madre - articolo 6, comma 1, lettera r), numero 4) .............................................. 101
2
8.5 Disallineamento da pagamento a favore di una stabile organizzazione esente disconosciuta -
articolo, 6 comma 1, lettera r), numero 5) ...................................................................................... 102
8.6 Disallineamento da pagamento effettuato da un’entità ibrida - articolo 6, comma 1, lettera r),
numero 6) ....................................................................................................................................... 104
8.7 Disallineamento da onere figurativo da una stabile organizzazione - articolo 6, comma 1, lettera r),
numero 7) ....................................................................................................................................... 105
8.8 Disallineamento da ibrido – doppia deduzione - articolo 6, comma 1, lettera r), numero 8) ......... 109
8.9 Disallineamento da ibrido importato – articolo 8, comma 3 .......................................................... 111
8.10 Disallineamento da residenza fiscale - articolo 10 ......................................................................... 113
3
Premessa
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito all’applicazione delle
disposizioni introdotte con gli articoli da 6 a 11 del Decreto legislativo 29 novembre 2018, n.
142 (di seguito “Decreto ATAD”) in materia di disallineamenti da ibridi, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2018.
Tali disposizioni attuano nel sistema tributario italiano le previsioni della Direttiva (UE)
2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016 (ATAD 1), recante norme contro le pratiche di
elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, come
modificata dalla Direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 (ATAD 2).
La Direttiva ATAD 1 prevedeva misure di contrasto relativamente a taluni
disallineamenti da ibridi derivanti dall’interazione tra i regimi fiscali degli Stati Membri, ma
non affrontava i disallineamenti derivanti da interazioni tra uno Stato Membro e Paesi terzi,
così come altre tipologie di disallineamenti da ibridi (ad esempio quelli che coinvolgono le
stabili organizzazioni). Tali ambiti sono stati disciplinati con la Direttiva ATAD 2 che ha
altresì affrontato i trasferimenti ibridi, i disallineamenti da ibridi importati e ulteriori tipologie
riguardanti i fenomeni di doppia deduzione.
Nel seguito, per semplicità, la Direttiva ATAD 1, come modificata dalla Direttiva
ATAD 2, è indicata come “Direttiva ATAD” (o “ATAD”).
Le disposizioni anti ibridi (anti hybrid rule) previste dalla Direttiva ATAD traggono
origine dai lavori svolti in seno all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (OCSE), nell’ambito del progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) che
ha affrontato il tema dei disallineamenti da ibridi nell’ambito dell’Azione 2 volta a ripristinare
la coerenza tra i vari regimi fiscali nazionali.
In questo ambito, l’OCSE ha formulato una serie di raccomandazioni attraverso due
specifici rapporti (Rapporti BEPS Azione 2): il primo, pubblicato nel 2015, denominato
Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2: Final Report (Rapporto
HMA 2015) ed il secondo, pubblicato nel corso del 2017, denominato Neutralising the Effects of
4
Branch Mismatch Arrangements, Action 2: Inclusive Framework on BEPS (Rapporto BMA 2017)
I citati rapporti sono espressamente richiamati nel Considerando n. 28 della Direttiva
ATAD 2 secondo il quale «[…] gli Stati membri dovrebbero avvalersi delle spiegazioni e degli
esempi applicabili riportati nella relazione dell’OCSE BEPS relativa all'azione 2 sia come
fonte illustrativa o interpretativa nella misura in cui essi sono coerenti con le disposizioni
della presente direttiva e con il diritto dell'Unione».
Conseguentemente, i principi e le esemplificazioni riportati nei rapporti BEPS Azione
2, assumono un ruolo rilevante quale fonte di interpretazione delle disposizioni del Decreto
ATAD e devono essere tenuti in considerazione nei limiti in cui siano coerenti con le
disposizioni ed i principi desumibili dal Decreto stesso, dalle Direttive ATAD nonché dalle
fonti primarie del diritto europeo (Trattati).
Le disposizioni del Decreto ATAD si applicano alle imposte sui redditi d’impresa
(IRPEF e IRES), mentre ragioni di ordine logico sistematico portano ad escludere dall’ambito
di applicazione della disciplina in commento l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive
(IRAP) di cui al Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Ciò in considerazione degli
articoli 1 e 3 della Direttiva ATAD che fanno esplicito riferimento all’imposta sulle società,
intendendosi come tale un’imposta personale che grava sui redditi d’impresa.
Differentemente, l’IRAP non è un’imposta sul reddito, bensì un’imposta di carattere reale1
che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate.
Con riferimento alle corrispondenti imposte estere, qualora tra lo Stato di residenza o
localizzazione del soggetto estero e l’Italia (o altra giurisdizione nel caso degli ibridi
importati) sia in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, le imposte sul
reddito sono quelle ivi individuate nonché quelle di natura analoga che siano intervenute
successivamente in sostituzione di quelle individuate nella medesima Convenzione. Nei casi
in cui la Convenzione preveda imposte amministrate da diverse suddivisioni politiche
nell’ambito dello stesso Stato (ad esempio Stato federale, Regioni, Province, Cantoni,
Distretti, Dipartimenti), il riferimento alle imposte rilevanti ai fini dell’applicazione delle
1 Nella Sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 21 maggio 2001, paragrafo 9.2, si ribadisce che “l’IRAP non è una imposta sul reddito, bensì
una imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate”
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norme anti ibridi deve intendersi alle sole imposte amministrate dal livello politico più elevato
(ad esempio imposte a livello federale). In ipotesi di assenza di Convenzione, dovrà farsi
riferimento alle imposte gravanti sul reddito d’impresa di natura identica o analoga a quelle
italiane, amministrate dal livello politico più elevato.
I disallineamenti da ibridi, inoltre, in linea teorica potrebbero verificarsi anche
all’interno di un singolo Stato, anche se il fenomeno è tipicamente un fenomeno
transnazionale. Al riguardo si specifica che le norme di contrasto ai disallineamenti da ibridi
introdotte dal Decreto ATAD si rivolgono esclusivamente ai disallineamenti derivanti dalle
interazioni tra l’ordinamento fiscale italiano e uno o più ordinamenti fiscali esteri e, quindi,
relativamente a fattispecie intercorrenti tra soggetti residenti o localizzati in Italia e soggetti
residenti o localizzati in altro Stato estero (sia esso Stato Membro o Stato terzo).
Le disposizioni del Decreto ATAD, in ultimo, si applicano a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Al riguardo, non sono previste clausole di salvaguardia per fattispecie iniziate in
precedenti periodi d’imposta che rappresentano, salvo quanto specificato infra per alcune
grandezze fiscalmente rilevanti, espressione di eventi antecedenti quali perdite fiscali,
ammortamenti, interessi passivi eccedenti ai sensi dell’articolo 96 del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR). Fanno
eccezione le disposizioni di cui all’articolo 9 del Decreto ATAD, relative alla disciplina
generale riguardante i disallineamenti derivanti da entità ibride inverse2 che trovano
applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.
2 Sebbene tale disposizione sia destinata allo stato a rimanere priva di pratica efficacia nell’attuale contesto ordinamentale
italiano. Infatti, come chiarito nella stessa relazione governativa al Decreto ATAD, «in base alle disposizioni tributarie
attualmente in vigore, il reddito delle società trasparenti, ai fini delle imposte sui redditi, è imputato ai loro soci ed è
assoggettato ad imposizione alla stregua di un reddito di partecipazione. Si verifica, pertanto, la effettiva inclusione del
reddito dell’entità ibrida ai fini delle imposte sui redditi. L’unica fattispecie in cui il reddito della entità italiana
fiscalmente trasparente non è assoggettato ad imposizione in Italia nelle mani del socio non residente (che si verifica
laddove le attività della società trasparente non si qualificano alla stregua di stabile organizzazione in base alle
disposizioni della convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere tra l’Italia e lo Stato di residenza del socio
estero) non può generare un caso di deduzione senza inclusione proprio perché, affinché la convenzione sia applicabile,
è richiesto che lo Stato di residenza del socio estero imputi al proprio residente il reddito della società italiana con la
conseguenza che ciò determina appunto l’inclusione del reddito della società trasparente italiana».
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1 LA NOZIONE DI “IBRIDISMO FISCALE”
Prima di procedere con l’analisi delle disposizioni previste dal Decreto ATAD, si ritiene
opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere generale sul fenomeno del cosiddetto
“ibridismo fiscale”, attraverso una breve disamina delle fattispecie maggiormente rilevanti.
In generale, i disallineamenti da ibridi derivano da un trattamento fiscale asimmetrico
da parte di due o più sistemi fiscali in relazione a entità, stabili organizzazioni, negozi giuridici
(in particolare strumenti finanziari o aventi ad oggetto strumenti finanziari), componenti di
reddito, idonei a generare effetti fiscali (i “disallineamenti” appunto) incoerenti (e, perciò,
“ibridi”) a livello internazionale, quali quelli riconducibili ai fenomeni di deduzione senza
inclusione (“deduction/no inclusion” o D/NI) e doppia deduzione (double deduction o DD).
In aggiunta, seppure non rientrante in senso stretto nelle fattispecie dei disallineamenti
da ibridi, tradizionalmente in questo ambito è stata affrontata anche la tematica della
duplicazione (c.d. “double dip” o “foreign tax credit generator”) del credito d’imposta per
redditi prodotti all’estero (quale rimedio contro la doppia imposizione giuridica).
Gli elementi in relazione ai quali, a livello internazionale, sono state registrate maggiori
asimmetrie fiscali e che hanno, per lungo tempo, rappresentato la base di schemi di
pianificazione fiscale aggressiva sono i seguenti:
strumenti finanziari;
entità ibride (dirette e inverse);
stabili organizzazioni (sia in relazione alla configurabilità, sia all’attribuzione del
reddito).
1.1 Strumenti finanziari
Nell’ambito della categoria degli strumenti finanziari che possono dare origine a
fenomeni di ibridismo fiscale rientrano:
gli strumenti finanziari ibridi;
i trasferimenti ibridi;
i pagamenti sostitutivi.
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1.1.1 Gli strumenti finanziari ibridi
Gli strumenti finanziari ibridi, pur potendo assumere diverse forme, quali titoli di debito,
titoli di partecipazione, finanziamenti, cessioni a pronti con prezzo differito, leasing, etc.,
sono spesso, ma non esclusivamente, riscontrati nel contesto “debt vs equity” e quindi si
caratterizzano per il fatto di unire condizioni contrattuali tipiche sia degli strumenti di debito
sia di quelli di patrimonializzazione per quanto concerne, ad esempio, le modalità di
riconoscimento della remunerazione (ancorata o meno ai rendimenti dell’impresa), termini di
rimborso del capitale, la partecipazione alle perdite dell’impresa, il grado di subordinazione3.
Tale caratteristica può determinare effetti di ibridismo fiscale nella misura in cui gli
strumenti finanziari sono qualificati come di debito (debt) in uno Stato e di capitale (equity)
in un altro, generando un diverso trattamento fiscale della remunerazione dovuta in base alle
loro condizioni contrattuali, che viene trattata a fini fiscali:
come onere da rapporti di finanziamento (debt) in un ordinamento giuridico (onere
quindi deducibile quale interesse per il pagatore);
e
provento derivante da impiego in capitale di rischio (equity) nell’altro ordinamento
(provento quindi in tutto o in parte non imponibile, anche per mezzo di credito
indiretto, quale dividendo per il beneficiario).
Come anticipato, la fattispecie assume tuttavia caratteristiche più ampie rispetto al
“semplice” contesto debt vs equity, in quanto può riguardare casi ulteriori, spesso basati su
differenti impostazioni contabili con rilevanza fiscale, laddove nella giurisdizione del
pagatore viene considerato fiscalmente deducibile un componente negativo di reddito
qualificato fiscalmente di natura finanziaria a cui potrebbe non corrispondere alcuna
inclusione nella giurisdizione del beneficiario. Si pensi al caso della cessione a pronti di un
bene (es: partecipazione) con prezzo differito (100) per cui: da un lato, l’acquirente (pagatore)
scompone il corrispettivo nella componente costo di acquisto (95) e nella componente
3 Il Decreto ATAD, articolo 6, comma 1, lettera l) definisce gli strumenti finanziari come qualsiasi strumento che dà origine a componenti positivi di
reddito propri di un rapporto giuridico di finanziamento ovvero di investimento di capitale e assoggettati ad imposizione secondo le corrispondenti
regole riguardanti i rapporti di debito, di capitale o dei derivati, in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario o del pagatore.
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interesse passivo deducibile da dilazione di pagamento (5); mentre, dall’altro, il venditore
(beneficiario) considera unitariamente il corrispettivo (100) e non lo include, in tutto o in
parte, nel proprio imponibile (ad esempio, in presenza di un regime di participation
exemption), con effetto D/NI pari all’importo finanziario (5) deducibile in capo al pagatore.
In detta circostanza la causa ibrida è rinvenibile nel fatto che un Paese considera che
l’acquisto dello strumento finanziario genera anche la corresponsione di un interesse passivo
deducibile, mentre l’altro Paese considera la cessione del medesimo strumento finanziario
senza valorizzare la causa finanziaria e, quindi, considera l’intero corrispettivo ai fini del
calcolo della plusvalenza cui applica la participation exemption. Per altro verso, in assenza di
un regime participation exemption si sarebbe verificata “inclusione ad altro titolo” idonea a
“disattivare” le reazioni anti-ibridi.
L’effetto tipico riconducibile agli strumenti finanziari ibridi è quindi quello di deduzione
senza inclusione4, in quanto i componenti di reddito dovuti in base allo strumento finanziario
sono qualificati come interessi fiscalmente deducibili nel Paese (Stato o giurisdizione) del
pagatore e non sono inclusi come proventi tassabili (ad esempio in quanto qualificati come
dividendi esclusi/esenti o corrispettivo unitario) nel Paese del beneficiario.
1.1.2 I trasferimenti ibridi
I trasferimenti ibridi, che in genere sono riconducibili a contratti di pronti contro termine
o di mutuo di titoli, hanno ad oggetto il trasferimento di strumenti finanziari e si caratterizzano
per il fatto che la remunerazione dovuta in base allo strumento finanziario (ad esempio
partecipazioni) oggetto di trasferimento è considerata fiscalmente come conseguita da (e,
quindi, imputata a) più di una delle parti dell’accordo (ad esempio sia dal cedente a pronti che
dall’acquirente a pronti).
Tale effetto di multipla imputazione fiscale della remunerazione dovuta in base allo
strumento finanziario oggetto di trasferimento deriva tipicamente da un’asimmetria nei criteri
di qualificazione dell’operazione finanziaria (ossia il trasferimento dello strumento
4 Rapporto HMA 2015 REC 1 e articolo 6, comma 1, lettera r) numeri 1 e 2 Decreto ATAD).
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finanziario) posta in essere tra le parti, che può essere inquadrata, ai fini dell’imputazione
fiscale della suddetta remunerazione (es: dividendo), da uno Stato sotto il profilo giuridico
quale trasferimento dello strumento finanziario e da un altro Stato sotto l’aspetto economico-
sostanziale quale finanziamento garantito dal trasferimento della proprietà civilistica dello
strumento finanziario5.
Così, ad esempio, un contratto di “prestito titoli garantito” avente ad oggetto titoli
azionari (cosiddetto “stock loan”) potrebbe essere fiscalmente considerato, nello Stato di
residenza dell’acquirente a pronti (borrower delle azioni e lender del collateral) sotto un
profilo giuridico come una cessione di titoli azionari accompagnata da un obbligo di
retrocessione a termine e, al contempo, dallo Stato del cedente a pronti (lender delle azioni e
borrower del collateral) sotto il profilo economico-sostanziale come un accordo di
finanziamento (dove il finanziato è il cedente a pronti) garantito da azioni trasferite a titolo di
garanzia del puntuale (ri)pagamento del debito (c.d. collateral).
La diversa prospettiva assunta dagli Stati interessati può creare i presupposti per
l’attribuzione fiscale dei frutti del titolo (dividendi) ad entrambe le parti del contratto e dunque
per un disallineamento da ibridi con effetto di deduzione senza inclusione6.
Qualora, infatti, l’accordo tra le parti preveda la retrocessione al cedente a pronti (o
mutuante delle azioni e beneficiario) dei frutti derivanti dai titoli, mediante il pagamento di
una somma equivalente (manufactured payment) da parte dell’acquirente a pronti (o
mutuatario delle azioni e pagatore), e tale componente di reddito:
i) è considerato deducibile nella giurisdizione del pagatore;
ed
ii) è trattato come rendimento (dividendo) dei titoli oggetto del trasferimento e quindi
soggetto ad un regime di esenzione/esclusione nella giurisdizione del beneficiario;
si avrà un effetto di D/NI in quanto, a fronte della deduzione del manufactured payment nello
Stato del pagatore, lo Stato del beneficiario qualifica il manufactured payment come provento
5 L’articolo 6, comma 1), lettera n) del Decreto ATAD definisce il “trasferimento ibrido” come «qualsiasi accordo di trasferimento di uno strumento
finanziario in cui il rendimento sottostante è considerato, ai fini fiscali, come conseguito simultaneamente da più di una delle parti dell'accordo ovvero
il cui rendimento sottostante è rilevante per la determinazione della sua remunerazione»;
6 Rapporto HMA 2015 REC 1 e articolo 6, comma 1, lettera r) numeri 1 e 2 Decreto ATAD).
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derivante dai titoli sottostanti accordando allo stesso l’esenzione/esclusione (propria dei
dividendi distribuiti dallo strumento finanziario oggetto del trasferimento).
I trasferimenti ibridi possono anche generare effetti di duplicazione dei rimedi contro la
doppia imposizione connessi all’applicazione di ritenute (ossia del credito per imposte pagate
all’estero). Ciò può accadere qualora a fronte di una ritenuta alla fonte operata sui frutti del
titolo oggetto del trasferimento, ad esempio interessi su titoli di debito, il credito per le
imposte pagate all’estero sia riconosciuto sia dallo Stato dell’acquirente a pronti (o
mutuatario) del titolo, sia dallo Stato del cedente a pronti (o mutuante) del titolo in virtù della
contemporanea attribuzione del rendimento dei titoli, ancorché su presupposti diversi
(economico e giuridico), ad entrambe le parti dell’operazione.
1.1.3 Pagamenti sostitutivi di rendimenti finanziari
Nell’ambito degli strumenti finanziari ibridi è possibile delineare un’ulteriore fattispecie
denominata “Pagamenti sostitutivi” (substitute payment)7.
Si tratta di una fattispecie che si verifica in presenza dei seguenti presupposti:
i) il trasferimento di uno strumento finanziario interviene tra soggetti residenti o
localizzati in distinte giurisdizioni;
ii) il corrispettivo del trasferimento include il rendimento dello strumento finanziario
oggetto di trasferimento;
iii) il trasferimento determina la non applicazione delle reazioni previste dalle norme
anti ibridi nella giurisdizione del pagatore, altrimenti applicabili.
Un caso di pagamento sostitutivo è descritto nell’esempio 1.36 del Rapporto HMA 2015,
riportato nella fig. 1. In tale ipotesi C Co è emittente di uno strumento finanziario (ad es. titolo
obbligazionario) che se fosse detenuto da B Co comporterebbe, all’atto del pagamento dei
rendimenti, un disallineamento da ibrido diretto. Infatti, in virtù della diversa qualificazione
dello strumento nelle giurisdizioni del pagatore (quale strumento di debito) e del beneficiario
(quale strumento di capitale), C Co avrebbe dovuto attivare la reazione primaria, negando la
7 Cfr. Raccomandazione 1.2. e) del Rapporto HMA 2015.
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deduzione.
Tale reazione primaria viene tuttavia evitata grazie al trasferimento dello strumento
finanziario, prima del pagamento effettivo degli interessi, ad altra impresa (A Co) residente
in una terza giurisdizione, che qualifica detto strumento analogamente a quanto avviene nella
giurisdizione del pagatore (che, si ricorda, vede il predetto titolo come strumento di debito).
In considerazione del fatto che gli interessi pagati ad A Co sono inclusi nel reddito imponibile
di quest’ultima nel proprio Stato di residenza, non si verifica alcun disallineamento da ibridi
(non verificandosi alcun caso di D/NI), cosicché C Co non dovrà applicare alcuna reazione.
Tuttavia, il prezzo di cessione del trasferimento dello strumento da parte di B Co ad A
Co incorpora una componente finanziaria pari agli interessi medio tempore maturati ed ancora
non pagati (nell’esempio 0,8), considerata interesse deducibile nella giurisdizione
dell’acquirente A Co e plusvalenza esente nella giurisdizione del cedente B Co.
All’atto del pagamento della cedola (nell’esempio 2,0) C Co deduce gli interessi (come
detto, infatti, la giurisdizione di C Co non qualifica lo strumento finanziario come ibrido). A
Co include l’intera cedola nel proprio reddito imponibile ma, allo stesso tempo, deduce la
quota parte retrocessa a B Co (0,8). B Co non include alcun componente positivo (in quanto,
secondo le proprie regole fiscali, ha considerato l’intero corrispettivo della cessione come una
plusvalenza esente).
In definitiva, il trasferimento dello strumento finanziario tra B Co e A Co ha realizzato
un disallineamento con effetto D/NI che ha riverberato i propri effetti nella giurisdizione di C
Co.
Nella figura che segue viene riportato graficamente quanto descritto in precedenza.
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Figura n. 1
Si tratta, in generale, di operazioni di compravendita aventi ad oggetto asset finanziari,
caratterizzate dal fatto che il disallineamento (D/NI) non è direttamente imputabile a
differenze nella qualificazione dello strumento finanziario o del componente reddituale, bensì
al diverso trattamento fiscale del corrispettivo per la cessione dello strumento finanziario.
Il Decreto ATAD, all’articolo 6, comma 1, lettera n), include tra i trasferimenti ibridi
anche «qualsiasi accordo di trasferimento di uno strumento finanziario […] il cui rendimento
sottostante è rilevante per la determinazione della sua remunerazione».
I disallineamenti derivanti da detti accordi rientrano pertanto nel novero dei
“trasferimenti ibridi” (non essendo qualificabili come disallineamenti da “strumenti
finanziari” in senso proprio) e, in presenza di un effetto del tipo D/NI, determinano dunque
l’applicazione delle reazioni previste dalle disposizioni di contrasto da ibridi.
Riprendendo l’esempio sopra riportato, qualora la giurisdizione di C Co fosse l’Italia, il
trasferimento del titolo tra B Co e A Co sarebbe da considerare ibrido e, al ricorrere delle altre
circostanze richieste, sarebbe integrata la fattispecie di ibrido importato di cui si dirà al
successivo paragrafo 1.6
13
+
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ce d om la in te re
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(2 ,0 )
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P re zzo d i a cq u isto
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1.2 Le entità ibride
Le entità ibride8, sono entità (o accordi) che sotto il profilo della soggettività passiva
tributaria sono qualificate in modo asimmetrico da diversi Stati o giurisdizioni.
In particolare, si parla generalmente di entità ibride “dirette” o “in senso proprio”
quando sono considerate fiscalmente “opache” nello Stato di costituzione e fiscalmente
“trasparenti” in quello del socio/partecipante e, viceversa, di entità ibride “inverse” quando
sono considerate soggetti fiscalmente “trasparenti” nello Stato di costituzione9 e fiscalmente
“opache” in quello del socio/partecipante10.
Figura n. 2
8 La definizione di entità ibride “dirette” e “inverse” è ricompresa nell’articolo 6, comma 1, lettera i) del Decreto ATAD, che definisce “entità ibrida”
qualsiasi entità o accordo, che in base alla legislazione di uno Stato è considerato un soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi e i cui componenti
positivi e negativi di reddito sono considerati componenti positivi e negativi di reddito di un altro o di altri soggetti passivi a norma delle leggi di un’altra
giurisdizione.
9 Sono ad esempio entità trasparenti per le giurisdizioni di localizzazione le Limited Partnership inglesi, australiane, neozelandesi (LP), le
Commanditaire Vennootschap (CV) olandesi e le Limited Liability Company (US LLC) americane.
10 L’investitore, in termini sostanziali, potrebbe essere qualsiasi persona a cui la giurisdizione in cui è costituita l’entità attribuisca redditi e pagamenti.
14
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Figura n. 3
Gli effetti fiscali che possono derivare dall’utilizzo delle entità ibride “dirette” possono
essere di “doppia deduzione” (DD) o di “deduzione senza inclusione” (D/NI).
In particolare, un effetto DD può verificarsi qualora componenti negativi di reddito
sostenuti da una entità ibrida diretta11 siano considerati fiscalmente deducibili sia nella
giurisdizione in cui la stessa è residente sia nella giurisdizione di residenza del
socio/investitore12. È il caso dell’entità ibrida diretta pagatrice verso altre entità (del gruppo o
meno).
Quanto agli effetti fiscali di “deduzione senza inclusione” (D/NI), un primo effetto si
può avere come conseguenza di differenze nell’allocazione dei pagamenti effettuati all’entità
ibrida inversa13 che, a fronte della deduzione di un componente negativo di reddito in capo ad
un soggetto (pagatore), determinano la non inclusione del corrispondente componente
positivo di reddito né nello Stato di costituzione dell’entità ibrida inversa (che considera
l’entità fiscalmente trasparente), né nello Stato di residenza del socio/partecipante (che
considera l’entità fiscalmente opaca e, quindi, attribuendo il componente positivo di reddito
alla potestà impositiva dello Stato di costituzione di detta entità, lo considera ivi tassabile). È
11 Per completezza giova precisare che gli effetti di doppia deduzione si possono verificare anche nell’ambito di un regime di “consolidato mondiale”
equivalente a quello previsto dall’articolo 130 e ss. del TUIR. L’utilizzo, infatti, di detti regimi consente di replicare la trasparenza fiscale allo stesso
modo di ciò che avviene con l’utilizzo di entità ibride e stabili organizzazioni.
12 Rapporto HMA 2015 REC 6 nonché articolo 6, comma 1, lettera r) numero 8 del Decreto ATAD.
13 Rapporto HMA 2015 REC 4 nonché articolo 6, comma 1, lettera r) numero 3 del Decreto ATAD.
15
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la fattispecie di D/NI da entità ibrida inversa.
In aggiunta, un effetto D/NI potrebbe essere il risultato di componenti negativi sostenuti
da un'entità ibrida “diretta” (pagatore) al proprio socio/partecipante (beneficiario), che non li
considera componenti positivi in base alle leggi della propria giurisdizione in considerazione
della ritenuta trasparenza dell’entità estera14. È il caso dell’entità ibrida diretta pagatrice con
componenti reddituali disconosciuti dal socio.
1.3 Le stabili organizzazioni
Le stabili organizzazioni possono dare origine a disallineamenti da ibridi allorché due
giurisdizioni hanno una visione fiscale diversa circa l'esistenza o la ripartizione delle entrate
o delle spese tra la stabile organizzazione e la sede centrale dello stesso soggetto.
Gli effetti di tali disallineamenti, che come anticipato in premessa sono stati oggetto di
uno specifico rapporto OCSE (Rapporto BMA 2017), possono essere sia di tipo D/NI che DD
e, in linea di principio, seguono le logiche delle operazioni che coinvolgono entità ibride
(dirette o inverse).
Un primo effetto di tipo D/NI può verificarsi a causa di divergenze tra due o più Stati
nell’attribuzione di componenti positivi di reddito tra la stabile e la casa madre15. Ciò
tipicamente avviene in presenza di attività esercitata in uno Stato per il tramite di una stabile
organizzazione in esenzione allorquando sussistono conflitti nelle disposizioni fiscali dei due
ordinamenti in relazione alle modalità di attribuzione di funzioni, asset e rischi tra la casa
madre e la stabile organizzazione con riferimento all’attività da questa esercitata nello Stato
di localizzazione.
Così, ad esempio, se la divergenza riguarda l’attribuzione tra casa madre e stabile
organizzazione (esente) di un bene immateriale il cui sfruttamento dà luogo a royalties
corrisposte all’impresa da altra società del gruppo (anche residente in uno Stato diverso da
quello di localizzazione della stabile organizzazione o di residenza di casa madre) si avrà la
14 Rapporto HMA 2015 REC 3 nonché articolo 6, comma 1, lettera r) numero 6 del Decreto ATAD.
15 Rapporto BMA 2017 REC 2 nonché articolo 6, comma 1, lettera r) numero 4 del Decreto ATAD
16
deduzione del relativo componente negativo di reddito da parte del soggetto pagatore e la non
inclusione del corrispondente componente positivo né nello Stato di localizzazione della
stabile organizzazione, che attribuisce il bene intangibile e, quindi, il componente positivo a
casa madre, né nello Stato di residenza di quest’ultima che, viceversa, attribuisce l’uno e
l’altro allo Stato di localizzazione della stabile organizzazione. È il caso della stabile
organizzazione con componenti di reddito “dirottati” tra casa madre e stabile organizzazione
(assimilabile alla fattispecie dell’entità ibrida inversa).
Un ulteriore effetto di D/NI può derivare dalla presenza di una stabile organizzazione in
esenzione riconosciuta dallo Stato della casa madre, ma disconosciuta nello Stato di
localizzazione16. In tale circostanze, infatti, un componente positivo di reddito corrispondente
a quello negativo dedotto dal pagatore (ad esempio un’altra società del gruppo) nei confronti
dell’entità potrebbe essere attributo dalla sede principale alla sua stabile organizzazione
generando un effetto di deduzione senza inclusione. Tale corrispondente componente positivo
di reddito, infatti, non sarà incluso né nello Stato di residenza della sede principale che
considera il reddito oggetto di esenzione in quanto realizzato nello Stato di localizzazione
della stabile organizzazione, né nello Stato di presunta localizzazione di quest’ultima, che non
ne riconosce l’esistenza e quindi non riscontra un autonomo soggetto passivo d’imposta17. È
il caso della stabile organizzazione disconosciuta (parimenti assimilabile alla fattispecie
dell’entità ibrida inversa).
Infine, un effetto D/NI potrebbe generarsi in virtù di un componente negativo di reddito
(cosiddetto “internal dealing”)18 che si genera per il fatto che lo Stato di localizzazione della
stabile organizzazione esente o con credito (oppure lo Stato di residenza della casa madre)
riconosce la deducibilità di un componente di reddito correlato ad una funzione, asset o
rischio che, nella prospettiva dello Stato di residenza o localizzazione del pagatore (casa
madre o stabile organizzazione) è attribuito alla casa madre (o alla stabile organizzazione) e,
16 La definizione di stabile organizzazione disconosciuta è contenuta nell’articolo 6, comma 1, lettera p) del Decreto ATAD.
17 Rapporto BMA 2017 REC 2 nonché articolo 6, comma 1, lettera r) numero 5 del Decreto ATAD.
18 Nei termini utilizzati dal Decreto ATAD, si tratta di un componente negativo di reddito relativo ad una operazione che si ritiene sia intervenuta tra la
sede centrale e la stabile organizzazione ovvero tra due o più stabili organizzazioni che genera una deduzione senza inclusione e tale disallineamento
origina dal fatto che il corrispondente componente positivo di reddito non è riconosciuto come tale in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario
(articolo 6, comma 1, lettera r), n. 7).
17
viceversa, nella prospettiva dello Stato del beneficiario (casa madre o stabile organizzazione)
è attribuito alla stabile organizzazione (o alla casa madre). Ne consegue che a fronte di un
componente negativo di reddito dedotto dalla stabile organizzazione o dalla casa madre
(l’internal dealing appunto) vi è il mancato riconoscimento del correlato componente positivo
di reddito nello Stato della casa madre o della stabile organizzazione19. È il caso degli internal
dealing tra casa madre e stabile organizzazione (assimilabile alla fattispecie dell’entità ibrida
diretta pagatrice con componenti reddituali disconosciuti dal socio).
In relazione agli effetti di DD20 21, un caso esemplificativo si rinviene nell’ipotesi di una
società che opera in un altro Stato per il tramite di una stabile organizzazione con credito che
aderisce, nello Stato di localizzazione, ad un regime di consolidato nazionale insieme con
un'altra società del medesimo gruppo, ivi fiscalmente residente. La stabile organizzazione,
registra un componente negativo di reddito che genera una perdita fiscale che compensa,
tramite il consolidato fiscale, con il reddito della suddetta altra società del medesimo gruppo.
In detta circostanza, sotto il profilo fiscale, si potrebbe avere che la perdita della stabile
organizzazione risulti dedotta sia nello Stato di localizzazione della stabile che in quello di
residenza della casa madre22. Lo stesso effetto si può produrre anche nel caso di stabile
organizzazione in esenzione quando lo stesso componente di reddito è deducibile sia nella
giurisdizione di casa madre che in quella della stabile organizzazione. È il caso della stabile
organizzazione con doppia deduzione assimilabile alla fattispecie dell’entità ibrida diretta
pagatrice verso altre entità (del gruppo o meno).
1.4 Gli ibridi importati
In ultimo, si richiama il concetto di ibrido importato.
Tale definizione non qualifica un’autonoma categoria di disallineamento da ibridi, ma
19 Rapporto BMA 2017 REC 3 nonché articolo 6, comma 1, lettera r) numero 7 del Decreto ATAD
20 Rapporto BMA 2017 REC 6 nonché articolo 6, comma 1, lettera r) numero 8 del Decreto ATAD.
21 L’adozione di un regime di esenzione elimina alla radice effetti di doppia deduzione e deduzione senza inclusione solo nel caso in cui le regole di
attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione siano coerenti con riferimento alla giurisdizione di residenza e quella di localizzazione della
stabile organizzazione.
22 Articolo 6, comma 1, lettera r), n. 8 del Decreto ATAD. L’effetto DD è condizionato alla verifica delle condizioni previste dall’articolo 6, comma 2,
lettera b).
18
piuttosto si riferisce ad una fattispecie in cui gli effetti di un disallineamento da ibridi originato
tra due giurisdizioni e non neutralizzato (ibrido di primo livello) si riverberano in altra
giurisdizione (ibrido di secondo livello).
La fattispecie di ibrido importato23 riguarda operazioni “composite” attraverso le quali
un effetto di deduzione senza inclusione o di doppia deduzione, generato tra giurisdizioni
estere in cui le norme anti disallineamenti da ibridi non siano state introdotte oppure lo siano
state in modo difforme rispetto allo standard minimo di protezione previsto dal Decreto
ATAD, viene trasferito (importato) in giurisdizioni che le hanno adottate e che pertanto
avrebbero reagito alla diretta generazione dell’effetto ibrido.
STATO A Società A
0
Non Inclusione
Deduzione da ibrido
diretto
- 300
deduzione
STATO B Società B
+ 300
inclusione
Pagamento da ibrido
importato
- 300
STATO C deduzione Società C
Figura n. 4
Giova precisare, al riguardo, che la fattispecie di ibrido importato non assume rilevanza
qualora l’effetto di deduzione senza inclusione o di doppia deduzione è generato all’interno
di una medesima giurisdizione (c.d. ibrido interno estero), coerentemente con l’impostazione
assunta dal legislatore italiano e confermata dalla relazione illustrativa al Decreto ATAD
secondo la quale «i disallineamenti, oggetto delle disposizioni in commento, sono quelli che
si verificano in ambito transnazionale24». Resta comunque salva la possibilità di contrastare
aggiramenti delle disposizioni anti ibridi attraverso l’applicazione della norma generale
antiabuso di cui all’articolo 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
23 Articolo 8, comma 3 del Decreto ATAD.
24 Relazione illustrativa pagina 30.
19
2 PROFILI SISTEMATICI DELLA NORMATIVA ANTI IBRIDI
2.1 Ambito Soggettivo e attività di adempimento
L’ambito soggettivo delle disposizioni in commento è definito dall’articolo 6, comma
1, lettera t) del Decreto ATAD che comprende nel concetto di “soggetto passivo”:
1. le società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR;
2. i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR che sono titolari di redditi
di impresa;
3. le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti di cui
all’articolo 73, comma 1, lettera d) del TUIR;
4. le società di cui all’articolo 5 del TUIR, con esclusione delle società semplici e soggetti
ad esse assimilate;
5. i soggetti persone fisiche esercenti imprese commerciali e dunque possessori di redditi
d’impresa.
L’ambito tracciato dall’articolo 6, comma 1, lettera t) del Decreto ATAD è più ampio di
quello definito dalla Direttiva ATAD che prevede l’applicazione delle disposizioni anti-ibridi
esclusivamente per «i contribuenti che sono soggetti all’imposta sulle società in uno o più
Stati membri, comprese le stabili organizzazioni», escludendo quindi le persone fisiche
esercenti attività d’impresa. Si tratta, tuttavia, di una scelta coerente con le previsioni della
citata Direttiva che prevede essenzialmente un livello di protezione minimo contro le pratiche
fiscali aggressive lasciando agli Stati membri la possibilità di ampliare il livello di tutela.
I soggetti passivi sopra elencati sono chiamati ad una attività di adempimento
consistente nella individuazione dei presupposti rilevanti per l’applicazione delle disposizioni
anti ibridi e nell’applicazione delle pertinenti misure di contrasto.
Tuttavia, come sarà ampiamente illustrato di seguito, il tipo di reazione dipende in larga
parte dal ruolo assunto dal soggetto passivo che, nell’ambito delle fattispecie tipiche di
disallineamenti internazionali, qualificherà lo Stato italiano quale Stato del soggetto passivo
“pagatore”, del soggetto passivo “investitore” (nei casi di doppia deduzione) e del soggetto
20
passivo “beneficiario” (nei casi di deduzione senza inclusione).
In definitiva, il contribuente italiano che si qualifica soggetto passivo è chiamato ad
elaborare un processo valutativo al momento della determinazione della base imponibile ai
fini IRES o ai fini IRPEF per verificare l’esistenza di una delle fattispecie rilevanti (articoli 6
e 10 del Decreto ATAD) ed il ruolo in esse assunto (articolo 7 del Decreto ATAD). In esito a
tale attività, il contribuente valuterà l’applicazione delle pertinenti disposizioni fiscali (articoli
8, commi 1, 2 e 3 e 10, commi 1 e 2 del Decreto ATAD)25.
L’introduzione di un sistema di norme anti ibridi, può dare luogo a processi valutativi e
decisionali che possono comportare da parte di un soggetto passivo l’eliminazione alla radice
del disallineamento da ibridi mediante operazioni di ristrutturazione o rimodulazione degli
accordi. Ad esempio, un disallineamento da strumento finanziario ibrido potrebbe essere
rimosso sostituendo lo strumento finanziario ibrido con un diverso strumento finanziario non
soggetto ad asimmetrie nella qualificazione tra due diverse giurisdizioni (come nel caso di un
interesse passivo deducibile per il pagatore cui corrisponderebbe l’inclusione dello stesso
come interesse attivo in capo al beneficiario). In termini generali, queste operazioni di per sé
non sono censurabili come abusive e, salvi ulteriori profili da valutare caso per caso, il
comportamento del contribuente rimarrebbe lecito anche se la nuova operazione dia accesso
alla deduzione di un componente negativo di reddito (ad esempio l’interesse passivo) che, in
assenza della modifica volta a rimuovere la causa ibrida, sarebbe stato indeducibile in quanto
oggetto di reazione in base alle disposizioni di contrasto ai disallineamenti da ibridi.
Tale approccio è coerente con l’idea di fondo che ha ispirato l’introduzione delle
disposizioni anti ibridi in ambito internazionale. Il Rapporto HMA 2015, capitolo 9, paragrafo
278, precisa infatti che la finalità della disciplina non risiede nell’esigenza di raccogliere
maggior gettito o di modificare in radice le scelte di politica fiscale dei singoli ordinamenti
nazionali, bensì in quella di spingere i contribuenti verso strutture fiscali lineari e più
trasparenti.
Appare opportuno, infine, chiarire che le previsioni contenute nel Decreto ATAD hanno
25 La gestione della variazione fiscale avviene per il tramite di una specifica variazione in aumento nelle pertinenti dichiarazioni fiscali. Ad esempio
per le società di capitali (Modello Redditi SC2021) dovrà essere utilizzato il rigo RF31 - codice 68. Parimenti con riferimento alle società di persone
(Modello Redditi SP2021) e nel caso di imprenditori individuali (Modello Redditi SP2021).
21
natura di “norme di sistema” e non si qualificano come “norme antiabuso”. Ne consegue che
le medesime non possono essere oggetto di disapplicazione a seguito di interpello
disapplicativo e, in caso di loro violazione, occorrerà valutare da parte degli organi di
controllo la sussistenza dei presupposti di legge per la comunicazione all’autorità giudiziaria
per le autonome valutazioni in merito all’applicabilità delle previsioni di cui all’articolo 4 del
Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2.2 Il sistema delle norme anti ibridi ed il loro coordinamento
Il Decreto ATAD, in linea con le raccomandazioni dei rapporti BEPS Azione 2 e delle
previsioni della Direttiva ATAD, introduce un sistema di contrasto ai disallineamenti ibridi
che si fonda su due tipologie di norme:
1. norme di prevenzione volte ad eliminare le cause dei disallineamenti da ibridi
(articolo 8, comma 4 del Decreto ATAD, relativo alla stabile organizzazione
disconosciuta e l’articolo 9 del Decreto ATAD, relativo agli “ibridi inversi”);
2. norme di reazione volte a rimuovere gli effetti dei disallineamenti da ibridi (articoli
8, commi 1, 2 e 3, e articolo 10 del Decreto ATAD), anche articolate secondo una
reazione primaria e una reazione secondaria.
Vi è, inoltre, un’altra disposizione che opera sugli effetti fiscali: si tratta dell’articolo 8,
comma 5 del Decreto ATAD che contrasta i fenomeni di duplicazione del credito d’imposta
estero. Come accennato, tale disposizione, pur rientrando tra le reazioni che operano a
posteriori sugli effetti fiscali (diversi dai disallineamenti propriamente detti di deduzione
senza inclusione e di doppia deduzione), presenta delle peculiarità in ordine ai criteri di
applicazione che ne consigliano la trattazione separata.
Il sistema delle norme anti ibridi, dunque, si presenta articolato comprendendo norme
che intervengono in via preventiva sulle cause del disallineamento e norme che mirano a
neutralizzare gli effetti fiscali prodotti dall’ibridismo fiscale.
Per garantire un efficiente funzionamento del sistema ed eliminare possibili fenomeni
di doppia imposizione è possibile tracciare una gerarchia nell’applicazione delle norme
secondo la quale:
22
le norme di prevenzione, in quanto disposizioni che mirano ad eliminare alla radice la
causa del disallineamento da ibridi, vanno applicate in via prioritaria;
le norme di reazione, come anticipato, sono articolate secondo una reazione primaria
e una reazione secondaria e trovano applicazione per sopperire alla mancanza delle
disposizioni di cui sopra.
La logica sottostante il suesposto criterio di coordinamento risiede nella constatazione
che nessuna ulteriore reazione può essere richiesta nella misura in cui la causa del
disallineamento sia stata rimossa in conseguenza dell’attivazione, a priori, di una disposizione
legislativa “di sistema” che ristabilisca la coerenza degli ordinamenti fiscali coinvolti.
Il delineato sistema di coordinamento implica, inoltre, di tenere in considerazione le
disposizioni dell’ordinamento tributario dello Stato estero interessato, in quanto le cause di
un disallineamento potrebbero essere eliminate da disposizioni analoghe o equivalenti a
quelle presenti nell’ordinamento italiano sopra menzionate.
Così ad esempio, se un soggetto passivo residente sostiene e deduce un componente
negativo a favore di una stabile organizzazione disconosciuta, non sarà attivabile alcuna
reazione primaria nel caso in cui lo Stato della casa madre abbia nel proprio ordinamento una
norma equivalente all’articolo 8, comma 4, del Decreto ATAD, per cui è tenuta a “disattivare”
la branch exemption e ad includere il componente positivo di reddito nella propria base
imponibile. In tal caso, infatti, il disallineamento è rimosso alla base venendo meno il
presupposto per l’applicazione delle norme di reazione.
Ed ancora, ipotizzando che un soggetto passivo italiano effettui un pagamento a favore
di un’entità ibrida inversa costituita in uno Stato estero, con effetto di deduzione senza
inclusione, non dovranno applicarsi le norme di reazione qualora nello Stato di costituzione
dell’entità ibrida inversa sia in vigore ed efficace una disposizione analoga a quella
dell’articolo 9 del Decreto ATAD che rende la stessa autonomo soggetto passivo d'imposta ivi
soggetto a tassazione.
2.2.1 Le norme di prevenzione
Le norme di prevenzione, come prima accennato, sono disposizioni che mirano ad
23
eliminare alla radice la causa del disallineamento da ibridi.
Una prima disposizione rientrante in tale categoria è l’articolo 8, comma 4, del Decreto
ATAD26 a mente del quale, in presenza di un “disallineamento da ibridi” che coinvolge il
reddito di una stabile organizzazione “disconosciuta” di un soggetto passivo residente, tale
reddito è imponibile in capo a quest’ultimo.
In altri termini, la stabile organizzazione esente considerata fiscalmente “opaca” nello
Stato di residenza della casa madre e disconosciuta dallo Stato di localizzazione, in virtù
dell’applicazione della norma in commento sarà considerata fiscalmente “trasparente” nello
Stato di residenza della casa madre con disattivazione del regime di esenzione.
Va osservato, peraltro, che tale disposizione, nel contesto dell’ordinamento italiano, si
aggiunge ad un’altra con più ampio campo di applicazione già prevista in relazione al regime
di esenzione delle stabili organizzazioni di cui all’articolo 168-ter del TUIR. Il Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, infatti, subordina l’efficacia
dell’opzione per la disciplina sulla esenzione degli utili e delle perdite delle stabili
organizzazioni all’estero di imprese residenti alla circostanza che la giurisdizione di
localizzazione della stabile organizzazione ne riconosca l’esistenza.
Rappresenta una norma a carattere preventivo volta ad eliminare le cause del
disallineamento anche l’articolo 9 del Decreto ATAD relativo alle “entità ibride inverse”
costituite in Italia. La norma, in particolare, dispone che qualora una o più imprese che
controllano un'entità fiscalmente trasparente costituita o stabilita in Italia siano residenti in
uno Stato che considera detta entità fiscalmente opaca, il reddito prodotto dall’entità ibrida è
soggetto ad imposizione in Italia nella misura in cui quest’ultimo non è altrimenti soggetto ad
imposta a norma delle leggi di altro Stato.
Giova osservare, che nell’attuale contesto ordinamentale la disposizione in commento
non dovrebbe trovare applicazione in Italia in quanto, ai fini delle imposte sul reddito, il
reddito delle società trasparenti è imputato direttamente ai soci i quali, in caso di residenza
all’estero, sono assoggettati a imposizione in Italia in base all’articolo 23, comma 1, lettera
26 Riconducibile al Rapporto BMA 2017 REC 1.
24
g) del TUIR, fatta salva l’eventuale e circostanziata ipotesi in cui la Convenzione contro le
doppie imposizioni sul reddito ed il patrimonio tra l’Italia e lo Stato di residenza fiscale del
socio estero preveda che il reddito dell’entità trasparente è assoggettato a tassazione nello
Stato di residenza fiscale del socio, con conseguente effetto di inclusione e, dunque,
neutralizzazione del disallineamento27.
La misura di contrasto in questione non si applica, in ogni caso, per espressa previsione
dell’articolo 9, comma 2, agli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti, e
quindi residenti, in Italia di cui al comma 5-quinquies dell’articolo 73 del TUIR.
Appartengono inoltre alla categoria delle disposizioni che agiscono preventivamente
sulla causa dell’ibridità alcune norme tributarie già presenti nel sistema fiscale italiano all’atto
dell’emanazione del Decreto ATAD.
Tra queste assume particolare rilevanza l’articolo 44, comma 2, lettera a) del TUIR a
mente del quale le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonché ai titoli ed agli strumenti
finanziari emessi da soggetti non residenti si considerano similari alle azioni a condizione
che, tra l’altro, la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del
reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente.
Considerazioni analoghe valgono per il combinato disposto dell’articolo 89, comma 3-
bis, lettera b) e 3-ter, in caso di strumenti finanziari ibridi emessi da soggetti non residenti
che abbiano accesso ai benefici previsti dalla Direttiva “madre-figlia” (Direttiva n.
90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune
applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi, successivamente rifusa nella
Direttiva n. 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011).
Anche in tal caso la norma opera intervenendo sulla qualificazione dello strumento
finanziario che, nella misura in cui genera proventi dedotti fiscalmente nello Stato
dell’emittente, non può essere qualificato fiscalmente in Italia, ex lege, come strumento di
capitale con la conseguenza che a detti proventi non potrà essere riconosciuto nel nostro
ordinamento il trattamento fiscale ordinariamente previsto per i dividendi (dividend
27 Relazione illustrativa al Decreto ATAD pagina 41.
25
exemption).
2.2.2 Le norme di reazione
Le norme di reazione disciplinate dall’articolo 8, commi 1, 2 e 3 e dall’articolo 10 del
Decreto ATAD sono disposizioni normative che agiscono sugli effetti del disallineamento da
ibridi, a seconda dei casi, negando la deduzione di un componente negativo di reddito o
forzando l’inclusione di un componente positivo di reddito, cosi come descritto nei successivi
capitoli 3 e 4.
Per quanto riguarda il coordinamento delle disposizioni che mirano ad eliminare gli
effetti derivanti da disallineamenti da ibridi, come si dirà in dettaglio nel prosieguo, esiste una
gerarchia nell’applicazione delle reazioni primaria e secondaria previste dall’articolo 8,
commi 1 e 2 del Decreto ATAD, volta ad assicurare il necessario coordinamento tra le
giurisdizioni coinvolte e ad evitare reazioni multiple che determinino fenomeni di doppia
imposizione.
Il compito di rimuovere gli effetti dei disallineamenti da ibridi spetta, prioritariamente,
alla giurisdizione chiamata ad applicare la reazione primaria e, solo in assenza di tale
previsione (o di presupposti di attivazione della reazione primaria difformi rispetto a quelli
dell’altra giurisdizione), emergeranno i presupposti per l’applicazione della reazione
secondaria da parte dell’altra giurisdizione. Ne consegue che, in termini generali, la reazione
secondaria non troverà applicazione laddove l’ordinamento dell’altra giurisdizione coinvolta
preveda un appropriato obbligo di applicare la reazione primaria.
Si tratta, quindi, di un coordinamento tra gli ordinamenti tributari degli Stati interessati
dal fenomeno ibrido, fondato sul presupposto che lo Stato estero abbia adottato una disciplina
anti ibridi che comporti un livello di protezione minimo coerente con quanto previsto dal
Decreto ATAD.
Solo in tali casi, infatti, si potranno considerare rimossi i disallineamenti tra sistemi
giuridici da cui derivano effetti fiscali da ibridi e quindi giustificata la non applicazione delle
norme di reazione (in caso ad esempio di norme di sistema che eliminano la causa del
fenomeno ibrido alla radice) o della reazione secondaria (in caso di presenza di norme di
26
reazione primaria).
Ciò non potrà verificarsi qualora lo Stato estero abbia adottato soluzioni che non
garantiscono un livello di protezione minimo coerente con quanto previsto dal Decreto ATAD.
In tal caso, nonostante l’implementazione delle disposizioni anti ibridi, eventuali
disallineamenti potrebbero permanere e richiedere l’attivazione della reazione primaria o
secondaria.
Una modalità concreta per determinare il ricorrere di tale situazione è quella di
confrontare i presupposti di applicazione della disposizione di contrasto prevista
dall’ordinamento estero e le relative reazioni con i corrispondenti presupposti previsti dal
Decreto ATAD, vale a dire la presenza di un disallineamento, la causa ibrida e l’elemento
soggettivo, nonché le relativa reazioni.
In tale contesto deve essere operata una distinzione tra l’assenza nell’altro ordinamento
di una disposizione che preveda una reazione in presenza di un disallineamento da ibridi e la
diversa fattispecie della mancata applicazione di una specifica disposizione esistente,
conseguente ad un inadempimento da parte del soggetto ivi localizzato e tenuto ad applicarla.
Ciò ad esempio, può avvenire quando l’emittente di uno strumento finanziario ibrido dal
quale deriva un componente negativo deducibile non abbia applicato la dovuta reazione
primaria, rendendolo indeducibile, pur essendone obbligato dalle disposizioni anti ibridi
interne.
Al ricorrere di tali circostanze, in linea di principio, in Italia non è applicabile la reazione
secondaria e l’Amministrazione finanziaria italiana potrà attivare gli strumenti di
cooperazione internazionale con la giurisdizione estera affinché la stessa, ricevute le rilevanti
informazioni, accerti la violazione.
Tale ultima soluzione, tuttavia, al fine di garantire l’integrità e l’effettività del sistema
delle disposizioni anti ibridi, si ritiene applicabile solo in presenza di uno Stato membro
dell’Unione europea o di altri Stati terzi con i quali è in vigore uno specifico accordo per lo
scambio delle informazioni; diversamente la reazione secondaria sarà comunque attivabile in
Italia al fine di neutralizzare il disallineamento.
Nell’assunto che le norme anti ibridi hanno la finalità di eliminare le asimmetrie tra
27
ordinamenti tributari di diversi Stati, in modo automatico e non discrezionale, laddove tali
asimmetrie si manifestino, la spontanea rimozione da parte del contribuente dell’effetto
derivante dalla esistenza di un disallineamento da ibridi (ad esempio tramite una variazione
in aumento del proprio reddito imponibile), in assenza di uno specifico obbligo previsto da
norme di sistema del proprio ordinamento, non assumerà rilevanza ai fini dell’applicazione
delle norme di reazione.
Cosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in presenza di uno strumento finanziario
ibrido emesso da un soggetto passivo italiano, la spontanea inclusione da parte del
beneficiario estero dei relativi componenti di reddito nella propria base imponibile, in assenza
di un obbligo di legge, non inibisce l’applicazione della reazione primaria da parte dello Stato
Italiano.
3 NORME DI REAZIONE: I PRESUPPOSTI
I presupposti necessari all’attivazione delle norme di reazione secondo il Decreto ATAD
sono tre:
presenza di disallineamento, ossia un effetto di doppia deduzione o di deduzione
senza inclusione (articolo 6, comma 1, lettera a));
presenza di una causa ibrida, secondo le fattispecie tipiche previste dal Decreto
ATAD (articolo 6, comma 1, lettera r, numeri da 1) a 8))
28;
elemento soggettivo (articolo 6, comma 2, lettera c)). Il disallineamento ibrido deve
verificarsi tra “imprese associate”, tra un soggetto passivo ed un’impresa associata, tra
la “sede centrale” ed una stabile organizzazione, tra due o più stabili organizzazioni di
una stessa entità ovvero nell’ambito di un “accordo strutturato” di cui il soggetto
passivo sia parte.
28 Giova anticipare che, per le fattispecie previste dai numeri da 6 a 8, affinché sia effettivamente integrata la fattispecie incentrata su entità
ibrida dirette o stabile organizzazione (si veda in merito anche l’ultima parte del Considerando 15 della Direttiva ATAD 2), è anche necessario il
riscontro di reddito “non a doppia inclusione” nella giurisdizione del pagatore (si veda l’articolo 6, comma 2, lettera b del Decreto ATAD).
28
3.1 Presenza di disallineamento
Come già anticipato, uno dei presupposti essenziali per l’applicazione delle norme di
reazione è la presenza di un disallineamento ossia un effetto di doppia deduzione o di
deduzione e non inclusione.
3.1.1 Disallineamenti con effetti di doppia deduzione (DD)
L’effetto di “doppia deduzione” (DD), a mente dell’articolo 6, comma 1, lettera b) del
Decreto ATAD, si verifica quando un medesimo componente negativo di reddito è dedotto
nella giurisdizione del soggetto che si qualifica come “pagatore” e nella diversa giurisdizione
del soggetto che si qualifica come “investitore”29. Per deduzione si intende l’importo
considerato deducibile ai fini delle imposte sui redditi a norma delle leggi della giurisdizione
del pagatore o dell’investitore (articolo 6, comma 1, lettera d).
Il richiamo specifico alla giurisdizione del pagatore e dell’investitore deriva dalla
circostanza che effetti di doppia deduzione possono concretizzarsi solo in caso di componenti
negativi di reddito sostenuti (o ritenuti sostenuti) sia dal pagatore che dal soggetto investitore,
quando quest’ultimo ha con il primo un rapporto partecipativo (se il pagatore è un’entità ibrida
anche a seguito dell’esercizio di una opzione, oppure è un’entità in regime di consolidato
mondiale) o un rapporto di integrazione organica, quale quello esistente tra casa madre e
stabile organizzazione.
Ai fini dell’individuazione dell’effetto DD assume rilevanza il concetto di componente
negativo di reddito, definito dall’articolo 6, comma 1, lettera z), del Decreto ATAD, come un
onere al quale è associato un flusso finanziario, indipendentemente dal fatto che l’aspetto
finanziario si manifesti nello stesso periodo di imposta in cui detto onere risulta sostenuto
oppure in un periodo di imposta anteriore o posteriore.
Si tratta di una definizione ampia che comprende qualsiasi elemento di costo che sia
29 Ne discende che non costituisce un effetto di “doppia deduzione” secondo il Decreto ATAD il caso in cui la società B (partecipata) deduca un
componente negativo di reddito (es: perdita su crediti) da cui deriva una perdita fiscale (locale) e la società A (partecipante) deduca la svalutazione (o
la perdita da realizzo da cessione) della partecipazione nella Società B. In tale caso il componente negativo dedotto dalla società B (perdita su crediti)
non è lo «stesso componente negativo di reddito» dedotto dalla Società A (svalutazione o perdita da cessione della partecipazione).
29
correlato ad una manifestazione finanziaria, come ad esempio le spese per servizi, affitti,
interessi, royalties ed altre spese relative all’attività d’impresa. Inoltre, l’ampio tenore
letterale della norma lascia ritenere che rientrino nella nozione di componente negativo anche
i costi per l’acquisto di beni merce.
La circostanza, inoltre, che l’aspetto finanziario di un onere possa manifestarsi anche in
un periodo di imposta anteriore o posteriore, consente di ricomprendere tra i componenti
negativi di reddito rilevanti quelli connessi all’utilizzo di immobilizzazioni materiali ed
immateriali, come ad esempio svalutazioni e ammortamenti deducibili. In tali casi, infatti, è
da ritenere che il flusso finanziario si sia manifestato in via anticipata all’atto
dell’acquisizione dell’immobilizzazione ancorché il relativo costo si rifletta nella
determinazione dell’imponibile come deduzione nel corso del tempo in ragione dell’utilizzo
del cespite.
Tale interpretazione, oltre a rispondere ad esigenze di sistematicità e integrità del sistema
delle regole anti ibridi, appare coerente con le indicazioni del Rapporto HMA 2015 che,
nell’ambito della Raccomandazione 6, Paragrafo 192, relativamente all’effetto di DD,
prevede in termini generali che le strutture che danno origine a effetti di doppia deduzione in
relazione a pagamenti possono anche essere utilizzate per generare doppie deduzioni di
svalutazioni o ammortamenti. Analoghe considerazioni sono contenute nel Rapporto BMA
2017 in relazione agli effetti di DD che coinvolgono stabili organizzazioni.
Sempre a tal riguardo, il considerando n. 21 della Direttiva ATAD 2, prevede che «la
definizione di disallineamento da ibridi dovrebbe altresì comprendere fenomeni di doppia
deduzione, indipendentemente dal fatto che essi si verifichino a seguito di pagamenti, spese
non considerate pagamenti a norma del diritto nazionale o perdite per ammortamento o
deprezzamento […]».
Tuttavia, in considerazione del fatto che l’appuramento di fenomeni che danno luogo a
disallineamenti ibridi può, in linea di principio, riguardare eventi risalenti nel tempo, per
esigenze di semplificazione e per evitare oneri da adempimento per i contribuenti non
proporzionali si ritiene, coerentemente con le raccomandazioni contenute nei rapporti
30
OCSE30, che non rilevino ai fini dei disallineamenti in commento gli ammortamenti e le
svalutazioni relativi ad immobilizzazioni materiali o immateriali acquisite fino al periodo
d’imposta in corso alla data del 28 dicembre 2018, data di pubblicazione del Decreto ATAD.
In ultimo, occorre evidenziare che l’effetto di doppia deduzione di un componente
negativo di reddito diviene rilevante, come si vedrà con maggior dettaglio nel prosieguo, solo
nel periodo d’imposta e nella misura in cui può essere considerato “effettivamente dannoso”,
il che si verifica quando nella giurisdizione del pagatore il componente negativo di reddito
oggetto di doppia deduzione eccede eventuali componenti positivi considerabili a “doppia
inclusione” (eccesso di deduzione) e tale eccedenza è compensata a fronte di redditi
considerabili “non a doppia inclusione” (c.d. approccio di danno ai sensi dell’articolo 6,
comma 2, lettera b) del Decreto ATAD).
A tal riguardo, per reddito a “doppia inclusione” si intende, a mente dell’articolo 6,
comma 1, lettera g) del Decreto ATAD, «qualsiasi elemento di reddito incluso a norma delle
giurisdizioni in cui si è verificato il disallineamento», ossia la giurisdizione del pagatore e
dell’investitore (in caso di DD) o del pagatore e del beneficiario (in caso di D/NI).
Si ipotizzi che la società A residente nello Stato A (Stato dell’investitore) operi nello
Stato B (Stato del pagatore) sia con una stabile organizzazione (con credito) che con una
società controllata B. La stabile organizzazione sostiene componenti negativi di reddito per
110 a fronte di ricavi per 100. I componenti negativi di reddito risultano dedotti sia in capo
alla stabile organizzazione, nello Stato B, sia in capo alla sede principale, nello Stato A. I
ricavi della stabile organizzazione, considerabili a doppia inclusione (+100), sono inferiori ai
componenti negativi doppiamente dedotti e ciò determina il c.d. “eccesso di deduzione” di
una perdita fiscale di -10. Si ipotizzi inoltre che detto importo (-10), nello Stato B, venga al
tempo stesso compensato in regime di consolidato fiscale con i redditi della società B (+10),
che sono redditi “non a doppia inclusione” in quanto B è fiscalmente opaca (per entrambi gli
Stati). In questo modo viene a determinarsi un disallineamento con effetto di doppia
30 L’OCSE in tema di rilevanza delle perdite propone di non considerare rilevanti quelle maturate in periodi chiusi entro il 31 dicembre 2016 (cfr. par.
263 del Rapporto HMA 2015 e par. 112 del Rapporto BMA 2017).
31
deduzione (10) che attiva le reazioni previste dall’articolo 8, comma 1 del Decreto ATAD.
Nel contesto dei disallineamenti con effetto di doppia deduzione, occorre verificare
l’impatto prodotto dall’eventuale applicazione delle norme sulle imprese controllate estere
(CFC) in capo ad un’entità controllante localizzata nella stessa giurisdizione dell’entità che si
qualifica quale soggetto investitore. In detta circostanza, infatti, potrebbe essere generata una
forma di ulteriore inclusione da assimilare a un reddito a “doppia inclusione” idonea a
risolvere il disallineamento.
Riprendendo il precedente esempio, ciò potrebbe avvenire laddove il reddito della
società B (+10) sia incluso nella base imponibile della controllante (nello Stato A) a seguito
dell’applicazione delle “CFC rule”. In altri termini, grazie al regime CFC il reddito della
società B, compensato con l’eccesso di deduzione (rectius con la perdita fiscale della stabile
organizzazione) nella giurisdizione del pagatore, rileva anche in quella dell’investitore,
determinando un reddito a doppia inclusione. Nondimeno, affinché la disciplina CFC possa
consentire la neutralizzazione del disallineamento in commento è necessario che siano
verificate precise condizioni riportate nell’esempio 6.4 del Rapporto HMA 201531.
In ultimo, con riguardo alle fattispecie di “doppia deduzione” di cui all’articolo 6,
comma 2, lettera b) del Decreto ATAD, caratterizzate dalla rilevanza del “reddito a doppia
inclusione”, si possono verificare in modo pressoché naturale effetti che necessitano di attento
inquadramento al fine di evitare che si verifichino effetti fiscali distorsivi.
Ci si riferisce, nel contesto dei disallineamenti che riguardano le stabili organizzazioni
o le entità ibride (dirette) al caso in cui si sia in presenza di un componente negativo di reddito
che non è riconosciuto come tale (e quindi non è deducibile) in base alle leggi della
giurisdizione dell’investitore ma che invece è incluso nella giurisdizione del “pagatore”.
Si pensi, nell’ambito degli effetti di “doppia deduzione”, ad un ulteriore componente
negativo di reddito (internal dealing) sostenuto:
31 HMA2015, Esempio 6.4: Calculating dual inclusion income under a CFC regime. A tax administration may treat the net income of a controlled
foreign company (CFC) that is attributed to a shareholder of that company under a CFC or other offshore inclusion regime as dual inclusion
income if the taxpayer can satisfy the tax administration that such income has been calculated on the same basis and is treated as ordinary
income that is subject to tax at the full rate under the laws of both jurisdictions. Such income will be eligible to be treated as dual inclusion
income even if it carries with it an entitlement to credit for underlying foreign taxes that shelters a liability to tax in the parent jurisdiction.
Si veda infra paragrafo 3.1.2
32
da una sede centrale in favore della propria stabile organizzazione col credito
d’imposta (e quindi soggetta al world wide taxation principle), ovvero;
da un’entità partecipante nei confronti della entità ibrida (diretta) partecipata.
In entrambe le suddette circostanze, nella prospettiva della giurisdizione della casa
madre o del partecipante il citato componente negativo di reddito è fiscalmente irrilevante
(disconosciuto). Viceversa, nella prospettiva della giurisdizione della stabile organizzazione
o dell’entità ibrida (diretta) il correlato componente reddituale è incluso nell’imponibile e,
quindi, assoggettato a tassazione.
Si verifica, in altri termini, un effetto di “non deduzione ed inclusione” tra casa madre e
stabile organizzazione o tra socio e partecipata, che si potrebbe affiancare ad un effetto di
“doppia deduzione”, tra le medesime entità.
Si consideri a titolo esemplificativo:
la società A, fiscalmente residente nello Stato 1 che opera nello Stato 2 con una stabile
organizzazione (con credito);
la società A realizza componenti positivi di reddito verso terze parti per 150;
la stabile organizzazione, nel rendere un servizio alla casa madre, sostiene componenti
negativi di reddito verso terze parti per 100 e viene remunerata dalla casa madre tramite
un internal dealing per 105.
L’applicazione del worldwide taxation principle (e quindi la trasparenza fiscale della
stabile organizzazione con credito) comporta che il componente di reddito dalla stessa
sostenuto verso terze parti (100) sia doppiamente deducibile sia nello Stato 2 (della stabile
organizzazione) sia nello Stato 1 (della casa madre).
L’internal dealing, viceversa, è incluso quale componente positivo di reddito
nell’imponibile della stabile organizzazione ma non è fiscalmente rilevante (e quindi non è
deducibile) nella prospettiva della giurisdizione della casa madre.
La società A, nell’esempio, ha quindi complessivamente prodotto un reddito di 50 (150
di ricavi verso terzi e 100 di costi verso terzi) dei quali 5 anche dichiarati presso la
giurisdizione della stabile organizzazione (105 di internal dealing e 100 di costi verso terzi).
33
In base al Decreto ATAD, il costo di 100 verso terzi rientra in pieno nella definizione di
“doppia deduzione” (in quanto è deducibile sia presso la stabile organizzazione, quale
“pagatore”, che presso casa madre, quale “investitore”) mentre, nell’esempio, da una prima
analisi della fattispecie si potrebbe concludere per l’assenza di alcuna forma di “reddito a
doppia inclusione” secondo la definizione contenuta nell’articolo 6, comma 1, lettera g ), in
quanto il componente di reddito incluso presso la stabile organizzazione (l’internal dealing
per 105) non è incluso anche presso casa madre (ove si verifica l'inclusione di altro
componente positivo di reddito, vale a dire il ricavo verso terzi per 150).
Tuttavia, concludere nel senso del perfezionamento di una fattispecie di disallineamento
da ibridi da doppia deduzione, con la conseguente applicazione della negazione della
deduzione per 100, produrrebbe un effetto distorsivo imponendo alla società A di non dedurre
il costo di 100 o presso casa madre (reazione primaria) o presso la stabile organizzazione
(reazione secondaria), creando in ultima analisi una base imponibile di 150 (pari al ricavo
lordo di 150).
Per risolvere tale effetto distorsivo è necessario valorizzare il descritto effetto di “non
deduzione ed inclusione”, a condizione che trovi fondamento nella stessa causa ibrida che
genera l’effetto DD, ossia la presenza di una stabile organizzazione o di un’entità ibrida
diretta, quale forma alternativa di “reddito a doppia inclusione” e dunque da ritenere
equivalente ad un effetto di doppia inclusione del componente positivo di reddito tassato dalla
giurisdizione della stabile organizzazione (o entità ibrida diretta). Tale soluzione
interpretativa, oltre ad essere coerente con il principio generale dell’approccio di danno
previsto dal medesimo Decreto, è anche in linea con le indicazioni OCSE contenute nel
paragrafo 73 del Report HMA 2017 ove, nel contesto della fattispecie di cui all’articolo 6,
comma 1, lettera r), numero 7 del Decreto ATAD, si parifica, a certe condizioni,
l’indeducibilità di un componente negativo ad una forma alternativa di “inclusione”.
Ne consegue, che nell’ambito di un disallineamento da ibridi con effetto DD la
circostanza sopra descritta (ossia un effetto di “non deduzione ed inclusione” riconducibile
alla stessa causa ibrida a cui è attribuibile l’effetto di DD) dovrà essere tenuta in
considerazione ai fini del riscontro e della misurazione dell’eccesso di deduzione.
34
Figura n. 5/A
Parimenti si consideri il caso di A Co, residente nello Stato A, che opera tramite stabili
organizzazioni (non esenti) sia nello Stato B che nello Stato C.
La stabile organizzazione nello Stato C sostiene costi verso terzi per 100 e viene
remunerata da casa madre tramite un “internal dealing” per 105 per prestazioni rese alla
stabile organizzazione nello Stato B.
La stabile organizzazione nello Stato B rileva ricavi verso terzi per 110 soggetti a doppia
inclusionee deduce l’internal dealing per 105 nei confronti della stabile organizzazione nello
Stato C.
In base al sistema del credito tra lo Stato A e lo Stato C si verifica una “doppia
deduzione” del costo sostenuto verso terzi per 100.
Parimenti tra lo Stato A e lo Stato B si manifesta un reddito a doppia inclusione (pari ai
ricavi di 110 verso terzi).
Ne consegue che il reddito a doppia inclusione (tra lo Stato A e lo Stato B) non è idoneo
35
C o m p o n e n te N e g a tiv o d i R e d d ito + 1 0 0
C o m p o n e n te P o sitiv o d i R e d d ito v e rso
te rze p a rti + 1 5 0
C o m p o n e n te N e g a tiv o d i R e d d ito - 1 0 0
T e r z i
R e d d it o P r o d o t to = 1 5 0 – 1 0 0 =
R e d d it o T a s s a t o s e n z a r e a z io n e
S ta t o 1 = 1 5 0 – 1 0 0 – 5 (c r e d it o
S ta t o 2 = 1 0 5 – 1 0 0 = 5
S ta t o 1 + S t a t o 2 = 4 5 + 5 = 5 0
R e d d it o T a s s a t o c o n r e a z io n e d
S ta t o 1 = 1 5 0 – 1 0 0 – 5 (c r e d it o
S ta t o 2 = 1 0 5 – 1 0 0 = 5
S ta t o 1 + S t a t o 2 = 1 5 0
5 0
d i c u i a
d ’im p o
i c u i a r t
d ’im p o
S o c ie t à A
S t a b ile
O r g a n iz z a z io n e
r t ic o lo 8 c o m m a 1 d e l D e
s t a ) = 4 5
ic o lo 8 c o m m a 1 d e l D e c r
s t a ) + 1 0 0 (a r t ic o lo 8 , c o m
S T A
C o m p o n e n te N e g a tiv o d i R e d d ito
(In te rn a l d e a lin g ) – 1 0 5
C o m p o n e n te P o sitiv o d i R e d d ito
(In te rn a l d e a lin g ) + 1 0 5
S T A
c r e t o A T A D
e t o A T A D
m a 1 , le t t e ra a ) = 1 4 5
T
T
O
O
1
2
a sanare il disallineamento da doppia deduzione che si verifica tra lo Stato A e lo Stato C in
quanto, come detto, il reddito a doppia inclusione rilevante a tal fine è solo quello “incluso a
norma delle giurisdizioni in cui si è verificato il disallineamento”. Nel caso in esame la doppia
deduzione si verifica tra lo Stato A e lo Stato C mentre la doppia inclusione si verifica tra lo
Stato A e lo Stato B.
Figura n. 5/B
Anche in tale fattispecie, come sopra accennato, è necessario valorizzare l’effetto di
“non deduzione ed inclusione” che si verifica tra lo Stato A e lo Stato C relativamente
all’internal dealing che remunera la stabile organizzazione nello Stato C, in quanto trova
fondamento nella stessa causa ibrida che genera l’effetto DD, quale forma alternativa di
“reddito a doppia inclusione” e dunque da ritenere equivalente ad un effetto di doppia
inclusione. Ne consegue che, anche in tal caso, nell’ambito di un disallineamento da ibridi
con effetto DD la circostanza sopra descritta (ossia un effetto di “non deduzione ed
inclusione” riconducibile alla stessa causa ibrida a cui è attribuibile l’effetto di DD) dovrà
essere tenuta in considerazione ai fini del riscontro e della misurazione dell’eccesso di
36
C
C
o
o
m
m
p o n
p o n
T e
e n te P o sitiv o d i R e d d ito + 1 1 0
« A d o p p ia in clu sio n e »
e n te P o sitiv o d i R e d d ito + 1 1 0
« A d o p p ia in clu sio n e »
S t a b ile
r z i
O r g a n iz z a z io n e
S T A T O B
R e d d ito P ro d o tto = 1 1 0 – 1 0 0 = 1 0
R e d d ito T a ssa to se n za re a zio n e d i c u i a rtic o lo 8 c o
S ta to A = 1 1 0 – 1 0 0 – 1 0 (c re d ito d ’im p o sta ) = 0
S ta to B = 1 1 0 – 1 0 5 = 5
S ta to C = 1 0 5 – 1 0 0 = 5
S ta to A + B + C = 1 0
R e d d ito T a ssa to c o n re a zio n e d i c u i a rtic o lo 8 c o m
S ta to A = 1 1 0 – 1 0 0 – 1 0 (c re d ito d ’im p o sta ) + 1 0 0
S ta to B = 1 1 0 – 1 0 5 = 5
S ta to C = 1 0 5 – 1 0 0 = 5
S ta to A + B + C = 1 1 0
S T A T O A
C o m p o n e n te N e g a tiv o d i R e d d ito -1 0 0 (D D ) S o c ie t à A
C o m p o n e n te N e g a tiv o d i R e d d ito (In te rn a l d e a lin g ) – 1 0 5
L’in te rn a ld e a lin g n o n im p a tta su l re d d ito d i A
C o m p o n e n te N e g a tiv o d i R e d d ito -1 0 0 (D D )
C o m p o n e n te P o sitiv o d i R e d d ito (In te rn a l d e a lin g ) + 1 0 5
S t a b ile
T e r z i
O r g a n iz z a z io n e
S T A T O C
m m a 1 d e l D e c re to A T A D
m a 1 d e l D e c re to A T A D
(a rtic o lo 8 , c o m m a 1 , le tte ra a ) = 1 0 0
deduzione.
Infine, considerazione analoghe valgono qualora l’internal dealing abbia luogo tra le
due stabili organizzazioni localizzate rispettivamente nello Stato B e nello Stato C. Nella
circostanza, l’internal dealing non influenzerebbe la quantificazione del reddito della Società
A (sede centrale) in quanto detto componente di reddito non risulterebbe né dedotto né incluso
presso la sede centrale.
STATO A
Componente Positivo di Reddito +110 Società A Componente Negativo di Reddito-100 (DD)
«A doppia inclusione»
Componente Negativo di Reddito-100 (DD)
Componente Positivo di Reddito +110
«A doppia inclusione»
Internal dealing -105 Internal dealing+ 105
Stabile Stabile
Terzi Terzi
Organizzazione Organizzazione
STATO B STATO C
Reddito Prodotto = 110 –100 = 10
Reddito Tassato senza reazione di cui articolo 8 comma 1 del Decreto ATAD
Stato A = 110 –100 –10 (credito d’imposta) = 0
Stato B = 110 –105 (internal dealing) = 5
Stato C = 105 (internal dealing) –100 = 5
Stato A + B + C = 10
Reddito Tassato con reazione di cui articolo 8 comma 1 del Decreto ATAD
Stato A = 110 –100 –10 (credito d’imposta) + 100 (articolo 8, comma 1, lettera a) = 100
Stato B= 110 –105 = 5
Stato C=105 –100 = 5
Stato A + B + C = 110
Figura n. 5/C
3.1.2 Disallineamenti con effetti di deduzione senza inclusione (D/NI)
L’effetto di deduzione senza inclusione (D/NI), secondo l’articolo 6, comma 1, lettera
c) del Decreto ATAD, consiste nella deduzione di un componente negativo di reddito nella
giurisdizione del soggetto che si qualifica come “pagatore”, senza la corrispondente
inclusione, ai fini fiscali, del correlato componente positivo di reddito nella diversa
giurisdizione del “beneficiario”.
37
La giurisdizione del pagatore, sempre a mente della norma citata, è qualsiasi
giurisdizione in cui il componente negativo di reddito è sostenuto ovvero si ritiene sostenuto.
Al riguardo, si osserva che la formulazione della disposizione in commento è molto
ampia e comprende qualsiasi giurisdizione in cui il componente di reddito è sostenuto o
ritenuto sostenuto, indipendentemente dal luogo in cui si registri il flusso finanziario del
corrispondente pagamento.
A titolo esemplificativo, si consideri una Società a responsabilità limitata ItaCo1,
fiscalmente residente in Italia, che effettui un pagamento nelle mani del beneficiario, ItaCo2,
anch’esso fiscalmente residente in Italia. Il componente reddituale in Italia è qualificato ai
fini fiscali quale dividendo e quindi non genera deduzioni in capo a ItaCo1 e comporta
l’esclusione al 95% in capo a ItaCo2. ForCo, residente nello Stato 2, controlla ItaCo1 e
considera la stessa come entità fiscalmente trasparente (entità ibrida diretta). ForCo, inoltre,
considera lo strumento finanziario come strumento di debito, con la conseguenza che nello
Stato 2 il pagamento da ItaCo1 a ItaCo2 è considerato deducibile (in capo a ForCo). Nel caso
di specie si crea un effetto di deduzione senza inclusione, caratterizzato da causa ibrida, in
quanto il componente negativo di reddito, seppure sia indeducibile in Italia, è deducibile nello
Stato 2 che diviene una (ulteriore) giurisdizione del pagatore.
Figura n. 6
In merito alla natura dei componenti negativi di reddito rilevanti ai fini del
disallineamento in esame, valgono le medesime considerazioni svolte in relazione all’effetto
38
di doppia deduzione, ciò in quanto l’articolo 6, comma 1, lettera z), non prevede una differente
definizione di “componente negativo” in ragione del tipo di disallineamento da ibridi e rimane
pertanto applicabile sia in caso di effetto di DD che di D/NI.
Avranno quindi rilevanza, in base a quanto disposto dal sopra citato articolo, i
componenti negativi di reddito a cui è associato un flusso finanziario, le svalutazioni e gli
ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali il cui flusso finanziario relativo
all’acquisto si è manifestato in via anticipata.
Tuttavia, anche in tal caso, in considerazione del fatto che l’appuramento di fenomeni
che danno luogo a disallineamenti ibridi può, in linea di principio, riguardare eventi risalenti
nel tempo, per esigenze di semplificazione e per evitare oneri da adempimento per i
contribuenti non proporzionali si ritiene, coerentemente con le raccomandazioni contenute
nei rapporti OCSE, che non rilevino ai fini dei disallineamenti in commento gli ammortamenti
e le svalutazioni relativi ad immobilizzazioni materiali o immateriali acquisite fino al periodo
d’imposta in corso alla data del 28 dicembre 2018, data di pubblicazione del Decreto ATAD.
Nell’ambito della definizione di componente negativo di reddito rilevante ai fini
dell’effetto di D/NI, peraltro, a mente del già citato articolo 6, comma 1, lettera z), si
considerano anche i c.d. pagamenti nozionali, ossia gli oneri figurativi (cosiddetti internal
dealings) che si ritiene siano fiscalmente sostenuti sulla base delle regole di attribuzione degli
utili e delle perdite della stabile organizzazione nei rapporti con la casa madre e con le altre
stabili organizzazioni32.
Per quanto riguarda gli strumenti finanziari, compresi i trasferimenti ibridi, i componenti
reddituali rilevanti sono quelli sostenuti “in base alle previsioni contrattuali che regolano uno
strumento finanziario ovvero un trasferimento ibrido”. Ne consegue che, in linea di principio,
non rilevano i componenti reddituali che derivano da un ordinario trasferimento di uno
strumento finanziario (che non sia quindi un trasferimento ibrido) anche se il costo di acquisto
dello strumento è deducibile per l’acquirente mentre il corrispondente corrispettivo non è
incluso dal venditore (es: per participation exemption), salve le ipotesi in cui il corrispettivo
della cessione dello strumento contenga una componente finanziaria come osservato al
32 Si veda la fattispecie descritta all’articolo 6, comma 1, lettera r), n. 7 del Decreto ATAD.
39
paragrafo 1.1.
Parimenti non genera un disallineamento da ibridi la rinuncia al credito da parte del
creditore che rileva un componente negativo (e.g. perdita su crediti), anche se il debitore non
include la sopravvenienza attiva. In tali casi, infatti, il componente negativo deducibile non è
dovuto “in base” alle condizioni contrattuali che regolano lo strumento finanziario.
Differente è il caso dei componenti di reddito connessi al riacquisto da parte
dell’emittente dello strumento finanziario o il corrispettivo dovuto a fronte della modifica
delle originarie condizioni contrattuali dello strumento finanziario.
Come anticipato, l’effetto di deduzione assume una connotazione particolare nelle
fattispecie contemplate nell’articolo 6, comma 1, lettera r) numeri 6 e 7, ossia nei casi di
componenti negativi di reddito sostenuti da un’entità ibrida diretta a favore del socio e di
componenti negativi di reddito relativi ad operazioni che si ritengono intervenute tra la sede
centrale e la stabile organizzazione ovvero tra due o più stabili organizzazioni.
In tali casi, infatti, l’effetto di deduzione del componente negativo di reddito diviene
rilevante solo nel periodo d’imposta e nella misura in cui può essere considerato
“effettivamente dannoso”; ciò si verifica, analogamente a quanto previsto nei casi di DD, nel
periodo d’imposta e nella misura in cui nella giurisdizione del pagatore il componente di
reddito dedotto ecceda eventuali componenti positivi considerabili a doppia inclusione
(l’eccesso di deduzione) e tale eccedenza è compensata a fronte di redditi considerabili “non
a doppia inclusione” (c.d. approccio di danno previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera b) del
Decreto ATAD).
A tal riguardo, con riferimento ai disallineamenti che riguardano le stabili
organizzazioni o le entità ibride (dirette), ossia le fattispecie descritte ai numeri 6 e 7 del
comma 1 della lettera r) dell’articolo 6) del Decreto ATAD, in cui vi sia un componente
negativo di reddito che non è riconosciuto come tale (e quindi non è deducibile) in base alle
leggi della giurisdizione del beneficiario ma che invece è incluso nella giurisdizione del
“pagatore”, valgono le considerazioni già svolte con riferimento ai disallineamenti con effetto
DD nell’ultimo periodo del paragrafo 3.1.1.
Nello specifico, ci si riferisce al caso in cui, in concomitanza all’effetto D/NI, si sia in
40
presenza di un ulteriore componente negativo di reddito che non è riconosciuto come tale (e
quindi non è deducibile) in base alle leggi della giurisdizione del “beneficiario” (ad esempio,
socio dell’ibrido diretto o casa madre) ma che invece è incluso nella giurisdizione del
“pagatore” (ad esempio entità ibrida diretta o stabile organizzazione).
Anche in tal caso, come già visto per i fenomeni con effetto DD, è necessario valorizzare
l’effetto di “non deduzione ed inclusione”, a condizione e nella misura in cui trovi fondamento
nella stessa causa ibrida, ossia la presenza di una stabile organizzazione o di un’entità ibrida
diretta, che genera l’effetto D/NI, quale forma alternativa di “reddito a doppia inclusione”.
Sul versante dell’inclusione, l’articolo 6, comma 1, lettera e) del Decreto ATAD
definisce la stessa come «l’importo che rileva ai fini del calcolo del reddito imponibile a
norma delle leggi della giurisdizione del beneficiario».
In primo luogo è da rilevare che l’applicazione di ritenute alla fonte da parte della
giurisdizione del pagatore non costituisce un evento rilevante per identificare una forma di
inclusione nella diversa giurisdizione del beneficiario 33.
Con riguardo alla giurisdizione del beneficiario, si intende qualsiasi giurisdizione in cui
il componente positivo di reddito è conseguito ovvero si ritiene conseguito a norma delle leggi
di qualsiasi altra giurisdizione (articolo 6, comma 1, lettera c).
Possono dunque assumere la qualifica di giurisdizione del beneficiario, oltre a quella in
cui ha la residenza fiscale il titolare del diritto contrattualmente previsto a ricevere un
componente positivo di reddito, anche quelle in cui sono localizzate le sue stabili
organizzazioni. Del pari, nel caso in cui il titolare del diritto a ricevere un componente positivo
di reddito sia una entità fiscalmente trasparente nella giurisdizione di costituzione, potrà
essere considerata giurisdizione del beneficiario anche quella in cui risiede fiscalmente il
socio/partecipante34.
33 Paragrafo 407 HMA 2015 «A country will continue to levy withholding taxes on payments that are subject to adjustment under the hybrid mismatch
rules in accordance with its domestic law and consistent with its treaty obligations. The function of withholding taxes under the laws of the payer
jurisdiction is generally not to address mismatches in tax outcomes and a payment should not be treated as included in ordinary income simply
because it has been subject to withholding at source. The primary rule denying the deduction may apply in cases in which the payer jurisdiction also
imposes a withholding tax on the payment as it is still important to neutralise the hybrid mismatch in those cases. Withholding taxes alone do not
neutralise the hybrid mismatch as withholding taxes, where applicable, often are imposed with respect to equity instruments».
34 Rapporto HMA 2015, paragrafo n. 86 e esempio 1.8 con specifico riferimento agli strumenti finanziari ibridi.
41
L’inclusione di un componente positivo, potrebbe avvenire in un’altra giurisdizione
estera, anche diversa da quella del beneficiario e anche in virtù dell’applicazione di un regime
CFC.
Al fine di definire se tale forma di tassazione possa rilevare o meno ai fini della non
attivazione della reazione primaria di cui all’articolo 8, comma 2, del Decreto ATAD, occorre
considerare che a mente di tale disposizione «[…] la deduzione del componente negativo di
reddito è negata in capo al soggetto passivo salvo che il disallineamento non sia neutralizzato
in altro Stato».
La norma pone quale unica condizione che il “disallineamento sia stato neutralizzato”,
senza alcun specifico riferimento alla modalità con cui lo stesso è stato rimosso e, dunque,
concede di far rientrare nell’alveo delle inclusioni rilevanti anche quella determinata
dall’applicazione di un regime CFC.
Può accadere, inoltre, che la controllante chiamata ad applicare il regime CFC sia
residente nello Stato Italiano e, al contempo, assuma la qualifica di pagatore nell’ambito di
una fattispecie ibrida con l’impresa controllata estera (ad esempio ibrido inverso). In tali casi,
la neutralizzazione del disallineamento per effetto dell’applicazione del regime CFC
avverrebbe nello stesso Stato del pagatore e non in «[…] altro Stato» come previsto dal tenore
letterale della citata norma. Nella particolare fattispecie rappresentata, negare la rilevanza
della inclusione sarebbe incoerente rispetto all’ipotesi di inclusione in altre giurisdizioni ed
inoltre determinerebbe l’applicazione della reazione primaria pur in presenza di un’effettiva
tassazione dei componenti positivi di reddito nell’ambito del regime CFC, con conseguente
effetto di doppia imposizione. È da ritenere, pertanto, che nel concetto di “altro Stato” rientri
anche quello del pagatore.
Il Rapporto HMA 201535, nondimeno, con riferimento specifico non solo ai
disallineamenti da strumenti finanziari ibridi, precisa che affinché un regime CFC possa
rappresentare una forma alternativa di inclusione debba presentare determinati requisiti volti
a garantire l’effettività della tassazione per trasparenza.
35 Vedi paragrafi 36 a 40 (Inclusion under CFC Regime).
42
In particolare, il citato rapporto individua due requisiti a carattere generale che, se
verificati, conferiscono al regime CFC le caratteristiche di forma alternativa di inclusione.
Il primo prevede che il componente di reddito sia pienamente incluso nella base
imponibile della controllante e il secondo che detto componente sia soggetto a tassazione ad
aliquota piena36.
La verifica dei suddetti requisiti richiede una complessa analisi sia nell’an che nel
quantum.
In merito all’an occorre indagare l’idoneità delle caratteristiche del singolo regime a
generare l’effetto giuridico dell’inclusione. In questo ambito viene richiesto che il singolo
componente positivo di reddito, secondo le disposizioni del regime CFC della giurisdizione
della controllante, sia soggetto ad inclusione obbligatoria nella base imponibile della stessa,
senza godere di alcuna esenzione.
Relativamente al quantum, il componente positivo di reddito non deve essere
compensato o ridotto a seguito di qualsiasi forma di deduzione o altro sgravio diverso da
quelli rappresentati dai costi sostenuti dalla controllante nella pertinente giurisdizione, non
deve comportare la titolarità di crediti o altri sgravi e, infine, non deve originare un ibrido
importato.
In generale, tornando al concetto di “inclusione”, si rileva che l’articolo 6, comma 1,
lettera e) in commento, nella seconda parte, prevede ipotesi di non inclusione riferite in modo
specifico agli strumenti finanziari. In particolare, un componente positivo di reddito
conseguito secondo le previsioni contrattuali che regolano uno strumento finanziario non è
considerato incluso nella misura in cui beneficia di “sgravi fiscali” che sono esclusiva
conseguenza della sua qualificazione in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario.
A tal proposito, a mente dell’articolo 6, comma 1, lettera f), per “sgravio fiscale”, si
intende «l’esenzione totale o parziale dall’imposizione, l’esclusione dal concorso alla
formazione della base imponibile, la riduzione dell’aliquota d’imposta applicabile ovvero un
qualsiasi credito o rimborso d’imposta, diverso da un credito per ritenute alla fonte».
36 Rapporto HMA2015 par. 37 «[…] fully included under the laws of the relevant jurisdiction and is subject to tax at the full rate».
43
Un tema particolare, inoltre, si pone con riferimento all’ipotesi di componenti positivi
di reddito non inclusi da entità ibride inverse, che successivamente effettuino distribuzioni a
favore dell'investitore. Sul punto le indicazioni del Rapporto HMA 2015, contenute nel
paragrafo 15637, escluderebbero dal concetto di inclusione le distribuzioni effettuate
dall’ibrido inverso anche se alla fine l’investitore è tassato su tali distribuzioni.
Tale impostazione si basa sul presupposto che la regola dell’ibrido inverso ha lo scopo
di neutralizzare l’effetto D/NI nel momento in cui si genera e con riferimento al componente
reddituale correlato, finalità questa che non sarebbe garantita in caso di distribuzioni
all’investitore che, in astratto, potrebbero essere non finanziate dai componenti positivi
associati al disallineamento da ibridi e avvenire in un tempo futuro.
Il Decreto ATAD (al pari della Direttiva), tuttavia, non esclude che le distribuzioni
effettuate dall’entità ibrida inversa possano essere considerate rilevanti ai fini dell’inclusione.
Si ritiene pertanto che ciò sia possibile laddove vi sia una stretta relazione tra dette
distribuzioni ed i componenti positivi di reddito associati al disallineamento da ibridi.
Nello specifico, le condizioni che attribuiscono valenza alle distribuzioni in favore
dell’investitore di una entità ibrida inversa sono le seguenti: i) esistenza di un obbligo
statutario di attribuzione di tutti gli utili dell’entità ibrida inversa direttamente all’investitore;
ii) non vi deve essere alcun intervento o deliberazione da parte degli organi di governance
che attribuiscano alla distribuzione carattere di discrezionalità; iii) la distribuzione deve essere
effettuata almeno una volta l’anno38.
Infine, nell’ambito del concetto di inclusione assume particolare rilevanza l’articolo 6,
comma 1, lettera l) del Decreto ATAD il quale prevede che uno strumento finanziario potrebbe
essere qualificato come tale in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario o del
pagatore e quindi anche solo da una delle giurisdizioni coinvolte.
37 Treatment of distributions from a reverse hybrid 156. The reverse hybrid rule will apply even if the investor is ultimately taxed on distributions made
by the reverse hybrid. The mere fact that the accrued income of the reverse hybrid will be taxable as ordinary income when it is distributed to the
investor will not be sufficient to show that the payment does not give rise to a mismatch. The reverse hybrid rule is intended to neutralize the D/NI
outcome that arises at the time the payment is made to the reverse hybrid. The tax treatment of a separate payment that the reverse hybrid makes to the
investor at some point in the future (and which may or may not be funded out of the payments caught by the reverse hybrid rule) will generally be too
remote from the mismatch to be taken into account for the purposes of the rule.
38 Sul tema della trasparenza fiscale si rinvia ai seguenti documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate: risposta ad interpello n. 156/2020 e risoluzioni
27 gennaio 2006, n. 17/E e 21 aprile 2008, n. 167/E.
44
Si tratta in altri termini di situazioni in cui un rapporto giuridico è qualificato come
strumento finanziario in una giurisdizione e come appartenente ad altra categoria negoziale
nella diversa giurisdizione del beneficiario.
A titolo esemplificativo, si consideri un contratto di leasing che secondo le leggi della
giurisdizione del locatario è qualificato come “leasing finanziario” e nella giurisdizione del
locatore come “leasing operativo”; conseguentemente a fronte della deduzione degli interessi
passivi da parte del locatario, si avrà l’inclusione a titolo di corrispettivo per prestazione di
servizi da parte del locatore.
In questo caso, come in altri analoghi, il componente dedotto a titolo di interessi nella
giurisdizione del pagatore potrebbe essere effettivamente incluso in quella del beneficiario
come canone di locazione, ossia con una diversa qualificazione (quindi ad “altro titolo”).
In detto contesto, l’approccio di danno seguito dal Decreto ATAD rende necessario
valutare se il componente positivo, seppure qualificato differentemente nella giurisdizione del
beneficiario, sia stato comunque incluso nella sua base imponibile e soggetto a tassazione
ordinaria senza godere di sgravi fiscali non dovuti esclusivamente allo status fiscale del
beneficiario. In caso affermativo, il disallineamento può essere non effettivamente integrato
(per la presenza, appunto, della “inclusione”, seppur avvenuta ad “altro titolo”).
3.1.2.1 Effetto di non inclusione attribuibile allo Status del beneficiario o ad un regime
fiscale speciale
L’articolo 6, comma 1, lettera r) del Decreto ATAD prevede che non si determini un
disallineamento da ibridi rilevante ai fini dell’applicazione delle norme di reazione, nei casi
in cui l’effetto di non inclusione sia la conseguenza dello “status fiscale” (per gli strumenti
finanziari) o dello “status di esenzione da imposta” (per le altre fattispecie di D/NI) del
beneficiario o anche di un regime “fiscale speciale” dello strumento finanziario.
A riguardo occorre operare una distinzione tra situazioni di deduzione senza inclusione
che si generano:
da un punto di vista oggettivo, in base alle previsioni contrattuali che regolano uno
strumento finanziario ovvero un trasferimento ibrido avente ad oggetto uno strumento
45
finanziario (articolo 6, comma 1, lettera r), numeri 1) e 2);
da un punto di vista soggettivo, in presenza di entità ibride dirette, ibride inverse e
stabili organizzazioni (articolo 6, comma 1, lettera r), numeri da 3) a 7).
Con riferimento alla prima tipologia, non si genera un disallineamento rilevante se lo
sgravio fiscale concesso nella giurisdizione del beneficiario è dovuto «esclusivamente allo
status fiscale di quest’ultimo o al fatto che lo strumento è soggetto ai termini di un regime
fiscale speciale» (articolo 6, comma 1, lettera r) n. 2).
In merito alla nozione di “status fiscale” o di “status di esenzione dall’imposta”, la stessa
è da intendersi come il regime fiscale complessivo del soggetto beneficiario secondo le leggi
fiscali della giurisdizione di residenza o localizzazione.
Secondo il Rapporto HMA 2015, nel concetto di “regime fiscale speciale” dello
strumento rientrano anche circostanze nell’ambito delle quali lo sgravio fiscale dipende dalle
modalità di detenzione dello strumento finanziario.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, nel concetto di “regime fiscale speciale” il
citato Rapporto fa rientrare alcune tipologie di conti di risparmio intrattenuti presso istituzioni
finanziarie (i cc.dd. “tax exempt personal saving accounts”) nell’ambito dei quali uno
strumento finanziario ordinario, quale un’obbligazione, usufruisce a norma di legge
dell’esenzione da tassazione dei correlati rendimenti39. Il principio che ne deriva è che in tal
caso, eventuali disallineamenti del tipo D/NI non sono imputabili alle condizioni contrattuali
dello strumento, ma alle condizioni nelle quali lo strumento è detenuto.
Sotto il profilo applicativo, si osserva che per le fattispecie relative agli strumenti
finanziari l’espresso riferimento al termine “esclusivamente” condiziona l’applicazione di tale
disposizione al fatto che lo status fiscale del beneficiario oppure la presenza di un regime
fiscale speciale cui è soggetto lo strumento finanziario siano l’unica causa della non
inclusione del componente positivo di reddito.
Pertanto, al ricorrere dell’eventuale causa ibrida, connessa alla diversa qualificazione ai
fini fiscali dello strumento o del trasferimento tra le giurisdizioni del pagatore e del
39 Rapporto HMA 2015, paragrafo 97 ed esempio 1.9.
46
beneficiario, il disallineamento assumerà rilevanza pur in presenza delle condizioni anzidette.
Cosi ad esempio, si assuma che la Società A, residente in Italia, abbia emesso uno
strumento finanziario sottoscritto dalla Società B, residente nello Stato B e legata all’emittente
da rapporti di associazione. La Società italiana sostiene un componente di reddito, che deduce
fiscalmente, correlato al pagamento di interessi alla Società B. Nello Stato B, lo strumento
finanziario è qualificato come strumento di capitale con la conseguenza che i correlati
proventi finanziari non sono soggetti a tassazione per effetto della dividend exemption. Del
pari, la società B gode di uno “status” che la esenta da tassazione e dunque non subisce alcuna
imposizione sui propri redditi, ivi compresi i proventi ricevuti dalla Società A. Nella
circostanza, il disallineamento non è esclusivamente attribuibile allo status fiscale del
beneficiario, ma origina dalla diversa qualificazione dello strumento finanziario, tra
giurisdizione del pagatore e giurisdizione del beneficiario, e dunque dalla dividend exemption.
Detta circostanza determina un disallineamento da ibridi rilevante.
Per quanto riguarda i casi di disallineamenti che derivano dalla presenza di entità ibride
dirette, ibride inverse e stabili organizzazioni, l’articolo 6, comma 1, lettera r) numeri da 3) a
7), prevede che non viene ad originarsi un disallineamento da ibridi rilevante laddove la
deduzione senza inclusione si «sarebbe verificata in ogni caso a causa dello status di
esenzione dall’imposta del beneficiario a norma delle leggi della sua giurisdizione di
residenza o localizzazione».
In tali fattispecie, la rilevanza del disallineamento viene meno “in ogni caso” in presenza
dello status di esenzione dall'imposta del beneficiario e quindi anche al ricorrere della
contestuale presenza di una causa ibrida.
Così a titolo esemplificativo, laddove vi sia un caso di deduzione di un componente
negativo di reddito non incluso da un’entità ibrida inversa, il disallineamento da ibridi non
assumerà rilevanza laddove in caso di pagamento diretto al socio/partecipante nell’ibrido
inverso (soggetto beneficiario) il correlato componente positivo di reddito non sarebbe stato
comunque assoggettato a tassazione in virtù dello “status” di esenzione di tale
socio/partecipante (beneficiario) nella relativa giurisdizione di residenza, salvo - ovviamente
- il caso in cui si verifica l’elemento oggettivo legato alla presenza di uno strumento
finanziario ibrido che prevale su quello soggettivo come nelle fattispecie di cui all’articolo
47
6, comma 1, lettera r) numeri 1) e 2).
3.1.2.2 Ulteriori situazioni non rilevanti ai fini dell’effetto di deduzione senza inclusione
Oltre ai casi in cui il disallineamento non si verifica a causa dello “status” del
beneficiario, il Decreto ATAD prevede altre specifiche circostanze che determinano la non
rilevanza dell’effetto di deduzione senza inclusione.
In tale ambito, rientrano, in primo luogo, i disallineamenti che si originano da strumenti
finanziari quale esclusiva conseguenza delle differenze nelle regole di imputazione temporale
dei rispettivi componenti reddituali, cosiddette “differenze temporali”.
Ciò si deduce dall’articolo 6, comma 1, lettera r), numero 1) del Decreto ATAD che, nel
definire il disallineamento da strumenti finanziari ibridi, richiede che lo stesso debba “essere
imputabile” a differenze nella qualificazione dello strumento finanziario o del componente
reddituale derivante dallo strumento, escludendo, quindi, che le sole differenze temporali
possano integrare un disallineamento da ibridi.
La soluzione adottata in ambito domestico non sembra differire da quella prevista dalla
Direttiva ATAD 2, che all’articolo 1, comma 2, lettera b) nel definire i disallineamenti ibridi
da strumenti finanziari richiede, tra l’altro, che “il disallineamento è imputabile a differenze
nella qualificazione dello strumento finanziario o del pagamento effettuato a tale titolo”.
Parimenti, negli stessi termini si esprime il considerando n. 22 della citata Direttiva:
«[...] poiché le giurisdizioni utilizzano periodi per la dichiarazione d'imposta diversi e hanno
regole diverse per riconoscere le modalità di derivazione o di generazione delle voci di
reddito o di spesa, in linea generale non si dovrebbe ritenere che tali differenze temporali
generino disallineamenti nei risultati fiscali. Tuttavia, nel caso di un pagamento deducibile a
titolo di uno strumento finanziario, in relazione al quale non si può presumere che sia incluso
nel reddito entro un periodo ragionevole, si dovrebbe ritenere che esso determini un
disallineamento da ibridi se tale deduzione senza inclusione è imputabile a differenze nella
qualificazione dello strumento finanziario o del pagamento effettuato a tale titolo».
Appare evidente, quindi, che l’impostazione adottata dalla Direttiva e seguita dal
Legislatore italiano escluda che le mere differenze temporali possano assurgere ad elemento
48
caratterizzante una fattispecie ibrida.
Un’ulteriore situazione che non determina un disallineamento rilevante è contemplata
dall’articolo 6, comma 2, lettera a) del Decreto ATAD in relazione ai componenti negativi di
reddito che rappresentano il rendimento di un sottostante strumento finanziario oggetto di un
trasferimento ibrido sul mercato, intendendosi per tale, a mente dell’articolo 6, comma 1,
lettera o) del citato decreto, «un qualsiasi trasferimento ibrido posto in essere da un operatore
finanziario40 nell’ambito della propria attività ordinaria e non nel quadro di un accordo
strutturato».
In tali casi, infatti, secondo la disposizione sopra richiamata, non si avrà un trasferimento
ibrido rilevante ai fini della disciplina in commento nella misura in cui il soggetto che deduce
il componente negativo di reddito derivante dalla retrocessione dei frutti dello strumento
finanziario oggetto del trasferimento (c.d. manufactured payment) abbia incluso nel proprio
reddito, secondo le norme della propria giurisdizione, tutti i componenti reddituali derivanti
dalla detenzione di detto strumento finanziario.
L’articolo 6, comma 2, lettera d) del citato Decreto, inoltre, esclude dall’ambito
oggettivo di applicazione delle disposizioni del Decreto ATAD, i disallineamenti che
originano da “mere differenze valutative” del medesimo componente di reddito, comprese le
differenze valutative che originano dalle divergenze nell’applicazione della disciplina relativa
ai “prezzi di trasferimento” tra diversi soggetti da parte di due distinte giurisdizioni. Ciò
potrebbe accadere, ad esempio, laddove sia stato concluso un accordo preventivo unilaterale:
nello Stato del soggetto beneficiario, in virtù del quale viene considerato a valore di
mercato un provento inferiore al correlato costo sostenuto nella diversa giurisdizione
del pagatore e la non inclusione da parte del beneficiario avviene tramite mera
variazione in diminuzione in dichiarazione, oppure
nello Stato del soggetto pagatore, in virtù del quale viene considerato a valore di
mercato un costo superiore al correlato ricavo rilevato nella diversa giurisdizione del
beneficiario e la deduzione da parte del pagatore avviene tramite mera variazione in
40 Per operatore finanziario a norma dell’articolo 6, comma 1, lettera m) si intende “un soggetto che esercita regolarmente l’attività di acquisto o di
vendita di strumenti finanziari per proprio conto a scopo di lucro”.
49
diminuzione in dichiarazione.
Infine, l’articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto ATAD, esclude dal novero dei
componenti negativi di reddito che possono determinare l’emersione di un disallineamento
da ibridi il beneficio connesso all’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) prevista dal decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201. In tal caso, infatti, la deduzione dal reddito imponibile netto
prevista dalle pertinenti disposizioni è priva di un correlato flusso finanziario ed è altresì priva
di una causa economica o finanziaria in quanto non trova giustificazione nell’acquisizione o
nell’utilizzo di fattori produttivi o mezzi finanziari, trattandosi di un’agevolazione a carattere
esclusivamente fiscale. Ciò vale anche per analoghi regimi esteri.
3.2 La causa ibrida e le diverse fattispecie di disallineamento
L’applicazione delle norme di reazione è subordinata alla presenza di una causa ibrida
da cui deriva (ossia a cui è imputabile) il disallineamento con effetto di D/NI o DD.
Il Decreto ATAD, nell’articolo 6, comma 1, lettera r), numeri da 1) a 8), prevede
specifiche fattispecie, differenziate in ragione della diversa “causa ibrida”, da cui possono
derivare dei disallineamenti da ibridi, determinando di fatto una delimitazione dell’ambito
oggettivo di applicazione delle norme di reazione.
In particolare, i numeri da 1) a 7) fanno riferimento alle fattispecie che producono effetti
di “deduzione senza inclusione” mentre il numero 8) della medesima disposizione richiama
le fattispecie da cui derivano effetti di doppia deduzione.
In particolare, il disallineamento può essere dovuto:
1. alla differente qualificazione fiscale di uno strumento finanziario o del relativo
componente reddituale (Strumenti finanziari ibridi);
2. alla differente prospettiva assunta dalle giurisdizioni di residenza o localizzazione
delle parti di un trasferimento avente ad oggetto strumenti finanziari, tale per cui il
rendimento sottostante è considerato ai fini fiscali come simultaneamente conseguito
da più di una delle parti dell’accordo (Trasferimenti ibridi);
50
3. al differente trattamento dell’entità, classificata come fiscalmente trasparente nella
giurisdizione di costituzione e fiscalmente opaca nella giurisdizione del
socio/partecipante in relazione ai componenti negativi di reddito sostenuti o ritenuti
sostenuti a favore di detta entità (Entità ibride inverse);
4. a conflitti nell’allocazione di un componente positivo di reddito, laddove lo stesso sia
diversamente attribuito dalla giurisdizione di localizzazione della stabile
organizzazione (in esenzione) e da quella di residenza della casa madre ovvero in base
alle leggi delle giurisdizioni di localizzazione di due o più stabili organizzazioni (in
esenzione) della stessa entità (Componenti positivi di reddito disconosciuti);
5. alla differente prospettiva in relazione all’esistenza della stabile organizzazione (in
esenzione), laddove la stessa sia disconosciuta nella giurisdizione di presunta
localizzazione e, invece, riconosciuta come ivi esistente nella prospettiva della
giurisdizione della casa madre, nel caso di componenti positivi di reddito attribuiti a
detta stabile organizzazione (Stabile organizzazione disconosciuta);
6. alla differente prospettiva in relazione al trattamento fiscale di una entità (ibrida diretta
o in senso proprio) considerata fiscalmente opaca nella giurisdizione di costituzione e
fiscalmente trasparente in base alla prospettiva della giurisdizione di residenza del
socio/partecipante, in relazione a componenti negativi di reddito sostenuti o ritenuti
sostenuti da tale entità a favore dello stesso socio/partecipante che non li considera
componenti positivi in base alle leggi della sua giurisdizione (Componenti negativi di
reddito sostenuti da un’entità ibrida disconosciuti dal socio/investitore);
7. alla differente prospettiva in relazione ad un componente negativo di reddito relativo
ad una operazione che si ritiene sia intervenuta tra la sede centrale e la stabile
organizzazione ovvero tra due o più stabili organizzazioni della stessa entità ed il
disallineamento si origina dal fatto che il correlato componente positivo non è
riconosciuto come tale in base alle leggi della giurisdizione del beneficiario
(Componenti negativi nozionali);
51
8. a un fenomeno che genera una doppia deduzione dello stesso componente negativo di
reddito (doppia deduzione), in relazione, tipicamente, ad un’entità ibrida diretta o una
stabile organizzazione.
Come già precisato, anche i disallineamenti da residenza fiscale producono effetti di
doppia deduzione (articolo 10 del Decreto ATAD) e, in considerazione delle peculiarità di
detta fattispecie, tali disallineamenti saranno oggetto di separata trattazione nel paragrafo 5.2.
In relazione alla fattispecie di cui al punto sub 1), l’articolo 6, comma 1, lettera r), n.
1) e 2) del Decreto ATAD, oltre a prevedere che l’effetto di deduzione senza inclusione sia
imputabile ad una causa da ibrido fiscale (c.d. test ibrido), prevede un’ulteriore condizione
(c.d. test di inclusione) consistente nell’assenza di inclusione nello Stato del beneficiario nel
periodo di imposta che inizia entro 12 mesi dalla fine del periodo di imposta del soggetto
pagatore con riferimento al quale il componente negativo di reddito è stato dedotto.
In altri termini, al ricorrere della deduzione e della differente qualificazione dello
strumento o del componente reddituale nella giurisdizione del pagatore e del beneficiario,
sarà onere del contribuente, in base alle informazioni disponibili al momento di presentazione
della dichiarazione dei redditi in Italia, effettuare una stima circa la futura inclusione nella
giurisdizione del beneficiario entro il lasso temporale previsto (ossia un «periodo d’imposta
che inizia entro 12 mesi dalla fine del periodo d’imposta del pagatore con riferimento al
quale il componente negativo di reddito è stato dedotto»).
Nel caso in cui, ex-post, la stima originale di inclusione nella giurisdizione del
beneficiario si riveli non corretta (ossia l’originaria previsione di inclusione in capo al
beneficiario operata dal contribuente al momento di presentazione della dichiarazione, con
conseguente non applicazione della reazione, si riveli infondata) il contribuente dovrà operare
tramite dichiarazione integrativa, con sanzioni ridotte laddove ricorrano i presupposti per
l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (c.d. ravvedimento
operoso), al fine di rettificare l’originaria dichiarazione effettuando la variazione in aumento
richiesta dalla reazione primaria (negazione della deduzione) o dalla reazione secondaria
(forzata inclusione del corrispondente componente positivo di reddito).
52
Dal pari, nel caso in cui, ex-post, la stima originale di non inclusione nella giurisdizione
del beneficiario si riveli non corretta (ossia l’originaria previsione di non inclusione in capo
al beneficiario operata dal contribuente al momento di presentazione della dichiarazione, con
conseguente applicazione della reazione, si riveli infondata) il contribuente potrà operare
tramite dichiarazione integrativa a favore, al fine di rettificare l’originaria dichiarazione
rimuovendo l’originaria variazione in aumento richiesta dalla reazione primaria (negazione
della deduzione). Qualora l'inclusione (non prevista) sopraggiunga prima del lasso temporale
previsto dalla lettera c) dell’articolo 8 comma 2 del Decreto ATAD (ossia «in un periodo
d'imposta che inizia oltre 12 mesi dalla fine del periodo d'imposta del soggetto passivo con
riferimento al quale la deduzione è stata negata») ovvero, qualora l'inclusione sopraggiunga
secondo i profili temporali previsti dalla citata lettera c), il contribuente potrà operare, nel
periodo di imposta e nella misura in cui si verifica l’inclusione, una variazione in diminuzione
pari all’importo dell'inclusione stessa (esercitando così il «diritto alla corrispondente
deduzione del componente negativo di reddito in precedenza non dedotto»).
Per quanto riguarda invece il caso di originaria attivazione della reazione secondaria,
le successive vicende del componente reddituale non debbono comportare ulteriori fenomeni
impositivi, nella misura della già avvenuta inclusione.
Anche per le fattispecie che si riferiscono a componenti di reddito sostenuti da una entità
ibrida o a componenti di reddito nozionali di una stabile organizzazione e non riconosciuti
come tali (numeri 6 e 7) o che generano effetti di doppia deduzione (numero 8) sono previste
particolari condizioni per l’integrazione della fattispecie.
Al riguardo, l’articolo 6, comma 2, lettera b) del Decreto ATAD prevede che nei casi
suddetti, il disallineamento si verifica solo nel periodo d’imposta e nella misura in cui la
giurisdizione del pagatore consenta la deduzione a fronte di un reddito che non rappresenta
reddito a doppia inclusione. Come già chiarito trattando degli effetti di doppia deduzione, ciò
si verifica quando nella giurisdizione del pagatore il componente di reddito dedotto eccede
eventuali componenti positivi considerabili a “doppia inclusione” (eccesso di deduzione) e
tale eccedenza è compensata a fronte di redditi considerabili “non a doppia inclusione” (c.d.
approccio di danno).
53
3.3 L’elemento soggettivo
Le norme di contrasto dei disallineamenti da ibridi si attivano unicamente in contesti
particolari in cui il rischio di schemi di pianificazione fiscale aggressiva volti a sfruttare
incoerenze tra sistemi fiscali di diversi ordinamenti è particolarmente elevato.
L’articolo 6, comma 2 lettera c), infatti, dispone che un disallineamento da ibridi è
rilevante se si verifica tra «imprese associate, tra la sede centrale e una stabile
organizzazione, tra due o più stabili organizzazioni della stessa entità, ovvero nell’ambito di
un accordo strutturato».
In tale prospettiva, quindi, assumono rilievo i concetti di “imprese associate” e “accordo
strutturato”.
3.3.1 Imprese associate
Le condizioni perché un’impresa possa essere considerata come associata (related
parties test) sono contenute nell’articolo 6, comma 1, lettera u) del Decreto ATAD che
definisce come impresa associata:
un’entità nella quale il soggetto passivo detiene direttamente o indirettamente una
partecipazione in termini di diritto di voto o proprietà del capitale pari o superiore al
50 per cento ovvero ha il diritto di ricevere una percentuale degli utili di tale entità pari
o superiore al 50 per cento;
un individuo o un’entità che detiene direttamente o indirettamente nel patrimonio di
un soggetto passivo una partecipazione in termini di diritto di voto o proprietà del
capitale pari o superiore al 50 per cento ovvero ha il diritto di ricevere una percentuale
degli utili del contribuente pari o superiore al 50 per cento;
un’entità che faccia parte del medesimo gruppo consolidato ai fini della contabilità
finanziaria del soggetto passivo;
un’impresa nella quale il soggetto passivo eserciti un’influenza dominante sulla
gestione ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero un’impresa che eserciti
un’influenza dominante sulla gestione del soggetto passivo ai sensi del citato articolo.
54
La definizione di “impresa associata” assume una connotazione particolare nel caso di
strumenti finanziari e trasferimenti ibridi. In tale caso, infatti, a mente del comma 4
dell’articolo 6 del Decreto ATAD, la soglia del 50% subisce una riduzione al 25%.
In merito alle suddette soglie in caso di partecipazione indiretta si rileva che, nonostante
le indicazioni del Rapporto HMA 2015 in relazione al concetto di “demoltiplicatore” della
partecipazione, la Direttiva ATAD e il Decreto ATAD non prevedono l’applicazione di tale
meccanismo nella individuazione del rapporto di partecipazione; si ritiene, di conseguenza,
che nella definizione di impresa associate non risulta applicabile il meccanismo della
demoltiplicazione ai fini del calcolo della percentuale di partecipazione.
Il Decreto ATAD prevede, inoltre, norme di chiusura a tutela dell’effettività del concetto
di imprese associate.
Una prima disposizione si rinviene nel comma 3 del citato articolo 6, che ha la finalità
di far rientrare nell’ambito di applicazione delle norme di contrasto dei disallineamenti
situazioni in cui due o più entità formalmente indipendenti siano sottoposte al controllo di un
medesimo soggetto (Sotto un controllo comune).
A mente di tale disposizione, infatti, se un individuo o un’entità detiene direttamente o
indirettamente nel patrimonio di un soggetto passivo e in una o più entità una partecipazione
pari o superiore al 50 per cento, in questo caso tutte le entità interessate ed il soggetto passivo
sono considerate imprese associate. Anche in tal caso, si precisa che la soglia di partecipazione
del 50% si riduce al 25% in caso di disallineamenti da ibridi derivanti da strumenti e
trasferimenti ibridi per effetto del richiamo alla lettera u), comma 1 dell’articolo 6.
Una ulteriore situazione, che presenta profili di criticità in merito all’applicazione del
criterio delle imprese associate, si ha quando le partecipazioni di un’entità, al fine di non
integrare le soglie di cui alla precedente lettera u) dell’articolo 6, comma 1, sono
volontariamente “frazionate” tra più soggetti che tuttavia “agiscono di concerto” in modo tale
da determinare un unico centro di direzione (azione congiunta) oppure sono gestite
unitariamente nell’interesse di molti (direzione unitaria o “single controlling mind”).
A presidio del rischio di frammentazione o della direzione unitaria della partecipazione,
l’articolo 6, comma 5 del Decreto ATAD prevede che un «soggetto che agisce di concerto con
55
un altro soggetto in relazione ai diritti di voto o alla proprietà del capitale di un'entità è
considerato detentore di una partecipazione in tutti i diritti di voto o nell'intera proprietà del
capitale dell’entità detenuti dall'altro soggetto».
In altri termini, la norma determina di fatto una forma di “aggregazione” dei diritti di
voto o di proprietà del capitale di una entità in capo a ciascuno dei soggetti che agiscono di
concerto al fine di verificare la loro relazione associativa con l’entità sottostante.
Al fine di meglio chiarire il concetto di “soggetti che agiscono di concerto”, appare utile
richiamare la Raccomandazione 11.3 del Rapporto HMA 2015 secondo la quale il requisito è
integrato in presenza delle seguenti circostanze (test di azione congiunta):
i soggetti sono membri della stessa famiglia;
un soggetto agisce regolarmente in conformità alla volontà dell’altro soggetto;
hanno stipulato un accordo che ha un rilevante impatto sul valore o sul controllo dei
diritti di voto o della partecipazione al capitale;
la proprietà o il controllo di tali diritti o partecipazioni sono gestiti dallo stesso soggetto
o gruppo di soggetti.
Con riferimento alla prima circostanza, l’appartenenza alla stessa famiglia è ritenuta di
per sé elemento sufficiente per integrare la condizione dell’agire di concerto e dunque
rappresenta una presunzione assoluta che non soffre alcuna eccezione. In questo ambito il
Rapporto HMA 2015 include nel concetto di “famiglia” il coniuge della persona (incluso il
partner civile) nonché i parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado.
In aggiunta, agisce di concerto un soggetto che opera regolarmente secondo le
indicazioni di un altro soggetto in relazione ai diritti di voto o agli interessi azionari, il che
può verificarsi sia in virtù di un obbligo contrattuale sia per effetto di fatti concludenti.
Può anche rientrare in questo ambito l’intestazione di partecipazioni a società fiduciarie
qualora, in virtù del pactum fiducie, il fiduciario sia tenuto ad amministrare i diritti di voto o
gli interessi azionari secondo le indicazioni del fiduciante.
Inoltre, come indicato, un soggetto sarà considerato come in possesso delle
partecipazioni al capitale o dei diritti di voto di un altro soggetto se ha stipulato con lo stesso
accordi che possono avere un impatto rilevante sul valore o sul controllo dei diritti di voto o
56
della partecipazione al capitale.
Detti accordi possono riguardare diversi ambiti, quali i diritti amministrativi (e.g.
partecipazione e voto in assemblea), i diritti patrimoniali (e.g. partecipazione agli utili e
rimborso del capitale), diritti afferenti l’alienazione della partecipazione (e.g. diritti di
opzione, clausole di determinazione del prezzo di trasferimento della partecipazione).
Nondimeno, deve trattarsi di accordi con un impatto rilevante su detti ambiti. Ad
esempio, assume rilevanza un accordo per l’esercizio dei diritti di voto tra soci di una entità
in quanto idoneo a generare effetti sulla gestione della partecipata. In tal caso, ciascun socio
sarà considerato come detentore anche dei diritti degli altri componenti dell’accordo e qualora
detta “aggregazione” determini il superamento delle condizioni previste dall’articolo 6,
comma 1, lettera u) del Decreto ATAD, si renderanno applicabili le reazioni di contrasto in
relazione a ciascuno di essi.
Di contro, il Rapporto HMA 2015, nell’esempio 11.4, esclude dal novero degli accordi
di cui trattasi quelle clausole normalmente utilizzate nella pratica commerciale che hanno la
finalità di tutelare il valore delle partecipazioni di minoranza, come ad esempio le cc.dd.
clausole di drag along e clausole di tag along (che, rispettivamente, impongono o concedono
alla minoranza il prezzo di vendita delle azioni concordato dall’azionista di maggioranza con
parti terze) ed altre similari che, nel favorire i cambi di maggioranza dei gruppi societari,
operano direttamente sul prezzo di cessione di un pacchetto partecipativo.
In ultimo, può integrare il requisito dell’agire di concerto la situazione in cui la proprietà
o il controllo dei diritti di voto o di partecipazione al capitale sono gestiti dallo stesso soggetto
o gruppo di soggetti.
Secondo il Rapporto HMA 201541, in tali circostanze ciò che rileva non è tanto la
numerosità degli investitori bensì la gestione unitaria degli interessi degli stessi.
Ne deriva che rientrano in tale fattispecie anche partnership di investimento, veicoli di
investimento collettivo (CIV), fondi di investimento non CIV, che pur essendo in genere
caratterizzati da una numerosità di partner/investitori, sono gestiti da un unico soggetto come
41 Paragrafo 377 Rapporto HMA 2015
57
ad esempio un general partner o Società di Gestione del Risparmio (SGR) secondo gli impulsi
volitivi dei partner/investitori. Al riguardo, giova ribadire che il superamento del test
dell’azione congiunta non determina un rapporto di associazione tra i partners/investori, in
quanto vale esclusivamente a rilevare l’effetto di associazione con il veicolo d’investimento
e, tramite questo, con l’entità detenuta per il tramite dell’aggregazione delle
quote/partecipazioni dei singoli investitori nel veicolo d’investimento stesso.
Ad esempio, si consideri una limited partenship (LP) di diritto inglese gestita da un
general partner secondo uno schema di investimento indicato da 5 partner, aventi quote
paritarie del 20%, che denota l’accentramento nelle scelte d’investimento in capo al general
partner.
Si supponga che la LP sia un ibrido inverso e che detta LP sottoscriva uno strumento
finanziario (non ibrido) emesso da una società italiana da essa interamente controllata. In detta
circostanza, seppure ciascun partner individualmente considerato non supera la soglia del
50% prevista dal comma 4, dell’articolo 6 del Decreto ATAD, in virtù del superamento del
test dell’azione congiunta è ritenuto come detentore direttamente di tutte le partecipazioni nel
veicolo d’investimento e, quindi, indirettamente nella società emittente.
Conseguentemente, la società italiana, essendo integrato il requisito soggettivo
dell’associazione anche in relazione a ciascun partner, dovrà applicare la reazione primaria
negando la deduzione degli interessi passivi sullo strumento finanziario (disallineamento da
componente negativo sostenuto verso entità ibrida inversa) nella misura necessaria a
sterilizzare l’effetto D/NI.
Al riguardo si evidenzia che, in linea di principio, anche gli Organismi di Investimento
Collettivo del Risparmio (OICR) - conformi alla Direttiva 2009/65/CEE (c.d. Direttiva
UCITS) o, in caso di OICR non conformi alla predetta direttiva, il cui gestore sia soggetto a
forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della Direttiva 2011/61/UE
(c.d. Direttiva AIFM), o comunque soggetti a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti
a quelle previste dalla citata normativa comunitaria - possono integrare il test dell’azione
congiunta in ipotesi in cui, tenuto conto dei fatti e delle circostanze del caso, si ravvisi
un’azione congiunta tra partner/partecipanti, soggetto gestore e società target.
58
3.3.2 Accordi strutturati
I disallineamenti da ibridi rilevanti, come già accennato, possono sorgere anche
nell’ambito di “accordi strutturati” tra imprese che non sono tra loro “imprese associate”
(secondo quanto sopra illustrato).
In particolare, a mente dell’articolo 6, comma 1 lettera q) del Decreto ATAD, per
accordo strutturato si intende: «un accordo che determina un disallineamento da ibridi in cui
l'impatto economico del disallineamento è stato valutato nella negoziazione dei termini
dell'accordo ovvero un accordo finalizzato a produrre un disallineamento da ibridi, salvo che
il contribuente o un'impresa associata possa ragionevolmente non essere consapevole di tale
disallineamento e non abbia condiviso il valore del beneficio fiscale risultante dal
disallineamento da ibridi».
L’analisi della disposizione in commento consente di individuare due distinti
presupposti che, alternativamente, possono integrare la fattispecie dell’accordo strutturato
ossia:
1. l’impatto economico del disallineamento è stato valutato nella negoziazione dei
termini dell’accordo tra le parti;
2. la consapevolezza da parte del contribuente o di una sua impresa associata che
l’accordo sia finalizzato a produrre disallineamenti da ibridi.
Il primo presupposto risulta integrato se il vantaggio fiscale derivante dal
disallineamento è stato preso in considerazione dalle parti nella definizione dei termini
dell’accordo che, conseguentemente, risultano diversi da quelli che sarebbero stati concordati
in assenza di tale vantaggio.
Ciò, ad esempio, potrebbe verificarsi nel caso in cui due parti indipendenti nell’ambito
di un’operazione di finanziamento utilizzino uno strumento finanziario ibrido che determina
un effetto di deduzione senza inclusione ed il tasso di interesse sul finanziamento sia
determinato in base ad una formula che consenta la ripartizione del beneficio fiscale derivante
dalla non inclusione del componente positivo di reddito nella giurisdizione del beneficiario
(o dalla deduzione del componente negativo di reddito nella giurisdizione del pagatore) o
comunque sia fissato in modo da discostarsi dal prezzo di mercato che sarebbe stato pattuito
59
tra terzi indipendenti in assenza del disallineamento.
Si osserva, peraltro, che la ripartizione del beneficio fiscale tra le parti dell’accordo
potrebbe avvenire anche nell’ambito di transazioni collaterali o complementari a quella
principale come, ad esempio, la sottoscrizione di strumenti finanziari derivati i cui termini
siano correlati a quelli dell’operazione principale.
Il secondo presupposto è legato alla consapevolezza da parte del contribuente o di una
sua impresa associata che l’accordo sia finalizzato a produrre disallineamenti da ibridi, ossia
che sia idoneo a generare effetti di D/NI o DD.
La valutazione della consapevolezza circa gli effetti fiscali dell’accordo non è sempre
agevole. Nondimeno, al riguardo possono essere tratte indicazioni dal Rapporto HMA 2015.
Il paragrafo 319 del Rapporto precisa innanzitutto che si configura un accordo
strutturato qualora l’analisi dei fatti e delle circostanze caratterizzanti dell’accordo
indurrebbero un osservatore esterno a ritenere che lo stesso sia finalizzato a (o comunque
implichi di) generare un disallineamento da ibridi. Si tratta quindi di un giudizio oggettivo
che prescinde dalle intenzioni delle parti.
Peraltro, è da ritenere che il contribuente o l’impresa associata siano nella posizione di
conoscere i fatti e le circostanze rilevanti ai fini del giudizio. Tanto si desume dal successivo
paragrafo 320 del citato Rapporto, che considera un soggetto come parte di un “accordo
strutturato” quando lo stesso abbia un livello di coinvolgimento tale da consentirgli di
comprendere come è stato strutturato l’accordo e quali potrebbero essere i suoi effetti fiscali.
Ulteriori spunti interpretativi utili a definire meglio i contorni del concetto di
consapevolezza possono essere tratti dai paragrafi da 329 a 340 del Rapporto HMA 2015 in
cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono elencati fatti e circostanze la cui
presenza può far ragionevolmente ritenere che un disallineamento da ibridi sia avvenuto
nell’ambito di un accordo strutturato.
Tali elementi esemplificativi, che possono anche coesistere, sono riassumibili come di
seguito esposto:
1. il disallineamento è il risultato di uno schema di pianificazione fiscale volto ad ottenere
un effetto di D/NI o DD e il soggetto che lo attua, tenuto conto anche delle circostanze
60
del caso concreto (e.g. presenza di pareri resi da consulenti, documentazione
esplicativa), può ritenersi consapevole del risultato fiscale ricercato;
2. il disallineamento deriva da una particolare condizione contrattuale, una fase o
transazione che, nel contesto complessivo dell’operazione posta in essere, non assume
rilevanza se non al fine esclusivo o prevalente di creare un effetto di D/NI o DD; al
riguardo, il Rapporto HMA 2015 precisa che il fatto che un accordo produca non solo
vantaggi fiscali, ma anche vantaggi commerciali, non impedisce di giungere alla
conclusione che lo stesso sia qualificabile come “strutturato”, allorquando un
osservatore obiettivo e competente possa ragionevolmente concludere che
l’elaborazione dell’accordo, anche solo parzialmente, sia stata preordinata al
raggiungimento di un vantaggio fiscale derivante dal disallineamento da ibridi;
3. il disallineamento rappresenta l’elemento o uno degli elementi qualificanti uno schema
di pianificazione fiscale, commercializzato come “prodotto fiscale”, in cui una parte o
tutti i vantaggi fiscali derivano dall’effetto di D/NI o DD;
4. uno schema di pianificazione fiscale è commercializzato principalmente in favore di
contribuenti residenti o localizzati in una giurisdizione in cui può verificarsi il
disallineamento da ibridi;
5. i termini contrattuali di un accordo possono variare in dipendenza dell’esistenza o
meno del disallineamento da ibridi. Tale circostanza, che può essere rivelatrice del
fatto che l’effetto di D/NI o DD sia stato considerato nella determinazione dei termini
economici dell’operazione, può emergere, ad esempio, in presenza di clausole
contrattuali che prevedono la chiusura del rapporto o la rinegoziazione dei termini
dello stesso, qualora vengano meno gli effetti fiscali generati dal disallineamento;
6. l’operazione posta in essere avrebbe avuto un risultato economico negativo in assenza
del beneficio fiscale derivante dal disallineamento da ibridi.
Al fine della corretta definizione delle caratteristiche di un accordo strutturato, e per
definire quando un soggetto ne è parte, rilevano le precisazioni fornite dal Report 2015 HMA
nei paragrafi da 341 a 346 e nel paragrafo 347.
Nondimeno si ritiene, per ragioni di natura sistematica, che rientrino nella fattispecie in
61
commento anche situazioni di intestazione fittizia di quote societarie dove il soggetto
interposto, oltre ad essere il titolare formale delle partecipazioni, agisce in virtù delle
indicazioni del reale dominus.
In ultimo, si rileva che il requisito della consapevolezza diviene irrilevante qualora il
contribuente o un’impresa associata abbia «condiviso il valore del beneficio fiscale risultante
dal disallineamento da ibridi». In tali casi, infatti, per espressa previsione normativa, a nulla
potrà valere la dimostrazione da parte del contribuente della sua ignoranza circa gli effetti del
disallineamento generati dall’accordo.
In tal senso anche la relazione illustrativa al Decreto ATAD, per la quale «la incolpevole
ignoranza dell’ottenimento di un vantaggio fiscale da parte del contribuente non è sufficiente
a disinnescare l’applicazione della normativa laddove esso abbia comunque beneficiato del
vantaggio fiscale».
In termini estremamente schematici (e per meri fini illustrativi) il concetto può essere
rappresentato come segue:
Figura n. 7
4 NORME DI REAZIONE: PROFILI APPLICATIVI
L’applicazione delle misure di contrasto previste dall’articolo 8, commi 1, 2 e 3 del
Decreto ATAD variano a seconda del ruolo ricoperto dal soggetto passivo nell’ambito
dell’operazione posta in essere e dell’effetto o disallineamento che si genera (ossia
disallineamento del tipo DD o del tipo D/NI).
Con particolare riferimento al ruolo che può essere assunto dal soggetto passivo, in base
alle previsioni dell’articolo 7 del Decreto ATAD, si ha che:
62
il soggetto passivo è il “pagatore” qualora ai fini della determinazione del reddito
imponibile deduca il componente negativo di reddito;
il soggetto passivo è considerato “investitore” qualora ai fini della determinazione del
reddito imponibile deduca doppiamente il componente negativo di reddito sostenuto,
ovvero che si ritiene sia sostenuto, da una sua stabile organizzazione o da un soggetto
non residente che gli imputa i redditi per trasparenza;
il soggetto passivo è il “beneficiario” laddove il componente positivo di reddito sia a
lui attribuito in base alle regole fiscali della giurisdizione del “pagatore” o di qualsiasi
altra giurisdizione42.
Il ruolo assunto dal soggetto passivo, a mente del citato articolo 7, qualifica
rispettivamente lo Stato Italiano come Stato del soggetto passivo “pagatore”, del soggetto
passivo “investitore” o del soggetto passivo “beneficiario”.
In merito alla qualifica dello Stato italiano quale Stato del beneficiario, si evidenzia che,
sebbene la disposizione contenuta nell’articolo 7, comma 3, del Decreto ATAD faccia
esclusivo riferimento alla prospettiva della giurisdizione del pagatore, per motivi sistematici
e di coerenza con le finalità perseguite dal Decreto, la definizione di cui trattasi è da intendersi
integrata anche nei casi in cui il componente positivo di reddito sia attribuito ad un soggetto
passivo in base alla prospettiva di qualsiasi altra giurisdizione interessata dal disallineamento.
In particolare, nell’ambito di tale definizione, assume rilievo la prospettiva della
giurisdizione del pagatore ogni qualvolta, in base alle condizioni contrattuali o altre
circostanze concrete (e.g. internal dealing), la titolarità del componente positivo di reddito è
attribuibile ad un soggetto passivo italiano.
Rientrano in tale fattispecie situazioni in cui un componente positivo di reddito è
allocato ad una stabile organizzazione operante in Italia in base alle regole di attribuzione
della giurisdizione della sede principale.
In tali casi, sulla base dell’assunto che l’attribuzione di un componente di reddito alla
stabile organizzazione derivi dalla mera modalità di detenzione di un asset da parte
42 Combinato disposto articolo 7, comma 3 e articolo 6, comma 1, lettera c) del Decreto ATAD.
63
dell’impresa nel suo complesso, è da ritenere che sia ai fini dell’individuazione dell’elemento
ibrido che della conseguente applicazione delle reazioni di contrasto dovranno essere
considerate giurisdizioni del beneficiario sia quella di residenza della casa madre che quella
di localizzazione della sua stabile organizzazione43.
La prospettiva delle altre giurisdizioni interessate al disallineamento rispetto a quella
dello Stato del pagatore, rileva inoltre qualora il soggetto, a cui secondo la prospettiva della
giurisdizione del pagatore andrebbe imputato il componente positivo di reddito, sia una entità
ibrida inversa che attribuisce fiscalmente il relativo componente positivo di reddito al proprio
partecipante (beneficiario).
Si pensi ad un componente positivo di reddito relativo ad un pagamento effettuato in
favore di una “entità ibrida inversa” costituita in uno stato estero che attribuisce i redditi per
trasparenza ad un socio residente nello Stato Italiano.
In tali casi, la giurisdizione del beneficiario sarà, oltre a quella di costituzione dell’entità
ibrida inversa in virtù dei vincoli contrattuali, anche quella del partecipante italiano per effetto
della trasparenza fiscale estera.
Simmetricamente, tali criteri di individuazione del soggetto beneficiario possono essere
adottati dal “pagatore” soggetto passivo italiano al fine di individuare la giurisdizione del
“beneficiario” in relazione alla quale verificare l’esistenza di un elemento ibrido rilevante con
effetto D/NI ed eventualmente attivare la reazione primaria.
Il sistema delle reazioni ai disallineamenti da ibridi agli effetti di D/NI e DD, si fonda
sulla distinzione tra reazione primaria, ossia la reazione che va applicata in via prioritaria, e
reazione secondaria che può essere applicata in via subordinata nel caso in cui lo Stato tenuto
ad applicare la reazione primaria abbia disposizioni sui disallineamenti da ibridi tali da non
garantire il livello minimo di protezione previsto dal Decreto ATAD. Nel caso dei
disallineamenti importati (ex articolo 8, comma 3, del Decreto ATAD, e su cui vedi infra)
l’unica reazione è costituita dalla negazione della deduzione.
43 Rapporto HMA 2015, par. 86 con riferimento agli strumenti finanziari ibridi e esempio 1.8 par. 3
64
4.1 Le norme di reazione in caso di effetto DD
In caso di effetto di doppia deduzione, secondo quanto disposto dal comma 1
dell’articolo 8, del Decreto ATAD si ha che:
1. in base alla reazione primaria, lo Stato italiano deve negare la deduzione del
componente negativo di reddito in capo al soggetto passivo qualora sia lo Stato
dell'investitore;
2. in base alla reazione secondaria, lo Stato italiano deve negare la deduzione del
componente negativo di reddito qualora sia lo Stato del pagatore e la deduzione del
componente negativo di reddito non è negata nello Stato dell'investitore.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera a), ultimo periodo del Decreto ATAD, il
soggetto passivo italiano che si qualifica quale pagatore non è tenuto ad applicare la reazione
secondaria se l’indeducibilità del componente negativo di reddito, in base alle norme fiscali
della giurisdizione estera dell’investitore, risulta da una dichiarazione con valore di
autocertificazione rilasciata dai rappresentanti legali del contribuente ivi residente o
localizzato (in caso di stabile organizzazione) ovvero da altri elementi certi e precisi.
L’attivazione delle suddette reazioni, come già accennato, in considerazione del
combinato disposto dell’articolo 6, comma 1, lettera g) e comma 2, lettera b), si verifica
esclusivamente nel periodo di imposta e nella misura in cui la giurisdizione del pagatore
consente la deduzione a fronte di un importo che non rappresenta reddito a “doppia
inclusione” ossia qualsiasi elemento di reddito che non è incluso a norma delle leggi di
entrambe le giurisdizioni in cui si è verificato il disallineamento (c.d. approccio di danno).
Tale condizione posta all’attivazione della reazione in commento deriva dalla
circostanza che l’effetto di DD in genere rappresenta la conseguenza tipica della trasparenza
fiscale come ad esempio nei casi di partecipazione in un’entità ibrida diretta, presenza di una
stabile organizzazione (con credito) o adesione al regime del consolidato mondiale.
Diversamente, la stessa assume carattere “patologico” nella misura in cui nella
giurisdizione del pagatore i componenti negativi di reddito eccedano i componenti positivi di
reddito a doppia inclusione (ad esempio quelli conseguiti in capo all’entità ibrida o alla stabile
organizzazione con credito) e tale eccedenza negativa (eccesso di deduzione) è altresì
65
compensata/dedotta a fronte di componenti positivi di reddito che non sono inclusi (anche)
nella base imponibile dell’investitore in base alle leggi fiscali della propria giurisdizione.
Nel dettaglio, tale ultimo effetto si produce quando, ad esempio, il componente positivo
(compensato) afferisce all’attività di una entità fiscalmente opaca (e che consolida la propria
base imponibile con quella del pagatore in virtù di regimi di consolidato nazionale o
equivalenti) o di un’entità ibrida inversa (trasparente nella giurisdizione del pagatore e opaca
in quella dell’investitore)44.
A titolo esemplificativo, si considerino la Società A residente nello Stato 1 (investitore)
con una propria stabile organizzazione con credito nello Stato 2 (pagatore) e la Società C,
anch’essa residente nello Stato 2, che aderisce al regime del consolidato nazionale insieme
alla stabile organizzazione.
La stabile organizzazione possiede un componente negativo di reddito di - 200 a fronte
di un unico componente positivo di reddito di 100 (reddito a doppia inclusione) che origina
una perdita fiscale di -100. La Società C ha un unico componente positivo di reddito di 100
(reddito non a doppia inclusione).
Sotto il profilo fiscale si ha che la perdita fiscale per 100 (ossia il componente negativo
di reddito eccedente il reddito a doppia inclusione) della stabile organizzazione è doppiamente
dedotta sia nello Stato 1, da parte della sede principale, che nello Stato 2 nell’ambito del
consolidato nazionale.
Diversamente, il reddito della società C non è a doppia inclusione in quanto non è
rilevante fiscalmente nello Stato 1 che considera la Società C fiscalmente opaca45.
Si verificano quindi i presupposti per l’applicazione della reazione primaria da parte
della casa madre (soggetto investitore) con ripresa a tassazione dei componenti negativi di
reddito derivanti dall’attività della stabile organizzazione nella misura di 100.
In capo al pagatore, l’eccedenza di componenti negativi rispetto ai redditi a doppia
44 Per altri casi di generazione di reddito che non è a doppia inclusione si veda il paragrafo 214 del Report OCSE HMA 2015.
45 Sul presupposto che il reddito della Società C non sia assoggettato a imposizione nello Stato 1 per effetto di una specifica disposizione interna dello
Stato 1: ad esempio, per effetto della disciplina CFC o del c.d. consolidato fiscale mondiale. Sulle condizioni che debbono ricorrere affinché un regime
CFC possa dar luogo ad una forma di reddito a doppia inclusione si veda il paragrafo 199 del Report OCSE HMA 2015 ed in particolare l’esempio 6.4.
66
inclusione potrebbe essere la conseguenza della normale evoluzione del ciclo economico o di
differenze temporanee che si riverseranno nel reddito imponibile di successivi periodi
d’imposta dell’entità/stabile organizzazione. Si viene a determinare quindi un anticipo dei
componenti negativi di reddito rispetto ai correlati componenti positivi di reddito a doppia
inclusione.
Per evitare effetti penalizzanti, in circostanze contingenti e non strutturali, il Decreto
ATAD prevede una specifica clausola di salvaguardia che opera qualora in uno o più periodi
d’imposta successivi il pagatore consegua un reddito imponibile imputato per trasparenza
all’investitore.
Tale clausola è contenuta nell’articolo 6, comma 6 del Decreto ATAD a mente del quale
nei casi in cui un soggetto passivo sostiene un costo la cui deduzione è negata ai sensi
dell’articolo 8, comma 1 (ossia in caso di doppia deduzione), e in uno o più periodi d'imposta
successivi consegue un reddito imponibile per il tramite di una stabile organizzazione
all'estero, ovvero di una società controllata non residente per la quale è stata esercitata
l’opzione di cui all'articolo 130 e seguenti del TUIR, tale reddito è escluso da imposizione
fino a concorrenza dell’ammontare dei costi la cui deduzione è stata negata per effetto
dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 8. In tal caso, l’imposta
estera relativa al componente di reddito escluso da imposizione non rileva ai fini dell'articolo
165 del TUIR46.
Riprendendo il precedente esempio, laddove in un periodo successivo a quello in cui è
stata applicata la reazione primaria da parte della casa madre, la stabile organizzazione
consegua un reddito fiscale di 100 detto reddito (in quanto a “doppia inclusione”) non sarà
assoggettato ad imposizione da parte della casa madre e tantomeno originerà un credito
d’imposta ai sensi dell’articolo 165 del TUIR. Giova sottolineare, in termini generali, che il
reddito a doppia inclusione di uno o più periodi di imposta successivi sarà prioritariamente
imputato alla compensazione di doppie deduzioni non sterilizzate e memorizzate in anni
46 Con riferimento alle pertinenti dichiarazioni fiscali le clausole di salvaguardia sono gestite per il tramite di una variazione fiscale in diminuzione.
Ad esempio con riferimento al Modello Redditi SC2021 si rinvia al rigo RF55 - codice 85 ove viene indicata la variazione in diminuzione del
reddito in applicazione dell’art. 8, comma 2, lett. c), art. 6, comma 6, e art. 10, comma 3, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142. Parimenti
per le dichiarazioni fiscali di cui al Modello Redditi SP2021 e al Modello Redditi PF2021.
67
precedenti e solo per la differenza tale reddito non sarà soggetto ad imposizione in capo alla
casa madre.
Come sopra indicato, per potersi verificare un effetto di doppia deduzione rilevante ai
fini dell’attivazione delle reazioni, occorrono contemporaneamente due condizioni:
1. l’eccesso di componenti negativi rispetto a componenti positivi a doppia inclusione
(eccesso di deduzione);
2. la compensazione nella giurisdizione del pagatore dell’eccesso di deduzione con un
importo che non rappresenta reddito a doppia inclusione.
Come già visto, potrebbe accadere che l’eccesso di deduzione si verifichi in un dato
periodo d’imposta ma che lo stesso sia compensato con redditi non a doppia inclusione in un
periodo di imposta successivo, riverberando così i suoi effetti sulla misura delle reazioni e/o
della clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 6 comma 6 del Decreto ATAD nei periodi
di imposta successivi.
A titolo esemplificativo:
la Società A, residente fiscalmente in Italia, negli anni 1, 2 e 3 realizza un utile
imponibile di 800 nell’ambito della sola gestione domestica;
detta Società opera nello Stato 2 con una stabile organizzazione (con credito) che
aderisce ad un regime di consolidato fiscale con la Società B, anch’essa residente nello
Stato 2;
la stabile organizzazione nell’anno 1 realizza una perdita di 400 mentre la società B
realizza un utile imponibile di 200. In tale ipotesi a fronte di un eccesso di deduzione
di 400 si ha una compensazione con reddito non a doppia inclusione nell’ambito del
consolidato nei limiti di 200;
pertanto, limitatamente a detto importo si verificano entrambe le condizioni per poter
applicare la reazione primaria da parte dello Stato italiano, con conseguente ripresa a
tassazione (in base alla reazione primaria) della deduzione nei limiti di 200;
la rimanente quota di eccesso di deduzione (-200) della stabile organizzazione è
riportata all’estero (ossia nella giurisdizione del pagatore) nei periodi d’imposta
successivi e potrebbe essere ivi utilizzata in compensazione nell’ambito del
68
consolidato nello Stato 2.
Nel periodo d’imposta successivo (anno 2):
si ipotizzi che la stabile organizzazione realizzi una nuova perdita di 200 e che la
Società B realizzi un utile imponibile di 300 che viene abbattuto per 200 con la perdita
della stabile organizzazione realizzata nel periodo d’imposta in corso e per 100 con
parte della perdita della stabile organizzazione realizzata nel periodo d’imposta
precedente (100) e riportata in avanti;
in tale caso, si verificano, nell’anno 2, entrambe le condizioni sopra citate per
l’applicazione della reazione primaria da parte dello Stato italiano in relazione
all’ammontare di 300 (vale a dire, sia relativamente alla perdita di 100 dell’anno 1
riportata in avanti, che relativamente alla perdita di 200 dell’anno 2).
Si supponga in ultimo che:
nell’anno 3 la stabile organizzazione realizzi un utile imponibile di 300, solo in parte
compensato con la parte residua della perdita realizzata nell’anno 1 dalla stabile
organizzazione (100);
conseguentemente si ha un reddito a doppia inclusione residuo di 200. In tale ipotesi,
lo Stato italiano non assoggetterà a tassazione il reddito della stabile organizzazione
nei limiti di 200;
tale ultimo importo, infatti, rappresenta un reddito a doppia inclusione e di ammontare
inferiore ai costi resi indeducibili negli esercizi precedenti, che nel caso dell’esempio
sono stati pari a 500.
Gli effetti dell’esempio sopra descritto sono rappresentati nelle seguenti tabelle.
Determinazione misura delle reazione / esclusione anno 1 anno 2 anno 3
Risultato fiscale Stabile Organizzazione (Stato 2) -400 -200 300
Risultato fiscale Società B (Stato 2) 200 300 400
Utilizzo perdite pregresse 0 - 100 -100
69
Perdite della SO non utilizzate nel consolidato -200 -100 0
Compensazione eccesso di deduzione 200 300 0
Reazione Primaria (o Secondaria) 200 300 0
Esclusione in base all’articolo 6, comma 6, Decreto ATAD 0 0 200
Tabella 1
Determinazione Reddito Imponibile Società A anno 1 anno 2 anno 3
Risultato gestione domestica Società A (Italia) 800 800 800
Risultato fiscale Stabile Organizzazione (Stato 2) -400 -200 300
Reazione Primaria (o Secondaria) 200 300 0
Esclusione articolo 6, comma 6, Decreto ATAD 0 0 -200
Utile Imponibile della Società A (Gestione Nazionale + Gestione Estera) 600 900 900
Tabella 2
Si noti che nell’anno 3 è stato escluso da tassazione in capo alla Società italiana una
parte del reddito della stabile organizzazione pari a 200 data dalla differenza tra il reddito
della stabile affluito nel consolidato fiscale (300) e le perdite pregresse (100). Si rileva che
detta esclusione opera nei limiti dell’ammontare dei costi la cui deduzione è stata negata per
effetto dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 (nel caso di specie
500) e che l’imposta estera relativa ai componenti di reddito esclusi da imposizione non rileva
ai fini dell'articolo 165 del TUIR.
Alla luce di quanto sopra illustrato, ed in particolare in base all’approccio di danno
adottato dal legislatore italiano, emerge l’esigenza di monitorare nel tempo le grandezze
rilevanti in quanto è sempre necessario intercettare il momento in cui l’effetto di DD
“potenziale” diviene “effettivo” (ossia si verifica effettivamente la compensazione della DD
70
con il reddito non a doppia inclusione). Al riguardo il soggetto passivo italiano sarà tenuto a
dare evidenza con adeguata documentazione delle seguenti grandezze:
1. Memorandum 1: ammontare della doppia deduzione potenziale, ossia la maggiore
deduzione dei componenti negativi rispetto a quelli positivi a doppia inclusione in
ciascun periodo di imposta (eccesso di deduzione);
2. Memorandum 2: ammontare della quota di eccesso di deduzione utilizzata e/o rinviata
nella giurisdizione del pagatore a successivi periodi d’imposta.
In ultimo, sempre con riferimento alla fattispecie in analisi, in considerazione del fatto
che l’appuramento di fenomeni che danno luogo a disallineamenti ibridi può, in linea di
principio, riguardare eventi risalenti nel tempo, per esigenze di semplificazione e per evitare
oneri da adempimento per i contribuenti non proporzionali si ritiene, coerentemente con le
raccomandazioni contenute nei rapporti OCSE47, che non rilevino ai fini dei disallineamenti
in commento le perdite fiscali formatesi fino al periodo d’imposta in corso alla data del 28
dicembre 2018, data di pubblicazione del Decreto ATAD.
Peraltro, la disposizione prevista dall’articolo 6, comma 6, dedicata espressamente solo
alla reazione primaria quando lo Stato Italiano è lo stato dell’investitore, è espressione di un
principio generale per cui le reazioni previste dall’articolo 8 comma 1, in base al c.d.
approccio di danno (per cui tali reazioni devono scattare solo nel periodo di imposta e nella
misura in cui nella giurisdizione del pagatore si verifica la compensazione con reddito che
non è a doppia inclusione), non sono (più) appropriate quando nel corso dei periodi d’imposta
gli effetti dannosi vengono riassorbiti grazie all’emergere di reddito a doppia inclusione nella
giurisdizione del pagatore.
Tuttavia lo stesso principio deve valere anche nel caso in cui lo Stato Italiano sia lo stato
del pagatore e abbia ivi trovato applicazione la reazione secondaria e, successivamente,
sopraggiunga reddito a doppia inclusione. In tali casi il sopraggiungere di reddito a doppia
inclusione è idoneo a rendere ex post (ossia nel periodo o nei periodi di imposta in cui
47 L’OCSE in tema di rilevanza delle perdite propone di non considerare rilevanti quelle maturate in periodi chiusi entro il 31 dicembre 2016 (cfr. par.
263 del Rapporto HMA 2015 e par. 112 del Rapporto BMA 2017).
71
sopraggiunge) deducibili i componenti negativi originariamente colpiti dalla reazione
secondaria. Altrimenti la disciplina in esame, al fine di evitare un fenomeno di doppia non
imposizione (tramite doppia deduzione), condurrebbe al risultato di produrre una doppia
imposizione.
Si pensi al caso di una stabile organizzazione in Italia della Società A, residente nello
Stato 1 e che adotta il metodo del credito, che nell’anno 1 chiude in perdita di 100 e che
consolida fiscalmente con Società B residente in Italia che produce un utile di 100 (reddito
non a doppia inclusione). Lo Stato 1 non ha adottato regole anti-ibridi equivalenti a quelle
previste dal Decreto ATAD e non prevede quindi l’attivazione della reazione primaria per
sterilizzare l’effetto di DD. Spetterà quindi all’Italia, quale giurisdizione del pagatore, attivare
la reazione secondaria negando alla stabile organizzazione la deduzione della perdita (100).
Si assuma che nell’anno 2 la stabile organizzazione produca un reddito di 100 incluso
sia nell’imponibile italiano che nello Stato 1 (reddito a doppia inclusione).
Considerati l’anno 1 e l’anno 2 nel complesso, la stabile organizzazione italiana ha
prodotto un reddito pari a zero (-100 nell’anno 1; +100 nell’anno 2). La giustificazione
dell’attivazione della reazione secondaria nell’anno 1, fondata sulla compensazione tra la
doppia deduzione con reddito non a doppia inclusione e l’assenza di reazione primaria nello
Stato 1, viene meno ex-post per il sopraggiungere di reddito a doppia inclusione,
riconducendo il fenomeno ad un mero profilo di tempistica. Si deve quindi ritenere
appropriato - nella logica dell’approccio di danno e nello spirito della disciplina volta a
rimuovere gli effetti dannosi, ma senza produrre esiti di doppia imposizione - prevedere, nei
limiti del sopraggiunto reddito a doppia inclusione, il rilascio nell’anno 2 della deduzione
negata nell’anno 1.
4.2 Le norme di reazione in caso di effetto D/NI
Con riferimento agli effetti di deduzione senza inclusione, secondo quanto disposto dal
comma 2 dell’articolo 8 del Decreto ATAD, si ha che:
72
1. in base alla reazione primaria, lo Stato italiano deve negare la deduzione del
componente negativo di reddito in capo al soggetto passivo qualora sia lo Stato del
pagatore, salvo che il disallineamento non sia neutralizzato in un altro Stato.
2. in base alla reazione secondaria, l’importo del corrispondente componente positivo
di reddito che altrimenti genererebbe un disallineamento è imponibile in capo al
soggetto passivo beneficiario laddove lo Stato italiano è quello del beneficiario e la
deduzione del componente negativo di reddito non è negata nello Stato del pagatore.
Analogamente a quanto visto nei casi di doppia deduzione, le fattispecie di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera r), numeri 6) e 7), ossia quelle afferenti a effetti di deduzione
senza inclusione che derivano da componenti negativi di reddito sostenuti da un’entità ibrida
disconosciuti dal socio/investitore e componenti di reddito nozionali, le reazioni primaria e
secondaria sono subordinate all’applicazione dell’articolo 6, comma 2, lettera b) del Decreto
ATAD, nei termini già menzionati con riferimento all’effetto DD (c.d. approccio di danno).
In sostanza, nelle suddette ipotesi, l’effetto di deduzione senza inclusione deve essere
reale e non solo potenziale e dunque occorre verificare che la deduzione di un componente
negativo di reddito abbia compensato, nella giurisdizione del pagatore, un componente
positivo non considerabile a doppia inclusione.
Si consideri a titolo esemplificativo:
la Società A residente nello Stato 1 opera per mezzo di una stabile organizzazione (con
credito) localizzata nello Stato 2 i cui ricavi sono pari a 100 (reddito a doppia
inclusione);
lo Stato 2 consente la deduzione di un componente negativo di reddito figurativo pari
a 100 che risulta disconosciuto dalla sede centrale in quanto effettuato all’interno della
stessa entità;
in detta circostanza non emergerà il disallineamento con effetto di deduzione senza
inclusione descritto all’articolo 6, comma 1, lettera r), n. 7 del Decreto ATAD, in
quanto il reddito a doppia inclusione (100) compensa interamente il componente
negativo figurativo (-100);
diversamente, se il componente negativo figurativo fosse stato pari a 110 sarebbe
73
emerso un effetto di deduzione senza inclusione pari a 10.
Nondimeno, l’effetto D/NI diviene rilevante quando l’eccesso di deduzione è
compensato con un reddito non considerabile a doppia inclusione, come ad esempio potrebbe
avvenire qualora la stabile organizzazione partecipi nello Stato 2 ad un consolidato nazionale
con un’altra entità fiscalmente ivi residente (e considerata opaca sia nello Stato 1 che nello
Stato 2).
Analogamente a quanto chiarito nel caso dell’effetto di DD, l’eccesso di deduzione
realizzato in un periodo d’imposta potrebbe esser utilizzato per compensare futuri redditi non
a doppia inclusione.
Si assuma a titolo esemplificativo che:
la Società A residente nello Stato 1 operi nello Stato 2 per il tramite di una stabile
organizzazione (SO) con credito e che, negli anni 1, 2, 3 realizzi ricavi operativi per
100. In detti anni la SO sostiene oneri figurativi verso la sede principale per 110.
L’eccedenza di componenti negativi di reddito rispetto a quelli positivi a doppia
inclusione genera una perdita fiscale compensata con i redditi della Società B (impresa
associata) residente nello Stato 2 nell’ambito di un consolidato.
Gli effetti dell’esempio sopra descritto sono rappresentati nella seguente tabella.
Determinazione misura della reazione anno 1 anno 2 anno 3
Ricavi Stabile Organizzazione a doppia inclusione 100 100 100
Onere Figurativo ritenuto sostenuto 110 110 110
Risultato Netto Stabile Organizzazione -10 - 10 -10
Eccesso di perdite della Stabile Organizzazione confluite nel Consolidato con la -10 -10 -10
Società B
Effetto D/NI potenziale -10 -10 -10
Risultato Netto Società B 10 5 15
74
Compensazione eccesso di deduzione 10 5 15
Riporto eccesso di deduzione 0 5 0
Reazione Primaria (o Secondaria) 10 5 15
Tabella 3
Anche in tal caso, al fine di tenere memoria degli importi rilevanti per la determinazione
della reazione primaria (o secondaria), il contribuente sarà tenuto a monitorare e dare evidenza
con adeguata documentazione delle seguenti grandezze:
1. Memorandum 1: ammontare della deduzione eccedente, ossia la maggiore deduzione
dei componenti negativi disconosciuti rispetto a quelli positivi a doppia inclusione in
ciascun periodo di imposta (eccesso di deduzione) potenzialmente compensabili con
redditi non a doppia inclusione;
2. Memorandum 2: ammontare della quota di eccesso di deduzione compensata nella
giurisdizione del pagatore con redditi non a doppia inclusione con rilevazione
dell’utilizzo a fronte del reddito a doppia inclusione o meno.
Nella fattispecie rappresentata dall’esempio, potrebbero intrecciarsi effetti D/NI ed
effetti DD nel caso in cui la stabile organizzazione oltre all’onere figurativo di 110 abbia
anche ulteriori componenti negativi di reddito verso soggetti terzi di importo pari a 20.
In tal caso, infatti, oltre all’effetto D/NI per 10 sopra evidenziato, si avrebbe un ulteriore
componente negativo di reddito (20) eccedente i componenti positivi di reddito a doppia
inclusione (100) che potrebbe essere portato (10+20) in abbattimento del reddito di un’altra
entità residente nello Stato 2, considerata opaca nello Stato 1 (investitore), in regime di
consolidamento con la stabile organizzazione.
In questi casi, sotto il profilo dell’applicazione delle norme di reazione, si avrebbero due
reazioni concorrenti: la prima volta a neutralizzare l’effetto D/NI (10) nello Stato 2 di
localizzazione della stabile organizzazione (pagatore) e la seconda volta ad eliminare l’effetto
di DD (20) nello Stato 1 di residenza della Società A (investitore).
Lo Stato 1, nell’ipotesi in cui lo Stato 2 non abbia i presupposti per l’applicazione della
75
reazione primaria, potrà applicare anche la reazione secondaria ai fini di eliminare anche
l’effetto D/NI. Viceversa, laddove lo Stato 1 non abbia i presupposti per l’applicazione della
reazione primaria per eliminare l’effetto DD, sarà compito dello Stato 2 applicare anche la
reazione secondaria relativamente a detto disallineamento.
L’articolo 8, comma 2, lettera c) del Decreto ATAD contiene una clausola di
salvaguardia specifica in caso di effetto D/NI al fine di preservare la natura “effettiva” del
disallineamento (effettiva riduzione della base imponibile)48.
Nello specifico, qualora la deduzione di un componente negativo di reddito sia stata
negata in capo ad un soggetto passivo in applicazione della reazione primaria, la successiva
inclusione nello Stato estero di residenza ovvero di localizzazione del beneficiario del
corrispondente componente positivo, in un periodo d’imposta che inizia oltre 12 mesi dalla
fine del periodo d’imposta del soggetto passivo con riferimento al quale la deduzione è stata
negata, fa sorgere in capo a quest’ultimo il diritto alla corrispondente deduzione del
componente negativo di reddito in precedenza non dedotto.
La norma nella sua struttura appare complementare alla disposizione contenuta
nell’articolo 6, comma 1, lettera r), n. 1.1, la quale subordina tra l’altro la sussistenza di un
disallineamento da strumenti finanziari e trasferimenti ibridi alla condizione che «il
corrispondente componente positivo di reddito non è incluso dalla giurisdizione del
beneficiario in un periodo d'imposta che inizia entro 12 mesi dalla fine del periodo d'imposta
del pagatore con riferimento al quale il componente negativo di reddito è stato dedotto».
Pertanto, è da ritenere che la suddetta clausola di salvaguardia trovi applicazione con
esclusivo riferimento ai disallineamenti con effetto D/NI relativi agli strumenti finanziari e
trasferimenti ibridi49.
48 Con riferimento alle pertinenti dichiarazioni fiscali le clausole di salvaguardia sono gestite per il tramite di una variazione fiscale in diminuzione. Ad
esempio con riferimento al Modello Redditi SC2021 si rinvia al rigo RF55 - codice 85 ove viene indicata la variazione in diminuzione del reddito in
applicazione dell’art. 8, comma 2, lett. c), art. 6, comma 6, e art. 10, comma 3, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142. Parimenti per le
dichiarazioni fiscali di cui al Modello Redditi SP2021 e al Modello Redditi PF2021.
49 A riguardo si veda anche la Relazione Illustrativa al Decreto ATAD nella parte relativa alle rilevanza delle differenze temporali di imputazione dei
componenti di reddito secondo la quale “il Decreto prevede, con riferimento alla deduzione non inclusione relativa agli strumenti finanziari, una
soglia temporale specifica rappresentata dalla mancata inclusione del componente positivo di reddito dalla giurisdizione del beneficiario in un
periodo d’imposta che inizia entro 12 mesi dalla fine del periodo d’imposta del pagatore con riferimento al quale il componente negativo di reddito
è stato dedotto. Alla luce delle finalità perseguite dalle disposizioni anti-hybrid del Decreto, all’articolo 8, comma 2, lettera c), è prevista la possibilità
76
Per quanto riguarda invece il sopraggiungere, nell’ambito delle fattispecie di cui ai
numeri 6 e 7, di reddito a doppia inclusione in periodi d’imposta successivi a quelli in cui
hanno trovato applicazione le reazioni (primaria o secondaria), vale quanto detto
relativamente alle fattispecie di DD, per cui il sopraggiungere di reddito a doppia inclusione
sarà idoneo a rilasciare ex-post la reazione precedentemente attivata tramite apposita
variazione in diminuzione nella dichiarazione del periodo d'imposta in cui sopraggiunge il
reddito a doppia inclusione.
Si immagini la Società A, residente in Italia, che consolida con la Società B:
la società A è controllata dalla Società X che la considera trasparente (per cui la società
A è un ibrido diretto);
nell’anno 1 la Società A chiude in perdita di -100, in quanto ha ricavi verso terzi per
100 e costi verso la società X per 200, e tale perdita viene compensata nel consolidato
con l’utile della società B di 100 (reddito non a doppia inclusione);
la società X, che considera la Società A trasparente, include nel proprio imponibile i
ricavi verso terzi per 100 della Società A ma non attribuisce rilevanza al componente
positivo di 200 corrispondente al componente negativo rilevato dalla Società A;
nell’anno 1, quindi, è completamente integrata la fattispecie prevista dall’articolo 6,
comma 1, lettera r) numero 6 per l’importo di 100 (ossia l’eccesso di deduzione della
società A compensato nel consolidato con il reddito non a doppia inclusione della
società B).
Si assuma che, nell’anno 2, la società A rilevi solo ricavi verso terzi per 100 che vengono
inclusi sia in Italia che nello Stato della Società X (reddito a doppia inclusione).
In tale scenario, secondo l’approccio di danno, nell’anno 2 ricorrono i presupposti per
rilasciare la deduzione negata nell’anno 1 per 100.
Differentemente si produrrebbe un risultato di doppia imposizione.
In ultimo, entrambe le reazioni previste per neutralizzare l’effetto D/NI non si applicano
per il soggetto passivo che ha subito il disconoscimento della deduzione di un componente negativo di reddito di ottenere il riconoscimento a seguito
della dimostrazione della effettiva inclusione del corrispondente componente positivo di reddito nella giurisdizione estera del beneficiario oltre il
lasso temporale sopra indicato”.
77
se il disallineamento è stato neutralizzato in un altro Stato, ovvero:
il componente positivo di reddito sia stato incluso nello Stato della casa madre oppure
nello Stato di localizzazione della stabile organizzazione nel caso in cui lo Stato
italiano sia lo Stato del pagatore (articolo 8, comma 2, lettera a), secondo periodo del
Decreto ATAD);
il componente negativo di reddito non è stato dedotto nello Stato del pagatore ovvero
è stato incluso nello Stato di localizzazione di una stabile organizzazione del soggetto
passivo italiano nel caso in cui lo Stato italiano è lo Stato del beneficiario (articolo 8,
comma 2, lettera b), secondo periodo del Decreto ATAD).
Tali circostanze devono risultare da dichiarazione rilasciata dal contribuente che ha
incluso il componente positivo o non dedotto il componente negativo ovvero risultare da altri
elementi certi e precisi.
Del pari, con la medesima modalità potrà darsi atto dell’inclusione di un componente
positivo di reddito per effetto dell'applicazione delle norme sulle controlled foreign
companies (CFC).
Infine, con riferimento all’ipotesi summenzionate, per le ragioni già esposte nel
paragrafo 4, non assumono rilevanza casi di spontanea rimozione dell’effetto di un
disallineamento da ibridi in assenza di un obbligo di legge.
4.3 Le norme di reazione per gli “Ibridi importati”
I disallineamenti da ibridi indiretti, ossia i cc.dd. “ibridi importati”, hanno rappresentato
in termini concettuali uno degli elementi di novità della Direttiva ATAD 2 la cui disciplina in
ambito italiano è stata trasposta nell’articolo 8, comma 3 del Decreto ATAD.
I disallineamenti in commento sono concepiti in modo tale da sfruttare un effetto ibrido
che si genera in altri Stati che non abbiano adottato norme anti ibridi o le abbiano adottate in
modo da non garantire il livello minimo di protezione previsto dalle disposizioni del Decreto
ATAD.
Giova precisare che i disallineamenti da ibridi importati possono risolversi in un
78
disallineamento che si esaurisce esclusivamente in ambito europeo. Dubbi al riguardo, infatti,
potrebbero sorgere tenuto conto del Considerando 25 della Direttiva ATAD 2 che in relazione
agli ibridi importati fa riferimento a quelli che «spostano l’effetto di un disallineamento da
ibridi tra le parti in paesi terzi verso la giurisdizione di uno Stato Membro».
A riguardo, tuttavia, occorre considerare che sia il tenore letterale dell’articolo 9, comma
3 della Direttiva nonché dell’articolo 8, comma 3 del Decreto ATAD non distinguono in
relazione agli Stati esteri coinvolti, imponendo quindi di includere nell’ambito oggettivo di
applicazione anche i disallineamenti da ibridi importati da altri Stati UE, a condizione,
ovviamente, che in detti Stati le disposizioni anti ibridi siano state attuate con un livello di
protezione non equivalente a quello previsto dal Decreto ATAD.
Peraltro, ciò è coerente con il campo di applicazione della reazione secondaria che, come
si è visto, può trovare applicazione anche in ambito europeo, qualora nella giurisdizione che
dovrebbe attivare le reazioni primarie vi sia stata un’attuazione con un livello di protezione
non equivalente a quello previsto dal Decreto ATAD.
Ciò posto, come illustrato nel Rapporto HMA 201550, il disallineamento da ibrido
importato si fonda essenzialmente su tre elementi:
i. il “pagamento da disallineamento importato”, che consiste nella deduzione di un
componente negativo di reddito in una giurisdizione (ad esempio la giurisdizione A) e
la corrispondente sua inclusione nella giurisdizione del beneficiario (ad esempio la
giurisdizione B). In questa prima fase non si rilevano autonomi fenomeni ibridi.
ii. la c.d. “deduzione ibrida”, ossia la deduzione di un componente negativo di reddito in
una giurisdizione (ad esempio la giurisdizione C) in relazione alla quale si può avere
la non inclusione (effetto di deduzione senza inclusione) nella giurisdizione del
beneficiario (ad esempio la giurisdizione D) oppure la deduzione del medesimo
competente negativo (doppia deduzione) nella giurisdizione dell’investitore (ad
esempio la giurisdizione D).
iii. il “nesso” tra il “pagamento da disallineamenti importato” (tra la giurisdizione A e la
50 Rapporto HMA2015, paragrafo 241 nell’ambito della REC. 8.1.
79
giurisdizione B) e la “deduzione ibrida” (tra la giurisdizione C e la giurisdizione D)
che sussiste allorché il pagamento da disallineamento importato sia stato compensato
(direttamente o indirettamente) con tale deduzione ibrida (ad esempio perché nella
giurisdizione B viene operata una deduzione verso la giurisdizione C ove il
corrispondente componente positivo è compensato con la deduzione ibrida). Si precisa
che il nesso può essere rappresentato da un pagamento simmetrico oppure da una
compensazione in regime di consolidato. In merito alla individuazione di tale nesso, in
assenza di esplicite contrarie indicazioni provenienti dalla Direttiva e dal Decreto si
ritiene sia necessario fare operativamente riferimento alle indicazioni ed ai criteri
contenuti nel Rapporto HMA 2015 ed in particolare ai paragrafi 246 e 247 ove vengono
illustrate le tre metodologie “structured”, “direct” e “indirect” ed il loro
coordinamento.
Per neutralizzare i disallineamenti da ibridi importati, l’articolo 8, comma 3 del Decreto
ATAD prevede un’unica reazione che nega la deducibilità del componente negativo di reddito
sostenuto o ritenuto sostenuto da parte di un soggetto passivo nella misura in cui esso finanzi,
direttamente o indirettamente, oneri deducibili che generano un disallineamento da ibridi
mediante una transazione o serie di transazioni tra imprese associate o che sono parti di un
accordo strutturato.
Nondimeno, lo stesso articolo contiene una clausola di salvaguardia che, coerentemente
con l’approccio di danno seguito dal Decreto ATAD, fa salva la deducibilità del citato
componente negativo se e nella misura in cui uno degli Stati di residenza o di localizzazione
dei soggetti esteri coinvolti nella transazione o nella serie di transazioni abbia effettuato un
adeguamento equivalente con l'effetto di neutralizzare il disallineamento da ibridi in
questione.
Detta disposizione, dunque, rende necessario “seguire”, sempre secondo le logiche
“structured” e/o “direct” e/o “indirect” sopra indicate, la complessa struttura di transazioni
che compongono il disallineamento al fine di verificare se gli Stati esteri interessati dalla
deduzione ibrida abbiano attivato le idonee reazioni volte a neutralizzare il disallineamento
rimuovendo alla radice la possibilità di produrre l’effetto d’importazione.
.
80
5 ALTRI CASI DI DISALLINEAMENTO E CONNESSE REAZIONI
Il Decreto ATAD disciplina ulteriori ipotesi di disallineamento, per le quali sono previste
specifiche forme di reazione connotate da particolari modalità applicative.
Si tratta, come meglio approfondito nei successivi paragrafi, delle disposizioni recate
dall’articolo 8, comma 5, che contempla la fattispecie della duplicazione di crediti per imposte
pagate all’estero e dall’articolo 10 relativo ai disallineamenti derivanti da doppia residenza
fiscale.
5.1 Duplicazione di crediti per imposte pagate all’estero
L’ibridismo fiscale può determinare effetti di duplicazione di rimedi contro la doppia
imposizione a fronte dell’unicità della ritenuta prelevata alla fonte dallo Stato.
Ciò tipicamente avviene mediante l’impiego di trasferimenti ibridi ossia accordi di
trasferimento (ad esempio mutuo di titoli o pronti contro termine) aventi ad oggetto strumenti
finanziari il cui rendimento è considerato fiscalmente come conseguito contemporaneamente
da più di una delle parti dell’accordo in virtù di un’asimmetria nei criteri di attribuzione del
rendimento dello strumento finanziario oggetto di trasferimento.
In relazione a tali casi, il Decreto ATAD ha introdotto una specifica misura di reazione
volta a contrastare la duplicazione del credito per le imposte estere.
Si tratta dell’articolo 8, comma 5, a mente del quale «Nel caso di rapporti di cui alle
lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell’articolo 44 del TUIR, nonché delle operazioni che
producono analoghi effetti economici, aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari o titoli
atipici, il credito per le imposte estere spetta in misura corrispondente alla differenza positiva
tra il provento cui detto credito si ricollega e l’onere finanziario relativo alle suddette
operazioni».
Per quanto concerne i presupposti applicativi, la fattispecie non richiede la verifica circa
l’esistenza dell’elemento soggettivo in quanto la stessa risulta integrata anche in assenza di
operazioni con imprese associate o accordi strutturati.
Oltre a rilevare che per espressa previsione normativa la limitazione del credito per
81
imposte estere opera esclusivamente nell’ambito di contratti di “pronti contro termine” e di
“mutuo di titoli garantito”, o comunque operazioni che producono effetti analoghi, che
abbiano ad oggetto titoli obbligazionari o assimilati, è da ritenere necessaria anche la natura
“ibrida” del trasferimento e ciò sebbene tale elemento non emerga chiaramente dal tenore
letterale della disposizione in commento.
Tale soluzione, che subordina l’esplicarsi della reazione ad una preventiva valutazione
della sussistenza di un’asimmetria tra giurisdizioni nei criteri di attribuzione dei redditi
derivanti dallo strumento finanziario trasferito, oltre ad essere coerente con il principio di
proporzionalità della reazione in funzione dell’effetto che s’intende rimuovere, è in linea con
le previsioni del comma 6, articolo 9 della Direttiva ATAD 2, attuato dalla norma in
commento, che espressamente richiama il concetto di “trasferimento ibrido”, nonché con la
Raccomandazione 2.2. del Rapporto HMA 2015 anch’essa espressamente riferita agli “hybrid
transfers”
Sotto il profilo operativo, la disposizione limita il riconoscimento del credito d’imposta
ex articolo 165 del TUIR nei limiti delle imposte corrispondenti al risultato fiscale
complessivo dell’operazione considerata, costituito dalla differenza tra il reddito lordo di
fonte estera e la parte di tale reddito che viene trasferita ad altri soggetti esteri51.
In altri termini, al fine di determinare la quota di credito per imposte estere spettante al
soggetto passivo, occorre in primo luogo calcolare il risultato netto dell’operazione come
differenza tra il componente positivo di reddito derivante dagli interessi (lordi) maturati sul
titolo oggetto del trasferimento ibrido e il componente negativo di reddito derivante dal
pagamento, in tutto o in parte, di detti interessi al cedente a pronti/mutuante (manufactured
interest). L’ammontare del credito per imposte estere spettante sarà pari all’imposta italiana
sul risultato netto dell’operazione con impossibilità di utilizzare altrimenti la parte d’imposta
estera eccedente che pertanto viene definitivamente persa.
A tal riguardo, occorre specificare che la retrocessione dei frutti derivanti dal titolo
sottostante potrebbe emergere direttamente dalle previsioni del contratto di pronti contro
51 Il contribuente che ha in essere una operazione con gli effetti contrastati dall’articolo 8, comma 5 del Decreto ATAD deve aver cura di segnalarlo
barrando la casella denominata “Art. 8 d.lgs. n.142/2018” posta a margine del quadro CE nel riquadro “Sezione III Riepilogo” del Modello Redditi
SC2021. Parimenti con riferimento al Modello Redditi PF2021.
82
termine o mutuo di titolo ovvero essere parte di un accordo formalmente autonomo (ad
esempio un contratto derivato) che tuttavia, avuto riguardo alle condizioni e termini dello
stesso, e da ritenere funzionalmente legato al trasferimento ibrido.
Al fine di chiarire l’operatività della misura in commento, si consideri il seguente
esempio:
la Società A, fiscalmente residente nello Stato 1, emette uno strumento di debito
sottoscritto da una Società B residente nello Stato 2;
la Società B (cedente a pronti) trasferisce detto strumento di debito ad una Società C
(acquirente a pronti) residente in Italia, in base ad un contratto di pronti contro termine;
l’Italia attribuisce alla Società C i proventi derivanti dallo strumento di debito emesso
dalla Società A;
di contro, lo Stato 2 attribuisce tali proventi alla Società B; si tratta quindi di un
trasferimento ibrido;
medio tempore, sullo strumento di debito maturano interessi annui di 100 che, al netto
della ritenuta in uscita applicata dallo Stato 1 di 10, generano un pagamento di 90 a
favore della Società C che, secondo l’accordo, quest’ultima retrocede alla Società B
(manufactured interest);
il reddito imponibile della Società C derivante dall’operazione e rilevante ai fini di
interesse è di 10, ossia pari alla differenza tra l’interesse lordo (100) ed il manufactured
interest (90);
in applicazione dell’articolo 8, comma 5, del Decreto ATAD, la misura del credito per
imposte pagate all’estero riconosciuto alla Società C, assunta una tassazione nominale
del 24%, sarà pari a 2,4 (10*24%=2,4). A fronte di un’imposta estera (ossia la ritenuta)
di 10, l’eccedenza pari a 7,6 non potrà essere utilizzata in alcun modo dalla Società C.
Sotto altro profilo, i “trasferimenti ibridi”, come già precedentemente evidenziato,
possono produrre effetti di deduzione senza inclusione rendendo applicabili le norme di
reazione. In tal caso si pone un problema di coordinamento tra le reazioni previste da tali
norme e la disposizione di cui all’articolo 8, comma 5 del Decreto ATAD.
Al riguardo, considerato che le norme di reazione mirano ad eliminare gli effetti da
83
disallineamento da ibridi rettificando le basi imponibili e che la reazione di cui all’articolo 8,
comma 5, opera sulla base imponibile scaturita dall’operazione nel suo complesso, è da
ritenere che:
1. in primo luogo trovano applicazione le norme di reazione di cui all’articolo 8, comma
2, lettere a), ossia la reazione primaria volta a contrastare gli effetti di deduzione senza
inclusione derivanti da un trasferimento ibrido, rideterminando così la base imponibile;
2. successivamente, trova applicazione il comma 5 dell’articolo 8 di cui sopra in relazione
alla rimozione dell’effetto di duplicazione del credito d’imposta.
In altri termini, deve prima essere rimosso l’effetto di deduzione senza inclusione e, solo
successivamente, deve essere rimosso l’eventuale residuo effetto di duplicazione del credito
per le imposte pagate all’estero.
Occorre infine precisare che la duplicazione di crediti per imposte pagate all’estero nel
sistema fiscale italiano è già contrastata, al pari della spettanza della dividend exemption,
dall’articolo 2, comma 3 del Decreto legislativo n. 461 del 1997 a mente del quale in caso di
“contratti di pronti contro termine” e “prestito di titoli” (lettere g-bis) e g-ter) del comma 1
dell’articolo 44 del TUIR) e delle operazioni che producono analoghi effetti economici, al
soggetto cui si imputano i dividendi, gli interessi e gli altri proventi spetta l’attribuzione del
credito per imposte pagate all'estero soltanto se tale credito sarebbe spettato al beneficiario
effettivo dei dividendi, degli interessi e degli altri proventi52.
Ne consegue che in caso di applicazione della citata disposizione, che disconosce
integralmente il credito per imposte pagate all’estero, non troverà applicazione l’articolo 8,
comma 5, del Decreto ATAD.
5.2 Disallineamenti da doppia residenza fiscale
L’articolo 10 del Decreto ATAD disciplina le misure di contrasto ai fenomeni di doppia
deduzione derivanti dai casi di doppia residenza. Il trattamento fiscale accordato ai soggetti
52 La norma ha un ambito oggettivo più ampio riguardando anche i casi di disconoscimento di ritenute subite all’estero sui dividendi e l’accesso al
regime di dividend exemption di cui all’articolo 89, comma 2 del TUIR.
84
passivi che risultano residenti in due Stati, infatti, può produrre un disallineamento da ibridi
rappresentato dalla deduzione del medesimo componente negativo di reddito in entrambi gli
Stati accompagnata da reddito non a doppia inclusione.
La reazione prevista dall’articolo 10, consistente nella negazione della deduzione del
componente negativo di reddito doppiamente dedotto, opera diversamente a seconda che
l’altro Stato di residenza del soggetto passivo sia in uno Stato appartenente all’Unione
Europea (comma 1) ovvero un Paese terzo (comma 2).
Nel primo caso, rileva l’attribuzione convenzionale della residenza con la conseguenza
che l’Italia sarà chiamata a negare la deduzione solo nel caso in cui la residenza fiscale del
soggetto passivo sia attribuibile, ai fini convenzionali, all’altro Stato membro e ivi avvenga
la compensazione della deduzione con un reddito non a doppia inclusione.
Laddove, invece, la residenza ai fini convenzionali fosse attribuita all’Italia, dovrà
essere l’altro Stato membro a dover reagire negando la deduzione.
Nel secondo caso, ovvero di residenza anche in un Paese terzo non appartenente
all’Unione Europea, il profilo convenzionale dell’attribuzione della residenza è irrilevante
poiché l’Italia dovrà, in ogni caso, reagire negando la deduzione quando la medesima è
compensata nell’altro Stato con un reddito non a doppia inclusione e la giurisdizione del Paese
terzo non abbia reagito eliminando l’effetto di doppia deduzione.
In entrambi i casi (commi 1 e 2), la reazione è subordinata alla condizione che il
disallineamento non sia stato già neutralizzato nell’altro Stato.
Il comma 3, dell’articolo 10, in ultimo, prevede anche una misura di “salvaguardia”
volta a rettificare gli effetti dell’applicazione della reazione ai sensi dei commi 1 e 2 nel caso
in cui, in un esercizio successivo rispetto a quello della loro applicazione, il disallineamento
venga meno per effetto del conseguimento di un componente positivo di reddito a doppia
inclusione.
Gioca precisare che la norma contenuta nei commi 1 e 2 dell’articolo 10 del Decreto
ATAD, nel descrivere la reazione che neutralizza il presente disallineamento, prevede che un
componente negativo di reddito, sostenuto da un soggetto passivo che è anche residente ai
fini fiscali in un altro Stato, non è deducibile qualora tale componente negativo di reddito sia
85
considerato deducibile nello Stato estero e «[…] la deduzione non è ivi compensata da un
reddito a doppia inclusione».
6 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI
L’articolo 11 del Decreto ATAD regola gli aspetti concernenti l’accertamento mettendo
in risalto l’importanza fondamentale del contraddittorio preventivo tra Contribuente ed
Amministrazione finanziaria rispetto all’emissione dell’avviso di accertamento.
A tal proposito la relazione illustrativa al Decreto ATAD ribadisce la circostanza che
l’accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 10 debba
essere effettuato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente
di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati
i motivi per i quali si ritiene configurabile una violazione.
La richiesta di chiarimenti deve essere notificata al contribuente entro il termine di
decadenza previsto per la notificazione dell’atto impositivo in base all’articolo 43 del d.P.R.
n. 600 del 1973, come modificato dalla Legge del 28 dicembre 2015, n. 208.
Tra la data di ricevimento dei chiarimenti, ovvero di inutile decorso del termine
assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta, e quella di decadenza
dell’Amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrono non meno
di sessanta giorni.
In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è
automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta
giorni.
Il contraddittorio summenzionato assume una rilevanza centrale nell’applicazione delle
disposizioni in commento, in quanto, a fronte di una richiesta di chiarimenti mossa
dall’Ufficio, il contribuente potrà dimostrare che l’operazione vagliata non fa emergere alcun
disallineamento da ibridi rilevante.
In tale ambito, posto che ricade sull’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare
i fatti costitutivi della pretesa tributaria, sarà compito del contribuente dare evidenza che la
fattispecie non ricorre o dell’esistenza di fatti impeditivi o estintivi di detta pretesa.
86
Tuttavia, tali impliciti oneri di documentazione a carico del contribuente sono da
intendersi come riferibili alle fattispecie tipiche di disallineamento, non comportando
automaticamente che ogni componente negativo di reddito derivante da transazioni con
imprese associate, per essere deducibile, debba essere supportato da una esauriente
documentazione o prova dell’assenza di disallineamenti ibridi, salvo quella ordinariamente
prevista a fondamento del diritto alla deduzione.
Peraltro è da ritenere che in caso di mancata risposta, o di risposta incompleta, alla
richiesta di chiarimenti sia applicabile quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 32 del DPR
600 del 1973 in base al quale, qualora l’Ufficio informi appositamente il contribuente «Le
notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non
trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a
favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa».
Ciò detto, rimane fermo che è buona pratica di gestione del rischio fiscale per i
contribuenti svolgere, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, appropriate
analisi circa il ricorrere o meno di fattispecie di disallineamenti da ibridi rilevanti, anche
richiedendo la collaborazione da parte delle imprese associate, al fine di precostituire una
appropriata documentazione probatoria.
Le controdeduzioni esposte dal contribuente saranno indicate nell’avviso di
accertamento eventualmente emanato dall’Ufficio competente ai sensi dell’articolo 42 del
d.P.R. n. 600 del 1973 unitamente alle ragioni per cui le medesime sono state in tutto o in
parte disattese.
7 COORDINAMENTO DELLE NORME ANTI IBRIDI CON ALTRE
DISPOSIZIONI FISCALI DEL TUIR
Un altro importante profilo di coordinamento relativo alle norme anti ibridi attiene alla
loro relazione con altre disposizioni del TUIR.
In tale contesto, occorre precisare in primo luogo che le norme di reazione hanno la
funzione esclusiva di neutralizzare il disallineamento da ibridi e pertanto non hanno rilevanza
sul versante della riqualificazione dei componenti di reddito (ad esempio interessi o
87
dividendi) e del relativo trattamento fiscale.
Così ad esempio, il pagamento da parte di un soggetto passivo italiano di interessi su
uno strumento finanziario ibrido (considerato di capitale nella giurisdizione del beneficiario),
che determina l’applicazione della reazione primaria in Italia con conseguente indeducibilità
dei frutti pagati sullo stesso, non avrà alcun impatto sulla qualificazione del flusso reddituale
che continuerà ad essere qualificato come interesse ai fini dell’applicazione delle altre norme
fiscali (ad esempio in termini di applicazione di ritenute sui dividendi invece che sugli
interessi).
Sul versante delle disposizioni specifiche, una questione si pone in riferimento
all’applicazione delle norme di reazione rispetto alla norma che limita la deducibilità degli
interessi passivi di cui all’articolo 96 del TUIR, in quanto la stessa può determinare
l’indeducibilità totale o parziale di interessi passivi e quindi avere effetti sul meccanismo di
determinazione dell’eccedenza rispetto all’ammontare degli interessi attivi e proventi
assimilati di cui al comma 2 del citato articolo.
A riguardo, si ritiene che le norme di reazione siano da applicare prioritariamente
rispetto all’articolo 96 del TUIR. Ciò in quanto le prime operano direttamente sui singoli
componenti negativi di reddito, neutralizzando gli effetti derivanti da disallineamenti ibridi e
quindi incidendo sull’ammontare degli interessi passivi potenzialmente deducibili che è posto
a base del calcolo di detta eccedenza.
Per altro verso, la prioritaria applicazione delle norme di reazione vale anche in
riferimento agli interessi passivi ed agli oneri finanziari assimilati riportabili ai sensi del
comma 5 dell’articolo 96 del TUIR. Tuttavia, per esigenze di semplificazione e per evitare
oneri da adempimento per i contribuenti non proporzionali si ritiene, coerentemente con le
raccomandazioni contenute nei rapporti OCSE53, che sono da considerare irrilevanti agli
interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati maturati fino al periodo d’imposta in corso
alla data del 28 dicembre 2018, data di pubblicazione del Decreto ATAD.
53 L’OCSE in tema di rilevanza delle perdite propone di non considerare rilevanti quelle maturate in periodi chiusi entro il 31 dicembre 2016 (cfr. par.
263 del Rapporto HMA 2015 e par. 112 del Rapporto BMA 2017).
88
Un ulteriore tema, riguarda le relazioni intercorrenti tra le disposizioni in materia di
imprese estere controllate, di cui all’articolo 167 del TUIR (disposizioni CFC), e le norme
anti ibridi.
A riguardo, è da considerare che la disposizione contenuta nel comma 7 dell’articolo
167 del TUIR, prevede che «i redditi del soggetto controllato non residente sono determinati
a seconda delle sue caratteristiche, in base alle disposizioni valevoli ai fini dell'imposta sul
reddito delle società per i soggetti di cui all'articolo 73».
Atteso che le norme anti ibridi contenute nel Decreto ATAD sono parte integrante del
sistema di norme che regolamentano il reddito di impresa, è da ritenere che le stesse trovino
applicazione sia ai fini della verifica della condizione di ingresso nella disciplina CFC
costituita dal c.d. effective tax rate test ed eventualmente anche ai fini della determinazione
del reddito dell’impresa della controllata estera da imputare per trasparenza alla controllante
italiana.
Sotto il profilo pratico, si osserva che qualora l’impresa estera controllata sia interessata
da un fenomeno ibrido, che non coinvolge direttamente la controllante italiana, quest’ultima
nell’applicazione delle disposizioni CFC dovrà tener conto delle reazioni anti ibridi previste
del Decreto ATAD, ponendosi nella prospettiva della entità estera controllata che, a seconda
dei casi, potrebbe assumere il ruolo di soggetto pagatore, beneficiario o investitore.
Deve inoltre essere tenuto in considerazione che l’applicazione di un regime CFC, sia
in una giurisdizione estera che, per quanto già detto in precedenza, in Italia, al ricorrere di
determinate condizioni, può rilevare come forma alternativa di inclusione o come modalità
da cui può emergere un reddito a doppia inclusione con conseguente neutralizzazione del
disallineamento da ibridi.
8 CASI ESEMPLIFICATIVI
8.1 Disallineamenti da strumenti finanziari ibridi (articolo 6, comma 1, lettera r), n.
1))
Esempio 1 – Strumenti finanziari ibridi
89
Le società A e B, rispettivamente residenti ai fini fiscali nello Stato A e nello Stato B
sono imprese associate.
La società A emette uno strumento finanziario cartolarizzato acquistato dalla società B.
Detto strumento finanziario è qualificato come di debito in base alle leggi fiscali dello Stato
A e di patrimonializzazione in base a quelle dello Stato B. Del pari, gli interessi passivi
maturati e dedotti dalla Società A, in base alle leggi fiscali dello Stato A, sono considerati
proventi esenti/esclusi dalle leggi fiscali dello Stato B (dividend exemption) in capo alla
società B.
Lo strumento finanziario, in considerazione della diversa qualificazione, dello stesso e
dei componenti reddituali, assunta nello Stato A e nello Stato B, genera un disallineamento
da ibridi (ed in particolare un effetto D/NI attribuibile alla diversa qualificazione dello
strumento finanziario - debt vs equity - e del componente reddituale - interesse vs dividendo).
Stato A Stato B
Holding
Società A Società B
Interessi Dividendi
= =
Deduzione Non Inclusione
- +
Esempio 1
In tale fattispecie, lo Stato italiano potrebbe essere lo Stato A (Stato del pagatore) per
cui dovrebbe neutralizzare il disallineamento attivando la reazione primaria e negando quindi
la deduzione degli interessi in capo alla società A.
Ciò nondimeno, nel caso in cui lo Stato B abbia nel proprio ordinamento una disciplina
90
equivalente a quella dell’articolo 44, comma 2, lettera a) del TUIR che nega la dividend
exemption in funzione e nella misura dell’avvenuta deduzione del componente di reddito nella
giurisdizione del pagatore, la causa ibrida sarebbe automaticamente neutralizzata e l’effetto
di deduzione senza inclusione dovrà considerarsi rimosso in origine con la conseguenza che
la Società A potrà continuare a dedurre il componente negativo (nel rispetto delle altre
disposizioni dell’ordinamento quali ad esempio l’articolo 96 del TUIR).
Nel caso in cui l’Italia sia lo Stato B (Stato del beneficiario), in linea di principio, sarà
applicabile l’articolo 44, comma 2, lettera a) del TUIR (oppure l’articolo 89, commi 3-bis e
3-ter del TUIR) con la conseguente disattivazione della c.d. dividend exemption, e dunque
non sarà necessaria l’applicazione della reazione secondaria.
Esempio 2 – Strumenti finanziari ibridi allocati ad una stabile organizzazione
Le società A e B si qualificano come imprese associate e sono fiscalmente residenti
rispettivamente negli Stati A e B.
La società B opera nello Stato C per mezzo di una stabile organizzazione in esenzione.
La società A emette uno strumento finanziario cartolarizzato di debito sottoscritto dalla
società B che è univocamente attribuito alla sua stabile organizzazione (sia in base alle leggi
fiscali dello Stato B che dello Stato C). Lo Stato C, ove è localizzata la stabile organizzazione,
considera il citato strumento finanziario come di capitale venendosi così a determinare un
effetto ibrido dovuto alla diversa qualificazione dello strumento finanziario tra lo Stato A
(Stato del pagatore) e lo Stato C (Stato del beneficiario).
Il disallineamento, consistente nella deduzione dell’interesse in base alle leggi fiscali
dello Stato A (emittente) e nella non inclusione da dividend exemption in base alle leggi fiscali
91
dello Stato C (di localizzazione della stabile organizzazione), produce un effetto D/NI.
Strumento Strumento
- Deduzione
di di
Interessi
debito debito
Stato A
Società A Società B
EMITTENTE SOTTOSCRITTORE
STATO A STATO B
SO di B
STATO C
ALLOCAZIONE
Non DELLO
Inclusione STRUMENTO
FINANZIARIO
Dividendi
Stato C Strumento
+ di
capitale
Esempio 2
Nel contesto dell’esempio sopra riportato, qualora l’Italia fosse lo Stato A (Stato del
pagatore) troverebbe applicazione la reazione primaria con la conseguenza che sarebbe negata
la deduzione degli interessi. In tal caso, infatti, sebbene il sottoscrittore dello strumento
finanziario sia la casa madre e con riferimento alla sua giurisdizione non si verifichi alcun
elemento ibrido (debito/debito), lo stesso viene ad originarsi nella giurisdizione di
localizzazione della stabile organizzazione in esenzione, in quanto giurisdizione del
beneficiario rilevante ai fini dell’inclusione (debito/capitale).
Lo Stato B e lo Stato C sono entrambi considerabili come “Stato del beneficiario” in
base al combinato disposto degli articoli 7, comma 3 e 6, comma 1, lettera c), del Decreto
ATAD.
La società A, infatti, nell’individuare la giurisdizione del beneficiario, sebbene
contrattualmente effettui il pagamento degli interessi a favore della casa madre (Società B),
dovrà anche assumere la prospettiva dello Stato di residenza fiscale della sede principale, che
rimanda alla Stato di localizzazione della stabile organizzazione in virtù dell’attribuzione alla
stessa (ossia nella prospettiva della giurisdizione di casa madre) dello strumento finanziario
e dei relativi rendimenti.
Qualora l’Italia fosse lo Stato B (sede centrale) in mancanza di una reazione primaria da
parte della giurisdizione del pagatore, in linea di principio, non trova applicazione la reazione
92
secondaria in quanto, seppure Stato del beneficiario, la non inclusione non è dovuta
all’elemento ibrido (lo Stato B considera lo strumento finanziario quale strumento di debito)
ma al regime di esenzione applicabile alla stabile organizzazione localizzata nello Stato C.
Infine, qualora, lo Stato italiano fosse lo Stato C (Stato di localizzazione della stabile
organizzazione, anch’esso considerabile Stato del beneficiario) trova applicazione prioritaria
l’articolo 44, comma 2, lettera a) oppure l’articolo 89, commi 3-bis e 3-ter del TUIR a seconda
dei casi, e la conseguente eliminazione della causa ibrida.
8.2 Disallineamenti da trasferimenti ibridi (articolo 6, comma 1, lettera r), n. 1))
Esempio 3 – Pronti Contro Termine (Net-Paying REPO)
Le società E ed A sono fiscalmente residenti nello Stato A e la società B è fiscalmente
residente nello Stato B.
Le società A e B, non sono imprese associate, ma sono parte di un accordo “strutturato”
avente ad oggetto il trasferimento di uno strumento finanziario (del tipo Net Paying REPO
come di seguito descritto).
La società E emette azioni sottoscritte dalla società B. La società B stipula con la società
A un contratto di “pronti contro termine” per il quale la prima cede alla seconda “a pronti” le
azioni per il corrispettivo di 1.000 e si impegna a riacquistarle a termine allo stesso
corrispettivo di 1.000.
I termini contrattuali prevedono altresì che la società A trattenga i dividendi distribuiti
medio tempore a titolo di remunerazione per l’operazione di finanziamento (net-paying repo).
Nel corso della durata del contratto la società E paga dividendi per 100 per i quali è
riconosciuta la dividend exemption in capo ad A.
La società A, a scadenza, rivende le azioni alla società B ricevendo un pagamento di
1.000 e trattenendo i dividendi per 100.
Tali operazioni determinano sotto il profilo economico e fiscale quanto segue:
- Lo Stato della società A
93
o considera i dividendi di 100 quale componente positivo di reddito
escluso/esente da tassazione;
o non rileva la percezione di alcun interesse attivo in quanto non qualifica
il net paying repo come una operazione di finanziamento.
- Lo Stato della società B
o imputa fiscalmente alla società B i dividendi di 100, distribuiti sul titolo
oggetto del trasferimento con obbligo di riacquisto, quale componente
positivo di reddito escluso/esente da tassazione;
o riconosce la deducibilità di un interesse passivo in quanto qualifica il net
paying repo come una operazione di finanziamento.
Conseguentemente si viene a determinare un disallineamento ibrido con effetto D/NI
(ossia deduzione nello Stato B degli interessi passivi e non inclusione nello Stato A dei
corrispondenti interessi attivi).
Stato B Stato A
Emittente
Società E
Dividendi
Società B Società A
- +
Deduzione Non Inclusione
Interessi Dividendi
Esempio 3
Nel contesto dell’esempio, l’Italia non potrebbe assumere il ruolo dello Stato B (ossia
del cedente a pronti - pagatore) in quanto, secondo l’ordinamento fiscale italiano, la titolarità
della remunerazione del titolo sottostante sarebbe attribuita in maniera esclusiva alla società
A (in base alla proprietà civilistica del titolo) ed inoltre, non rileverebbe fiscalmente alcun
94
onere finanziario in virtù della corrispondenza del prezzo a pronti e del prezzo a termine
mancando, quindi, l’effetto di D/NI.
Differentemente, qualora l’Italia fosse lo Stato A dell’acquirente a pronti (beneficiario)
e la deduzione dell’onere finanziario non fosse negata dallo Stato B (pagatore), lo Stato
italiano dovrebbe in linea teorica neutralizzare l’ibrido attivando la reazione secondaria,
assoggettando a tassazione i dividendi.
Giova osservare che, in tale ultimo caso, trova prioritariamente applicazione l’articolo
2, comma 3 del decreto legislativo n. 461 del 1997 che comporta la negazione della dividend
exemption in capo alla Società A in considerazione del fatto che tale regime non sarebbe
spettato alla società B, di diritto estero, beneficiaria effettiva dei dividendi. L’applicazione di
tale norma comporta la neutralizzazione dell’effetto D/NI in quanto a fronte della deduzione
dell’onere finanziario da parte del soggetto pagatore si ha la corrispondente inclusione dei
dividendi in capo al soggetto beneficiario con un effetto assimilabile alla reazione secondaria
(articolo 8, comma 2 del Decreto ATAD).
Esempio 4 – Mutuo di Titoli
Le società E ed A sono fiscalmente residenti nello Stato A e la società B è fiscalmente
residente nello Stato B.
Le società A e B non si qualificano come imprese associate ma hanno tra di loro un
accordo “strutturato” ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera q) del Decreto ATAD.
La società E emette azioni sottoscritte dalla società B, che in base ad un contratto di
mutuo di titoli sono trasferite alla società A. I termini contrattuali prevedono la retrocessione
alla società B (mutuante) dei frutti derivanti dai titoli sottostanti mediante il pagamento di una
somma equivalente (manufactured dividend) da parte della Società A (mutuatario).
Lo Stato A, di residenza del mutuatario, attribuisce la titolarità del rendimento dei titoli
sottostanti alla società A sulla base della titolarità giuridica e riconosce alla stessa da un lato
la dividend exemption sui dividendi percepiti e dall’altro la deduzione del manufactured
dividend.
95
Lo Stato B, di residenza del mutuante, attribuisce la titolarità del rendimento dei titoli
sottostanti alla società B sulla base di un presupposto di natura economico-sostanziale. Di
conseguenza lo Stato B attribuirà al manufactured dividend percepito dalla società B natura
di dividendo con conseguente applicazione della dividend exemption.
Si determina pertanto un effetto ibrido del tipo D/NI (ossia deduzione nello Stato A del
pagatore e non inclusione nello Stato B del beneficiario).
Esempio 4
Nel contesto dell’esempio sopra riportato, qualora l’Italia fosse lo Stato A (ossia lo Stato
del pagatore/mutuatario) che consente la deduzione del manufactured dividend deve, in linea
di principio, attivare la reazione primaria con la conseguente negazione della deduzione del
relativo componente negativo di reddito.
Giova osservare che, analogamente all’esempio precedente, nel caso di specie trova
applicazione prioritariamente l’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 461 del 1997 a
mente del quale si procede alla negazione della dividend exemption in capo alla Società A in
considerazione del fatto che tale regime non sarebbe spettato alla società B, di diritto estero,
beneficiaria effettiva dei dividendi.
Qualora l’Italia fosse lo Stato B non si ha alcun trasferimento ibrido. Infatti, la titolarità
della remunerazione del titolo sottostante, sarebbe attribuita in maniera esclusiva alla società
96
B
+
NMD oaiv
S t
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A sia nella prospettiva dello Stato italiano che nella prospettiva dello Stato A.
8.3 Disallineamento da componente negativo di reddito sostenuto a favore di
un’entità ibrida inversa (articolo 6, comma 1, lettera r), numero 3))
Esempio 5/A
Un gruppo di imprese associate opera negli Stati A, B e C rispettivamente con le società
A, B e C.
La società A controlla totalmente la società B qualificabile come un’”entità ibrida
inversa” in quanto ritenuta fiscalmente trasparente nello Stato di costituzione (Stato B) e
fiscalmente opaca nella prospettiva della giurisdizione del socio/partecipante (Stato A).
La società C, nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività commerciali, sostiene
un componente negativo di reddito deducibile relativo al pagamento di royalties (100) nei
confronti della società B.
Detto componente positivo di reddito non sarà incluso né nello Stato B da parte della
società B, ivi considerata fiscalmente trasparente, né nello Stato A da parte dell’entità A che
considera la società B fiscalmente opaca, producendo un effetto ibrido del tipo D/NI.
+ Stato A
Società A
Non Inclusione
Reverse Hybrid + Stato B
(Ibrido Inverso)
B Non Inclusione
Stato C
Società C
- Deduzione
Esempio 5A
In tale ipotesi, qualora lo Stato italiano sia quello del pagatore (Stato C) deve attivare la
reazione primaria negando la deduzione del componente negativo di reddito.
L’Italia potrebbe essere lo Stato dell’investitore (Stato A), qualificato come Stato del
beneficiario in base al combinato disposto degli articoli 7, comma 3 e 6, comma 1, lettera c),
97
del Decreto ATAD.
In tal caso, in assenza di reazione primaria da parte dello Stato C (Stato del pagatore),
sarà necessario attivare la risposta secondaria ed includere nella base imponibile della Società
A il componente positivo di reddito corrispondente al componente negativo di reddito dedotto
dalla Società C.
Qualora lo Stato italiano è quello di costituzione della entità trasparente (Stato B) trova
applicazione, a partire dai periodi di imposta che iniziano successivamente al 31/12/2021, la
norma a carattere preventivo volta ad eliminare le cause del disallineamento prevista
dall’articolo 9 del Decreto ATAD relativo alle “entità ibride inverse” costituite in Italia, salvo
quanto osservato al precedente paragrafo 5 in merito alla concreta applicazione di detta
disposizione.
Si assuma, come variante, che nessuna delle giurisdizioni coinvolte abbia adottato la
disciplina dei disallineamenti da ibridi e che la Società C, a sua volta, rilevi componenti
positivi di reddito per cessioni di beni nei confronti della società D del Gruppo e residente in
Italia, per cui il costo di acquisto dei beni costituisce un componente negativo di reddito
deducibile. In tale caso può trovare applicazione la disciplina degli ibridi importati di cui
all’articolo 8, comma 3 in capo alla società D.
Da ultimo si assuma che, successivamente, la società C acquisti i beni intangibili (es:
costo di acquisto 1000) dalla società B (entità ibrida inversa) iniziando poi a dedurre i relativi
ammortamenti annuali (es: 100). Anche in tale caso può trovare applicazione la disciplina
degli ibridi importati di cui all’articolo 8 comma 3 qualora altra società del Gruppo residente
in Italia (Società D) sostenga componenti negativi di reddito (es: acquisto di beni per la
rivendita) dalla Società C in quanto, e nella misura in cui, i corrispondenti componenti
negativi di reddito (i ricavi da vendita di beni), “finanziano” l’ammortamento “ibrido”. La
concreta misura della negazione della deduzione ex art 8, comma 3, dipenderà
dall’applicazione di criteri structured, direct o indirect applicabile in base ai fatti e circostanze
del caso concreto.
Esempio 5/B
L’entità B, avente la forma giuridica di partnership, è un veicolo di investimento
98
localizzato nella giurisdizione B che considera tale entità fiscalmente trasparente.
L’entità B è partecipata da 30 partecipanti (c.d. limited partner) ciascuno con una
partecipazione (agli utili) compresa tra il 2% ed il 10%. Nel complesso il 50% della
partecipazione è riconducibile a soggetti residenti in giurisdizioni che considerano l’entità B
come opaca (di questi partecipanti per il 15% sono enti esenti che, in caso di ricevimento
diretto del reddito, non lo avrebbero comunque incluso nel proprio imponibile) mentre il resto
è riconducibile a soggetti residenti in giurisdizioni che considerano l’entità B come
trasparenti.
L’entità B è gestita, direttamente o indirettamente tramite delega, sulla base del c.d.
partnership agreement da una entità terza società Y (general partner) appartenente ad un
Gruppo che professionalmente istituisce e gestisce veicoli di investimento.
Da ultimo, in fase di sollecitazione all’investimento da parte dei partners, gli esponenti
del Gruppo promotore del veicolo hanno comunicato agli investitori le caratteristiche fiscali
del veicolo di investimento quale ente trasparente fiscalmente nella propria giurisdizione e la
possibilità che in certe giurisdizioni degli investitori il veicolo avrebbe potuto essere
considerato opaco.
L’entità B controlla la società C, residente nella giurisdizione C.
L’entità B eroga un finanziamento oneroso all’entità controllata C che, su tale base,
rileva un componente negativo di reddito (500) a titolo di interesse passivo.
Dal punto di vista soggettivo, sulla base dell’accordo di gestione, la società Y si
configura come entità che esercita i diritti dei partecipanti di modo che sia integrato il criterio
dell’agire di concerto. Di conseguenza deve operare l’aggregazione dei diritti dei partecipanti
di modo che a ciascuno di essi (30 partecipanti) vadano attribuiti i diritti degli altri: in tal
modo ognuno di essi è considerato impresa associata al veicolo di investimento detenendo il
100% dello stesso, seppur i singoli partecipanti non si configurano, per ciò solo, come tra loro
imprese associate.
Inoltre, sulla base dei documenti di sollecitazione all’investimento, emerge che tutti i
partecipanti ed il veicolo sono “parti” di un “accordo strutturato” in quanto il veicolo è
descritto come idoneo a produrre un disallineamento sulla base della trasparenza del
99
medesimo e della possibile opacità nella prospettiva degli investitori o anche solo di alcuni di
essi (si veda il par. 343 del Report HMA 2015).
Su tali basi i rapporti tra i partecipanti nel veicolo, il veicolo stesso e la società
controllata dal veicolo, integrano l’elemento soggettivo richiesto dall’articolo 6, comma 1,
lettera u) del Decreto ATAD.
Nell’anno 1 la società C deduce l’interesse passivo di 500 derivante dal finanziamento
erogato alla stessa dal veicolo di investimento. Tale veicolo di investimento si configura, in
parte, quale entità ibrida inversa, come segue:
partecipanti % reazione reazione secondaria
partecipazione primaria (totale)
partecipanti che vedono l’entità fiscalmente esenti 15%
opaca
non esenti 35% 175 175
partecipanti che vedono l’entità fiscalmente trasparente 50%
(esenti o non esenti)
Tabella 4
Se l’Italia è la giurisdizione del pagatore (Società C) e qualora la giurisdizione del
veicolo di investimento non abbia adottato una disciplina simile all’articolo 9 del
Decreto ATAD (o tale disposizione non sia ancora in vigore), la deduzione in capo alla
Società C deve essere negata per l’importo di 175.
Se l’Italia è la giurisdizione di uno o più degli investitori non esenti, il veicolo di
investimento estero viene visto come opaco (si assuma che la quota di partecipazione
agli utili di ciascuno di essi sia pari al 5%) con la conseguenza che, in assenza di
attivazione della reazione primaria da parte della giurisdizione del pagatore, deve
essere attivata la reazione secondaria forzando l'inclusione del corrispondente
componente positivo per l’importo di 25 in capo a ciascun partecipante. Rimane fermo
che, qualora successivamente il veicolo operi distribuzioni a favore degli investitori,
tali distribuzioni non saranno imponibili fino a concorrenza dell’ammontare già
oggetto della reazione secondaria.
100
In linea di principio l’Italia non potrebbe essere la società del veicolo di investimento
in quanto l’attuale contesto ordinamentale non prevede forme di trasparenza fiscale cross-
border.
8.4 Disallineamento da componente negativo di reddito non attribuito né alla stabile
organizzazione esente né a casa madre - articolo 6, comma 1, lettera r), numero
4)
Esempio 6
Un gruppo di imprese associate opera negli Stati A, B e C rispettivamente con la società
A, la società B e la stabile organizzazione in esenzione della società A.
La società B nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività commerciali effettua il
pagamento di royalties deducibili nei confronti della società A. Per divergenze
nell’allocazione dell’asset intangibile dal cui sfruttamento scaturiscono le royalties tra lo
Stato di residenza della casa madre (Stato A) e quello della stabile organizzazione (Stato C),
lo Stato A attribuisce il componente positivo di reddito allo Stato C e viceversa.
Ne consegue che il componente positivo di reddito, corrispondente a quello negativo
dedotto nello Stato B dalla Società B, non è incluso nell’imponibile in alcuno Stato con un
effetto D/NI.
Non
+ STATO A
Inclusione Società A
Deduzione - STATO B Società B ROYALTIES
Non
+ STATO C SO di A
Inclusione
Esempio 6
101
Lo Stato italiano potrebbe essere quello del pagatore ossia lo Stato B. In detta
circostanza, trova applicazione la reazione primaria, con la negazione della deduzione del
componente negativo di reddito in capo al pagatore Società B.
Per altro verso, lo Stato italiano potrebbe essere lo Stato A di residenza fiscale della
società A. In tal caso, lo Stato italiano si qualifica come Stato del beneficiario e Stato in cui
si verifica l’effetto ibrido e quindi, nella misura in cui la reazione primaria non fosse prevista
dallo Stato B, è chiamato ad attivare la reazione secondaria includendo il componente di
reddito dedotto dalla società B nella base imponibile della società A.
Infine, lo Stato italiano potrebbe essere lo Stato C, ossia quello di localizzazione della
stabile organizzazione. In tal caso, sul presupposto che secondo la prospettiva dello Stato
della casa madre (Stato A) il componente positivo di reddito è imputato alla stabile
organizzazione, anche lo Stato italiano sarà qualificabile come Stato del beneficiario
(combinato disposto degli articoli 7, comma 3 e 6, comma 1, lettera c) del Decreto ATAD), e
quindi dovrà applicare la reazione secondaria in assenza di reazione primaria da parte dello
Stato B.
Occorre evidenziare che le peculiarità della fattispecie, in assenza di reazione primaria,
potrebbero determinare una reazione secondaria sia da parte dello Stato della casa madre sia
di quello della stabile organizzazione che si qualificano entrambi come Stati del soggetto
beneficiario. Nella circostanza, l’applicazione della reazione secondaria in Italia potrà essere
evitata, a mente dell’articolo 8, comma 2, lettera b) ultimo periodo del Decreto ATAD,
laddove l’inclusione sia avvenuta, a seconda dei casi, nello Stato di localizzazione della
stabile organizzazione ovvero in quello della casa madre e tale inclusione risulti da una
dichiarazione con valore di autocertificazione rilasciata dal contribuente ovvero da altri
elementi certi e precisi.
8.5 Disallineamento da pagamento a favore di una stabile organizzazione esente
disconosciuta - articolo, 6 comma 1, lettera r), numero 5)
Esempio 7
102
La società A e la società B, rispettivamente residenti nello Stato A e nello Stato B,
sono imprese associate.
La società A opera nello Stato C per il tramite di una stabile organizzazione esente che
tuttavia è disconosciuta in base alle norme fiscali dello Stato C. Secondo la prospettiva dello
Stato della casa madre, inoltre, alla stabile organizzazione sono attribuite le utilità economiche
correlate allo sfruttamento di un intangibile.
La Società B, nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività commerciali sostiene
un componente negativo deducibile a titolo di royalties nei confronti della società A per
l’utilizzo del citato intangibile. Il correlato componente positivo di reddito non è assoggettato
a tassazione né nello Stato A che, secondo le norme della sua giurisdizione, riconosce
l’esistenza della stabile organizzazione e le attribuisce il componente positivo di reddito, né
nello Stato C, dove la stabile organizzazione è ritenuta non sussistente. Ne consegue un effetto
ibrido D/NI.
Esempio 7
Nell’esemplificazione lo Stato italiano potrebbe essere quello del pagatore, ovvero lo
Stato B. In detta circostanza, lo Stato italiano applicherebbe la reazione primaria negando la
deduzione del componente negativo di reddito.
Qualora lo Stato italiano fosse lo Stato A, di residenza fiscale della casa madre, il
disallineamento verrebbe rimosso in radice dalla disposizione (vedi art. 2.4) prevista dal
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia che, similmente all’articolo 8, comma 4 del
Decreto ATAD, inibisce l’esenzione alla stabile organizzazione non riconosciuta nella
103
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giurisdizione di stabilimento. Pertanto, lo Stato italiano includerebbe il componente positivo
relativo al pagamento effettuato dalla società B. Infatti nel caso specifico trova comunque
applicazione la norma prevista dall’articolo 2 del Provvedimento dell’Agenzia delle entrate
del 28 agosto 2017, Prot. n. 2017/165138 che subordina l’efficacia dell’opzione per il regime
di esenzione delle stabili organizzazioni di imprese residenti alla circostanza che la
giurisdizione di localizzazione della stabile organizzazione ne riconosca l’esistenza.
Infine, nessuna reazione sarebbe attivabile laddove l’Italia fosse lo Stato C, in quanto
la ritenuta stabile organizzazione non verrebbe considerata tale (se non riscontrabile in base
all’articolo 162 del TUIR) e dunque non sarebbe considerata soggetto passivo d’imposta, in
quanto come si è detto le reazioni previste dal Decreto ATAD sterilizzano gli effetti ma non
modificano, in linea di principio, il disegno degli istituti fiscali.
8.6 Disallineamento da pagamento effettuato da un’entità ibrida - articolo 6, comma
1, lettera r), numero 6)
Esempio 8
La società A, e le società B e C sono fiscalmente residenti rispettivamente nello Stato
A e nello Stato B e sono considerabili imprese associate.
La società B, controllata dalla Società A, aderisce ad un regime di consolidato fiscale
nazionale con la società C nello Stato B.
La società B è una entità ibrida diretta, ossia vista fiscalmente opaca nella prospettiva
dello Stato B di residenza fiscale e trasparente nella prospettiva dello Stato A di residenza
fiscale dell’investitore.
La società B realizza ricavi operativi con parti terze per 100 (reddito a doppia
inclusione) e deduce un componente negativo di reddito (110) relativo ad un pagamento
effettuato alla società A che, in considerazione della ritenuta trasparenza della Società B, è
disconosciuto come componente positivo di reddito dallo Stato A.
La differenza (-10) tra componenti positivi a doppia inclusione (100) e componente
negativo relativo al corrispondente componente positivo disconosciuto (110) viene dedotta a
104
fronte del reddito non a doppia inclusione della società C nell’ambito del regime di
consolidato nazionale.
Detta circostanza produce un effetto D/NI dannoso pari a 10 derivante dalla deduzione
netta di 10 nello Stato B senza la correlata inclusione nello Stato A.
Esempio 8
Nell’esemplificazione lo Stato italiano potrebbe essere quello del pagatore ossia lo
Stato B di residenza fiscale dell’entità ibrida (società B). In detta circostanza, lo Stato italiano
applicherebbe la reazione primaria negando la deduzione di 10.
Per altro verso, lo Stato italiano, in base all’attuale contesto ordinamentale, non
potrebbe essere lo Stato A del beneficiario ossia quello in cui si trova la residenza fiscale della
società A, in quanto il disallineamento non emergerebbe in base all’articolo 73, comma 1,
lettera d) del TUIR. Infatti, il sistema fiscale italiano considera, in generale, le entità estere
come opache e, pertanto, includerebbe il componente positivo relativo al pagamento di 110
non generando ab origine alcun disallineamento attribuibile alla natura di entità ibrida diretta
del pagatore.
8.7 Disallineamento da onere figurativo da una stabile organizzazione - articolo 6,
comma 1, lettera r), numero 7)
Esempio 9A
105
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La società A è residente fiscalmente nello Stato A ed opera nello Stato B per il tramite
di una stabile organizzazione con credito. La stabile organizzazione aderisce ad un regime di
consolidato fiscale nello Stato B con la società B considerabile impresa associata della Società
A. La stabile organizzazione realizza ricavi operativi dai propri clienti per 100 (redditi a
doppia inclusione). Lo Stato B consente inoltre la deduzione di un componente negativo di
reddito a carattere “nozionale-figurativo” (110), riconoscendo rilevanza fiscale alle
operazioni interne con la sede principale (internal dealings) che, tuttavia, non è incluso
nell’imponibile dallo Stato A in quanto non rilevante ai fini del computo del reddito
imponibile di tale società.
La differenza (-10) tra componenti positivi a doppia inclusione (100) e componente
negativo (110) della stabile organizzazione viene dedotta a fronte del reddito non a doppia
inclusione della Società B nell’ambito del regime di consolidato nazionale. Detta circostanza
produce un effetto D/NI ossia la deduzione netta di 10 nello Stato B di localizzazione della
stabile organizzazione senza la correlata inclusione nello Stato A della sede centrale.
Società A + Non
STATO A Reddito a doppia Inclusione
inclusione (100) +10
STATO B Pagamento
Nozionale
-110
Società B S.O.
Reddito Imponibile con credito
+10 100-110 = -10
Deduzione
-
-10
Esempio 9A
Esempio 9B
Nella fattispecie rappresentata dall’esempio 9A potrebbero intrecciarsi effetti D/NI ed
effetti DD nel caso in cui la stabile organizzazione con credito, oltre all’onere figurativo di
106
110 abbia anche ulteriori componenti negativi di reddito verso soggetti terzi doppiamente
dedotti, ad esempio di importo pari a 20.
In tal caso, oltre all’effetto D/NI per 10 già descritto nell’esempio 9A, si avrebbe in
capo alla stabile organizzazione un ulteriore componente negativo di reddito di 20 eccedente
i componenti positivi di reddito a doppia inclusione (100), che viene portato in abbattimento
del reddito della società B nello Stato B nell’ambito del consolidato fiscale.
Detta situazione è rappresentata nel grafico di seguito riportato.
Esempio 9B
Nella circostanza, qualora lo Stato italiano fosse lo Stato B di localizzazione della
stabile organizzazione (Stato del pagatore) applicherebbe la reazione primaria negando la
deduzione di 10 per neutralizzare l’effetto D/NI. Inoltre, dovrà negare la deduzione di 20,
quale reazione secondaria per eliminare l’effetto DD, in mancanza di reazione primaria nello
Stato A di residenza della casa madre.
Lo Stato italiano potrebbe essere lo Stato A in cui è residente la casa madre (Stato del
beneficiario/investitore) ed in tal caso attiverà la reazione primaria per eliminare l’effetto DD,
negando la deduzione di 20; in aggiunta, lo Stato italiano potrebbe essere chiamato ad
applicare la reazione secondaria, includendo l’importo di 10 al fine di neutralizzare l’effetto
D/NI, nella misura in cui la reazione primaria non fosse stata applicata dallo Stato B.
Esempio 9C
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In presenza di stabile organizzazione esente, le operazioni interne dovrebbero
assumere rilevanza fiscale, per lo stesso importo, sia nella giurisdizione della stabile
organizzazione che nella giurisdizione di casa madre e, quindi, in linea di principio, non si
dovrebbero verificare effetti di D/NI54.
Tuttavia, ciò non si verifica qualora vi siano differenze nei criteri di allocazione dei
redditi tra le giurisdizioni interessate determinando per un verso il riconoscimento fiscale di
un onere “nozionale-figurativo” in capo alla stabile organizzazione esente e per altro verso la
non corrispondente inclusione del correlato ricavo in capo alla sede centrale.
In tale ultima situazione, riprendendo i valori dell’esempio 9A, si avrebbero i seguenti
risultati:
lo Stato B consente la deduzione di un componente negativo di reddito a carattere
“nozionale-figurativo” (110);
lo Stato A non rileva il corrispondente componente positivo a causa di differenze nei
criteri di allocazione dei redditi tra la giurisdizione della stabile organizzazione e quella
della sede centrale, determinando un effetto D/NI.
Tale situazione, secondo l’approccio di danno (articolo 6, comma 2, lettera b) del
Decreto ATAD) assume rilevanza nella misura in cui la giurisdizione del pagatore consente
la deduzione (110) a fronte di un importo che non rappresenta reddito (rectius componenti
positivi) a doppia inclusione.
Nel caso rappresentato, l’intero importo dedotto e non incluso di 110 è compensato
come segue:
per 100 con i ricavi operativi realizzati dalla stabile organizzazione che in virtù del
regime di esenzione sono fiscalmente imputabili solamente alla stessa e quindi non
possono essere considerati redditi a doppia inclusione;
per 10 con il reddito della società B nell’ambito del consolidato fiscale, che parimenti
54 Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28.08.2017, Prot. n. 2017/165138 stabilisce quanto segue: “per “operazioni interne”
si intendono le transazioni tra casa madre e la sua stabile organizzazione estera, nonché quelle tra le stabili organizzazioni della medesima impresa
nel complesso. Tali transazioni assumono rilevanza se, a prescindere dall’esistenza di una documentazione con valore legale, realizzano il
trasferimento economicamente significativo di rischi, responsabilità, attività o passività;
108
non è reddito a doppia inclusione.
Ne consegue che la condizione di cui sopra (approccio di danno) è verificata.
Esempio 9C
Nelle esemplificazioni 9A e 9C, qualora lo Stato italiano fosse quello di localizzazione
della stabile organizzazione (Stato del pagatore) applicherebbe la reazione primaria negando
la deduzione di 10 nell’esempio 9A e di 110 nell’esempio 9C.
Lo Stato italiano potrebbe essere lo Stato A, di residenza della casa madre (Stato del
beneficiario), e in mancanza della reazione primaria, applicherebbe la reazione secondaria
includendo l’importo di 10 nell’esempio 9A e 110 nell’esempio 9C.
8.8 Disallineamento da ibrido – doppia deduzione - articolo 6, comma 1, lettera r),
numero 8)
Esempio 10
La società A è residente nello Stato A ed opera con una propria stabile organizzazione
con credito nello Stato B. La stabile organizzazione aderisce nello Stato B ad un regime locale
di consolidamento degli imponibili di gruppo insieme alla società B, anch’essa residente nello
Stato B. Le società A e B si qualificano come imprese associate.
La stabile organizzazione registra un componente negativo di reddito di 200 verso
soggetti terzi (deducibile doppiamente sia nello Stato B che nello Stato A) a fronte di un unico
componente positivo di reddito di 100 (reddito a doppia inclusione) che origina una perdita
109
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fiscale di -100. La società B, ha un reddito di 100 (reddito non a doppia inclusione).
Sotto il profilo fiscale si ha che la perdita della stabile organizzazione (componente
negativo di reddito eccedente i componenti di reddito a doppia inclusione) è dedotta sia nello
Stato A, da parte della sede principale, che nello Stato B nell’ambito del consolidato
nazionale.
Diversamente, il reddito della società B (100) non è a doppia inclusione in quanto non
è rilevante fiscalmente nello Stato A che considera la società B fiscalmente opaca.
Si verificano quindi le condizioni che secondo l’approccio di danno consentono di
rilevare un disallineamento con effetto DD.
Società A - Deduzione
STATO A Reddito a doppia -100
inclusione (100)
STATO B
Interessi
Società B S.O.
Reddito Imponibile con credito Banca
+100 100-200=-100
Deduzione
-
-100
Esempio 10A
Nell’esempio, lo Stato italiano potrebbe essere lo Stato A, ossia lo Stato dell’investitore
(casa madre). In detta circostanza lo Stato italiano dovrebbe applicare la reazione primaria
negando la deduzione dell’importo di 100 per eliminare l’effetto DD.
Per altro verso, lo Stato italiano potrebbe essere lo Stato del pagatore, vale a dire lo Stato
B dove è localizzata la stabile organizzazione. In questo caso lo Stato italiano dovrebbe
applicare la reazione secondaria nella misura in cui il disallineamento con effetto DD non sia
stato neutralizzato nello Stato A dell’investitore.
Infine, l’effetto DD potrebbe verificarsi anche in presenza di una stabile organizzazione
in esenzione assumendo che lo stesso componente negativo di reddito attribuito alla stabile
organizzazione nello Stato B sia anche dedotto dalla sede principale come conseguenza di una
differente attribuzione di detto componente secondo le regole dello Stato della casa madre e
110
della stabile organizzazione (conflitto nell’allocazione dei redditi e delle perdite tra stabile e
casa madre).
In questo caso l’effetto DD si perfezionerebbe con la compensazione del componente
negativo di reddito doppiamente dedotto con i componenti di reddito non a doppia inclusione
della stabile organizzazione (in esenzione)
Detta situazione è rappresentata di seguito, dove un componente negativo di reddito
sostenuto dalla stabile organizzazione (-100) è dedotto sia nella determinazione del reddito
della casa madre nello Stato A (che non lo attribuisce alla stabile organizzazione ma alla casa
madre) che nella determinazione del reddito della stabile organizzazione nello Stato B (che
lo attribuisce alla stabile organizzazione) a fronte del componente positivo non a doppia
inclusione della stabile organizzazione in esenzione (200), in quanto incluso solo dalla stabile
organizzazione.
Esempio 10B
8.9 Disallineamento da ibrido importato – articolo 8, comma 3
Esempio 11
La società A, le società B e B1 e la società C sono rispettivamente residenti negli Stati
A, B e C. Lo Stato A e lo Stato B non hanno nel loro ordinamento norme anti ibridi o le hanno
adottate in modo da non garantire il livello minimo di protezione previsto dalle disposizioni
111
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del Decreto ATAD.
La società B è un’entità ibrida diretta controllata dalla Società A e che aderisce al
regime di consolidato fiscale con la società B1 anch’essa fiscalmente residente nello Stato B.
La società C deduce componenti negativi di reddito per interessi (100) a fronte di un
finanziamento ricevuto dalla società B1, inclusi nella base imponibile di quest’ultima nello
Stato B.
La società B, a sua volta, sostiene componenti negativi di reddito per interessi pari a 100
a fronte di un finanziamento ricevuto della società A che non assumeranno rilevanza fiscale
nello Stato A in considerazione della circostanza che la società B è ritenuta in detto Stato
trasparente ai fini fiscali (e quindi, come accennato, si configura come una entità ibrida
diretta).
Dalle operazioni suddette deriva che:
a) la società C nello stato C deduce 100 a titolo di interessi passivi per il
finanziamento ricevuto dalla società B1;
b) la società B1 nello stato B include 100 a titolo di interessi attivi per il
finanziamento concesso alla società C;
c) la società B nello stato B deduce 100 a titolo di interessi passivi per il
finanziamento ricevuto dalla società A;
d) la società A nello Stato A non attribuisce rilevanza fiscale agli interessi attivi di
100 pagati dalla società B sul finanziamento.
Le operazioni rappresentate determinano un effetto D/NI importato nella giurisdizione
C. Sono infatti presenti tutti gli elementi costitutivi di detta fattispecie:
a) la “deduzione ibrida”, ossia la deduzione di un componente negativo di reddito
da parte della entità ibrida diretta Società B (che nello Stato B è compensato
con il reddito non a doppia inclusione della Società B1) e la non inclusione nello
Stato A del corrispondente componente positivo di reddito che genera un
disallineamento da ibridi (del tipo previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera r)
numero 64);
b) la deduzione “da disallineamento importato” nello Stato C di un componente
112
negativo di reddito e la corrispondente sua inclusione da parte della società B1
nello Stato B, che in questa fase non genera alcun disallineamento diretto;
c) il nesso tra la “deduzione ibrida” (di cui al punto 1) e la “deduzione da
disallineamento importato” (di cui al punto 2), rinvenibile nel fatto che il
componente negativo dedotto in capo alla Società B (nello Stato B) è
compensato con il componente positivo di reddito in capo alla Società B1 (nello
Stato B) nell’ambito del consolidato (nexus “indirect”).
Esempio 11
Qualora lo Stato C fosse lo Stato Italiano, in assenza nelle altre giurisdizioni estere di
un sistema di disposizioni anti ibridi idonee a rimuovere l’effetto del disallineamento, dovrà
essere applicata la reazione primaria negando la deduzione del componente negativo di
reddito (100) in capo al soggetto pagatore in base a quanto previsto nell’articolo 8, comma 3
del Decreto ATAD.
8.10 Disallineamento da residenza fiscale - articolo 10
Esempio 12
La società A è fiscalmente residente nello Stato A.
La società B è residente ai fini fiscali sia nello Stato A sia nello Stato B in base alle leggi
dei due sistemi fiscali nazionali.
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La società C, è una entità ibrida inversa costituita nello Stato B (fiscalmente trasparente
per lo Stato B ed opaca per lo Stato A).
La società B è l’unico investitore della società C e dunque si viene a determinare una
base imponibile unica in virtù della trasparenza della società C nello Stato B.
La società A e la società B partecipano al medesimo consolidato fiscale nello Stato A.
La società A, la società B e la società C sono qualificabili come imprese associate.
Ciò premesso, si consideri che la società B sostenga un costo deducibile per interessi
(100) a favore di una banca. Essendo la società B fiscalmente residente sia nello Stato A sia
nello Stato B, il costo da essa sostenuto è deducibile sia nell’ambito del consolidato fiscale
nello Stato A che dalla base imponibile unitaria nello Stato B, producendo un effetto di doppia
deduzione.
Tale effetto diviene rilevante nella misura in cui il componente negativo di reddito è
doppiamente dedotto e la deduzione, in una delle giurisdizioni, non è compensata da un
reddito a doppia inclusione.
Esempio 12
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 10 del Decreto ATAD se lo Stato A è lo Stato
italiano e lo Stato B è un altro Paese membro UE in cui è stata fissata convenzionalmente la
residenza fiscale della società B, la deduzione verrà negata in Italia qualora il componente
negativo di reddito sia considerato deducibile anche nello Stato estero e la deduzione non è
ivi compensata da un reddito a doppia inclusione.
114
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Diversamente, se lo Stato B non è appartenente all’Unione europea e la deduzione non
è ivi compensata da un reddito a doppia inclusione, lo Stato italiano negherà in ogni caso la
deduzione del componente negativo di reddito.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)
115
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