Circolare
In vigore
Circolare 220/2010
Modifiche alla disciplina del leasing immobiliare Articolo 1, commi 15 e 16, della legge 13 dicembre 2010, n.220 (legge di stabilità 2011)
Riferimento normativo
Modifiche alla disciplina del leasing immobiliare Articolo 1, commi 15 e 16, della legge 13 dicembre 2010, n.220 (legge di stabilità 2011) - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 12/E
Roma, 11 marzo 2011
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO: Modifiche alla disciplina del leasing immobiliare Articolo 1,
commi 15 e 16, della legge 13 dicembre 2010, n.220 (legge di stabilità 2011)
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INDICE
PREMESSA...........................................................................................................3
1 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI REGISTRO,
IPOTECARIA E CATASTALE............................................................................6
1.1. Acquisto dell’immobile concesso in locazione finanziaria: soggetti
obbligati al pagamento della imposte di registro, ipotecaria e catastale.........6
1.2. Modifiche alla disciplina dei contratti di locazione finanziaria...........7
1.3. Contratti di locazione in corso al 1° gennaio 2011..............................9
1.4. Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per
l’acquisto ed il riscatto dell’immobile...............................................................9
2 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE IPOTECARIA E
CATASTALE.......................................................................................................12
2.1. Soggetti obbligati al versamento dell’imposta.........................................12
2.2 Ambito oggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva........................13
2.3 Modalità di determinazione dell’imposta sostitutiva................................15
2.4 Versamento dell’imposta sostitutiva..........................................................20
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PREMESSA
La legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante “disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità
2011), all’articolo 1, commi 15 e 16, ha introdotto alcune modifiche alla
disciplina applicabile, ai fini delle imposte indirette, ai contratti di locazione
finanziaria di immobili ed ai connessi atti di acquisto e cessione degli immobili
abitativi e strumentali oggetto del contratto.
Le modifiche normative introdotte sono volte a garantire una sostanziale
equivalenza tributaria tra l’acquisto diretto del bene immobile e quello realizzato
tramite la conclusione di contratti di leasing finanziario.
Il comma 15 dell’articolo 1 in commento chiarisce, infatti, che le nuove
disposizioni sono introdotte al fine “di disciplinare il trattamento tributario del
contratto di locazione finanziaria applicato al settore immobiliare e di
garantirne la coerenza con le disposizioni relative alle imposte di registro,
ipotecaria e catastale applicate per i trasferimenti operati con strumenti
contrattuali diversi dallo stesso”.
In particolare, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 1 della
Tariffa, Parte II, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’Imposta
di Registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR), viene
meno l’obbligo di registrazione in termine fisso dei contratti di locazione
finanziaria immobiliare (non formati per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata).
Per tali contratti, l’obbligo di registrazione sorge solo al verificarsi del
caso d’uso.
Tramite le modifiche apportate all’articolo 35, comma 10-ter del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223 risulta, inoltre, modificato il regime applicabile ai
trasferimenti di immobili strumentali oggetto del contratto di locazione
finanziaria.
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Le modifiche introdotte sono volte a concentrare il prelievo fiscale dovuto
per i trasferimenti di immobili nella fase relativa all’acquisto del bene da parte
della società di leasing.
A tal proposito, è opportuno ricordare che, anteriormente all’entrata in
vigore della legge n. 220 del 2010, le imposte ipotecaria e catastale da
corrispondere per l’acquisto ed il riscatto dei beni da concedere o concessi in
locazione finanziaria dovevano essere versate, con aliquote ridotte alla metà, in
ciascuna delle due distinte fasi giuridiche che caratterizzano l’operazione di
leasing immobiliare (il primo acquisto effettuato dalla società di leasing che si
procurava il bene strumentale presso terzi, ed il secondo acquisto effettuato
dall’utilizzatore in sede di riscatto del bene in leasing ).
L’articolo 35, comma 10-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel
testo vigente fino al 31 dicembre 2010, stabiliva, infatti che per le volture
catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali di cui
siano parte fondi immobiliari chiusi ovvero imprese di locazione finanziaria,
limitatamente all’acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o concessi in
locazione finanziaria, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale fossero
ridotte alla metà.
A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni dettate dall’articolo 1,
comma 15, della legge di stabilità, il descritto regime di riduzione alla metà delle
aliquote delle imposte ipocatastali trova ancora applicazione solo con riferimento
alle cessioni di immobili strumentali di cui siano parte fondi immobiliari chiusi.
A decorrere dal 1° gennaio 2011, infatti, l’acquisto dell’immobile
strumentale da parte della società di leasing è soggetto alle imposte ipotecaria e
catastale nella misura ordinaria rispettivamente del 3 per cento e dell’1 per cento
se la cessione rientra nel campo di applicazione dell’Imposta sul Valore
Aggiunto.
Proprio in considerazione della natura unitaria della operazione di leasing,
viene, inoltre, previsto, in maniera correlata, che per le cessioni derivanti
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dall’esercizio dell’opzione di acquisto da parte dell’utilizzatore le imposte di
registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
Le imposte sono applicate in misura fissa sia con riferimento ai
trasferimenti di immobili strumentali e abitativi intervenuti a seguito
dell’esercizio del riscatto da parte dell’utilizzatore sia con riferimento alle
cessioni di immobili rivenienti da contratti di locazione finanziaria risolti in
seguito all’inadempimento dell’utilizzatore.
Inoltre, posto che il regime applicabile ai nuovi contratti di locazione
finanziaria immobiliare non prevede più né la registrazione in termine fisso del
contratto di locazione finanziaria (non formato per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata) né, nella fase del riscatto dell’immobile, la corresponsione
delle imposte ipocatastali in misura proporzionale, viene, coerentemente,
disposta l’abrogazione del comma 10-sexies dell’articolo 35 del DL n. 223 del
2006.
Tale disposizione, in vigore fino al 31 dicembre 2010, stabiliva che le
somme corrisposte a titolo di imposta proporzionale di registro sui canoni di
locazione finanziaria su immobili strumentali potessero essere scomputate
dall’importo dovuto, in sede di riscatto del bene, a titolo di imposte ipotecaria e
catastale.
Al fine di contemperare il vantaggio fiscale derivante dalla tassazione in
misura fissa del trasferimento dell’immobile in sede di riscatto, viene istituita
un’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale, che, a mente del
comma 16 dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010, le parti di tutti i contratti di
locazione finanziaria immobiliare in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio
2011 devono versare in unica soluzione entro il 31 marzo 2011. Le modalità da
seguire per il versamento dell’imposta sostitutiva sono state definite con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2011.
Con la presente circolare, allo scopo di eliminare alcuni dubbi
interpretativi, si forniscono chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle
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richiamate disposizioni ed alle modalità di determinazione e di versamento
dell’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale.
1 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI REGISTRO,
IPOTECARIA E CATASTALE
1.1. Acquisto dell’immobile concesso in locazione finanziaria: soggetti
obbligati al pagamento della imposte di registro, ipotecaria e catastale
L’articolo 1, comma 15, lettera a), della legge di stabilità prevede una
modifica dell’articolo 57 del TUR, consistente nell’ inserimento, dopo il comma
1-bis, del comma 1-ter.
Tale nuovo comma stabilisce che “L'utilizzatore dell'immobile concesso
in locazione finanziaria è solidalmente obbligato al pagamento del tributo per
l'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, acquisito dal locatore
per la conclusione del contratto”.
In maniera coordinata, è stato inoltre modificato l'articolo 11 del testo
unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che individua i soggetti tenuti al
pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, inserendo al termine del comma
2, le seguenti parole: “, nonché l'utilizzatore dell'immobile concesso in locazione
finanziaria”.
Per effetto delle riportate modifiche, risultano, quindi, obbligati al
pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per l’acquisto
da parte della società di leasing dell’immobile concesso in locazione finanziaria,
oltre ai pubblici ufficiali che hanno redatto l’atto, le parti contraenti e
l’utilizzatore dell’immobile.
Sarà cura del pubblico ufficiale individuare nell’atto di compravendita
dell’immobile concesso in locazione il soggetto utilizzatore dell’immobile.
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Tenuto conto del fatto che la norma in esame elenca anche gli immobili da
costruire o in costruzione, deve ritenersi che l’estensione della solidarietà di
imposta all’utilizzatore trovi applicazione oltre che per gli acquisti di immobili
concessi in locazione finanziaria anche con riferimento ai trasferimenti
immobiliari posti in essere nell’ambito di operazioni di leasing in costruzione (ad
esempio l’acquisto del terreno sul quale costruire l’immobile da concedere in
leasing ).
1.2. Modifiche alla disciplina dei contratti di locazione finanziaria
La nota all’articolo 1 della Tariffa, parte II, allegata al TUR, come
modificata dall’articolo 1, comma 15, della legge di stabilità, prevede che : “I
contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al
consumo, ivi compresi quelli di locazione finanziaria immobiliare, per i quali il
titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prescrive a pena di
nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso”.
Con la modifica apportata alla nota all’art. 1 della Tariffa, parte II, il
legislatore ha inteso riqualificare i contratti di leasing immobiliare
riconducendoli nuovamente, ai fini dell’imposta di registro, nella disciplina
applicabile per i contratti aventi natura finanziaria di cui al titolo VI del D.LGS.
n. 385 del 1993.
Si ricorda, infatti, che il regime di tassazione previsto, ai fini delle imposte
indirette, per i contratti di locazione era stato esteso ai contratti di locazione
finanziaria con il decreto-legge n. 223 del 2006.
Per effetto delle modifiche introdotte con la legge di stabilità, i contratti di
locazione finanziaria sono nuovamente ricondotti nell’ambito della disciplina
prevista per i contratti di natura finanziaria e, pertanto, se il contratto è formato
per scrittura privata non autenticata deve essere assoggettato a registrazione solo
in caso d’uso.
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Diversamente, i contratti formati per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata devono essere assoggettati a tassazione in termine fisso secondo le
regole ordinarie.
Per quanto concerne la misura dell’imposta applicabile, si precisa che, per
effetto delle modifiche introdotte, in relazione ai contratti di locazione finanziaria
torna ad operare il regime di alternatività IVA-Registro di cui agli articoli 5,
comma 2 e 40, primo periodo, del TUR.
Pertanto, se il contratto di locazione finanziaria è formato per scrittura
privata non autenticata, trova applicazione il disposto di cui all’articolo 5, comma
2, secondo cui “Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione
in caso d’uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad
operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”.
Al verificarsi del caso d’uso, l’imposta deve essere, quindi, corrisposta in
misura fissa ai sensi del disposto di cui all’articolo 1, lettera b) della Tariffa,
parte seconda.
Nel caso di contratto formato per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, ovvero in caso di registrazione volontaria del contratto di locazione
finanziaria, torna invece applicabile il primo periodo del comma 1 dell’art. 40 del
TUR che dispone: “Per gli atti relativi a cessione di beni e prestazioni di servizi
soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa”.
In sostanza, a seguito delle modifiche apportate alla citata nota all’articolo
1 della Tariffa, parte II, le locazioni finanziarie immobiliari hanno trovato
nell’ambito del TUR autonoma considerazione. Pertanto, le deroghe al principio
di alternatività Iva-Registro ovvero le regole di tassazione previste dall’articolo 5
della Tariffa, parte I, allegata al TUR, trovano applicazione solo con riferimento
ai contratti di locazione ordinaria.
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1.3. Contratti di locazione in corso al 1° gennaio 2011
Come chiarito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
del 14 gennaio 2011, per i contratti di locazione finanziaria in corso al 1° gennaio
2011 non risulta più dovuta l’imposta di registro in misura proporzionale.
Si precisa, al riguardo, che l’imposta di registro non deve essere versata
con riferimento a quelle annualità in relazione alle quali i termini per il
pagamento siano ancora in corso al 1° gennaio 2011.
Qualora, nelle more della emanazione della presente circolare, i
contribuenti abbiano già provveduto al pagamento dell’imposta, l’ammontare
versato potrà essere dedotto in sede di determinazione dell’imposta sostitutiva.
Diversamente, se il termine per il pagamento è già decorso al 1° gennaio
2011, i contribuenti che non vi abbiano provveduto sono comunque tenuti ad
effettuare il pagamento dell’imposta, oltre alle sanzioni e agli interessi.
In ogni caso, l’importo relativo all’imposta di registro versata potrà essere
scomputato in sede di determinazione dell’imposta sostitutiva, come si avrà
modo di chiarire nei paragrafi che seguono.
1.4. Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per
l’acquisto ed il riscatto dell’immobile
L’articolo 1, comma 15, della legge di stabilità dispone alla lettera c)
alcune modifiche all’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
In particolare, viene modificata la formulazione del comma 10-ter
dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il quale, nel testo vigente
fino al 31 dicembre 2010, stabiliva che, per le volture catastali e le trascrizioni
relative a cessioni di beni immobili strumentali di cui siano parte fondi
immobiliari chiusi ovvero imprese di locazione finanziaria, limitatamente
all’acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o concessi in locazione
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finanziaria, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale fossero ridotte alla
metà.
Il richiamato articolo 1, comma 15, lettera c), della legge di stabilità ha
modificato tale previsione al fine di escluderne l’operatività per i trasferimenti di
cui siano parte imprese di locazione finanziaria.
Il comma 10-ter dell’articolo 35, come riformulato a seguito della entrata
in vigore della legge di stabilità stabilisce, infatti, che “Per le volture catastali e
le trascrizioni relative alle cessioni di beni immobili strumentali di cui
all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul
valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati
dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e
successive modificazioni, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come
modificate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte della metà”.
Sulla base della vigente formulazione, la riduzione alla metà delle aliquote
delle imposte ipocatastali (imposta catastale 0,50% e imposta ipotecaria 1,50%),
trova applicazione solo con riferimento alle cessioni di beni immobili strumentali
individuati dall’art. 10, primo comma, numero 8-ter) del DPR n. 633 del 1972, di
cui siano parte fondi immobiliari chiusi.
Tale disposizione non trova, invece, più applicazione per i trasferimenti di
immobili strumentali di cui siano parte società di leasing.
Pertanto, l’acquisto da parte della società di leasing dell’immobile, sia
strumentale che abitativo, concesso in locazione finanziaria resta soggetto alle
aliquote ordinarie disposte dal testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta ipotecaria e catastale di cui al D LGS 347/90 che prevedono che:
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- per le cessioni di beni immobili strumentali, le imposte ipotecaria e
catastale sono dovute nella misura rispettivamente del 3 per cento e dell’1 per
cento se la cessione rientra nel campo di applicazione dell’imposta sul valore
aggiunto, ovvero del 2 per cento e dell’1 per cento se la cessione non rientra nel
campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto;
- per le cessioni di fabbricati abitativi, le imposte ipotecaria e catastale sono,
invece, dovute nella misura del 2 per cento e dell’1 per cento, se la cessione non
rientra nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto o venga
effettuata in regime di esenzione ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero
8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Le modifiche hanno interessato anche la fase del trasferimento dei
beni immobili, derivante dall’esercizio del diritto di riscatto da parte
dell’utilizzatore e inoltre le cessioni di immobili rivenienti da contratti di
locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore.
L’articolo 1, comma 15, della legge di stabilità ha, infatti aggiunto
all’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo il comma 10-ter, il
comma 10-ter.1, che stabilisce: “Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, nel caso di esercizio, da parte
dell'utilizzatore, dell'opzione di acquisto dell'immobile concesso in locazione
finanziaria, ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di locazione
finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore, le imposte di registro,
ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa”.
Le modifiche introdotte sono entrate in vigore il 1° gennaio 2011 e,
pertanto, trovano applicazione con riferimento a tutti gli atti di compravendita
conclusi a partire dal 1° gennaio 2011 aventi ad oggetto:
• l’acquisto da parte della società di leasing dell’immobile da
concedere in locazione finanziaria;
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• l’acquisto da parte dell’utilizzatore dell’immobile in leasing ovvero
la cessione da parte della società di leasing dell’immobile
riveniente dal contratto di locazione finanziaria (stipulato anche
prima del 1° gennaio 2011) risolto per inadempienza
dell’utilizzatore.
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2 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE IPOTECARIA E
CATASTALE
2.1. Soggetti obbligati al versamento dell’imposta
L’articolo 1, comma 16, della legge n. 220 del 2010 ha istituito
un’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta per i contratti di
locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio
2011.
Tale disposizione stabilisce, infatti, che, in deroga all’articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. statuto del contribuente) “ …per tutti i contratti
di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1°
gennaio 2011 le parti sono tenute a versare una imposta sostitutiva delle imposte
ipotecaria e catastale da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo
2011, le cui modalità di versamento sono determinate con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 15 gennaio 2011”.
I soggetti obbligati al versamento dell’imposta sono, quindi, le parti
contraenti del contratto di leasing (società di leasing ed utilizzatore).
L’assolvimento dell’imposta da parte di una delle due parti contraenti
comporta l’estinzione dell’obbligo tributario verso l’erario, nel rispetto del
vincolo di solidarietà obbligatoria.
Resta, quindi, riservata all’autonomia delle parti la individuazione delle
modalità di eventuale esercizio del diritto di regresso per il pagamento del
tributo.
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In proposito, si pone il problema di determinare, per l’ipotesi in cui al
pagamento provveda la società di leasing, il trattamento da riservare, ai fini
dell’IVA, all’eventuale riaddebito che la stessa disponga nei confronti
dell’utilizzatore.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 15, comma 1, n. 3, del DPR n. 633
del 1972, stabilisce che “non concorrono a formare la base imponibile (…) le
somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto
della controparte, purchè regolarmente documentate”.
Pertanto, si ritiene che, ove l’imposta sostitutiva venga assolta dalla
società di leasing, sulla base di uno specifico mandato conferito dall’utilizzatore,
l’importo allo stesso riaddebitato non deve essere assoggettato ad IVA in quanto
costituisce il rimborso di una anticipazione effettuata dalla società di leasing in
nome e per conto dell’utilizzatore.
Diversamente, qualora il pagamento dell’imposta non venga effettuato
dalla società sulla base di un rapporto di mandato, la somma riaddebitata deve
concorrere a formare la base imponibile rilevante ai fini dell’IVA ai sensi
dell’articolo 13 del DPR n. 633 del 1972, in quanto si realizza un’ipotesi di mera
traslazione economica di un onere sopportato dalla società di leasing.
A maggior ragione il riaddebito operato dalla società di leasing assumerà
rilevanza ai fini dell’IVA laddove l’onere collegato all’assolvimento dell’imposta
sostitutiva divenga anch’esso oggetto di finanziamento, quale onere accessorio
rispetto al contratto di leasing. E’ evidente, infatti, che in tale ipotesi, le somme
richieste all’utilizzatore concorrono a formare il canone dovuto in base al
contratto di locazione finanziaria e sono soggette allo stesso regime IVA.
2.2 Ambito oggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva deve essere versata con riferimento a “tutti i
contratti di locazione finanziaria di immobili” e, pertanto, sia per i contratti di
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locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali che per quelli aventi
ad oggetto immobili ad uso abitativo.
Si precisa che rientrano nell’ambito di applicazione dell’imposta
sostitutiva anche i contratti di leasing aventi ad oggetto immobili ancora da
costruire o in costruzione e i contratti di leasing aventi ad oggetto immobili
adibiti a cava.
L’imposta deve essere, inoltre, versata anche con riferimento ai contratti di
leasing di impianti fotovoltaici censiti/da censire al catasto fabbricati come
opifici industriali (cat. D1).
Nel caso di locazione finanziaria in pool, è tenuta al versamento
dell’imposta sostitutiva, oltre all’utilizzatore, ciascuna delle società concedenti, a
prescindere dal soggetto (sia esso il cd. capofila o altra società appartenente al
pool) che ha effettuato la registrazione del contratto di locazione finanziaria.
L’obbligo del pagamento riguarda l’intera imposta, posto che il contratto
di locazione finanziaria è unico e ciascun soggetto che assume la posizione
contrattuale di concedente risulta obbligato solidalmente anche al pagamento
dell’imposta sostitutiva, unitamente all’utilizzatore. Alle medesime conclusioni
del resto questa Agenzia era già pervenuta con riferimento alla registrazione dei
contratti di locazione finanziaria in pool (risoluzione 17 novembre 2008, n. 443)
Resta salvo, nei rapporti interni al pool, il diritto di regresso che ciascuna
società, sulla base di appositi accordi contrattuali, può esercitare nei confronti
degli altri soggetti coobbligati.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14
gennaio 2011, è stato, inoltre, chiarito che l’imposta sostitutiva non è dovuta per i
contratti di locazione finanziaria che hanno ad oggetto immobili rispetto ai quali,
entro il 31 dicembre 2010, la società di leasing non abbia ancora acquisito la
proprietà.
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La stipula del contratto di compravendita dell’immobile da parte della
società di leasing, infatti, comporterà l’assoggettamento ad imposizione secondo
le aliquote ordinarie previste dal testo unico delle imposte ipotecaria e catastale,
e pertanto viene meno la ratio sottesa alla previsione dell’imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva, deve essere, invece, corrisposta in relazione ai
contratti di locazione finanziaria per i quali, entro il 31 dicembre 2010, sia stato
esercitato il diritto di riscatto da parte dell’utilizzatore, ma non sia stato ancora
stipulato il relativo contratto di compravendita. La stipula del contratto di
compravendita, che interviene dopo il 31 dicembre 2010, viene, infatti,
assoggettata a tassazione in misura fissa, ai fini delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale.
2.3 Modalità di determinazione dell’imposta sostitutiva
Ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge di stabilità, la misura
dell’imposta sostitutiva deve essere stabilita applicando all’importo determinato
secondo le modalità previste dal comma 10-sexies dell’articolo 35 del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223 una riduzione pari al 4 per cento moltiplicata per gli
anni di durata residua del contratto.
Pertanto, l’imposta sostitutiva deve essere calcolata applicando all’importo
corrispondente al costo finanziato del bene immobile l’aliquota nella misura
rispettivamente del 2 per cento per i fabbricati strumentali e del 3 per cento per i
fabbricati abitativi e successivamente scomputando le imposte proporzionali di
cui all’articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, corrisposte in
relazione al contratto di locazione finanziaria dell’immobile e riducendo, infine
l’importo risultante, di una percentuale forfetaria pari al 4 per cento moltiplicata
per gli anni di durata residua del contratto.
La base imponibile alla quale parametrare la liquidazione dell’imposta
sostitutiva deve, quindi, tener conto del costo finanziato del bene immobile.
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Per i contratti di leasing che hanno ad oggetto immobili da costruire o in
corso di costruzione, occorre, invece, fare riferimento al costo di realizzazione
del fabbricato, come indicato nel contratto di leasing.
Per quanto riguarda l’imposta di registro, si fa presente, ai sensi del
comma 10-sexies (disposizione peraltro abrogata) dell’articolo 35 del decreto-
legge 223 del 2006, le somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a-bis), della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR
possono essere portate in deduzione in sede di determinazione dell’imposta
sostitutiva.
Al riguardo, si precisa che detta disposizione contempla, in particolare, le
imposte di registro versate in relazione ai contratti di locazione finanziaria che
hanno ad oggetto beni immobili strumentali. Si ritiene, tuttavia, che, per ragioni
di coerenza sistematica dell’impianto normativo introdotto con l’articolo 1,
commi 15 e 16, della legge di stabilità, tale deduzione possa essere effettuata in
sede di determinazione dell’imposta sostitutiva anche con riferimento all’imposta
di registro pagata in relazione agli immobili abitativi.
Possono essere portate in deduzione dall’imposta sostitutiva le imposte di
registro dovute sui canoni di locazione finanziaria corrisposte fino alla data di
versamento dell’imposta sostitutiva.
Si precisa, al riguardo, che può essere portata in deduzione anche
l’imposta di registro versata per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della
proroga del contratto, ai sensi dell’articolo 17 del TUR, ovvero l’imposta
proporzionale di registro che, nelle more della emanazione della presente
circolare, è stata erroneamente versata dai contribuenti con riferimento ai
contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 2011 per i quali, a tale data, fosse
ancora pendente il termine per il versamento del tributo.
Non possono, invece, essere scomputati gli importi eventualmente versati
a titolo di sanzioni ed interessi.
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È altresì opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine al significato da
attribuire alla locuzione “anni di durata residua del contratto”, ai fini del calcolo
dell’imposta sostitutiva.
La questione assume rilevanza atteso che l’ammontare dell’imposta da
corrispondere è determinato tenendo conto di una riduzione pari al 4 per cento
moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto.
Si precisa, al riguardo, che il periodo di durata residua del contratto deve
essere computato a partire dal 1° gennaio 2011 (incluso) fino alla data
contrattualmente prevista per l’esercizio del riscatto.
Relativamente al leasing in costruendo, nel calcolo della durata residua del
contratto devono essere conteggiati esclusivamente gli anni di durata prevista del
contratto, computati a partire dal 1° gennaio 2011, con esclusione del periodo cd.
di prelocazione.
Se il periodo di durata residua del contratto è inferiore all’anno, la
riduzione pari al 4 per cento deve essere computata proporzionalmente alla
durata del contratto nell’anno, sulla base del rapporto tra i giorni di durata del
contratto nell’anno e 365.
Anche nell’ipotesi in cui la durata residua del contratto ecceda l’anno, ma
comprenda comunque una frazione di anno solare, per determinare in maniera
corretta la riduzione d’imposta spettante occorre fare riferimento ai giorni
residui.
Pertanto, premesso che è da ritenersi che il “dies a quo” per il calcolo
delle annualità residue decorra dal 1° gennaio 2011 (giorno di entrata in vigore
della legge n. 220 del 2010), ai fini della determinazione dello sconto spettante
per le annualità residue si deve tener conto, fino alla data prevista per l’esercizio
del riscatto, del numero di anni completi e, per l’eventuale ultima frazione di
anno, del numero di giorni residui diviso 365.
18
Al riguardo, si precisa che per motivi di evidente semplificazione si
assume che tutti gli anni solari (compresi i bisestili) si compongono di 365
giorni.
Esempio 1: Contratto di locazione finanziaria di durata complessiva pari
a 15 anni (data riscatto prevista 1/6/2016) avente ad oggetto un bene immobile
strumentale il cui costo finanziato è pari a 100.000 euro.
Calcolo delle imposte 2% di 100.000 2.000 euro
ipocatastali
Imposta sui canoni di 50.000 X 1% 500 euro
locazione
Imposta al netto dei 2.000-500 1.500 euro
canoni di locazione
Annualità residue e 5 annualità (dal 1/1/2011
giorni residui al 31/12/2015)
153 giorni (dal 1/1/2016
al 1/6/2016)
Importo pari al 4% da ((4%X5)+(4%X 325 euro
scomputare 153/365)) X 1.500
Imposta sostitutiva 2.000-500-325 1.175 euro
dovuta
Esempio 2: Contratto di locazione finanziaria di durata complessiva pari
a 15 anni (durata residua 5 anni) avente ad oggetto un bene immobile abitativo
il cui costo finanziato è pari a 100.000 euro.
19
Calcolo delle imposte 3% di 100.000 3.000 euro
ipocatastali
Imposta sui canoni di 50.000 X 2% 1.000 euro
locazione
Imposta al netto dei 3.000-1.000 2.000 euro
canoni di locazione
Importo pari al 4% da (4% X 1.825/365=20% 400 euro
scomputare X 2.000)
Imposta sostitutiva 3.000-1.000-400 1.600 euro
dovuta
Esempio 3: Contratto di leasing in costruendo di durata prevista pari a
18 anni avente ad oggetto un capannone industriale il cui costo finanziato è pari
a 1.000.000 euro (di cui costo terreno 300.000 euro e costo di edificazione
previsti in contratto 700.000 euro).
Calcolo delle imposte 2% di 1.000.000 20.000 euro
ipocatastali
Imposta su canone alla (300.000 X 1%)+67+67 3.134 euro
stipula e su canoni di
prelocazione
Imposta al netto dei 20.000 - 3.134 16.866 euro
canoni di locazione
Importo pari al 4% da (4% X 6.570/365=72,00%) X 12.144 euro
scomputare 16.866
Imposta sostitutiva 20.000-3.134-12.144 4.722 euro
dovuta
20
2.4 Versamento dell’imposta sostitutiva
L’imposta deve essere versata, come precisato nel provvedimento del
Direttore dell’Agenzia del 14 gennaio 2011, in una unica soluzione entro il 31
marzo 2011, esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle
Entrate, secondo le disposizioni e con le modalità di cui al capo III del decreto
dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modifiche.
Si precisa che l’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale non
può essere compensata con altre imposte o tributi in quanto l’articolo 17 del D.
LGS 9 luglio 1997, n. 241, stabilisce alla lettera c) la possibilità di compensare
solo le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
La compensazione non può quindi trovare applicazione per l’imposta di
cui trattasi che è sostituiva, invece, delle imposte ipotecaria e catastale.
L’omesso o insufficiente versamento dell’imposta sostitutiva comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’importo
non versato ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
* * *
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici locali.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
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