IVA - Articolo 1, comma 44, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006) - applicazione del sistema del reverse-charge nel settore edile prestazioni rese dalle imprese consorziate
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Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Circolare del 04/04/2007 n. 19
Oggetto:
IVA-Articolo 1, comma 44, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296
del 27 dicembre 2006) - applicazione del sistema del reverse-charge nel
settore edile - prestazioni rese dalle imprese consorziate
Testo:
INDICE
PREMESSA
1. APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE DA PARTE DELLE SOCIETA'
CONSORZIATE
2. PRESTAZIONI RESE DALLE SOCIETA' CONSORZIATE APPLICANDO L'IVA NEI
MODI ORDINARI
PREMESSA
Con circolare del 29 dicembre 2006, n. 37 questa Agenzia, fornendo
chiarimenti in merito all'ambito applicativo dell'art. 1, comma 44, della
legge finanziaria per il 2007, concernente l'introduzione del meccanismo
dell'inversione contabile (cosiddetto reverse-charge) per le prestazioni di
subappalto rese nel settore edile, ha precisato che sono estranee
all'applicazione di tale meccanismo le prestazioni poste in essere
all'interno dei rapporti associativi, quali quelli consortili, in quanto non
configurabili come subappalti o ipotesi affini.
Secondo le indicazioni fornite con la circolare richiamata, nella
ipotesi in cui il consorzio affidi l'esecuzione dei lavori ai soci, le
prestazioni effettuate dalle societa' consorziate restano assoggettate ad
IVA secondo le ordinarie modalita' di applicazione del tributo mentre i
consorzi operanti nel settore edile, qualora abbiano rilevanza esterna, per
le prestazioni rese a terzi (appaltatori o subappaltatori) in esecuzione di
contratti di subappalto, sono tenuti ad applicare l'IVA mediante il
meccanismo del reverse-charge.
Tenuto conto, tuttavia, delle difficolta' operative rappresentate dalle
associazioni di categoria, a parziale rettifica di quanto rappresentato con
la predetta circolare, si reputa opportuno fornire ulteriori precisazioni al
riguardo.
1. APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE DA PARTE DELLE SOCIETA' CONSORZIATE
Nell'individuare l'ambito di applicazione del meccanismo dell'inversione
contabile nelle ipotesi in cui nella esecuzione dei lavori edili
intervengano organismi di natura associativa, occorre tener conto
dell'assetto funzionale degli stessi.
In questa ottica, ferma restando la qualificazione associativa del
rapporto consortile, assume rilievo la circostanza che il consorzio tra
imprese si sostanzia in una organizzazione alla quale e' rimesso il
coordinamento dell'attivita' dei singoli consorziati, e che, qualora il
consorzio abbia rilevanza esterna, tale organizzazione si inserisce nello
svolgimento dell'attivita' tra i consorziati e i terzi.
Pertanto, mentre da un lato si deve evidenziare che un consorzio al quale
sia attribuita una funzione esterna abbia rilevanza giuridica nei rapporti
con i terzi, escludendo che le imprese consorziate possano fatturare
direttamente all'appaltatore o subappaltatore con il meccanismo del reverse-
charge, dall'altro si deve affermare che, in virtu' della funzione propria
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dell'organizzazione consortile, le prestazioni rese dai consorziati al
consorzio assumano la medesima valenza delle prestazioni rese dal consorzio
ai terzi, in analogia con quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, del DPR
n. 633 del 1972, con riferimento al mandato senza rappresentanza.
In particolare qualora il consorzio agisca sulla base di un contratto di
subappalto assoggettabile alla disciplina del reverse-charge, tale modalita'
di fatturazione, riverberandosi anche nei rapporti interni, e' applicabile
anche da parte delle societa' consorziate sempreche' le prestazioni da esse
rese al consorzio siano riconducibili alla specifica disciplina delineata
con riferimento al settore edile dall'articolo 17, sesto comma, del DPR n.
633 del 1972.
2. PRESTAZIONI RESE DALLE SOCIETA' CONSORZIATE APPLICANDO L'IVA NEI
MODI ORDINARI
Per quanto concerne le prestazioni rese dalle imprese consorziate al
consorzio senza applicazione del meccanismo del reverse-charge, in
ottemperanza alle indicazioni fornite con la richiamata circolare n. 37, si
ritiene che, sulla base del criterio del legittimo affidamento sancito dalla
legge n. 212 del 2000 (concernente Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente), le stesse debbano essere considerate regolarmene
fatturate.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della medesima legge n. 212
"Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al
contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti
dell'amministrazione finanziaria, ancorche' successivamente modificate
dall'amministrazione medesima".
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Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle
presenti istruzioni.
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