Circolare
In vigore
Circolare 297844/2014
Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione – Profili catastali
Riferimento normativo
Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione – Profili catastali - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N.18 /E
Direzione Centrale Catasto, Cartografia
e Pubblicità Immobiliare
Roma, 8 giugno 2017
OGGETTO: Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione – Profili catastali.
.
INDICE
1 PREMESSA ........................................................................................................................... 3
2 LE INFRASTRUTTURE DI RETI PUBBLICHE DI COMUNICAZIONE ........................ 4
3 ISCRIZIONE IN CATASTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETI PUBBLICHE
DI COMUNICAZIONE ........................................................................................................ 6
4 DISPOSIZIONI FINALI ....................................................................................................... 8
2
1 PREMESSA
L’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, ha introdotto
modifiche all’art. 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche (nel seguito CCE) di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, aggiungendo, alla fine del citato comma 3, il
seguente periodo: “Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre
infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di
infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in
fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all’interno di
edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell’articolo 2 del
decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione
della rendita catastale.”.
In sintesi, la disposizione esclude dal concetto di “unità immobiliare”1:
gli elementi di reti pubbliche di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre
infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 872 e 883 del
CCE;
le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti pubbliche di
comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di
accesso a banda ultralarga.
In considerazione della portata innovativa della previsione normativa sopra richiamata e del
relativo impatto in ambito catastale, si rende necessario fornire indicazioni in proposito.
E’ peraltro opportuno evidenziare che le disposizioni introdotte dal citato comma 2
dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2016, attesa la natura ed il tenore della novella
normativa, nonché l’assenza di qualsivoglia indicazione circa la valenza interpretativa della stessa,
rappresentano una innovazione rispetto alla previgente disciplina; pertanto, tali disposizioni non
assumono valore retroattivo e, così come previsto dall’articolo 15, comma 1, del sopra menzionato
decreto legislativo, si applicano solo a decorrere dal 1° luglio 2016.
1 Cfr. art. 2 del decreto n. 28 del 1998: “1. L’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un
fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale,
presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.
…omissis
3. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di
qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché
risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i
manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino
autonomia funzionale e reddituale.”.
2 Ovverosia: torri, tralicci, impianti radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio
base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione
dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione
civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all’uopo assegnate (cfr. art. 87,
comma 1, del CCE).
3 Opere civili realizzate per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad uso pubblico (cfr. art. 88,
comma 1, del CCE).
3
Restano, pertanto, salve le disposizioni relative alla qualificazione e alla determinazione
della rendita catastale dei beni immobili di cui trattasi, riferibili a date antecedenti al 1° luglio 2016.
In particolare, secondo la previgente disciplina, le infrastrutture richiamate nella
disposizione di cui sopra, laddove costituite da aree e/o locali (preesistenti o di nuova costruzione)
destinati ad ospitare le apparecchiature di comunicazione, dotati di autonomia funzionale e
reddituale, risultano censibili tra le unità immobiliari a destinazione speciale con attribuzione della
categoria D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e
non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni (cfr. circolare n. 4/T del 16
maggio 2006 dell’Agenzia del Territorio e Istruzioni Operative di cui alla circolare n. 2/E del 2
febbraio 2016 dell’Agenzia delle Entrate).
2 LE INFRASTRUTTURE DI RETI PUBBLICHE DI COMUNICAZIONE
Al fine di inquadrare compiutamente, sotto il profilo tecnico catastale, gli immobili che, a
decorrere dal 1° luglio 2016, non sono da considerarsi “unità immobiliari” e non concorrono alla
determinazione della rendita catastale, ai sensi del predetto articolo 86 del CCE, occorre
preliminarmente richiamare, per quanto qui di interesse, le seguenti definizioni, di cui all’art. 1 del
CCE e all’art. 2 del decreto legislativo n. 33 del 2016:
Rete di comunicazione elettronica ad alta velocità (art. 2, comma 1, lettera e, del
decreto legislativo n. 33 del 2016):
“una rete di comunicazione elettronica capace di fornire servizi di accesso a banda
larga ad una velocità di almeno 30 Mbit/s”;
Reti di comunicazione elettronica (art. 1, comma 1, lettera dd, del CCE):
“i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di
instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il
trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i
segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato”;
Rete pubblica di comunicazioni (art. 1, comma 1, lettera aa, del CCE):
“una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per
fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il
trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti”;
Infrastruttura fisica (art. 2, comma 1, lettera d, del decreto legislativo n. 33 del 2016):
“tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che
diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni,
cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di
antenne, tralicci e pali. …”.
4
La definizione di “infrastruttura fisica” sopra richiamata, tuttavia, non è sufficiente, di per
sé, a definire la casistica dei beni immobili che, sotto il profilo tecnico catastale, siano da escludere
dal novero delle “unità immobiliari” e, comunque, dal calcolo della rendita catastale, secondo le
innovate disposizioni del CCE; ciò, sia in considerazione del fatto che il novellato articolo 86 non
richiama la specifica nozione di “infrastruttura fisica”, quale definita dall’articolo 2, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo n. 33 del 2016, sia in quanto la natura di tali beni potrebbe non
consentire di ricomprenderli nel perimetro applicativo della disposizione di cui al medesimo
articolo 86.
A tale proposito, appare pertanto utile descrivere, sotto il profilo tipologico-costruttivo, le
principali configurazioni delle infrastrutture in argomento, essenzialmente distinguibili in:
a) strutture di tipo Raw-Land.
Trattasi di infrastrutture, tipiche dei contesti rurali, composte da elementi di sostegno
delle antenne, costituiti da pali o da tralicci di altezza variabile, posizionati su un
basamento di calcestruzzo armato, appositamente realizzato sul terreno. A
completamento della struttura vi sono gli apparati elettronici necessari al funzionamento
dell’impianto, che possono trovare ricovero all’interno di elementi appositamente
realizzati allo scopo, e generalmente non suscettibili di un uso diverso, quali piccoli
cabinet metallici o in plastica, prefabbricati metallici o in conglomerato cementizio
(shelter) appoggiati sul basamento in calcestruzzo armato, ovvero spazi totalmente o
parzialmente interrati. In alcuni casi, gli apparati elettronici possono trovare ricovero in
fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati, o adattati, per tale specifica finalità;
b) strutture di tipo Roof-Top.
Trattasi di infrastrutture, tipiche dei contesti urbani, composte da elementi di sostegno
delle antenne, costituiti da paline o da tralicci di altezza variabile, posizionati su terrazze
o coperture di fabbricati (lastrici solari). Per tale tipologia di infrastruttura, gli apparati
elettronici necessari al funzionamento dell’impianto trovano generalmente ricovero in
piccoli cabinet metallici o in plastica, in prefabbricati metallici o in conglomerato
cementizio (shelter), posizionati sul lastrico solare. Talvolta i menzionati apparati
elettronici vengono ubicati in locali del fabbricato esistente, quali soffitte, cantine e
simili, realizzati, o adattati, per tale specifica finalità;
c) strutture di tipo Co-Located.
Tali infrastrutture si caratterizzano per l’assenza di specifiche paline o tralicci di sostegno
delle antenne, che vengono ancorate direttamente su manufatti esistenti (serbatoi d’acqua,
campanili, ecc.). Come nelle configurazioni di tipo Roof-Top, gli apparati elettronici
necessari al funzionamento dell’impianto trovano generalmente ricovero in piccoli
cabinet metallici o in plastica, in prefabbricati metallici o in conglomerato cementizio
(shelter), ovvero in locali del fabbricato esistente, realizzati, o adattati, per tale specifica
finalità.
Nell’ambito dei siti che ospitano le infrastrutture in argomento, possono, altresì, essere
talvolta presenti ulteriori immobili destinati a funzioni accessorie, quali uffici, alloggi per il
personale addetto alle manutenzioni o alla guardiania, autorimesse, magazzini, ecc., non
strettamente funzionali alla rete di comunicazione.
5
Attesa, pertanto, la varietà degli elementi che possono costituire parti di una infrastruttura di
una rete pubblica di comunicazione, al fine di individuare compiutamente quelli che, per effetto
delle innovazioni normative sopra richiamate, non costituiscono più “unità immobiliari” e,
comunque, non concorrono al calcolo della rendita catastale, occorre avere riguardo alle
caratteristiche tecnico-fisiche di tali elementi, che ne hanno determinato l’uso specifico cui sono
destinati.
In particolare, la disposizione di cui al sopra richiamato articolo 86, comma 3, del CCE, di
natura sostanzialmente agevolativa, trova applicazione per la generalità delle opere infrastrutturali
strettamente funzionali alle reti pubbliche di comunicazione, tra le quali rientrano, considerata la
sopra richiamata definizione di “infrastruttura fisica”4, anche gli eventuali locali tecnici destinati ad
ospitare, attraverso una stabile connessione alla struttura, gli apparati elettronici necessari al
funzionamento dell’impianto.
Restano naturalmente esclusi dall’ambito applicativo della disposizione in esame quei beni
immobili suscettibili di una destinazione d’uso, anche solo prevalente, non strettamente funzionale
alle reti di comunicazione, quali uffici, alloggi, autorimesse, magazzini, ecc..
In relazione a quanto sopra esposto, le infrastrutture di tipo Raw-Land, descritte al punto sub
a), sono ordinariamente da considerare, nel loro complesso, opere escluse dal novero delle “unità
immobiliari” e non concorrono alla determinazione della rendita catastale. Tale disciplina si applica,
pertanto, anche agli eventuali locali tecnici, indipendentemente dalla loro dimensione e dal
materiale con cui sono realizzati, purché destinati esclusivamente ad ospitare, mediante una stabile
connessione alla struttura, gli apparati elettronici necessari al funzionamento dell’impianto.
Analogamente, per le infrastrutture di tipo Roof-Top, descritte al punto sub b), i lastrici
solari, gli elementi di sostegno delle antenne, i cabinet e gli shelter in cui trovano ricovero gli
apparati elettronici necessari al funzionamento dell’impianto sono da considerarsi beni da escludere
dal novero delle “unità immobiliari” e non concorrono alla determinazione della rendita catastale, al
pari degli eventuali locali tecnici realizzati o adattati5 al precipuo scopo di ospitare, mediante una
stabile connessione alla struttura, gli apparati elettronici necessari al funzionamento dell’impianto.
Considerazioni del tutto analoghe possono essere, infine, estese anche alle infrastrutture di
tipo Co-Located, descritte al punto sub c).
In ogni caso, per quanto sopra esposto, resta fermo l’obbligo di dichiarazione in catasto dei
fabbricati o porzioni di fabbricato suscettibili di una destinazione d’uso, anche solo prevalente, non
strettamente funzionale alle reti di comunicazione, quali uffici, alloggi, autorimesse, magazzini,
ecc., da censire nella pertinente categoria, con attribuzione di rendita.
3 ISCRIZIONE IN CATASTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETI PUBBLICHE DI
COMUNICAZIONE
Tenuto conto che l’istituto catastale assolve a funzioni, oltre che di natura fiscale, anche di
natura civilistica (identificazione dei beni immobili per il trasferimento o la costituzione di diritti
reali) ed inventariale a supporto della gestione del territorio, la nuova previsione normativa,
4 Di cui al citato art. 2, comma 1, lettera d, del decreto legislativo n. 33 del 2016.
5 Anche mediante utilizzo di originarie soffitte, cantine o simili del fabbricato esistente.
6
richiamata in premessa, di esclusione delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione dal
novero delle “unità immobiliari”6 e dal computo della rendita catastale, non esclude peraltro che tali
beni possano comunque formare oggetto di iscrizione in catasto, ancorché senza attribuzione di
rendita catastale.
Infatti, l’art. 3, comma 2, del menzionato decreto ministeriale n. 28 del 1998 già prevede la
possibilità di iscrizione in catasto, ai soli fini della loro identificazione, di una serie di beni immobili
che, in ragione della loro natura o della loro condizione tecnico-fisica, non sono considerati
suscettibili di produrre un reddito proprio e sono pertanto censiti senza attribuzione di rendita
catastale.
In tale contesto, si ritiene necessario integrare il quadro di qualificazione vigente con una
nuova categoria catastale, denominata F/7 – Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, nella
quale possono essere censite, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri
specifici e della destinazione d’uso, le infrastrutture in argomento, oggetto di dichiarazione in
catasto.
Pertanto, per gli immobili che costituiscono infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione7 già censiti al Catasto Edilizio Urbano, gli intestatari catastali possono presentare
dichiarazioni ai sensi dell’art. 1 del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze
19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura Docfa), finalizzate alla variazione delle scritture catastali, con
attribuzione della categoria F/7 – Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, senza
attribuzione di rendita.
A questo proposito, si deve sottolineare che la presentazione di detta dichiarazione è nel
precipuo interesse dell’intestatario del bene, dal momento che l’attribuzione della categoria F/7
rappresenta anche un elemento di chiarezza ai fini degli adempimenti tributari8.
Nell’ambito delle suddette dichiarazioni di variazione, le eventuali porzioni immobiliari
suscettibili di una destinazione d’uso, anche solo prevalente, non strettamente funzionale alle reti di
comunicazione (uffici, abitazioni, autorimesse, magazzini, ecc.), laddove autonome sotto il profilo
funzionale e reddituale, costituiscono cespiti indipendenti da censire in catasto nella pertinente
categoria, con attribuzione di rendita.
Al fine di rendere evidente la motivazione della variazione catastale degli immobili in esame
già censiti in catasto anche attraverso la semplice consultazione in visura, il tecnico professionista,
nel redigere la dichiarazione di variazione mediante procedura Docfa, utilizzerà la causale di
presentazione “Altre”, specificando nel relativo campo descrittivo “Var. ex art. 86 dlgs 259/2003”.
6 Ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 28 del 1998.
7 Nei limiti relativi alle porzioni immobiliari strettamente funzionali alla rete di comunicazione, come precisato al
paragrafo n. 2.
8 Ci si riferisce, fra l’altro, agli adempimenti in materia di versamenti dei tributi locali, quali l’imposta municipale
propria (IMU) di cui all’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre
2013, n. 147.
7
Per le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione9 di nuova realizzazione10 non
sussiste invece obbligo di iscrizione in catasto, trattandosi di beni che, per effetto delle disposizioni
introdotte dall’art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2016, non costituiscono più “unità
immobiliari” ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale n. 28 del 1998.
I soggetti interessati possono comunque presentare atti di aggiornamento, ai sensi del citato
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 1994, per l’iscrizione in catasto
di tali beni ai fini della loro identificazione, senza attribuzione di rendita. In tale evenienza, la
presentazione della dichiarazione in catasto della infrastruttura di rete di comunicazione di nuova
costruzione, redatta mediante la procedura Docfa, è preceduta dall’aggiornamento, laddove previsto
dalle disposizioni vigenti, degli archivi - censuario e cartografico - del Catasto Terreni, attraverso la
presentazione del relativo atto geometrico redatto con la procedura Pregeo11.
Anche per le nuove costruzioni resta, comunque, ferma la disciplina in tema di
aggiornamento catastale relativamente ai fabbricati e alle porzioni di fabbricati che, nello stato in
cui si trovano, presentano potenzialità di autonomia funzionale e reddituale, risultando suscettibili,
senza radicali trasformazioni, di usi non strettamente funzionali alla gestione e al funzionamento
delle reti di comunicazione (come, ad esempio, uffici, alloggi, autorimesse, magazzini, ecc.).
Laddove nel fabbricato di nuova realizzazione siano presenti, oltre all’infrastruttura di rete
di comunicazione, anche beni costituenti “unità immobiliari” ai sensi del richiamato art. 2 del D.M.
n. 28 del 1998, permane comunque l’obbligo di aggiornamento complessivo degli archivi -
censuario e cartografico - di Catasto Terreni12 e della dichiarazione di nuova costruzione al Catasto
Edilizio Urbano13 di tutte le pozioni immobiliari, ivi inclusa l’infrastruttura di rete di
comunicazione, rappresentata nell’Elaborato Planimetrico, a cui è attribuita la categoria F/7 di
nuova istituzione, priva di rendita catastale.
4 DISPOSIZIONI FINALI
A far data dal 3 luglio 2017, gli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano possono
essere predisposti con la nuova versione 4.00.4 della procedura Docfa, resa disponibile sul sito
internet dell’Agenzia, che consente le dichiarazioni in catasto, utilizzando la categoria F/7 –
Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.
La predetta nuova versione deve comunque essere utilizzata per le dichiarazioni catastali
finalizzate all’aggiornamento dei dati censuari, relativi agli immobili costituenti infrastrutture di reti
pubbliche di comunicazione. Per tutte le altre dichiarazioni, può continuare ad essere utilizzata
anche la precedente versione 4.00.3 della procedura Docfa, che, per esigenze gestionali, sarà
tecnicamente supportata solo fino al 30 settembre 2017.
9 Cfr. nota n. 7.
10 Intendendosi come tali quelli i cui termini per la dichiarazione in catasto - secondo la previgente disciplina - non
siano antecedenti al 1° luglio 2016.
11 Ossia di un Tipo mappale con attribuzione alla particella su cui insiste l’infrastruttura di comunicazione della
destinazione “Ente Urbano” (codice 282) e rappresentazione cartografica dei manufatti ivi realizzati.
12 Cfr. nota n. 10.
13 Mediante procedura Docfa.
8
Oltre tale termine, non sarà garantita la registrabilità degli atti di aggiornamento non
conformi alle specifiche di elaborazione della nuova versione della procedura Docfa.
Le Direzioni Provinciali e gli Uffici Provinciali–Territorio avranno cura di dare la massima
diffusione a livello locale del contenuto della presente circolare, provvedendo, con il consueto
spirito di fattiva collaborazione, a fornire ogni utile indirizzo operativo ed informativo agli Ordini e
ai Collegi professionali interessati.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la
presente circolare siano puntualmente osservati dalle Direzioni Provinciali e dagli Uffici
Provinciali–Territorio dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi
(firmato digitalmente)
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