Circolare
In vigore
Circolare 297931/2017
Novità in materia di iscrizione al contributo del cinque per mille – Primo anno di applicazione: esercizio finanziario 2017
Riferimento normativo
Novità in materia di iscrizione al contributo del cinque per mille – Primo anno di applicazione: esercizio finanziario 2017 - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 5 /E
Direzione Centrale Gestione Tributi
Roma, 31/03/2017
OGGETTO: Novità in materia di iscrizione al contributo del cinque per mille –
Primo anno di applicazione: esercizio finanziario 2017.
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INDICE
PREMESSA
1 NOVITÀ IN MATERIA DI ACCESSO AL RIPARTO DELLA QUOTA DEL CINQUE PER
MILLE
1.1 Eliminazione dell’onere di ripetere annualmente la procedura di
iscrizione
1.2 Istituzione dell’elenco permanente degli iscritti
1.3 Variazione del rappresentante legale
1.4 Modalità di accesso al contributo per i soggetti non inseriti
nell’elenco pubblicato entro il 31 marzo
1.5 Revoca per sopravvenuta perdita dei requisiti
2 PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE: ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
2.1 Soggetti che non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione per
l’accesso al contributo nell’anno 2017
2.2 Variazione del rappresentante legale rispetto al 2016
2.3 Soggetti tenuti a presentare la domanda di iscrizione e la successiva
dichiarazione sostitutiva nell’anno 2017
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PREMESSA
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016, recante “Disposizioni in materia
di trasparenza e di efficacia nell’utilizzazione della quota del cinque per mille, in
attuazione dell’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, ha
modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010,
introducendo, fra l’altro, rilevanti novità nella procedura di accesso al contributo del
cinque per mille.
In particolare, l’articolo 1 dell’anzidetto decreto ha inserito nel DPCM 23
aprile 2010 l’articolo 6-bis, che ha inciso profondamente sul processo di
“Semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti”, adeguando la procedura di
iscrizione alla stabilizzazione del contributo.
Com’è noto, gli enti destinatari del beneficio hanno dovuto riprodurre in
ciascuno degli esercizi finanziari di applicazione del contributo la domanda di
iscrizione e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla sussistenza
dei requisiti per l’ammissione al beneficio.
A fronte della stabilizzazione del contributo, l’articolo 6-bis ha:
- eliminato, per gli enti regolarmente iscritti e in possesso dei requisiti per
l’accesso al beneficio, l’onere di riproporre ogni anno la domanda di iscrizione
al riparto della quota del cinque per mille e la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà;
- istituito un apposito elenco degli enti iscritti al beneficio, che viene aggiornato,
integrato e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo di
ciascun anno.
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Le disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti per
l’iscrizione al cinque per mille “si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario
2017 con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016”.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle novità
introdotte in tema di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti per
l’iscrizione al beneficio e, in particolare, all’applicazione della nuova procedura
nell’anno 2017.
1. NOVITÀ IN MATERIA DI ACCESSO AL RIPARTO DELLA QUOTA DEL CINQUE PER
MILLE
1.1 Eliminazione dell’onere di ripetere annualmente la procedura di iscrizione
L’articolo 6-bis del DPCM 23 aprile 2010 dispone al comma 1 che l’iscrizione
al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla persistenza dei
requisiti per l’ammissione al contributo regolarmente adempiute esplicano effetti,
fermi restando i requisiti per l’accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari
successivi a quello di iscrizione.
In sostanza l’iscrizione al riparto del cinque per mille non ha più validità
annuale, ma l’ente che abbia regolarmente prodotto la domanda di iscrizione e la
successiva dichiarazione sostitutiva, in presenza dei requisiti prescritti, accede al
riparto del contributo anche per gli esercizi successivi a quello di iscrizione, senza
dover ripetere né la domanda di iscrizione né la dichiarazione sostitutiva, salvo,
relativamente a quest’ultimo adempimento, il caso in cui sia variato rispetto
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all’esercizio precedente il rappresentate legale dell’ente (v. quanto precisato nel
successivo punto 1.3).
1.2 Istituzione dell’elenco permanente degli iscritti
Gli enti che hanno i requisiti sopra descritti e che, pertanto, non sono tenuti a
ripetere la procedura di iscrizione sono inseriti, a partire dall’esercizio successivo a
quello di iscrizione, in un apposito elenco, istituito ai sensi dell’articolo 6-bis, comma
2, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle entrate entro il 31
marzo di ciascun anno.
Entro il successivo 20 maggio, gli enti interessati, attraverso i propri legali
rappresentanti ovvero loro delegati, possono far valere presso la Direzione regionale
dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente eventuali errori rilevati o
variazioni intervenute.
Entro lo stesso termine del 20 maggio le amministrazioni interessate possono
segnalare eventuali errori rilevati o variazioni intervenute.
Si precisa che l’inserimento nell’elenco vale ai fini dell’iscrizione dell’ente al
riparto del cinque per mille, ma non ai fini dell’ammissione al beneficio.
In sostanza, gli enti inseriti nell’elenco sono iscritti al contributo e, pertanto,
non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione, ma continuano ad essere
assoggettati all’ordinaria attività di controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Resta conseguentemente ferma la pubblicazione degli elenchi degli enti
ammessi e di quelli esclusi dal beneficio per ciascun esercizio finanziario.
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1.3 Variazione del rappresentante legale
Come anticipato nel paragrafo 1.1, nel caso in cui sia variato rispetto
all’esercizio precedente il rappresentate legale, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà relativa alla sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio,
effettuata ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, come espressamente stabilito dal comma 3 dell’articolo 6-bis,
“perde efficacia”.
Pertanto, il nuovo rappresentante di un ente inserito nell’elenco di cui al
punto 1.2 deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere “una
nuova dichiarazione con l’indicazione della data della sua nomina e di quella di
iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo”.
La dichiarazione sostitutiva deve essere trasmessa con le modalità e i termini
previsti dal DPCM 23 aprile 2010.
1.4 Modalità di accesso al contributo per i soggetti non inseriti nell’elenco
pubblicato entro il 31 marzo
Nessuna modifica è stata introdotta dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7 luglio 2016 alla procedura di iscrizione per gli enti che richiedono per
la prima volta l’accesso al contributo ovvero per gli enti che, in mancanza delle
condizioni di cui al punto 1.1, non sono inseriti nell’apposito elenco pubblicato entro
il 31 marzo e sono, pertanto, tenuti a porre in essere la procedura di iscrizione al
beneficio.
In sostanza la procedura di iscrizione per detti enti continua ad effettuarsi con
le modalità e i termini previsti dal DPCM 23 aprile 2010 per le diverse tipologie di
enti.
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1.5 Revoca per sopravvenuta perdita dei requisiti
In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti per l’accesso al beneficio,
l’articolo 6-bis, comma 4, stabilisce che il rappresentante legale dell’ente è tenuto a
trasmettere all’amministrazione competente la revoca dell’iscrizione, con le
medesime modalità previste per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva.
In assenza di revoca il contributo indebitamente percepito viene recuperato
con le modalità e i termini disposti dall’articolo 13 del DPCM 23 aprile 2010.
Detto articolo stabilisce che l’amministrazione competente procede al
recupero del contributo, prevedendo l’obbligo a carico del beneficiario di riversare
all’erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento
contestativo, l’ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici
ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati» e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con
decorrenza dalla data di erogazione del contributo.
Nel caso in cui l’ente beneficiario non effettui il versamento entro il termine
fissato, l’amministrazione competente procede al recupero coattivo del contributo e
dei relativi accessori, con rivalutazione ed interessi, secondo le modalità previste
dalla normativa vigente, fatta salva, ove ne ricorrano i presupposti, l’applicazione
delle sanzioni penali ed amministrative.
2 PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE: ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
Le disposizioni di semplificazione per l’accesso al riparto del cinque per
mille, descritte al paragrafo 1, si applicano a partire dall’esercizio finanziario 2017.
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Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti in merito alle specifiche modalità
di applicazione delle nuove disposizioni sopra illustrate relativamente all’esercizio
2017, con particolare riguardo agli enti del volontariato la cui iscrizione e
ammissione al beneficio è gestita dall’Agenzia delle entrate.
2.1 Soggetti che non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione per
l’accesso al contributo nell’anno 2017
Gli enti del volontariato regolarmente iscritti nel 2016 nonché gli enti
iscritti nelle altre categorie, il cui elenco è trasmesso all’Agenzia delle entrate dalle
competenti amministrazioni, fermi restando i requisiti per l’ammissione al beneficio,
sono inseriti nell’apposito elenco degli enti iscritti al contributo che la stessa
Agenzia delle entrate pubblica sul proprio sito entro il 31 marzo 2017.
Come precisato nel punto 1.2, l’inserimento nell’elenco vale ai fini della
iscrizione dell’ente al riparto del cinque per mille, ma non anche quale ammissione
al beneficio. Pertanto, anche a seguito dell’iscrizione, permane l’ordinaria attività di
controllo e la conseguente pubblicazione degli elenchi degli enti ammessi e di quelli
esclusi per l’anno 2016 e per l’anno 2017.
Si considerano regolarmente iscritti:
- gli enti del volontariato che hanno presentato l’istanza di iscrizione in via
telematica all’Agenzia delle entrate entro il 9 maggio 2016 e la successiva
dichiarazione sostitutiva alla competente Direzione regionale entro il 30
giugno 2016;
- gli enti della ricerca scientifica e dell’università che hanno effettuato
l’iscrizione in via telematica al Ministero dell’istruzione dell’università e
della ricerca entro il 30 aprile 2016 e trasmesso la dichiarazione sostitutiva
entro il 30 giugno 2016;
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- gli enti delle ricerca sanitaria che hanno trasmesso l’istanza corredata della
prevista dichiarazione al Ministero della Salute entro il 30 aprile 2016;
- le associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato l’istanza di
iscrizione in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 9 maggio 2016 e
la dichiarazione sostitutiva all’ufficio del CONI territorialmente competente
entro il 30 giugno 2016.
Si precisa che si considera validamente espletata la procedura di iscrizione
quando la domanda di iscrizione e/o la relativa documentazione integrativa sono
state trasmesse entro il 30 settembre 2016, con versamento della sanzione di 250
euro ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.
Entro il 22 maggio 2017 (termine prorogato in quanto il 20 maggio 2017 cade
di sabato), gli enti interessati, attraverso i propri legali rappresentanti, ovvero loro
delegati, possono far valere eventuali errori rilevati o variazioni intervenute.
L’Agenzia delle entrate procede, sulla base delle segnalazioni ricevute, ad
aggiornare, entro lo stesso termine del 25 maggio 2017 previsto per l’aggiornamento
degli elenchi di cui agli articoli 2 e 6 del DPCM 23 aprile 2010, l’elenco degli iscritti
pubblicato entro il 31 marzo.
2.2 Variazione del rappresentante legale rispetto al 2016
In caso di variazione del rappresentante legale di uno degli enti inseriti
nell’elenco pubblicato entro il 31 marzo 2017, il nuovo rappresentante legale, ai fini
dell’accesso al contributo, deve trasmettere all’amministrazione competente, nei
termini e con le modalità stabiliti dal DPCM 23 aprile 2010, la dichiarazione
sostitutiva, senza ripresentare la domanda di iscrizione.
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In particolare, i nuovi rappresentanti legali degli enti del volontariato devono
produrre la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2017.
Resta ferma la possibilità di trasmettere la stessa dichiarazione sostitutiva
entro il 2 ottobre 2017 (termine prorogato in quanto il 30 settembre 2017 cade di
sabato), con versamento della sanzione di 250 euro ai sensi dell’articolo 2, comma
2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.
Per gli enti del volontariato, al fine di agevolare la predisposizione della
dichiarazione sostitutiva da parte del nuovo rappresentante legale, l’Agenzia delle
entrate rende disponibile sul proprio sito web un apposito modello.
2.3 Soggetti tenuti a presentare la domanda di iscrizione e la successiva
dichiarazione sostitutiva nell’anno 2017
Ai fini dell’accesso al riparto del cinque per mille per l’anno 2017, sono tenuti
a eseguire l’intera procedura di iscrizione, presentando la domanda di iscrizione e la
successiva documentazione integrativa, gli enti di nuova costituzione, quelli che non
si sono iscritti nell’anno 2016 ovvero gli enti non inseriti nell’elenco pubblicato
entro il 31 marzo 2017 perché non regolarmente iscritti o perché privi dei requisiti
nell’anno 2016.
La domanda iscrizione e la successiva documentazione integrativa sono
presentate con le modalità e i termini stabiliti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010.
In particolare, gli enti del volontariato, presentano all’Agenzia delle entrate
l’istanza telematica entro il giorno 8 maggio 2017 (termine prorogato in quanto il 7
maggio 2017 cade di domenica) e la successiva dichiarazione sostitutiva entro il 30
giugno 2017. Le associazioni sportive dilettantistiche presentano l’istanza telematica
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alla stessa Agenzia entro il giorno 8 maggio 2017 e la dichiarazione sostitutiva
all’ufficio del CONI territorialmente competente entro il 30 giugno 2017.
Resta ferma la possibilità di trasmettere la domanda di iscrizione e/o della
relativa documentazione integrativa entro il 2 ottobre 2017 (termine prorogato in
quanto il 30 settembre 2017 cade di sabato) con versamento della sanzione di 250
euro ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.
L’Agenzia delle entrate procede alla pubblicazione degli elenchi dei nuovi
iscritti nell’anno 2017, nei termini ordinari previsti dal DPCM 23 aprile 2010.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi
(firmato digitalmente)
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