Circolare
In vigore
Circolare 298334/2015
EXPO Milano 2015 - Trattamento fiscale delle operazioni relative alla fase di smantellamento dei padiglioni espositivi
Riferimento normativo
EXPO Milano 2015 - Trattamento fiscale delle operazioni relative alla fase di smantellamento dei padiglioni espositivi - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 1/E
Direzione Centrale Normativa
______________
Roma, 20 gennaio 2016
OGGETTO: EXPO Milano 2015 - Trattamento fiscale delle operazioni
relative alla fase di smantellamento dei padiglioni espositivi
2
PREMESSA .......................................................................................................................... 3
1. Cessione dei beni ........................................................................................................ 3
1.1. Effetti della cessione sul regime di non imponibilità IVA applicato
all’acquisto o all’importazione dei beni ceduti ................................................... 3
1.2. Regime fiscale della cessione del padiglione e di altri beni ......................... 7
1.2.1 Cessioni effettuate da Partecipanti Ufficiali ......................................... 7
a) IVA ......................................................................................................................... 7
b) Imposta di registro per le cessioni a titolo oneroso .............................................. 8
c) Imposta di donazione per le cessioni a titolo gratuito .......................................... 8
d) Imposte sul reddito ................................................................................................ 9
1.2.2 Cessioni effettuate da Partecipanti Non ufficiali ................................ 10
a) IVA ................................................................................................................. 10
aa) Cessioni a titolo gratuito ................................................................................... 10
b) Imposta di registro per le cessioni a titolo oneroso ...................................... 12
c) Imposte sul reddito ......................................................................................... 13
1.2.3 Cessioni di beni diversi dal padiglione effettuate da Partecipanti
Ufficiali e da Partecipanti Non Ufficiali .......................................................... 13
1.3. Cessione del padiglione e/o di beni diversi con trasporto fuori dal
territorio dell’Unione Europea .......................................................................... 13
2. Rilevanza territoriale dei servizi relativi allo smantellamento del padiglione –
Reverse-charge ..................................................................................................................... 14
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PREMESSA
L’articolo 17, comma 3, del Regolamento Generale di Expo Milano 2015
prevede che al termine dell’esposizione universale (i.e. 31 ottobre 2015) i lotti
assegnati ai Partecipanti per la costruzione dei padiglioni devono essere rimessi in
pristino in buone condizioni e riconsegnati entro maggio 2016.
Pertanto, i padiglioni realizzati dai Partecipanti (Ufficiali e Non Ufficiali) sui
lotti del sito espositivo devono essere smontati/smantellati e rimossi.
Alcuni Partecipanti (Ufficiali e Non Ufficiali) hanno manifestato l’intenzione
di cedere i padiglioni, una volta smontati, e/o il loro contenuto e/o i beni di diversa
natura che sono stati utilizzati durante la manifestazione, a titolo oneroso o a titolo
gratuito.
Per facilitare i Partecipanti che intendono porre in essere dette operazioni,
con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito al trattamento fiscale
delle diverse fattispecie che possono presentarsi, tenuto conto anche della diversa
natura/status dei soggetti interessati.
1. Cessione dei beni
1.1. Effetti della cessione sul regime di non imponibilità IVA applicato
all’acquisto o all’importazione dei beni ceduti
Preliminarmente, occorre verificare se la cessione dei beni utilizzati per
l’esposizione abbia effetti sul regime di non imponibilità applicato in sede di
acquisto o di importazione dei beni oggetto di cessione.
Si ricorda che il comma 7 dell’art. 10 dell’Accordo tra il Bureau
International des Expositions e il Governo italiano (di seguito, “Accordo BIE”)
stabilisce che “per quanto concerne le importazioni di beni in regime di ammissione
temporanea da parte dei Commissariati Generali di Sezione, si applicano le
disposizioni di cui all'Annesso della Convenzione. Il Commissariato Generale di
4
Sezione è, quindi, esentato da dazi, imposte e da divieti e restrizioni sui beni
importati o esportati per scopi connessi con la propria partecipazione ufficiale
all'Expo Milano 2015. […]”.
In base al successivo comma 8, “i beni importati in esenzione da dazi,
imposte e da divieti (…) conformemente al presente Accordo non potranno essere
ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo delle autorità
italiane e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi (…)”.
Tale disposizione deve essere letta in coordinamento con quanto previsto dal
medesimo articolo 10 dell’Accordo BIE al precedente comma 5 che, per quanto
riguarda gli acquisti di beni e/o di servizi e le importazioni di beni di valore
significativo (con la risoluzione 15 gennaio 2014, n. 10/E, individuato in euro
300,00), effettuati dai Partecipanti Ufficiali ad Expo Milano 2015, prevede un
regime di non imponibilità ad IVA se i beni (ivi compresi i padiglioni) acquistati e/o
importati e i servizi acquistati siano impiegati per lo svolgimento dell’attività
ufficiale espositiva.
Dalla lettura coordinata delle disposizioni richiamate si desume che:
sono dovuti, secondo le norme ordinarie, comprese quelle relative alla
cessione di beni vincolati al regime di ammissione temporanea, i
diritti doganali e i tributi sulle importazioni e sugli acquisti di beni e
di servizi destinati ad attività di natura commerciale nonché sulle
importazioni e sugli acquisti effettuati dai Partecipanti Non Ufficiali
per l’attività istituzionale. Il regime applicato al momento
dell’acquisto di tali beni non è influenzato dalla successiva cessione
degli stessi (ad eccezione di quanto precisato per l’attività di carattere
commerciale al successivo paragrafo 1.2.2, punto aa), in relazione ad
eventuali rettifiche della detrazione dell’IVA). In particolare, nel caso
in cui la cessione del bene sia soggetta ad IVA e il bene ceduto sia
vincolato al regime di ammissione temporanea, ai sensi dell’art. 13,
5
comma 2, lettera e), del D.P.R. n. 633 del 1972, la base imponibile
della cessione è data dal corrispettivo della cessione diminuito del
valore accertato dall’Ufficio doganale all’atto della temporanea
importazione;
il regime di esenzione da IVA (rectius, di non imponibilità ad IVA) di
cui al comma 5 dell’art. 10, applicato agli acquisti o alle importazioni
che non siano in regime di ammissione temporanea, effettuate dai
Partecipanti Ufficiali, non è suscettibile di rettifica in caso di
successiva cessione dei beni a terzi (a titolo oneroso o a titolo
gratuito), non essendo previste specifiche disposizioni in proposito;
il regime di esenzione dai dazi e dalle imposte di cui al comma 7
dell’articolo 10, applicato ai beni importati dai Partecipanti Ufficiali
in regime di ammissione temporanea, viene meno a seguito della
cessione a terzi (a titolo oneroso o a titolo gratuito) dei beni importati,
comportando la cessazione del regime di ammissione temporanea. Per
“terzi” deve intendersi soggetti che non beneficiano di alcuna
agevolazione ai fini daziari (ad esempio, Ambasciate, Organizzazioni
Internazionali, ecc.);
per effetto del combinato disposto dei commi 5, 7 e 8 dell’articolo 10,
la regolarizzazione dei diritti e dei dazi doganali al termine del regime
di ammissione temporanea, comporta ai sensi del comma 8, il
pagamento dei dazi ma non anche dell’IVA, in quanto è applicabile la
disposizione di cui al comma 5 del medesimo articolo 10, riferita sia
agli acquisti interni sia alle importazioni.
Quanto appena chiarito in relazione alla cessione a terzi, da parte di
Partecipanti Ufficiali (i.e. “PU”), dei beni utilizzati per l’attività istituzionale
espositiva, può essere sintetizzato mediante lo schema seguente:
6
Acquis ti e/o Esenzione da IVA
importazioni di
b eni da p arte di
PU
Pagamento dei dazi doganali
Cessione dei
Resta fermo il regime di esenzione IVA
beni
acquistati e/o applicato in sede di acquisto e/o di
importati importazione
Esenzione da IVA
Importazioni di beni
in am mission e
temporanea da parte
Esenzione da dazi doganali
di PU
PUPUPUdaparte
Cessione interna
o comunitaria dei
beni importati
Termine del
Esenzione da IVA
regime di
tem poran ea
ammissione
Pagamento dei dazi doganali
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1.2. Regime fiscale della cessione del padiglione e di altri beni
1.2.1 Cessioni effettuate da Partecipanti Ufficiali
a) IVA
Le cessioni di beni, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, rientrano nel
campo di applicazione dell’IVA solo se detti beni sono riconducibili alla sfera
commerciale del soggetto cedente, mentre, in caso contrario, devono ritenersi non
rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta (i.e. fuori campo IVA).
In un’ottica di semplificazione, si può ritenere, in linea di principio, che la
cessione può essere ricondotta alla sfera istituzionale del Partecipante Ufficiale se, in
sede di acquisizione/costruzione del padiglione o in sede di acquisto/importazione
dei beni utilizzati per la realizzazione di tale struttura, è stato applicato,
legittimamente, il regime di non imponibilità di cui all’articolo 10, comma 5,
dell’Accordo BIE, poiché – come innanzi chiarito – tale regime può aver avuto
applicazione esclusivamente per i beni utilizzati per lo svolgimento dell’attività
istituzionale.
Tale criterio è valido anche se il Partecipante Ufficiale è titolare di partita
IVA (in quanto, ad esempio, ha svolto attività di vendita di gadget o attività di
ristorazione). Anche in tal caso, infatti, il Partecipante Ufficiale è caratterizzato da
una sfera istituzionale espositiva (non commerciale) per la quale ha acquistato beni
in regime di non imponibilità IVA.
Dai chiarimenti forniti con la circolare 7 agosto 2014, n. 26/E si desume,
peraltro, che l’acquisto o la costruzione del padiglione dei Partecipanti Ufficiali, in
linea di principio, beneficia del regime di non imponibilità previsto per le attività
istituzionali espositive anche per la parte di detta struttura che – nei ristretti limiti
consentiti dal Regolamento Generale dell’esposizione universale (i.e. 20 per cento
della superficie dello spazio espositivo) – sia stata utilizzata per l’esercizio di
un’attività di carattere commerciale (ad esempio per l’attività di ristorazione o di
vendita di gadget). Ciò, in quanto il padiglione è il bene essenziale e caratterizzante
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la rappresentazione istituzionale del Partecipante alla manifestazione espositiva.
In tal caso, dunque, in relazione alla cessione del padiglione e/o dei beni
impiegati per la sua realizzazione, il Partecipante non è tenuto ad alcun
adempimento ai fini IVA.
Si precisa, infine, che la gratuita somministrazione di prodotti alimentari
tipici, effettuata da un Partecipante Ufficiale, nell’ambito della propria attività
istituzionale espositiva, allo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza degli
usi alimentari locali è da ritenersi estranea al campo di applicazione dell’IVA.
b) Imposta di registro per le cessioni a titolo oneroso
In tutti i casi in cui la cessione del padiglione sia fuori campo IVA, il
trattamento fiscale dell’atto a titolo oneroso è ricondotto nell’ambito del Testo
Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con il D.P.R.
26 aprile 1986, n. 131 (in seguito, TUR). L’atto (rectius, il contratto) relativo a detta
cessione redatto in forma scritta è soggetto alla registrazione in termine fisso con
applicazione dell’imposta di registro in misura pari al 3 per cento, prevista per i
trasferimenti di beni mobili dall’articolo 2 dalla Tariffa, parte prima, allegata al
TUR. Nel caso in cui il contratto sia perfezionato verbalmente o per corrispondenza,
è soggetto a registrazione solo in caso d’uso (cfr. articolo 3 del TUR e articolo 1
della Tariffa, parte seconda, allegata al medesimo TUR).
Si ritiene, in proposito, che la cessione a titolo oneroso del padiglione non
possa godere del regime di esenzione di cui all’articolo 10, comma 3, dell’Accordo
BIE, in quanto detto regime è riservato esclusivamente agli atti relativi agli acquisti
di beni effettuati dai Commissariati Generali di Sezione per il perseguimento dei
propri fini istituzionali non commerciali.
c) Imposta di donazione per le cessioni a titolo gratuito
La cessione del padiglione a titolo gratuito deve essere assoggettata
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all’imposta sulle donazioni che, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346, è dovuta dal donatario.
L’imposta si applica in misura proporzionale sul valore globale del bene
trasferito (i.e. padiglione).
Peraltro, in base all’art. 3, comma 1, del citato Decreto legislativo n. 346 del
1990, la donazione del padiglione non è soggetta all’imposta sulle donazioni nel
caso in cui il beneficiario sia uno dei soggetti elencati dalla disposizione (i.e. Stato,
Regioni, Province, enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute
che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica,
l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, ONLUS, ecc.).
Ai sensi del successivo comma 4 della medesima disposizione, non è, altresì,
soggetta all’imposta sulle donazioni la donazione del padiglione effettuata a favore
di enti pubblici, di fondazioni e di associazioni istituiti negli Stati appartenenti
all’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico
europeo nonché, a condizione di reciprocità, a favore degli enti pubblici, delle
fondazioni e delle associazioni istituiti in tutti gli altri Stati.
d) Imposte sul reddito
Con riferimento alle imposte sul reddito, si ritiene che la cessione del
padiglione, da parte del Partecipante Ufficiale, non è riconducibile in alcuna delle
categorie reddituali previste dal Testo Unico delle imposte sui redditi (in seguito
“TUIR”), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Peraltro, la fattispecie potrebbe essere ricompresa nella previsione di cui
all’articolo 10, comma 1, dell’Accordo BIE, in base al quale “i Commissariati
Generali di Sezione, i loro beni, averi e redditi sono esentati, nell’ambito delle
attività istituzionali espositive e non commerciali, da ogni imposizione diretta e, nei
limiti previsti dal presente articolo, dalle imposte indirette, da parte dello Stato,
delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni”.
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1.2.2 Cessioni effettuate da Partecipanti Non ufficiali
a) IVA
Per le cessioni dei padiglioni poste in essere dai Partecipanti Non Ufficiali è
necessario verificare, caso per caso, se la cessione (del padiglione e dei beni
utilizzati per la sua realizzazione) sia riferibile alla sfera istituzionale o a quella
commerciale.
Tra i Partecipanti Non Ufficiali, infatti, possono esservi soggetti che svolgono
in via esclusiva o prevalente attività di carattere commerciale ovvero soggetti che,
esercitano tale attività solo in via residuale o, comunque, non prevalente (i.e. enti
non commerciali). Si pensi, ad esempio alle amministrazioni pubbliche territoriali o
alle organizzazioni della società civile che, come stabilito dalle regole dell’Accordo
BIE, hanno preso parte all’evento in veste di Partecipanti Non Ufficiali, pur
trattandosi di enti pubblici che operano ordinariamente in veste di autorità.
Anche per tali enti la cessione dei beni, compresi i padiglioni, che siano stati
gestiti al di fuori della sfera commerciale, devono ritenersi non rilevanti ai fini IVA.
Diversamente, devono essere assoggettate ad IVA le cessioni effettuate dai
Partecipanti Non Ufficiali, soggetti passivi d’imposta, che svolgono in via esclusiva
o prevalente attività di carattere commerciale, per i quali opera l’attrazione alla sfera
commerciale di tutte le attività svolte, o che abbiano forma societaria, in virtù della
quale è prevista la presunzione assoluta di commercialità dell’attività svolta.
aa) Cessioni a titolo gratuito
La cessione gratuita (i.e. donazione) del padiglione è rilevante, ai fini IVA,
nell’ipotesi in cui sia effettuata da un Partecipante Non Ufficiale (soggetto passivo
d’imposta) che svolge in via esclusiva o prevalente attività di carattere commerciale.
Nell’ipotesi in cui la cessione del padiglione sia effettuata a titolo gratuito nei
confronti di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi
esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o
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ricerca scientifica, e nei confronti di ONLUS, l’operazione rientra tra quelle esenti
da IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 12), del D.P.R. n. 633 del 1972 (ad
esempio, la cessione a titolo gratuito effettuata a favore di un Comune, a favore della
Croce Rossa Internazionale, ecc.).
Ai fini dell’applicazione del regime di esenzione, oltre alla presenza dei
suddetti requisiti soggettivi in capo al beneficiario della donazione, l’articolo 2,
comma 2, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 richiede il rispetto di alcuni
adempimenti, in assenza dei quali la cessione deve essere assoggettata ad IVA. Tali
adempimenti, tenuto conto della peculiarità del contesto nel quale avvengono le
cessioni in questione, si ritiene che possano essere assolti in modo semplificato. In
particolare
• il cedente deve far pervenire comunicazione scritta al competente Ufficio
dell’Amministrazione finanziaria - che, nel caso di Expo Milano 2015, deve essere
individuato nella Direzione Provinciale II di Milano - contenente l’indicazione della
data, dell’ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni,
nonchè dell’ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni
gratuitamente ceduti (per le cessioni di beni di valore complessivo inferiore a
5.164,57 euro, la comunicazione diviene facoltativa);
• deve essere emesso regolare documento contabile di consegna o di trasporto
progressivamente numerato;
• l’ente beneficiario della donazione deve attestare la natura, la qualità e la
quantità dei beni ricevuti.
Si ricorda che in presenza di operazioni esenti (i.e. cessione a titolo gratuito a
favore degli enti indicati all’art. 10, comma 1, n. 12), del D.P.R. n. 633 del 1972)
non spetta la detrazione dell’imposta pagata sui beni e servizi utilizzati per la loro
esecuzione. Pertanto, ove la detrazione sia stata già esercitata la stessa deve essere
modificata, rapportandola all’entità dell’effettivo impiego dei beni e dei servizi nelle
operazioni soggette ad imposta.
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In caso, poi, di beni utilizzati sia per effettuare operazioni soggette ad IVA
sia operazioni esenti, ancorchè di natura occasionale, può essere detratta solo la
quota di imposta riferita a beni afferenti la operazione soggetta ad IVA, individuata
sulla base di un criterio oggettivo, a scelta del contribuente, purchè coerente con la
natura dei beni e dei servizi utilizzati promiscuamente.
Nel caso in cui la detrazione sia stata operata nel periodo d’imposta
precedente a quello in cui la cessione esente è posta in essere, occorrerà procedere
alla relativa rettifica nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui i beni e i
servizi sono utilizzati per tale operazione.
La rideterminazione della detrazione, tuttavia, non riguarderà i beni non
ammortizzabili, in quanto per questi la rettifica è prevista solo in sede di primo
utilizzo. Nel caso, ad esempio, sia ceduto gratuitamente nel 2016 un
elettrodomestico di valore inferiore a 516,46 euro utilizzato nel 2015 per l’attività di
ristorazione, la rettifica della detrazione non deve essere operata in quanto in sede di
primo utilizzo, è stato impiegato per l’esercizio dell’attività commerciale
imponibile.
b) Imposta di registro per le cessioni a titolo oneroso
Per quanto riguarda l’imposta di registro, nell’ipotesi in cui la cessione a
titolo oneroso del padiglione sia soggetta ad IVA, il relativo atto, qualora formato
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, è soggetto all’obbligo di
registrazione in termine fisso.
La registrazione deve essere effettuata solo in caso d’uso se la cessione del
padiglione viene effettuata per scrittura privata non autenticata e contenga solo
disposizioni soggette ad IVA (articolo 5, comma 2 del TUR).
In entrambi i casi, in applicazione del principio di alternatività IVA – imposta
di Registro, sancito dall’articolo 40 del TUR, per la registrazione di tali atti deve
essere corrisposta l’imposta di registro nella misura fissa di euro 200,00.
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c) Imposte sul reddito
Per quanto riguarda la rilevanza fiscale, ai fini delle imposte dirette, del
reddito derivanti dalla cessione del padiglione effettuata dal Partecipante Non
Ufficiale nell’esercizio di un’attività di carattere commerciale, si ritiene che tale
reddito debba essere assoggettato a tassazione in Italia secondo le disposizioni del
TUIR, in quanto, in linea generale, l’attività è stata svolta dal Partecipante
medesimo mediante una stabile organizzazione in Italia.
1.2.3 Cessioni di beni diversi dal padiglione effettuate da
Partecipanti Ufficiali e da Partecipanti Non Ufficiali
Per quanto riguarda il regime fiscale delle cessioni di beni diversi dai
padiglioni e dai beni utilizzati per la realizzazione dello stesso, effettuate dai
Partecipanti Ufficiali o dai Partecipanti Non Ufficiali, valgono i criteri esposti, nei
precedenti paragrafi. Pertanto, non rilevano agli effetti dell’IVA le cessioni di beni
utilizzati nell’ambito della attività istituzionale del Partecipante. Al contrario, le
cessione di arredi e di elettrodomestici devono essere assoggettate ad IVA se si tratta
di beni utilizzati dal Partecipante per l’esercizio di attività commerciali, quali sono
le attività di ristorazione o di vendita di gadget.
1.3. Cessione del padiglione e/o di beni diversi con trasporto fuori dal
territorio dell’Unione Europea
Alcuni Partecipanti ad Expo Milano 2015 hanno intenzione di cedere, previo
smontaggio, il proprio padiglione espositivo (e/o beni diversi dal padiglione), a
soggetti residenti in Paesi extra-UE, con trasporto dei beni nello Stato di residenza
dell’acquirente.
In proposito si precisa che la fuoriuscita dal territorio comunitario di beni che
sono stati utilizzati nell’ambito dell’attività istituzionale del Partecipante, mediante
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cessione, a titolo oneroso o gratuito, non assume rilevanza ai fini IVA.
Diversamente, la fuoriuscita dal territorio comunitario di beni afferenti alla
sfera commerciale del Partecipante, mediante cessione a titolo oneroso o gratuito,
realizza una cessione all’esportazione rilevante ai fini IVA (cfr. articolo 8 del citato
D.P.R. n. 633 del 1972). Conseguentemente, tale operazione non deve essere
assoggettata ad IVA, in quanto non imponibile ai sensi del richiamato articolo 8, ma
devono essere rispettati gli adempimenti di fatturazione, oltre a quelli connessi alle
procedure doganali.
Ai sensi dell’art. 19, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972, spetta,
comunque, il diritto alla detrazione dell’imposta assolta dal Partecipante in relazione
agli acquisti di beni e/o di servizi afferenti all’operazione di cessione
all’esportazione.
2. Rilevanza territoriale dei servizi relativi allo smantellamento del
padiglione – Reverse-charge
Le prestazioni di servizi relative all’attività di smontaggio/smantellamento
dei padiglioni espositivi, come chiarito con la circolare 7 agosto 2014, n. 26/E (cfr.
paragrafo 7.2), sono qualificabili, ai fini IVA, come prestazioni relative ad
un’attività fieristica e di esposizione, i cui criteri di territorialità e di fatturazione
sono stati illustrati nei paragrafi 7 e 7.1 della citata circolare, cui si rinvia.
Come chiarito con la circolare 7 luglio 2015, n. 25/E, paragrafo 2.8), con
specifico riferimento ai servizi di realizzazione del padiglione, detta qualificazione
non assume valenza di carattere generale, bensì rileva soltanto ai fini
dell’individuazione del luogo in cui i servizi volti alla realizzazione e allo
smantellamento/smontaggio dei padiglioni devono essere, in linea di principio,
assoggettati ad IVA (i.e. ai fini della rilevanza territoriale dei servizi).
Pertanto, i servizi di smontaggio e/o smantellamento, riconducibili alla
attività di demolizione dei padiglioni di cui al codice 43.11.00, compreso nella
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sezione F della Tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007
(“Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture”), se resi a soggetti
passivi d’imposta, ricadono, ai fini dell’assolvimento dell’IVA - come chiarito con
la circolare 27 marzo 2015, n. 14/E - nell’ambito di applicazione del sistema del
reverse-charge, di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a-ter), del D.P.R. n. 633 del
1972.
Per maggiore chiarezza si considerino i seguenti esempi.
1) Un’impresa italiana stipula un contratto con un Partecipante, soggetto
passivo IVA stabilito in Italia, per la demolizione del padiglione espositivo. Il
servizio fornito dal prestatore è territorialmente rilevante in Italia, ai sensi
dell’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972. Se il servizio è,
altresì, riconducibile all’attività di demolizione – nei termini precisati dalla circolare
n. 14/E del 2015 - l’IVA relativa dovrà essere assolta secondo il reverse- charge.
2) Un’impresa italiana stipula un contratto con un General Contractor
estero per la demolizione del padiglione espositivo. Il servizio fornito rientra tra
quelli soggetti a reverse-charge (i.e. demolizione di edifici e di altre strutture ) di cui
all’articolo 17, comma 6, lettera a-ter), del D.P.R. n. 633 del 1972; tuttavia, dato che
il committente non è un soggetto passivo IVA stabilito in Italia, l’operazione è fuori
dal campo di applicazione dell’imposta per carenza del presupposto territoriale, ai
sensi dell’articolo 7-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972. In tal caso, ai sensi
dell’articolo 21, comma 6-bis, del medesimo decreto, il fornitore (i.e. impresa
italiana) è tenuto ad emettere fattura indicando, in luogo dell’ammontare
dell’imposta, l’annotazione “inversione contabile”, se il committente (i.e. General
Contractor) è stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea, ovvero
“operazione non soggetta”, se il committente è stabilito fuori dal territorio
dell’Unione Europea.
* * * *
16
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
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