Circolare
In vigore
Circolare 298937/2014
Cinque per mille per l’esercizio finanziario 2014
Riferimento normativo
Cinque per mille per l’esercizio finanziario 2014 - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
OGGETTO: Cinque per mille per l’esercizio finanziario 2014
2
INDICE
PREMESSA
1. ADEMPIMENTI
1.1 Enti del volontariato
1.2 Associazioni sportive dilettantistiche
1.3 Correzione degli errori di iscrizione
1.4 Regolarizzazione delle domande
1.5 Tabella di sintesi
2. PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI
2.1 Elenchi degli enti iscritti al beneficio
2.2. Elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CINQUE PER MILLE
CIRCOLARI E RISOLUZIONI
3
PREMESSA
L’articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di
stabilità per il 2014), ha confermato senza modifiche l’istituto del cinque per
mille anche per l’esercizio finanziario 2014 richiamando ai fini dell’applicabilità
del contributo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 aprile 2010.
Rispetto alle precedenti annualità rimangono immutate le tipologie di
soggetti a cui può essere destinato il contributo del cinque per mille e le modalità
per accedere al beneficio.
Si rinvia, pertanto, per i chiarimenti in merito ai soggetti beneficiari e alle
modalità di attribuzione del contributo del cinque per mille alla circolare n. 6/E
del 21 marzo 2013 nonché alla normativa e prassi elencata in calce alla presente
circolare.
La presente circolare fornisce una sintesi dei termini degli adempimenti ai
fini dell’ammissione al beneficio del cinque per mille degli enti del volontariato e
delle associazioni sportive dilettantistiche.
Vengono, inoltre, segnalate alcune novità in materia di pubblicazione degli
elenchi.
1. ADEMPIMENTI
Ai fini dell’ammissione al contributo del cinque per mille, gli enti sopra
menzionati devono presentare la domanda d’iscrizione e, successivamente, una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Per le modalità di presentazione delle domande di iscrizione e delle
dichiarazioni sostitutive si confermano i chiarimenti forniti con la citata circolare
n. 6/E del 2013.
4
Di seguito si riportano i termini di scadenza per l’anno finanziario 2014.
1.1 Enti del volontariato
Domanda di iscrizione: deve essere presentata a partire dal 21 marzo
2014, data di apertura del canale telematico, ed entro il termine del 7 maggio
2014 all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dai
soggetti interessati abilitati ai servizi telematici e in possesso di pin code, ovvero
per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le
vigenti disposizioni.
Dichiarazione sostitutiva: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al
contributo, deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente all’Agenzia
delle entrate entro il 30 giugno 2014.
Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive
la dichiarazione.
1.2 Associazioni sportive dilettantistiche
Domanda di iscrizione: deve essere presentata a partire dal 21 marzo
2014, data di apertura del canale telematico, ed entro il termine del 7 maggio
2014 all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, direttamente dai
soggetti interessati abilitati ai servizi telematici e in possesso di pin code, ovvero
per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le
vigenti disposizioni.
Dichiarazione sostitutiva: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
5
dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al
contributo, deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente all’Ufficio
del CONI territorialmente competente entro il 30 giugno 2014.
Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive
la dichiarazione.
1.3 Correzione degli errori di iscrizione
Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, qualora
a seguito della trasmissione della domanda di iscrizione rilevino che i dati relativi
alla denominazione o alla sede dell’ente non sono aggiornati, possono, entro il 20
maggio 2014, chiedere la correzione degli errori presso la Direzione regionale
dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del
medesimo ente, utilizzando i modelli AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA
e AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA.
1.4 Regolarizzazione delle domande
Resta immutata anche per l’esercizio 2014 la possibilità per tutti gli enti
destinatari del beneficio, qualunque sia la categoria di appartenenza, di procedere,
entro il 30 settembre 2014, alla regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o
delle dichiarazioni sostitutive ai fini dell’ammissione al beneficio.
In base all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, infatti, gli enti che
“non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli
adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo” provvedono a trasmettere
la domanda di iscrizione ovvero la dichiarazione sostitutiva entro il 30 settembre,
possono comunque accedere al contributo del cinque per mille sempre che siano
in possesso dei requisiti richiesti.
6
In particolare, possono regolarizzare la propria posizione:
- i soggetti che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro i termini
stabiliti;
- i soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva, entro
i termini previsti;
- i soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva nei termini, ma
hanno omesso di allegare la copia del documento di identità.
In questi casi, l’accesso al beneficio è subordinato al versamento di una
sanzione di 258 euro. La sanzione è versata con il Modello F24, indicando il
codice tributo 8115. E’ esclusa la possibilità di compensare l’importo della
sanzione.
1.5 Tabella di sintesi
21 marzo 2014 Apertura della procedura di iscrizione
Termine per l’iscrizione telematica all’Agenzia delle entrate da
7 maggio 2014 parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive
dilettantistiche
Termine per la presentazione delle istanze all’Agenzia delle entrate
20 maggio 2014 per la correzione di errori di iscrizione negli elenchi degli enti del
volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche
Termine per l’invio delle dichiarazioni sostitutive all’Agenzia delle
30 giugno 2014 entrate da parte degli enti del volontariato e al Coni da parte delle
associazioni sportive dilettantistiche
Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o
30 settembre 2014
delle successive integrazioni documentali
7
2. PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI
2.1 Elenchi degli enti iscritti al beneficio
L’Agenzia delle entrate pubblica, entro il 14 maggio 2014, sul proprio sito
istituzionale, www.agenziaentrate.gov.it, gli elenchi degli enti che hanno
presentato la domanda di iscrizione al contributo del cinque per mille, distinti per
le seguenti tipologie:
(cid:1) elenco degli enti del volontariato;
(cid:1) elenco degli enti della ricerca scientifica e dell’università;
(cid:1) elenco degli enti della ricerca sanitaria;
(cid:1) elenco delle associazioni sportive dilettantistiche.
Relativamente agli enti del volontariato e alle associazioni sportive
dilettantistiche l’Agenzia delle entrate, entro il 26 maggio 2014, pubblica
l’elenco degli enti iscritti al contributo corretto a seguito delle segnalazioni degli
errori di iscrizione, trasmesse entro il 20 maggio 2014, dal rappresentante legale
o da un suo delegato.
2.2 Elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio
Al termine delle attività amministrative di controllo, effettuate da ciascuna
amministrazione competente, l’Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi, distinti
per categoria, degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio con l’indicazione delle
scelte attribuite e dei relativi importi.
L’Agenzia delle entrate, inoltre, procede periodicamente alla
pubblicazione degli elenchi, distinti per tipologia, degli enti che hanno fruito
della regolarizzazione delle domande di iscrizione e delle dichiarazioni
sostitutive ai sensi del citato decreto-legge n. 16 del 2012.
Per consentire una migliore identificazione degli enti destinatari del
contributo, a partire dalla pubblicazione relativa all’esercizio finanziario 2012,
8
gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio conterranno anche le
informazioni, relative alla denominazione, codice fiscale, regione, provincia e
comune.
Sempre a decorrere dalla pubblicazione degli elenchi degli enti ammessi al
beneficio relativi all’esercizio finanziario 2012, l’Agenzia delle entrate procederà
alla pubblicazione di ulteriori elenchi contenenti dati aggregati.
In particolare, per consentire una maggiore trasparenza delle informazioni
relative alle scelte e agli importi attribuiti agli enti destinatari del contributo del
cinque per mille, si procederà alla pubblicazione dell’elenco degli enti destinatari
del contributo presenti in differenti categorie di beneficiari con l’indicazione, per
ciascun ente, dei dati delle scelte totali ricevute e dei relativi importi complessivi,
al fine di rendere noti i contributi concessi anche in forma aggregata.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CINQUE PER MILLE
Articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di
stabilità per il 2014), che ha confermato per l’esercizio finanziario 2014 la
possibilità di destinare una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche a sostegno delle stesse finalità e con le medesime modalità
previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010.
Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito
con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha stabilito che possono
partecipare al riparto del cinque per mille anche gli enti che pur non avendo
assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti
per l’ammissione al contributo siano in possesso dei requisiti sostanziali e
provvedano a presentare la domanda di iscrizione e a effettuare le successive
integrazioni documentali entro il 30 settembre, versando una sanzione pari a 258
euro.
9
Articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha inserito
tra le finalità che possono essere finanziate con la quota del cinque per mille
dell’Irpef quelle di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2012 che
ha stabilito le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le
modalità di riparto delle somme relativamente alla finalità del finanziamento
delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2012,
relativamente alla disposizione dell’articolo 3, secondo la quale i termini di
presentazione all’Agenzia delle entrate delle domande di iscrizione e delle
successive integrazioni documentali che cadono di sabato o di giorno festivo
sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, che
disciplina le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le
modalità del riparto delle somme, nonché le modalità e i termini del recupero
delle somme non rendicontate.
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2009, come
modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16 aprile
2009, recante modalità di ammissione delle associazioni sportive dilettantistiche
al riparto di una quota pari al cinque per mille dell’Irpef.
CIRCOLARI E RISOLUZIONI
Circolare n. 6/E del 21 marzo 2013 con la quale sono stati forniti
chiarimenti in merito al contributo del cinque per mille per l’esercizio finanziario
10
2013, con particolare riferimento agli adempimenti degli enti del volontariato e
delle associazioni sportive dilettantistiche.
Circolare n. 10/E del 20 marzo 2012 con la quale sono stati forniti
chiarimenti in merito al contributo del cinque per mille per l’esercizio finanziario
2012 e alle novità, concernenti il contributo, introdotte a partire da tale esercizio
finanziario.
Circolare n. 9/E del 3 marzo 2011 con la quale sono stati forniti
chiarimenti in merito al contributo del cinque per mille per l’esercizio finanziario
2011.
Circolare n. 56/E del 10 dicembre 2010 con la quale sono stati forniti
chiarimenti in merito alle associazioni e fondazioni riconosciute.
Circolare n. 57/E del 25 ottobre 2007 con la quale, tra l’altro, sono state
fornite indicazioni in merito alle modalità di controllo sulle dichiarazioni
sostitutive.
Circolare n. 30/E del 22 maggio 2007 con la quale, tra l’altro, sono state
fornite indicazioni in merito ai requisiti degli enti del volontariato e alle cause di
esclusione dal beneficio.
Risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012 con la quale è stato istituito il
codice tributo per il versamento tramite modello F24 della sanzione prevista per
la regolarizzazione di eventuali ritardi o omissioni relativi alla presentazione
della domanda di iscrizione e/o della dichiarazione sostitutiva.
Le circolari e le risoluzioni citate in questo documento sono consultabili
nella banca dati Documentazione Economica e Finanziaria accessibile dal sito
internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare 298937/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Circolare 299482/2011
Studi di settore - periodo di imposta 2011
Circolare 194/2009
Articolo 1, comma 23-quaterdecies, lettera a), decreto legge 30 dicembre 2009, …
Circolare 300920/2014
Legittimazione processuale – motivi di ricorso concernenti l'attività dell’agen…
Circolare 13/2024
Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 e successive modificazioni e integr…
Circolare 300949/2014
Risposte fornite in occasione di incontri con la stampa specializzata
Circolare 2338359/2014
Chiarimenti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all…
Altre normative del 2014
Nuovi criteri di classamento di taluni beni immobili ubicati nell’ambito dei porti di ril…
Circolare 84
Allegato
Circolare 1677290
Depositi IVA
Circolare 298650
Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le…
Circolare 299453
Nuove modalità di recapito ai Consolati dei tesserini di codice fiscale e delle Tessere S…
Circolare 300375