Trattamento agli effetti dell’IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche - Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi
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Testo normativo
CIRCOLARE N. 34/E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 21 novembre 2013
OGGETTO: Trattamento agli effetti dell’IVA dei contributi erogati da
amministrazioni pubbliche - Criteri generali per la definizione
giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche
amministrazioni, come contributi o corrispettivi
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INDICE
PREMESSA.............................................................................................................................................3
1. CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE GIURIDICA E TRIBUTARIA DELLE
EROGAZIONI, DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, COME CONTRIBUTI
O CORRISPETTIVI............................................................................................................................5
1.1. CONTRIBUTI PUBBLICI.............................................................................................................5
1.2. CORRISPETTIVI...........................................................................................................................7
2. CRITERI SUSSIDIARI PER QUALIFICARE LA NATURA DELLE EROGAZIONI.................8
a) Acquisizione da parte dell’ente erogante dei risultati dell’attività finanziata (o corrispettività
tra elargizione di denaro ed attività finanziata).............................................................................8
b) Previsione di clausola risolutiva espressa o di risarcimento del danno da inadempimento....9
PREMESSA
La corretta qualificazione giuridica di ogni rapporto tra la pubblica amministrazione
ed altri soggetti - pubblici o privati - in occasione di erogazioni di danaro è necessaria al
fine di inquadrare correttamente le operazioni connesse, sia dal punto di vista
amministrativo sia dal punto di vista del trattamento tributario. Una prestazione di denaro
qualificata come corrispettivo richiama infatti un insieme di regole, sia per il
comportamento dell’amministrazione sia per il trattamento fiscale, che è del tutto differente
dall’insieme di regole che disciplina erogazioni qualificabili come contributi: in particolare,
dal punto di vista del trattamento tributario ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le
erogazioni qualificabili come contributi, in quanto mere movimentazioni di denaro, saranno
escluse dall’imposta, mentre quelle configurabili come corrispettivi per prestazioni di
servizi o cessioni di beni rilevanti ai fini dell’imposta in esame vi saranno assoggettate.
La normativa comunitaria (in particolare, gli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28
novembre 2006, n. 112), alla luce dell’interpretazione della Corte di Giustizia, definisce in
modo ampio l’ambito oggettivo di rilevanza di un’operazione agli effetti dell’imposta in
esame. In particolare, si configura un’operazione imponibile in presenza di un rapporto
giuridico nell’ambito del quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il
controvalore effettivo del servizio prestato all’utente (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 23
marzo 2006, Causa C-210/04 e sentenza 3 marzo 1994, Causa C-16/93). In sostanza, il
presupposto oggettivo di applicazione dell’IVA può essere escluso, ai sensi della normativa
comunitaria, solo qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra l’attività finanziata e le
elargizioni di denaro.
Conformemente alle disposizioni comunitarie, l’Amministrazione Finanziaria si è
espressa più volte, in diversi documenti di prassi, con i quali ha chiarito che, in linea
generale, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un’obbligazione
di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio
a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura
un’operazione rilevante agli effetti dell’IVA quando tra le parti intercorre un rapporto
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giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il
compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto1.
Ad esempio, si è ritenuto sussistente un rapporto sinallagmatico ogni qualvolta la
proprietà dei risultati della ricerca ovvero la proprietà dell’opera finanziata sia trasferita in
tutto o in parte all’ente finanziatore; rilevano, inoltre, in tal senso la previsione nella
convenzione della clausola risolutiva, essendo la risoluzione applicabile soltanto ai contratti
a prestazioni corrispettive, nei quali il sacrificio di ciascuna delle parti trova la sua
giustificazione nella controprestazione che deve essere eseguita dall’altra (vincolo
sinallagmatico), e l’obbligo di risarcimento del danno derivante da inadempimento, che
evidenzia un interesse patrimoniale da parte del soggetto erogatore, senza, peraltro, che
l’aspetto meramente formale prevalga sul sostanziale assetto voluto dalle parti2.
Di contro, l’esclusione dal campo d’applicazione dell’IVA è stata ravvisata ogni
qual volta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o
permettere qualcosa come controprestazione3.
Al fine di accertare se i contributi di cui trattasi costituiscano nella sostanza
corrispettivi per prestazioni di servizi, ovvero si configurino come mere elargizioni di
somme di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale, occorre fare
riferimento al concreto assetto degli interessi delle parti. La corretta qualificazione di una
somma come corrispettivo o contributo richiede, inoltre, un’attenta analisi
dell’accordo/provvedimento che ne prevede l’erogazione, al fine di verificare se il soggetto
che riceve il denaro sia tenuto all’esecuzione dell’attività finanziata o costituisca un mero
tramite per il trasferimento delle somme a terzi attuatori, e di determinare se il soggetto
erogante sia il committente dei progetti sovvenzionati.
La problematica relativa alla qualificazione dei contributi erogati a vario titolo da
amministrazioni pubbliche, sia nei confronti di enti pubblici sia nei confronti di enti privati,
continua, tuttavia, ad essere riproposta all’esame della scrivente, sotto forma di istanze di
interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ai fini
dell’individuazione del corretto trattamento tributario agli effetti dell’IVA.
1 cfr., ad esempio, risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2005, n. 21/E; 27 gennaio 2006, n. 16/E
2 cfr. risoluzione 6 agosto 2002, n. 268/E
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Si ritiene, pertanto, utile fornire un quadro di riferimento per il corretto
inquadramento in una delle due fattispecie, che le numerose istanze pervenute dimostrano
essere non sempre agevole.
Con la presente circolare si precisano i criteri, condivisi con la Ragioneria Generale
dello Stato, la cui applicazione, secondo l’ordine gerarchico/sequenziale indicato, consente
di individuare correttamente la natura delle somme erogate, sia ai fini delle norme sulla
contabilità pubblica sia ai fini dell’assoggettamento ad IVA.
1. CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE GIURIDICA E TRIBUTARIA
DELLE EROGAZIONI, DA PARTE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, COME CONTRIBUTI O CORRISPETTIVI
La qualificazione di una erogazione quale corrispettivo ovvero quale contributo
deve essere individuata innanzi tutto in base a norme di legge, siano esse specifiche o
generali, nonché a norme di rango comunitario.
A volte l’individuazione dei criteri di definizione del rapporto è resa agevole dal
contenuto precettivo delle norme; altre volte, invece, ci si trova innanzi a rapporti che
devono essere qualificati caso per caso.
Solo qualora non sia possibile riscontrare una norma di legge che qualifichi le
caratteristiche dell’erogazione specifica, si potrà fare ricorso ai criteri suppletivi richiamati
nel successivo paragrafo, secondo l’ordine gerarchico indicato.
1.1. CONTRIBUTI PUBBLICI
a) Può affermarsi che l’amministrazione non opera all’interno di un rapporto
contrattuale quando le erogazioni sono effettuate in esecuzione di norme che prevedono
l’erogazione di benefici al verificarsi di presupposti predefiniti, come ad esempio nel caso
degli aiuti di Stato automatici, ovvero in favore di particolari categorie di soggetti (ad
esempio contributi a valere sulle imposte dirette in favore delle confessioni religiose
firmatarie di accordi con lo Stato o di associazioni, destinatarie del 5 o dell’8 per mille
dell’IRPEF). Nei casi in cui la norma che individua, in modo diretto o indiretto, i beneficiari
3 cfr. risoluzioni 24 aprile 2001, n. 54/E; 11 giugno 2002, n. 183/E; 16 marzo 2004, n. 42/E
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delle somme (che possono svolgere anche una attività commerciale, in via esclusiva o
meno) definisce l’erogazione come aiuto o come agevolazione è, pertanto, agevole
affermare che l’insieme di regole da applicare è quello proprio dei contributi pubblici e non
quello dei contratti.
b) E’ altresì agevole individuare la natura di contributo delle erogazioni nei casi
in cui l’amministrazione agisce con riferimento all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.
2414, contenente la disciplina dei provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi
economici. Infatti, come ogni procedimento adottato in base al testo unico degli appalti -
come meglio specificato al punto 1.2, lettera a) - è finalizzato a costituire un rapporto
contrattuale a prestazioni corrispettive, così ogni procedimento avviato a norma del citato
articolo 12 della legge n. 241 del 1990 è preordinato alla erogazione di contributi pubblici.
Tale norma, infatti, postula che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere avvenga
(mediante i criteri di evidenza pubblica) secondo i criteri e le modalità predeterminate, a
garanzia di trasparenza ed imparzialità, cui le amministrazioni procedenti devono attenersi
secondo le modalità stabilite dalla legge sul procedimento amministrativo.
Ciò avviene sia quando è approvato un regolamento a contenuto generale in
relazione alla concessione dei contributi, sia quando è pubblicato un bando per la
presentazione di istanze per la concessione dei medesimi.
Tale norma riconduce, quindi, tra le funzioni amministrative anche quelle relative
all’attribuzione di vantaggi economici e dispone che tale funzione sia esercitata nella forma
del procedimento amministrativo, come tale, sottoposta a regole di trasparenza e di
imparzialità.
In base al citato articolo 12, pertanto, le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, la cui concessione è
4 Art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) “1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono
subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi
agli interventi di cui al medesimo comma 1.”
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subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni procedenti devono attenersi, non assumono la natura di corrispettivo.
c) Altre volte, il procedimento per la erogazione di somme è definito a livello
comunitario ed attuato nell’ordinamento domestico attraverso bandi o delibere di organi
pubblici (per es: il CIPE). Anche in questi casi l’erogazione di vantaggi economici in favore
dei soggetti individuati dal regolamento comunitario si inserisce nella funzione
amministrativa ed esula dallo schema dei contratti a prestazioni corrispettive.
Se il soggetto che riceve il denaro non è il beneficiario effettivo ma costituisce un
mero tramite per il trasferimento delle somme a detto beneficiario attuatore, le somme da
trasferire non si possono configurare quale corrispettivo di servizio per il soggetto-tramite.
d) Le somme erogate dai soci – ivi incluso, ovviamente, il socio avente
soggettività di diritto pubblico – in base alle norme del codice civile, quali apporti di
capitale, esposti in bilancio all’interno del patrimonio netto, non possono essere considerate
corrispettivi di prestazioni di servizi in quanto si inseriscono nell’ambito del rapporto
associativo e non sono collegate ad alcuna controprestazione da parte del beneficiario
(apporti di capitale e coperture di disavanzi).
Resta, in ogni caso, salvo il potere di effettuare le attività di controllo sulla natura
della erogazione nelle ipotesi in cui emergano vizi o abusi del procedimento amministrativo
di cui alla lettera b), ovvero delle ulteriori forme di erogazione di somme di denaro descritte
alle lettere c) e d).
1.2. CORRISPETTIVI
a) Con ogni evidenza le erogazioni conseguenti alla stipula di contratti in base al
codice dei contratti pubblici, adottato in recepimento di apposite direttive comunitarie, si
inseriscono all’interno dello schema contrattuale.
L’amministrazione, infatti, quando opera in riferimento a tali norme -
genericamente accumunate nella locuzione di “procedimenti ad evidenza pubblica” -
procede all’individuazione del soggetto che fornisce una prestazione a fronte della quale
l’amministrazione stessa si obbliga alla erogazione delle correlate somme.
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b) Si opera all’interno del medesimo schema (e quindi si è in presenza di una
erogazione-corrispettivo a fronte di una prestazione di servizi) anche se i contratti sono
stipulati al di fuori o in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici: ciò avviene
quando il contratto a prestazioni corrispettive regola rapporti per settori esclusi a norma
dello stesso codice (per esempio: contratti riguardanti la sicurezza nazionale), ovvero
quando i rapporti sono costituiti con soggetti dai particolari requisiti per i quali gli
affidamenti sono effettuati al di fuori delle regole del medesimo codice (per es: le società
operanti secondo il modello organizzativo dell’in house providing), con la conseguenza che
si rendono applicabili tutte le norme tributarie che regolano tali fattispecie.
2. CRITERI SUSSIDIARI PER QUALIFICARE LA NATURA DELLE
EROGAZIONI
Qualora non sia riscontrabile un riferimento normativo che individui la esatta
qualificazione delle erogazioni, carenza che potrebbe rilevare sotto il profilo della
legittimità dell’azione amministrativa, ma che non potrebbe comportare una diversa
qualificazione sostanziale del rapporto, la natura giuridica, anche agli effetti tributari, delle
somme erogate dall’amministrazione deve essere individuata caso per caso, alla luce dei
criteri generali di seguito indicati, la cui applicazione, secondo l’ordine gerarchico/
sequenziale proposto, consentirà di riscontrare la sussistenza dei presupposti idonei alla
qualificazione della fattispecie.
a) Acquisizione da parte dell’ente erogante dei risultati dell’attività finanziata (o
corrispettività tra elargizione di denaro ed attività finanziata)
L’erogazione in favore di un soggetto privato comporta l’analisi del rapporto
instaurato con l’amministrazione.
Qualora sia rinvenibile un rapporto di scambio per cui alla pubblica
amministrazione deriva un vantaggio diretto ed esclusivo dal comportamento richiesto al
privato, ci si trova innanzi ad una prestazione e controprestazione che non può che essere
inquadrata nello schema contrattuale.
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In particolare, si ritiene che ricorra tale presupposto nelle ipotesi in cui
l’amministrazione acquisisca la proprietà del bene o comunque si avvalga dei risultati
derivanti dalla attività per la quale sono erogate le somme.
L’assenza di un vantaggio diretto per l’amministrazione erogante, tuttavia, non
porta necessariamente ad escludere che le somme abbiano natura di controprestazione,
poiché in base ad altri elementi che regolano il rapporto tra erogante e destinatario delle
somme può comunque riscontrarsi la sussistenza di un rapporto contrattuale.
In tale evenienza, la natura delle somme erogate deve essere indagata valutando, in
sequenza, i criteri indicati alle lettere successive.
b) Previsione di clausola risolutiva espressa o di risarcimento del danno da
inadempimento
Il vincolo di effettiva corrispettività tra le somme erogate e l’attività finanziata, che
riconduce l’erogazione nell’ambito dei rapporti contrattuali, è sicuramente denunciato dalla
presenza in convenzione - anche tramite norme di rinvio - di clausole risolutive o di penalità
dovute per inadempimento, strumenti tipici che regolano, in via concordata, le ipotesi in cui
il sinallagma contrattuale non si realizza a causa di uno dei contraenti.
c) Criterio residuale
Anche l’assenza di tali clausole, tuttavia, non necessariamente comporta che si sia
in presenza di una erogazione non corrispettiva, atteso che l’attività finanziata può
comunque concretizzare un’obbligazione il cui inadempimento darebbe luogo ad una
responsabilità contrattuale. Pertanto, in via meramente residuale, si dovrà concludere che
l’erogazione di cui trattasi necessariamente si inquadra in un rapporto contrattuale e,
pertanto, costituisce un corrispettivo, con il conseguente trattamento tributario di
assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati
con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli
Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
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