Circolare
In vigore
Circolare 299569/2014
Contenzioso tributario - Giudizi concernenti atti della riscossione - Istruzioni operative
Riferimento normativo
Contenzioso tributario - Giudizi concernenti atti della riscossione - Istruzioni operative - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N.12/E
Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso
______________
Roma, 12 aprile 2012
Prot. n. 2012/55377
OGGETTO: Contenzioso tributario - Giudizi concernenti atti della
riscossione - Istruzioni operative
Via Giorgione, n. 159 – 00147 Roma - Tel. 06.5054.5455 - Fax 06.5076.9874
e-mail: dc.alc.gestionecontenzioso@agenziaentrate.it
2
INDICE
Premessa..........................................................................................................................3
1 Coordinamento delle difese.....................................................................................5
1.1 Chiamata in causa esclusivamente dell’Ufficio..............................................7
1.2 Chiamata in causa esclusivamente dell’Agente della riscossione..................9
1.3 Chiamata in causa dell’Ufficio e dell’Agente della riscossione.....................9
3
Premessa
Con la presente circolare, preventivamente condivisa da Equitalia spa,
vengono impartite istruzioni agli Uffici1 in merito alla gestione delle controversie
riguardanti atti della riscossione relativi ad entrate amministrate dall’Agenzia
delle entrate.
Il debitore che intende impugnare dinanzi al giudice tributario un atto
della riscossione deve ricorrere contro l’Ufficio dell’Agenzia se contesta vizi
dell’attività della stessa, vale a dire motivi di ricorso concernenti la legittimità
della pretesa; deve invece ricorrere contro l’Agente della riscossione se contesta
vizi dell’attività dello stesso, vale a dire motivi di ricorso che riguardano l’attività
svolta successivamente alla consegna del ruolo.
L’Agente della riscossione, quindi, è legittimato passivo nei giudizi in cui
si controverte in merito a vizi relativi alla formazione della cartella, come ad
esempio errori di individuazione del contribuente, vizi di notifica, mancanza
della sottoscrizione o del responsabile del procedimento di emissione o di
notificazione della cartella di pagamento2.
Qualora oggetto dell’impugnazione siano atti dell’Agente della
riscossione diversi dalla cartella (iscrizione di ipoteca, fermo di beni mobili
registrati, ecc.), legittimato passivo è sempre l’Agente della riscossione, tranne i
casi in cui nei motivi di ricorso venga contestata la mancata notifica degli atti
“presupposti” o la legittimità della pretesa tributaria.
1 Per brevità, nella presente per Uffici si intendono le Direzioni regionali e provinciali ed il Centro
operativo di Pescara.
2 Cfr. circolare del 6 marzo 2008, n. 16/E, nella quale al punto 6 viene specificato che “Per le
controversie concernenti la mancata indicazione del responsabile del procedimento di emissione e
notificazione della cartella di pagamento nelle quali sia stato chiamato in causa l’ufficio dell’Agenzia
delle entrate che ha iscritto a ruolo le somme contenute nella cartella di pagamento oggetto di
impugnazione, l’ufficio dovrà eccepire in via pregiudiziale l’imputabilità di tale vizio all’agente della
riscossione.”
4
Gli Uffici, per le questioni di competenza dell’Agenzia delle entrate, sono
tenuti a valutare preliminarmente la fondatezza dei motivi di ricorso, evitando di
resistere in giudizio o di coltivare la controversia quando la stessa non sia
sostenibile3.
In particolare, nel caso in cui l’Ufficio, per le questioni di propria
competenza, ossia riguardanti la propria attività, ritenga di non costituirsi in un
giudizio in cui è parte anche l’Agente della riscossione e di dover procedere allo
sgravio del ruolo, deve darne notizia all’Agente stesso almeno 20 giorni prima
della scadenza del termine per la costituzione, per le sue conseguenti valutazioni.
Analogamente, l’eventuale acquiescenza a sentenza sfavorevole
all’Ufficio per le questioni di propria competenza, deve essere comunicata
all’Agente della riscossione almeno 2 mesi prima della scadenza del termine
lungo o 20 giorni prima della scadenza del termine breve in caso di notifica della
sentenza.
Si rende necessario peraltro definire a livello territoriale opportune intese,
affinché gli Uffici e gli Agenti della riscossione non abbiano ad assumere in
giudizio, specie per le questioni formali e processuali, comportamenti non
uniformi o contraddittori.
Restano confermate le indicazioni fornite con i precedenti documenti di
prassi che non siano in contrasto con la presente circolare.
Per quanto riguarda la mediazione tributaria si rinvia alla circolare del 19
marzo 2012, n. 9/E.
3 In materia di autotutela e cessazione della materia del contendere, si richiama il punto 2 della circolare
del 26 maggio 2011, n. 22/E.
5
1 Coordinamento delle difese
Nei successivi sottoparagrafi verranno enucleati i singoli comportamenti
da tenere in giudizio, avuto riguardo alle peculiarità delle singole controversie.
In ogni caso la condotta in giudizio deve uniformarsi ai seguenti criteri:
a) in ogni stato e grado del giudizio l’Ufficio e l’Agente della riscossione
curano ciascuno esclusivamente le questioni di propria competenza, assicurando
di conseguenza, nelle controversie in cui si fa questione di vizi riferibili alla
propria attività, l’espletamento delle difese e degli adempimenti necessari;
b) in riferimento alle pronunce giurisdizionali sfavorevoli, fermo restando
quanto detto in premessa in ordine alla comunicazione all’Agente della
riscossione dell’eventuale acquiescenza, l’Ufficio e l’Agente valuteranno
autonomamente l’interesse alla prosecuzione del giudizio in relazione ai motivi
della soccombenza; conseguentemente ciascuno assumerà l’iniziativa
dell’impugnazione per censurare vizi della pronuncia che attengono alla propria
attività;
c) l’impugnazione della sentenza deve essere proposta nei confronti di
tutte le parti del giudizio4. Per quanto concerne i termini di proposizione delle
impugnazioni incidentali, con particolare riferimento ai casi in cui siano parti in
causa sia l’Ufficio che l’Agente della riscossione, si rinvia alle istruzioni
impartite con direttiva del 27 ottobre 2011, n. 92.
d) l’Ufficio, se chiamato in giudizio per questioni concernenti
esclusivamente la legittimità di atti dell’Agente della riscossione, deve eccepire il
difetto di legittimazione passiva, in conformità alle istruzioni impartite con la
circolare del 17 luglio 2008, n. 51/E.
4 In applicazione della regola sancita dall’articolo 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 secondo cui: “Il
ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che
hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e
3”, l’appello, se proposto dall’Ufficio, deve esse notificato sia alle controparti private che all’Agente
della riscossione e, se proposto da quest’ultimo, deve essere notificato sia alle suddette controparti private
che all’Ufficio. L’Ufficio avrà cura di contestare esclusivamente i capi della sentenza che riguardano il
proprio operato.
6
Infatti, pur in presenza dell’orientamento maggioritario della
giurisprudenza - che ritiene erronea la “tesi che la nullità della notificazione
della cartella esattoriale non potesse farsi valere nei confronti dell’ente
impositore, come è erronea la tesi che la questione non potesse conoscersi senza
la partecipazione al processo del concessionario. Quest’ultimo costituisce,
infatti, rispetto all'ente titolare del credito, soltanto un adiectus solutionis causa,
sicché non può escludere la legittimazione dell’ente sostituito nella riscossione e
non può essere considerato litisconsorte necessario nelle cause in cui si contesta
l’esistenza del credito nei confronti del creditore (Cass. 2261/06, 22939/07,
369/09)”5 - non si ritiene opportuno modificare il comportamento processuale
suggerito con la predetta circolare per i seguenti motivi:
• in primo luogo, il riferito orientamento giurisprudenziale non può
dirsi consolidato, come dimostrano altre pronunce, anche recenti, di
tenore contrario6;
• in secondo luogo, depone per l’estraneità dell’Ufficio nei giudizi
concernenti vizi degli atti imputabili solo all’Agente della
riscossione l’introduzione dell’articolo 17-bis nel decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che disciplina l’istituto della
mediazione. A decorrere dal 1° aprile 2012, per le controversie di
valore non superiore a 20.000 euro, relative ad atti emessi
dall’Agenzia delle entrate, “chi intende proporre ricorso è tenuto
preliminarmente a presentare reclamo”, pena l’inammissibilità del
ricorso stesso. È stato quindi previsto un procedimento diverso a
5 Cass., 30 aprile 2010, n. 10566; cfr. anche Cass., 6 luglio 2011, n. 14934, 13 settembre 2010, n. 19476,
14 aprile 2010, n. 8873, 23 aprile 2010, n. 9795.
6
In tal senso, Cass., 25 novembre 2011, n. 24927 secondo cui “nel processo tributario regolato dal
D.Lgs. n. 546 del 1992, quando la controversia abbia ad oggetto vizi propri della cartella di pagamento
o dell'avviso di mora, deve essere chiamato in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente
ascrivibile il vizio dell'atto; in tali casi, non è configurarle un litisconsorzio necessario con l’ente
impositore, cosicché il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria va
giudicato inammissibile e si deve escludere la possibilità di disporre successivamente l'integrazione del
contraddittorio nei confronti del concessionario (Cass. 3242/07, Cass. 22939/07, Cass. 27653/08)”.
Conforme Cass., 11 marzo 2011, n. 5832.
7
seconda che legittimato a stare in giudizio sia un Ufficio o l’Agente
della riscossione. L’esatta individuazione del soggetto legittimato
passivo diviene quindi essenziale per consentire al contribuente di
individuare correttamente le modalità di proposizione del ricorso ed
evitare la censura di inammissibilità.
1.1 Chiamata in causa esclusivamente dell’Ufficio
Se il debitore propone ricorso solo contro l’Ufficio per questioni
concernenti esclusivamente la legittimità di atti dell’Agente della riscossione, è
quindi necessario – come accennato al punto precedente - che lo stesso Ufficio
eccepisca il difetto di legittimazione passiva. Ciononostante, in via prudenziale e
in attesa che si consolidi al riguardo l’orientamento della giurisprudenza di
legittimità, si ritiene comunque necessario che l’Ufficio chiami in causa l’Agente
della riscossione in applicazione dell’articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 546 del
1992, così come suggerito con circolare n. 51/E del 2008.
L’istanza per la chiamata in causa dell’Agente della riscossione va fatta
nelle controdeduzioni dell’Ufficio, da depositare presso la Commissione
tributaria entro il termine - sembrerebbe perentorio - di 60 giorni di cui
all’articolo 23 del d.lgs. n. 546 del 19927. Ottenuta l’autorizzazione del Giudice,
va predisposto l’atto di chiamata in causa, nel quale, dopo aver illustrato le
precedenti vicende processuali, l’Ufficio riproduce integralmente il contenuto del
ricorso introduttivo del contribuente, delle proprie controdeduzioni, di eventuali
7 In proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “…nel sistema del contenzioso tributario,
delineato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, la costituzione in giudizio dell'Amministrazione deve
avvenire entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalle facoltà di proporre
eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, e di fare istanza per la chiamata di
terzi in causa (art. 23 D.Lgs. n. 546/1992); qualora, però, queste difese non siano concretamente
esercitate, nessun’altra conseguenza ne deriva, se non l’impossibilità di esercitarle successivamente,
mentre deve escludersi la sanzione dell'inammissibilità della costituzione sul semplice presupposto della
genericità delle difese svolte, con la conseguenza che il giudice tributario non può esimersi
dall’esaminare i documenti depositati in occasione di tale costituzione.” (Così Cass., 13 maggio 2003, n.
7329, ed in senso conforme sentenze 28 settembre 2005, n. 18962, 13 ottobre 2006, n. 22010, 8 ottobre
2007, n. 21059, 2 ottobre 2008, n. 24457 e 10 giugno 2009, n. 13331).
8
altri atti processuali e dell’autorizzazione del Giudice. Esso va notificato
dall’Ufficio all’Agente della riscossione8 nel termine stabilito e successivamente
depositato in Commissione, unitamente alla documentazione comprovante la
notifica dell’atto di chiamata in causa e a una copia dello stesso per il
contribuente.
Nel diverso caso in cui i motivi di ricorso riguardano anche l’attività
dell’Ufficio, questo deve chiamare in causa l’Agente della riscossione in
applicazione del citato articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992,
provvedendo in ogni caso a controdedurre, nell’atto di costituzione in giudizio, in
merito alle questioni riguardanti il proprio operato.
In ogni caso, prima ancora del deposito delle controdeduzioni è comunque
opportuno inviare informalmente all’Agente della riscossione copia del ricorso
presentato dal contribuente9, affinché lo stesso possa valutare l’opportunità, o
meno, di intervenire volontariamente ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del
d.lgs. n. 546 del 1992. Va da sé che l’intervento volontario in giudizio
dell’Agente della riscossione fa venir meno la necessità di provvedere alla
chiamata in causa del medesimo.
Qualora l’Agente della riscossione, nonostante la chiamata in causa, non si
sia costituito in giudizio, l’Ufficio provvede a trasmettergli l’eventuale sentenza
favorevole al contribuente per motivi addebitabili all’Agente stesso, almeno 3
mesi prima della scadenza del termine lungo di impugnazione ovvero almeno 30
giorni prima della scadenza del termine breve. Resta impregiudicata la necessità
che l’Ufficio provveda ad impugnare autonomamente la stessa sentenza qualora
questa presenti determinati vizi ascrivibili anche alla propria attività.
L’invio informale della sentenza all’Agente può avvenire tramite posta
elettronica o altro mezzo, a condizione che venga assicurato il tempestivo e
8 L’atto di chiamata in causa deve essere notificato all’Agente della riscossione che ha emesso l’atto
impugnato presso la sede indicata nell’atto stesso.
9 Anche tramite posta elettronica o altro mezzo.
9
sicuro ricevimento da parte dell’Agente della riscossione, in base alle intese
raggiunte a livello locale10.
1.2 Chiamata in causa esclusivamente dell’Agente della riscossione
Nel caso in cui il ricorrente evochi in giudizio esclusivamente l’Agente
della riscossione, eccependo anche - o solo - vizi riferibili all’attività dell’Ufficio,
è onere dell’Agente effettuare la chiamata in causa dell’Ufficio ai sensi
dell’articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. Ciò in ottemperanza al
disposto dell’articolo 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, secondo
cui l’Agente della riscossione “nelle liti promosse contro di lui che non
riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve
chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle
conseguenze della lite”.
L’Ufficio chiamato in causa provvede di conseguenza a costituirsi in
giudizio tempestivamente11, curando tutti gli adempimenti connessi alla lite
limitatamente alle questioni concernenti la propria attività.
1.3 Chiamata in causa dell’Ufficio e dell’Agente della riscossione
Nel caso in cui il debitore ricorre sia contro l’Ufficio sia contro l’Agente
della riscossione, muovendo contestazioni che riguardano solo l’operato
dell’Agente, l’Ufficio nel costituirsi in giudizio eccepisce il proprio difetto di
legittimazione passiva e chiede l’estromissione dalla lite, mentre spetta
all’Agente della riscossione controdedurre puntualmente, nel proprio atto di
costituzione in giudizio, sui motivi del ricorso e quindi seguirne le vicende
10 Tali intese riguarderanno anche altre comunicazioni fra Ufficio e Agente della riscossione relative al
coordinamento dell’attività connessa col contenzioso, nonché i rispettivi indirizzi di posta elettronica da
utilizzare a tal fine.
11 Entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto di chiamata, ai sensi del combinato disposto degli articoli
14, comma 4, e 23, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. circolare del 23 aprile 1996, n. 98/E).
10
processuali nei successivi gradi del giudizio, ponendo in essere i necessari
adempimenti, di cui pertanto non si deve fare carico l’Ufficio.
Al contrario, se le contestazioni riguardano solo l’operato dell’Ufficio,
sarà questo a costituirsi in giudizio per difendere nel merito il proprio operato.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli Uffici.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
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