Circolare
In vigore
Circolare 299740/2009
Eventi sismici del 6 aprile 2009 – Ulteriori chiarimenti
Riferimento normativo
Eventi sismici del 6 aprile 2009 – Ulteriori chiarimenti - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 50/E
Roma, 10 novembre 2011
Direzione Centrale Normativa
______________
OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 – Ulteriori chiarimenti
La presente circolare intende fornire alcuni chiarimenti in ordine al
trattamento fiscale:
• delle spese sostenute per la riparazione degli immobili diversi da
quelli ad uso abitativo distrutti o danneggiati a seguito degli eventi
sismici che hanno interessato la regione Abruzzo il 6 aprile 2009;
• dei relativi contributi concessi anche con le modalità del credito
d’imposta a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto
legge 28 aprile 2009, n. 39, recante “Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione
Abruzzo…”, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno
2009, n. 77.
La circolare n. 44/E del 13 agosto 2010 ha illustrato le modalità di ripresa
degli adempimenti fiscali e dei versamenti dei tributi sospesi sia per i
contribuenti con domicilio fiscale “fuori cratere” sia per quelli con domicilio nei
2
“comuni del cratere”, come individuati dall’articolo 1 del citato decreto legge n.
39 del 2009.
A miglior precisazione di quanto riportato nella richiamata circolare (cfr.
paragrafo 2.2), si chiarisce che in ordine al trattamento fiscale delle spese
sostenute per la riparazione dei beni relativi all’impresa, il riferimento al limite di
deducibilità del 5 per cento del costo complessivo dei beni materiali
ammortizzabili non ha inteso dettare una regola univoca nel trattamento delle
suddette spese.
In tal senso depone anche la lettera dell’articolo 102, comma 6, del TUIR,
secondo cui: “Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo
dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del
costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio
dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili, (…)”; l’eccedenza è
deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi.
La disposizione in esame, pertanto, non esclude, sussistendone le
“ragioni” contabili, la possibilità di procedere, con riferimento a tali tipologie di
costi, alla relativa capitalizzazione sul valore dei beni cui afferiscono, con
conseguente partecipazione degli stessi alla determinazione del reddito d’impresa
sotto forma di quote di ammortamento. Tale trattamento è infatti previsto come
alternativa alla possibilità di dedurre i predetti componenti nei limiti indicati dal
medesimo comma 6 del citato articolo 102. Resta inteso che le modalità di
trattamento previste in ambito fiscale si assumono in coerenza con le corrette
scelte contabili operate dal contribuente, in ossequio al principio di derivazione
del reddito imponibile dalle risultanze di bilancio recato dall’articolo 83 del
TUIR.
In relazione ai contributi concessi alle imprese deve, in via generale,
premettersi che il corretto trattamento fiscale dipende dall’esatta individuazione
della natura degli stessi.
3
Sul punto, in mancanza di specifiche indicazioni nelle singole leggi
agevolative, occorre in linea di principio avere riguardo alla finalità per la quale i
contributi sono riconosciuti nonché alle modalità di iscrizione in bilancio delle
spese in relazione alle quali gli stessi sono concessi (cfr. risoluzioni nn. 100/E del
29 marzo 2002 e 2/E del 22 gennaio 2010).
In relazione a quest’ultimo aspetto, si precisa che nei casi (come quello in
esame) in cui le spese di riparazione e ripristino degli immobili danneggiati
(diversi da quelli ad uso abitativo) siano rilevate, secondo corretti principi
contabili, come oneri accessori ai beni strumentali cui ineriscono e siano iscritte
in bilancio unitamente al costo del bene, il relativo contributo deve essere
considerato in conto impianti e, in via di principio, concorrere alla formazione
del reddito secondo le regole di competenza economica di cui all’articolo 109 del
TUIR (cfr. risoluzione n. 100/E del 2002).
Più in dettaglio:
1. Nell’ipotesi in cui l’onere venga capitalizzato, si possono avere
due casi:
a) il contributo è contabilizzato a diretta riduzione del costo degli immobili;
in tale ipotesi, il concorso alla formazione del reddito avverrà
automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento nei
periodi d’imposta di durata complessiva del processo di ammortamento
[tecnica della riduzione del costo ammortizzabile – metodo patrimoniale
illustrato in Tabella 2];
b) il contributo non è rilevato in diminuzione del valore dei beni strumentali;
in tal caso il medesimo contributo concorrerà alla formazione del reddito
sotto forma di quote di risconto proporzionalmente corrispondenti alle
quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio [tecnica dei risconti –
metodo reddituale illustrato in Tabella 3].
Nel caso in cui il processo di ammortamento sia iniziato in un esercizio
precedente a quello in cui il contributo è concesso, le quote di contributo
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riferite agli ammortamenti effettuati negli esercizi pregressi costituiscono un
provento dell’esercizio (i.e. una sopravvenienza attiva).
2. Diversamente, nel caso in cui i costi sostenuti per la riparazione e il
ripristino degli immobili strumentali vengano contabilizzati tra le spese relative a
più esercizi ovvero tra gli oneri di esercizio, il contributo ad esse riferibile, a
prescindere dal periodo d’imposta in cui è concesso, va ricondotto nella categoria
dei contributi di cui all’articolo 88, comma 3, lettera b) del TUIR e concorrerà
alla formazione del reddito in via di principio nell’esercizio in cui è incassato
ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il
quarto (cfr. risoluzione n. 100/E del 2002 e istruzioni ai modelli di dichiarazione
Unico 1999).
Di seguito si sviluppa il caso di un contributo in conto impianti concesso
in un esercizio successivo rispetto a quello di sostenimento dei costi nelle due
diverse modalità di contabilizzazione indicate sub 1).
Si ipotizzi che nel 2009 siano state sostenute spese capitalizzate per la
ricostruzione di un immobile strumentale (già interamente ammortizzato) in
misura pari a euro 10.000 e che nel 2010 venga concesso un contributo di euro
8.000. Si assuma, inoltre, che l’ammortamento del valore del bene – pari alle
spese capitalizzate – sia iniziato nel 2009 e che il coefficiente tabellare di cui al
decreto ministeriale 31 dicembre 1988 sia pari al 10 per cento.
Agli effetti fiscali si rileva, nel periodo d’imposta 2010, una
sopravvenienza di 800 riferibile al 10 per cento del contributo maturato
nell’esercizio precedente (periodo d’imposta 2009 – voce E20 di conto
economico). Inoltre assumerà rilievo:
o se si contabilizza secondo il metodo patrimoniale, un costo residuo
da ammortizzare nei successivi nove esercizi di euro 1.800 [pari
alla differenza tra il costo del bene ancora da ammortizzare (9.000)
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e il contributo al netto della quota maturata nell’esercizio
precedente (7.200) – cfr. Tabella 2];
o se si contabilizza secondo il metodo reddituale, ferma restando la
sopravvenienza attiva di 800 relativa al 10% del contributo
maturato nell’anno precedente, un componente negativo di reddito
di 1.000 – pari alla quota annua di ammortamento del bene – cui si
contrapporrà un provento di 800 (7200/9) – pari alla quota del
contributo spettante in ciascuno dei successivi nove esercizi,
rilevato tra gli “Altri ricavi e proventi (…)” , di cui alla voce A5 di
conto economico [cfr. Tabella 3].
Nelle tabelle che seguono è schematizzato quanto sopra illustrato.
Tab. 1) Contributi in conto impianti concessi in un esercizio successivo a
quello di sostenimento dei costi
Anno Costi Inizio Contributi
sostenuti ammortamento concessi
2009 10.000 X
2010 8.000
Tab. 2) Contributi in conto impianti concessi in un esercizio successivo a
quello di sostenimento dei costi: modalità di contabilizzazione
secondo il metodo patrimoniale (cfr. supra)
Anno 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
amm.to 1.000 200 200 200 200 200 200 200 200 200
provento
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sopr. 800
Tab. 3) Contributi in conto impianti concessi in un esercizio successivo a
quello di sostenimento dei costi: modalità di contabilizzazione
secondo il metodo reddituale (cfr. supra)
Anno 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
amm.to 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
provento 800 800 800 800 800 800 800 800 800
sopr. 800
Alla luce di quanto sopra precisato ed a miglior chiarimento di quanto
chiarito nella Circolare 44/E, costituisce sopravvenienza attiva:
1) se i costi sono stati capitalizzati, solo la quota di contributo riferibile
agli ammortamenti effettuati negli esercizi precedenti a quello di
erogazione;
2) se i costi non sono stati capitalizzati, l’ammontare del contributo
concesso.
L’impostazione sopra illustrata rileva, in via di principio, anche dal punto di vista
fiscale; tuttavia è utile precisare che i contributi in esame, pur costituendo un
componente positivo di reddito, non concorrono alla relativa formazione, atteso
che l’articolo 3, comma 1, lettera l), del citato decreto legge n. 39 prevede “la
non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese ai sensi
del presente comma ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale
sulle attività produttive (…)” [cfr., tra le altre, le Ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri nn. 3779 del 6 giugno 2009 e 3790 del 9 luglio 2009].
Ne consegue che il contribuente dovrà effettuare in sede di dichiarazione
opportune variazioni in diminuzione dal reddito per sterilizzare, ai fini fiscali, gli
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effetti della contabilizzazione del contributo – in termini di quote di risconto
ovvero di minori quote di ammortamento – sull’utile d’esercizio.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
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