Circolare
In vigore
Circolare 299856/2014
Indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex articolo 1751 c.c. - Rivalsa della società nei confronti dell’agente subentrante
Riferimento normativo
Indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex articolo 1751 c.c. - Rivalsa della società nei confronti dell’agente subentrante
Testo normativo
CIRCOLARE N.35/E
Roma, 27 luglio 2011
Direzione Centrale Normativa
______________
OGGETTO: Indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex articolo 1751
c.c. - Rivalsa della società nei confronti dell’agente subentrante -
A seguito delle richieste di parere pervenute a questa amministrazione,
con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito al corretto
trattamento fiscale della cd. “rivalsa degli agenti” operata dalle compagnie di
assicurazione sugli agenti che subentrano ad altri nel rapporto di agenzia.
In particolare, l’istituto in questione riconosce all’impresa il diritto di
rivalsa verso l’agente subentrante per l’indennità dovuta all’agente cessato.
Va preliminarmente evidenziato come - in conformità al generale
principio di derivazione dell’imponibile fiscale dal risultato di bilancio,
contenuto nell’articolo 83 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) - il
trattamento fiscale della fattispecie in esame non possa prescindere dalla corretta
contabilizzazione della relativa operazione.
Sul punto, con nota n. 32-09-000107 del 23 luglio 2009, l’Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ha
evidenziato che “la modalità di contabilizzazione stabilita dalla normativa
settoriale vigente prevede l’imputazione delle indennità soggette a rivalsa
esclusivamente a conti di natura patrimoniale”.
In particolare, sulla base del Piano dei conti delle imprese di
assicurazione approvato con Provvedimento ISVAP n. 735 del 1° dicembre 1997
(ora Allegato 9 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008) è previsto che:
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- le indennità pagate agli agenti cessati - non ancora addebitate per
rivalsa all’agente subentrante - vengono imputate alla voce F.IV.2
“Attività diverse” dell’Attivo dello Stato Patrimoniale, purché
presentino la possibilità di effettivo realizzo attraverso la predetta
rivalsa. La parte degli oneri sostenuti per la cessazione dei rapporti
di agenzia non soggetta a rivalsa costituisce un costo e, pertanto, va
rilevata nelle voci I.7.e) o II.8.e) “Altre spese di amministrazione”
del Conto economico;
- una volta subentrato il nuovo agente, il credito vantato nei
confronti dello stesso, per rivalsa delle indennità corrisposte
all’agente cessato, deve essere rilevato nella voce E.I.2 “Crediti
derivanti da operazioni di assicurazione diretta nei confronti degli
intermediari” dell’Attivo dello Stato patrimoniale della menzionata
attività.
Sulla base delle raccomandazioni dell’ISVAP, l’indennità erogate dalle
compagnie di assicurazione agli agenti uscenti, per la parte soggetta a rivalsa, e
l’importo alle stesse corrisposto da parte degli agenti subentranti, oggetto di
rivalsa, hanno contabilmente natura patrimoniale e, pertanto, non transitano a
conto economico.
Solo nel caso in cui le somme erogate come indennità da corrispondere
agli agenti cessati e le somme oggetto di rivalsa nei confronti degli agenti
subentranti non si dovessero bilanciare, le imprese dovranno imputare a conto
economico esclusivamente la quota di indennità eccedente la parte soggetta a
rivalsa, che costituisce, dunque, l’eventuale costo da rilevare.
Tanto premesso, il già citato principio di derivazione del reddito
d’impresa dal risultato di esercizio contenuto nell’articolo 83 del TUIR impone
che ai fini fiscali si debba dunque assumere la contabilizzazione prevista dalle
richiamate indicazioni dell’ISVAP, secondo cui, come già evidenziato, le
indennità soggette a rivalsa sono imputate esclusivamente a conti di natura
patrimoniale. Lo stesso articolo 83 del TUIR, inoltre, obbliga il contribuente a
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rettificare il risultato contabile mediante opportune variazioni (in aumento e/o in
diminuzione) nelle ipotesi in cui, con riguardo a specifiche fattispecie, il
legislatore fiscale abbia previsto un differente trattamento.
Con riferimento alla rappresentazione contabile della “rivalsa degli
agenti”, la disciplina fiscale di riferimento non contiene alcuna norma che
imponga di rettificare il dato di bilancio, né emergono altri elementi di
valutazione che possano portare a disattendere le modalità di contabilizzazione
imposta dall’ISVAP. Ne consegue che gli elementi patrimoniali ed i componenti
di reddito devono essere assunti ai fini tributari così come correttamente
rappresentati in bilancio.
A conferma di tale ultima considerazione (che comporta la non
imponibilità quali proventi e la loro non deducibilità quali costi delle indennità in
esame), si fa presente che nella risoluzione n. 168/E del 25 novembre 2005 è
stato precisato, seppur ad altri fini, che in virtù del diritto di rivalsa
contrattualmente previsto dall’articolo 37 dell’Accordo (nazionale agenti) ed
esercitabile nei confronti dell’agente subentrante, l’impresa di assicurazione
imputa a conto economico esclusivamente le quote di indennità di cessazione del
rapporto che rimarranno a suo carico. Dal momento che gli importi per i quali
può essere esercitato il diritto di rivalsa non rilevano quali componenti di reddito
dal punto di vista civilistico, non si pone alcuna questione in ordine alla rilevanza
reddituale degli stessi sul piano fiscale.
Tutto ciò premesso, ai fini della corretta modalità di determinazione del
reddito delle compagnie di assicurazione, si ritiene che la rilevazione contabile
delle indennità - per la parte soggetta a rivalsa - in voci dello Stato patrimoniale
assume medesima evidenza anche ai fini fiscali; parimenti, la parte di indennità
eventualmente non soggetta a rivalsa (i.e. trattasi della quota che rimarrà a carico
della stessa compagnia di assicurazione), risultando imputata a conto economico,
rileverà (anche fiscalmente) sul piano reddituale.
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Le Direzioni regionali e provinciali vigileranno affinché le istruzioni
fornite e i principi enunciati con la presente Circolare vengano puntualmente
osservati dagli uffici.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
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