Circolare
In vigore
Circolare 3/2020
Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente - Decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3 recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente»
Riferimento normativo
Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente - Decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3 recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente» - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 29/E
Roma, 14 dicembre 2020
OGGETTO: Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente - Decreto-
legge 5 febbraio 2020, n. 3 recante «Misure urgenti per la
riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente»
INDICE
PREMESSA ................................................................................................................................................ 3
1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO .................................... 4
2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE ........................ 8
3. SOSTITUTI DI IMPOSTA TENUTI AL RICONOSCIMENTO DEL TRATTAMENTO
INTEGRATIVO E DELL’ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE ............................................ 10
4. ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA ........................................................................ 11
5. SALVAGUARDIA DEL BONUS IRPEF E DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO ............... 14
6. TRATTAMENTO INTEGRATIVO E ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE NON
SPETTANTI ..................................................................................................................................... 17
7. RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA DEL TRATTAMENTO
INTEGRATIVO EROGATO ........................................................................................................... 20
8. CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO D’IMPOSTA .............................................................. 29
9. RILEVANZA FISCALE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO .......................................... 29
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Premessa
Il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 31 (di seguito decreto), recante
«Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente»,
in attuazione della disposizione della Legge di Bilancio 20202, che ha istituito un
«Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti» e stabilito
la relativa dotazione, prevede, a partire dal 1° luglio 2020, l’abrogazione3 della
disciplina del cosiddetto bonus Irpef4 e l’introduzione di due nuove misure
fiscali, disciplinate al di fuori del testo unico delle imposte sui redditi (di seguito
TUIR)5, volte a ridurre la tassazione sul lavoro.
La prima misura6 (di seguito anche “trattamento integrativo”), consistente
sostanzialmente nella rimodulazione del bonus Irpef, riconosce un trattamento
integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia
di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.
Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a
partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021.
Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del
potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro.
La seconda misura7 (di seguito anche “ulteriore detrazione fiscale”)
riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 20208 una
ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore
a 28.000 euro e fino a 40.000 euro.
1Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020 Serie Generale e convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.
2 Articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 304 del 30 dicembre-2019 - Supplemento Ordinario n. 45.
3 Articolo 3, comma 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
4 Comma 1-bis dell’articolo 13 del TUIR.
5 Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6 Articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
7 Articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
8 Si veda il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
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L’importo di tale detrazione, che deve essere rapportata al periodo di
lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al
raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.
Il trattamento integrativo costituisce una misura di carattere strutturale
mentre l’ulteriore detrazione fiscale rappresenta una misura temporanea adottata
in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.
Al fine di consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il
decreto prevede che entrambe le misure fiscali in commento siano riconosciute
dai sostituti d’imposta senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei
beneficiari stessi. Pertanto, il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione
fiscale spettanti sono attribuiti dai sostituti d’imposta ripartendone i relativi
importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020
e verificandone in sede di conguaglio la spettanza.
Con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti di carattere
interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici dell’Agenzia delle entrate.
1. Ambito di applicazione del trattamento integrativo
Il comma 1 dell’articolo 1 del decreto prevede che «Nelle more di una
revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l’imposta lorda
determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel
comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della
detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è
riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre
alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a
1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore
a 28.000 euro.».
La predetta disposizione richiede, quindi, di verificare tre condizioni per la
maturazione del diritto al trattamento integrativo:
4
- tipologia di reddito prodotto;
- sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni
per lavoro;
- importo del reddito complessivo.
Beneficiari potenziali del trattamento integrativo sono innanzitutto i
contribuenti il cui reddito complessivo è formato:
- dai redditi di lavoro dipendente9;
- dai seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente10:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative11;
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori
dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità12;
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o
sussidio per fini di studio o addestramento professionale13;
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa14;
- remunerazioni dei sacerdoti15;
- le prestazioni pensionistiche comunque erogate16;
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche
disposizioni normative17.
I contribuenti titolari dei redditi in precedenza indicati devono altresì
avere un’imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle
detrazioni da lavoro loro spettanti18. A tal fine, per ragioni di omogeneità,
9 Ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del TUIR «Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da
rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la
direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le
norme della legislazione sul lavoro».
10 Articolo 50, comma 1, del TUIR.
11 Articolo 50, comma 1, lettera a) del TUIR.
12 Articolo 50, comma 1, lettera b) del TUIR.
13 Articolo 50, comma 1, lettera c) del TUIR.
14 Articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR.
15 Articolo 50, comma 1, lettera d) del TUIR.
16 Articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR.
17 Articolo 50, comma 1, lettera l) del TUIR.
18
Articolo 13, comma 1, del TUIR.
5
occorre calcolare le detrazioni spettanti in base ai soli redditi che danno
potenzialmente diritto al beneficio fiscale. In sostanza, l’imposta lorda sui redditi
di lavoro dipendente e assimilati deve essere di importo superiore alle detrazioni
calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno
determinato l’imposta lorda stessa.
Al fine di evitare penalizzazioni per i lavoratori dipendenti che hanno i
presupposti per la fruizione dell’imposta sostituiva applicabile al premio di
risultato19, si ritiene che il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta
sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per
la verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro
rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.
Si evidenzia, inoltre, che per la determinazione di tali detrazioni il reddito
complessivo va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle relative pertinenze20.
Per il riconoscimento del trattamento integrativo risulta irrilevante la
circostanza che l’imposta lorda del contribuente, generata dai redditi di lavoro
dipendente e assimilati, sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle da
lavoro21, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia22.
Per aver diritto al bonus è necessario, infine, che il contribuente sia titolare
di un reddito complessivo per l’anno di riferimento non superiore a 28.000 euro.
Per espressa previsione normativa23, ai fini della determinazione del
reddito complessivo rilevano anche i «redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’articolo 16 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147».
19
Articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
20
Articolo 13, comma 6-bis, del TUIR.
21
Articolo 13, comma 1, del TUIR.
22 Articolo 12 del TUIR.
23 Articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
6
Pertanto, per i soggetti che beneficiano dei regimi speciali previsti dalle
citate disposizioni, quali i docenti e ricercatori24 e i cd. “impatriati”25, occorre
considerare detti redditi per intero ai fini della verifica della soglia del reddito
complessivo di 28.000 euro.
Sulla base della medesima disposizione26, non rientra nella determinazione
del reddito complessivo, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e delle relative pertinenze.
Al riguardo, si precisa che i redditi assoggettati a cedolare secca sugli
affitti devono essere considerati nella determinazione del reddito complessivo
rilevante ai fini della verifica della spettanza del trattamento integrativo.
In base a quanto previsto dalla disciplina in materia di cedolare secca27,
infatti, «Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento
della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di
qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti
reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare
secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione
economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109.».
Si evidenzia, altresì, che qualora il contribuente, titolare di redditi che
consentono la fruizione del beneficio fiscale in argomento, produca anche redditi
di lavoro autonomo in regime forfetario28, tali redditi devono essere considerati
nella determinazione del reddito complessivo ai fini della verifica della spettanza
del trattamento integrativo, stante la previsione29 secondo cui «Quando le vigenti
disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la
determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di
24 Articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
25 Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
26 Vedi nota 20.
27
Articolo 3, comma 7, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
28
Articolo 1, comma 54 e ss. della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
29
Articolo 1, comma 75, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7
natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto
anche del reddito assoggettato al regime forfetario».
In definitiva, sono esclusi dal trattamento integrativo:
- i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi
specificatamente indicati dall’articolo 1 del decreto;
- i contribuenti che non hanno un’imposta lorda generata da predetti
redditi superiore alle detrazioni spettanti in relazione ai medesimi30;
- i contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda superiore alle detrazioni,
sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 28.000.
2. Ambito di applicazione dell’ulteriore detrazione fiscale
Il comma 1 dell’articolo 2 del decreto prevede che «In vista di una
revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di
cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50,
comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, spetta una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al
periodo di lavoro, di importo pari a:
a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo
corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e
7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro
ma non a 35.000 euro;
b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a
40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000
euro».
Preliminarmente si rileva che la misura in commento riveste carattere
temporaneo, spettando solo per le prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre
2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni31.
8
Potenziali beneficiari della misura fiscale sono i contribuenti il cui reddito
complessivo è formato dalle medesime tipologie di reddito che consentono di
accedere al trattamento integrativo. Pertanto, con riguardo ai potenziali
beneficiari dell’ulteriore detrazione fiscale, per la verifica del presupposto in
questione si rinvia a quanto già chiarito nel paragrafo precedente.
L’ulteriore detrazione fiscale spetta al contribuente titolare di un reddito
complessivo riferito al 2020 superiore a 28.000 euro e non oltre 40.000 euro.
Resto fermo che nel caso di reddito complessivo pari a 28.000 euro trova
applicazione il trattamento integrativo.
Per espressa previsione normativa32, così come sopra illustrato in
commento al trattamento integrativo, anche ai fini del riconoscimento
dell’ulteriore detrazione fiscale, il reddito complessivo è assunto:
- considerando per intero i redditi agevolati dei docenti e ricercatori e
dei soggetti impatriati;
- al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e delle relative pertinenze.
Anche per la verifica della spettanza dell’ulteriore detrazione fiscale vale
quanto precisato nel paragrafo 1, riguardo alla rilevanza dei redditi assoggettati a
cedolare secca sugli affitti e ai redditi assoggettati al regime forfetario ai fini
della determinazione del reddito complessivo rilevante per la verifica della
spettanza del trattamento integrativo.
L’ammontare della detrazione è determinata secondo lo schema indicato
nella seguente tabella:
Reddito (euro) Ulteriore detrazione (euro)
Oltre 28.000 fino a 35.000 480+[120*(35.000–reddito complessivo)/7.000]
Oltre 35.000 fino a 40.000 480* (40.000 – reddito complessivo)/5.000
30 Articolo 13, comma 1, del TUIR
31
Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
32
Articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
9
Ad esempio, ad un lavoratore che percepisca nel 2020 un reddito
complessivo di 32.000 euro spetta una ulteriore detrazione annua di importo pari
a 531,43 euro. In caso di reddito complessivo, ad esempio, di 36.000 euro il
lavoratore avrà invece diritto ad una ulteriore detrazione di importo pari a 384,00
euro.
Ai fini dell’utilizzo dell’ulteriore detrazione, inoltre, è necessario che il
contribuente abbia una “capienza” in termini di imposta e, in caso di “capienza”
parziale dell’imposta lorda, il beneficio spetta entro tale limite.
Sono, pertanto, esclusi dall’ulteriore detrazione:
- i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi
specificatamente indicati dall’articolo 2 del decreto;
- i contribuenti con imposta lorda non “capiente”;
- i contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda “capiente”, sono titolari
di un reddito complessivo inferiore o pari a 28.000 euro ovvero
superiore a 40.000.
3. Sostituti di imposta tenuti al riconoscimento del trattamento integrativo e
dell’ulteriore detrazione fiscale
Gli articoli 1 e 2 del decreto prevedono che i sostituti d’imposta33,
pubblici e privati, riconoscono rispettivamente il trattamento integrativo e
l’ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettanti ripartendoli fra le
retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020, e che i
medesimi ne verifichino la spettanza in sede di conguaglio.
Si rammenta che sono sostituti d’imposta34, tenuti ad applicare la ritenuta
a titolo d’acconto dell’imposta dovuta dai percipienti sui redditi di lavoro
dipendente:
- gli enti e le società indicati nell’articolo 73, comma 1, del TUIR;
- le società e associazioni indicate nell’articolo 5 del TUIR;
33 Articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
34 Articolo 23, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
10
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi
dell’articolo 55 del TUIR;
- e imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- il curatore fallimentare;
- il commissario liquidatore;
- il condominio.
I medesimi soggetti sono tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto
dell’imposta dovuta dai percipienti sui redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente da essi corrisposti35.
Sono tenuti a riconoscere i benefici in commento anche:
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento
autonomo;
- le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte
costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi
legislativi delle regioni a statuto speciale.
4. Adempimenti dei sostituti d’imposta
I sostituti d’imposta, al ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 1 e
2 del decreto riconoscono rispettivamente il trattamento integrativo e l’ulteriore
detrazione fiscale eventualmente spettanti, ripartendoli fra le retribuzioni relative
a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020, verificando in sede di
conguaglio la spettanza degli stessi.
I sostituti d’imposta, come anticipato, riconoscono le predette misure
senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari a partire dalle
retribuzioni relative a prestazioni rese nel mese di luglio 2020.
I sostituti d’imposta devono determinare la spettanza delle agevolazioni e
il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione.
35 Articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
11
A tal fine, i sostituti d’imposta devono effettuare le verifiche di spettanza
del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione fiscale e dei relativi
importi in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e
valori che saranno corrisposti durante l’anno, nonché in base ai dati di cui
entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del
lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi
nell’anno di riferimento.
Inoltre, il sostituto d’imposta non procede all’erogazione del trattamento
integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale nel caso in cui espressamente il
lavoratore abbia formulato tale richiesta.
Con riferimento alla erogazione della ulteriore detrazione fiscale, in
mancanza di una disposizione che stabilisca un ordine di priorità
nell’attribuzione delle detrazioni fiscali da riconoscere al contribuente, si ritiene
che il sostituto d’imposta debba seguire le regole generali di calcolo e di
scomputo dall’imposto lorda.
In particolare, sempreché ci sia capienza di imposta lorda,
nell’attribuzione della ulteriore detrazione fiscale, in sede di determinazione
dell’imposta netta, l’importo massimo dell’agevolazione spettante viene
sommato a quello relativo alle altre detrazioni eventualmente spettanti; l’importo
complessivo così determinato è quindi portato in diminuzione dell’imposta lorda
fino a concorrenza della stessa.
Nell’ipotesi in cui la retribuzione relativa alle prestazioni lavorative rese
nel mese di giugno 2020 sia erogata nel successivo mese di luglio, il dipendente
non potrà beneficiare del trattamento integrativo. In tal caso, tenuto conto della
continuità che la norma prevede tra le due misure agevolative susseguenti, nella
retribuzione erogata nel mese di luglio dovrà essere riconosciuto il bonus Irpef.
Nella particolare ipotesi, in cui per ragioni esclusivamente tecniche legate
alle procedure di pagamento delle retribuzioni, non sia possibile riconoscere il
trattamento integrativo con la retribuzione di luglio 2020, i sostituti
riconosceranno il beneficio fiscale a partire dalle retribuzioni erogate nel
12
successivo mese di agosto, ovvero in sede di conguaglio, ferma restando la
ripartizione dell’intero importo spettante per il 2020 tra le retribuzioni per
prestazioni rese dal 1° luglio 2020.
Per espressa previsione normativa36, il trattamento integrativo spetta «per
le prestazioni rese dal 1° luglio 2020», mentre l’ulteriore detrazione fiscale
spetta «per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020»; entrambi
i benefici sono rapportati «al periodo di lavoro».
Per tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruirne, il trattamento
integrativo previsto per il 2020 per un importo pari a euro 600 e l’ulteriore
detrazione fiscale prevista solo per il 2020 per un importo determinato secondo
lo schema riportato nel paragrafo 2, devono essere rapportati alla durata del
rapporto di lavoro, considerando i giorni lavorati nel secondo semestre 2020,
composto da 184 giorni.
L’importo delle predette misure agevolative per il 2020 deve essere
pertanto determinato dividendo per 184 e moltiplicando per il numero dei giorni
lavorati nel secondo semestre 2020.
Ad esempio, nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi il 1° ottobre 2020,
al lavoratore spetterà il trattamento integrativo per un importo pari ad euro 300,
essendo 92 i giorni lavorati nel secondo semestre 2020 (600/184*92).
La ripartizione del beneficio complessivamente spettante tra i periodi di
paga potrà avvenire applicando vari criteri, purché oggettivi e costanti, che
consentano di ripartire l’intero importo del beneficio spettante tra le retribuzioni
dell’anno di riferimento. Ad esempio, è possibile ripartire l’importo del beneficio
spettante considerando il numero dei periodi di paga in cui il beneficio stesso è
erogato.
Per i rapporti di lavoro che si protraggono per l’intero anno, in cui non
appare rilevante ai fini in esame la considerazione dell’esatto numero dei giorni
di ciascun mese, l’importo del trattamento integrativo di 600 euro su base annua
36 Articolo 1, comma 2 e articolo 2 commi 1 e 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
13
potrà essere erogato, ad esempio, per un importo pari a 100 euro al mese per
ciascuno dei sei mesi che vanno da luglio a dicembre 2020. Se l’erogazione
avvenisse, per motivi tecnici, ad esempio, nei cinque mesi da agosto a dicembre
2020, l’importo sarebbe di 120 euro al mese.
Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto al bonus Irpef per le prestazioni
rese nel primo semestre 2020, essendo stabilita la misura dell’agevolazione con
riferimento all’anno solare, il relativo importo deve essere determinato
rapportando i giorni che danno diritto all’agevolazione al numero dei giorni
dell’anno solare.
Il numero dei giorni di lavoro relativi al periodo compreso tra il 1°
gennaio e il 30 giugno 2020, non potrà essere, tuttavia, superiore a 181,
nonostante il 2020 sia un anno bisestile.
Al riguardo si evidenzia, infatti, che la detrazione spettante ai sensi
dell’articolo 13 del TUIR è calcolata in ragione del periodo di lavoro che,
qualora sia riferito all’intero anno solare, è sempre pari a 365 giorni,
indipendentemente dalla circostanza che l’anno solare sia bisestile.
L’importo del bonus Irpef, stabilito su base annuale, per il 2020 deve
essere quindi determinato dividendo per 365 e moltiplicando per il numero dei
giorni lavorati nel primo semestre 2020, fino ad un massimo di 181 giorni.
Per l’anno 2021, invece, l’importo del trattamento integrativo, pari a
1.200 euro, è determinato considerando il periodo di lavoro con riferimento
all’intero anno.
Si segnala, infine, che l’importo del trattamento integrativo e
dell’ulteriore detrazione fiscale riconosciuti sono indicati nella Certificazione
Unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CU).
5. Salvaguardia del bonus Irpef e del trattamento integrativo
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di
prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID
14
il decreto Rilancio37 prevede che «per l’anno 2020 il credito di cui all’articolo
13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e il trattamento
integrativo di cui all’articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spettano anche se
l’imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di
quelli indicati nel comma 2, lettera a), del citato testo unico, sia di importo
inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del
medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute
negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».
In base a tale disposizione, il bonus Irpef38 e il trattamento integrativo39
spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020, ai
lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti normativamente previsti sono
riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore abbia una imposta lorda,
determinata sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente indicati nel paragrafo 1 di ammontare inferiore alle detrazioni
da lavoro loro spettanti, per effetto del minor reddito di lavoro dipendente
prodotto nell’anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-1940.
Il sostituto d’imposta, pertanto, se spettanti, riconosce i benefici in
argomento per il periodo nel quale il lavoratore fruisce degli ammortizzatori
37 Articolo 128, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
38 Articolo 13, comma 1-bis del TUIR.
39 Articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
40 Trattasi in particolare dei soggetti che hanno fruito delle misure a sostegno del lavoro contenute negli
articoli 19 «Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno
ordinario», 20 «Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende già in Cassa
integrazione straordinaria», 21 «Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno
trattamenti di assegni di solidarietà in corso», 22 «Trattamenti di integrazione salariale in deroga»,
23 e 25 «Congedi parentali per lavoratori dipendenti pubblici e privati, autonomi, iscritti alla
Gestione separata e del settore sanitario e permessi per i sindaci», del decreto-legge n. 18 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
15
sociali speciali concessi dal cosiddetto decreto Cura Italia41 assumendo, in luogo
degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che
sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
In particolare, il sostituto d’imposta deve valutare l’informazione relativa
alla riduzione del reddito causata dalla fruizione dei predetti ammortizzatori
sociali solo dopo aver verificato, sulla base della retribuzione effettivamente
percepita, che l’imposta lorda generata dai redditi di lavoro dipendente e dai
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati nel paragrafo 1 è
“incapiente”, ossia di importo inferiore a quello delle detrazioni spettanti in
relazione ai medesimi redditi.
In tal caso, il sostituto d’imposta deve tener conto della retribuzione
contrattuale per la determinazione del reddito di lavoro dipendente che, assieme
ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati nel paragrafo 1, devono
essere presi in considerazione al fine di verificare il requisito della “capienza”,
fermo restando che per la determinazione dell’importo del bonus Irpef,
eventualmente in tal modo spettante, dovrà tener conto della retribuzione
effettivamente percepita.
L’ammontare della retribuzione contrattuale assunto per la verifica della
spettanza dei benefici è indicato nella Certificazione Unica.
Il decreto Rilancio42 prevede, inoltre, che il sostituto d’imposta eroghi al
lavoratore le somme che quest’ultimo non ha percepito a titolo di bonus Irpef, nel
periodo in cui lo stesso ha fruito di talune misure a sostegno del lavoro previste
dal decreto Cura Italia43 .
Tali somme devono essere corrisposte dal sostituto d’imposta a partire
dalla prima retribuzione utile erogata al lavoratore e, comunque, entro il termine
di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
41 Articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
42 Articolo 128, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.
43 Articoli da 19 a 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27.
16
Nel caso in cui alla data del 1° luglio 2020, risulti cessato il rapporto di
lavoro e il sostituto d’imposta non possa procedere ad un nuovo conguaglio di
fine rapporto che tenga conto della prevista salvaguardia, il lavoratore potrà
recuperare il bonus Irpef in sede di dichiarazione dei redditi.
6. Trattamento integrativo e ulteriore detrazione fiscale non spettanti
I sostituti d’imposta devono riconoscere il trattamento integrativo e
l’ulteriore detrazione fiscale in base alle informazioni in loro possesso.
I contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento dei
benefici in argomento, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo
superiore a 40.000 euro per effetto di redditi diversi da quelli erogati dal sostituto
d’imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale
potrà recuperare il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione eventualmente
erogati dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel
quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle
operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto di lavoro.
Per espressa previsione normativa44 i sostituti d’imposta verificano in sede
di conguaglio la spettanza del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione
fiscale erogati.
Qualora in tale sede il trattamento integrativo risulti non spettante, i
medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo
determinato al netto dell’ulteriore detrazione fiscale eventualmente spettante45.
Tale chiarimento vale ai fini della elaborazione della busta paga del
contribuente e non del versamento allo Stato delle somme recuperate dal sostituto
d’imposta; a tale ultimo riguardo si precisa, infatti, che in caso di recupero da
parte del sostituto d’imposta del trattamento integrativo, pur trattenendo dalla
busta paga del contribuente solo l’importo corrispondente alla differenza tra
44 Si vedano il comma 3 dell’articolo 1 e il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n.
3.
45 Articolo 1 comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
17
l’importo del trattamento integrativo non spettante e l’importo dell’ulteriore
detrazione fiscale spettante, il medesimo dovrà riversare allo Stato l’intero
importo del trattamento integrativo non spettante.
Tale ipotesi potrebbe riguardare, in particolare, i contribuenti con reddito
annuo complessivo di circa 28.000 euro.
Ad esempio, il contribuente potrebbe aver percepito il trattamento
integrativo da luglio a novembre, ma avendo superato a fine anno la soglia dei
28.000 euro di reddito complessivo, potrebbe trovarsi nella condizione di dovere
restituire le somme percepite quale trattamento integrativo, avendo al contempo
acquisito il diritto a percepire l’ulteriore detrazione fiscale.
Nel caso in cui l’importo del trattamento integrativo o dell’ulteriore
detrazione fiscale non spettante sia maggiore di 60 euro il recupero è effettuato in
otto rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del
conguaglio.
Al riguardo, appare opportuno precisare che, in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta in sede di conguaglio di fine rapporto di
lavoro sarà tenuto a recuperare i benefici fiscali non spettanti in un’unica
soluzione, indipendentemente dall’importo, in mancanza di ulteriori retribuzioni
sulle quali operare il recupero in maniera dilazionata.
Qualora il recupero dei benefici non spettanti non possa avvenire in
occasione del conguaglio di fine rapporto di lavoro, ad esempio per incapienza
della retribuzione, si applica la disposizione46 secondo cui «L’importo che al
termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto
di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato
all’interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno
successivo».
Come illustrato, per il 2020 sussiste la coesistenza del bonus Irpef con il
trattamento integrativo o con l’ulteriore detrazione fiscale, in quanto il primo è
46 Articolo 23 comma 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
18
in vigore fino al 30 giugno 2020, mentre le due nuove misure fiscali entrano il
vigore a partire dal 1° luglio 2020.
Pertanto, in relazione a tale periodo di imposta, il datore di lavoro sarà
tenuto ad operare un conguaglio fiscale relativamente alle diverse misure
agevolative, sia relativamente al bonus Irpef eventualmente spettante in relazione
al primo semestre, sia relativamente al trattamento integrativo o alla ulteriore
detrazione fiscale eventualmente spettanti per il secondo semestre dell’anno.
In particolare, se a fine anno risulta che il contribuente ha maturato una
imposta lorda sui redditi che danno diritto al beneficio fiscale che non supera le
detrazioni relative ai medesimi redditi il lavoratore dovrà restituire sia il bonus
Irpef che il trattamento integrativo.
Tale restituzione dovrà avvenire, tuttavia, con regole differenti, stante la
vigente normativa; la restituzione del bonus Irpef dovrà, infatti, avvenire in unica
soluzione con la retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, mentre la
restituzione del trattamento integrativo, al netto dell’ulteriore detrazione
eventualmente spettante, se di importo superiore a 60 euro, dovrà avvenire in 8
rate a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Qualora in sede di conguaglio risulti non spettante l’ulteriore detrazione
fiscale il sostituto d’imposta provvede al recupero del relativo importo, che,
come già detto, se superiore a 60 euro dovrà avvenire in 8 rate a partire dalla
retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Questa ipotesi può riguardare sia il contribuente che supera la soglia di
reddito complessivo pari a 40.000 euro, sia il contribuente che invece scende
sotto il limite reddituale di 28.000 euro.
In tale ultimo caso, il datore di lavoro in sede di conguaglio dovrà
recuperare l’ulteriore detrazione fiscale non spettante ed erogare il trattamento
integrativo nella misura di 600 euro, senza effettuare alcuna compensazione tra
le somme a debito e quelle a credito.
Nel caso in cui il contribuente abbia percepito il trattamento integrativo o
l’ulteriore detrazione fiscale in tutto o in parte non spettante e tale circostanza
19
non risulti dal conguaglio effettuato dal sostituto d’imposta, la restituzione del
beneficio non spettante dovrà avvenire in sede di dichiarazione dei redditi,
eventualmente anche in forma rateizzata secondo le ordinarie modalità.
Tale circostanza ricorre, ad esempio, nel caso in cui il sostituto d’imposta
abbia riconosciuto al lavoratore un beneficio che, in sede di dichiarazione dei
redditi, risulti in tutto o in parte non spettante per effetto della concorrenza del
reddito assoggettato alla cedolare secca sugli affitti alla determinazione del
reddito complessivo rilevante ai fini della verifica della spettanza del trattamento
integrativo e dell’ulteriore detrazione fiscale.
7. Recupero da parte dei sostituti d’imposta del trattamento integrativo
erogato
Per espressa previsione normativa47, i sostituti d’imposta recuperano il
credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo mediante
l’istituto della compensazione nell’ambito del modello F2448.
Al fine di consentire ai sostituti d’imposta il recupero delle somme
erogate, alla compensazione in questione non si applica il limite normativamente
previsto49.
Il credito d’imposta maturato per effetto dell’erogazione del trattamento
integrativo dovrà essere indicato nel modello di Dichiarazione dei Sostituti
d’Imposta e degli Intermediari (Modello 770).
Si segnala che l’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 35/E del 26
giugno 2020 ha istituito i codici tributo “1701” e “170E”, da indicare
rispettivamente nel modello F24 e nel modello F24 EP, denominati “Credito
maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo -
articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”.
47 Articolo 1 comma 4 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
48 Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
49 Articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
20
Con la citata risoluzione è stato specificato che in sede di compilazione
del modello di versamento F24 il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”
in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito
compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e
nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta
l’erogazione del trattamento integrativo, rispettivamente nel formato “00MM” e
“AAAA”.
Per l’individuazione del mese e dell’anno di pagamento del trattamento
integrativo al lavoratore occorre fare riferimento al giorno in cui è avvenuta
l’erogazione del trattamento da parte dei sostituti d’imposta, ordinariamente
coincidente con quello di pagamento delle retribuzioni.
Ad esempio, se il sostituto d’imposta paga il 10 settembre 2020 gli
stipendi relativi al mese di agosto 2020, attribuendo un trattamento integrativo
pari a euro 1.000, per la compensazione del credito maturato la sezione “Erario”
del modello F24 andrà compilata nel modo seguente:
codice tributo rateazione/regione/ anno di importi a debito importi a
prov./mese rif. riferimento versati credito compensati
1701 09 2020 1000,00
Totale 1000,00
Ad esempio, se il sostituto d’imposta paga il 27 settembre 2020 gli
stipendi relativi al medesimo mese di settembre 2020, erogando un trattamento
integrativo pari a euro 1.000, per la compensazione del credito maturato la
sezione “Erario” del modello F24 andrà compilata nel modo seguente:
codice tributo rateazione/regione/ anno di importi a debito importi a credito
prov./mese rif. riferimento versati compensati
21
1701 09 2020 1000,00
Totale 1000,00
Il riferimento al mese e all’anno di pagamento del trattamento integrativo
al lavoratore deve essere mantenuto anche se il credito è utilizzato nel 2021.
Ad esempio, se il sostituto d’imposta paga il 10 dicembre 2020 gli stipendi
relativi al mese di novembre 2020, attribuendo un trattamento integrativo pari a
euro 1.000, per la compensazione del credito maturato, anche nell’ipotesi in cui il
credito sia utilizzato in compensazione nel 2021, la sezione “Erario” del modello
F24 andrà compilata nel modo seguente:
codice tributo rateazione/regione/ anno di importi a debito importi a credito
prov./mese rif. riferimento versati compensati
1701 12 2020 1000,00
Totale 1000,00
L’erogazione del trattamento integrativo effettuata nel 2021 entro il 12
gennaio deve essere considerata come avvenuta nel mese di dicembre 2020.
Ad esempio, se il sostituto d’imposta paga il 10 gennaio 2021 gli stipendi
relativi al mese di dicembre 2020, attribuendo un trattamento integrativo pari a
euro 1.000, la sezione “Erario” del modello F24 andrà compilata nel modo
seguente:
codice tributo rateazione/regione/ anno di importi a debito importi a credito
prov./mese rif. riferimento versati compensati
22
1701 12 2020 1000,00
Totale 1000,00
Se il sostituto d’imposta utilizza il medesimo modello F24 per usufruire
dei crediti maturati per effetto dell’erogazione in mesi diversi dei trattamenti
integrativi, occorre indicare in righe distinte gli importi relativi a ciascun mese.
Ad esempio, se il sostituto d’imposta paga il 10 settembre 2020 gli
stipendi relativi al mese di agosto 2020, attribuendo un trattamento integrativo
pari a euro 1.000, e paga il 10 ottobre 2020 gli stipendi relativi al mese di
settembre 2020, attribuendo un trattamento integrativo pari a euro 1.000, qualora
la compensazione sia effettuata mediante un unico modello F24, la sezione
“Erario” andrà compilata nel modo seguente:
codice tributo rateazione/regione/ anno di importi a debito importi a credito
prov./mese rif. riferimento versati compensati
1701 09 2020 1000,00
1701 10 2020 1000,00
Totale 2000,00
Se il sostituto d’imposta in un dato mese eroga il trattamento integrativo
ad alcuni lavoratori e contestualmente recupera quanto attribuito nei mesi
antecedenti del medesimo anno, il sostituto d’imposta dovrà esporre nel modello
F24 sia il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo
che l’importo da riversare a seguito del recupero del medesimo trattamento.
Il sostituto d’imposta dovrà versare l’importo a debito entro gli ordinari
termini di versamento delle ritenute d’acconto. In questo caso dovrà essere
23
utilizzato il codice tributo 1701 o il codice tributo 170E per il versamento
dell’importo a debito.
Ad esempio, se il sostituto d’imposta paga il 10 novembre 2020 gli
stipendi relativi al mese di ottobre 2020, erogando un trattamento integrativo
pari a euro 1.000, e contestualmente recupera ad altri lavoratori un trattamento
integrativo pari a euro 400 attribuito nei mesi antecedenti, nella sezione “Erario”
del modello F24 andranno esposti gli importi nel modo seguente:
codice tributo rateazione/regione/ anno di importi a debito importi a credito
prov./mese rif. riferimento versati compensati
1701 11 2020 1000,00
1701 11 2020 400,00
Totale 400,00 1000,00
Se il sostituto d’imposta si trova a dover erogare o recuperare il
trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno nei mesi di gennaio o
febbraio 2021, deve indicare come mese di riferimento “dicembre” e come anno
di riferimento “2020” sia per l’utilizzo in compensazione dell’importo
corrispondente al trattamento integrativo erogato sia per il versamento
corrispondente al trattamento integrativo recuperato.
Ad esempio, se il sostituto d’imposta paga il 10 febbraio 2021 gli stipendi
relativi al mese di gennaio 2021 erogando un trattamento pari a euro 800,00 e, in
sede di conguaglio nello stesso giorno, un trattamento pari a euro 600, la sezione
“Erario” del modello F24 andrà compilata nel modo seguente:
codice tributo rateazione/regione/ anno di importi a debito importi a credito
prov./mese rif. riferimento versati compensati
1701 02 2021 800,00
1701 12 2020 600,00
24
Totale 1400,00
Ad esempio, se il sostituto d’imposta paga il 10 febbraio 2021 gli stipendi
relativi al mese di gennaio 2021, erogando un trattamento integrativo di euro
800,00 e recuperando nello stesso giorno in sede di conguaglio un trattamento
integrativo pari a euro 600, la sezione “Erario” del modello F24 andrà compilata
nel modo seguente:
codice tributo rateazione/regione/ anno di importi a debito importi a credito
prov./mese rif. riferimento versati compensati
1701 02 2021 800,00
1701 12 2020 600,00
Totale 600,00 800,00
Se il sostituto d’imposta deve recuperare a rate il trattamento integrativo
non spettante a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 2020, per il
versamento della rata effettuata sulla retribuzione che sconta gli effetti del
conguaglio deve indicare come mese di riferimento “dicembre” e come anno di
riferimento “2020”, mentre per le rate successive deve indicare il mese in cui è
avvenuto il recupero del trattamento integrativo e l’anno in cui è avvenuta
l’erogazione non spettante.
Ad esempio, se il sostituto d’imposta paga il 10 febbraio 2021 gli stipendi
relativi al mese di gennaio 2021 erogando un trattamento pari a euro 1.000 e
recupera contestualmente in sede di conguaglio la prima di otto rate relativa al
trattamento integrativo non spettante riconosciuto nel 2020, pari a euro 500, nella
sezione “Erario” del modello F24 andranno esposti gli importi nel modo
seguente:
25
codice tributo rateazione/regione/ anno di importi a debito importi a credito
prov./mese rif. riferimento versati compensati
1701 02 2021 1000,00
1701 12 2020 500,00
Totale 500,00 1000,00
Ad esempio, se il sostituto d’imposta paga il 10 marzo 2021 gli stipendi
relativi al mese di febbraio 2021 erogando un trattamento pari a euro 1.000 e
recuperando la seconda di otto rate relativa al trattamento integrativo non
spettante riconosciuto nel 2020, pari a euro 500, nella sezione “Erario” del
modello F24 andranno esposti gli importi nel modo seguente:
codice tributo rateazione/regione/ anno di importi a debito importi a credito
prov./mese rif. riferimento versati compensati
1701 03 2021 1000,00
1701 03 2020 500,00
Totale 500,00 1000,00
Come stabilito dal comma 3 dell’articolo 1 del decreto, i sostituti
d’imposta verificano in sede di conguaglio la spettanza del trattamento
integrativo erogato automaticamente.
Pertanto, qualora in sede di conguaglio, il trattamento integrativo si rilevi
non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo
importo tenendo conto dell’ulteriore detrazione eventualmente spettante.
Qualora l’importo da recuperare superi euro 60, è previsto che il recupero
dell’importo non spettante sia effettuato in 8 rate di pari ammontare, a partire
dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
26
Ad esempio, il sostituto d’imposta in sede di conguaglio recupera il
trattamento integrativo pari ad euro 600 e nel contempo riconosce l’ulteriore
detrazione di euro 550 che, generando un’imposta netta più bassa, potrà
determinare, al netto delle ritenute operate nel periodo d’imposta, un credito da
conguaglio di fine anno pari, ad esempio, ad euro 300.
In ragione della circostanza che la differenza tra il trattamento integrativo
e l’ulteriore detrazione (pari ad euro 50) non supera il limite di 60 euro e,
conseguentemente non potrà aver luogo la rateizzazione, nel modello F24 il
sostituto d’imposta dovrà dare evidenza, quale importo a debito versato, l’intero
importo del trattamento integrativo.
Nella sezione “Erario” del modello F24 andranno, pertanto, esposti gli
importi nel modo seguente:
codice tributo rateazione/regione/ Anno di importi a debito importi a credito
prov./mese rif. riferimento versati compensati
1701 12 2020 600,00
1627 2020 300,00
Totale 600,00 300,00
Analogamente, qualora il sostituto d’imposta recuperasse in sede di
conguaglio il trattamento integrativo pari ad euro 600, riconoscendo al
dipendente l’ulteriore detrazione per euro 500, generando un’imposta netta più
bassa, si potrà determinare, al netto delle ritenute operate nel periodo d’imposta,
un credito da conguaglio di fine anno pari, ad esempio, ad euro 400.
Dal momento che la differenza tra il trattamento integrativo e l’ulteriore
detrazione (pari ad euro 100) supera il limite di 60 euro, avrà luogo la
rateizzazione, con rate di importo pari ad euro 12,50 ciascuna.
In tale ipotesi, in sede di espletamento delle operazioni di conguaglio, nel
modello F24 il sostituto d’imposta dovrà dare evidenza, quale importo a debito
27
versato, l’importo del trattamento integrativo, ridotto della differenza tra lo
stesso e l’ulteriore detrazione, aumentato dell’importo della rata.
Nella sezione “Erario” del modello F24 andranno, pertanto, esposti gli
importi nel modo seguente:
codice tributo rateazione/regione/ anno di importi a debito importi a credito
prov./mese rif. riferimento versati compensati
1701 12 2020 512,50
1627 2020 400,00
Totale 512,50 400,00
Nel mese successivo alle operazioni di conguaglio, ad esempio nel mese
di marzo, il medesimo sostituto recupererà la seconda rata di euro 12,50
compilando la sezione “Erario” del modello F24 nel modo così rappresentato:
codice tributo rateazione/regione/ anno di importi a debito importi a credito
prov./mese rif. riferimento versati compensati
1701 03 2020 12,50
Totale 12,50
Infine, qualora in sede di conguaglio oltre al recupero del trattamento
integrativo e al riconoscimento dell’ulteriore detrazione, si generasse un ulteriore
debito d’imposta, ad esempio di euro 300, il sostituto dovrà darne evidenza
distintamente nel modello F24 nel modo rappresentato.
codice tributo rateazione/regione/ Anno di importi a debito importi a credito
prov./mese rif. riferimento versati compensati
1701 12 2020 600,00
1001 12 2020 300,00
28
Totale 900,00
8. Contribuenti senza sostituto d’imposta
I contribuenti aventi diritto al trattamento integrativo o all’ulteriore
detrazione fiscale, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è
sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento delle misure in commento, possono
richiedere i predetti benefici nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
riferimento secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle
dichiarazioni dei redditi.
9. Rilevanza fiscale del trattamento integrativo
Per espressa previsione del decreto50 il trattamento integrativo «non
concorre alla formazione del reddito» e, quindi, le somme incassate a tale titolo
non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative
addizionali regionale e comunale.
Non costituendo retribuzione per il percettore, i predetti importi non
incidono sul calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti
eroganti.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi
enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)
50.Articolo 1 comma 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.
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