Circolare
In vigore
Circolare 300172/2014
Compensi per incrementi di produttività: lavoro notturno e straordinario e sgravio contributivo
Riferimento normativo
Compensi per incrementi di produttività: lavoro notturno e straordinario e sgravio contributivo - pdf
Testo normativo
CIRCOLARE N. 48/E
Roma, 27 settembre 2010
Direzione Centrale Normativa
Direzione Centrale Servizi ai contribuenti
OGGETTO: Compensi per incrementi di produttività: lavoro notturno e
straordinario e sgravio contributivo
Con la risoluzione n. 83 del 2010 è stato chiarito che può essere assoggettato
all’imposta sostitutiva del 10 per cento (anzichè a tassazione ordinaria) anche l’intero
compenso erogato per lavoro notturno (e non la sola maggiorazione) e le somme erogate per
prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge n.
93 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
La risoluzione ha precisato che per gli anni 2008 e 2009 i lavoratori possono
applicare la tassazione più favorevole presentando una dichiarazione dei redditi integrativa o
avvalendosi dell’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
La medesima risoluzione ha chiarito che, a tal fine, il datore di lavoro deve certificare
l’importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività sulle quali non ha
applicato la tassazione sostitutiva per i periodi d’imposta 2008 e 2009.
Le associazioni dei datori dei lavoro, i sindacati e la Consulta dei CAF hanno
rappresentato la difficoltà di porre in essere nei tempi ordinari gli adempimenti richiesti -
che comportano specifiche attività per ciascun periodo d’imposta - per permettere ai
dipendenti la concreta fruizione della tassazione agevolata.
In considerazione della concorde rappresentazione da parte di tutti i soggetti
interessati delle difficoltà operative riscontrate nel dar corso ai suddetti adempimenti, si
ritiene di poter adottare una procedura che consenta di richiedere, unitariamente per
entrambi i periodi d’imposta interessati, il rimborso delle maggiori imposte pagate mediante
i modelli di dichiarazione e di certificazione da utilizzare nel 2011 che saranno
opportunamente integrati.
In particolare, il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD/2011 le somme erogate
negli anni 2008 e 2009 per i conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero
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per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni; il dipendente potrà
recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011.
Tale soluzione, che consente di contemperare le esigenze di semplificazione con quelle di
controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, richiede che il datore di lavoro riporti
nel CUD/2011 anche gli importi che eventualmente abbia già certificato al dipendente a
seguito della richiamata risoluzione n. 83 del 2010.
Per quanto riguarda, inoltre, i quesiti pervenuti in relazione al regime fiscale
applicabile alle somme erogate a seguito dello sgravio contributivo concesso sulle
retribuzioni variabili, si fa presente quanto segue.
L’art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha introdotto - in via
sperimentale per il triennio dal 2008 al 2010 e a domanda delle aziende - uno sgravio
contributivo sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo
livello, entro i limiti delle risorse predeterminate.
Le aziende che hanno ricevuto dall'INPS la comunicazione dell’ammissione al
beneficio devono restituire ai dipendenti interessati un importo pari ai contributi in
precedenza trattenuti.
Le somme restituite, in quanto costituiscono la quota di contribuzione di competenza
del dipendente che non è stata inserita nell’imponibile fiscale nel momento in cui il premio è
stato erogato, devono considerarsi reddito di lavoro dipendente, così come chiarito con la
risoluzione n. 136 del 2005 per una ipotesi analoga.
La medesima risoluzione ha altresì chiarito che l’ammontare della contribuzione
recuperata e relativa ad anni pregressi, rientra tra "gli emolumenti arretrati per prestazioni di
lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti
collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti
dalla volontà delle parti" ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), del Tuir.
Tuttavia, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva
del 10 per cento prevista per i premi di produttività e di risultato, le somme in questione
possono essere assoggettate a tale più favorevole regime fiscale, anche se le stesse si
riferiscono a premi erogati in periodi di imposta precedenti.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati
con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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